CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2014
202.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 131

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 20 marzo 2014.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C 254-272-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10.05.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 10.05.

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Variazione nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Carlo Dell'Aringa, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

5-01184 Tino Iannuzzi: Misure per il contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 88 del 1989.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta fornita, che giudica rassicurante per il personale impiegato presso gli enti di previdenza e di assistenza. Al riguardo, rileva con soddisfazione come sia stato particolarmente utile rivedere in Parlamento la formulazione degli attuali commi 108 e 109 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 proposta dall'Esecutivo, chiarendo con precisione quali fossero i criteri prioritari da seguire per realizzare i risparmi di spesa da parte degli enti di previdenza e assistenza sociale.
  Rilevato che il contenimento della spesa di tali enti deve avvenire attraverso la riduzione degli sprechi senza incidere sull'erogazione di servizi fondamentali alla collettività, prende atto, con soddisfazione, dei dati forniti dal Ministero, dai quali emerge che l'INPS e l'INAIL hanno conseguito gli obiettivi di riduzione delle spese previsti con una serie di interventi che potranno essere proseguiti e potenziati in futuro, anche attraverso una rinegoziazione dei contratti in essere, delle convenzioni bancarie e postali, nonché una riconsiderazione delle spese per servizi informatici, per la gestione del patrimonio e per acquisti di beni e servizi.
  Prende atto, inoltre, della dichiarazione ufficiale secondo cui è stato assicurato il mantenimento delle risorse per i progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 88 del 1989, progetti che ritiene fondamentali per le attività nel campo della lotta all'evasione e all'elusione previdenziale, contributiva ed assicurativa. Tali progetti, a suo avviso, meritano di essere ulteriormente potenziati e sviluppati, valorizzando la professionalità del personale.
  Dichiara, conclusivamente, che continuerà a seguire la vicenda, eventualmente riservandosi di presentare ulteriori atti di indirizzo o di controllo, al fine di salvaguardare i fondamentali interessi pubblici in gioco.

5-02164 Ciprini: Composizione del tavolo di esperti per l'elaborazione della cosiddetta «busta arancione».

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che l'interrogazione in titolo mirava proprio a fare chiarezza circa lo stato di attuazione della cosiddetta «busta arancione», al fine di assicurare una informazione corretta e trasparente nei confronti dei lavoratori, ai fini di una esaustiva conoscenza della propria situazione previdenziale. Tenuto conto che le questioni in gioco in tale campo sono molteplici e coinvolgono il mondo delle assicurazioni, degli enti di gestione dei fondi e dei diversi soggetti legati alla previdenza integrativa, fa presente che in tale materia occorre vigilare attentamente al fine di scongiurare il rischio che si mettano in atto azioni di propaganda che spingano i lavoratori ad affidarsi alla previdenza complementare solo in nome di forti interessi economici privati. In proposito, paventa il pericolo che si possa costituire una vera e propria industria della previdenza integrativa che faccia leva proprio su argomentazioni demagogiche mirate a togliere credibilità alle forme di assistenza e previdenza obbligatorie. Rilevato che sarebbe stato opportuno coinvolgere il Parlamento in relazione Pag. 133al tavolo di esperti scelti dal Ministro interrogato per l'attuazione di tale operazione, anche ai fini dell'integrazione della composizione di tale gruppo di lavoro, prende atto, con rammarico, che, in base a quanto dichiarato al rappresentante del Governo, i lavori si sono già conclusi e non è stato possibile avviare un confronto serio e trasparente su tale tematica.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 10.30.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2014.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva espresso i pareri sugli emendamenti presentati al nuovo testo unificato in esame, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base. Dà la parola, quindi, alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti accantonati.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, facendo seguito ai pareri già espressi nella seduta del 18 marzo scorso, esprime parere favorevole sull'emendamento Fedriga 2.5, precedentemente accantonato. Esprime, invece, parere contrario sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 2. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Osserva che tale riformulazione non comprende né la questione dei lavoratori esposto all'amianto – considerato che la questione dei lavoratori usuranti, a suo avviso, non dovrebbe essere affrontata in questa sede – né il riferimento al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, che giudica troppo generico. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 7.1 e Placido 7.3, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), invitando al ritiro degli emendamenti Fedriga 7.2 e Di Salvo 7.4, presentati dai medesimi firmatari, che sarebbero assorbiti dalla nuova formulazione da ultimo proposta. Fa notare che tale riformulazione mira ad assicurare il finanziamento delle salvaguardie fino al 2020, evitando che ci possano essere delle discriminazioni tra lavoratori che presentino requisiti sostanzialmente omogenei.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA, pur osservando che il Governo è pienamente consapevole della delicatezza della questione in oggetto, fa notare che il provvedimento reca oneri significativi, che al momento non è possibile quantificare. Rilevata altresì l'esigenza di definire la platea dei potenziali beneficiari, osserva che si è in attesa degli esiti del monitoraggio previsto dalla legge vigente. Ritiene, pertanto, che sia preferibile rinviare l'esame degli emendamenti ad altra seduta. Fa presente che, qualora la Commissione decidesse comunque di procedere all'esame di tali proposte emendative, il Governo si rimetterebbe alla Commissione.

  Walter RIZZETTO (M5S) si dichiara stupito che il Governo chieda un rinvio Pag. 134dell'esame degli emendamenti, chiedendo delucidazioni circa la tempistica necessaria ad acquisire in via definitiva i dati in questione.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) si dichiara fortemente contrario ad un rinvio dell'esame degli emendamenti, osservando che qualsiasi ipotesi di quantificazione presupponga necessariamente la predisposizione di un testo definitivo, sul quale poter ragionare in termini di coperture finanziarie certe.

  Titti DI SALVO (SEL) manifesta la propria contrarietà ad un eventuale rinvio dell'esame degli emendamenti, ricordando come le recenti determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in materia sollecitino una rapida definizione dell'esame del provvedimento. Osserva che una richiesta di rinvio sarebbe giustificabile solo a fronte di un preciso impegno del Governo ad assicurare le necessarie coperture finanziarie.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è già prontamente attivato sul punto, acquisirà nel minor tempo possibile dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'INPS le informazioni necessarie alla quantificazione finanziaria degli interventi del provvedimento e alla definizione della platea dei soggetti ancora privi di salvaguardia.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, auspica che l'esaurimento della fase dell'esame degli emendamenti, che condurrà all'elaborazione di un testo definito, possa favorire l'acquisizione di dati certi circa gli oneri derivanti dal provvedimento e l'esatta definizione della platea dei beneficiari. In proposito, nel momento in cui si discute di possibili operazioni di spending review, ipotizzate per la copertura di taluni altri interventi annunciati in altri campi, ritiene che non possa non considerarsi che la riforma previdenziale realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011 ha comportato risparmi su base pluriennale quantificabili in circa 80 miliardi di euro.

  Walter RIZZETTO (M5S), giudica opportuno procedere speditamente lungo l’iter di esame, ritenendo strano che il Governo non sia ancora nelle condizioni di trasmettere gli elementi informativi necessari, nonostante facciano parte della compagine governativa personalità di spessore ben consapevoli di quelle problematiche.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel condividere l'esigenza di procedere senza indugio all'esame degli emendamenti, anche al fine di pervenire ad una quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ricorda che, sulla base di quanto deliberato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già provveduto a richiedere un'audizione informale dei vertici dell'INPS al fine di svolgere quanto prima un confronto sui dati d'interesse.

  Davide TRIPIEDI (M5S) fa presente che il suo gruppo è pronto a sostenere con forza qualsiasi iniziativa della presidenza mirata all'acquisizione dei dati dall'INPS.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si procederà alla votazione delle proposte emendative presentate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tripiedi 1.1, Rizzetto 1.2, Placido 1.3, Tinagli 1.4 e Di Salvo 1.5.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 1.6

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedriga 1.7 e 1.8.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, come già richiesto nella seduta del 18 marzo 2014, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Cominardi 1.10, sopprimendo la parte consequenziale.

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  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la riformulazione da ultimo proposta dalla relatrice è stata accettata dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Fedriga 1.9 e Cominardi 1.10 (Nuova formulazione), respinge l'emendamento Burtone 1.11 ed approva gli emendamenti Fedriga 1.12, 1.13 e 1.14.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 1.15.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 1.16 e Di Salvo 2.1.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 2.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 2.3 e Fedriga 2.4, approva l'emendamento Fedriga 2.5 e respinge l'emendamento Fedriga 2.6, nonché l'articolo aggiuntivo Placido 2.01.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che le riformulazioni degli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, proposte dalla relatrice sono state accettate dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Polverini 3.1 (Nuova formulazione) e Di Salvo 3.2 (Nuova formulazione) e respinge gli emendamenti Rizzetto 4.1 e Airaudo 4.2, nonché gli articoli aggiuntivi Di Salvo 5.01 e Rizzetto 5.02.

  Walter RIZZETTO (M5S) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 6.1, di cui è primo firmatario, sottolineando come sia essenziale acquisire elementi di valutazione precisi e circostanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, pur concordando, in linea di principio, sull'importanza di disporre di un quadro informativo esaustivo ed aggiornato, ritiene che l'emendamento Rizzetto 6.1, nella sua attuale formulazione, richieda un ventaglio di informazioni troppo ampio, segnalando che non necessariamente si tratta di dati a disposizione dell'INPS. Esprime, pertanto, la preoccupazione che un eccessivo ampliamento dei dati richiesti possa portare a non ottenere neppure i dati ora previsti dalla disposizione in esame.

  Titti DI SALVO (SEL) si associa alla richiesta del deputato Rizzetto, ribadendo come sia essenziale per il corretto svolgimento delle funzioni parlamentari disporre di dati accurati e aggiornati.

  Walter RIZZETTO (M5S) osserva come la richiesta di un maggior numero di informazioni non determini, a suo avviso, alcun rischio di pregiudicare la messa a disposizione delle informazioni stesse. Ricorda, del resto, le difficoltà incontrate in questa legislatura nell'acquisizione di dati dall'INPS e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando gli atti di indirizzo approvati al riguardo con unanime consenso.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, si dichiara consapevole dell'esigenza richiamata dai deputati Rizzetto e Di Salvo e propone una riformulazione dell'emendamento Rizzetto 6.1 che limiti la mole delle informazioni richieste, in linea con le competenze delle amministrazioni (vedi allegato 3).

  Walter RIZZETTO (M5S), pur ritenendo preferibile la formulazione originaria del suo emendamento 6.1, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rizzetto 6.1 (Nuova formulazione), nonché l'emendamento Rostellato 6.2, che dovrà intendersi riferito al comma 1 dell'articolo 6 risultante Pag. 136a seguito dell'approvazione dell'emendamento Rizzetto 6.1 (Nuova formulazione).

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti Fedriga 7.1 e Placido 7.3 hanno accettato la riformulazione proposta dalla relatrice e che i presentatori degli emendamenti Fedriga 7.2 e Di Salvo 7.4 hanno ritirato i propri emendamenti, in quanto assorbiti da detta riformulazione.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Fedriga 7.1 (Nuova formulazione) e Placido 7.3 (Nuova formulazione) e respinge l'emendamento Airaudo 8.1.

  Cesare DAMIANO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari del nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate. Considerata l'esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, propone di richiedere, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che la relazione tecnica sia trasmessa entro il termine di sette giorni. Fa presente che nella richiesta si segnalerà in particolare l'esigenza che la relazione tecnica sia predisposta in modo da garantire la separata indicazione degli oneri derivanti da ogni intervento, al fine di garantire una valutazione dell'impatto finanziario delle singole previsioni.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.
C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatore, osserva che le tre proposte di legge delle quali si avvia l'esame perseguono lo scopo di adeguare la legge n. 113 del 1985, che da quasi trenta anni disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico avvenuto nel settore della comunicazione. Fa notare che le nuove modalità di organizzazione del lavoro in tale settore, infatti, hanno comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici, con la progressiva scomparsa del tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico nonché con la diffusione dei call center. Le proposte di legge intendono inoltre tenere conto dell'evoluzione del contesto normativo, che ha registrato una nuova classificazione delle minorazioni visive e una nuova disciplina di carattere generale per il collocamento al lavoro dei disabili.
  Rileva che i provvedimenti in esame si differenziano per l'estensione dell'articolato con cui si propongono di modificare la normativa vigente. L'articolato è, infatti, più esteso nella proposta di legge n 435, che origina da testi già presentati nelle due precedenti legislature ma mai giunti in discussione, mentre è più mirato nella proposta n. 1779, che intende integrarsi maggiormente nell'impianto originario Pag. 137della legge n. 113 del 1985 ed attualizzare le stesse proposte di modifica precedenti, anche alla luce delle ulteriori evoluzioni intervenute successivamente rispetto alla loro formulazione. La proposta n. 1708 si limita, invece, ad inserire un articolo specifico, l'articolo 3-bis, nella legge n. 113 del 1985. Osserva che tale nuovo articolo è volto a garantire che i benefici riconosciuti ai centralinisti telefonici privi della vista iscritti nello specifico albo professionale siano riconosciuti anche per l'assunzione nei call center: in particolare, oltre che un generico rinvio a tutte le altre disposizioni previste dalla legge n. 113 del 1985, la proposta prevede specifici obblighi di assunzione e formativi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, nella misura di un privo della vista ogni cinque posti di operatore, stabilendo, inoltre, nei confronti di tali lavoratori, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici o privati, nonché lo svolgimento, a cura dei datori di lavoro, di specifici corsi di riqualificazione.
  Più nel dettaglio, fa presente che la proposta di legge n. 435 interviene sulla quasi totalità degli articoli della legge n. 113 del 1985, con la sola esclusione dell'articolo relativo alla vigilanza del Ministero del lavoro. Segnala che la proposta di legge n. 1779, riprendendo ed attualizzando il nucleo fondamentale della proposta n. 435, incentra invece le modifiche alla legge n. 113 del 1985 sugli articoli 3 e 9: si prevede infatti una rimodulazione degli obblighi di assunzione, per tenere conto innovazioni tecnologiche intervenute, nonché una maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico. Nello specifico, rileva che l'articolo 2 di tale proposta di legge non introduce nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della suddetta legge n. 113 del 1985, rappresentate sostanzialmente dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000 e dal decreto ministeriale 11 luglio 2011, che ha esteso la portata di tale obbligo occupazionale ad ulteriori ambiti professionali che rappresentano una evoluzione del centralinista telefonico. Rileva che entrambe le proposte di legge n. 435 e n. 1779, a questo proposito, recepiscono la nozione di «centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti», in sostituzione di quella di «centralinisti non vedenti», in linea con quanto disposto dal richiamato decreto del 10 gennaio 2000. Infine, evidenzia che la proposta di legge C. 1779 prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985 attraverso cui, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.
  Per quanto attiene alle ulteriori disposizioni recate dalla proposta di legge n. 435, osserva che l'articolo 1 prevede una riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale. Si prevedono, inoltre, modifiche volte a recepire la disciplina in materia di qualifiche equipollenti adottata in attuazione della legge n. 144 del 1999 e la definizione dei minorati della vista di cui alla legge n. 138 del 2001. Segnala che l'articolo 2, nel disciplinare l'abilitazione alla funzione di centralinista e di operatore telefonico, intende demandare alle regioni la regolamentazione delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del relativo diploma, in modo da rispettare le più ampie competenze riconosciute alle regioni in materia di formazione professionale, fissando alcuni principi fondamentali. Fa presente che l'articolo 3 disciplina gli obblighi a carico dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, definendoli secondo criteri che tengono anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore, Pag. 138mentre l'articolo 4 prevede che i lavoratori minorati della vista siano computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, con una norma contenuta anche nella proposta n. 1779. Si sancisce, peraltro, l'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro pubblici anche in soprannumero, in caso di esaurimento o incompletezza del ruolo organico. Segnala che l'articolo 5 disciplina le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro, dei gestori di telefonia e degli uffici competenti, tenendo conto della cessazione del monopolio nel settore telefonico, mentre l'articolo 6 interviene sulle modalità per il collocamento, coordinandole con le disposizioni di carattere generale di cui alla legge n. 68 del 1999. Fa notare che l'articolo 7, come già accennato in precedenza, aggiorna le definizioni normative relative alle categorie tutelate, intervenendo, inoltre, sulla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo, nonché a specifiche tutele per il caso di riduzione dei posti di lavoro. Rileva che l'articolo 8, riprendendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 8 della legge n. 113 del 1983, estendendolo anche alle mansioni di operatore telefonico, stabilisce che le trasformazioni dei centralini finalizzate alle possibilità d'impiego dei minorati di vista siano a carico della regione competente per territorio, mentre l'articolo 9 fissa un nuovo importo minimo della indennità di mansione e, sulla base del riconoscimento delle prestazioni effettuate come particolarmente usuranti, riconosce il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale. Infine, fa presente che l'articolo 10 interviene sull'apparato sanzionatorio previsto in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro, allineandolo a quello di cui alla legge n. 68 del 1999.
  Osservato che la legge n. 113 del 1985 ha costituito una conquista storica per tanti soggetti non vedenti in termini di integrazione sociale e lavorativa, auspica, in conclusione, che sui provvedimenti in esame si sviluppi un dibattito in Commissione che si ponga l'obiettivo di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un testo condiviso.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 11.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final).
(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanna MARTELLI (PD), relatore, osserva che la Commissione avvia oggi, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, l'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6), che la Commissione europea ha presentato lo scorso mese di gennaio.
  Fa presente che la proposta di regolamento è volta a migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa nel territorio dell'Unione, Pag. 139attraverso, in primo luogo, la riforma di EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego.
  Evidenzia che l'Unione europea si è dotata negli anni novanta del secolo scorso di una piattaforma informatica per consentire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in comune le informazione degli Stati membri. EURES, infatti, è una rete volta a promuovere la collaborazione tra la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei paesi membri dello Spazio economico europeo (gli Stati membri dell'Unione, oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Fa presente che la Commissione europea rileva che negli anni EURES è riuscita a veicolare una quota limitata di domande di lavoro verso l'offerta. Il mercato del lavoro dell'Unione europea, infatti, risulta frammentato e, soprattutto, squilibrato: a fronte di mercati in cui si registra un eccesso di domanda di lavoro, ve ne sono altri in cui è piuttosto l'offerta di lavoro a rimanere insoddisfatta. Pertanto, ad avviso della Commissione europea, la possibilità per i lavoratori di spostarsi verso una maggiore offerta permetterebbe di riequilibrare i mercati, garantendo occupazione e crescita economica, in linea con l'obiettivo di occupazione di Europa 2020 per la crescita inclusiva (tasso di occupazione del 75 per cento per le donne e gli uomini di età compresa tra 20-64).
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più ampia analisi della situazione europea attuale dalla quale la Commissione europea parte per motivare la scelta di presentare la proposta in esame, osserva che si limiterà, in questa sede, ad illustrarne brevemente il contenuto.
  Fa presente, in primo luogo, che il Capo I, reca, tra le altre, la definizione dell'oggetto della proposta: in particolare, si prevede la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea per la condivisione dei dati sulle domande e sulle offerte di lavoro e sui curricula vitae, nonché per il collocamento dei lavoratori.
  Fa notare, poi, che nel Capo II è delineata la struttura della rete, con norme che ne dispongono la ricostituzione, la composizione e gli obiettivi. Segnala, in particolare, che EURES è composta: dalla Commissione europea, tramite l'Ufficio europeo di coordinamento; dagli uffici di coordinamento nazionali, responsabili dell'applicazione del regolamento nei rispettivi Stati membri; dai partner di EURES, ossia gli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire sostegno. Ricorda che la Rete EURES in Italia è composta da 64 consulenti (Eures Advisers) e circa 400 referenti. Al Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fanno capo esperti di mobilità dislocati su tutto il territorio nazionale presso i servizi per l'impiego e gli uffici del lavoro delle regioni e delle province. A livello regionale, il Line Manager ha la funzione di collegamento tra il coordinamento nazionale e i consulenti EURES. Secondo l'ultimo monitoraggio, nell'anno 2011-2012, grazie alla rete EURES sono quasi 3.000 i giovani italiani che hanno fatto un'esperienza all'estero e oltre 900 i lavoratori stranieri che hanno trovato lavoro in Italia. Evidenzia che gli articoli 6 e 7 delineano le responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionale: il primo definisce, tra l'altro, il quadro di EURES e fornisce appoggio alla rete, tramite la gestione e lo sviluppo di un portale europeo e dei servizi informatici connessi, svolge attività di informazione e comunicazione, svolge un programma comune di formazione del personale di EURES, si impegna ad effettuare un'analisi della mobilità geografica e professionale e a monitorare e valutare le attività di EURES. Gli uffici nazionali di coordinamento devono cooperare con la Commissione e gli altri Stati membri, organizzare l'attività di EURES nello Stato membro, coordinare le azioni statali a livello nazionale e con gli altri Stati membri. Inoltre, l'ufficio di coordinamento nazionale cura l'attuazione a livello nazionale dell'attività di sostegno dell'ufficio europeo di coordinamento e convalida, aggiorna e diffonde le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro, alle procedure amministrative in Pag. 140materia di occupazione, alle norme applicabili ai lavoratori, agli apprendistati e ai tirocini, alla situazione dei lavoratori transfrontalieri. Sono previsti, inoltre, compiti di collaborazione e sostegno degli organismi nazionali partecipanti ad EURES presenti sul territorio nazionale. Si prevede, infine, che ciascuno Stato membro faccia in modo che il proprio ufficio di coordinamento nazionale disponga del personale e delle altre risorse necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, come definiti dal regolamento. Fa presente che gli articoli 8 e 9 riguardano i partner EURES: l'articolo 8 delinea un sistema di autorizzazione dei partner di EURES, tra cui anche i servizi per l'impiego, da parte di un sistema istituito da ciascuno Stato membro che provvede anche a monitorare l'attività di tali partner e a verificarne la conformità alla legislazione nazionale ed europea; l'autorizzazione è rilasciata sulla base della conformità a criteri minimi comuni definiti nell'allegato al regolamento in esame. Gli Stati membri possono comunque prevedere criteri o requisiti supplementari.
  Rileva che i partner EURES possono partecipare inserendo i dati relativi alle offerte di lavoro oppure alla disponibilità di domande di lavoro e di curricula, oppure erogando servizi di sostegno ai lavoratori. Possono essere richiesti dagli Stati membri di partecipare, anche mediante il pagamento di una tariffa, al funzionamento della piattaforma nazionale, allo scambio di informazioni, al ciclo di programmazione e alla raccolta dei dati, secondo modalità definite da ciascuno Stato membro.
  Segnala che l'articolo 10 disciplina il ruolo dei Servizi pubblici per l'Impiego: ad essi, sottoposti al medesimo regime autorizzativo previsto per i partner (per l'esonero dal quale è previsto un periodo di massimo cinque anni), lo Stato membro può delegare compiti o attività generali, quali lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di autorizzazione dei partner di EURES o l'elaborazione e la diffusione di informazioni generali e può affidare la prestazione dei servizi di sostegno ai servizi per l'impiego nazionali.
  Fa notare che l'articolo 11 disciplina il ruolo del gruppo di coordinamento, composto dai rappresentanti dell'ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali. Tale organismo sostiene l'attuazione del regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. I successivi articoli 12 e 13 disciplinano la tutela e l'uso del marchio EURES e la cooperazione della rete EURES con altri servizi e reti di informazione e consulenza dell'Unione.
  Evidenzia che il Capo III disciplina l'organizzazione e il funzionamento Portale EURES. Si prevede, in particolare, che ciascuno Stato membro renda accessibili tutte le offerte e tutte le domande e curricula disponibili presso i propri Servizi per l'impiego nonché quelli forniti dai partner EURES, impegnandosi a garantire la qualità dei dati e la tracciabilità delle fonti. Al fine di garantire l'accesso al portale EURES da tutti i siti di ricerca di lavoro, i Servizi per l'impiego concludono accordi con altri servizi per l'impiego operanti sul territorio e gli Stati membri istituiscono una piattaforma nazionale per consentire il trasferimento al portale EURES delle informazioni fornite dagli organismi disposti a collaborare con il portale. Gli Stati membri provvedono inoltre a sviluppare soluzioni a sportello unico per i lavoratori transfrontalieri.
  Sottolinea che l'articolo 16 prevede la definizione da parte della Commissione di una classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e della professioni per facilitare la trasmissione online delle domande di lavoro su tutto il territorio dell'Unione europea. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione per assicurare l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e il sistema di classificazione europeo. A tale fine, ciascuno Stato membro, entro il 1o gennaio 2017, provvede alla redazione di un primo inventario, da aggiornare con regolarità, Pag. 141per stabilire la corrispondenza tra le classificazioni nazionali e quella europea.
  Segnala che il successivo articolo 17 prevede che i Servizi per l'impiego forniscano ai lavoratori e ai datori di lavoro anche servizi di assistenza per l'iscrizione al portale attraverso la piattaforma nazionale.
  Fa presente che il Capo IV disciplina le tipologie di servizi di sostegno che i Servizi per l'impiego e i partner EURES sono tenuti ad erogare ai soggetti richiedenti. I servizi forniti ai lavoratori sono a titolo gratuito, mentre quelli erogati ai datori di lavoro possono essere soggetti al pagamento di una specifica tariffa. Si prevede che gli Stati membri assicurino il coordinamento tra i suddetti servizi e le prestazioni di sicurezza sociale e incoraggino lo sviluppo di un accesso integrato online. Infine, è disposto il divieto di limitazione dell'accesso alle misure nazionali a favore del mercato del lavoro, se motivato dalla necessità di trovare un lavoro presso un altro Stato membro.
  Segnala che il Capo V detta disposizioni in materia di scambio di informazioni attraverso un monitoraggio dei flussi e dei modelli di mobilità lavorativa sulla base delle statistiche Eurostat e dei dati nazionali disponibili. Gli uffici nazionali di coordinamento condividono le informazioni nell'ambito della rete EURES e sulla base di tali informazioni gli Stati membri elaborano le loro politiche a favore dell'occupazione.
  Rileva che l'articolo 28 prevede l'elaborazione annuale, da parte dell'ufficio nazionale di coordinamento, del programma di lavoro, che sarà esaminato congiuntamente con l'ufficio europeo di coordinamento.
  Osserva che l'articolo 29 prevede la messa in opera da parte degli Stati membri di procedure per la produzione e la raccolta dei dati sulle attività svolte a livello nazionale e di quelli relativi ad EURES. Sulla base delle informazioni raccolte, è prevista la presentazione ogni due anni di una relazione della Commissione europea sulla mobilità lavorativa all'interno dell'Unione europea e sui servizi forniti ai lavoratori (articolo 30).
  Fa presente che il Capo VI reca disposizioni per l'attuazione del regolamento. In particolare, l'articolo 31 dispone che essa avvenga nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati personali. Osserva che il successivo articolo 32 prevede che la Commissione europea presenti una valutazione ex post del funzionamento e degli effetti del regolamento, cinque anni dopo l'entrata in vigore. La norma dispone anche il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati, l'istituzione dei un comitato EURES che assista la Commissione, l'abrogazione delle disposizioni vigente incompatibili con il regolamento. I successivi articoli 36 e 37 dispongono, rispettivamente, sull'applicazione e sull'entrata in vigore del regolamento.
  Per quanto concerne la posizione del Governo, l'Esecutivo il 28 gennaio ha inviato al Parlamento una segnalazione sulla proposta ai sensi della legge n. 234 del 2012 e nella relazione trasmessa il 19 febbraio 2014, preso atto del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché della correttezza della base giuridica individuata, valuta positivamente la proposta di regolamento, condividendone la finalità della creazione di una mobilità equa, utile a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo, e ne auspica una sollecita adozione.
  Fa presente che il Governo giudica, inoltre, la proposta conforme all'interesse nazionale. Nella relazione, in particolare, si sottolinea l'importanza di avere ricondotto alla nozione di offerta di lavoro anche l'apprendistato e il tirocinio, strumenti fondamentali per facilitare il passaggio dall'istruzione al lavoro. Il Governo rinvia, inoltre, ai punti del regolamento che in Italia risultano già attuati, con particolare riferimento alla necessità di informare gli utenti sui diritti alla sicurezza sociale di coloro che intendono spostarsi nell'ambito del territorio dell'Unione europea (articolo 23 della proposta di regolamento): la guida informativa Pag. 142redatta dal Ministero del lavoro è disponibile on line sul sito della Commissione europea. Inoltre, su richiesta dei rappresentanti della rete EURES, il Ministero del lavoro fornisce informazioni riguardanti aspetti specifici della protezione assicurativa e previdenziale nonché sulla legislazione di settore. Nel merito della proposta, il Governo auspica una migliore specificazione della composizione del gruppo di coordinamento, previsto dall'articolo 11, per renderne inequivoca la composizione. Risulterebbe opportuno, inoltre, inserire la previsione della possibilità da parte degli Stati membri di acquisire informazioni da EURES, dal momento che l'attuale formulazione dell'articolo 14, comma 1, sembrerebbe presupporre che le informazioni provengano unicamente dagli Stati membri verso EURES e non anche il contrario. Sempre con riferimento all'articolo 14, il Governo auspica l'inserimento della previsione di un confronto tra gli Stati membri e la Commissione cui è assegnato il compito di adottare le norme tecniche e i formati necessari a definire la piattaforma informatica comune. Infine, con riferimento al comitato EURES istituito dall'articolo 34 il Governo italiano ritiene utile una migliore specificazione del suo ruolo e della sua composizione, dal momento che, in mancanza, esso sembra potersi identificare con il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 11. Il Governo, infine, non rileva conseguenze finanziarie derivanti dall'applicazione del regolamento e sottolinea che esso si applica anche ai cittadini di Paesi terzi (soggiornanti di lungo periodo, coloro che svolgono ricerca scientifica e lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu).
  Segnala che anche nella Relazione programmatica 2014 il Governo affronta il tema della mobilità dei lavoratori, auspicando l'adozione di misure volte a favorire un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze, il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di follow-up delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione e utilizzo di tali azioni, una maggiore inclusione dei soggetti svantaggiati, nonché l'estensione della mobilità anche in Paesi non anglofoni.
  Conclusivamente, ritiene che occorra valutare l'opportunità di acquisire gli orientamenti del nuovo Esecutivo sul provvedimento, nonché sulla posizione negoziale del nostro Paese in vista dell'avanzamento dell'esame in seno alle Istituzioni europee. Ricorda, altresì, che in sede di esame della proposta presso la XIV Commissione, è emersa l'esigenza di svolgere un'attività conoscitiva volta ad acquisire elementi di valutazione e conoscenza. Segnala, a tale riguardo, che nell'ambito dell'esame della proposta presso l'11a Commissione del Senato sono state depositate memorie da parte di rappresentanti delle imprese e dei sindacati che contengono numerosi spunti utili per un esame approfondito. Ritiene si possa valutare, pertanto, se procedere con l'acquisizione di tali contributi.

  Walter RIZZETTO (M5S), nel ringraziare il relatore per l'esauriente intervento introduttivo, chiede chiarimenti in ordine all'articolo 10 del provvedimento in esame, invitando il relatore a chiarire la portata della definizione di «servizi nazionali per l'impiego».

  Giovanna MARTELLI (PD), relatore, precisato che il riferimento non può che coinvolgere il ruolo degli attuali centri per l'impiego, fa presente che sarà utile acquisire l'orientamento del Governo circa le prospettive di riforma in tale materia, considerato, peraltro, che il recente riassetto istituzionale delle province rende già doverosa una riflessione sul punto. Fa notare che ulteriori elementi di conoscenza potrebbero essere altresì acquisiti qualora la Commissione proceda a deliberare l'indagine conoscitiva sulla materia dei centri per l'impiego, auspicando che essa possa essere deliberata quanto prima, tenuto conto che il suo programma potrebbe intrecciarsi strettamente con il contenuto del provvedimento in esame.

  Walter RIZZETTO (M5S) coglie l'occasione dell'intervento chiarificatore del relatore Pag. 143per sottolineare l'esigenza di avviare l'indagine conoscitiva sui centri per l'impiego, di cui condivide le finalità.

  Cesare DAMIANO, presidente, fatto presente che la proposta di deliberare un'indagine conoscitiva in materia di centri per l'impiego è già all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, osserva che la riforma dei centri dell'impiego si annuncia impegnativa e costosa, tenuto conto che, allo stato, in quel settore risulta impegnato un numero di addetti assai ridotto, spesso precari, e di gran lunga inferiore a quello registrato in altri Paesi europei. Dichiara in ogni caso di credere nella funziona svolta da tali uffici, evidenziando come nel Paese si registrino anche casi di eccellenza, i cui standard di efficienza andrebbero estesi a tutto il territorio.

  Walter RIZZETTO (M5S) ritiene che debba valutarsi con attenzione anche il ruolo delle Regioni in materia, ricordando le recenti dichiarazioni del Presidente Serracchiani relative alla riapertura dell'Agenzia regionale per il lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

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