CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2014
189.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 96, COST.

  Giovedì 27 febbraio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 14.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della deputata Michela Vittoria Brambilla nella sua qualità di Ministro senza portafoglio per il turismo pro tempore, pervenuta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (doc. IV-bis, n. 1).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 26 febbraio 2014.

  Antonio LEONE (NCD), richiamando le considerazioni svolte dal relatore nelle scorse sedute, ritiene che sia doveroso per la Giunta esprimersi nel senso del diniego dell'autorizzazione richiesta. Tale convinzione è stata da lui maturata in relazione agli elementi che emergono in modo inequivoco dagli atti processuali – e, in particolare, dalle testimonianze assunte e dal parere espresso dal pubblico ministero –, nonché dai chiarimenti forniti dal soggetto interessato e, da ultimo, anche dalla sua conoscenza diretta della effettiva modalità d'autorizzazione del trasporto aereo di Stato.

  Domenico ROSSI (PI), relatore, richiama all'attenzione dei colleghi alcuni elementi, a suo giudizio decisivi, per orientare la deliberazione della Giunta, cui peraltro aveva già fatto riferimento nella precedente seduta.
  Un primo aspetto consiste nelle modalità di svolgimento dell'istruttoria processuale che, inspiegabilmente, omette di acquisire le informazioni dal soggetto che appare più idoneo a fornirle, ovvero l'allora ministro Brambilla.
  Un'ulteriore considerazione può essere formulata con riguardo all'effettivo esito delle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti. Esse testualmente non smentiscono in alcun modo la circostanza secondo cui la titolare del dicastero del turismo fosse impegnata in incontri istituzionali Pag. 5nel luogo di partenza e di rientro del volo di Stato. Al contrario, esse si muovono nella direzione di una conferma dei suddetti impegni istituzionali, sia pure in modo non dettagliato né documentale, così come una conferma esplicita dei medesimi è stata rappresentata in Giunta dalla stessa deputata Brambilla.
  Infine, non sembra possibile sottovalutare come le richieste di usufruire di voli di Stato siano soggette a controllo. A differenza di quanto apoditticamente sostiene il Collegio inquirente, le informazioni assunte durante le indagini precisano che sull'istanza di usufruire di un trasporto di Stato si svolge una prima istruttoria, di carattere tecnico, propedeutica alla decisione finale che spetta all'autorità politica, nella figura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Esiste, quindi, un vaglio di merito delle richieste, che si svolge su un diverso ma complementare ambito di valutazione. Sarebbe forse stato possibile meglio approfondire questo aspetto acquisendo le necessarie informazioni dal titolare dell'autorità politica competente.
  Conclusivamente, sul presupposto secondo cui il ministro ha usufruito di voli di Stato per l'assolvimento di impegni istituzionali nell'esercizio della sua funzione di Governo, propone alla Giunta il diniego dell'autorizzazione a procedere.

  Franco VAZIO (PD), ritiene fondata la proposta del relatore di negare l'autorizzazione a procedere. In primo luogo, è a suo avviso singolare che il pubblico ministero e il tribunale dei ministri siano pervenuti ad opposte conclusioni – essendosi espresso il primo a favore dell'archiviazione, mentre il secondo ha chiesto l'autorizzazione a procedere – ponendo alla base delle rispettive valutazioni i medesimi elementi di prova.
  Osserva che, a suo giudizio, le prove addotte dal tribunale dei ministri a sostegno dell'impianto accusatorio non sono in linea con il materiale documentale e probatorio raccolto nel corso delle indagini ed esaminato dalla Giunta, in particolare per quanto concerne la presunta insussistenza dell'impegno istituzionale nel luogo di partenza e di rientro che, ad avviso del Collegio, si ricaverebbe da alcune testimonianze. Rileva, inoltre, come in presenza di una dichiarazione della deputata Brambilla che ha confermato di aver assolto i suddetti impegni istituzionali e dell'assenza di prove idonee a porre in dubbio l'esistenza di tali impegni, si corra il rischio di produrre un'inversione dell'onere della prova, che ricadrebbe così sul ministro Brambilla, chiamata, a distanza di anni, a ricostruire l'agenda dei suoi impegni.
  Sottolinea, infine, un elemento che desta in lui particolare perplessità. Il tribunale dei ministri sembra non aver preso in considerazione la circostanza, tutt'altro che marginale, che l'impegno istituzionale, dichiarato in sede di richiesta di volo di Stato, è stato certificato dall'organismo a tal uopo preposto, in esito ad una puntuale istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del volo di Stato. Non ritiene dunque che nel caso di specie si possa ipotizzare che il soggetto chiamato a verificare la legittimità della istanza del ministro sia stato indotto in errore. Tale ipotesi è infatti da escludere in quanto l'autorizzazione è stata concessa dopo lo svolgimento degli accertamenti richiesti dalle direttive in materia; pertanto, si sarebbe dovuto, semmai, contestare all'organo vigilante il concorso nel reato. In conclusione, non ritenendo che vi siano elementi sufficienti per discostarsi dal parere reso dal pubblico ministero, annuncia il voto a favore della proposta del relatore.

  Paola CARINELLI (M5S), nel ricordare che l'utilizzo dei voli di Stato, i cui costi gravano sulle spalle dei cittadini, può essere autorizzato solo se risponde ai requisiti di inderogabilità e di economicità, evidenzia come tali requisiti non siano rintracciabili nel caso in esame. A suo avviso, infatti, il ministro Brambilla avrebbe dovuto fornire giustificazioni circa l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi al volo di Stato per recarsi in località Pag. 6che, peraltro, sono facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto ordinari.
  Dichiara, pertanto, che il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario alla proposta del relatore e si rammarica che altri Gruppi non si orientino allo stesso modo.

  Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), alla luce delle risultanze processuali, dichiara di aderire alla proposta del relatore e giudica non fondate le osservazioni svolte dalla collega Carinelli sulla mancanza, nel caso di specie, dei requisiti di inderogabilità ed economicità.
  Sotto il profilo della inderogabilità, rammenta che non vi sono elementi per dubitare che l'istanza di autorizzazione all'utilizzo del volo di Stato sia stata debitamente vagliata dagli organi competenti.
  Per quanto concerne il requisito dell'economicità, osserva semplicemente che esso deve sempre essere valutato in relazione al caso specifico.
  Richiamando le considerazioni dell'onorevole Vazio, sottolinea come le opposte conclusioni cui sono pervenuti il pubblico ministero, da un lato, e il tribunale dei ministri, dall'altro, pur avendo a disposizione gli stessi elementi di prova, rappresentino una stortura sintomatica delle problematiche del sistema giudiziario, cui si dovrebbe porre rimedio nelle sedi opportune.
  Manifesta perplessità in ordine al fatto che il tribunale dei ministri non ha ritenuto sufficienti ai fini dell'archiviazione del caso le prove assunte attraverso l'esame dei testimoni. Ricorda, in particolare, che il capo segreteria dell'allora ministro Brambilla ha confermato la sussistenza di impegni istituzionali legati all'organizzazione dell'EXPO e alla promozione del turismo da cui sono scaturiti anche incontri del ministro con autorità locali.
  Evidenzia, da ultimo, che il Collegio inquirente nel richiedere l'autorizzazione a procedere sembra voler far ricadere sul ministro Brambilla l'onore di provare la sussistenza di impegni istituzionali, configurando così un'indebita inversione dell'onere della prova, in contrasto con la normativa processuale. Dichiara pertanto il suo voto favorevole sulla proposta del relatore.

  Anna ROSSOMANDO (PD), associandosi alle considerazioni espresse dal collega Vazio, ricorda alcune singolarità della procedura seguita dal Collegio inquirente. Si riferisce in particolare al fatto che l'istruttoria preliminare è stata svolta concentrando l'attenzione sulla natura dell'impegno istituzionale cui il Ministro si è recato con i voli di Stato nelle due occasioni oggetto di indagine. A tal fine si sono altresì acquisite le dichiarazioni dei funzionari pubblici coinvolti nella procedura autorizzatoria dei suddetti voli.
  L'esito delle indagini ha condotto a riconoscere l'effettiva natura istituzionale degli incontri svolti dal Ministro nei luoghi di destinazione e si è altresì fatta luce sulle modalità procedurali seguite nella valutazione della richiesta di usufruire del volo di Stato. Al riguardo i funzionari auditi hanno – ciascuno per l'ambito di propria competenza – precisato la natura tecnica dell'istruttoria svolta dalle strutture cui appartengono.
  Ciò peraltro è avvenuto in conformità alla disciplina allora vigente in materia di autorizzazione al trasporto di esponenti del Governo con mezzi di Stato. Essa infatti prevede che la decisione ultima spetti all'autorità politica rappresentata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
  Non è questa la sede per valutare se quella normativa fosse adeguata ad assicurare un controllo stringente sulle necessità di usufruire di questo dispendioso servizio. Si tratta di un argomento nei cui confronti il Partito Democratico è particolarmente sensibile. Si può anzi rilevare che l'introduzione del principio di economicità come criterio di valutazione della richiesta di usufruire del trasporto di Stato sia stato espressamente introdotto proprio durante il Governo Prodi nel corso della XIII legislatura. Evidentemente proprio in ragione di possibili lacune normative emerse nel periodo successivo si è Pag. 7ritenuto di affiancarvi ulteriori rigorosi criteri di valutazione da parte del Governo Monti, con il decreto-legge n. 98 del 2011 e della relativa direttiva di attuazione.
  Nel caso di specie assume rilievo decisivo che la procedura sia stata svolta in modo completo e che non sia stata revocata in dubbio la finalità istituzionale del trasporto con l'elicottero in entrambe le occasioni, smentendo in questo senso il nucleo della notitia criminis che aveva originato il procedimento giudiziario.
  Un ulteriore elemento di valutazione è dato dal parere espresso dal pubblico ministero che motiva la sua posizione favorevole all'archiviazione proprio in quanto non individua nell'istruttoria processuale svolta alcun elemento che possa contraddire quanto dichiarato nella richiesta di usufruire dei suddetti voli di Stato, ovvero che sussistevano impegni istituzionali anche nel luogo di partenza e di rientro.
  D'altra parte, laddove si fosse inteso contestare questo dato di fatto, sarebbe stato opportuno – se non addirittura necessario – acquisire anche le dichiarazioni della diretta interessata mentre ciò non è avvenuto. Viceversa, le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, la cui testimonianza è stata assunta nel corso del giudizio, non possono certo essere utilizzate per negare l'esistenza dei suddetti impegni istituzionali.
  Per tali ragioni, dichiara il voto del suo Gruppo a favore della proposta del relatore.

  Domenico ROSSI (PI), relatore, prendendo spunto dall'intervento svolto dalla collega Carinelli rileva come quest'organo sia chiamato a formulare una proposta per l'Assemblea esclusivamente valutando la domanda trasmessa dall'autorità giudiziaria negli stretti confini della propria competenza istituzionale. È invece accaduto in passate circostanze analoghe che i ragionamenti e le posizioni politiche del MoVimento 5 Stelle si siano basati su un sindacato di merito sulla condotta oggetto del procedimento giudiziario.
  Pertanto, invita quella forza politica ad orientare il proprio voto senza lasciarsi condizionare da un giudizio aprioristico sull'uso del trasporto aereo di Stato, indipendentemente dalla legittimità della richiesta di fruizione di tale servizio.

  Paola CARINELLI (M5S), replicando al collega Rossi, ribadisce che il voto contrario del suo Gruppo discende da una attenta valutazione degli atti in possesso della Giunta dai quali, a suo giudizio, non si ricava alcun elemento a supporto della veridicità di quanto dichiarato nella richiesta di uso dell'elicottero di Stato ovvero di impegni istituzionali da assolvere nel luogo di partenza e di rientro.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, pone in votazione la proposta del relatore di diniego dell'autorizzazione a procedere, avendo il Ministro pro tempore agito per l'assolvimento di impegni istituzionali e dunque per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
  Avverte, altresì, che non parteciperà a tale votazione per ragioni di opportunità, anche legate alla sua posizione di Ministro nel medesimo Esecutivo di cui faceva parte la deputata Brambilla.

  La Giunta approva, con 13 voti favorevoli e 2 voti contrari, la proposta del relatore di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora ministro per il turismo Brambilla e conferisce al relatore l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Milo e di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 5).
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, con riferimento alla domanda in titolo, invita il relatore a svolgere una specifica istruttoria Pag. 8su alcune questioni preliminari, relative all'ambito di competenza della Camera dei deputati sulla domanda medesima.
  Al riguardo osserva, altresì, che la richiesta del pubblico ministero si riferisce a due annotazioni della polizia giudiziaria delegata alle indagini, che dichiara di allegare agli atti, mentre non risulta che esse siano state trasmesse alla Camera. Né risulta essere stato trasmesso il decreto con cui l'autorità giudiziaria dispone l'acquisizione dei tabulati, circostanza che non consente di conoscere il dies a quo dei ventiquattro mesi cui si riferisce la richiesta.
  Chiede quindi al relatore di esprimersi in ordine all'opportunità di acquisire tale documentazione.

  Paola CARINELLI (M5S), relatore, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha esplicitato come la domanda del giudice debba essere corredata di tutti gli elementi necessari alla valutazione parlamentare. Nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero appare invece estremamente sintetica nelle sue motivazioni, in quanto richiama semplicemente due informative della polizia giudiziaria, in cui si rappresenta la rilevanza investigativa riferita all'acquisizione dei tabulati.
  Sussiste pertanto la necessità di acquisire agli atti le citate informative, che non sono allegate alla richiesta, contrariamente a quanto scritto nel provvedimento.
  Si rileva altresì l'opportunità di invitare l'autorità procedente ad integrare la richiesta anche con la copia del decreto del pubblico ministero che dispone l'acquisizione di tabulati, dal momento che l'oggetto della richiesta è proprio l'esecuzione del suddetto provvedimento e che per legge esso deve essere «motivato».

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunicando che procederà a trasmettere la suddetta richiesta di integrazione documentale all'autorità giudiziaria, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (seguito esame doc. IV-ter, n. 13 – rel. Leone).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI