CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 225

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.10.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra il decreto-legge in titolo recante la proroga di termini previsti da diverse disposizioni legislative. Con particolare riferimento ai profili di competenza della X Commissione Attività produttive segnala le disposizioni che seguono.
  L'articolo 2, comma 4, proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:
   la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni;
   la lettera b) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.

  A tal fine, la norma interviene sul decreto-legge n. 74 del 2012. In particolare, la lettera a), posticipa al 31 dicembre 2014 due termini, ora previsti al 31 dicembre 2013, entro i quali nelle citate zone terremotate debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili:
   realizzati o in fase di realizzazione nei o sui fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data dell'8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 74/2012);
   già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

  L'articolo 4, comma 7, prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985. La proroga è consentita previa verifica da parte degli organi di controllo dell’ idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti; essa vale anche nei confronti degli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La disposizione fa riferimento ai termini di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011. Il citato articolo 11-bis, comma 1, eleva a quattro anni il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). L'articolo 145, così come da ultimo modificato, dispone che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento a valere sui benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140 del 1999 (Norme in materia di attività produttive), o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni del termine per l'adeguamento ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).
  La proroga deve intendersi riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende dall'anno di costruzione, o dalla data dell'ultima revisione.
  L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Più in particolare, vengono modificate alcune scadenze recate dall'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riguardante gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, in modo da far slittare di un anno le date limite per la presentazione della richiesta del titolo edilizio per fruire di percentuali agevolate in via transitoria Pag. 227sulla copertura dei consumi termici e sulla potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare.
  La versione attualmente vigente dell'Allegato 3 prevede, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, alcuni obblighi che entrano in vigore gradualmente secondo fasi temporali scandite dalla data di presentazione della richiesta del titolo edilizio.
  Più in dettaglio, secondo il punto 1, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
   a. il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
   b. il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
   c. il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1o gennaio 2017.

  La modifica introdotta dalla norma in esame rende sufficiente la copertura della percentuale del 20 per cento della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (oltre al 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria) quando la richiesta del pertinente titolo edilizio sia presentata fino al 31 dicembre 2014. L'obbligo di coprire la percentuale del 35 per cento scatta dunque solo dal 1o gennaio 2015.
   Secondo il punto 3, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, deve essere calcolata dividendo la superficie dell'edificio, misurata in m2, per un coefficiente K (m2/kW) che assume i seguenti valori:
   a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
   b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
   c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1o gennaio 2017.

  La modifica introdotta dalla norma in esame proroga l'applicabilità del coefficiente più favorevole (il denominatore di 80) per calcolare la potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare qualora la richiesta del pertinente titolo edilizio sia presentata fino al 31 dicembre 2014. L'obbligo di utilizzare il coefficiente K = 65 scatta dunque solo dal 1o gennaio 2015.
  Il comma 6 dell'articolo 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).
  Il comma 15-bis dell'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat).
  La norma è finalizzata a consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di POS.
  L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce (al comma 1) una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2014, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:
   con oltre 25 posti letto;Pag. 228
   esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
   in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012.

  La riscrittura dell'articolo 11 operata nel corso dell'esame al Senato ha introdotto le seguenti integrazioni al testo:
   è stato chiarito che il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con DM interno 16 marzo 2012) deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   è stato introdotto un comma 2, che prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, di un decreto ministeriale interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994;
   è stato introdotto un comma 3, ai sensi del quale all'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza innanzitutto l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento in titolo sul cui contenuto esprime un giudizio decisamente sfavorevole: esso rappresenta infatti l'ennesimo provvedimento di proroga di termini di disposizioni di legge, alcune delle quali molto risalenti nel tempo. Si tratta di scelte legislative di cui il Governo e la maggioranza presente in Parlamento devono assumersi la responsabilità.
  Passando al merito delle disposizioni di competenza della X Commissione ritiene che la norma di proroga prevista all'articolo 4, comma 7 relativa ai c.d. impianti a fune, si applica ad una normativa risalente al 1985 la cui proroga, a suo giudizio, non solo pone seri dubbi di certezza del diritto ma probabilmente richiederebbe un maggiore approfondimento in termini di sicurezza degli impianti; se inoltre di queste norme si chiede la proroga da quasi trenta anni, occorrerebbe seriamente valutare la loro necessità ovvero la possibilità di procedere alla loro abrogazione: procedendo invece in questo modo lo Stato perde di credibilità verso chi correttamente si adegua e risulta penalizzato.
  Si dichiara pertanto del tutto contrario a proroghe di tale natura che oltretutto riguardano normative in parte da considerarsi superate.
  Ritiene del tutto censurabile il contenuto del nuovo articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede un nuovo slittamento dei termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi ed in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
  Tale proroga si pone in assoluto contrasto con gli indirizzi formulati dal Governo in tema di efficienza energetica, in particolare dal sottosegretario De Vincenti, di cui sarebbe utile conoscere l'opinione al riguardo. Di fronte a tale intervento normativo si chiede, inoltre, come quello dell'efficienza energetica applicata all'edilizia possa realmente rappresentare un volano per la ripresa economica se le disposizioni vengono continuamente rinviate. Al riguardo ricorda come alcune regioni, come ad esempio il Piemonte, hanno in tema di efficienza energetica degli edifici, approvato leggi regionali all'avanguardia, che vengono di fatto del tutto vanificate da interventi della normativa statale di questo tipo.
  Stigmatizza altresì la proroga di cui all'articolo 11 relativa all'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture alberghiere; Pag. 229anche in questo caso si tratta di una normativa risalente nel tempo concepita fin dal lontano 1979 a tutela della sicurezza dei cittadini: la nuova proroga ovviamente continua a penalizzare i proprietari ovvero i gestori delle strutture che hanno ritenuto di operare gli adeguamenti previsti.
  Infine desidera portare all'attenzione della Commissione la proroga prevista all'articolo 10, comma 1, del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore (PCI), superiore a 13.000 kj/kg. Sottolinea come in luogo di tali interventi normativi alquanto discutibili che di fatto perpetrano nel nostro paese l'esistenza degli inceneritori, e il riversamento in discarica del tal quale, si dovrebbe incrementare il corretto recupero dei materiali e la raccolta differenziata dei rifiuti.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la sostanza di alcune delle considerazioni svolte dal collega Crippa, sottolinea come l'articolo 4-bis sia stato introdotto al Senato e sia quindi frutto del lavoro parlamentare. Ritiene al riguardo che sia possibile una riflessione seria sulla proroga in esso contenuta che si pone effettivamente in contrasto con gli indirizzi attualmente messi in campo dal Governo in tema di efficienza energetica degli edifici. Ritiene che nel parere che la Commissione si accinge a votare dovrebbe essere senz'altro previsto un rilievo pesante su tale delicata questione.
  Con riferimento alla proroga prevista all'articolo 10 in materia di divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a kj/Kg, nel condividere le considerazioni svolte dal collega Crippa circa la necessità ideale che le discariche diventino impianti da utilizzare solo in ultima istanza, al termine di un corretto ciclo dei rifiuti che recuperi prima i materiali, quindi l'energia, invita a considerare le difficoltà della costruzione degli impianti di riciclo e di recupero dei rifiuti soprattutto nelle aree più arretrate del nostro Paese e la realtà che intere zone del Paese andrebbero letteralmente in tilt ove si inibisse l'uso delle discariche.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, ringraziando i colleghi intervenuti nel dibattito per il contributo concorda nel giudizio relativo all'articolo 4-bis del provvedimento in esame che senza dubbio rappresenta una forzatura rispetto alle scelte ed agli indirizzi già formulati dal Governo in tema di politica energetica nell'edilizia. La proroga in discussione, oltretutto potrebbe non avere un impatto positivo sul mercato immobiliare.
  Sulle altre questioni sollevate segnala in particolare che la proroga relativa agli impianti a fune interviene con riferimento agli impianti, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
  Con riferimento alla proroga di cui all'articolo 11, relativa alla normativa antincendio delle strutture turistico-alberghiere, evidenzia come, pur non rappresentando uno strumento normativo adeguato, essa interviene in un momento di profonda crisi del settore che necessita di un effettivo rilancio e non è in grado, in particolare con riferimento alle piccole realtà, di affrontare le spese e gli oneri di un adeguamento a tale disciplina.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore se sia possibile inserire nel parere che la Commissione si accinge a votare un esplicito richiamo alla necessità che il Governo, nel primo provvedimento organico in materia di turismo che si augura di rapida emanazione, preveda adeguate risorse finanziarie da destinare soprattutto alle strutture di piccole dimensioni che debbano procedere agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio soprarichiamata.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

  La seduta termina alle 12.50.

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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 13.40.

5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta resa oggi sulla vicenda così delicata e rilevante degli stabilimenti italiani Alcatel-Lucent, in particolare per quello sito a Battipaglia, vicenda che sta seguendo da tempo con diverse, precedenti interrogazioni.
  Esprime forte preoccupazione per il costante aggravamento nel corso degli ultimi anni della situazione. Si tratta di un settore assolutamente strategico dell'intero sistema industriale del nostro Paese, il cui impoverimento ed il cui smantellamento progressivo, per le ripetute e negative scelte di Alcatel, arreca una gravissima perdita a tutto il sistema Italia. Proprio per questa ragione, ritiene molto opportuna e importante l'audizione già decisa (per venerdì 21 febbraio) dalla X Commissione con l'Amministratore delegato di Alcatel-Lucent, al fine di avere un quadro più preciso e diretto della intera vicenda e di far sentire con forza la voce e la posizione del Parlamento a tutela degli stabilimenti italiani, della loro mission produttiva e dei relativi livelli occupazionali.
  È molto grave l'ipotesi di nuovi e consistenti esuberi che colpirebbero ancora il sito di Battipaglia, un polo di assoluta qualità ed eccellenza nella realtà del Paese, all'avanguardia sul fronte così strategico della innovazione tecnologica e scientifica, della tecnologia digitale e della gestione dei sistemi di videosorveglianza ed allarmistica, con un significativo indotto e con una preziosa attività al servizio delle imprese e del territorio. Del resto questo stabilimento è già stato fortemente penalizzato e colpito da tutta una serie di decisioni aziendali negative e particolarmente pesanti per il personale impiegato.
  Ritiene, quindi, obiettivo fondamentale e irrinunciabile salvaguardare la presenza Alcatel in Italia, conservare lo stabilimento con tante competenze professionali formatesi a Battipaglia, il suo ruolo prezioso nelle attività e nei programmi di ricerca e di elaborazione di alto profilo, garantendo prioritariamente la difesa ed il mantenimento dei livelli occupazionali.
  Sollecita il Governo ad attivare una azione più forte e stringente nei confronti dei vertici aziendali, anche utilizzando tutte le prospettive di nuovi investimenti e di finanziamenti pubblici legati alla attuazione della Agenda Digitale. A tal fine rileva come la Regione Campania debba svolgere un ruolo molto più incisivo e concreto di quello fino ad oggi svolto, per assicurare la prosecuzione Alcatel a Battipaglia, anche ricorrendo allo strumento dei Contratti di Sviluppo.
  Continuerà a seguire la vicenda ed ad incalzare e pressare il Governo, in particolare il Ministro dello Sviluppo Economico, nonché il Presidente della Giunta regionale della Campania per la positiva risoluzione della vicenda, in considerazione anche della situazione di fortissima crisi economica, produttiva e sociale che affligge l'area di Battipaglia, la cui realtà industriale negli ultimi mesi è stata messa letteralmente in ginocchio, con una condizione gravissime e sempre più insostenibili di sofferenza e di depauperamento del tessuto produttivo ed occupazionale dell'intero comprensorio, con tante aziende che hanno posto fine o drasticamente ridotto la loro produzione e i relativi livelli occupazionali.

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5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale.

  Emma PETITTI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Emma PETITTI (PD), replicando, prende atto della risposta.

5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Prende atto che sono in fase di elaborazione finale gli indirizzi da trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica per la predisposizione delle misure di modifica ai codici di rete e di distribuzione del gas metano. Auspica che queste modifiche consentano di accelerare il processo di adeguamento delle reti alla distribuzione del metano per autotrazione e di diminuire i tempi e i costi di allacciamento. Ritiene infine che la modifica ai codici di rete favorirà la competitività del settore e consentirà di offrire servizi migliori ai cittadini.

5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Dichiara di non comprendere le ragioni per cui un consorzio, che ha incassato circa un milione e mezzo di euro, abbia dichiarato fallimento. Sottolinea che la Cittadella dell'economia non può entrare in funzione perché gli impianti realizzati dalla società Dema Impianti Srl, non hanno il certificato di conformità che deve essere rilasciato dalla medesima società. Tuttavia, fino a quando la società Dema non riceverà il pagamento per i lavori effettuati, ovviamente non rilascerà la certificazione. Aggiunge che è stato effettuato lo stato di avanzamento dei lavori, ma che l'ente pagatore, ovvero la Camera di commercio, non ha controllato che i pagamenti siano stati effettuati. Si è quindi in una situazione di stallo totale nonostante un notevole investimento di denaro pubblico. Stigmatizza infine l'inerzia del Governo nei confronti di una situazione a suo avviso molto grave.

5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo.

  Luigi LACQUANITI (SEL), dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Luigi LACQUANITI (SEL) ringrazia il sottosegretario per la risposta. Nel comprendere l'atteggiamento prudenziale del Ministero, sottolinea che la procedura che prevede la separazione patrimoniale non è stata ancora completata con la conseguenza per la camera di commercio di Fermo di non poter espletare appieno le proprie funzioni.

5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

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  Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ritiene che Ministero dovrebbe pianificare la costruzione di infrastrutture di connessione strategiche per il Paese. Sottolineato che la Puglia presenta un problema di sovraccapacità produttiva di energia da fonti rinnovabili, chiede se l'interconnessione sia finalizzata a trasportare energia italiana sulle coste albanesi. Auspica che le prossime pianificazioni energetiche siano effettuate con l'obiettivo di mettere a punto accordi che procedano nella direzione prospettata da Terna e si proceda a razionalizzare la sovrapproduzione di energia eliminando, in primo luogo, la produzione da fonti fossili.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
Testo unificato C. 254 Vendola e abbinata.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emma PETITTI (PD), relatore, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere un parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione. Il testo reca norme volte a contrastare la pratica delle cosiddette dimissioni «in bianco» (pratica consistente nel far firmare al lavoratore – e, più spesso, alla lavoratrice – la lettera di dimissioni al momento dell'assunzione – e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole – ai fini di un suo successivo utilizzo).
  Il provvedimento consente di affrontare un tema che riguarda l'occupazione, soprattutto femminile, ma che più in generale interessa la tutela del lavoro e del contrasto agli abusi che colpiscono i lavoratori nel momento in cui questi sono più deboli. Si tratta di una piaga che discrimina maggiormente le donne e che riguarda in prevalenza il Sud dell'Italia. Si stima, in particolare, che nel biennio 2008-2009 circa 800 mila donne in stato di maternità siano state costrette a firmare le dimissioni in bianco. Ricorda che sulla materia il legislatore è intervenuto ripetutamente nel corso delle passate legislature: dapprima la legge n. 188 del 2007 aveva disposto che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal «prestatore d'opera» (lavoratori subordinati e cosiddetti «parasubordinati») e volta a dichiarare che l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, fosse subordinata all'utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali; destinatari della norma erano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e la nuova disciplina si applicava ai contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle prestazioni occasionali di collaborazione, ai contratti di associazione in partecipazione, nonché ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci; i moduli avevano una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione ed erano realizzati secondo determinate specifiche tecniche. In seguito alle difficoltà emerse in sede di applicazione della normativa, evidenziate soprattutto da parte delle imprese, l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge Pag. 233n. 112 del 2008 ha disposto l'abrogazione della legge n. 188 del 2007. Nel corso della XVI legislatura, la XI Commissione della Camera ha avviato l'esame di alcune proposte di legge, senza peraltro pervenire all'adozione di un testo unificato, anche perché nel frattempo è intervenuta la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero), che ha modificato la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in alcune circostanze, con l'obiettivo di rafforzare la tutela e meglio combattere la pratica delle dimissioni in bianco.
  Il testo in esame mira, da un lato, a semplificare il quadro applicativo complessivo e, dall'altro, a rafforzare le tutele nei confronti dei lavoratori, tenuto conto che dai dati statistici il fenomeno delle dimissioni volontarie appare in aumento.
  Il testo unificato in esame si compone di un solo articolo con 7 commi.
  Il comma 1 prevede che la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.
  Il comma 2 stabilisce che per contratto di lavoro si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
  Il comma 3 prevede che i moduli per le dimissioni volontarie siano realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I moduli devono riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto ministeriale deve definire altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.
  I moduli hanno validità di quindici giorni (comma 4) dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti Internet del Ministero del lavoro e il sito www.cliclavoro.gov.it, nonché attraverso i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio. I medesimi moduli possono essere acquisiti anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (comma 5).
  Il comma 6 prevede, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione di specifiche norme in materia. Il comma 7 reca infine la consueta clausola di invarianza finanziaria.
  Dichiara quindi che il testo nel suo complesso appare ampiamente condivisibile, reintroducendo un sistema verificabile mirato a contrastare l'odioso fenomeno delle dimissioni in bianco, attraverso una modulistica di semplice reperimento attraverso INTERNET.

  Gianluca BENAMATI (PD), a nome del proprio gruppo, esprime condivisione su questo testo importante che affronta una vera e propria piaga del Paese, che ora, in tempi di crisi, risulta essersi ulteriormente aggravata. Sottolinea che la disoccupazione femminile è, insieme a quella giovanile, una vera emergenza italiana e costituisce, Pag. 234ove non affrontata adeguatamente, una rinuncia a potenzialità umane ed economiche di grande rilievo. Appare evidente che la crisi in atto sta indebolendo i diritti dei lavoratori nel loro complesso e quello delle «dimissioni in bianco» è uno dei fenomeni in questo contesto più odiosi. Ritiene l'intervento in esame di assoluto rilievo, la metodologia con la quale si snoda è semplice e efficace; il parere che la Commissione renderà alla XI Commissione conterrà senz'altro alcune proposte e valutazioni che spera verranno prese in adeguata considerazione, ma è importante sin d'ora sottolineare che anche nella X Commissione – che per sua natura è votata a tenere in prioritaria considerazione le problematiche connesse all'impatto aziendale delle disposizioni che si introducono nell'ordinamento – il problema in questione non è sottovalutato e prevale la considerazione che le imprese sane non avranno niente da temere con l'introduzione delle norme contenute nel testo in esame. Al di là quindi delle considerazioni più puntuali e nel merito delle singole disposizioni, ritiene importante ribadire che c’è un punto di principio sul quale il PD non deroga, ed è quello della tutela dei lavoratori e del lavoro: in questo senso il provvedimento è importante e pienamente condivisibile.

  Luciano CIMMINO (SCpI), esprime condivisione sull'intervento del collega Benamati e considera la tutela dei lavoratori (e in particolare delle lavoratrici per quanto concerne il provvedimento in esame) senz'altro giusta; ritiene comunque opportuno sottolineare che di fenomeni illeciti come quello delle c.d. dimissioni in bianco, ed anzi anche più gravi e penalmente rilevanti, ne esistano purtroppo molti altri, come quello di far firmare buste paga di valori diversi da quelli effettivamente corrisposti: si tratta di comportamenti che, oltre al loro intrinseco disvalore sociale, costituiscono una grave forma di concorrenza sleale nei confronti delle aziende corrette.

  Luigi LACQUANITI (SEL), accoglie con favore le considerazioni svolte così come una sorta di inversione di direzione e di cambio di passo in relazione ai diritti dei lavoratori. Rileva che molte aziende italiane, anche in questi tempi di amarissima crisi, restano d'eccellenza e altamente competitive, ed è da qualche tempo sotto osservazione anche un'ulteriore inversione di tendenza costituita da imprese che in passato hanno delocalizzato e tendono a rientrare nel nostro Paese alla ricerca della qualificazione della manodopera. In questo rinnovato contesto un tassello di assoluto rilievo è costituito dalle relazioni aziendali che devono migliorare e qualificarsi: le normative – come quella al nostro esame – sono senza dubbio apprezzabili ove favoriscano questo processo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla I Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 7).

  Davide CRIPPA (M5S), accoglie con favore il recepimento di alcune delle istanze avanzate dal suo gruppo, in particolare la condizione relativa alla soppressione dell'articolo 4-bis; paventa in ogni caso il pericolo – e di ciò chiede di farsi carico anche alla maggioranza – che in sede di discussione in I Commissione il testo proveniente dal Senato sia considerato intoccabile e quindi siano vanificate tutte le condizioni e le osservazioni avanzate dalle Commissioni in sede consultiva. Pag. 235Dichiara apprezzamento anche nei confronti delle due osservazioni formulate in premessa, perché rivolte sostanzialmente al governo e non alla Commissione di merito, concernenti le norme antincendio delle strutture turistico-alberghiere e le disposizioni sui dispositivi funiviari. Riterrebbe opportuno che su tali punti fossero presentati, a firma dei componenti di tutti i gruppi in X Commissione, degli ordini del giorno. Nonostante le considerazioni svolte, il parere del gruppo del Movimento 5 Stelle è e resta contrario nei confronti di provvedimenti del genere di questo «mille proroghe» e dichiara quindi un voto di astensione.

  Gianluca BENAMATI (PD), chiarisce che le proroghe non piacciono a nessun gruppo politico, ma rileva che a volte – purtroppo – esse si rendono necessarie. Ringrazia il relatore per il puntuale lavoro svolto esprimendo particolare apprezzamento per la condizione posta concernente l'abrogazione dell'articolo 4-bis. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle difficoltà poste in sede di I Commissione sull'ipotesi di eventuali modifiche al testo: l'effetto del bicameralismo perfetto sui decreti-legge sovente raggiunge risultati non condivisibili. Dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore esprime comunque apprezzamento anche per il voto di astensione del M5S.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), non può non esprimere condivisione nei confronti del rilievo che a volte le proroghe servono, ma solleva il dubbio che in questo provvedimento le proroghe siano un po’ troppo numerose. Ringrazia comunque il relatore ed esprime apprezzamento per la condizione posta in relazione alla soppressione dell'articolo 4-bis, che ha recepito le istanze avanzate dalle opposizioni. Dichiara quindi voto favorevole del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 febbraio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

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