CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2014
188.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 7

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 26 febbraio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Variazioni nella composizione della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà il benvenuto al collega Vincenzo Caso, nominato componente della Giunta in luogo dell'onorevole Dalila Nesci, dimissionaria.

Richiesta avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto nell'ambito del procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'on. Antonio Di Pietro presso il tribunale di Roma.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 19 febbraio 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella scorsa seduta del 19 febbraio la Giunta aveva invitato il relatore ad acquisire gli elementi, ivi compresi i verbali delle udienze sin qui svolte, per consentire alla Giunta di valutare l'opportunità di proseguire nel merito dell'esame della domanda.

  Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), relatore, dopo aver fatto presente che per motivi a lui non ascrivibili non ha potuto acquisire ulteriori elementi di valutazione, valuta comunque opportuno che la Giunta assuma una decisione già nell'odierna seduta, considerato che l'udienza per le precisioni delle conclusioni delle parti è fissata per il 5 marzo 2014.

  Antonio LEONE (NCD), richiamando il contenuto del suo intervento svolto nella scorsa seduta, rileva che la questione in esame appare piuttosto chiara nei suoi contorni, al punto che anche il giudice, nel suo provvedimento di rinvio dell'udienza, sembra orientarsi nel senso di accogliere l'eccezione d'insindacabilità formulata in Pag. 8sede processuale dall'onorevole Cicchitto. Ciò non osta, anzi supporta, la proposta del relatore di proseguire l'esame della richiesta in titolo.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, manifesta perplessità sull'opportunità di proseguire l'esame della domanda già nella seduta odierna proprio in ragione delle considerazioni svolte dall'onorevole Leone: una decisione della Giunta potrebbe, infatti, risultare ultronea o, paradossalmente, in contrasto con la decisione del giudice che desse applicazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tuttavia, preso atto che non vi sono obiezioni da parte dei colleghi a proseguire nella trattazione della domanda, invita il relatore a formulare una proposta nel merito.

  Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), relatore, ritiene che dalla lettura degli atti non emergano dubbi sulla riconducibilità delle opinioni espresse dall'onorevole Cicchitto all'esercizio delle funzioni parlamentari; le opinioni espresse nell'articolo pubblicato su Il Giornale trovano, infatti, piena rispondenza nelle dichiarazioni rese precedentemente dallo stesso Cicchitto nell'intervento svolto in Assemblea durante il dibattito sul cosiddetto Lodo Alfano. Formula, pertanto, la proposta di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'onorevole Cicchitto.

  Paola CARINELLI (M5S) manifesta la contrarietà del proprio gruppo alla proposta del relatore, non ritenendo che la prerogativa della insindacabilità possa essere invocata in presenza di dichiarazioni, come quelle in esame, che travalicano i confini del diritto di critica politica in quanto hanno ad oggetto l'attribuzione di responsabilità per fatti che, a suo avviso, non corrispondono a verità.

  Antonio LEONE (NCD), nel condividere la proposta del relatore sottolinea come la domanda in esame rappresenti un caso di scuola di pacifica applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea preliminarmente che il compito della Giunta non è quello di valutare se le dichiarazioni sottoposte al suo esame rientrino o meno nell'ambito del diritto di critica – che è una valutazione rimessa ad un giudizio di merito – bensì verificare se si tratti di opinioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di parlamentare. Nel caso in esame, le dichiarazioni dell'onorevole Cicchitto che contengono una disamina sul «populismo giudiziario», non rappresentano l'attribuzione di fatti specifici, bensì valutazioni di carattere politico rese ad un organo di stampa nella veste di presidente del gruppo Popolo della Libertà alla Camera.
  Quanto alla verifica del nesso funzionale, ricorda che il suo gruppo si è sempre orientato nel senso di ravvisarne l'esistenza in presenza non solo di un'identità di atti – come richiesto dalla Corte costituzionale seguendo un criterio molto rigoroso – ma anche in presenza di un «nesso» significativo, specifico (cioè non genericamente riferito al dibattito di politica generale) e oggettivamente individuabile tra le dichiarazioni extra moenia e gli atti tipici del mandato parlamentare. Nel caso in esame, come dedotto nell'istanza presentata alla Giunta, le espressioni contenute nell'articolo di stampa nelle quali l'onorevole Cicchitto ripercorre la stagione di Tangentopoli trovano puntuale riscontro nelle dichiarazioni da lui rese in Aula in occasione del dibattito sul Lodo Alfano, che avevano ad oggetto il diverso trattamento giudiziario riservato da certa parte della magistratura ad alcuni partiti.
  Ritiene, tuttavia, opportuno precisare che il suo gruppo non condivide in alcun modo la lettura delle vicende di Tangentopoli richiamate dall'onorevole Cicchitto, né il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese, che reputa anzi lesive della onorabilità del proprio partito.
  Tuttavia, nel rispetto della funzione di quest'organo, che non è chiamato a svolgere un sindacato sul merito delle opinioni, ma solo sul nesso funzionale tra le medesime e l'esercizio del mandato parlamentare, Pag. 9dichiara il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta del relatore.

  Daniele FARINA (SEL) osserva che le dichiarazioni in esame rappresentano opinioni politiche ascrivibili al campo dell'analisi storica legate da un chiaro nesso funzionale all'esercizio del mandato parlamentare; esprime, quindi, il suo voto a favore della proposta del relatore. Pur nella consapevolezza che non spetta alla Giunta entrare nel merito delle dichiarazioni in esame, dichiara di condividere in larga parte l'analisi politica dell'onorevole Cicchitto sugli effetti nocivi per il Paese prodotti dalla cultura giustizialista che ha visto tra i suoi sostenitori anche l'onorevole Di Pietro. Manifesta inoltre perplessità sulla propensione di alcuni parlamentari del MoVimento 5 Stelle a ritenersi liberi di esprimere sui blog qualsiasi opinione, talvolta anche in termini offensivi, e al contempo di invocare estremo rigore nell'interpretare in modo restrittivo la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che è a presidio della libertà di espressione delle opinioni dei parlamentari. Ciò equivale, a suo avviso, all'adozione di un discutibile metro di giudizio non uniforme, che varia a seconda della convenienza.

  Domenico ROSSI (PI) premesso che il riscontro del nesso funzionale deve costituire il principio guida per la Giunta nelle decisioni in materia di insindacabilità, ritiene che nel caso in esame non sussistano dubbi sull'esistenza di tale nesso. Esprime, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta del relatore.

  Paola CARINELLI (M5S), replicando al collega Farina, concorda sulla necessità di non adottare due pesi e due misure e ricorda che i parlamentari del MoVimento 5 Stelle, dimostrando piena coerenza, non si sono mai fatti scudo della prerogativa della insindacabilità.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che la Giunta sia tenuta ad applicare la disciplina esistente in materia di insindacabilità, anche se non la condivide. Pertanto, sussistendo il nesso funzionale tra le opinioni espresse extra moenia dall'onorevole Cicchitto e le dichiarazioni dal medesimo rese nella sede parlamentare, e trattandosi di valutazioni politiche tese ad un'analisi storica, ritiene che la Giunta debba decidere per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, richiama l'evoluzione della giurisprudenza, soprattutto costituzionale, in merito all'interpretazione della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare. Mentre per lungo tempo è prevalsa una interpretazione estensiva, a partire dai primi anni del 2000 la magistratura si è orientata verso l'applicazione di criteri estremamente restrittivi. In particolare, si è affermata la regola secondo cui occorre una coincidenza tra i contenuti delle dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e suoi precedenti atti parlamentari tipici.
  Nel caso di specie tale legame si manifesta in modo assolutamente evidente e, dunque, con ogni probabilità, lo stesso organo giudiziario presso cui pende il giudizio si orienterà verso l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, come sembra desumersi dal tenore dell'ultimo provvedimento assunto da quest'ultimo.
  La domanda in esame consente di precisare, in particolare ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, la natura di questo peculiare istituto, concepito per proteggere da interferenze giudiziarie l'espressione delle opinioni dei parlamentari, quand'anche esse siano in ipotesi esorbitanti rispetto alla libera manifestazione del pensiero e al diritto di critica politica. Il legislatore costituente ha infatti ritenuto che il bene giuridico rappresentato dalla libera manifestazione del pensiero nell'esercizio della funzione parlamentare debba prevalere quand'anche risultino lesi altri beni giuridicamente rilevanti. Non è, dunque, questa la sede per valutare il merito delle dichiarazioni rese da un deputato, risiedendo la funzione di garanzia Pag. 10di quest'organo nell'esclusiva valutazione del loro legame specifico con l'esercizio della funzione parlamentare.
  La Giunta approva, con 15 voti favorevoli e 2 voti contrari, la proposta del relatore di considerare le opinioni espresse dal deputato Cicchitto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e conferisce al relatore l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 96, COST.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della deputata Michela Vittoria Brambilla nella sua qualità di Ministro senza portafoglio per il turismo pro tempore, pervenuta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (doc. IV-bis, n. 1).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 19 febbraio 2014.

  Domenico ROSSI (PI), relatore, ricorda che nella scorsa seduta si era riservato di integrare la sua relazione introduttiva alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti dalla nota trasmessa dal legale dell'onorevole Brambilla.
  Evidenzia all'attenzione dei colleghi un elemento particolarmente significativo che emerge dalla citata memoria difensiva. Si riferisce al fatto che l'ipotesi accusatoria originaria revoca in dubbio la sussistenza di impegni istituzionali del ministro nei luoghi di destinazione, tali da legittimare il trasferimento con il mezzo autorizzato dalla Presidenza del Consiglio.
  La difesa ha quindi inteso assolvere all'onere della prova dimostrando, in modo inoppugnabile, le finalità istituzionali di entrambi i trasferimenti. Ed effettivamente, alle stesse conclusioni sono giunte anche le diverse autorità giudiziarie coinvolte, ovvero sia la procura che il tribunale dei ministri.
  Mentre però il pubblico ministero si è espresso favorevolmente all'archiviazione, il tribunale dei ministri – secondo la memoria difensiva in commento – motiva invece la richiesta di autorizzazione a procedere formulando «l'imputazione senza alcuna aderenza all'originaria impostazione accusatoria», ovvero assumendo che non è stata «fornita nello specifico la dimostrazione di impegni istituzionali, non più a Rimini (9/12/2009) e in Piazzola del Brenta (13/3/2010) ma a Calolziocorte, luogo di partenza e rientro».
  Secondo la nota difensiva, ove vi fosse stata una simile prospettazione dell'impianto accusatorio, l'onorevole avrebbe potuto ricostruire la sua agenda di impegni in quei giorni, normalmente fitta di incontri in quelle zone con esponenti del settore turistico.
  Invece, non solo il ministro non è stato interpellato sul punto ma anzi – secondo la difesa – si sarebbe desunta l'assenza di impegni istituzionali nel luogo di partenza e rientro travisando le deposizioni dell'allora capo di gabinetto del ministro e della sua segretaria che ne curava l'agenda degli impegni.
  La memoria difensiva invita dunque la Giunta a negare l'autorizzazione nei confronti del ministro Brambilla, in quanto ella «ebbe a fruire del trasporto a mezzo elicottero esclusivamente per comprovate finalità istituzionali, con volo debitamente autorizzato e predisposto dai competenti uffici in aderenza ai criteri di concedibilità fissati nella direttiva 25 luglio 2008 (...)».
  Nella nota di parte si contesta, inoltre, la prospettazione del tribunale dei ministri circa la mancanza di controlli sulla richiesta di usufruire dei voli di Stato.
  Infine, alla memoria sono allegati specifici passaggi delle dichiarazioni rese dinanzi al Collegio, in qualità di persone informate dei fatti, che sembrerebbero confermare gli impegni istituzionali del ministro nel luogo di partenza e di rientro dei due voli oggetto di attenzione.
  Al riguardo, egli stesso ha potuto esaminare – nell'assolvimento del suo incarico di relatore – le suddette dichiarazioni Pag. 11e tutte le altre testimonianze acquisite durante le indagini preliminari svolte. A suo avviso, non ci sono elementi che possano confermare la deduzione del tribunale dei ministri secondo cui i suddetti impegni istituzionali sono certamente inesistenti. In altri termini, non risulta accertato – né in un senso né nell'altro – se il ministro aveva impegni istituzionali a Calolziocorte nei giorni in cui ha usufruito del volo di Stato.
  Peraltro, la deputata interessata ha fornito ulteriori chiarimenti, in una lettera inviata ai componenti della Giunta in data odierna, in cui precisa, in primo luogo, di non essere stata sentita né convocata dall'autorità giudiziaria, e dunque di non essere stata posta nella condizione di fornire la sua versione dei fatti. Sul punto, deve esprimere perplessità sulla circostanza che il Collegio non abbia ritenuto utile acquisire informazioni direttamente dall'allora ministro. In secondo luogo, nella missiva la deputata Brambilla sottoscrive la seguente affermazione: «in entrambe le occasioni prese in esame confermo di aver avuto impegni e incontri connessi al mio ruolo di ministro, nonché attinenti la promozione del turismo in particolare del nord Italia».
  Da ultimo, la lettera evoca il ruolo decisionale del sottosegretario delegato alla Presidenza del consiglio nell'esame di merito delle richieste di utilizzo di voli di Stato. Questa affermazione appare, in qualche modo, confermata anche dalle dichiarazioni rese in sede giudiziaria dal dottor Garofoli, che ha rivestito la carica di segretario generale della Presidenza del Consiglio in un periodo successivo all'epoca dei fatti. Questi ha, infatti, precisato come l'ufficio ’Voli di Stato’ abbia la competenza ad istruire ed esprimere un parere motivato sulle istanze di autorizzazione all'utilizzo dei voli di Stato. Il medesimo parere perviene al vaglio del Sottosegretario alla Presidenza cui compete autorizzare o non autorizzare a seconda che ci siano o meno i presupposti.
  In questo quadro appare, dunque, non pertinente la deduzione formulata dal Collegio inquirente secondo cui l'allora ministro Brambilla ha consapevolmente approfittato dell'assenza di controlli di merito sulle sue richieste di utilizzo di voli di Stato.
  Conclusivamente, si riserva di formulare la sua proposta dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi, cui rivolge l'invito a consultare attentamente gli atti processuali a disposizione della Giunta, al fine di poter acquisire gli elementi necessari alla deliberazione nella prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, richiamando la sua esperienza personale come titolare di un dicastero, conferma che nella prassi il vaglio delle richieste concernenti l'uso di voli di Stato si concentra sulla valutazione dell'impegno istituzionale che si svolge nel luogo di destinazione, e non certo nel luogo di partenza e di rientro.
  Sempre in via di prassi, gli risulta che l'interessato sia chiamato a dare piena giustificazione dell'esigenza di raggiungere il luogo dove si svolge l'impegno istituzionale cui intende partecipare e – anche quando ne sia fornita documentazione piena e certa – l'autorità politica competente può comunque negare l'uso del trasporto di Stato per varie ragioni di opportunità, operando dunque un sindacato di merito sulla base dell'istruttoria tecnica fornita dagli uffici.

  Anna ROSSOMANDO (PD) condivide l'esigenza di approfondire gli elementi che emergono dagli atti processuali e dalle due note prodotte dall'interessata, che si muovono su piani non pienamente coincidenti. Infatti, mentre la memoria difensiva rileva semplicemente che, in sede processuale, non è stato ritenuto utile acquisire direttamente dal ministro alcuna informazione, nella lettera inviata in data odierna si assicura che l'onorevole Brambilla aveva impegni istituzionali nel luogo di partenza e di rientro, sia pure senza fornire specifici elementi di prova.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda il caso, verificatosi nel 1994, in cui il tribunale dei ministri ha sollevato conflitto Pag. 12d'attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, la quale aveva restituito gli atti all'autorità giudiziaria con l'invito a svolgere l'attività investigativa che la legge gli consente. In quell'occasione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 403 del 1994, ha ritenuto legittima la deliberazione assunta dalla Camera dei deputati e, dunque, l'esigenza che il tribunale dei ministri proseguisse le indagini preliminari con l'interrogatorio dei soggetti interessati (ovvero coimputati «laici»).
  A suo avviso, la lettura della citata pronuncia della Corte costituzionale porta a ritenere del tutto plausibile la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria quando quest'ultima abdichi del tutto dalla sua funzione investigativa. Appare, tuttavia, inopportuno invitare l'organo inquirente a svolgere uno specifico atto istruttorio in ipotesi ritenuto rilevante dalla Giunta.

  Franco VAZIO (PD), richiamando le considerazioni del presidente La Russa circa le prassi amministrative che regolano la concessione dei voli di Stato, osserva tuttavia che la materia ha una sua disciplina normativa. Il tribunale dei ministri la interpreta nel senso che si può usufruire del volo di Stato solo se esso risulta inderogabile per consentire l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali, non espletabili con altre modalità di trasporto. Sarebbe, quindi, opportuno che la deputata interessata fornisca alla Giunta elementi probatori della sua affermazione circa la sussistenza di tale requisito.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, replicando al collega Vazio, osserva come si debba in ogni caso evitare di produrre l'effetto paradossale della inversione dell'onere della prova, fermo restando che alla Giunta non spettano siffatti compiti di istruttoria processuale.

  Domenico ROSSI (PI) osserva che sarebbe comunque opinabile ogni valutazione in ordine alla qualificazione di ’impegno istituzionale’ in relazione alle multiformi attività in cui si articola l'agenda quotidiana di un ministro.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che convoca fin d'ora per domani, giovedì 27 febbraio 2014, alle ore 13.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (seguito esame doc. IV-ter, n. 13 – rel. Leone).

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Milo e di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti (esame doc. IV, n. 5 – rel. Carinelli).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI