CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 febbraio 2014
184.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 13

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Andrea Romano, che ringrazia per il lavoro svolto, e che entra a farne parte l'onorevole Andrea Mazziotti Di Celso, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Atto n. 53.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2014.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta, fa presente che la partecipazione al Forum previsto dall'articolo 13 della direttiva sulle emissioni industriali (la cosiddetta direttiva IED) comporta un impegno sostanzialmente analogo a quello sostenuto Pag. 14dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino dall'anno 2000 per garantire il contributo alle attività di programmazione della redazione dei documenti di riferimento BREF attuata su iniziativa della Commissione UE in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE. Osserva che esso, in pratica, si sostanzia nell'organizzazione con frequenza media annuale di riunioni istituzionali per definire la posizione italiana sugli argomenti posti all'ordine del giorno e poi nella partecipazione di un funzionario dello stesso Ministero o dell'ISPRA alle riunioni in sede comunitaria, con spese di viaggio a carico della Commissione UE.
  Rileva altresì che la partecipazione al Comitato previsto dall'articolo 75 della direttiva IED è un impegno sostanzialmente nuovo, che si sostanzia nella organizzazione con frequenza media annuale di riunioni istituzionali per definire la posizione italiana sugli argomenti posti all'ordine del giorno e poi nella partecipazione di un funzionario dello stesso Ministero o dell'ISPRA alle riunioni in sede comunitaria, con spese di viaggio a carico della Commissione UE. Evidenzia che i relativi oneri sono pertanto assorbiti da quelli generali del personale e di missione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Con riguardo alla rimodulazione delle sanzioni applicabili agli impianti soggetti agli obblighi IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), rileva come al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non risulta che esse abbiano finora comportato, dall'entrata in vigore del primo decreto di recepimento della direttiva 96/61/CE ad oggi, effetti sulla finanza pubblica. In particolare, comunica che il Ministero dell'ambiente non ha notizia di procedimenti penali o amministrativi avviati in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999, dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 del 2005 o dell'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n.152 del 2006, che abbiano finora portato all'applicazione di ammende o di sanzioni amministrative pecuniarie.
  Riguardo alle richieste assicurazioni circa la idoneità del vigente regime tariffario a garantire copertura integrale delle spese relative a istruttorie e controlli, anche sotto il profilo di allineamento temporale tra spese ed introiti, rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alle tariffe istruttorie, precisa che, stante l'attuale regime dei compensi istruttori, per gli impianti statali è possibile garantire che le spese relative alle istruttorie non possono eccedere gli introiti tariffari. Peraltro, osserva come il fisiologico disallineamento tra tempi di acquisizione delle tariffe istruttorie, tempi di spesa – i compensi sono infatti erogati a procedimento concluso, ovvero tipicamente da 6 a 24 mesi dopo l'acquisizione a bilancio delle tariffe – e tempi nei quali le somme sono disponibili ai centri di spesa, tempi che vanno da pochi mesi a 6 anni, può rendere problematico rispettare i vincoli posti dalle norme di bilancio. Segnala che tale problema potrà essere risolto con il collegato ambientale, che riforma struttura e funzionamento dell'organismo incaricato delle istruttorie. Riguardo all'adeguatezza delle tariffe rispetto alle attività necessarie a condurre soddisfacentemente le istruttorie, anche in considerazione dei nuovi profili istruttori da considerare, avverte che la questione dovrà essere approfondita nell'ambito del previsto decreto attuativo di revisione delle tariffe stesse.
  Con riferimento, invece, alle tariffe dei controlli, fa presente che già oggi non si ha evidenza circa il fatto che i soggetti incaricati dei controlli (ISPRA ed ARPA) stiano svolgendo le attività previste nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) avvalendosi delle sole risorse tariffarie. Tale verifica è, infatti, resa estremamente difficoltosa dal fatto che le tariffe dei controlli, versate dai gestori in anticipo, sono rese disponibili a tali soggetti con ritardi, determinati dai tempi tecnici necessari ad effettuare le operazioni contabili da parte del Ministero dell'economia e Pag. 15delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che in alcuni casi possono essere di anni, rendendo pertanto necessario da parte di tali soggetti reperire in altro modo risorse per anticipare le spese. Segnala che ciò, se da un punto di vista di bilancio finale e complessivo della finanza pubblica potrebbe non essere una criticità, in quanto le risorse a suo tempo ritenute sufficienti sono comunque acquisite per tempo dalla finanza pubblica, d'altra parte comporta un distorto utilizzo di risorse istituzionali del sistema agenziale, ovvero il rischio di non poter garantire nei tempi fissati dalla direttiva IED attività di controllo obbligatorie ai sensi del disposto comunitario, con conseguente rischio di esporre l'Italia a procedure di infrazione.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (atto n. 53);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    alle spese connesse alla partecipazione di rappresentanti italiani agli organi previsti dal presente schema di decreto potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
    la rimodulazione delle sanzioni pecuniarie previste per l'esercizio non autorizzato di attività produttive comportanti lo scarico di sostanze pericolose o la gestione di rifiuti pericolosi, di cui all'articolo 7, comma 13, non determinerà effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto tali sanzioni, non essendo mai state applicate, non sono scontate nei tendenziali;
    sono state rilevate criticità, anche a legislazione vigente, per l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo;
   rilevata pertanto l'opportunità di:
    riformulare, in conformità alla prassi vigente, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4, riferita ai componenti del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di riduzione e prevenzione integrale dell'inquinamento;
    precisare all'articolo 9, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, che il decreto interministeriale debba non solo provvedere alla determinazione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli, ma anche stabilire le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle predette tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 7, comma 4, capoverso 29-quinquies, sostituire le parole da: non è dovuto fino alla fine del comma, con le seguenti: non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
   all'articolo 9, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Atto n. 69.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2014.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine a talune questioni specificamente evidenziate.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente preliminarmente che, come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa, di cui all'articolo 41, comma 1, dall'attuazione del provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività dallo stesso attribuite alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente quelle già previste dalla normativa vigente e, pertanto, le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, dello schema di decreto.
  Con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, rileva che le attività di incentivazione attivabili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 5, ai fini della promozione delle attività di razionalizzazione produttiva delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della gestione dei relativi rifiuti sono meramente future e potenziali e, comunque, qualora previste, saranno coerenti con le risorse disponibili.
  Rileva, altresì, che i centri di raccolta comunali nei quali sono conferiti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), coincidono con quelli che i comuni sono obbligati a predisporre nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, pertanto, le attività da essi svolte non comportano nuove spese.
  Aggiunge che tale sistema era peraltro già previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2005 e che, in ogni caso, l'accordo di programma di cui all'articolo 16, comma 5, disciplina le modalità e gli oneri per l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali e dunque non si prevede per legge che gli stessi debbano ricadere sui comuni.
  Fa altresì presente che gli oneri derivanti dallo svolgimento della visita preventiva, delle ispezioni e dei controlli, nonché gli oneri derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, di cui agli articoli 20, commi 3 e 4, 29, comma 1, 31, 33, 35 e 36, sono posti a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni e dei controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali, di cui all'articolo 41, comma 3. Segnala inoltre che, per quanto riguarda il funzionamento del centro di coordinamento, compresi i costi derivanti dalla partecipazione di due componenti pubblici, si tratta di un soggetto che opera con autonomia di bilancio e con costi a carico dei produttori.
  Rileva inoltre che l'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, poste in capo all'ISPRA ai sensi dell'articolo 31, comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto erano già attribuite all'ISPRA a legislazione vigente.
  Segnala che il Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 35, è già stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Avverte, infine, che agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, comma 1, 35 e 36, che attualmente non sono Pag. 17coperti dalla tariffa, si provvederà con un decreto in via di approvazione volto a disciplinare, tra gli altri aspetti, anche quello della copertura integrale di tali costi, garantendo l'allineamento temporale fra gli introiti tariffari e le spese.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (atto n. 69);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    le attività di incentivazione attivabili da parte del Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 5, ai fini della promozione delle attività di razionalizzazione produttiva delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della gestione dei relativi rifiuti sono meramente future e potenziali e, comunque, qualora previste, saranno coerenti con le risorse disponibili;
    i centri di raccolta comunali nei quali sono conferiti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), coincidono con quelli che i comuni sono obbligati a predisporre nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, pertanto, le attività da essi svolte non comportano nuove spese;
    gli oneri derivanti dallo svolgimento della visita preventiva, delle ispezioni e dei controlli, nonché agli oneri derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, di cui agli articoli 20, commi 3 e 4, 29, comma 1, 31, 33, 35 e 36, sono posti a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni e dei controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali, di cui all'articolo 41, comma 3;
    l'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, poste in capo all'ISPRA ai sensi dell'articolo 31, comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto erano già attribuite all'ISPRA a legislazione vigente;
    il Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 35, è già stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, comma 1, 35 e 36, che attualmente non sono coperti dalla tariffa, si provvederà con un decreto in via di approvazione volto a disciplinare, tra gli altri aspetti, anche quello della copertura integrale di tali costi, garantendo l'allineamento temporale fra gli introiti tariffari e le spese,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo.».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.