CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2014
182.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 22

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Atto n. 70.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, osserva come lo schema di regolamento in esame disciplini i parametri forensi, sulla base della recente legge che, a fine 2012, ha organicamente disciplinato la professione di avvocato e confermato il superamento delle tariffe professionali (articolo 13, comma 6, legge n. 247 del 2012).
  Ai parametri forensi verrà fatto riferimento, nella determinazione del compenso del professionista, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
  Allo schema di regolamento, composto da 29 articoli, sono allegate specifiche tabelle che forniscono i parametri per i Pag. 23compensi per l'attività giudiziale davanti alle diverse giurisdizioni, per l'attività stragiudiziale e per quella di arbitrato.
  Il nuovo schema di regolamento riprende, per la gran parte, il contenuto della proposta di regolamento del CNF del maggio 2013, confermando la principale caratteristica del sistema dei parametri già sancito dal DM del 2012 ovvero la sua applicazione in via sussidiaria: solo in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente sul compenso professionale dovuto vi sarà l'intervento del giudice.
  Parte integrante del decreto, come accennato, sono le tabelle contenenti i parametri, cui l'articolato concretamente rinvia per la liquidazione dei compensi.
  Le tabelle parametriche (precedute da una parte normativa contenente una serie di principi da utilizzare per la individuazione del compenso) riguardano l'intero comparto professionale forense, estendendosi alla materia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, stragiudiziale e arbitrato.
  La nuova struttura dei parametri, divisa per tipologia di giudizio, prevede all'interno di ogni tabella una suddivisione per scaglioni di valore della controversia che corrispondono a quelli volti a individuare il quantum del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 115/2002.
  Per ogni giudizio sono state individuate di regola 5 fasi per ognuna delle quali sono indicate le specifiche attività dell'avvocato; ad ogni fase è attribuito un parametro rapportato al valore della controversia.
  In fase di liquidazione del compenso, il giudice, individuato il giudizio nella corrispondente tabella, dovrà: Individuare la fascia di valore della controversia e la fase del giudizio; procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dall'avvocato.
  Per il processo penale, stante la sua «peculiarità» rispetto alla materia civile, sono state previste alcune modifiche (pur conservando lo stesso schema). Infatti: è prevista una tabella unica (tab. 15) con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio (in materia penale, manca la suddivisione per fasce di valore mancando il valore della controversia); è stata «conservata» la suddivisione dell'attività professionale in fasi (ridotte a 4) connesse alla struttura del procedimento penale.
  Gli aspetti principali del provvedimento in esame appaiono i seguenti: la conferma della liquidazione del compenso per fasi; si prevede la bipartizione tra cause civili (nonché amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti europee e giudizi costituzionali) da una parte e quelle in materia penale dall'altra; l'aumento del compenso medio (pur inferiore rispetto alla proposta del CNF), incrementato – secondo la relazione illustrativa – almeno del 50 per cento rispetto a quanto previsto dal vigente DM 140/2012; i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dalle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti all'interno di una forbice percentuale, a volte anche molto ampia; il DM 140 prevede invece – ferma l'applicazione dei criteri generali – che sia il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, ad aumentare o diminuire il compenso (articolo 11, comma 1); in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si prevede un aumento del compenso anziché – come proposto dal CNF – una diminuzione. L'abbattimento del compenso, secondo il Governo, si sarebbe posto, infatti, in un'ottica antitetica rispetto a quella deflattiva; l'adozione di strategie dilatorie da parte dell'avvocato è valutato negativamente dal giudice ai fini del compenso; al contrario, si prevede un incremento del compenso a favore dell'avvocato vittorioso che nel corso del giudizio abbia fatto emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte costituita (ovvero quella che la relazione governativa definisce «soccombenza qualificata»); la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di «class action», in considerazione della particolare natura di tali cause; la Pag. 24particolare disciplina del compenso in caso di pluralità di difensori e di società tra avvocati.
  Viene, inoltre, confermata la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall'uso generale della locuzione «di regola» introdotta nell'articolato. Proprio la natura meramente orientativa e non vincolante dei parametri giustifica, secondo il Governo, il mancato recepimento della proposta del CNF di prevedere il raddoppio o il quadruplicarsi del compenso per casi di particolare o straordinaria importanza.
  Passa, quindi all'esame analitico delle disposizioni del provvedimento.
  Quanto al Capo I: Disposizioni generali (articoli 1-3), rileva che l'articolo 1 conferma che l'ambito applicativo del nuovo regolamento, come già quello del DM 140, è quello di disciplinare il sistema dei parametri professionali degli avvocati nel caso di mancata determinazione consensuale. Il sistema dei parametri riguarderà le ipotesi di liquidazione giudiziale, anche officiosa, nonché di prestazione nell'interesse di terzi o di prestazione prevista dalla legge.
  L'articolo 1 ribadisce, inoltre, un principio già presente nel DM 140, ovverosia la correlazione tra l'importanza della prestazione svolta e la liquidazione del compenso
  Altro principio, già presente nel DM 140 e confermato dal nuovo regolamento, è quello secondo cui sussiste il diritto alla liquidazione del compenso maturato per l'opera effettivamente svolta.
  L'articolo 2 – diversamente dal DM 140 che lo prevede in misura fissa – prevede il diritto al rimborso delle spese forfettarie nella misura tra il 10 per cento e il 20 per cento del compenso per la prestazione.
  Si tratta di rimborso una tantum, non riferibile, cioè, alle singole fasi, e concernente spese diverse da quelle per le quali si possa esibire una documentazione giustificativa che sono, invece, sempre rimborsabili dietro la prova dell'avvenuto pagamento.
  L'articolo 3, al fine di colmare eventuali lacune del sistema dei compensi, conferma l'applicazione analogica dei parametri ministeriali quando i compensi stessi non sono regolati da specifica previsione rispetto ad una fattispecie.
  Quanto al Capo II: Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (articoli 4-11), l'articolo 4 detta i parametri generali per la determinazione dei compensi confermando il meccanismo di liquidazione per fasi.
  L'articolo 4, segnatamente, elenca gli elementi valutativi ai fini della liquidazione del compenso per l'attività civile, amministrativa e tributaria. Si deve, quindi, tenere conto soprattutto dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; ulteriori elementi sono le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata; le condizioni soggettive del cliente; i risultati conseguiti; il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Ulteriori elementi valutativi sono considerati i contrasti giurisprudenziali nonché il contenuto della corrispondenza con il cliente
  La disposizione in esame indica le diverse fasi del giudizio. Per ciascuna di esse e con riferimento ai singoli scaglioni di valore, è indicato il compenso medio della prestazione.
  Nel determinare il compenso, il giudice tiene conto del valore medio indicato nelle tabelle allegate; in applicazione dei citati parametri generali, tale valore può essere aumentato fino all'80 per cento nonché diminuito fino al 50 per cento. Solo per la fase istruttoria sono previsti valori diversi (aumento fino al 100 per cento e diminuzione fino al 70).
  L'articolo 4 detta poi una serie di specifiche disposizioni relative al possibile aumento o diminuzione del compenso.
  Lo schema di nuovo regolamento conferma la liquidazione per fasi già prevista dal DM 140/2012, elencando in maniera specifica le attività dell'avvocato per ogni singola fase e, sostanzialmente, confermando l'impianto attuale che divide il procedimento nelle seguenti segmenti: fase di studio della controversia; fase istruttoria; fase decisionale; fase di esecuzione.Pag. 25
  Rispetto alle previsioni del DM 140, si rileva la divisione in due sottofasi del procedimento esecutivo: fase di studio-introduttiva e fase di istruttoria-trattazione.
  Per l'eventuale conciliazione giudiziale e transazione della controversia è confermato il possibile aumento del compenso fino a un quarto rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale (analogamente, il DM 140/2012, all'articolo 4, comma 5, prevede, in caso di conciliazione, un possibile aumento del compenso fino al 25 per cento).
  Al contrario, sarà possibile la diminuzione del compenso in caso di eventuali condotte dilatorie da parte dell'avvocato (la valutazione del quantum è demandata al giudice).
  Si prevede, inoltre: un aumento fino a un terzo del compenso liquidabile dal giudice a carico del soccombente in caso di manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa; una riduzione del 50 per cento del compenso per l'avvocato soccombente in caso di responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c. (per malafede o colpa grave) nonché per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda; analoga riduzione è prevista dal DM 140.
  L'articolo 5 concerne la determinazione del valore della controversia.
  Nelle liquidazioni a carico del soccombente il valore è determinato a norma del codice di procedura civile.
  Il riferimento pare quindi essere agli articoli 10-17 c.p.c.
  Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, criterio base è invece il valore corrispondente all'entità della domanda.
  Ulteriori, specifici criteri sono precisati per la liquidazione a carico del cliente o del soccombente nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa.
  Lo schema di regolamento, a differenza del DM 140, precisa detti criteri anche per le controversie in materia di pubblici contratti e davanti agli organi di giustizia tributaria.
  L'articolo 5 individua, poi, il valore della controversia che risulti di valore indeterminabile in base ad uno specifico criterio.
  Mentre il DM 140/2012 prevede che, in tali casi, debba tenersi conto solo «dell'oggetto e della complessità» della controversia, lo schema di nuovo regolamento stabilisce che tali cause sono, di regola, considerate di valore non inferiore a 26.000 euro e non superiore a 260.000 euro. Derogano a tale limite massimo le cause di valore indeterminabile di particolare rilievo – per l'oggetto, per la complessità delle questioni e per gli effetti, anche di natura non patrimoniale – il cui valore, di regola, è considerato entro lo scaglione fino a 520.000 euro.
  L'articolo 6 reca la disciplina applicabile per la liquidazione dei compensi professionali relativi a controversie di valore superiore a 520.000 euro.
  L'articolo 7 precisa che, per i giudizi non conclusi, il legale ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.
  L'articolo 8 prevede l'ipotesi di incarico conferito a un collegio difensivo, un avvocato domiciliatario o una società di avvocati.
  Una rilevante novità è contenuta nell'articolo 9 che – recependo la proposta del CNF – stabilisce che all'avvocato abilitato al patrocinio spetta la metà del compenso spettante all'avvocato.
  L'articolo 10 stabilisce che i compensi degli arbitri, per gli arbitrati sia rituali che irrituali, sono di regola determinati in base ai parametri della tabella allegata.
  Agli avvocati che difendono in arbitrati, sia rituali che irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti ai parametri di cui alla tabella allegata (tab. 26).
  L'articolo 11 estende all'avvocato, per affari e cause civili, amministrative e tributarie fuori dal luogo di abituale residenza, la disciplina dell'indennità di trasferta e rimborso spese dettata dall'articolo 27 per l'attività stragiudiziale. Analoga estensione è stabilita nel settore penale.Pag. 26
  Con riguardo al Capo III: Disposizioni concernenti l'attività penale (articoli 12-17), l'articolo 12 prevede la disciplina relativa ai parametri generali per la determinazione dei compensi nel settore penale.
  I parametri, con qualche eccezione derivante dalla natura dell'attività (es. numero e gravità delle imputazioni; esito ottenuto, anche riguardo alle conseguenze civili), sono gli stessi enunciati dall'articolo 5 per le cause nel settore civile (natura della causa, complessità, contrasti giurisprudenziali, rilevanza patrimoniale, ecc.). Norma specifica è quella che prevede di considerare, ai fini del compenso, anche il numero di udienze, diverse da quelle di mero rinvio.
  Rispetto al settore civile manca, tra i criteri generali, la valutazione negativa da parte del giudice di eventuali condotte dilatorie ai fini della liquidazione del compenso all'avvocato
  Specifica disposizione prevede, di regola, la riduzione del 30 per cento del compenso dell'avvocato per il gratuito patrocinio penale (nel civile, la riduzione è del 50 per cento).
  La disposizione in esame precisa, come già l'articolo 4 per il settore civile, che la liquidazione del compenso avviene per fasi: per la struttura del processo penale, le fasi si riducono a tre: fase di studio; fase introduttiva; fase decisionale.
  Gli articoli 13, 14 e 15 e 17 prevedono disposizioni speculari a quelle dettate per il settore civile in relazione ai compensi per giudizi non compiuti, per gli incarichi affidati a società di avvocati e per le trasferte; anche ai praticanti abilitati al patrocinio penale, come in quello civile, sarà liquidata, di regola, la metà del compenso spettante all'avvocato.
  L'articolo 16 precisa che, in relazione al compenso, l'avvocato della persona offesa e quello che assiste la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda hanno diritto allo stesso trattamento; si dovrà quindi, anche in tali casi, fare riferimento ai parametri previsti dalle tabelle allegate.
  Sul Capo IV: Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale (articoli 18-27), osserva che mentre l'articolo 18 sancisce l'onnicomprensività dei compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali, l'articolo 19 detta i parametri generali di cui il giudice tiene conto per determinare («di regola») i compensi, parametri anch'essi analoghi a quelli indicati per le attività giudiziali nel settore civile e penale.
  Anche in tal caso, la forbice di aumento-diminuzione dei compensi che il giudice può applicare, rispetto ai valori della tabella, sono previsti fino all'80 per cento in aumento e fino al 30 per cento in diminuzione.
  L'articolo 20 prevede, sulla base dei parametri contenuti nella relativa tabella (tab. 25), una autonoma determinazione del compenso dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali che abbiano un'autonoma rilevanza, svolte precedentemente o in concomitanza con prestazioni giudiziali.
  L'articolo 21 indica i parametri sulla cui base viene determinato il valore dell'affare, in analogia con quanto previsto dall'articolo 5 per il valore delle controversie civili, amministrative e tributarie.
  L'articolo 22 prevede gli stessi aumenti percentuali (del 30 per cento) per scaglioni crescenti di valore della causa previsti per dall'articolo 6 per la liquidazione dei compensi per cause di valore superiore a 520.000 euro.
  L'articolo 23 reca la disciplina dei compensi in caso siano incaricati dell'attività stragiudiziale nel medesimo affare una pluralità di avvocati ovvero quando l'incarico è affidato ad una società di avvocati. La disciplina è la stessa prevista dall'articolo 8, cui si fa rinvio.
  In relazione al contenuto dei successivi articoli 24 e 25, analogo rinvio può essere fatto, rispettivamente, agli articoli 9 e 7 dello schema di regolamento per quanto riguarda il compenso di praticanti abilitati al patrocinio e per incarico non portato a termine.
  L'articolo 26 prevede i parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi per attività connesse all'attività giudiziale ma non espressamente previste. La Pag. 27norma stabilisce, infatti, che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso è liquidato a percentuale (fino al massimo del 5 per cento) sul valore dei beni amministrati; ulteriori elementi di valutazione dell'entità del compenso sono costituiti dalla durata dell'incarico, dalla sua complessità e dall'impegno profuso.
  L'articolo 27 detta una disciplina per i rimborsi delle trasferte, applicabile oltre che alla materia stragiudiziale, in forza del rinvio degli articoli 11 e 15, anche nel settore civile e penale (Capi II e III).
  La norma stabilisce che l'avvocato che, per eseguire l'incarico professionale, si trasferisce in luoghi diversi da quello ove svolge la professione in modo prevalente ha diritto al rimborso delle spese, documentate, di soggiorno e di trasferimento. In relazione alle prime, ci si riferisce alle spese per un albergo 4 stelle, con una maggiorazione del 10 per cento per spese accessorie. Per quanto riguarda le spese di trasferimento sono riconosciute un'indennità chilometrica, il rimborso del pedaggio autostradale e del parcheggio.
  Il Capo V prevede la disciplina transitoria e l'entrata in vigore (articoli 28-29)

  Andrea COLLETTI (M5S) a nome del proprio gruppo, esprime soddisfazione per il superamento del decreto n. 140 del 2012, che a suo giudizio determinava una vergognosa proletarizzazione della professione forense. Ritiene che, invece, il provvedimento in esame sia nel complesso soddisfacente, per quanto migliorabile.
  Illustra, quindi, il seguente documento di lavoro, auspicando che possa essere oggetto di dibattito in Commissione ed essere preso in considerazione dal relatore per la redazione della sua proposta di parere:
  «La II Commissione,
   presa lettura dello Schema di Decreto Ministeriale concernente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense – articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Atto n. 70),
   premesso che lo schema di decreto dà attuazione all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» che rimette la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso all'avvocato ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia su proposta del CNF;
   considerato che il provvedimento contiene le norme per la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso agli avvocati (su proposta del CNF) dal momento che in seguito alla abolizione delle tariffe e alla entrata in vigore della legge n. 24712012 si è determinato un vuoto normativo quanto alla determinazione del compenso agli avvocati in difetto di accordo tra cliente e professionista;
   tenuto conto che allo schema di decreto sono allegate alcune tabelle che sono parte integrante del provvedimento. Per la loro elaborazione è stato recepito l'impianto proposto dal CNF (che corrisponde, quanto al criterio generale, a quello adottato nel redigere le Tabelle allegate al DM 140/2012);
   rilevato che l'articolo 2 prevede un rimborso forfetario in favore dell'avvocato a titolo di «spese generali», quantificato in una misura percentuale oscillante tra il 10 e il 20 per cento del compenso;
   ritenuto che detta misura percentuale debba essere fissata nella misura congrua del 15 per cento del compenso;
   osservato che il comma 1 dell'articolo 4 indica specificamente i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell'affare ecc);
   ritenuto che tra i parametri utilizzati dal giudice per la determinazione del compenso debbano essere ricompresi sia il numero di atti redatti dall'avvocato sia a quante udienze egli abbia preso parte;
   considerato che il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce che il compenso unico eventualmente previsto nel caso di difesa di più clienti possa essere aumentato Pag. 28nella misura del venti per cento fino a dieci soggetti e del cinque per ogni soggetto oltre ai primi dieci, fino al massimo di venti;
   ritenuto che, in virtù del principio di proporzionalità, detto aumento debba necessariamente essere applicato e non essere rimesso alla mera facoltà del giudice in sede di determinazione del compenso;
   tenuto conto altresì che il comma 5 dell'articolo 4 disciplina la liquidazione del compenso in base alle fasi del procedimento;
   ritenuto che, in sede di liquidazione di detto compenso, il giudice debba osservare l'obbligo di motivazione qualora scelga di discostarsi al ribasso dal valore medio della prestazione riportato nelle apposite tabelle dei parametri forensi;
   osservato inoltre che l'articolo 5 stabilisce che ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia sia determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata;
   ritenuto che il giudice debba osservare l'obbligo di motivazione anche nel caso in cui determini un valore della controversia diverso, al rialzo o al ribasso, dal suo valore medio;
   considerato infine che la riduzione di 1/3 dei compensi dei difensori (oltreché degli ausiliari del magistrato, dei consulenti tecnici di parte e degli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, fissata dall'articolo 1, comma 606, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. «Legge di Stabilità»), contrasta gravemente con i principi di uguaglianza e del diritto inviolabile alla difesa, espressamente sanciti dagli articoli 3 e 24 della nostra Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) in sede di determinazione del compenso, il giudice sia tenuto a motivare l'eventuale discostamento al ribasso rispetto al valore medio della prestazione riportato nelle apposite tabelle dei parametri forensi. Il medesimo obbligo di motivazione sussista anche in sede di determinazione del valore della controversia, qualora questo si discosti dal suo valore medio;
   b) quanto dovuto all'avvocato a titolo di rimborso forfetario per «spese generali» sia pari al 15 per cento del compenso totale determinato dal giudice, così da evitare ingiuste sperequazioni;
   c) ai fini della liquidazione del compenso, il giudice sia tenuto a considerare anche il numero degli atti redatti dall'avvocato e a quante udienze egli abbia preso parte;
   d) nel caso in cui un avvocato difenda più clienti prevedendo un compenso unico, quest'ultimo venga aumentato obbligatoriamente – e non facoltativamente – nella misura del venti per cento fino a dieci soggetti e del cinque per cento per ogni soggetto oltre ai primi dieci, fino al massimo di venti;
   e) le Tabelle allegate al provvedimento, che aggiornano gli importi vergognosamente irrisori attualmente in vigore, siano sottoposte ad un controllo relativo ad eventuali errori di compilazione. In alcuni casi, infatti, l'importo del compenso parametrato su una controversia di valore maggiore è inferiore rispetto a quello riferito ad una controversia di valore minore; in altri casi non risulta rispettato il principio di progressività dei compensi rispetto all'aumento del valore della controversia. In particolare, si sono riscontrati errori nelle tabelle «2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale», «5. Procedimenti per convalida locatizia», Pag. 29«10. Procedimenti cautelari», «13. Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori»;
   f) sia abrogata la norma introdotta dall'articolo 1, comma 606, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. «Legge di Stabilità») che riduce di 1/3 i compensi ai difensori (oltreché agli ausiliari del magistrato, ai consulenti tecnici di parte e agli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Un'eventuale riduzione del compenso per il gratuito patrocinio potrebbe riguardare i soli casi di soccombenza nel giudizio e non dovrebbe comunque superare il 25 per cento del totale.»

  Aggiunge, infine, ulteriori considerazioni sull'articolo 26, esprimendo forti perplessità sulla disposizione che stabilisce che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso sia liquidato a percentuale, fino al massimo del 5 per cento del valore dei beni amministrati, segnalando come una simile previsione si presti facilmente ad abusi ove considerata unitamente alla scarsa trasparenza con la quale spesso vengono attribuiti gli incarichi più importanti nelle sezioni fallimentari dei tribunali.

  Donatella FERRANTI, presidente, esprime perplessità sulla condizione prevista dalla lettera f) del documento di lavoro presentato dal deputato Colletti, ritenendo che questa non tenga conto, tra l'altro, dell'impossibilità di modificare una norma di rango primario con un decreto ministeriale. Quanto al riferimento all'articolo 26, dopo avere sottolineato come non si tratti dell'unico caso in cui si prevede che un compenso venga liquidato a percentuale e come non necessariamente questa modalità di liquidazione si presti a forme di collusione, ritiene che comunque si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere delle percentuali diversificate in base determinati scaglioni di valore dei beni amministrati, anche per ridurre l'ambito di discrezionalità del magistrato.

  Antonio MAROTTA (FI-PdL) rileva come la norma in questione sia chiara nello stabilire che, anche tenuto conto di ulteriori elementi di valutazione quali la durata dell'incarico, la sua complessità e l'impegno profuso, l'entità del compenso in ogni caso non possa superare il 5 per cento del valore dei beni amministrati.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, condivide l'osservazione del collega Marotta.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che, in presenza di beni amministrati di grande valore, in assenza di accordo scritto il criterio di cui all'articolo 26 desti molte perplessità.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) sottolinea come in presenza di fallimenti con beni di scarso valore o di valore nullo l'incarico sia generalmente affidato a giovani professionisti che, pertanto, si trovano a percepire un compenso assolutamente irrisorio in relazione alla mole di lavoro che comunque deve essere svolta. Ritiene che la norma in questione debba tenere in considerazione anche questo problema e che, più in generale, occorrano criteri più equi e trasparenti per l'attribuzione degli incarichi nei tribunali al fine di valorizzare i giovani professionisti.

  Sofia AMODDIO (PD) intervenendo in materia di gratuito patrocinio, ritiene che la riduzione delle relative tariffe sia incostituzionale ed anche in controtendenza rispetto ai più recenti interventi normativi volti ad ampliarne l'ambito di applicazione.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ricorda come sia stata proprio la maggioranza della quale la collega Amoddio fa parte ad approvare gli interventi normativi che oggi ella critica ed a respingere un ordine del giorno di senso opposto presentato dal M5S.
  Con riferimento all'articolo 26, invita la Commissione a non sottovalutare il problema dell'accesso alle pratiche di valore Pag. 30superiore o inferiore, perché nei tribunali i fallimenti capienti non vengono di certo affidati a giovani professionisti. Pur ritenendo logico che si vogliano affidare gli incarichi più delicati a professionisti esperti, ritiene che debbano comunque essere valorizzati anche i professionisti più giovani, che spesso hanno già acquisito una adeguata esperienza.

  David ERMINI (PD) ritiene che il provvedimento in esame debba tenere conto in modo più adeguato della questione delle udienze di rinvio.

  Franco VAZIO (PD) invita il relatore a tenere conto di alcune incongruenze del provvedimento che, ad esempio, da un lato, per le attività stragiudiziali prevede una significativa riduzione dei compensi parametrati a valori fissi e, dall'altro, all'articolo 26 consente la percezione di compensi anche esorbitanti in presenza di beni amministrati di grande valore.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 64.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha deliberato i propri rilievi sul provvedimento in esame, valutandolo favorevolmente. Avverte, quindi, che il relatore, onorevole Vazio, ha presentato una nuova proposta di parere che tiene conto dei predetti rilievi (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, rileva che il provvedimento, come si legge nella premessa al decreto legge, è finalizzato al superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti per passare un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.
  L'esame della Commissione si concentrerà sulle disposizioni di propria competenza ed in particolare su quelle di natura sanzionatoria.
  Il principio fondamentale intorno al quale ruota il decreto legge è l'abolizione del finanziamento pubblico sancito dall'articolo 1 il quale stabilisce anche che il Pag. 31decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria e di contribuzione indiretta.
  La competenza della Commissione giustizia si concentra particolarmente sull'articolo 8 che disciplina il controllo dei rendiconti dei partiti, prevedendo le sanzioni amministrative da applicare.
  Tale compito viene affidato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto. Ai sensi del comma 12, le disposizioni dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 2014.
  Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che la Commissione abbia competenza sui controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto e sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze.
  Ai sensi del comma 2, in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti, di cui all'articolo 7 del presente decreto, o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
  Secondo il comma 3, i partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
  Secondo il comma 4 ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.
  Secondo il comma 5 ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  Il comma 6 ha per oggetto i criteri di commisurazione delle sanzioni. In particolare stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  Il comma 7 prevede che qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto Pag. 32a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.
  Altra disposizione di portata generale è il comma 8, secondo cui ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 (oblazione) e 26 (pagamento rateale) della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  Il comma 10 stabilisce che le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
  Altra disposizione di competenza della Commissione giustizia è il comma 12 dell'articolo 10, secondo cui, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 (disposizione di natura penale sul divieto di finanziamenti o contributi a favore di partiti o loro articolazioni politiche-organizzative), della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 (divieto di erogazione liberale da parte di una persona fisica per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annue) e 8 (divieto di erogazione liberale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annue) del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.
  Ai sensi dell'articolo 13-bis, si prevede che la tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ove prevista dalla legge. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.
  Ultima disposizione di competenza della Commissione giustizia è l'articolo 17-bis secondo cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) esprime una valutazione critica nei confronti del provvedimento nel suo complesso, che non abolisce affatto il finanziamento pubblico ai partiti, riducendo la spesa in modo irrisorio e prevedendo delle sanzioni troppo blande. Evidenzia, quindi, taluni problemi di coordinamento in relazione all'articolo 8 e all'articolo 13-bis.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.35 alle 13.50.

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