CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 307

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 11.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, come preannunciato nella seduta di ieri, in qualità di relatore sul disegno di legge di delegazione europea intende depositare tre ulteriori proposte emendative che riguardano la materia affrontata dall'articolo 7 del provvedimento, recante attuazione della normativa in materia di protezione internazionale.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che i nuovi articoli aggiuntivi presentati dal relatore – allegati al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1) – saranno tempestivamente trasmessi alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 308

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo svoltasi ieri ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il pomeriggio di domani, giovedì 13 febbraio. La XIV Commissione dovrà pertanto esprimersi nel corso della seduta corrente.
  A tal fine il relatore ha provveduto a trasmettere la propria relazione, così come una proposta di parere, a tutti i componenti della Commissione già nella serata di ieri.
  Invita quindi il relatore ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, ricorda che il decreto legge n. 150 è stato pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2013 e che in data 28 febbraio scade il termine per la conversione in legge.
  Sotto il profilo della natura del provvedimento, evidenzia che esso contiene norme che attengono «ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, che devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale» (si veda la sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale).
  Avverte, trattandosi di norme estremamente eterogenee, che in sede di illustrazione del contenuto del provvedimento si limiterà a riepilogare i diversi ambiti disciplinari su cui il decreto legge interviene, ricordando gli specifici settori della normativa nazionale, oggetto di modificazione, richiamando per ciascuna materia o gruppi di materie, l'articolo o gli articoli che le contengono.
  Per una descrizione compiuta e dettagliata del complesso articolato del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, che è stata distribuita a tutti i componenti della Commissione.
  Il decreto-legge n. 150 interviene innanzitutto in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 1-14-bis), con norme riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'INPS, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, dell'Arma dei Carabinieri, delle Università, del Corpo della Guardia di finanza, delle Federazioni sportive e discipline sportive associate iscritte al CONI e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
  Riguardo alle norme che prorogano i termini relativi a interventi emergenziali (articolo 2, commi 1-8) segnala che tali disposizioni si applicano alle operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia, agli interventi per la ricostruzione nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, alla gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, con prevalente riguardo al territorio della città di Palermo, agli interventi sui territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alla ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.
  Il decreto-legge interviene in materia di giustizia e professioni regolamentate (articoli 2-bis, 3-bis, e 9, comma 1 e 14), con norme riguardanti il mandato dei giudici onorari e dei giudici di pace, la riforma delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, l'attività di consulenza in materia di investimento, nonché l'equipollenza tra gli esami per l'iscrizione all'albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
  L'articolo 3 del decreto legge prevede disposizioni che incidono su settori che rientrano nella competenza del Ministero dell'interno, tra cui segnalo lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio, l'affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ad un'unica centrale di committenza Pag. 309nei piccoli comuni, l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, l'applicazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, e infine il mantenimento delle contabilità speciali per le risorse finanziarie delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
  Il settore delle infrastrutture e trasporti è interessato da numerose diposizioni (articolo 4, commi da 1 a 8-quinquies, articolo 4-bis e articolo 9, comma 15-ter), che intervengono in materia di corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, di diritti aeroportuali, di gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli», di autoscuole, di pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (articolo 4, comma 4, soppresso al Senato), di certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), di adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi, di provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di riforma delle Capitanerie di porto, di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di agricoltura, riguardanti la produzione della «mozzarella di bufala campana» (comma 1) e l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione (comma 2).
  Le norme del decreto-legge che modificano disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca (articolo 6, commi 1-6-bis) prorogano i termini per la dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy a Roma, per l'introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica, per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, per la conservazione delle somme relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory’’, inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, nonché per le idoneità conseguite a seguito delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitari.
  Il settore della salute è interessato dalle disposizioni contenute nell'articolo 7, che recano modifiche ai termini concernenti il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie), l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici ed i provvedimenti delle Regioni per la cessazione degli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché degli stabilimenti termali.
  L'articolo 8 proroga alcuni termini in materia di lavoro e politiche sociali, relativi alla consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità, ai fondi di solidarietà sperimentali di settore, nonché alle prestazioni di lavoro accessorio che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere.
  Numerose disposizioni del decreto-legge vanno ad incidere su norme in materia economica e finanziaria (articolo 9, commi 2-15-quater), concernenti l'esaurimento del contenzioso tributario dinanzi alla Commissione tributaria centrale, il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche, per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi, la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi, la revisione delle disposizioni sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nonché l'individuazione di uno schema tipo di bilancio Pag. 310consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, l'attività di sperimentazione finalizzata all'armonizzazione degli schemi contabili delle P.A., l'armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali ivi ubicati, le spese per l'avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il Programma Carta acquisti, i pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat) ai professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi, e le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. I commi da 10 a 13 dell'articolo 9, modificano invece i termini previsti da norme in materia contabile, riguardanti le spese rimodulabili del bilancio delle Amministrazioni centrali, le variazioni compensative di sola cassa, i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, e la gestire delle risorse assegnate ai Ministeri secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
   L'articolo 10 dispone una serie di proroghe di termini in materia ambientale, concernenti il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (comma 1), la fase transitoria di svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti da parte dei comuni nel territorio della Regione Campania (comma 2), la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale, connessa alle esigenze della regione Campania (comma 3), e infine la disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in Puglia (comma 3-bis).
  L'articolo 11 proroga il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
   Nel settore delle comunicazioni, l'articolo 12 proroga il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).
  Infine, l'articolo 13 proroga le disposizioni sulla cessazione degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto-legge 179/2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) invita i colleghi a soffermarsi sul fatto che i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del provvedimento recano, tra l'altro, interventi emergenziali per la ricostruzione nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Giudica sconcertante il fatto che ancora oggi si regolino con norme di eccezione eventi accaduti più di 30 anni fa e ritiene che a ciò debba farsi riferimento nel parere che la Commissione si accinge ad approvare.

  Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento, che avrebbe meritato tempi di esame assai più ampi e che presenta forti profili di criticità.

  Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia il voto contrario di SEL sul decreto-legge che, oltre a recare proroghe reiterate da oltre un trentennio, presenta problemi di qualità ed efficacia della legislazione. Si tratta infatti di un provvedimento che testimonia il corto circuito continuo tra le norme approvate dal Parlamento e la loro mancata applicazione, per insufficienza degli esecutivi e degli apparati ministeriali.

  Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del gruppo di FI, sia per il metodo che per il merito del provvedimento.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, con l'inserimento di un richiamo che inviti a Pag. 311non ricorrere alla proroga di termini in modo irragionevole.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, anche alla luce delle indicazioni fornite dai colleghi, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento ricordando che decreto-legge reca, da un lato, disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, dall'altro la soppressione delle norme sulla riduzione dei agevolazioni fiscali introdotte nella legge di stabilità 2014 nonché il rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014.
  L'articolo 1, comma 1, introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) in materia fiscale. Più in dettaglio, sono introdotti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'analisi puntuale delle disposizioni introdotte, ricorda, in sintesi, che i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.
  La procedura opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015.
  Viene inoltre introdotto un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.
  Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. Rileva in proposito che, diversamente da quanto avvenuto in passato con le norme sullo «scudo fiscale», le disposizioni in oggetto non consentono una riduzione delle imposte originariamente dovute ma solo una riduzione delle sanzioni.
  Ricorda che l'intervento si colloca nel quadro delle misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) che hanno ampliato la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico, e hanno rimodulato le sanzioni.
  L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame dispone inoltre l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni sulla collaborazione volontaria alle seguenti finalità:
   pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale;Pag. 312
   esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
   investimenti pubblici;
   Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), le cui risorse devono essere utilizzate per incrementare le deduzioni IRAP; le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione.

  L'articolo 2, comma 1, lettera a) abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. Con l'obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, il Governo intende abrogare il comma 576 al fine di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità. Le successive lettere da b) a d) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della spending review previsti dalla legge di stabilità 2014.
  Al fine di consentire la rapida attuazione della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contenuta nell'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 128), l'articolo 2, comma 3, differisce al 16 maggio 2014 i termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi.
  L'articolo 2, comma 4 reca una norma interpretativa che prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare (articolo 2, comma 4).
  L'articolo 3 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014. Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.
  Il comma 6 del medesimo articolo 3 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri anche derogatori da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.
  All'articolo 1, comma 3, lettera a) il decreto-legge autorizza, in primo luogo, l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017.
  È inoltre confermata l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che può utilizzare tali risorse anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, comma 3, lettera b)).
  Il comma 7 dell'articolo 3 riconosce, per il triennio 2013-2015, alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015).
  Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa Pag. 313riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.
  Rileva in conclusione come il provvedimento in esame rechi misure importanti ed un nuovo approccio al recupero dell'evasione fiscale; segnala tuttavia – come peraltro rilevato nella documentazione predisposta dagli uffici – che il decreto-legge reca evidenti problemi in ordine alle modalità di redazione. Vi sono infatti numerose incongruenze nel testo e il provvedimento è stato presentato al Parlamento privo dell'analisi tecnico-normativa, come anche dell'analisi di impatto sulla regolamentazione. Ritiene che si tratti di un aspetto che dovrà essere oggetto di rilievi nel parere che la XIV Commissione sarà chiamata ad esprimere.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, preso atto dei contenuti del provvedimento, che non crea profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

  Michele BORDO, presidente, avverte che il gruppo di SEL ha fatto pervenire una proposta alternativa di parere, che si esprime in senso contrario (vedi allegato 3).

  Paolo ALLI (NCD), relatore, come preannunciato nella seduta svoltasi ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizione, che illustra nel dettaglio (vedi allegato 4).

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) non ritiene di potersi esprimere in senso favorevole sulla proposta di parere presentata, in primo luogo per motivi di ordine metodologico. Non crede infatti che si debbano utilizzare le norme europee per introdurre nell'ordinamento nazionale una disciplina che va ben oltre quanto richiesto dalla normativa europea medesima. Si opera in tal modo una strumentalizzazione del ruolo della XIV Commissione, laddove le riforme di settore debbono essere affrontate dalle Commissioni di merito.
  Quanto al merito, osserva come la tecnica degli xenotrapianti rappresenti un grande vantaggio di civiltà per tutti, evitando di dover attendere la morte di un essere umano per salvarne un altro.Pag. 314
  Si chiede infine per quale motivo non si possa intervenire con una riformulazione del testo al fine di renderlo coerente con quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento.

  Vega COLONNESE (M5S), come già anticipato, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Elvira SAVINO (FI-PdL) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore rappresenti una mediazione positiva, e preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Buttiglione, precisa che la XIV Commissione si sta esprimendo in ordine alla coerenza dello schema di decreto con le disposizioni di delega contenute nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013. La verifica della conformità con i contenuti della direttiva n. 2010/63/UE avrebbe dovuto essere svolta in sede di esame di quel provvedimento; oggi ci si muove nell'ambito di un indirizzo già approvato dal Parlamento. Ritiene comunque che lo schema di decreto, attraverso misure quale quella del rinvio al 2017 di alcune disposizioni, già operi un certo contemperamento di esigenze, che la condizione che ha formulato nel parere tende ulteriormente a rafforzare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Atto n. 58
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 5), nella quale ha tentato di accogliere le istanze emerse nel corso del dibattito, anche con riferimento a quanto segnalato dai colleghi del M5S.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) ha già avuto modo di illustrare le motivazioni che sono alla base dell'orientamento contrario del M5S sul provvedimento in esame; prende atto tuttavia della disponibilità della relatrice, ed esprime particolare apprezzamento per la condizione formulata in materia di trasparenza. Tali valutazioni – pur sottolineando la marginalità della XIV Commissione, e la sostanziale inefficacia del ruolo che svolge – inducono il suo gruppo ad assumere una posizione di astensione sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Atto n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione è oggi chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
  Il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE, con la quale sono Pag. 315state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali.
  Il campo di applicazione della direttiva 2010/75/CE (ai sensi dell'articolo 2) riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, eccetera). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi.
  La delega al recepimento della richiamata direttiva è recata dall'articolo 3 della legge 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) che prevede principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della citata direttiva, che si aggiungono a quelli generali dettati dall'articolo 1 della stessa legge.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione degli articoli dello schema di decreto, che presentano un contenuto particolarmente tecnico, rileva che il provvedimento, utilizzando la tecnica della novella legislativa, persegue l'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE mediante la modifica delle norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto legislativo 152/2006 (recante norme in materia ambientale, cosiddetto. Codice ambientale). Inoltre, sono state integrate nel Codice, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, le disposizioni di recepimento delle direttive sull'incenerimento dei rifiuti e sull'industria del biossido di titanio contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133 (di attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti), e 27 gennaio 1992, n.100 (di attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio).
  Intende qui ricordare che il 26 settembre 2013, la Commissione europea ha emesso un parere motivato ex articolo 258 TFUE nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/146, avviata il 20 marzo 2013 per il mancato recepimento della direttiva 2010/75/UE, che – come detto – rifonde in un unico testo numerose norme in materia, tra le quali la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – in materia di emissioni industriali).
  In relazione a quest'ultima ricordo che, il 31 marzo 2011 la Corte di giustizia dell'UE ha emesso una sentenza che riconosce l'Italia responsabile di non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC – ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni – che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE. La Corte ha rilevato il mancato rispetto del termine del 30 ottobre 2007, entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto assicurare che gli impianti industriali potenzialmente molto inquinanti fossero soggetti al controllo e all'autorizzazione al funzionamento in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa. In base alle informazioni comunicate dall'Italia, inoltre, la Corte ha rilevato che nell'aprile 2009 molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell'autorizzazione prevista dalla direttiva, dal momento che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, e che per 608 impianti preesistenti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminarne le autorizzazioni.
  Ricorda infine che per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2010/75/UE di cui al presente articolo il termine, ora superato, era fissato al 7 gennaio 2013. È previsto che le relative disposizioni si applichino a decorrere dalla medesima data. Gli Stati membri dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno.Pag. 316
  Segnala in conclusione che sul provvedimento sono state previste alcune audizioni presso la Commissione Ambiente.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva che le disposizioni in esame comportano costi per le aziende e ritiene che occorra acquisire al riguardo – non necessariamente mediante audizioni, ma anche richiedendo solo la trasmissione di una nota – una valutazione da parte delle associazioni di categoria.

  Michele BORDO, presidente, ritiene che le audizioni programmate presso la Commissione Ambiente possano costituire una utile occasione per acquisire elementi informativi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 57.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto in esame è volto a recepire la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante «rifusione», la precedente direttiva 2002/95/CE. Tale direttiva è stata attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151.
  Lo schema di decreto recepisce inoltre le due direttive delegate 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE con riguardo alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio.
  La delega per il recepimento della direttiva 2011/65/UE è prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96, in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B della predetta legge di delegazione.
  La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2, acronimo di Restrictions on Hazardous Substances), oggetto di recepimento, reca norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, come specificato nel considerando 2) della direttiva.
  Lo schema di decreto legislativo in esame, come specificato nell'articolo 1 che riprende il considerando n. 1) e l'articolo 1 della direttiva, detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
  Le misure adottate sono volte a ridurre i problemi di gestione dei rifiuti (RAEE) associati al loro contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, cromo, eccetera) e dei ritardanti di fiamma.
  Pertanto, il decreto dispone un progressivo divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di AEE contenenti determinate sostanze pericolose, disponendo, in casi specifici, deroghe temporanee per i prodotti non a norma con il decreto.
  Nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 si stima che i costi effettivi generati dalla messa in conformità delle apparecchiature per l'industria sarebbero compresi fra l'1 per cento e il 4 per cento del fatturato. Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10 per cento del fatturato (prodotto nuovo) o Pag. 317all'1-10 per cento (modifica di un prodotto esistente). Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto.
  I benefici per l'ambiente dovrebbero essere significativi: nei dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio sono utilizzate diverse tonnellate di metalli pesanti vietati dalla direttiva (oltre 1.400 tonnellate di piombo, circa 2,2 tonnellate di cadmio), che rappresentano lo 0,2-0,3 per cento del peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In caso di gestione scorretta dei rifiuti, queste sostanze possono essere immesse nell'ambiente (solo il 49,7 per cento dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2 per cento dei rifiuti di strumenti di controllo e monitoraggio è raccolto separatamente).
  Gli attuali controlli degli Stati membri hanno infine dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44 per cento.
  Per quanto riguarda l'esperienza italiana, l'analisi di impatto della regolamentazione riporta i seguenti dati della Guardia di Finanza rilevati, attraverso le informazioni pervenute nel mese di ottobre 2012, per lo stesso anno di riferimento:
   valore in euro dei sequestri di materiale elettrico ed elettronico: 8.687.612;
   interventi effettuati dalla polizia ambientale nel 2012: 3.321;
   verbali redatti a seguito di ispezione: 4.135;
   violazioni riscontrate: 3.422.

  Lo schema di decreto si compone di venticinque articoli e sei allegati, ed è suddiviso in cinque capi, per l'illustrazione dei quali, anche tenuto conto della tecnicità della materia trattata, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Si limita qui a ricordare che la Commissione europea il 20 novembre 2013 ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE (nell'ambito della procedura di infrazione n.2013/148, avviata il 20 marzo 2013 con una lettera di messa in mora), per il mancato recepimento della direttiva 2011/65/UE, il cui termine di recepimento era il 2 gennaio 2013.
  La Commissione europea ha, altresì, avviato due procedure di infrazione per il mancato recepimento della direttiva delegata 2012/51UE (procedura 2013/150) e della direttiva delegata 2012/50/UE (2013/149). Entrambe le procedure sono allo stato di parere motivato.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) ritiene utile un approfondimento del provvedimento, anche tenuto conto delle perplessità manifestate, ad esempio, dai rappresentanti dei piccoli consorzi; evidenzia quindi l'opportunità di riflettere su un possibile accorciamento dei tempi di attuazione delle misure proposte.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, ritiene utile tenere conto delle osservazioni che potranno emergere anche in sede di esame presso la Commissione Ambiente; osserva quindi che al fine di tutelare i piccoli consorzi potrebbe essere utile ragionare su un allungamento più che su un accorciamento dei tempi.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 318

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame delinea il quadro sanzionatorio per le violazioni dei diritti individuati dal Regolamento (CE) n. 1371 del 2007, in modo da rendere pienamente efficace la tutela dei diritti ivi previsti.
  Il regolamento (CE) n. 1371 del 2007 si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari nella Comunità, forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza, e disciplina:
   a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l'emissione di biglietti e l'attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
   b) la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;
   c) gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;
   d) la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l'assistenza alle medesime;
   e) la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami; e
   f) le regole generali in materia di attuazione.

  Segnala in proposito che il 20 giugno 2013 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, esprimendosi il 20 novembre 2013 con parere motivato, per «cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario» (procedura 2013–2074). Nella lettera di messa in mora inviata all'Italia, la Commissione solleva obiezioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 e in particolare sul rispetto da parte delle autorità italiane della norma di cui all'articolo 30, che prevede la designazione di un organismo nazionale di controllo, e dell'articolo 32, che prevede l'istituzione di un regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del regolamento in questione.
  Con riferimento ai contenuti dello schema di decreto, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, soffermandosi sulle disposizioni che rivestono maggiore rilievo rispetto alle competenze della XIV Commissione, con specifico riferimento al contenzioso aperto con la Commissione europea.
  L'articolo 3, in particolare, individua l'Organismo di controllo, previsto obbligatoriamente in ogni Stato membro, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nella Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
  A tale proposito l'articolo 30 del Regolamento prevede l'obbligo di ogni Stato membro di designare uno o più organismi di controllo pienamente indipendenti «da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti e dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria».
  Nella relazione governativa al provvedimento si sottolinea che la Direzione del MIT individuata provvisoriamente come organismo di controllo, rispetterebbe comunque i requisiti di terzietà imposti dalla normativa comunitaria, in quanto la Direzione ed il Ministero non hanno competenza sull'assegnazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria, né di imposizione di diritti per l'accesso a questa, in quanto compiti demandati al Gestore dell'infrastruttura (R.F.I. S.p.A).
  Al riguardo, segnala che nella procedura di infrazione aperta contro l'Italia, la Commissione osserva, tra l'altro, che la Pag. 319Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designata provvisoriamente, non sembra un organismo dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento.
  Più specificamente, la Commissione:
   con riferimento all'articolo 30 del regolamento, prende atto che l'Italia ha individuato come organismo nazionale di controllo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, rileva che, alla data del 26 giugno 2013, l'iter parlamentare di approvazione del Presidente e dei due componenti dell'Autorità in questione era ancora in corso. La Commissione osserva altresì che, sebbene la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia stata individuata come organismo di controllo provvisorio, esso non sembra dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007.

  Segnala che l'Autorità di regolazione dei trasporti, insediatasi a Torino il 17 settembre 2013, è pienamente operativa dal 15 gennaio 2014, come indicato nel comunicato dell'Autorità stessa del 21 gennaio 2014.
  Ricorda che in base all'articolo 37, comma 6-bis del decreto-legge n. 201/2011 si prevede che sia l'Autorità medesima a stabilire, con propria delibera, l'entrata in operatività. Ciò è avvenuto, come si evince dal Comunicato sopra citato, con effetti a decorrere dal 15 gennaio 2014. Nell'audizione resa di fronte alle Commissioni riunite IX Trasporti della Camera e 8a Lavori pubblici e comunicazioni del Senato l'8 ottobre 2013, il Presidente dell'Autorità associava l'adozione della delibera di entrata in operatività all'approvazione, da parte dell'Autorità, dei regolamenti di organizzazione e del personale. Tali regolamenti sono stati adottati, rispettivamente, il 16 ottobre 2013 e il 31 ottobre 2013;
   in relazione all'articolo 32 del regolamento in questione, la Commissione sottolinea che, in base ad esso, gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento medesimo; le sanzioni devono risultare effettive, proporzionate e dissuasive. Alla data di invio della lettera di messa in mora, l'Italia non aveva ancora adottato tale regime sanzionatorio; con riferimento alle possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 non sanzionate dalla normativa nazionale, la Commissione osserva, in via generale, che in assenza di un organismo di controllo pienamente operativo e di un effettivo regime sanzionatorio in Italia, le seguenti infrazioni non sembrano adeguatamente prese in considerazione:
   limitare le riduzioni tariffarie previste per passeggeri disabili ai titolari di Carta blu, può costituire una violazione degli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), dal momento che implica il requisito della residenza in Italia e dunque può determinare una possibile discriminazione sulla base della nazionalità;
   Trenitalia non sembra rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, il quale impone a imprese ferroviarie, venditori di biglietti e tour operator di offrire biglietti e prenotazioni senza costi aggiuntivi alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta: infatti, dato che gli spazi per le sedie a rotelle sono disponibili solo nelle carrozze di 1a classe, ai passeggeri con mobilità ridotta o con disabilità sono imposti costi aggiuntivi rispetto alla tariffa normale chiesta agli altri passeggeri;
   l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in questione, prevede l'obbligo per imprese ferroviarie, venditori di biglietti e tour operator di fornire alle persone con disabilità e a quelle con mobilità ridotta informazioni in merito all'accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile: ad avviso della Commissione, la condotta di Trenitalia potrebbe violare questa norma, dal momento che il sito internet non menziona la necessità per i passeggeri su sedia a rotella Pag. 320di doversi sistemare in 1o classe e pagare, di conseguenza, un biglietto corrispondente.
  Ricorda infine che lo schema è emanato sulla base della delega dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha previsto l'emanazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti in regolamenti comunitari, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  Il regolamento (CE) n. 1371/2007 è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 ed una precedente delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009, articolo 3), citata nell'Analisi Tecnico Normativa al provvedimento, è scaduta: essa prevedeva infatti un termine di due anni decorrente dal 29 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge).
  La mancata adozione delle norme sanzionatorie relative al regolamento è quindi oggetto – come detto – della procedura di infrazione che il presente schema intende sanare.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
COM(2013)821 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.
COM(2013)822 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
COM(2013)824 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

  Michele BORDO, presidente e relatore, ricorda di aver già formulato nella seduta di ieri tre proposte di documento, che valutano conformi al principio di sussidiarietà gli atti in esame (vedi allegati 6, 7 e 8).
  Con riferimento alla richiesta di inserire una osservazione, avanzata nella seduta di ieri dalla collega Colonnese, osserva che in questa sede la XIV Commissione è chiamata unicamente ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla conformità degli atti al principio di sussidiarietà.
  Ritiene tuttavia che il merito degli atti potrà essere oggetto di un successivo esame, anche da parte della Commissione Giustizia, competente in materia.

  Vega COLONNESE (M5S) concorda con quanto segnalato dal Presidente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva le tre proposte di documento che esprimono una valutazione di conformità sugli atti in titolo.

  La seduta termina alle 12.25.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Atto n. 69.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 177 dell'11 febbraio 2013:
  A pagina 164, seconda colonna, diciassettesima riga, sostituire le parole: «la seguente» con: «le seguenti».
  A pagina 165, prima colonna, terza riga, le parole: «e in particolare quando» sono soppresse.
  A pagina 167, prima colonna, diciannovesima riga, le parole: «anch'esso» sono sostituite dalla seguente: «ammesso».
  A pagina 167, prima colonna, quarantaquattresima riga, dopo le parole: «se comparso» inserire un punto fermo.
  A pagina 170, prima colonna, settima riga, sostituire le parole: «il comma 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti» con le seguenti: «il comma 5-ter è sostituito dal seguente».
  A pagina 170, prima colonna, trentacinquesima riga, le parole da: «5-quater» a: «rilasci un titolo di soggiorno.»» sono sostituite dalle seguenti: «e-ter. All'articolo 14, il comma 5-quater è abrogato».
  A pagina 170, seconda colonna, sostituire le parole: «e-ter)» con le seguenti: «e-quater».
  A pagina 187, seconda colonna, ventiquattresima riga, la parola: «pregiudizionale» è sostituita dalla parola: «pregiudiziale».
  Alla ventiseiesima riga, sostituire la parola: «2012» con la seguente: «2013».
  A pagina 192, alla prima colonna, ottava riga, sostituire la parola: «MARK» con la parola: «MARKT».
  Alla ventottesima riga, sostituire la parola: «250-sexies» con la seguente: «2501-sexies».

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