CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2014
188.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
Atto n. 76.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo era stato assegnato con riserva di acquisire, prima della espressione del parere parlamentare, il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Avverte pertanto che tale parere è stato successivamente espresso e trasmesso alla Camera.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore per la XIII Commissione, intervenendo anche a norme del relatore per la II Commissione, onorevole Bazoli, rileva che lo schema di decreto legislativo disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle fattispecie contenute nella normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) n.1107/2009 e al regolamento (CE) n. 547/2011.
  Il primo regolamento ha riscritto le regole riguardanti l'autorizzazione per l'immissione nel mercato dei prodotti fitosanitari: ampliando l'ambito di applicazione della normativa agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coadiuvanti, che erano sinora regolamentati a livello Pag. 15nazionale in modo specifico, e ai coformulati; suddividendo le sostanze attive in base alla loro pericolosità intrinseca (sostanze di base, sostanze a basso rischio, sostanze candidate alla sostituzione) e ridefinendo le procedure per l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti sanitari. Il regolamento (CE) n.547/2011 ha dato attuazione al primo nella parte riguardante l'etichettatura dei prodotti in esame. Le disposizioni ivi contenute sono direttamente applicabili negli Stati membri salvo quanto previsto dall'articolo 72, secondo il quale gli stessi devono stabilire le sanzioni in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento; esse devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
  Ricorda quindi che nell'ordinamento interno vige una riserva di legge, seppur relativa, in materia di sanzioni, considerato che l'articolo 23 della Costituzione recita «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
  Per queste ragioni, la legge comunitaria 2010 (articolo 1 della legge n. 217 del 2011) ha delegato il Governo ad emanare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti comunitari. Il termine previsto per l'esercizio della delega era di due anni dall'entrata in vigore della legge e cioè dal 17 gennaio 2012. Il termine di delega è tuttavia prorogato di novanta giorni, per effetto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 217, che richiama i termini e le modalità previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge n. 96 del 2010, dove si prevede, tra l'altro, tale proroga automatica nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente.
  Il provvedimento completa, quindi, il quadro normativo relativo alla nuova normativa sui prodotti fitosanitari, considerato che, con l'approvazione della direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è stato già istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. In applicazione dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo è stato altresì predisposto il Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014; su tale piano ha lavorato apposito tavolo tecnico di cui hanno fatto parte rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome, nonché di altri enti ed istituzioni competenti per le diverse materie.
  Passando al contenuto dello schema in esame, rileva che l'articolo 1 ne definisce il campo di applicazione, coincidente con l'introduzione di specifiche sanzioni correlate alla violazione degli obblighi introdotto con le due normative europee prima richiamate. Il comma 2, in sintonia con le novità previste dal regolamento (CE) 1107/2009, specifica che il decreto si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti.
  L'articolo 2 sanziona chiunque immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo della prescritta autorizzazione o del permesso al commercio parallelo (immissione in uno Stato membro di un prodotto autorizzato in un altro Stato) o la cui composizione chimica è differente da quella autorizzata dall'autorità competente o, infine, fabbrica o mette in circolazione un prodotto non autorizzato in Italia. La sanzione amministrativa varia in tutti questi casi da un minimo di 15.000 ad un massimo di 150.000 euro.
  L'articolo 3, comma 1, commina una sanzione amministrativa da 40.000 a 150.000 euro per il titolare dell'autorizzazione o del permesso che non rispetta le prescrizioni inerenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso. Il comma 2 sanziona (con una pena pecuniaria da 40.000 a 150.000 euro) il titolare dell'autorizzazione o il responsabile Pag. 16dell'etichetta il quale non appone in modo indelebile ed in equivoco sull'etichetta le informazioni contenute nell'autorizzazione. Ricorda, al riguardo, che l'etichettatura dei prodotti fitosanitari è stata regolata nello specifico dal regolamento (CE) n. 547/2011 e dai relativi allegati. Il comma 3, invece, punisce con una sanzione da 35.000 a 100.000 euro chi non rispetta le prescrizioni contenute nell'autorizzazione riportate in etichetta.
  L'articolo 4 prevede, al comma 1, una sanzione – da 5.000 ai 15.000 euro – per il titolare dell'autorizzazione il quale non adegua la classifica o aggiorna l'etichetta a seguito delle modifiche richieste dall'autorità competente. Nel caso in cui tale adeguamento avvenga con ritardo ingiustificato, la sanzione, secondo il comma 2, va da un minimo di 1.500 ad un massimo di 4.500 euro. Qualora le modifiche siano peggiorative rispetto a quelle precedentemente autorizzate, l'omissione dell'aggiornamento è punito con la sanzione da 40.000 a 150.000 euro mentre il ritardo ingiustificato dello stesso è sanzionato con la multa da 20.000 a 35.000 euro.
  L'articolo 5 punisce, con una multa da 20.000 a 35.000 euro, chiunque vende, distribuisce, smaltisce e immagazzina le scorte esistenti violando i termini e le modalità prescritte dall'autorità nella concessione di un periodo di tolleranza.
  L'articolo 6 prevede una sanzione da 40.000 a 150.000 euro per il titolare di un'autorizzazione che omette di comunicare al Ministero della salute qualsiasi informazione nuova sugli effetti potenzialmente nocivi del prodotto commercializzato, anche nel caso, in cui provenga da organizzazioni internazionali o da organismi pubblici. Nel caso in cui, nell'effettuare tale comunicazione, non rispetti le procedure previste dall'articolo 56 del regolamento n. 1107/2009 od essa sia effettuata con ingiustificato ritardo, la sanzione prevista oscilla dai 20.000 ai 35.000 euro. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non comunichi annualmente al Ministero della salute qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza di efficacia prevista o qualsiasi effetti inatteso sui vegetali, è punito con la sanzione da 5.000 a 15.000 euro.
  L'articolo 7 punisce chi effettua studi o test senza aver prima verificato se già sia stata concessa un'autorizzazione per un prodotto sanitario contenente la stessa sostanza attiva; in tal caso la multa oscilla dalle 5.000 alle 15.000 euro.
  L'articolo 8 prevede che chi effettua sperimentazione su animali vertebrati ove siano disponibili altri metodo è punito con la sanzione da 40.000 a 150.000 euro. Chi duplica i test su animali quando avrebbe potuto utilizzare i metodi convenzionali indicati nell'allegato II del regolamento n. 1107 è punito con la sanzione da 40.000 a 150.000 euro (comma 2). In caso di omessa verifica presso il Ministero della salute dell'avvio o esecuzione dei test che si vuole intraprendere è prevista dal comma 3 la sanzione da 20.000 a 35.000 euro. Il comma 4 punisce infine la mancata comunicazione allo stesso Ministero del fatto che non si è raggiunto un accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati da parte del richiedente l'autorizzazione.
  L'articolo 9 dispone la sanzione da 40.000 a 150.000 euro per chi non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di imballaggio e presentazione dei prodotti, indicendo in errore il consumatore sulla natura del prodotto, confondibile con alimenti, bevande o mangimi.
  L'articolo 10 dispone diverse sanzioni amministrative per violazioni di obblighi inerenti la pubblicità del prodotto, sia nel caso questo non sia autorizzato, sia nel caso non vengano utilizzate frasi di cautela che raccomandano la precauzione nell'uso del prodotto.
  L'articolo 11 punisce i fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono di tenere il registro dei dati (in tal caso la sanzione è dai 3.000 ai 10.000 euro), o non realizzano un monitoraggio successivo all'autorizzazione od omettono di fornire al Ministero della salute i dati concernenti il volume delle vendite. Pag. 17
  Gli articoli 12, 13 e 14 si occupano, rispettivamente, della definizione delle sanzioni amministrative accessorie, della pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni e dell'autorità competente per l'irrogazione della sanzione.
  L'articolo 15 apporta alcune modifiche al decreto 17 marzo 1995, n. 194, che ha attuato la direttiva 91/414/CEE, eliminando le disposizioni sanzionatorie che si ponevano in contrasto con il regolamento del 2009.
  Infine, l'articolo 16 dispone il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n.689 del 1981 per quanto non previsto nel provvedimento in esame mentre l'articolo 17 detta talune disposizioni finali quali il rinvio all'indice nazionale dei prezzi rilevato dall'ISTAT per l'aggiornamento ogni due anni della misura delle sanzioni e la previsione che i proventi delle sanzioni sono versato all'entrata del bilancio dello Stato.
  Dichiara infine che i relatori si riservano di raccogliere le sollecitazioni che emergeranno dal dibattito prima di formulare una proposta di parere. Al riguardo, fa presente di aver già ricevuto alcune segnalazioni. Preannuncia infine che è sua intenzione dedicare particolare attenzione agli aspetti relativi ai controlli, considerato che le prescrizioni appaiono particolarmente articolate e puntuali; ritiene altresì opportuno prevedere una semplificazione e un alleggerimento del quadro sanzionatorio.

  Chiara GAGNARLI (M5S) ritiene necessario prevedere l'obbligo di indicare in etichetta l'identità e la concentrazione delle sostanze utilizzate come coformulanti e solventi all'interno del preparato commerciale.

  Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede chiarimenti sui tempi di esame.

  Luca SANI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi, ma che in considerazione dei tempi di trasmissione del parere della Conferenza Stato-regioni e del complessivo andamento dei lavori parlamentari in queste ultime settimane, si è chiesto al Governo di attendere la pronuncia delle Commissioni, che potrebbe aver luogo la prossima settimana.
  Rinvia infine il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.