CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2014
183.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 96, COST.

  Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 12.45.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della deputata Michela Vittoria Brambilla nella sua qualità di Ministro senza portafoglio per il turismo pro tempore, pervenuta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (doc. IV-bis, n. 1).
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica preliminarmente che la deputata interessata, che ha facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti reputati opportuni e di prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 18-ter, comma 1 del Regolamento, ha fatto pervenire una memoria difensiva.
  Con riferimento alla domanda in titolo, reputa opportuno richiamare le disposizioni che disciplinano il procedimento in materia di reati ministeriali, soffermandosi altresì sulle funzioni del collegio di cui all'articolo 7 della citata legge costituzionale, indicato anche come «tribunale dei ministri».
  Spetta a tale organo – una volta che la procura della Repubblica, «omessa ogni indagine», gli abbia trasmesso gli atti – la funzione di prima valutazione dei fatti d'accusa, lo svolgimento delle preliminari indagini e la scelta di archiviare o richiedere l'autorizzazione, acquisendo a tal fine il parere della procura. Ove ritenga di non archiviare, il Collegio trasmette nuovamente gli atti alla procura con una relazione motivata per la loro rimessione alla Camera competente.
  L'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, prevede che l'Assemblea può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Pag. 14negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante; ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
  Nel ricordare che la Giunta deve riferire all'Assemblea entro il termine tassativo e improrogabile di cui all'articolo 18-ter, comma 1, evidenzia come in questa sede la Giunta sia chiamata ad una valutazione del fatto sotto il profilo dell'accertamento del ricorrere, nella condotta contestata, dell’interesse di cui all'articolo 9 da ultimo citato. Ciò implica inevitabilmente l'esame del merito della vicenda, seppure strettamente ancorato alla verifica di una delle due condizioni richiamate.

  Domenico Rossi (PI), relatore, riassume brevemente l'iter del procedimento giudiziario da cui è scaturita la domanda di autorizzazione a procedere trasmessa dalla procura di Milano lo scorso 3 febbraio 2014.
  Esso origina da un esposto-denuncia in cui si cita un articolo de Il fatto quotidiano del 9 novembre 2010 che a sua volta, riporta due episodi, del 9 dicembre 2009 e del 13 marzo 2010, in cui il ministro avrebbe fatto uso – secondo l'ipotesi accusatoria violando la direttiva 25 luglio 2008 della Presidenza del consiglio, che disciplina i voli di Stato – di un elicottero dell'Arma dei carabinieri con destinazione, rispettivamente, a Piazzola sul Brenta (PD) e Rimini, e ritorno al luogo di partenza (Calolziocorte). Gli spostamenti erano legati alla partecipazione del ministro ad una conferenza regionale sul turismo (Piazzola sul Brenta, 9 dicembre 2009) e ad un incontro pubblico con operatori turistici (Rimini 13 marzo 2010).
  La relazione del tribunale dei ministri a supporto della richiesta di autorizzazione parlamentare per il prosieguo del procedimento evidenzia la violazione della direttiva 25 luglio 2008, recante la disciplina dei voli di Stato. Secondo il Collegio, infatti, il sistema delineato dalla citata normativa definisce un quadro in cui il volo di Stato (salvo specifiche esigenze di alta rappresentanza) «o risponde ad esigenze di tutela del soggetto trasportato (articoli 1 e 3) o risulta inderogabile per consentire un efficace svolgimento dei compiti istituzionali, non espletabili con altre modalità di trasporto (articoli 1 e 6)».
  Ad avviso del Collegio, invece, nel caso in esame da un lato, non ricorrevano specifiche esigenze di alta rappresentanza e, dall'altro lato, difettavano i due presupposti applicativi della direttiva: la finalità di tutela del soggetto trasportato e l'inderogabilità del trasporto aereo per l'espletamento dei compiti istituzionali.
  Precisa, peraltro, che la relazione richiama la normativa vigente al momento del fatto. In materia è successivamente intervenuto l'articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, (rubricato «Aerei blu»), che ha riservato i voli di Stato ai soli Presidenti della Repubblica, delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale sia pure consentendo eccezioni a tale regola. Nelle more del regolamento attuativo è stata comunque adottata una nuova direttiva (del 23 settembre 2011), che ha ristretto le possibilità di fruizione del trasporto aereo di Stato.
  La relazione del Collegio pone in evidenza che le richieste del ministro di poter usufruire del trasporto attestavano suoi «impegni istituzionali» presso Calolziocorte e, dunque, la necessità di farvi rientro dopo gli eventi pubblici.
  Viceversa, le indagini smentirebbero la sussistenza di «impegni istituzionali» presso Calolziocorte che imponessero una ristrettezza dei tempi tali da rendere inefficace, per il corretto svolgimento delle sue funzioni, l'effettuazione del viaggio con altro mezzo meno dispendioso.
  Pertanto, non si imputa al rappresentante del Governo di aver utilizzato un elicottero di Stato per recarsi in destinazioni nelle quali non fosse chiamata all'assolvimento di funzioni istituzionali. Si contesta, invece, di aver formulato le relative richieste specificando la sussistenza di impegni istituzionali da assolvere nel Pag. 15luogo di partenza e, dunque, di ritorno per entrambe le missioni. Al riguardo, precisa che l'esame del fascicolo processuale non consente di svolgere un'autonoma valutazione sulla sussistenza o meno di tali impegni istituzionali presso Calolziocorte, né risulta che sul punto sia stata acquisita alcuna dichiarazione da parte della stessa deputata interessata.
  Quanto alla circostanza relativa al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte dei competenti uffici, il Collegio osserva: «emerge dalle indagini preliminari che – inspiegabilmente – alcun organo in concreto effettuava una reale istruttoria sul rispetto dei parametri imposti dalla direttiva 25 luglio 2008. (...) Di tale assai singolare prassi ha potuto avvalersi il ministro Brambilla, dando atto di insussistenti impegni istituzionali in Calolziocorte nelle istanze di autorizzazione al volo, nella consapevolezza della assoluta assenza di controlli di merito».
  In sede processuale, la difesa dell'indagata ha precisato che il trasporto aereo era stato regolarmente autorizzato in entrambe le circostanze e che gli impegni erano indiscutibilmente connessi con la funzione istituzionale del ministro.
  Si esclude, pertanto, la configurabilità sia del reato di peculato (essendo l'uso del bene pubblico avvenuto per finalità coerenti alla sua funzione), sia del reato di abuso d'ufficio.
  Ciò in quanto, da un lato, non ricorre alcuna violazione di norme di legge o regolamento e nemmeno di una fonte «atipica» quale la direttiva 25 luglio 2008. Dall'altro lato – essendo stata valutata positivamente la richiesta da parte dei competenti organi – non può configurarsi il requisito soggettivo del «dolo intenzionale».
  Anche la procura della Repubblica si era espressa per l'archiviazione. Ad avviso di tale organo, infatti, l'attestazione del Capo di gabinetto circa gli impegni istituzionali del Ministro sia nel luogo di destinazione che in quello di rientro sono elementi idonei «ad escludere la sussistenza del reato di cui all'articolo 323 c.p. che, per essere configurabile, richiede, secondo consolidata giurisprudenza, la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Per le medesime ragioni neppure sussiste il delitto di peculato di cui all'articolo 314 c.p.».
  Si riserva, infine, di integrare la sua relazione dopo aver approfondito i contenuti della memoria difensiva redatta dalla legale dell'onorevole Brambilla, che è stata prodotta presso la Giunta solo nell'imminenza dell'inizio della seduta odierna. A tal fine propone di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, osserva come il procedimento giudiziario abbia preso le mosse dalla notizia, riportata da un articolo di stampa, riferita all'uso di voli di Stato per ragioni private, che è stata invece smentita dalla stessa autorità giudiziaria. Peraltro, il tribunale dei ministri, nel riconoscere che il velivolo ha trasportato il rappresentante del Governo ad appuntamenti di carattere istituzionale, arriva – alla fine – a contestare all'onorevole Brambilla invece l'uso del velivolo per il ritorno nel luogo di partenza.
  Preso atto che non vi sono obiezioni alla richiesta del relatore, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Richiesta avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto nell'ambito del procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'on. Antonio Di Pietro presso il tribunale di Roma.
(Esame e rinvio).

  Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), relatore, ricorda che la richiesta in titolo riguarda affermazioni contenute in un articolo pubblicato il 26 agosto 2012 dal Pag. 16quotidiano Il Giornale, a firma del deputato Cicchitto, all'epoca presidente del Gruppo PdL della Camera, ritenute obiettivamente diffamatorie dall'onorevole Di Pietro che dunque ha iniziato un contenzioso civile. Lo scorso 18 dicembre 2013, Cicchitto ha adito la Giunta affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.
  Peraltro, a ciò ha fatto seguito un'ulteriore istanza, in data 30 gennaio 2014 – che è stata anch'essa deferita alla Giunta – con cui il deputato interessato ha richiesto alla Camera di intervenire per ottenere la sospensione del giudizio civile fino alla relativa deliberazione parlamentare. Ciò in quanto il giudice non ha aderito a tale sua richiesta ed ha invece fissato l'udienza per le precisazioni delle conclusioni al 5 marzo 2014.
  Nel ricordare il tenore delle espressioni utilizzate dall'onorevole Cicchitto nell'articolo di stampa che ha originato il contenzioso – che costituiscono un evidente esempio del rapporto tra la libera espressione della critica politica e la possibilità che in essa risieda anche il germe della diffamazione –, evidenzia che, nella comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta afferma che esse rappresentano il pensiero politico dell'onorevole Cicchitto, su un argomento oggetto di ampio dibattito politico, sia dentro che fuori il Parlamento.
  Le sue affermazioni sarebbero riconducibili al suo specifico impegno parlamentare legato alle misure di riforma del sistema giudiziario e di contrasto allo «straripamento» della magistratura: temi oggetto dei lavori parlamentari e di suoi innumerevoli interventi in varie sedi, parlamentari e non.
  Si cita, in particolare, il discorso pronunciato dallo stesso Cicchitto durante il dibattito in Assemblea sul cosiddetto Lodo Alfano, per la sua coincidenza di contenuti con l'articolo di stampa, sia dal punto di vista sostanziale, sia sotto il profilo di una precisa corrispondenza ed identità di espressioni e di significato.
  Per le dichiarazioni extra moenia contestate, si sostiene esservi quindi un nesso funzionale con lo svolgimento del mandato parlamentare, che emergerebbe in modo specifico.
  Prima ancora di svolgere considerazioni di merito sull'istanza proposta dall'onorevole Cicchitto, ritiene opportuno porre all'attenzione dei colleghi la peculiare fase in cui si trova il procedimento in corso presso il tribunale di Roma.
  Infatti, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, il deputato interessato ha preliminarmente e ritualmente eccepito l'insindacabilità delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dunque l'improcedibilità della domanda risarcitoria, in ossequio al disposto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
  A ciò, come detto, ha fatto seguito, il 18 dicembre 2013, l'istanza alla Camera concernente l'applicazione della insindacabilità, facoltà espressamente riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della medesima legge. Di tale iniziativa l'autorità giudiziaria è stata informata dalla stessa Presidenza della Camera con nota del 21 dicembre 2013; ma contrariamente alla richiesta di parte non ha sospeso il procedimento in attesa della deliberazione parlamentare, ritenendo la sospensione del procedimento «imposta dall'articolo 3 della legge 140 del 2003 solo dalla trasmissione degli atti da parte del giudice investito della controversia alla Camera di appartenenza e non dall'iniziativa parlamentare».
  Il giudice – non essendosi ancora pronunciato sull'eccezione di parte – ha invece esplicitamente «rilevato che nella fattispecie appare opportuno invitare in via preliminare le parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, a precisare le conclusioni» ed ha dunque fissato la prossima udienza. Il suddetto provvedimento sembra quindi orientato a dare attuazione a quanto statuito dal richiamato comma 3 dell'articolo 3, che disciplina il caso in cui nel giudizio civile si ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.Pag. 17
  Invita pertanto la Giunta a valutare preliminarmente l'opportunità di proseguire nel merito l'esame della domanda, ovvero di attenderne gli sviluppi processuali.

  Antonio LEONE (NCD) rileva che l'esplicito richiamo del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 deve indurre a ritenere che il giudice si stia orientando nel senso di accogliere l'eccezione di insindacabilità formulata in sede processuale.
  In questo senso depone anche la circostanza che non vi è stata particolare attività istruttoria e si è svolto un numero ridotto di udienze. Condivide pertanto la posizione del relatore con riguardo al rinvio del prosieguo dell'esame in attesa di ulteriori sviluppi in sede processuale.

  Paola CARINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo non si oppone ad un rinvio, purché breve, della trattazione della domanda in esame e, conseguentemente, si riserva di intervenire in modo più approfondito in una successiva seduta. Desidera tuttavia sottolineare l'esigenza di affrontare il merito della vicenda senza cadere nella tentazione, paventata dal relatore, di affrontare un dibattito sui massimi sistemi in ordine ai confini tra la legittima critica politica e diffamazione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva che le valutazioni di metodo del relatore appaiono indurre a ritenere che potrebbe non essere necessario l'esame della Giunta per cessazione della materia del contendere. Invita tuttavia il relatore a farsi parte attiva al fine di acquisire elementi, ivi compresi i verbali delle udienze sin qui svolte, che consentano di sciogliere ogni dubbio sul punto. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (seguito esame doc. IV-ter, n. 13 – rel. Leone).