CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis, quindi all'esame, sempre in sede consultiva, del disegno di legge C. 2027, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, poi all'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE (Atto n. 43), di seguito all'esame in sede referente del disegno di legge C. 2012, di conversione del decreto – legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi e, da ultimo, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2013.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che sono stati presentati presso la VI Commissione taluni emendamenti al disegno di legge C. 1836 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e al disegno di legge C. 1864 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis, riferiti a parti dei provvedimenti di competenza della Commissione Finanze.
  Gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà Pag. 148irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.
  Avverte inoltre che la XIV Commissione ha trasmesso, da ultimo nella giornata odierna, taluni emendamenti, presentati direttamente in quella sede, riferiti al disegno di legge C. 1836 e al disegno di legge C. 1864, riferiti a parti dei provvedimenti di competenza della Commissione Finanze.
  Tali emendamenti sono sottoposti al parere della VI Commissione, il quale assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione su di essi di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione in sede consultiva, assimilabile alla diretta approvazione dell'emendamento stesso. Gli emendamenti sui quali la VI Commissione dovesse esprimere parere favorevole potranno infatti essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Viceversa, il parere contrario espresso dalla Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  In tale contesto ritiene opportuno consentire al relatore ed a tutti i componenti della Commissione di valutare adeguatamente il contenuto delle predette proposte emendative, rinviando conseguentemente ad altra seduta il seguito dell'esame.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, condivide la proposta del presidente.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame.

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento entro la seduta di oggi, in quanto la Commissione Affari costituzionali ne terminerà l'esame in sede referente nella medesima giornata odierna, essendo previsto che la discussione in Assemblea dello stesso prende avvio già nella seduta di domani.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 2027, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
  Per quanto riguarda le norme del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come l'articolo 1, ai commi 4 e 5, proroghi al 31 dicembre 2014 sia il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, sia le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over previste dalla legislazione vigente.
  In tale ambito riguarda i profili di interesse della VI Commissione la lettera b-bis) del comma 4, introdotta al Senato, la quale, novellando il comma 4-bis dell'articolo Pag. 1491 del decreto-legge n. 216 del 2011, proroga ulteriormente al 30 giugno 2015 (in luogo del termine del 31 dicembre 2012 originariamente previsto) l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.
  I commi 11 e 12 intervengono sulle modalità e i tempi per la promozione degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
  In particolare, la lettera a) del comma 11, modificando il comma 2, lettera a), dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 69 del 2001 (che disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza) estende di tre anni il periodo transitorio (2002-2015) per l'avanzamento al grado di colonnello per gli ufficiali del ruolo speciale, disponendo che fino al 2018 le aliquote di valutazione continuano ad essere fissate con determinazione del Comandante Generale.
  La lettera b) novella l'articolo 52, comma 5, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 69, disponendo che fino al 2018 il numero annuale di promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali del ruolo speciale continua ad essere fissato con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti dal ruolo normale, anziché secondo gli automatismi definiti dal decreto legislativo stesso a regime.
  La lettera b-bis), modificando la nota 5 della tabella 1 (relativa agli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza) del decreto legislativo n. 69, proroga di un anno l'applicazione dei requisiti di comando previsti dalla tabella M allegata alla legge n. 1137 del 1955 per la promozione da capitano a maggiore. In sostanza, la modifica comporta che i requisiti di comando indicati dalla nota 5 della tabella 1 (quattro anni, di cui almeno due in comando territoriale) saranno richiesti a partire dalla formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di maggiore per l'anno 2016 (attualmente l'anno di riferimento è il 2015).
  Ai sensi del comma 12 dalle previsioni del comma 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.
  In particolare, la disposizione fa riferimento al termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012, che viene prorogato al 31 dicembre 2014.
  La norma, come modificata al Senato, condiziona la proroga al fatto che tali procedure siano indette entro il 30 giugno 2014.
  Le modifiche apportate dal Senato precisano altresì che, nelle more del procedimento, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione di tale disposizione, alla data del 31 dicembre 2013.
  L'articolo 2, al comma 8, proroga di un anno il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto – legge n. 174 del 2012, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 (che colpì alcune province delle regioni Emilia – Romagna, Veneto e Lombardia) titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro dipendente Pag. 150proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste.
  La norma precisa che i soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato in un anno dalla norma in esame, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.
  I finanziamenti agevolati ai quali si applica la proroga di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista sono:
   finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013: tale finanziamento può essere richiesto anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F;
   finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013;
   finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1o luglio 2013 al 15 novembre 2013.

  Ricorda che per l'accesso a tali finanziamenti i soggetti finanziatori stipulano contratti tipo, definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, i quali prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
  La norma del comma 8 indica dichiaratamente che deve essere assicurato il rispetto della compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, e richiede:
   la previa modifica dei contratti di finanziamento,
   la connessa rimodulazione dei piani di ammortamento,
   il conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana.

  Alla copertura dei maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, risorse già stanziate per la copertura degli interessi dei contratti vigenti negli importi di 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per il 2014.
  Gli ultimi due periodi del comma specificano, rispettivamente, che sono fatte salve le garanzie dello Stato già previste e che la rata per capitale e interessi in Pag. 151scadenza il 31 dicembre 2013 sia corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati, inglobando pertanto anche tale rata nel nuovo piano di ammortamento.
  L'articolo 4, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014:
   il termine per l'adozione dei decreti di determinazione dei diritti aeroportuali fondati sui parametri del: 1) tasso di inflazione programmato; 2) obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; 3) remunerazione del capitale investito; 4) ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, e nell'ambito della sottoscrizione dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale;
   la correlata facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l'aggiornamento dell'importo dei diritti aeroportuali al solo tasso d'inflazione programmato, nelle more dell'adozione dei decreti indicati al punto precedente e della stipula dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuale.

  L'articolo 9, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla CONSOB, previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2007 (di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva MIFID).
  In particolare la norma, modificando il termine fissato dall'articolo 19, comma 14, del predetto decreto legislativo n. 164, consente in sostanza che, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a banche e imprese di investimento, i soggetti i quali al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 30 giugno 2014 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2013).
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto – legge n. 40 del 2010, e successivamente differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 29, comma 16-decies, del decreto – legge n. 216 del 2011) entro il quale deve essere esaurito il contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio.
  Al riguardo ricorda che nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, antecedente all'entrata in vigore dell'attuale decreto legislativo n. 546 del 1992, erano previsti tre gradi di giudizio, oltre alla fase di legittimità. In particolare, il decreto n. 636 prevedeva un giudizio davanti alla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di secondo grado. Avverso la pronuncia di quest'ultima era poi consentito il ricorso alla Corte d'appello o, in alternativa, alla Commissione tributaria centrale.
  Con l'insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali avvenuto il 1o aprile 1996, sulla base dei decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, le controversie già pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle neointrodotte Commissioni provinciali e regionali.
  In tale contesto è intervenuto il predetto articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale ha prescritto modalità accelerate di definizione delle controversie tributarie ancora pendenti dinanzi alla Commissione Pag. 152tributaria centrale che originano da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado, alla data del 26 maggio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto – legge n. 40), da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.
  Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto – legge n. 201 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche.
  Al riguardo rammenta che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del decreto – legge n. 201 ha esteso la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d'Italia.
  Precisamente, nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi – stabiliti dal codice civile e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.
  La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prima prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012, e, successivamente, al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 26 giugno 2013.
  I commi 4 e 5 prorogano i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi.
  In particolare, il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'esercizio da parte della Banca d'Italia del controllo sugli agenti e sui mediatori creditizi (previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 128-decies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), mentre il comma 5 che proroga dal 1o gennaio 2014 al 1o luglio 2014 il termine per lo svolgimento di tali controlli da parte dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (previsto dal comma 4-bis dell'articolo 128-decies del TUB).
  Il comma 6 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).
  Al riguardo ricorda che l'articolo 3-bis del decreto – legge n. 16 del 2012 ha disposto l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.
  Il comma 14 integra la formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati) – ripristinando l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali tra gli esami per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Rimane tuttavia obbligatorio, a tali fini, il completamento del periodo di tirocinio triennale previsto dal predetto decreto legislativo n. 39 del 2010, stante la diversa disciplina che, per i dottori commercialisti (come per le altre professioni regolamentate), stabilisce in diciotto mesi la durata massima del tirocinio.
  In merito rammenta che tale equipollenza era stata superata a seguito dell'entrata in vigore (il 13 settembre 2012) di uno dei regolamenti attuativi del predetto decreto legislativo 39 del 2010 (il decreto Pag. 15320 giugno 2012, n. 145 del Ministro dell'economia e delle finanze). L'articolo 17 di tale ultimo regolamento, in sede di prima formazione del Registro, ha previsto infatti che avevano diritto all'iscrizione al Registro le persone fisiche e le società che erano già iscritte al precedente registro e coloro che, prima del 13 settembre 2012, avevano acquisito il diritto ad essere iscritti alle «vecchie condizioni». Tuttavia, chi non era riuscito a maturare i requisiti entro tale data, si è visto di fatto negare l'accesso al registro, perché la mancanza del regolamento attuativo sull'esame di idoneità professionale ha impedito l'indizione delle successive sessioni di esame.
  Il comma 15-bis, intervenendo sul dettato dell'articolo 15, comma 4, del decreto – legge n. 179 del 2012, differisce dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat).
  Al riguardo rammenta che l'articolo 15, commi 4 e 5, del citato decreto – legge n. 179 ha previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti privati che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali (imprese e professionisti) sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat). L'attuazione di tale disposizione è stata demandata ad un decreto interministeriale il quale, oltre a stabilire eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, può disporre l'obbligo di accettare ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, sopra richiamato, il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro soltanto per le aziende e i professionisti che fatturano più di 200.000 euro.
  Il comma 15-quater, lettera a), proroga anche per il 2014 l'applicazione della detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.
  La lettera b) del comma specifica che la suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2014.
  Il comma 15-quinquies provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 15-quater, quantificato in 1,3 milioni per il 2014 e in 4,7 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A) della legge di stabilità 2014, riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le voci indicate.
  Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del decreto – legge non attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1, al comma 1, proroga per tutto il 2014 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli. Esso proroga altresì per tutto il 2014 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli.
  Il comma 2 riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi e proroga a tutto il 2014 le previsioni secondo cui: a) la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resti (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza; non vengano imputati all'amministrazione di destinazione il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativo al Pag. 154suddetto personale; b) non è applicabile il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente.
  Il comma 3 dispone che le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possono essere prorogate di un anno.
  Il comma 6 proroga al 28 febbraio 2014 i termini per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, e ampliano il campo di intervento oggettivo dei medesimi, in relazione con la riduzione delle dotazioni organiche prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto spending review).
  Il comma 8, novellando l'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare, pospone di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri prevista dall'articolo 907 del predetto Codice, il quale prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.
  Il comma 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del DPCM con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università.
  Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo in base al quale gli stessi compensi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, diminuiti del 10 per cento.
  Il comma 13 differisce al 1o gennaio 2015 l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto – legge n. 78 del 2010, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, stabilendo che al relativo onere per il 2014 provvede il medesimo CONI, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.
  Il comma 14-bis proroga fino al 31 marzo 2015, i contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute.
  L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 gli effetti delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio del Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia, dal territorio dell'isola del Giglio, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria dalle medesime ordinanze del Presidente del Consiglio.
  I commi 2 e 2-bis, prorogano al 31 dicembre 2014 il termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario ad acta relativamente agli interventi per la ricostruzione, nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, prevedendo altresì la conferma del compenso previsto, pari a 100.000 euro anche per l'anno 2014.
  Il comma 2-ter proroga la gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, limitatamente ad alcune precise attività indicate dalla medesima norma, prevalentemente localizzate nel territorio di Palermo.
  Il comma 3 proroga di quattro mesi l'incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della Gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori Pag. 155delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  In particolare la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni, mentre la lettera b) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.
  Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato ufficio del Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.
  I commi 6 e 7 autorizzano l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, di un contingente di personale militare.
  L'articolo 2-bis modifica la disciplina della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prorogando il mandato dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO), anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e il mandato dei giudici di pace, anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014).
  L'articolo 3, comma 1, conferma per l'anno 2014 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto – legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Il comma 1-bis proroga al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. In considerazione dell'avvenuta entrata in vigore del citato obbligo, vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano ancora frequentato i corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.
  Il comma 3 posticipa al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza dell'applicazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.
  Il comma 4 interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. In particolare la norma, novellando l'articolo 3, comma 5, del decreto – legge n. 194 del 2009, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento delle predette contabilità speciali.
  L'articolo 3-bis differisce di ulteriori tre anni (dal 13 settembre 2015 al 13 settembre 2018) il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, stabilito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012, recante la riforma della geografia giudiziaria.
  L'articolo 4, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico.
  Il comma 2-bis proroga di oltre 2 anni (dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, data indicata dalla norma come termine di Pag. 156ultimazione dei lavori) la durata della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858/2010.
  Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione della disposizione (di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011), in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.
  Il comma 4-bis proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50 per cento) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.
  I commi 5 e 6 prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2014, la possibilità, per il contraente generale, di dimostrare, ai fini della sua qualificazione, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante la presentazione, anche a mezzo di copia conforme, di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA).
  Il comma 7 prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985.
  Il comma 8 proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni ad alta tensione abitativa, in favore delle fasce deboli della popolazione. Lo stesso comma dispone in merito alla copertura dei relativi oneri, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantificati in 1,7 milioni di euro per il 2015.
  Il comma 8-bis dispone la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
  I commi da 8-ter a 8-quinquies differiscono al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del regolamento governativo di riforma delle Capitanerie di porto e provvedono al rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa destinate al corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).
  L'articolo 4-bis proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
  L'articolo 5, comma 1, posticipa al 1o gennaio 2014 il termine a decorrere dal quale la produzione della mozzarella di bufala campana deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.
  Il comma 2 proroga i termini previsti per l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. In particolare, viene spostato dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto e dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione.
  L'articolo 6, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per la dismissione Pag. 157della sede del MIUR di piazzale Kennedy a Roma e per la risoluzione del relativo contratto di locazione.
  Il comma 2 proroga al 1o gennaio 2015 il termine per l'introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica.
  Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto – legge n. 69 del 2013 per le regioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili.
  I commi da 4 a 6 dispongono la proroga di un anno del termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme – relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory’’ inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 – nel limite di 40.357.750 euro e in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse somme. Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all'entrata per 22.000.000 euro nell'anno 2014 e per 18.357.750 euro nell'anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.
  Il comma 6-bis dispone che le idoneità conseguite a seguito delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitari, di cui alla legge n. 210 del 1998, sono valide per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento.
  L'articolo 7, comma 1, proroga al 1o gennaio 2015 il termine entro il quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie).
  Il comma 1-bis proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici previsto dall'articolo 5 del decreto – legge n. 158 del 2012.
  Il comma 1-ter prevede che le Regioni provvedano ad adottare provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché degli stabilimenti termali, non confermati dagli accreditamenti definitivi.
  L'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità.
  Il comma 2 proroga, per l'anno 2014, il finanziamento, pari a 13 milioni di euro, in favore della società Italia Lavoro S.p.A.
  Il comma 2-bis proroga il termine relativo all'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore alle disposizioni della legge n. 92 del 2012.
  Il comma 2-ter dispone la proroga per il 2014 di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base al quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo.
  L'articolo 9, comma 7, reca la proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, dei termini per l'adozione del regolamento concernente la revisione delle disposizioni sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nonché per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia per l'individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A.
  Il comma 8 posticipa di un anno il termine per l'avvio dell'attività di sperimentazione finalizzata all'armonizzazione degli schemi contabili delle P.A., di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 91 del 2011, che viene fissato a partire dal 2015.Pag. 158
  Il comma 8-bis dispone che, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali ubicati nei relativi territori, sono prorogati di 12 mesi i termini – previsti dall'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – a decorrere dai quali trova applicazione la disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 118. Pertanto, per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali ivi ubicati la predetta disciplina troverà applicazione a decorrere dall'anno 2016, anziché a decorrere dall'anno 2015.
  Il comma 9 prevede la facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
  I commi da 10 a 13 recano la proroga di termini in materia contabile. In particolare, il comma 10 è volto a prorogare anche negli esercizi finanziari 2014 e 2015 la facoltà per le Amministrazioni centrali di effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili del bilancio. Il comma 11 proroga all'anno 2014 la norma contenuta nell'articolo 6, comma 14, del decreto – legge n. 95 del 2012 – che autorizza ad effettuare, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa. Il comma 12 estende temporalmente l'esercizio della facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di prolungare di un anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014. Il comma 13 dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri prevista dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto – legge n. 95 del 2012, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse ad esse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
  Il comma 15 dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della fase sperimentale della Carta. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, viene prorogato il contratto in essere, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.
  Il comma 15-ter proroga dal 1o gennaio 2013 al 1o luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi esclusivamente con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
  L'articolo 10 dispone una serie di proroghe in materia di rifiuti.
  Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria durante le quale, nel territorio della Regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti (raccolta, spazzamento, ecc.).
  Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono, per le esigenze della regione Campania, aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.
  Il comma 3-bis proroga al 31 dicembre 2014 la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di Pag. 159depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia. Il comma 3-ter dispone che dalle proroghe stabilite dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2014 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture fino a 50 posti letto) della normativa antincendio cui adeguarsi.
  L'articolo 12 proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177/2005), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).
  L'articolo 13 deroga alle disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto – legge n. 179 del 2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012. Gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, rilevando come esso coinvolga in termini abbastanza marginali le competenze della Commissione Finanze.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.
Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sul provvedimento è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata, la quale si è espressa in termini favorevoli, e che pertanto la Commissione può esprimere su di esso il parere, il cui termine è già scaduto il 13 gennaio scorso.

  Michele PELILLO (PD), relatore, ricorda di aver già formulato, nella seduta del 7 gennaio scorso, una proposta di parere favorevole, sulla quale non sono pervenute richieste di integrazione o modificazione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 160

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda di aver segnalato, nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, come l'organizzazione dei lavori sul disegno di legge potrà essere definita nei dettagli quando sarà stata definita la data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento. Peraltro, nell'ipotesi, al momento ragionevole, che tale discussione non inizi prima del mese di marzo, è possibile prevedere che l'esame in sede referente si protragga fino alla giornata di giovedì 27 febbraio, fissando in tale ipotesi il termine per la presentazione degli emendamenti nei giorni compresi tra lunedì 17 e giovedì 20 febbraio.
  Rammenta inoltre che in seno all'Ufficio di presidenza si è convenuto di procedere, nel corso della prossima settimana, ad un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento. Invita pertanto i gruppi a formulare quanto prima le proposte per definire il quadro delle audizioni.
  In tale contesto propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, espungendo pertanto il provvedimento dall'ordine del giorno della seduta di domani.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, condivide la proposta del Presidente.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.20.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02121 Gebhard e Schullian: Soppressione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale è volta a conoscere le ragioni che hanno condotto alla soppressione, nell'ambito dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera, del comma 17 del disegno di legge di stabilità 2014. Ricorda che, nel testo giunto dal Senato, tale norma prevedeva la soppressione del comma 8-bis dell'articolo 36, del decreto – legge n. 179 del 2012, con il quale i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA erano stati assoggettati all'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto «spesometro»). Non comprende pertanto i motivi che hanno indotto, con il parere favorevole del Governo, a eliminare tale previsione, che avrebbe opportunamente abrogato una norma onerosa per tali contribuenti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo Pag. 161nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita al proprio atto di sindacato ispettivo.
  In particolare, in ordine alla considerazione, svolta dal rappresentante del Governo, secondo cui l'imposizione di tale obbligo di comunicazione a fini IVA (il cosiddetto «spesometro») risponderebbe all'esigenza di garantire la tracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, fa presente come le transazioni di importo inferiore ad una certa soglia siano comunque escluse dalla comunicazione e come dunque il predetto obbligo non sia in grado di assicurare la tracciabilità di tutti i prodotti. Evidenzia, quindi, come tale «spesometro» rappresenti solo un ulteriore onere burocratico per i produttori agricoli cui si applica il regime IVA semplificato, ribadendo pertanto l'opportunità di eliminare definitivamente tale adempimento.

5-02122 Zanetti e Sottanelli: Revisione del meccanismo retributivo di incentivazione per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate.

  Enrico ZANETTI (SCpI) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale riguarda il meccanismo dei compensi incentivanti riconosciuti ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Enrico ZANETTI (SCpI), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara perplesso per molti aspetti della risposta fornita alla propria interrogazione. Ritiene infatti che il sistema degli obiettivi incentivati che devono essere raggiunti dai dirigenti dell'Agenzia dell'Entrate ai fini del diritto alla percezione della retribuzione di risultato dovrebbe essere rivisto nel suo complesso, in particolare differenziando gli obiettivi di risultato da raggiungere in ragione delle diverse tipologie di recupero dell'imponibile evaso, al fine di ridurre la possibilità che tale meccanismo incentivante divenga un fattore di aggravamento del tasso di litigiosità tra Fisco e contribuenti, nonché per evitare che siano poste in essere modalità di accertamento inutilmente vessatorie nei confronti dei contribuenti.
  Sottolinea, inoltre, come il Governo non abbia dato alcun risposta alle forti perplessità espresse nell'atto di sindacato ispettivo circa l'obiettivo incentivato correlato alla percentuale del 59 per cento di vittorie dell'Agenzia in sede contenziosa. Sottolinea, infatti, come sia del tutto improprio premiare dirigenti che hanno deciso di coltivare il contenzioso fino all'ultimo grado di giudizio, con rilevanti costi, sia per l'Amministrazione sia per i contribuenti, registrando percentuali di successo tanto insoddisfacenti. Rileva, al contrario, come di fronte a percentuali di soccombenza superiori al 20-25 per cento, sarebbe opportuno applicare un meccanismo penalizzante, anziché premiante.
  Prende infine atto della risposta fornita in relazione all'esplicitazione dei criteri di suddivisione a livello locale e dei singoli uffici degli obiettivi individuati al livello nazionale.

5-02123 Busin: Ammontare dell'evasione dall'obbligo di versamento del canone RAI ed iniziative per contrastare tale fenomeno.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale mira a conoscere quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per accertare a quanto ammonti il minor incasso dovuto all'evasione del canone RAI per ciascuna regione italiana e quali misure intenda attuare in quelle regioni ove il fenomeno dell'evasione di tale tributo è radicata e diffusa.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Pag. 162

  Filippo BUSIN (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-02124 Barbanti: Nomina del commissario della CONSOB attualmente vacante.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale tende a conoscere le ragioni per cui, a fronte della riduzione da cinque a tre del numero dei componenti della CONSOB, non si sia ancora provveduto a sostituire il commissario Michele Pezzinga, il cui incarico ha avuto termine il 15 dicembre scorso.
  A tale riguardo evidenzia come, essendo al momento la CONSOB composta solo dal Presidente e da un commissario, sia gravemente a rischio il rispetto della regola della collegialità delle decisioni, e come tale questione risulti di particolare rilevanza, in un periodo, come quello attuale, in cui si registrano grandi turbolenze nei mercati finanziari.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Sebastiano BARBANTI (M5S) prende atto della risposta fornita dal sottosegretario, la quale lascia intendere che il prossimo Presidente del Consiglio si troverà di fronte alla necessità di risolvere a breve tale delicata questione. Ribadisce quindi la gravità della situazione, in base alla quale, da ormai due mesi, le deliberazioni della CONSOB vengono assunte sostanzialmente in solitudine dal Presidente Vegas, esprimendo pertanto l'auspicio che si possa superare quanto prima tale condizione di impasse.

5-02125 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'ipotesi di costituire una bad bank per la gestione dei crediti bancari deteriorati.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, la quale è diretta a ottenere maggiori informazioni sull'ipotesi, prospettata dal Governatore della Banca d'Italia nel corso del suo intervento al convegno di AssiomForex e riportata dagli organi di stampa, della creazione, con eventuale coinvolgimento delle finanze pubbliche, di una cosiddetta «bad bank» attraverso la quale gestire i crediti deteriorati delle banche, anche al fine di consentire la liberazione di risorse da utilizzare per il finanziamento dell'economia.
  Sottolinea infatti l'estrema rilevanza sistemica della questione, che dovrebbe essere adeguatamente approfondita, anche per le conseguenze che tale scelta potrebbe avere sulla finanza pubblica.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, al fine di reperire tutti gli elementi necessari a fornire una risposta compiuta alla questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

  Giovanni PAGLIA (SEL) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, su richiesta del rappresentante del Governo e concorde il presentatore, l'interrogazione n. 5-02125 Paglia sarà svolta in altra seduta.

5-02126 Causi: Revisione dell'imposizione tributaria nel settore dei giochi pubblici.

  Luigi BOBBA (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale evidenzia in primo luogo come i giochi pubblici, nonostante la grave crisi economica, abbiano conosciuto, in questi ultimi anni, una crescita esponenziale, portando il comparto a rappresentare il 4 per cento del PIL italiano.
  In tale contesto, secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), il valore complessivo delle giocate è aumentato, dal 2008 al 2012, da 47,5 a 88,6 miliardi di euro, con un Pag. 163incremento, nell'ultimo quinquennio, di oltre l'86 per cento, confermando un lungo trend che ha visto una crescita esponenziale del settore dal 1990 ad oggi, che ha consentito all'Erario, tra il 1999 e il 2009, di incassare dai giochi in media il 4 per cento del totale delle imposte indirette, contribuendo mediamente agli introiti statali per 9,2 miliardi di euro annui in termini assoluti. In parallelo si è assistito ad uno spostamento dei giocatori dai giochi tradizionali, quali ad esempio il Bingo, che scontano una tassazione più alta, sebbene siano più facilmente controllabili e richiedono investimenti più elevati, verso giochi a contenuto innovativo o giochi on line, che sono avvantaggiati da un livello di prelievo più basso.
  L'atto di sindacato ispettivo evidenzia tuttavia come il notevole aumento della raccolta dei giochi non abbia coinciso con un analogo incremento delle entrate erariali, le quali hanno invece registrato una sensibile contrazione: infatti, considerando il dato della raccolta relativo al 2010 (61,4 miliardi), in due anni si è registrato un aumento della raccolta del 44 per cento, a fronte di una diminuzione delle entrate erariali del 7 per cento, che per il 2012 ammontano a 8,1 miliardi (mentre nel 2010 ammontavano a 8,7 miliardi e nel 2011 a 8,6 miliardi).
  In questo quadro complessivo l'interrogazione pone sostanzialmente tre questioni. Da un lato, l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative intenda assumere il Governo per rimediare alla riduzione del gettito fiscale del settore dei giochi pubblici, a tal fine anche prevedendo di uniformare le basi imponibili sulle quali è applicata l'aliquota, modificando la misura del prelievo erariale unico, in modo da uniformare l'aliquota di prelievo applicata agli apparecchi cosiddetti «videolotteries» (VLT) a quella, più elevata, applicata agli apparecchi cosiddetti «amusement with prize» (AWP).
  Sotto un secondo profilo l'interrogazione sottolinea l'esigenza di rendere omogenei gli aggi, oggi molto differenziati, applicati a giochi affini, incentivando i giochi che garantiscano occupazione e maggiori possibilità di effettuare controlli efficaci.
  Inoltre si chiede di prevedere un incremento delle aliquote sui giochi che creano una maggior dipendenza patologica, quali quelli caratterizzati da alta velocità di gioco, come i giochi on-line.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Luigi BOBBA (PD) osserva come l'articolata risposta fornita dal sottosegretario metta opportunamente in luce uno degli aspetti affrontati dal disegno di legge di delega fiscale all'esame della Commissione, con particolare riguardo all'esigenza di fare maggiore chiarezza nel quadro, per certi aspetti opaco, relativo ai dati concernenti l'esercizio dei giochi pubblici. A tale proposito appare ad esempio necessario chiarire, ai fini di una corretta quantificazione delle entrate tributarie, se il prelievo erariale unico sia applicato ad ogni giocata ovvero se la quota di vincite ulteriormente giocate sia esclusa da tale meccanismo di tassazione. In tale contesto evidenzia come l'incremento del gettito fiscale registrato nel 2013, ascrivibile ai giochi, richiamato nella risposta, sia probabilmente dovuto al fatto che in tale anno è aumentato il numero degli apparecchi da gioco ed è stata conseguentemente incrementata l'offerta di gioco sul territorio, nonostante l'allarme sociale che ciò ha determinato a livello locale.
  Considera inoltre evidente come le rilevanti differenze nell'aliquota di prelievo tra le videolotteries e le newslot richiedano un rapido intervento di omogeneizzazione dell'imposizione in materia, ricordando come, anche a causa di tale fattore tributario, si sia assistito, negli ultimi dieci anni, ad un progressivo spostamento delle preferenze dei giocatori verso le predette VLT ed i giochi on line. Al contrario, occorrerebbe assoggettare a una tassazione più alta proprio i giochi on line, i quali possono essere controllati con maggior Pag. 164difficoltà, creano più gravi effetti di dipendenza tra i giocatori e non comportano apprezzabili esternalità positive in termini occupazionali.
  Su un piano più generale, sottolinea come, raffrontando l'ammontare delle vincite, pari a circa 70 miliardi di euro l'anno, con il complessivo giro di affari del settore dei giochi pubblici, pari a circa 90 miliardi, emerga il dato, impressionante, secondo cui ogni anno gli italiani dilapidano circa 20 miliardi delle proprie risorse nelle attività di gioco. In questo scenario ritiene necessario chiedersi se sia economicamente positivo ampliare ulteriormente l'offerta di gioco o se sia piuttosto più urgente assicurare una maggiore uniformità dell'imposizione in tale settore, garantendo al contempo l'obiettivo di contrastare il gioco illegale. A tale riguardo considera fondamentale applicare rapidamente i principi stabiliti dal disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, definendo regole trasparenti e uniformi, che siano concordate anche con le amministrazioni locali.
  Ribadisce quindi come le questioni affrontate dall'atto di sindacato ispettivo risultino particolarmente importanti sia sul piano sociale e del contrasto al gioco patologico, sia sotto il profilo squisitamente tributario, eliminando disparità di trattamento che non sono più accettabili.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) sollecita la risposta all'interrogazione 5-01929 Cancelleri, il cui svolgimento era stato rinviato, su richiesta del Governo, nella precedente seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo.

  La seduta termina alle 14.50.

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