CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2014
200.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 64

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 9.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che cessano di far parte della Commissione l'onorevole Angelo Rughetti e l'onorevole Francantonio Genovese, che Pag. 65ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte i deputati Paola Bragantini, in sostituzione dell'onorevole Luigi Bobba, Stefano Fassina e Cinzia Maria Fontana, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento). Ricorda altresì come i limiti di contenuto e la prescritta conformità alle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare previsti per i disegni di legge collegati siano volti a consentire che tali provvedimenti siano esaminati in modo approfondito, ma in tempi relativamente brevi, dalle competenti Commissioni di settore.
  Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, segnala che con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Inoltre, l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge prevede che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF siano indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6. Ricorda infine che la Nota di aggiornamento del DEF 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis) indica tra i «collegati» alla manovra di bilancio 2014-2016 un provvedimento recante «Disposizioni volte a promuovere misure di green economy e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali».
  Tutto ciò premesso, segnala che il disegno di legge in esame si compone di trentuno articoli che modificano una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale; le varie modifiche si configurano in prevalenza come novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006, che raggruppa in un unico testo gran parte delle disposizioni in materia ambientale (cosiddetto Codice dell'ambiente).
  Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, ricorda che la Nota di aggiornamento al DEF 2013 evidenzia come le politiche per migliorare la qualità dell'ambiente debbano «diventare l'orizzonte strategico delle scelte di fondo del Governo, anche per porre il Paese Pag. 66all'altezza delle sfide internazionali che in questo settore sono quanto mai pressanti». In particolare, «all'interno di questo rinnovato percorso di sviluppo le opzioni strategiche dell'Italia si possono riassumere in: espansione della green economy, riconversione energetica e tutela della biodiversità». Sotto tale aspetto rileva che il provvedimento, recando una serie di disposizioni volte a promuovere misure di green economy e il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali, appare coerente con le predette opzioni strategiche, concorrendo al conseguimento degli obiettivi programmatici.
  Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge intervengono su vari ambiti relativi alla tutela dell'ambiente – prevalentemente tramite modifiche al Codice dell'ambiente – quali le aree protette e lo sviluppo sostenibile, le procedure di valutazione di impatto ambientale, gli appalti verdi, la gestione dei rifiuti, la difesa del suolo, le risorse idriche, e quindi appaiono accomunate dalla finalità di promuovere misure di green economy e di lotta agli sprechi ambientali, risultando di competenza, in massima parte, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare molte disposizioni del provvedimento intervengono in ambiti della materia ambientale espressamente richiamati della citata Nota di aggiornamento del DEF 2013, quali i parchi e le aree marine protette, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, la gestione dei rifiuti incentrata sulla prevenzione, il riciclo e il riuso, la riduzione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo, nonché la semplificazione normativa e procedurale.
  Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultino riconducibili ai temi indicati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2013, anche in considerazione dell'ampiezza degli stessi. Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)» (C. 2093);
   premesso che:
    l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
    l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;
    la Nota di aggiornamento del DEF 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis) indica tra i «collegati» alla manovra di bilancio 2014-2016 un provvedimento recante «Disposizioni volte a promuovere misure di green economy e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali»;
   considerato che:
    il provvedimento in oggetto, recando una serie di disposizioni volte a promuovere misure di green economy e il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali, appare coerente con le finalità perseguite nel disegno di legge indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2013;
    le disposizioni del provvedimento medesimo, intervenendo, in particolare, su vari ambiti relativi alla tutela dell'ambiente – quali le aree protette e lo sviluppo sostenibile, le procedure di valutazione di impatto ambientale, gli appalti Pag. 67verdi, la gestione dei rifiuti, la difesa del suolo, le risorse idriche, in molti casi espressamente richiamati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – appaiono accomunate dalla finalità di promuovere misure di green economy e di lotta agli sprechi ambientali, concorrendo al conseguimento degli obiettivi programmatici e risultando di competenza, in massima parte, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 2093, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)» sia riconducibile ai temi indicati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2013, anche in considerazione dell'ampiezza degli stessi, e non rechi pertanto disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 10.

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
C. 2157-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

   Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 13 marzo 2014, nel corso della quale – preso atto, tra l'altro, degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato – ha espresso su di esso parere favorevole. Avverte che in pari data la XI Commissione lavoro pubblico e privato ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modificazioni al testo, avendo i gruppi convenuto circa l'opportunità di ritirare gli emendamenti presentati in quella sede, con l'intenzione di rinviare all'esame in Assemblea la discussione delle questioni più rilevanti. Fa presente pertanto che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Comunica altresì che, in data 18 marzo 2014, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimenti. In proposito, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:
   gli emendamenti Luigi Gallo 1.2, 1.3 ed 1.6, nonché l'emendamento Chimienti 1.100, che sono volti a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, sopprimendo la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione Pag. 68dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario. I predetti emendamenti dispongono altresì l'abrogazione della sterilizzazione dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale per il personale docente e ATA della scuola, nonché la disapplicazione nei confronti del medesimo personale del blocco della contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale;
   l'emendamento Di Salvo 1.7, che è volto a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013, sopprimendo la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario. La proposta emendativa non provvede tuttavia alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri;
   l'emendamento Albanella 1.9, che è volto ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento al personale docente e tecnico-amministrativo dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti appartenenti al comparto AFAM, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne consegue e alla relativa copertura finanziaria;
   l'emendamento Chimienti 1.12, che sopprime la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
   l'emendamento Chimienti 1.13, che è volto a prevedere che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università, anziché restare acquisite all'erario;
   l'emendamento Luigi Gallo 1.14, che estende anche all'anno 2013 la disapplicazione nei confronti del personale della scuola delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di contenimento della crescita delle retribuzioni. La proposta emendativa dispone altresì l'abrogazione della sterilizzazione dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale per il personale docente e ATA della scuola, nonché la disapplicazione nei confronti del medesimo personale del blocco della contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale;
   l'emendamento Chimienti 1.16, che è volto a riconoscere al personale precario della scuola, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, benefici stipendiali relativi agli scatti di anzianità maturati, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;
   gli emendamenti Centemero 1.17 e Coscia 1.18, che sono volti a rimodulare le Pag. 69indennità di posizione e di risultato per il personale dirigenziale scolastico dei ruoli regionali della Sardegna e della Campania, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;
   gli identici emendamenti Coscia 1.19 e Centemero 1.20, che sono volti a prevedere per il personale dirigente della scuola che la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applichi previa integrazione delle medesime risorse con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
   l'emendamento Di Salvo 1-bis.1, che prevede che le misure di contenimento della spesa per il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applichino nei confronti del personale ATA della scuola, con riguardo alle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, eliminando la relativa copertura finanziaria;
   gli articoli aggiuntivi Rampelli 1-bis.0106 e Vacca 1-bis.0105, che riconoscono al personale ATA, di ruolo o in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, senza quantificare il relativo onere;
   l'articolo aggiuntivo Vacca 1-bis.0107, che abroga alcune disposizioni in materia di personale della scuola e, in particolare i commi 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, dal quale erano attese economie di spesa.

  Segnala, inoltre, le seguenti proposte emendative, per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   l'emendamento Chimienti 1.4, che è volto a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, sopprimendo la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario. Al relativo onere si provvede mediante l'accantonamento di 720 milioni di euro, anziché 120 come previsto dal testo originario del provvedimento, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   l'emendamento Chimienti 1.5, che è volto a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, sopprimendo la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario. Al relativo onere si provvede mediante l'accantonamento di 370 milioni di euro, anziché 120 come previsto dal testo originario Pag. 70del provvedimento, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   l'emendamento Chimienti 1.8, che è volto a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013. Per la finalità di recupero della sola annualità 2013, la proposta emendativa stanzia 350 milioni di euro, provvedendo alla relativa copertura mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   l'emendamento Chimienti 1.11, che dispone l'incremento delle somme accantonate per le finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento da 120 a 370 milioni di euro, provvedendo alla relativa copertura anche mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   l'emendamento Chimienti 1.15, che estende anche all'anno 2013, anziché al solo 2014, la disapplicazione al personale della scuola delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di contenimento della crescita delle retribuzioni, provvedendo al relativo onere, pari a 600 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   gli identici emendamenti Coscia 1.21 e Centemero 1.22, che autorizzano lo stanziamento di 5 milioni di euro per le finalità di cui all'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 dal MIUR e dalle organizzazioni sindacali dell'area V, provvedendo alla relativa copertura mediante riduzione dell'importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011-2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   l'articolo aggiuntivo Rocchi 1.0100, che è volto a prevedere una procedura per la stabilizzazione di particolari categorie di dirigenti scolastici, all'esito del superamento di specifica prova orale, stabilendo che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   l'emendamento Chimienti 1-bis.2, che sostituisce la copertura relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis mediante l'utilizzo delle somme destinate ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca Pag. 71se le predette risorse iscritte nel capitolo 1298 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
   l'emendamento Chimienti 1-bis.100, che sostituisce la copertura relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis limitata all'anno 2014, mediante l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le predette risorse iscritte nel capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
   gli identici articoli aggiuntivi Bossa 1-bis.01 e Centemero 1-bis.02 e l'articolo aggiuntivo Nardi 1-bis.051, che prevedono che fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
   gli articoli aggiuntivi Centemero 1-bis.050 e 1-bis.0100 nonché Coscia 1-bis.0101, che prevedono che fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione, anche ai fini delle posizioni stipendiali e dei trattamenti economici in corso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che la clausola di neutralità finanziaria possa ritenersi idonea anche con riferimento al mantenimento delle posizioni stipendiali e dei trattamenti economici in corso del personale interessato dalla proposta emendativa;
   l'articolo aggiuntivo Chimienti 1-bis.03, che abroga le disposizioni in materia di ferie del personale della scuola, provvedendo al relativo onere, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2157-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2014, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;Pag. 72
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.100, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.100, e sugli articoli aggiuntivi 1.0100, 1-bis.01, 1-bis.02, 1-bis.03, 1-bis.050, 1-bis.051, 1-bis.0100, 1-bis.0101, 1-bis.0105, 1-bis.0106, 1-bis.0107, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.
Atto n. 82.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, premesso che lo schema di decreto in esame è corredato di relazione tecnica, ritiene tuttavia opportuno acquisire chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della disciplina recata dal provvedimento.
  In particolare, con riferimento all'impatto sui tendenziali di spesa, osserva che il testo reca all'articolo 7 un richiamo ai contributi relativi alle pubblicazioni del 2013, mentre non contiene riferimenti ai contributi riguardanti le pubblicazioni del 2012, che pure – in base al decreto-legge n. 63 del 2012 – dovrebbero risultare interessate dalla presente disciplina. Rileva che andrebbe pertanto chiarito se nel corrente anno, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento in esame, saranno erogati i contributi relativi a due annualità, quelle del 2012 e del 2013, e se, di conseguenza, la relativa spesa potrà risultare più elevata rispetto al limite annuale di 2 milioni fissato dal decreto-legge n. 63 del 2012, soglia alla quale fa riferimento il testo in esame. In tal caso, ritiene che andrebbe verificato il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica.
  Circa la ripartizione dei finanziamenti fra gli aventi diritto, ritiene opportuno acquisire una conferma in ordine al fatto se – come sembra desumibile dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto in esame – i contributi ai quali fa riferimento l'articolo 5, comma 1, alinea, debbano essere intesi al netto delle quote di riserva previste dal successivo articolo 6. Osserva che diversamente, infatti, la percentuale delle risorse da assegnare in base agli articoli 5 e 6 risulterebbe superiore rispetto al citato limite di spesa annuale previsto dal decreto-legge n. 63 del 2012.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, riservandosi di fornire elementi informativi sulle questioni specificamente evidenziate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Pag. 73

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 84.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, segnala che gli articoli 1 e 2 del provvedimento modificano, rispettivamente, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2009 e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2009, con riferimento alla durata del contratto individuale del direttore dell'Agenzia – disponendo che possa essere rinnovato anziché una sola volta, per non più di due volte – e alle funzioni del medesimo direttore in materia di organizzazione dell'Agenzia.
  Segnala inoltre che, in base alla relazione tecnica, dallo schema di decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a garanzia dell'invarianza finanziaria delle disposizioni in esso contenute, l'articolo 3 prevede espressamente che le stesse possano trovare attuazione nei limiti degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia inoltre che la recente acquisizione di nuove 60 unità di personale, aggiuntesi alle 98 attualmente in servizio, permetterà la reale operatività a regime dell'organismo, alla cui direzione appare pertanto necessario assicurare, in questa particolare fase di transizione verso la piena attività, una guida esperta e qualificata. Rileva che le ulteriori modifiche introdotte dal testo sono finalizzate, ai sensi della relazione tecnica, a determinare una flessibilità organizzativa più consona alle caratteristiche operative dell'organismo e a dare idonea risposta alle esigenze funzionali dell'organismo.
  Ricorda che la relazione illustrativa allegata al provvedimento sostiene, relativamente all'assetto organizzativo dell'Agenzia, che già l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 162 del 2007 prevedeva che in sede di prima applicazione il funzionamento dell'ANSF venisse assicurato con un organico di 205 unità provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da Ferrovie dello Stato SpA. Osserva che, pure a fronte di tale previsione, le procedure di primo reclutamento del personale si sono tuttavia concluse con l'inquadramento di sole 92 unità di personale e che tale consistenza di personale non ha consentito all'Agenzia di svolgere pienamente le attività di sua competenza, rendendosi pertanto necessario procedere, tramite delibere ANSF, alla programmazione triennale di fabbisogno di personale e alla rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli normativi previsti per le pubbliche amministrazioni. Fa presente, in particolare, che il Ministero vigilante, il Ministero dell'economia e il Dipartimento della funzione pubblica hanno approvato la delibera ANSF inerente la programmazione triennale del fabbisogno del personale e si sono espressi positivamente in merito alla delibera ANSF di rideterminazione della dotazione organica – il decreto interministeriale di approvazione di quest'ultima delibera, già sottoscritto dal Ministro vigilante, è stato inviato ai Ministri concertanti ed è, pertanto, di prossima emanazione –. Osserva inoltre che, con l'approvazione della citata delibera di programmazione del fabbisogno del personale dell'ANSF, risulta avviato l’iter per l'acquisizione di nuove 60 unità di personale che, aggiungendosi alle 98 attualmente in servizio – 92 nei ruoli e 6 comandati – permetteranno la reale operatività a regime dell'organismo. Al riguardo fa presente Pag. 74che la relazione tecnica riferisce la neutralità finanziaria del provvedimento all'aggregato della finanza pubblica, richiamando a tale proposito l'articolo 3 del testo in esame. Quest'ultimo, invece, prescrive un obbligo di neutralità finanziaria riferito al solo bilancio dello Stato. In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che l'Agenzia rientra nel perimetro della pubblica amministrazione e considerato, inoltre, che le relazioni allegate al provvedimento collegano le misure di flessibilità organizzativa introdotte dal testo in esame alla necessità di assicurare la piena operatività dell'Agenzia attraverso un'integrazione degli organici. Poiché da quest'ultima deriveranno presumibilmente incrementi della spesa di personale, ritiene che andrebbe confermata la loro sostenibilità, anche negli esercizi futuri, in rapporto ai finanziamenti statali già disponibili a normativa vigente. Sul punto rileva che le norme assicurano margini di flessibilità gestionale nei limiti delle risorse dell'Agenzia. Qualora ai predetti incrementi di spesa si dovesse fare fronte anche con i mezzi propri dell'Agenzia – ricavati dallo svolgimento delle attività tecniche e di servizio prestate nei confronti dei soggetti controllati – ritiene opportuno acquisire elementi diretti a suffragare l'idoneità di tali risorse a finanziare gli oneri in questione, aventi carattere di certezza e di continuità nel tempo.

  Federico FAUTTILLI (PI) chiede chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione di nuove 60 unità di personale da parte dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, cui si fa riferimento nella relazione tecnica allegata al provvedimento. In particolare, tenuto conto della asserita assenza di oneri recati dallo schema di decreto in esame, ritiene necessario che il rappresentante del Governo chiarisca se la predetta acquisizione riguardi personale già in servizio presso la pubblica amministrazione o se, invece, presupponga l'attivazione di una nuova procedura concorsuale.

  Rocco PALESE (FI-PdL), concordando con il relatore, ritiene opportuno che il Governo chiarisca in maniera più analitica gli aspetti del provvedimento inerenti al fabbisogno di personale dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, tanto più alla luce di recenti notizie di stampa concernenti un piano di esuberi e di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni in corso di predisposizione da parte dell'attuale Commissario straordinario per la spending review.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, al fine di svolgere i debiti approfondimenti istruttori sulle questioni testé richiamate dal relatore, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti e Pierpaolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 75

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre norme urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Fa presente, altresì, che la Commissione bilancio ha già iniziato, nelle sedute dell'11 e del 13 marzo 2014, l'esame del provvedimento, nel suo testo originario, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che nella seduta odierna saranno esaminati i profili finanziari delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nelle sedute dell'11 e del 13 marzo 2014.
  Con riferimento alla soppressione dell'articolo 1, recante emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che viene prevista la soppressione di una norma del testo originario alla quale sono stati ascritti effetti netti di incremento della spesa (comma 3, lettera a)). Circa gli effetti della soppressione in esame sulla quantificazione complessiva degli oneri recati dal provvedimento (di cui al successivo articolo 4, comma 1), rileva che per gli esercizi 2015 e 2016 i risparmi conseguenti alla soppressione dell'articolo 1 vengono destinati a reintegrare il Fondo per interventi strutturali di politica economica, mentre per il primo anno (4,5 milioni di euro nel 2014) tali risparmi vengono riutilizzati per dare copertura agli oneri per interessi derivanti da ulteriori modifiche introdotte nel testo iniziale del decreto-legge n. 4 del 2014 in esame.
  In merito all'articolo 2, comma 3-bis, recante anticipazioni di tesoreria per gli enti locali ritiene che andrebbe escluso che dalla norma possano derivare effetti onerosi in termini di maggiore spesa per interessi a carico dello Stato. Infatti, se da una parte il testo non contiene la previsione di un accollo allo Stato dell'onere per interessi, come invece previsto, per il periodo gennaio-marzo 2014, dal decreto-legge n. 133 del 2013, dall'altra la norma non richiama esplicitamente la disciplina ordinaria sugli interessi contenuta nell'articolo 222, comma 2, del TUEL. In proposito fa presente che, mentre l'attribuzione della spesa per interessi allo Stato potrebbe determinare effetti onerosi, la sua attribuzione ai comuni risulterebbe finanziariamente neutrale in quanto la relativa maggiore spesa resterebbe soggetta al patto di stabilità e, quindi, gli enti locali interessati sarebbero tenuti a compensarla mediante riduzioni su altri capitoli di spesa. Su tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 5, recante sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per eventi alluvionali nel 2014, ricorda che la relazione tecnica riferita al testo originario – oggetto delle modifiche in esame – ha quantificato, a fronte delle misure iniziali di sospensione dei termini tributari e contributivi, maggiori oneri per interessi infrannuali collegati ad un volume di versamenti rinviati pari a circa 100 milioni di euro. L'estensione dell'ambito applicativo, sia geografico sia temporale, prevista dalle modifiche in esame determina un incremento di detti oneri, che andrebbe quantificato sulla base dei dati e degli elementi riferiti al nuovo ammontare dei tributi e contributi sospesi, nonché al più esteso periodo di fruizione dei benefici. Riguardo al comma 2-bis, pur rilevando che la norma sembra disciplinare rapporti economici intercorrenti fra soggetti privati, andrebbe comunque escluso che gli oneri connessi al prolungamento dei piani di ammortamento possano essere posti a carico di pubbliche amministrazioni. Non ha osservazioni da formulare – infine – con riferimento alle modifiche riferite al comma 5, tenuto conto che appaiono essenzialmente finalizzate a garantire un coordinamento testuale con i precedenti commi da 1 a 4.
  In merito all'articolo 3, comma 7-bis, recante benefici economici per i territori colpiti da eventi alluvionali nel novembre 2012, osserva che la modifica in esame estende l'ambito applicativo di benefici Pag. 76economici previsti a normativa vigente entro limiti di spesa predeterminati. Ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito a quali nuovi benefici si intenda fare riferimento, tenuto conto che le misure economiche disposte con l'ordinanza di protezione civile n. 32/2012 erano destinate a fronteggiare emergenze abitative, mentre il testo in esame sembra fare riferimento a danni subiti dalle attività produttive. Poiché inoltre la norma richiama, per il finanziamento delle nuove finalità indicate dal testo, le risorse di cui all'articolo 3 della predetta ordinanza n. 32/2012, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a dimostrare che le necessità di spesa determinate dagli ulteriori benefici economici previsti dal testo risultino compatibili con l'entità delle disponibilità residue di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile. Andrebbero infine chiarite le modalità, anche di carattere procedurale, attraverso le quali sarà possibile assicurare che la spesa non ecceda il limite delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, recante finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia Romagna, segnala preliminarmente la necessità di coordinare la norma in esame con l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013, che ha disposto la proroga di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, del termine fissato per la restituzione del debito esistente al 1o gennaio 2014. Evidenzia, inoltre, che l'estensione dell'arco temporale stabilito per la restituzione del finanziamento, nonché l'inclusione delle spese di modifica del contratto di finanziamento fra gli oneri che trovano copertura a carico delle vigenti autorizzazioni di spesa, comportano un incremento degli oneri per lo Stato. Andrebbe pertanto fornita una quantificazione di tali oneri, nonché delle risorse tuttora disponibili a valere sulle relative autorizzazioni di spesa. In particolare, per quanto concerne le annualità interessate dalla rimodulazione dei piani di ammortamento, rileva che la norma determina un onere ultratriennale (crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti finanziatori per compensare le spese per interessi e per la gestione del debito), mentre la copertura, effettuata a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, è limitata all'esercizio 2014. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento del Governo. Andrebbe altresì chiarito se la definizione di «quota capitale al 1o gennaio 2014», utilizzata nella norma in esame, includa gli eventuali interessi di mora e oneri accessori addebitati dall'istituto di credito nel caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, delle rate scadute nel corso del 2013. Ciò in quanto l'inclusione delle suddette voci nel nuovo piano di finanziamento determina un incremento del debito complessivo garantito dallo Stato con oneri per interessi a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la clausola di copertura di cui all'articolo 3-bis, comma 1, non indica esplicitamente né l'ammontare né la decorrenza degli oneri per interessi e per le spese di gestione derivanti dalla proroga triennale del termine di restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria disposta nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, recante il Fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 (capitolo 7452 – Ministero dell'economia e delle finanze). Tale chiarimento appare rilevante anche in considerazione del fatto che il Fondo reca stanziamenti fino all'anno 2014, mentre la disposizione prevede una proroga triennale a decorrere dal 1o gennaio 2014. A prescindere da tale profilo, segnala, inoltre, che l'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione è formulata in termini di previsione di spesa e reca una esplicita clausola di salvaguardia. Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se tale ulteriore utilizzo possa avvenire nei limiti della spesa già autorizzata senza determinare l'attivazione della suddetta clausola. Pag. 77Segnala che la norma in esame presenta contenuto analogo all'articolo 16 dell'Atto Senato n. 1322, recante disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali, in corso di esame in sede deliberante presso la Commissione bilancio.
  Con riferimento all'articolo 4, recante copertura finanziaria, rileva che la norma prevede che all'onere derivante dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014, e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi da 1, 2, 3, e 4, si provvede: quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C, in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, fermo rimanendo quanto già segnalato in ordine alla necessità di acquisire l'avviso del Governo circa la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 3, commi 1 e 2, evidenzia – con riferimento all'incremento dell'utilizzo Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014 – che il predetto Fondo reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in riferimento alle questioni testé sollevate da relatore sul provvedimento in titolo, così come modificato in sede referente, osserva preliminarmente come la mancanza di relazione tecnica sia da ascriversi alla rapida tempistica con cui, presso la Commissione di merito, si è provveduto ad esaminare il provvedimento stesso e ad approvare le modifiche che oggi sono in discussione.
  Con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-bis, volta ad aumentare da tre a cinque dodicesimi, fino al 31 dicembre 2014, il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria, assicura che dall'attuazione della norma non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri per interessi derivanti dalle maggiori anticipazioni attivate non sono a carico del bilancio statale.
  Quanto alla previsione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, volta ad estendere ad alcuni comuni della regione Veneto, colpiti da eventi alluvionali, l'ambito di applicazione dei benefici di caratteri tributario e contributivo già previsti in favore dei territori dell'Emilia-Romagna interessati dall'alluvione del 17 gennaio 2014, rileva come tale estensione comporti inevitabilmente maggiori oneri per interessi, a cui è necessario far fronte con idonea copertura finanziaria. Al riguardo, nel sottolineare come sia interesse del Governo predisporre idonee misure in grado di far fronte alle situazioni emergenziali verificatesi in alcune zone del Veneto, fa presente che è in corso di definizione una riformulazione della disposizione in esame che, delimitando l'ambito territoriale di applicazione dei predetti benefici fiscali, assicurerà idonea copertura finanziaria a tale intervento.
  Rileva che non sussistono problemi di carattere finanziario con riguardo all'attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3, volta ad estendere la sospensione dei termini tributari e contributivi, previsti per le zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, dal 31 luglio al 31 ottobre 2014.
  In merito alla norma di cui al comma 7-bis dell'articolo 3, la quale prevede che le somme stanziate dall'ordinanza di protezione Pag. 78civile n. 32 del 2012, per gli eventi alluvionali avvenuti in Toscana nel novembre 2013, possano essere utilizzate anche per il ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati dagli stessi eventi calamitosi, osserva come, secondo i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, all'attuazione della norma non possa farsi fronte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, fa presente come anche il Dipartimento della Protezione civile si sia espresso negativamente sulla disposizione in esame, in quanto essa non tiene conto delle recenti modifiche introdotte alla normativa di emergenza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, dall'articolo 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge n. 119 del 2013, il quale ha espressamente disciplinato l'attività di ricognizione a seguito dell'evento calamitoso.
  Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3-bis, rileva come l'estensione dell'arco temporale prevista, a date condizioni, per la restituzione dei debiti contratti a seguito di finanziamenti stipulati ai sensi della normativa sugli aiuti per il sisma verificatosi in Emilia-Romagna nel maggio 2012, a causa dell'effetto del posticipo dell'incasso di quote capitale di finanziamenti erogati, è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, a fronte dei quali la copertura finanziaria proposta appare inidonea. Tuttavia, nonostante i citati rilievi critici, evidenzia come vi sia, da parte del Governo, la volontà di approfondire ulteriormente la questione, al fine di approntare un'adeguata soluzione che sia conforme con le regole di contabilità pubblica. Infine, quanto ai profili di compatibilità con il diritto europeo della predetta operazione di proroga della restituzione dei debiti, rileva che la stessa potrebbe configurare una violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nell'esprimere apprezzamento in merito all'impegno dianzi annunciato dal rappresentante del Governo volto ad estendere alcuni benefici finanziari ai territori del Veneto colpiti da eccezionali calamità naturali, chiede che pari impegno venga profuso con riguardo alle agevolazioni richieste per far fronte agli eventi alluvionali verificatisi in alcune zone della Toscana.

  Guido GUIDESI (LNA), con riferimento alla riformulazione annunciata dal rappresentante del Governo delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, volte ad estendere ad alcuni comuni del Veneto i benefici tributari e contributivi già previsti per le zone dell'Emilia-Romagna interessate da eventi alluvionali, chiede che l'eventuale restringimento dell'ambito di applicazione della norma non sia tale da limitare o pregiudicare gli effetti conseguenti a tale intervento.

  Rocco PALESE (FI-PdL), dopo aver chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, stigmatizza come, anche in seguito alle modifiche apportate al provvedimento in titolo dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, lo stesso presenti, sotto il profilo finanziario, diversi e rilevanti aspetti problematici ancora irrisolti. Chiede, pertanto, che il Governo valuti l'opportunità di rinunciare alla conversione del decreto-legge in titolo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Simonetta RUBINATO (PD), nel sottolineare l'importanza degli interventi normativi predisposti nell'ambito del provvedimento in esame, osserva preliminarmente che sarebbe opportuno intervenire in via strutturale e definitiva, con adeguati provvedimenti legislativi, sul tema delle emergenze derivanti da calamità naturali. Relativamente alle misure previste per assicurare anche ai territori della regione Veneto colpiti da alluvioni i benefici economici e finanziari già disposti in favore di Pag. 79altri territori, auspica che la restrizione dell'ambito di applicazione della norma, così come annunciata dal rappresentante del Governo, non sia tale da vanificare l'intervento.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento ai rilievi sollevati dall'onorevole Palese, fa presente come sia necessario convertire il decreto-legge in esame, alla luce dei rilevanti interventi normativi in esso previsti. Sottolinea, in particolare, l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, volte a predisporre misure economiche e finanziarie in grado di far fronte ad eventi emergenziali verificatisi in diverse zone del Paese. Relativamente alla norma di cui all'articolo 3-bis, volta a prorogare per un periodo non superiore a tre anni la restituzione dei debiti per finanziamenti stipulati ai sensi della normativa sugli aiuti per il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2012, manifesta perplessità in merito ai rilievi critici dianzi formulati dal rappresentante del Governo. Infatti, a suo avviso, tali rilievi possono essere facilmente superati, posto che la questione è stata già in parte positivamente affrontata sia in sede di esame della legge di stabilità per il 2014 sia dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013.

  Luca SANI (PD) sottolinea l'importanza della disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 3, con cui si prevede che i benefici economici previsti per gli eventi alluvionali avvenuti in Toscana nel novembre 2013 siano estesi anche ai danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, e rileva come l'attuazione di tale norma sia necessaria affinché non si verifichi, in caso di calamità naturali, una disparità di trattamento tra le popolazioni residenti in Toscana rispetto a quelle di altre regioni, per le quali sono già stati disposti interventi di analogo contenuto. Nel rilevare come, a suo avviso, l'estensione dei predetti benefici non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, auspica che il Governo modifichi il parere contrario precedentemente formulato su tale disposizione.

  Dario PARRINI (PD), nel concordare con l'intervento dell'onorevole Sani, auspica che il Governo, così come già disposto in favore di altre ragioni, assicuri l'attuazione di misure in favore dei comuni della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013, disposte dal comma 7-bis dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI osserva come l'eventuale mancanza di omogeneità territoriale degli interventi normativi predisposti per far fronte ad eventi emergenziali è da ascriversi alla mancanza di una legislazione quadro che affronti in maniera organica la materia.
  Ribadisce che, con riguardo alla norma di cui al comma 1 dell'articolo 3, volta ad estendere ad alcuni comuni della regione Veneto, colpiti da eventi alluvionali, l'ambito di applicazione dei benefici già previsti in favore dei territori dell'Emilia-Romagna interessati dall'alluvione del 2014, è in corso di definizione una riformulazione della disposizione in esame che, delimitando l'ambito territoriale di applicazione dei predetti benefici fiscali, assicurerà idonea copertura finanziaria a tale intervento. Relativamente alla disposizione di cui all'articolo 3-bis, richiamando l'intervento dell'onorevole Marchi, sottolinea come il fatto che la copertura sia già stata prevista, per interventi analoghi, in altri provvedimenti e, in quella occasione, sia stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato non comporta che la stessa sia considerata idonea laddove inserita in altri contesti. Pur garantendo un ulteriore approfondimento su tale questione, rileva come siano emersi diversi profili problematici con riguardo al prolungamento triennale dei pagamenti. In particolare, fa presente che la proroga di tre anni della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre regioni colpite dal sisma del 2012 potrebbe determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali, ciò in quanto si verrebbe a determinare Pag. 80un marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Osserva che detto incasso potrebbe non essere più imputato all'anno di competenza, ma in base al profilo dell'effettivo rimborso. Ricorda che le regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco temporale ragionevole, non eccessivamente esteso. Rileva che oltre sull'operazione in esame, un simile precedente determinerebbe dubbi anche sui successivi casi nei quali si è adottato un meccanismo analogo, come in Sardegna. Nella considerazione che il periodo di rimborso può essere allungato con successivi provvedimenti, fa presente come sia molto probabile che l'attuale imputazione contabile delle entrate fiscali nella competenza 2012 non sia più accettata in futuro dalle autorità statistiche.

  Tommaso CURRÒ (M5S), in relazione all'articolo 2, comma 3-bis, che aumenta sino al 31 dicembre 20134 il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali, pone in rilievo due questioni problematiche e chiede chiarimenti al riguardo al rappresentante del Governo. La prima riguarda la quantificazione dell'onere per interessi, conseguente all'innalzamento del limite, che, a suo parere, dovrebbe essere determinato moltiplicando per quattro la quantificazione relativa al precedente innalzamento, disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2013, e relativo ai primi tre mesi del 2014. Pertanto, considerando che l'onere di tale innalzamento è stato quantificato in 3,7 milioni di euro, ritiene che l'onere relativo alla disposizione in esame dovrebbe essere quantificato in una cifra compresa tra 15 e 16 milioni di euro, e chiede quindi al rappresentante del Governo chiarimenti al riguardo. La seconda riguarda le eventuali ripercussioni dell'innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria sul patto di stabilità interno.

  Maino MARCHI (PD), intervenendo a proposito dell'articolo 3-bis, che prevede la proroga triennale del termine per la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma in Emilia-Romagna del maggio 2012, osserva che la copertura di tale intervento, effettuata a valere sul Fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, è la medesima già utilizzata da precedenti interventi di proroga aventi il medesimo oggetto. Evidenzia inoltre che la disposizione in esame non prevede uno slittamento del termine per il pagamento di tributi, ma semplicemente l'estensione dell'arco temporale fissato per la restituzione di un finanziamento concesso dalle banche ai propri clienti, con conseguente aumento degli interessi dovuti.

  Francesco BOCCIA, presidente, concorda con l'onorevole Marchi sulla necessità di approfondire la questione relativa all'articolo 3-bis.

  Luca SANI (PD) chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi in merito all'articolo 3, comma 7-bis, che concede benefici economici ai territori colpiti da eventi alluvionali nel novembre 2012.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce la necessità di approfondire la questione relativa all'articolo 3, comma 7-bis, sul quale la Ragioneria generale dello Stato esprime forti perplessità.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, invita il rappresentante del Governo ad approfondire la questione relativa all'articolo 3, comma 7-bis, predisponendo nuove e congrue coperture, anche in considerazione della non eccessiva entità dell'onere.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI segnala che la Ragioneria generale dello Stato, in merito all'articolo 3, comma 7-bis, evidenzia che non vi è quantificazione dei maggiori oneri conseguenti alla specificazione, in senso potenzialmente ampliativo, degli interventi di ristoro di danni da porsi in essere sulla base dell'Ordinanza di protezione civile n. 32 del 21 dicembre 2012, e che non è specificato Pag. 81se le risorse ancora giacenti sulla contabilità speciale siano già impegnate dal titolare per interventi connessi all'O.C.D.P.C. n. 32 del 2012. Il dipartimento della Protezione civile osserva inoltre che la formulazione non tiene conto delle recenti modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, che ha espressamente disciplinato l'attività di ricognizione a seguito dell'evento calamitoso.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 4, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, osserva che il parere favorevole del Governo è subordinato all'eliminazione, nel primo periodo, del riferimento all'evento del danneggiamento, nonché dell'inagibilità solo temporanea, quale presupposto per presentare la richiesta delle previste agevolazioni, in quanto tale concetto appare troppo generico e pertanto suscettibile di determinare un eccessivo ampliamento della platea dei beneficiari.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
C. 1843-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta dell'8 gennaio scorso, ha esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1843, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali in sede referente, esprimendo sullo stesso parere favorevole. La Commissione affari costituzionali, nella seduta del 9 gennaio, ha quindi approvato il suddetto testo, ora all'esame dell'Assemblea. Conferma pertanto che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Inoltre, fa presente che l'Assemblea, in data 17 marzo 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Per quanto riguarda la proposta emendativa Grassi 2.50, prorogando da 18 a 24 mesi la durata in carica della Commissione, rileva che è suscettibile di determinare l'insorgenza di oneri anche con riferimento all'anno 2016, per il quale non è prevista alcuna copertura finanziaria dal successivo articolo 7, comma 5.
  Le restanti proposte emendative trasmesse, invece, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni del relatore.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1843-A, concernente Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   esprime
   sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori Pag. 82oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta dell'11 marzo 2014.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame, recanti disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 marzo 2014 e che, in tale occasione, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica, fissando il termine di presentazione al 15 marzo 2014.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e si impegna a trasmetterla non appena disponibile.

  Francesco BOCCIA, presidente, in attesa che il Governo provveda a trasmettere la documentazione richiesta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 13 febbraio 2014.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma la contrarietà del Governo sulle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame. Ricorda che, in considerazione dell'importanza del provvedimento, sono stati interessati il Ministero del lavoro e l'INPS per i necessari elementi informativi, ma tali dati non sono ancora pervenuti.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, ringraziando il rappresentante del Governo per l'impegno dimostrato, osserva come le criticità evidenziate riguardino sia profili attinenti alla copertura finanziaria. Sottolinea come le risorse necessarie alla copertura siano di particolare rilievo e possono essere reperite soltanto attraverso un forte e chiaro coinvolgimento dell'Esecutivo. In considerazione di tale coinvolgimento, considerata l'unanime condivisione degli obiettivi del provvedimento registrata in sede parlamentare e con chiarezza in questa Commissione, chiede la presentazione e la successiva approvazione di un atto di indirizzo, da sottoporre alla discussione delle Commissioni riunite V e XI.

  Maria MARZANA (M5S) nel ricordare che il provvedimento è all'esame della Commissione già da diversi mesi, stigmatizza il fatto che il Governo non abbia individuato un'idonea copertura finanziaria né abbia provveduto a delimitare con Pag. 83esattezza la platea dei soggetti interessati. Segnala comunque la necessità di concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) concorda con la proposta del relatore, dichiarando la disponibilità dei deputati del suo gruppo a sottoscrivere un atto di indirizzo unitario. Invita inoltre il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché la questione sia rapidamente risolta.

  Giuseppe DE MITA (PI), nel concordare con la proposta del relatore, auspica che si giunga finalmente ad una rapida definizione della problematica in esame.

  Manuela GHIZZONI (PD), nel concordare con la proposta del relatore, stigmatizza il fatto che, nonostante una volontà quasi unanime di tutte le forze politiche, non si riesca a giungere ad una rapida approvazione del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD) condivide l'iniziativa proposta dall'onorevole Saltamartini concernente la presentazione di un apposito atto di indirizzo, che a suo giudizio, per quanto dotato di minore efficacia rispetto ad uno specifico provvedimento legislativo, potrebbe comunque costituire un valido strumento per risolvere la questione relativa ai requisiti di accesso al regime pensionistico del personale della scuola e di individuare le soluzioni più appropriate in materia. Pur ricordando, tuttavia, che il provvedimento in discussione si propone di porre rimedio ad una situazione unanimemente ritenuta iniqua, evidenzia tuttavia come la categoria del predetto personale scolastico non possa essere assimilata alla fattispecie dei cosiddetti lavoratori esodati.

  Pier Paolo BARETTA (PD), nel concordare con l'onorevole Marchi, evidenzia come i cosiddetti esodati, diversamente dal personale della scuola cui si fa riferimento nel provvedimento in esame, sono quelli privi sia di un reddito da lavoro dipendente, sia dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, circostanza questa che rende difficoltoso, in via generale, destinare risorse stanziate a beneficio degli esodati in favore di altri settori d'intervento. Per quanto concerne l'individuazione di eventuali coperture finanziarie al provvedimento in titolo, osserva come si potrebbero utilizzare le sole risorse stanziate in favore degli esodati che, ove non impiegate, sarebbero altrimenti acquisite all'erario dello Stato in termini di economia di spesa. A questo scopo, rileva come sia necessario procedere, in via preliminare, all'esatta quantificazione delle risorse in questione, nonché alla puntuale definizione della complessiva platea di riferimento, coinvolgendo in tale attività istruttoria, oltre al Ministero dell'economia e delle finanze, anche il MIUR, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS. Alla luce delle predette considerazioni, prende positivamente atto dell'intenzione manifestata dal relatore di procedere alla presentazione di uno specifico atto di indirizzo sulle problematiche connesse al provvedimento, nella prospettiva di recare un contributo alla positiva risoluzione della questione.

  Maria MARZANA (M5S), ferma restando la facoltà da parte del Governo di adottare ulteriori iniziative, anche di tipo normativo, ritiene comunque opportuno che la Commissione concluda l'esame del provvedimento, pervenendo all'espressione del parere di competenza.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), anche alla luce del dibattito testé svoltosi, ribadisce l'intenzione di presentare un atto di indirizzo sulla tematica oggetto del provvedimento, che auspica possa essere sottoposto all'esame ed al voto della Commissione già nel corso della prossima settimana, quale strumento per una definizione ottimale della questione concernente i requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

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  Francesco BOCCIA, presidente, preso atto dell'ampio consenso dei gruppi in merito all'iniziativa preannunciata dall'onorevole Saltamartini, chiarisce che la presentazione di uno specifico atto di indirizzo non costituisce di per sé elemento preclusivo al prosieguo dell’iter del provvedimento da parte della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.