CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2014
189.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 27 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Atto n. 70.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2014.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, presenta ed illustra una nuova proposta di parere (vedi allegato 1).
  Si sofferma, in particolare, sulle modifiche apportate alla proposta di parere presentata nella seduta di ieri.
  Osserva come la determinazione in concreto del compenso da parte del giudice sia il risultato di una valutazione discrezionale sulla base di parametri e criteri, per cui appare opportuno che tale determinazione sia succintamente motivata. La motivazione appare necessaria in ogni caso e non solo quando il giudice si discosti dai valori medi, al fine di non condizionare indirettamente il giudice all'applicazione preferenziale di tali valori.
  Rileva come l'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), stabilisca che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo, per cui si pone la Pag. 12questione del rapporto tra questa disposizione e l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 dello schema di decreto in esame secondo cui, nella liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale, gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento.
  Appare, quindi, opportuno sopprimere quest'ultima disposizione in quanto è del tutto evidente come le due diverse riduzioni dei compensi previste da due fonti normative di grado diverso, quali la legge ed il decreto ministeriale, non debbano sommarsi, ma debba rimanere fermo quanto stabilito dalla norma di grado primario.
  Ritiene opportuno sopprimere all'articolo 26 il criterio accessorio della durata dell'incarico, considerato che i criteri della complessità dell'incarico e dell'impegno profuso sono sufficienti per poter determinare un compenso congruo, senza correre il rischio che alcuni incarichi possano prolungarsi più del necessario al solo fine di aumentare il compenso.
  Si è, infine, sottolineato con maggior forza come lo schema di decreto contenga alcuni refusi, evidenziati peraltro nei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale forense, tra i quali si segnalano quelli risultanti in maniera evidente in relazione ad alcuni compensi previsti dalle tabelle, che dovranno necessariamente essere corretti.
  Non ritiene, infine, di poter accogliere i rilievi di chi vorrebbe che le spese generali forfetarie fossero liquidate sulla base di una percentuale fissa del 15 per cento anziché, come previsto dal decreto in esame, in base ad una forbice che va, di regola, dal 10 per cento al 20 per cento. Una simile previsione, a suo giudizio, sarebbe contraria alla ratio del provvedimento e della relativa delega, volte al superamento del sistema tariffario ed all'affermazione della centralità dei nuovi parametri. Ritiene, segnatamente, necessaria anche per le spese in questione una valutazione discrezionale del giudice, per evitare che queste assumano il significato di una sovrattassa routinaria.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la valutazione discrezionale del giudice e la relativa motivazione abbiano senso solo con riferimento al compenso e non al rimborso delle spese, e che tale rimborso, proprio perché forfetario, non possa che essere liquidato in base ad una percentuale fissa.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, rileva come non si tratti di spese a piè di lista e documentabili e come, pertanto non possano essere liquidate a priori dal giudice, senza una valutazione discrezionale. Sottolinea, inoltre, come la forbice dal 10 al 20 percento sia meramente indicativa e come il giudice possa andare anche al di sopra o al di sotto di quei limiti, proprio in base ad una valutazione discrezionale.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la percentuale fissa sia necessaria proprio perché si tratta di un rimborso forfetario. La previsione di una percentuale fissa, pertanto, non implica affatto una retrocessione alla logica delle tariffe, bensì è immanente nella natura forfetaria del rimborso.

  Arcangelo SANNICANDRO (SEL) osserva come l'esercizio della professione forense implichi innegabilmente una serie di spese generali di gestione che non sono documentabili e che nella precedente disciplina erano riconosciute e rimborsate nella misura fissa del 12,5 per cento. Esprime forti perplessità sull'attuale previsione di una forbice dal 10 al 20 per cento, ma ritiene ancora più preoccupante che questi limiti siano solo indicativi e che si applichino solo «di regola».

  Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come la previsione di un minimo e di un massimo, anziché di una misura fissa, moltiplichi le possibilità di impugnare le sentenze nella parte relativa alla liquidazione del rimborso spese in questione quando, ad esempio, questo appaia eccessivo e senza adeguata motivazione. Invita, quindi, la Commissione a trovare una Pag. 13soluzione che possa evitare un ulteriore sovraccarico agli uffici giudiziari.

  Donatella FERRANTI, presidente, considerata la natura delle spese in questione, esprime perplessità sul fatto che il giudice possa disporre di elementi concreti per effettuare una valutazione discrezionale che lo porti a quantificarle nell'ambito di un minimo e di un massimo.

  Alfredo BAZOLI (PD) osserva che il concetto di spesa forfetaria mal si concilia con la previsione di un minimo e di un massimo e, condividendo l'intervento della Presidente, dubita che il giudice possa fare valutazioni in merito. Ricorda, inoltre, come il criterio della percentuale fissa abbia sempre funzionato bene e come, almeno sinora, non sia mai stato posto in discussione.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene utile eliminare la discrezionalità del giudice in materia e mantenere il concetto di un rimborso che sia realmente forfetario.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, ribadisce come, a suo giudizio, la previsione in questione sia un mero residuato del superato sistema tariffario e come il ritorno ad una percentuale fissa costituirebbe un vero e proprio mark up, un elemento di rigidità incoerente con il nuovo sistema, molto elastico, dei parametri.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva come le spese generali forfetarie siano calcolate sulla base di una percentuale applicata ad un compenso che, comunque, verrà quantificato in base ai nuovi parametri.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene erroneo il riferimento contenuto nell'articolo 2 alle spese di gestione dello studio, trattandosi in realtà di spese di gestione della causa e insiste sulla necessità di ripristinare una percentuale fissa che, in considerazione della prevista forbice dal 10 al 20 per cento, potrebbe essere del 15 per cento.
  Ringrazia, in ogni caso, il relatore, per avere accolto i suoi rilievi in ordine alla necessità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 dello schema di decreto in esame secondo cui, nella liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale, gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento. Preannuncia, quindi, che il gruppo del M5S presenterà una risoluzione rivolta ad ottenere la soppressione anche dell'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.
  Chiede, inoltre, al relatore di voler modificare la condizione n. 1), apposta alla nuova proposta di parere, sopprimendo l'avverbio «succintamente», che potrebbe essere fonte di equivoci, e di prevedere dunque che la determinazione in concreto del compenso da parte del giudice sia tout court motivata.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene ragionevole l'ultimo rilievo del collega Colletti ed assicura che la nuova proposta di parere sarà conseguentemente modificata.
  Tornando al tema delle spese generali forfetarie, osserva come il provvedimento in esame determini un netto aumento dei compensi degli avvocati rispetto a quanto previsto dal precedente decreto n. 140 e come le spese generali, a ben vedere, dovrebbero essere ricomprese in tale aumento. La previsione stessa del rimborso, pertanto, potrebbe apparire poco coerente.

  Alessia MORANI (PD) ricorda come il decreto n. 140 prevedesse dei compensi assolutamente inadeguati, tanto è vero che Pag. 14si è ritenuto di dovere intervenire in tempi rapidi per il ripristino di compensi decorosi per la professione forense.

  Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce come la natura stessa delle spese oggetto del rimborso, non documentabili ma oggettivamente esistenti e sinora mai poste in discussione, sia in contrasto con la previsione di un ambito di discrezionalità del giudice, il quale non dispone di elementi per questo tipo di valutazione. Ritiene, quindi, che il ripristino della percentuale fissa sia una necessità logica che non inficia in alcun modo l'impostazione del provvedimento.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, si chiede allora per quale motivo il rimborso di tali spese non sia previsto per altre figure professionali, quali, ad esempio, i medici.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come, se non fosse previsto il rimborso delle spese generali, dal compenso complessivo sarebbe escluso il rimborso di tutta una serie di spese, ingenti ed oggettivamente sostenute dall'avvocato e che, tuttavia, non possono essere documentate e rendicontate. Tale rimborso, pertanto, non può che essere forfetario.

  Michela MARZANO (PD) premesso di non essere un avvocato, dichiara di comprendere i criteri di quantificazione del compenso e il rimborso delle spese documentate, sostenute da chi esercita la professione forense. Non comprende, tuttavia, l'ulteriore rimborso delle spese forfetarie, che non le risulta essere previsto per altre professioni.

  Alessia MORANI (PD) evidenzia come la professione forense abbia delle specificità che la rendono non paragonabile ad altre professioni. Una di queste è, appunto, l'elevato ammontare di spese non documentabili e, ciononostante, sostenute dall'avvocato.

  Michela MARZANO (PD) osserva come anche i professori ed i ricercatori universitari abbiano tali spese che, tuttavia, non vengono loro rimborsate.

  Matteo BIFFONI (PD) nel replicare alla collega Marzano, rileva come in quel caso, trattandosi di lavoratori dipendenti, il discorso sia completamente diverso anche con riferimento alle spese sostenute per l'esecuzione della prestazione lavorativa: spese che in genere sono a carico del datore di lavoro.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che si debba prendere atto di come dal dibattito emerga un orientamento favorevole al ripristino di una percentuale fissa per il rimborso delle spese generali forfetarie. Data la natura controversa della questione, peraltro, suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di integrare la nuova proposta di parere con un'osservazione e non con una condizione.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) preso anch'egli atto di quanto emerso dal dibattito, ritiene comunque inderogabile il mantenimento nella formulazione normativa dell'inciso «di regola».

  Alessia MORANI (PD) propone di ripristinare la percentuale fissa del 12,5 per cento, precedentemente prevista dalle abrogate tariffe.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) non ritiene opportuno che al Governo sia indicata una percentuale specifica, potendosi eventualmente stabilire una soglia massima, che potrebbe essere non superiore al 15 per cento.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene più opportuno indicare una soglia minima.

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  Sofia AMODDIO (PD) propone di indicare sia una soglia minima, non inferiore al 10 per cento, sia una soglia massima, non superiore al 15 per cento.

  Donatella FERRANTI, presidente, condivide le valutazioni di opportunità che sconsigliano di indicare una percentuale specifica. Propone, quindi, al relatore di integrare la nuova proposta di parere con la seguente osservazione, che potrebbe rappresentare un utile punto di mediazione: «all'articolo 2 il Governo valuti l'opportunità di individuare la misura del rimborso forfettario per le spese generali in un valore fisso ricompreso tra il 10 ed il 20 per cento del compenso per la prestazione». Si inviterebbe, in tal modo, il Governo a identificare una percentuale fissa nell'ambito della forbice già formalizzata nel provvedimento.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) accoglie la proposta della Presidente e riformula la proposta di parere (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

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