CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2014
182.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 18 febbraio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.50 alle 10.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 febbraio 2014.

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (AssoArpa), di Federambiente, di Confindustria e del CNR.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.10 alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

  La seduta comincia alle 13.

Pag. 38

Sui lavori della Commissione.

  Maria Chiara GADDA (PD) richiama l'attenzione della presidenza e di tutti i colleghi della Commissione sulla necessità di porre al più presto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione la questione relativa alla risoluzione delle molteplici problematiche che ancora sussistono in ordine ai tempi e alle modalità di entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In tal senso, ricorda l'impegno personale e dei deputati del gruppo del Partito Democratico affinché l'Italia giunga a dotarsi, come è necessario in un Paese connotato da ricorrenti situazioni di crisi e di emergenza ambientale, di un efficiente sistema di tracciamento dei rifiuti, senza che tale sistema si traduca, però, nell'ennesimo strumento di vessazione delle imprese con oneri burocratici e finanziari sconosciuti negli altri Paesi europei.
  Sotto questo profilo, ritiene che la norma approvata ieri dalla Camera, in sede di esame del cosiddetto decreto Milleproroghe, che differisce al 1o gennaio 2015 l'entrata in vigore delle sanzioni per le inadempienze sul SISTRI, costituisce solo un primo passo nella direzione di una più approfondita verifica degli esiti del tavolo di consultazione avviato alcuni mesi or sono dal Ministero dell'ambiente con gli operatori del settore e del lavoro condotto dalla Commissione ministeriale incaricata del collaudo della operatività e della conformità del SISTRI agli obiettivi e agli obblighi fissati dal quadro normativo vigente.
  Conclude, quindi, sottolineando la necessità che, subito dopo l'insediamento del nuovo Governo, la Commissione assuma un'iniziativa per affrontare in modo approfondito ed esaustivo, in un quadro di collaborazione e di dialogo con tutti gli operatori coinvolti, tutte le questioni relative all'impatto del SISTRI sulle imprese, in termini di costi, di semplicità di utilizzo e di reale efficacia per il contrasto alle ecomafie.

  Ermete REALACCI, presidente, esprime pieno apprezzamento per le considerazioni svolte dalla deputata Gadda sulla necessità che la Commissione affronti al più presto, nel dialogo con il nuovo Governo e in un rapporto stretto con tutte le imprese coinvolte, a partire da quelle piccole e piccolissime, le molteplici problematiche relative al SISTRI.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO ritiene che le considerazioni svolte dalla deputata Gadda siano senz'altro meritevoli della più attenta considerazione. Nel sottolineare, peraltro, la particolare situazione dei rapporti fra Parlamento e Governo dovuta, in questi giorni, al sopraggiungere della crisi di Governo, formula l'auspicio che il nuovo Governo possa accogliere positivamente le sollecitazioni che giungono dalla Commissione al fine di dare risposta a tutte le questioni ancora aperte in materia.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) auspica che il nuovo Ministro dell'ambiente vorrà fornire alla Commissione i verbali relativi agli esiti delle attività svolte dalla Commissione ministeriale, richiamata dalla collega Gadda nel suo intervento, alla quale era stato affidato il compito di effettuare, entro il 31 gennaio 2014, il collaudo della operatività e della conformità del SISTRI agli obiettivi e agli obblighi fissati dal quadro normativo vigente.

  Ermete REALACCI, presidente, rassicura il deputato Carrescia che rappresenterà la sua richiesta al nuovo Ministro dell'ambiente.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Atto n. 53.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 6 febbraio.

Pag. 39

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la Commissione ha testé concluso il ciclo di audizioni programmato.

  Alessandro BRATTI (PD), relatore, preannuncia la presentazione nei prossimi giorni di una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, sollecitando tutti i colleghi interessati a fargli pervenire, anche informalmente, eventuali osservazioni e rilievi.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiatura elettriche ed elettroniche.
Atto n. 57.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, preannuncia la presentazione nella seduta di domani di una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, sollecitando tutti i colleghi interessati a fargli pervenire, anche informalmente, eventuali osservazioni e rilievi.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Atto n. 69.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  In tal senso, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in titolo è predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 che reca, nell'allegato B, la citata direttiva da recepire entro il 14 febbraio 2014 e adottata in considerazione dell'esigenza di apportare modifiche sostanziali alla prima direttiva in materia di RAEE, la direttiva 2002/96/UE, al fine di superare le criticità operative derivate dall'applicazione delle disposizioni della stessa e di completare il quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/UE sui rifiuti.
  La relazione illustrativa sottolinea che, anche a livello nazionale, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/96/UE (decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) ha fatto emergere, nel tempo, diverse criticità di natura operativa, dovute in parte sia all'incremento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato ed al conseguente aumento dei RAEE da gestire, sia alla necessità di arginare, mediante controlli più incisivi, i flussi di RAEE gestiti illecitamente.
  Fa altresì notare che con il decreto legislativo n. 151 del 2005 sono state introdotte, nell'ordinamento nazionale, non solo le norme di recepimento della direttiva 2002/96/UE (cosiddetta direttiva WEEE – Waste of Electric and Electronic Equipment –), ma anche le norme della direttiva 2002/95/UE (cosiddetta direttiva RoHS – Restriction of Hazardous Substances –). In tal modo è stata delineata una disciplina nazionale che controlla l'intera filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilendo (a monte) il divieto per i produttori di utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove AEE e (a valle) un sistema di gestione dei rifiuti costituiti da apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita (i Pag. 40RAEE) basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc. Ricorda, poi, che la direttiva RoHS è stata sostituita dalla direttiva 2011/65/UE, al cui recepimento è diretto l'atto del Governo n. 57, all'esame anch'esso della Commissione.
  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che lo schema di decreto sostituisce il vigente decreto legislativo n. 151 del 2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione degli articoli che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio tuttora vigente.
  L'articolo 1 individua, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2012/19/UE, che richiama gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, le finalità del decreto nell'adozione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE.
  L'articolo 2 suddivide in due periodi i tempi di operatività delle disposizioni del decreto in conformità all'articolo 2 ed agli Allegati I, II, III e IV della direttiva:
   a) il primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 14 agosto 2018, per le categorie di AEE che, rispetto alla legislazione vigente del decreto legislativo 151/2005, includono nei RAEE i pannelli fotovoltaici;
   b) il secondo periodo decorre dal 15 agosto 2018.

  L'articolo 3 specifica, in conformità con l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle norme, combinandole con i previsti tempi di operatività. In particolare, sono riportate le esclusioni che operano sin dal momento dell'entrata in vigore del decreto, e le ulteriori esclusioni che si applicano dal 15 agosto 2018, cioè «a regime».
  L'articolo in esame non trova corrispondenza nel testo vigente del decreto legislativo n. 151 del 2005, in considerazione del fatto che, nel momento in cui il campo di applicazione viene esteso a tutte le AEE, una chiara ed univoca definizione dei casi di esclusione diviene elemento fondamentale per l'individuazione del campo di applicazione.
  L'articolo 4 reca le definizioni contenute nella direttiva e ne introduce alcune già presenti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) e nei decreti ministeriali n. 185 del 2007 e n. 65 del 2010 riguardanti i sistemi di gestione dei RAEE. Nello specifico, non sono più previste le definizioni di «reimpiego» e di «recupero di energia», precedentemente riportate nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2005, non menzionate nella direttiva.
  In particolare, segnalo la definizione di «produttore» volta a ricomprendere anche i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo che vendono sul mercato nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, consentendo così di tener conto del caso sempre più frequente di acquisti on line direttamente da imprese estere.
  Richiama, poi, l'attenzione sulla modifica della definizione di RAEE domestici. Se da un lato viene confermata l'attuale definizione, secondo cui sono tali quelli originati da nuclei domestici, nonché quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi ai primi per natura e quantità, dall'altro tale definizione viene integrata al fine di ricomprendervi anche i c.d. RAEE dual use, vale a dire i rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
  Relativamente alle definizioni, fa notare che la Conferenza unificata nel parere ha chiesto la modifica della definizione di centro di raccolta, al fine di chiarire che non si tratta di un centro dedicato esclusivamente ai RAEE, ma di un centro di raccolta, come definito dalla disciplina generale sui rifiuti (articolo 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del relativo decreto di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 Pag. 41aprile 2008), presso il quale sono raccolti mediante raggruppamento differenziato anche i RAEE. La Conferenza ha altresì chiesto di uniformare la definizione di «RAEE equivalenti» con il corrispondente concetto espresso all'articolo 5, paragrafo 2, lett. b), della direttiva, considerato che, a differenza della direttiva, che non contempla il peso tra i criteri di equivalenza, lo schema in esame stabilisce che i RAEE, per essere equivalenti, debbano avere un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura. Tale modifica si rende necessaria, secondo le regioni, in quanto l'evoluzione tecnologica permette oggi la produzione e commercializzazione di apparecchiature nuove, di peso nettamente inferiore alla metà di quello dell'apparecchiatura equivalente da sostituire.
  L'articolo 5 prevede, in coerenza con il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (decreto ministeriale 7 ottobre 2013) e con l'articolo 4 della direttiva, l'emanazione di un decreto interministeriale diretto a: promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE; sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. Le misure previste tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica.
  L'articolo 6 individua, in linea con l'articolo 6 della direttiva, nelle operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo le azioni prioritarie per la gestione dei RAEE. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità previsti, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero.
  L'articolo 7 disciplina la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo dei RAEE, definendo le modalità e gli strumenti operativi con cui si realizza la primaria preparazione per il riutilizzo rispetto alle altre forme di gestione dei RAEE, come disposto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva. Viene quindi previsto che: i RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo costituiti in conformità al decreto (a tutt'oggi non emanato) di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; nei centri di raccolta sono allestite apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici che possono essere avviati alla preparazione per il riutilizzo. A tale proposito, fa notare che la Conferenza Unificata, nel parere espresso, ha segnalato che il deposito preliminare alla raccolta è un'operazione effettuata dai distributori, non prevista presso i centri di raccolta, dove è effettuata esclusivamente la raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee. Conseguentemente le Regioni propongono di riformulare il comma 2 dell'articolo 7 onde fare riferimento non al «deposito preliminare alla raccolta», ma al «raggruppamento». Inoltre, al fine di incentivare la pratica del riutilizzo di beni usati, le Regioni propongono l'inserimento di un comma 3 all'articolo 7 che preveda la possibilità di individuare appositi spazi, nell'ambito dei centri di raccolta comunali, per il deposito di beni usati e funzionanti (non rifiuti) da destinare direttamente al riutilizzo. Le Regioni ritengono poi necessario anche l'inserimento di un comma 4 volto a sospendere l'applicazione dei primi due commi dell'articolo 7 fino all'emanazione del citato decreto previsto dall'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che dovrà disciplinare le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo.
  Rileva, poi, che nel Titolo II, suddiviso nei Capi I, II e III, sono contenuti 15 articoli, in cui sono presenti le disposizioni per la gestione dei RAEE rivolte ai produttori e ai distributori. In particolare per i produttori sono stabiliti obblighi previsti nella direttiva, in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore. Dal 2016, tali disposizioni sulla gestione dei RAEE si applicano a tutti i produttori, Pag. 42indipendentemente dalla natura domestica o professionale dell'AEE immessa sul mercato.
  In particolare, l'articolo 8 stabilisce, come indicato agli articoli 11, paragrafo 1, 12, paragrafo 3 e 14, paragrafo 1, della direttiva: l'obbligo per il produttore di AEE di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio previsti per i RAEE; l'introduzione della possibilità, per il produttore, di adempiere agli obblighi in forma individuale o collettiva (consortile); la comunicazione del contributo annuale, al Ministero dell'ambiente, da parte dei produttori di AEE, sostenuto per gli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dallo schema; la facoltà di applicare nel prezzo di vendita al distributore il contributo annuale e di indicarlo separatamente nel prezzo finale del prodotto, riproducendo quindi quanto previsto dalle norme vigenti con riferimento ai RAEE storici.
  L'articolo 9 disciplina, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva, le modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi individuali di gestione dei RAEE derivanti dalle proprie AEE, operante su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'operatività del sistema è richiesto un riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente, per valutarne l'efficacia, l'effettività, l'economicità e la trasparenza.
  L'articolo 10 disciplina invece i sistemi collettivi, prevedendo l'obbligatorietà della forma consortile, la personalità giuridica di diritto privato, l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione. Anche per i sistemi collettivi è prevista una forma di controllo preliminare, mediante l'approvazione dello statuto in conformità ad uno statuto tipo predisposto dal Ministero dell'ambiente, con obblighi di comunicazione e di relazione. L'approvazione dello statuto da parte del Ministero dell'ambiente è requisito necessario per l'iscrizione del sistema collettivo al Registro nazionale.
  L'articolo 11 definisce, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva, le modalità e le condizioni di ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.
  La principale novità introdotta dall'articolo in esame è rappresentata dall'introduzione del ritiro «uno contro zero» per i RAEE di piccolissime dimensioni, che si affianca al ritiro «uno contro uno» di RAEE equivalenti, già previsto dalla normativa vigente e confermato dallo schema in esame.
  L'articolo 11 introduce altresì norme volte a disciplinare le modalità per il deposito preliminare alla raccolta, organizzato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi, dettando disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 22 della legge n. 97 del 2013, che viene quindi conseguentemente abrogato dall'articolo 42 dello schema in esame. Con riferimento alle disposizioni del comma 2, faccio notare che lo schema prevede che i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi, anziché con cadenza mensile come previsto dalla normativa vigente. Tale modifica risponde a una considerazione esposta nelle premesse del parere della VIII Commissione sul disegno di legge europea 2013 approvato nella seduta del 30 luglio 2013. La formulazione della lettera b) del comma 2 dello schema fa riferimento all'effettuazione del deposito preliminare alla raccolta in un luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, sulla scorta di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 65 del 2010 che recava la disciplina previgente. Inoltre, il primo periodo del comma 2 prevede che il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE sia effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi Circa tale aspetto, osserva che la Conferenza Unificata ha chiesto di chiarire, al comma 2 dell'articolo 11, che i centri di raccolta ai quali si fa riferimento sono sia quelli disciplinati dal decreto Pag. 43ministeriale 8 aprile 2008, sia quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in coerenza con quanto previsto all'articolo 12 comma 2. Le Regioni segnalano altresì la necessità di separare la raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni in almeno due contenitori adibiti rispettivamente alla raccolta dei RAEE di illuminazione e dei RAEE di altre categorie, ciò in ragione del fatto che nei RAEE di illuminazione sono comprese anche le lampade a risparmio energetico utilizzate dai nuclei domestici che, ad eccezione dei LED, «contengono mercurio in forma volatile, ovvero nella forma più pericolosa per coloro che, in caso di rottura delle lampade nel contenitore di raccolta, si trovano nei pressi di tale contenitore ovvero nel magazzino/punto vendita presso il quale l'utente provvede al conferimento diretto». Circa poi le modalità del ritiro «uno contro zero», le Regioni chiedono che il relativo decreto sia volto non tanto all'individuazione di modalità semplificate quanto all'indicazione di modalità tecniche sulla raccolta e sul raggruppamento dei RAEE di piccolissime dimensioni.
  L'articolo 12 prevede l'attivazione di specifiche misure ed azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE domestici e di recupero, stabilite all'articolo 5 della direttiva. La raccolta è affidata ai centri di raccolta comunali ed ai sistemi di raccolta o di restituzione organizzati direttamente dai produttori. Recependo una disposizione innovativa della direttiva (articolo 5, paragrafo 1), l'articolo dispone che la raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria: le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra; le lampade fluorescenti contenenti mercurio; i pannelli fotovoltaici; le apparecchiature di piccole dimensioni.
  L'articolo 13 stabilisce le modalità per la raccolta differenziata dei RAEE professionali, obbligando i produttori ad organizzare e gestire adeguati sistemi di raccolta, sostenendone i relativi costi, confermandosi così nella sostanza quanto già previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 151/2005.
  L'articolo 14 specifica, in linea con l'articolo 7 della direttiva, gli obiettivi di raccolta differenziata annuali, prevedendo tre successioni temporali: fino al 2015 viene confermato l'obiettivo minimo di raccolta per i soli RAEE domestici (4 kg in media per abitante) previsto dal vigente comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005; dal 2016 il tasso annuale minimo di raccolta di RAEE domestici e professionali deve essere pari al 45 per cento dell'immesso sul mercato; dal 2019 il citato tasso minimo di raccolta viene elevato al 65 per cento dell'immesso sul mercato o, in alternativa, all'85 per cento dei RAEE domestici e professionali prodotti sul territorio nazionale.
  Si prevede poi che, in attesa che la Commissione europea definisca una metodologia comune per calcolare il volume di RAEE prodotti sul mercato nazionale, il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, definisca una metodologia di calcolo da applicarsi sull'intero territorio nazionale, mentre all'ISPRA è affidato il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta.
  L'articolo 15 disciplina, come previsto dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva, le modalità per il ritiro (da parte dei produttori) dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali, al fine di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei citati RAEE. Le modalità di ritiro sono definite nelle apposite convenzioni stipulate tra produttori e responsabili della raccolta in caso di ritiro effettuato con sistema individuale o dal Centro di coordinamento qualora si tratti di sistemi collettivi. In particolare, con un accordo di programma tra il Centro di coordinamento, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e l'ANCI sono definiti, tra l'altro, anche gli oneri per lo svolgimento delle attività di raccolta nella forma di «premi di efficienza» che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali Pag. 44al verificarsi di condizioni di buona operatività. Al fine di non gravare esclusivamente il sistema pubblico di raccolta dei rifiuti dei maggiori costi relativi alla realizzazione e alla gestione di un sistema efficiente di raccolta dei RAEE, la Conferenza Unificata propone di chiarire che tra i contenuti del citato accordo di programma siano previsti anche i «corrispettivi per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE di origine domestica». La medesima Conferenza Unificata chiede di chiarire che in caso di mancata stipula dell'accordo di programma non si ricorra al potere sostitutivo dei Ministeri competenti, ma si continuino ad applicare gli accordi vigenti.
  L'articolo 16 disciplina, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, il ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori, che possono portarli ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, o agli impianti di trattamento adeguato, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla disciplina generale sui rifiuti. Anche l'articolo 16 prevede un apposito accordo di programma per l'individuazione delle modalità di ritiro e di raccolta dei RAEE conferiti ai distributori e dei rispettivi oneri. A tale proposito, le Regioni ritengono necessaria una riformulazione del comma 1 finalizzata a ribadire la gerarchia stabilita dall'articolo 7, comma 1, dello schema, per cui i distributori dovranno trasportare i RAEE prioritariamente verso i centri accreditati di preparazione per il riutilizzo. Inoltre esse ritengono necessario anche precisare quanto già previsto negli articoli precedenti, vale a dire che i centri di raccolta sono sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008, sia i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamati al comma 2 dell'articolo 12 dello schema. A tale proposto osservo che il richiamo a tale disposizione dello schema comporterebbe un richiamo anche ai centri di raccolta organizzati dai produttori.
  L'articolo 17 disciplina il trasporto e l'avvio al trattamento dei RAEE raccolti, in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE. Tali modalità sono imposte per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. L'articolo vieta lo smaltimento dei RAEE che non siano stati sottoposti al preventivo trattamento e, a tal fine, impone l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
  L'articolo 18 definisce, come indicato all'articolo 8 della direttiva, il trattamento adeguato per tutti i RAEE ed individua le modalità e le condizioni minime in presenza delle quali un'operazione di trattamento può qualificarsi adeguata. I requisiti tecnici e le modalità di gestione e di stoccaggio sono indicate negli Allegati VII e VIII. A tal fine viene prevista l'istituzione, da parte dei produttori, di sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche disponibili di trattamento, recupero e riciclaggio. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e del regolamento CE n. 842/2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Viene altresì prevista l'emanazione (senza indicazione di alcun termine temporale) di decreti del Ministro dell'ambiente finalizzati a:individuare (in attesa della definizione da parte della Commissione UE delle norme minime di qualità per il trattamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva) le modalità tecniche ulteriori, rispetto a quelle contenute agli allegati VII e VIII, da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento e le relative modalità di verifica; definire misure per incentivare l'introduzione volontaria, Pag. 45nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale recante le norme minime di qualità per il trattamento, le Regioni, nel parere espresso, propongono di applicare quanto già previsto dagli accordi volontari per la qualità del trattamento negli impianti che trattano i RAEE, oltre a indicare un termine di tre mesi per l'emanazione del citato decreto.
  L'articolo 19 stabilisce gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio individuati dall'articolo 11 della direttiva. Per conseguire i suddetti obiettivi i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero tutti i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo. La novità è da individuare nell'aumento degli obiettivi minimi da conseguire, nonché nella sostituzione di obiettivi di riciclaggio con obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Al fine di garantire l'acquisizione ufficiale dei suddetti dati, i titolari degli impianti comunicano annualmente con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) o tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità previste.
  L'articolo 20 disciplina, come previsto dall'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva, le autorizzazioni per gli impianti di trattamento dei RAEE, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dettate dalla disciplina generale sui rifiuti. Le ispezioni da parte degli organi competenti sono effettuate, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno; già il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 151 del 2005 fa riferimento a una frequenza almeno annuale dell'attività ispettiva. Le Province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni svolte all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente per la successiva comunicazione alla Commissione europea. Al fine di non vincolare eccessivamente gli organi di ispezione e controllo, le Regioni propongono di demandare alle autorità competenti la fissazione delle modalità per l'effettuazione delle ispezioni, in luogo dell'obbligo normativo di ispezioni almeno annuali. Le Regioni sottolineano che la modalità proposta è la stessa utilizzata per le autorizzazioni integrate ambientali.
  L'articolo 21 disciplina, come stabilito all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva, le condizioni per le spedizioni all'estero dei RAEE, che consentono ai RAEE esportati di essere conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 del decreto in esame.
  L'articolo 22 stabilisce gli obblighi inerenti la vendita a distanza di AEE, previsti dall'articolo 16, par. 1 della direttiva, per il produttore e per il distributore. Per il produttore che non abbia sede nel territorio italiano, e che fornisce AEE sul territorio nazionale, è previsto l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato.
  L'articolo 23 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE (storici e non) provenienti dai nuclei domestici, previste dall'articolo 12 della direttiva. Il finanziamento delle operazioni è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (quindi «non storici»), i produttori possono adempiere in base alle seguenti modalità: a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE; b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi.
  L'articolo 24 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE professionali, previsto dall'articolo 13 della direttiva. Per i RAEE storici professionali il costo delle operazioni è a carico del produttore solo nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente; Pag. 46per quelli originati da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 il costo delle operazioni è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.
  L'articolo 25 definisce le garanzie finanziarie da versare da parte del produttore all'atto di immissione di AEE sul mercato, estendendo, come prevede l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, tale istituto anche nei casi in cui il produttore adempia ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo.
  L'articolo 26 definisce, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva, gli obblighi di informazione agli utilizzatori da parte dei produttori di AEE, prevedendo tra l'altro l'indicazione di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e le possibilità di consegna gratuita al distributore dei RAEE nei casi «uno contro uno» e «uno contro zero», nonché il significato del simbolo riportato nell'Allegato IX e il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, riciclaggio o recupero dei RAEE.
  L'articolo 27 individua, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, ulteriori obblighi di informazione (gratuita), da parte dei produttori, agli impianti di trattamento e riciclaggio, relativamente alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato dei RAEE.
  Le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato per ogni nuova tipologia di AEE, secondo specifiche modalità (manuali o strumenti elettronici, anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento).
  L'articolo 28 contiene la disciplina, introdotta dagli articoli 14 e 15 della direttiva, che prevede l'obbligo, per il produttore, di indicare sulle AEE:il marchio di identificazione del produttore e il simbolo per la raccolta differenziata indicato nell'allegato IX.
  L'articolo 29 reca la disciplina del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, in conformità all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva, già previsto dal decreto n. 185 del 2007.
  L'articolo 30 introduce (in attuazione dell'articolo 17 della direttiva) e disciplina la figura giuridica e le funzioni del rappresentante autorizzato del produttore, responsabile per l'adempimento degli obblighi posti a carico del produttore stesso.
  L'articolo 31 disciplina il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e le comunicazioni alla Commissione europea, come stabilito dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva. In continuità con la disciplina vigente, l'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi con una relazione annuale al Ministero dell'ambiente, il quale invia alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE, entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione riguarda il periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.
  L'articolo 32 prevede lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa tra le competenti autorità degli Stati membri dell'UE, come disposto nell'articolo 18 della direttiva.
  L'articolo 33 disciplina le funzioni del Centro di Coordinamento, già previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2005, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del decreto ministeriale n. 185 del 2007, secondo la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato, che riunisce tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.
  L'articolo 34 prevede l'acquisizione annuale delle seguenti informazioni, da parte del Centro di coordinamento:i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento; i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.
  L'articolo 35 disciplina l'attività del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, già istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 151/2005, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo Pag. 47n. 188 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.
  L'articolo 36 disciplina l'organizzazione del Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE, già istituito ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto ministeriale 185/2007, che viene ricostituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  L'articolo 37 disciplina le attività di ispezione e monitoraggio, svolte dalle autorità competenti, come stabilito dall'articolo 23 della direttiva.
  L'articolo 38 disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti nel presente decreto, introducendo (ai commi 9-12) ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste dal vigente decreto legislativo n. 151 del 2005. L'accertamento, l'irrogazione e i proventi delle sanzioni, destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, contenute nel presente decreto, sono di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Gli articoli 39 e 41 recano rispettivamente la disciplina per la modifica degli allegati e le disposizioni finanziarie, riprendendo quanto già previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 151/2005.
  L'articolo 40 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, è previsto che, fino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, i medesimi sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previdenti.
  L'articolo 42 reca, infine, le abrogazioni di specifiche disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
  Conclude invitando il presidente a sottoporre all'attenzione del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di procedere a un breve e concentrato ciclo di audizioni sul tema oggetto del provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, rassicura il relatore che sottoporrà all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.