CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2014
191.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana.
C. 1454 Senaldi.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

  Caterina BINI (PD), relatore, ricorda sinteticamente i contenuti del provvedimento in titolo già illustrati nella precedente seduta.

  Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il provvedimento in esame richiama le tematiche più volte affrontate dalla Commissione inerenti l'anticontraffazione e la tutela del made in Italy. Ricorda che la Camera ha approvato la proposta relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, che peraltro non risulta ancora costituita. Chiede a tale proposito alla presidenza di sollecitare la Presidenza della Camera perché i lavori della Commissione parlamentare siano avviati quanto prima. Aggiunge che la materia della tutela del made in Italy è stata approfondita anche dall'Assemblea con la discussione di mozioni inerenti l’italian sounding, la sicurezza dei prodotti, la tracciabilità dei componenti. Ritiene che la proposta in esame rappresenti un passo in avanti nella tutela e qualificazione dei prodotti italiani e auspica pertanto che possa essere approvata in tempi ragionevoli. Sollecita infine il relatore ad approfondire eventuali analogie con la proposta in esame presso il Senato recante «Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani» (S. 1061).

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  Marco DA VILLA (M5S) manifesta l'interesse del proprio gruppo per la proposta in esame e ricorda che presso il Senato è stata avviata un'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa del disegno di legge n. 1061 recante l'istituzione del marchio «Italian Quality». Riterrebbe opportuno procedere ad un ciclo di audizioni anche sul provvedimento in esame prima di passare alla fase emendativa. Ricorda infine che è all'esame delle istituzioni comunitarie la modifica del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

  Angelo SENALDI (PD) osserva che la proposta in esame a sua prima firma è incentrata in maniera non casuale non tanto sulla tutela del made in Italy, ma sulla tutela del consumatore. In questo senso, la proposta di legge non si riferisce a una nuova marchiatura, ma a meccanismi che consentano al consumatore in maniera semplice e immediata di verificare la tracciabilità di un prodotto. Rileva che l'Unione europea ha avviato l'approfondimento sull'etichettatura ma che i relativi provvedimenti in corso di esame decadranno con la fine della legislatura. Ritiene pertanto che l'approvazione di una normativa italiana sull'identificazione dei prodotti possa utilmente inserirsi nel periodo che precede il rinnovo del Parlamento europeo.
  Relativamente al testo in esame, sottolinea che la Commissione dovrà approfondire l'aspetto sanzionatorio e che l'articolo 6 dovrà essere modificato per renderlo coerente con la normativa in vigore in materia di contraffazione. Osserva infine che, oltre ai codici a barre bidimensionali per l'identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia, sono disponibili altre recentissime tecnologie che consentono al consumatore di leggere le informazioni sul prodotto da acquistare attraverso applicazioni progettate per smartphone e tablet.

  Raffaello VIGNALI (NCD) concorda con la proposta di procedere a un breve ciclo di audizioni che consenta di conoscere le posizioni sulla materia di soggetti quali la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e le imprese. Condivide la precisazione del collega Senaldi in merito alle differenze tra il progetto di legge in corso di esame al Senato sul marchio «Italian Quality» e il provvedimento in titolo, la cui finalità precipua è consentire al consumatore di verificare la tracciabilità della filiera di un prodotto. Con riferimento infine all'articolo 2, comma 3, del testo in esame, ritiene non opportuno richiamare disposizioni puntuali che definiscono le piccole e medie imprese e i distretti produttivi al fine di evitare sovrapposizioni normative.

  Caterina BINI (PD), relatore, condivide l'opportunità di procedere ad audizioni che comprendano, tra gli altri, anche le associazioni di consumatori. Fa presente altresì che Confimi Impresa ha già chiesto alla presidenza della Commissione di poter essere audita. Ritiene infine opportuno ribadire le chiare differenze tra la proposta di legge S. 1061 sul marchio «Italian Quality» e quella in esame.

  Gianluca BENAMATI (PD) invitando la relatrice a prendere gli opportuni contatti con l'altro ramo del Parlamento che sta lavorando su un progetto di legge certo non identico ma su materia affine a quello all'esame della X Commissione, esprime condivisione sulla proposta di procedere ad un breve ciclo di audizioni.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, invita i colleghi a valutare l'opportunità di costituire un Comitato ristretto che possa procedere al breve ciclo di audizioni da definire in sede di Ufficio di Presidenza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.55.

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DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guido GALPERTI (PD), relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VI Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
  Il provvedimento, che non contiene disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della X Commissione, reca un complesso di interventi, per lo più riconducibili alla materia tributaria, disciplinando, in particolare, l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e intervenendo su diversi aspetti della materia tributaria e contributiva. Inoltre, il provvedimento disciplina la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nella regione Emilia Romagna, intervenendo, rispettivamente, in tema di classificazione dei rifiuti nelle zone colpite dalla medesima alluvione, di poteri del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna nel novembre 2013, e di trattamento economico del personale impiegato nella protezione civile.
  Nella presente relazione sono individuate le disposizioni di maggiore rilevanza del provvedimento.
  L'articolo 1 disciplina l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. L'articolo 1, comma 1, introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) in materia fiscale. Più in dettaglio, sono introdotti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies. I soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie. La procedura opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Viene inoltre introdotto un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero. Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. Rileva in proposito che, diversamente da quanto avvenuto in passato con le norme sullo «scudo fiscale», le disposizioni in oggetto non consentono una riduzione delle imposte originariamente dovute ma solo una riduzione delle sanzioni. L'intervento si colloca nel quadro delle misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) che hanno Pag. 71ampliato la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico, e hanno rimodulato le sanzioni.
   L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame dispone inoltre l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni sulla collaborazione volontaria alle seguenti finalità:
   pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale;
   esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
   investimenti pubblici;
   Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), le cui risorse devono essere utilizzate per incrementare le deduzioni IRAP, le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione.

  L'articolo 2 interviene su diversi aspetti della materia tributaria e contributiva. In particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. Con l'obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, il Governo intende abrogare il comma 576 al fine di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità. Le successive lettere da b) a d) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della spending review previsti dalla legge di stabilità 2014. Al fine di consentire la rapida attuazione della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contenuta nell'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 128), l'articolo 2, comma 3, differisce al 16 maggio 2014 i termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi.
  L'articolo 2, comma 4, reca una norma interpretativa che prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.
  L'articolo 3 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e individuati dai commi 1 e 4.
  Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.
  Ai sensi del comma in esame, il Presidente della regione Emilia-Romagna (o un suo delegato):
   definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti in questione, indicando espressamente le norme oggetto di deroga;
   si avvale dell'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani;
   dispone, per i rifiuti urbani pericolosi (da smaltire presso impianti autorizzati), le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente.

  Il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri, anche derogatori, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.Pag. 72
  Osserva infine che il testo in esame, a differenza di altri precedenti provvedimenti di analogo contenuto, non reca una sanatoria sulle somme dovute, ma un meccanismo premiante sulle sanzioni che sono applicate in misura ridotta.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede entro quale termine deve essere espresso il parere della Commissione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che nella Commissione di merito risulta svolta la relazione introduttiva, mentre non è ancora stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.