CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 14 febbraio 2014
180.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 15

INDAGINE CONOSCITIVA

  Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Silvia GIORDANO (M5S) intende stigmatizzare la situazione imbarazzante che si è venuta a creare in Commissione nella settimana in corso, nella quale non è stato rispettato il calendario dei lavori convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, con la conseguenza che la Commissione non ha potuto lavorare per due giornate consecutive.

  Donata LENZI (PD) tiene a precisare che, contrariamente a quanto testé affermato dalla collega intervenuta, la Commissione ha lavorato nella giornata di mercoledì e che la seduta di giovedì è stata rinviata ad oggi, consentendo quindi lo svolgimento di tutti i punti che l'ufficio di presidenza aveva inserito all'ordine del giorno della Commissione.

  Daniela SBROLLINI, presidente, prende atto delle osservazioni svolte e fa presente che ogni questione relativa all'organizzazione dei lavori della Commissione potrà Pag. 16più opportunamente essere posta in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.
(Deliberazione).

  Daniela SBROLLINI, presidente, ricorda che, nella riunione del 5 febbraio 2014, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia (vedi allegato).
  Poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

  La Commissione approva.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime tutto il suo stupore per il voto contrario dei deputati del MoVimento 5 stelle sull'indagine conoscitiva appena deliberata, in quanto tale indagine cerca di far luce sulla delicata situazione in cui versano moltissimi medici che si ritrovano di fatto nell'impossibilità di esercitare il proprio lavoro per problematiche che esulano dalla loro volontà e che riguardano l'organizzazione della medicina fiscale da parte dell'INPS. Si tratta di lavoratori che devono essere tutelati al pari di ogni altro lavoratore e pertanto è fortemente sconcertato per la posizione assunta dal MoVimento 5 Stelle.

  Giulia DI VITA (M5S) tiene a precisare che la posizione contraria del suo gruppo, già manifestata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è dovuta a ragioni di metodo e non di merito. Ad avviso dei deputati del MoVimento 5 Stelle, infatti, prima di avviare una nuova indagine conoscitiva sarebbe stato più opportuno concludere l'indagine avviata da diversi mesi che la Commissione sta svolgendo con la V Commissione, approvando il documento conclusivo.

  Daniela SBROLLINI, presidente, preso atto delle osservazioni espresse, ribadisce che la sede opportuna per sollevare le questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione è l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
Testo unificato C. 254 Vendola e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniela SBROLLINI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 254 Vendola e abb., recante «Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie», quale risultante dagli emendamenti approvati, per il parere alla XI Commissione.Pag. 17
  Da, quindi, la parola, alla relatrice, onorevole Nicchi, per l'illustrazione della relazione da lei predisposta.

  Marisa NICCHI (SEL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XI Commissione lavoro sul testo unificato delle proposte di legge C. 254 (Vendola ed altri) e C. 272 (Bellanova ed altri), recante norme volte a contrastare la pratica delle c.d. dimissioni «in bianco», ovvero la pratica consistente nel far firmare al lavoratore – e, più spesso, alla lavoratrice – la lettera di dimissioni al momento dell'assunzione – e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole – ai fini di un suo successivo utilizzo.
  Fa presente che, al fine di contrastare tale fenomeno, rendendo meno difficoltoso l'onere probatorio relativo alla nullità delle dimissioni volontarie, nel corso della XV Legislatura la legge n. 188 del 2007 aveva disposto che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal «prestatore d'opera» (lavoratori subordinati e cd. «parasubordinati») e volta a dichiarare l'intenzione del medesimo soggetto di recedere dal contratto di lavoro, fosse subordinata, fatte salve le disposizioni concernenti il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e il rispetto dei termini di preavviso di cui all'articolo 2118 c.c., all'utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali. I moduli avevano una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione ed erano realizzati secondo determinate specifiche tecniche.
  Con l'inizio della XVI legislatura, tuttavia, l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto l'abrogazione della legge n. 188, rimanendo così in vigore esclusivamente il sistema di convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore, come definito ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  A seguito di forti pressioni sul tema, è quindi intervenuto, sempre nella XVI legislatura, l'articolo 4, commi 16-23, della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta «riforma Fornero»), che ha modificato la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in alcune circostanze, con l'obiettivo di rafforzare la tutela e meglio combattere la pratica delle dimissioni in bianco. Le nuove norme, in particolare, hanno esteso ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e hanno previsto che l'obbligo di convalida (che costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro) valga anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. I commi 17 e 18 prevedono modalità alternative di convalida (rispetto a quelle di cui al comma 16), al rispetto delle quali viene subordinata l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto. Il comma 19 prevede che, laddove non si proceda alla convalida, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva.
  Ricorda, poi, che anche questa nuova disciplina, legata alla convalida ex post delle dimissioni, non è stata ritenuta convincente da parte di taluni gruppi, alcuni dei quali hanno presentato, nella legislatura in corso, proprie proposte di legge (C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova). Le proposte di legge, assegnate alla XI Commissione, sono state esaminate, anche nell'ambito di un Comitato ristretto, e riunite in un testo unificato che è ora stato trasmesso ai pareri delle competenti Commissioni, nella versione risultante dagli emendamenti approvati. Il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere dal prossimo 21 febbraio.
  Fa presente, poi, che l'obiettivo del testo unificato, contenuto nel comma 1 dell'articolo unico di cui si compone il Pag. 18provvedimento, consiste nel reintrodurre i meccanismi della abrogata legge n. 188, in particolare prevedendo che la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego. In base al comma 3, i moduli, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.
  Per tali ragioni, dai moduli dovrebbe risultare senza alcun dubbio che le dimissioni sono state sottoscritte davvero nella fase finale del rapporto di lavoro e non all'atto dell'assunzione.
  I moduli hanno, infatti, validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti Internet istituzionali, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità delle dimissioni stesse (comma 4).
  Ricorda, infine, che il provvedimento prevede, di conseguenza, l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dei commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (comma 6), ossia delle norme, richiamate in precedenza, che disciplinano al momento la materia, prevedendo la convalida ex post delle dimissioni. Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

  Paola BINETTI (PI) ricorda come della problematica in discussione il Parlamento si occupò già nella XV legislatura e con fasi alterne il dibattito si è protratto sino ad oggi. I tentativi già portati avanti in sede parlamentare per contrastare le ingiustizie perpetrate ai danni della donna lavoratrice giungono ora finalmente ad una definizione. Osserva, quindi, che mentre in passato l'alternativa che si presentava alle donne era rappresentata dalla scelta tra famiglia e lavoro oggi si tratta di come conciliare i tempi di vita e di lavoro, essendo maggiore il numero delle donne che lavorano.
  Fin dall'inizio della legislatura il tema di una maggiore attenzione alle problematiche della donna e alla parità di genere è stato al centro dell'attività del Parlamento, che ha approvato mozioni sul femminicidio, la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul, e anche ora il tema è presente nella discussione sulla riforma elettorale.
  Considerato che anche il provvedimento in esame mira a sconfiggere un'altra forma di violenza che si esercita nei confronti della donna lavoratrice, costretta a scegliere tra la maternità e l'uscita dal circuito lavorativo, esprime convintamente la sua condivisione per le misure proposte, che ritiene necessarie ma non sufficienti a garantire la piena valorizzazione della presenza femminile nella società e la piena tutela delle pari opportunità.

  Donata LENZI (PD) ribadisce che il tema del contrasto alla pratica delle cosiddette «dimissioni in bianco» è questione sensibile che è già stata affrontata nella XV e nella XVI legislatura e che alla Camera ha suscitato molte controversie. Premesso di condividere il provvedimento in esame e di auspicare la sua approvazione, evidenzia come negli ultimi anni si sia assistito ad un profondo mutamento del mercato del lavoro per cui un provvedimento finalizzato a tutelare la scelta di maternità delle lavoratrici è ora destinato ad applicarsi solo a chi svolge un lavoro con un minimo di stabilità. Osserva quindi come, pur ribadendo la condivisione Pag. 19del provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, la strada da percorrere per garantire il diritto alla libertà di scelta e di maternità delle donne è ancora lunga.

  Eugenia ROCCELLA (NCD) osserva preliminarmente come vi sia un generale consenso sulla finalità perseguita dal provvedimento, attesa l'inciviltà di licenziare una donna in gravidanza. Esprime tuttavia perplessità sullo strumento individuato, osservando che la previsione di una molteplicità di controlli, sia a posteriori sia ex ante, determini un irrigidimento suscettibile di produrre esiti diversi da quello perseguito, paradossalmente rendendo più difficile per le donne stesse trovare un'occupazione.
  L'irrigidimento burocratico che può conseguire dal provvedimento in esame, sommato agli effetti di una realtà che di fatto tutela maggiormente il capo famiglia maschio, costituisce un ostacolo alla libertà per le scelte private richieste dalla complessità della vita odierna delle donne.
  Ribadisce conclusivamente che le sue perplessità attengono allo strumento individuato, non all'obiettivo che si intende perseguire.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) con riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del testo unificato in esame, esprime perplessità in ordine al termine di validità di 15 giorni dalla data di emissione dei moduli per la recessione dal contratto, invitando la relatrice a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare tale termine.

  Marisa NICCHI (SEL), relatore, intervenendo in replica, condivide l'osservazione testé formulata dall'onorevole Miotto.
  Con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Lenzi, ossia che il mutamento in atto del mercato del lavoro comporta che ad essere tutelato sia solo chi svolge un lavoro a tempo indeterminato, evidenzia l'opportunità di ripensare alla tutela del diritto alla maternità, in un'ottica più generale, sul piano delle politiche sociali.
  Concorda sul fatto che la pratica di richiedere le cosiddette dimissioni in bianco, conservate in un cassetto, e che spesso vengono tirate fuori per essere utilizzate in occasione della gravidanza della lavoratrice o nei confronti del lavoratore che si ammala e che pertanto è causa di costi aggiuntivi, sia un fatto di inciviltà, aggravata dall’«onere per la prova» a carico del lavoratore medesimo, tenuto a convalidare le dimissioni. Evidenzia peraltro come detta pratica sia esemplificativa dello stato di soggezione in cui viene a trovarsi il lavoratore.
  Con riferimento al problema della semplificazione evidenziato dalla collega Roccella, osserva che la semplificazione è proprio uno degli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, che non introduce appesantimenti, considerato che i moduli di cui si prevede l'utilizzo sono facilmente scaricabili da internet.
  Nel manifestare l'intento di evidenziare nella proposta di parere la necessità di affrontare in termini più generale la tematica del sostegno alla maternità, concorda infine sulla possibilità di riconsiderare il termine di validità dei moduli medesimi, riservandosi di sottoporre la questione alla Commissione di merito con un'apposita osservazione apposta al parere.

  Daniela SBROLLINI, presidente, sospende la seduta per consentire alla relatrice di predisporre la proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 13.

  Marisa NICCHI (SEL), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazione.

  Matteo MANTERO (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata in quanto, pur concordando sul fatto che quella delle dimissioni in bianco sia una pratica ricattatoria Pag. 20da debellare, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un palliativo che non risolve il problema del ricatto esercitato sul lavoratore anche con altre modalità, quali il ricorso a contratti a termine da rinnovare di volta in volta, e che pertanto va affrontato in termini più generali: al riguardo ricorda che il MoVimento 5 stelle aveva chiesto in Commissione lavoro la modifica dell'articolo 4 della legge Fornero ed evidenzia l'importanza di operare in quella sede sul tema del reddito minimo garantito, la cui introduzione offrirebbe al lavoratore un paracadute e sottrarrebbe ai datori di lavoro la possibilità di esercitare azioni ricattatorie.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.05.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 12.20.

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011.
Doc. XXXVII, n. 1.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

  Daniela SBROLLINI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, della relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011 (Doc. XXXVII, n. 1).
  Da, quindi, la parola ai colleghi che si sono iscritti ad intervenire.

  Paola BINETTI (PI) intende intervenire sulla Relazione in oggetto, facendo presente come sia da porre in primo piano la finalità più importante della legge n. 194, ovvero la tutela sociale della maternità, e non l'aborto, che considera principalmente sotto l'aspetto della drammaticità del momento di una tale scelta. Ritiene, infatti, che la direzione verso la quale muoversi di «aborto zero» tiene proprio conto di tale gravità e drammaticità. Per tali ragioni e al fine di perseguire il suddetto obiettivo, è a suo avviso necessario intervenire sui modelli educativi attraverso l'educazione alla genitorialità valore questo da reintrodurre, considerato che dalle prospettive future delle giovani è quasi del tutto scomparsa la maternità. Anzi la modifica degli stili di vita e l'inizio precoce della vita sessuale nei giovani determina un aumento del tasso di abortività in questa fascia di età. Pertanto, è di fondamentale importanza che fin dall'età adolescenziale si inizi un percorso di educazione anche sessuale finalizzata alla tutela della maternità, non potendosi far leva solo su due obiettivi, ovvero su come evitare, da un lato, gravidanze indesiderate e, dall'altro, la contrazione di malattie sessualmente trasmissibili. È invece necessario recuperare il valore più profondo della vita sessuale, alla base della quale va posta una relazione affettiva nel cui ambito possa maturare una maternità responsabile.
  Il secondo aspetto che intende mettere in evidenza riguarda la correlazione tra indice di natalità, in Italia sempre più basso, e tasso di abortività. Nel nostro Paese le famiglie numerose non sono tutelate sufficientemente e anche chi desidera più di un figlio si trova ad affrontare situazioni economiche e sociali che non consentono di dare seguito a tali intendimenti, Pag. 21cosa che richiederebbe invece azioni positive da parte dello Stato. Per queste ragioni incalzerà anche il nuovo Governo al fine di mettere in campo fin da subito misure concrete per la tutela della famiglia.
  Ad aumentare il numero degli aborti concorre anche lo «spauracchio» delle diagnosi pre-impianto e il timore di mettere al mondo un figlio handicappato senza considerare gli esiti positivi dell'evoluzione scientifica: lamenta l'assenza di un counseling positivo laddove si drammatizzano solo i possibili rischi.
  In conclusione, nel ribadire la necessità di interventi a supporto della medicina materno-infantile e di risorse per la tutela sociale della maternità, osserva che per evitare il ricorso all'aborto è importante ricordare alla donna anche la possibilità di partorire in anonimato e dell'adozione e che, pertanto, la legge n. 194 non può essere interpretata esclusivamente come legge a tutela del principio di autodeterminazione della donna.

  Marco RONDINI (LNA) osserva che la legge n. 194 del 1978, nel suo primo articolo, prevede che «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio», e si sviluppa nella seconda parte, stabilendo una serie di misure finalizzate alla presa in carico della donna in stato di gravidanza, al fine di considerare l'interruzione della gravidanza quale estrema ratio.
  Nella legge n. 194 del 1978 era stato attribuito proprio ai consultori familiari il compito di essere la prima struttura socio-sanitaria di prossimità, finalizzata alla presa in carico della donna in gravidanza che, per condizionamenti esterni o problemi personali fisici o psicologici, cercava un concreto aiuto per maturare una decisione di fondamentale importanza nella propria esistenza.
  Osserva, poi, che nei consultori non sempre viene pienamente attuato il diritto della donna di ricevere valide alternative all'aborto, poiché vi è chi sostiene che sarebbe un'ingerenza sulla scelta della donna stessa, eppure proprio secondo quanto stabilito dalla legge n. 194 del 1978, agli articoli 2 e 5, l'assistenza da dare alla donna in gravidanza deve attuarsi con l'informazione sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali a lei riservati, e sulla protezione che il mondo del lavoro deve assicurare a tutela della gestante.
  Sono passati più di trent'anni da quando è entrata in vigore la legge quadro n. 405 del 1975, correlata alla legge n. 194 del 1978. Nate sotto l'influenza del dibattito sulle rivendicazioni per l'emancipazione della donna che ha caratterizzato gli anni settanta, hanno imposto all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di un luogo di dialogo e di informazione sulla sessualità, sulla procreazione e sulla contraccezione. Nelle intenzioni del legislatore, le attività consultoriali avrebbero dovuto offrire un vasto programma di consulenza e un servizio globale alla donna, alle coppie e ai nuclei familiari in tutti quei settori tematici legati alla coppia e alle problematiche coniugali e genitoriali, ai rapporti e ai legami interpersonali e familiari, alla procreazione responsabile. Pur ponendo l'accento sul lavoro storico che hanno rappresentato per la nostra società, è doveroso riconsiderare il lavoro svolto e l'attuale ruolo dei consultori familiari nel nostro Paese, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti nell'attuale contesto socio-culturale.
  Pertanto, ritiene che sia necessario dare nuova linfa vitale a ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore, che nel 1975 aveva emanato la legge n. 405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione alla maternità e alla paternità responsabile, l'educazione per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato solo residualmente attuato.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) osserva che il principio dell'autodeterminazione contenuto nella legge n. 194 deve essere difeso con forza, anche perché Pag. 22diversamente si incentiverebbe nuovamente il ricorso all'aborto clandestino. Ciò premesso, sottolinea l'esigenza di creare le condizioni affinché nessuna donna sia costretta a ricorrere all'aborto e che ciò significa intervenire sul contesto sociale al fine di evitare condizioni ostili alla maternità, quali il precariato in cui versano in particolare le giovani donne, invitando a riflettere anche su questo profilo quando si affrontano le questioni del mondo del lavoro.
  Esprime quindi rincrescimento per la determinazione di recente assunta dal Parlamento europeo nel respingere il Rapporto Estrela su «Salute e diritti sessuali riproduttivi», che configura una forma di viltà che penalizza le donne. Con riferimento alla problematica dell'obiezione di coscienza, pur ribadendo profondo rispetto nei confronti degli obiettori, dissente da un uso strumentale di tale scelta, evidenziando come non sia statisticamente possibile accettare che più dell'80 per cento dei ginecologi sia obiettore. Pur comprendendo come tale scelta possa essere indotta dall'esigenza del medico non obiettore di non trovarsi nella situazione di dover praticare solo aborti, sottolinea come l'interruzione di gravidanza debba essere comunque garantita. A tal fine, ritiene necessario riorganizzare il servizio anche ricorrendo a modalità inedite: in proposito, osserva a titolo di esempio, pur riservandosi una verifica, che l'utilizzo di un «gettone» per gli aborti sembra abbia fatto riscontrare in taluni ospedali una contrazione del numero degli obiettori. Nella relazione del Ministro della salute si osserva che il rapporto numerico tra medici obiettori e non è congruo, ma ritiene che i dati inerenti all'obiezione di coscienza facciano riscontrare una sorta di elasticità sospetta.
  Per quanto attiene alla relazione dell'onorevole Carnevali, condivide in particolare la considerazione inerente al rischio che vengano considerati non obiettori tutti i ginecologi che non hanno mai espresso obiezione, in quanto la loro attività istituzionale non prevede la pratica delle IVG e dunque i medici non la hanno espressa all'azienda in cui operano, sovrastimando quindi i non obiettori rispetto alla realtà.
  Evidenzia quindi il ruolo fondamentale dei consultori nel fornire assistenza alle donne nel percorso procreativo e per la prevenzione di ulteriori interruzioni di gravidanza, ricordando come invece la loro istituzione sia stata fortemente contrastata proprio da quanti si opponevano alla legge n. 194: considerato che i consultori familiari rappresentano uno strumento indispensabile, lamenta il ridotto ricorso ad essi, intorno al 40 per cento, per la certificazione necessaria all'interruzione di gravidanza ed auspica che si raggiunga un accordo finalizzato a rafforzarne il ruolo.

  Daniela SBROLLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

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