CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2014
177.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012 Governo.

(Esame e rinvio).

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rileva come la Commissione inizi oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2012, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
  In linea generale, evidenzia come il decreto-legge rechi, sotto un primo profilo, disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, sotto un secondo profilo disponga la soppressione delle norme sulla riduzione dei agevolazioni fiscali introdotte nella legge di stabilità 2014, oltre a prevedere il rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014.Pag. 56
  In tale contesto sottolinea innanzitutto come l'elemento unificatore del provvedimento sia rappresentato dalle questioni tributarie, che sono affrontate, a vario titolo, dagli articoli 1, 2 e 3.
  Con particolare riferimento alle norme dell'articolo 1 relative alla collaborazione volontaria (voluntary disclosure) in materia di dichiarazione delle attività e dei beni detenuti all'estero, segnala come tali previsioni si distinguano nettamente da precedenti interventi normativi in materia, non trattandosi né di una sanatoria, né di un condono, né di alcuna altra forma di «scudo» o rimpatrio di tali attività. Infatti, a differenza di quelle precedenti previsioni normative, la procedura di collaborazione volontaria prevista dall'articolo 1 non comporta alcuna riduzione dell'imponibile o delle imposte dovute, non prevede alcuna forma di anonimato, e non esclude l'applicazione delle sanzioni previste in materia.
  A tale proposito sottolinea la grande evoluzione del clima internazionale sui temi della trasparenza finanziaria, legata in larga parte alle iniziative del Presidente degli Stati Uniti, Obama, il quale ha minacciato di impedire l'operatività delle banche svizzere negli USA qualora la Confederazione svizzera non assicurasse un adeguato scambio di informazioni in materia.
  Fa quindi presente come l'80 per cento dei circa 250 miliardi di euro detenuti all'estero e non dichiarati al Fisco italiano sia depositato nelle banche elvetiche, sottolineando quindi come le misure contenute nel provvedimento assumano notevole rilevanza, anche in considerazione delle trattative in corso tra i Governi italiano e svizzero per l'adozione di un accordo in tema di scambio di informazioni in materia finanziaria e tributaria.
  Ricorda, inoltre, come il Governo abbia già annunziato un provvedimento per l'introduzione del nuovo reato di cosiddetto «autoriciclaggio», la cui previsione potrebbe costituire un ulteriore stimolo per i contribuenti ad accettare la proposta di voluntary disclosure.
  Evidenzia, altresì, come le misure previste nel decreto siano in linea con i principi – guida elaborati dall'OCSE per i Paesi che non hanno ancora adottato programmi di collaborazione volontaria dei soggetti passivi per l'adempimento degli obblighi fiscali, nel cui ambito l'OCSE ha sottolineato l'efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati da diversi Paesi al fine di garantire un miglior tasso di adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di ridurre il contenzioso in materia.
  Passando quindi ad un'illustrazione puntuale delle singole disposizioni del decreto-legge, fa presente che l'articolo 1, comma 1, il quale introduce nell'ordinamento la predetta disciplina sulla collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) in materia fiscale, introduca a tal fine nel decreto-legge n. 167 del 1990, recante la normativa in materia di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies.
  In sintesi la nuova procedura prevede che, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie.
  Le nuove norme, le quali hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito, si collocano nel quadro delle misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) che hanno ampliato la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico, e hanno rimodulato le sanzioni.
  Al riguardo, ricorda che la citata legge n. 97 del 2013, ha apportato rilevanti Pag. 57modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, recante la disciplina del cosiddetto «monitoraggio fiscale».
  Il riformulato articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 disciplina ex novo i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, con lo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, riformulando inoltre le relative sanzioni.
  Per effetto delle predette modifiche è stato eliminato il limite di 10.000 euro per l'indicazione, nel quadro RW, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Pertanto, tali investimenti e attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d'imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro. Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.
  Per quanto riguarda le sanzioni, la legge europea 2013 ha modificato l'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, attenuando notevolmente le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze delle attività detenute all'estero cui sono tuttora tenuti i contribuenti. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria – originariamente prevista, per la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, nella misura dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati – è ora stabilita (articolo 5, comma 2 del predetto decreto) nella misura compresa tra il 3 e il 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.
  La sanzione pecuniaria è applicata nella più alta misura, compresa tra il 6 e il 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, quando la violazione ha ad oggetto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. È stata poi soppressa la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di corrispondente valore.
  Viene, altresì, prevista una specifica ipotesi sanzionatoria nel caso in cui la dichiarazione relativa agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sia presentata con un ritardo non superiore ai novanta giorni dalla scadenza del termine. In tale fattispecie è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro.
  Inoltre, secondo la Relazione illustrativa allegato al disegno di legge C. 2012, le procedure introdotte dalle norme dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 si pongono in coerenza con le linee guida tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE.
  In particolare, nell’Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice del settembre 2010, l'OCSE ha sottolineato l'efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati da diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale). L'Organizzazione ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l'adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali.
  Di conseguenza, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che Pag. 58non hanno adottato ancora programmi di collaborazione volontaria. Tra questi, l'OCSE ha individuato la necessità che i programmi siano chiari nelle finalità e nei termini di completamento; essi dovrebbero consentire di ottenere un maggior gettito, nel breve periodo, che sia dimostrabile ed economicamente vantaggioso; dovrebbero essere coerenti con le regole generali di collaborazione con l'erario e di applicazione dei tributi. Un programma di collaborazione volontaria portato avanti dallo Stato dovrebbe inoltre avere lo scopo di migliorare il tasso di adesione all'obbligo tributario presso i contribuenti che possono accedere al programma stesso.
  In tale contesto l'OCSE ha evidenziato come un'efficace voluntary disclosure possa migliorare l'adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un'opportunità specifica; non deve infatti rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l'erario.
  In tale contesto normativo il nuovo articolo 5-quater del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, individua gli elementi principali della procedura di disclosure.
  Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla voluntary disclosure le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, mentre sono escluse dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.
  Tali soggetti possono accedere alla procedura di voluntary disclosure nel caso in cui abbiano violato, fino al 31 dicembre 2013, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti o le attività finanziarie detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
  Il comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-quater prevede che il contribuente indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.
  Il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 5-quater prevede che per aderire alla procedura dovranno essere versate in unica soluzione (escludendo quindi il beneficio della rateazione) le somme dovute, che ammontano:
   al quantum dovuto in base all'avviso di accertamento non preceduto da processo verbale o invito a comparire (accertamento definito con acquiescenza del debitore, che rinuncia all'impugnazione), da versare entro il termine per la proposizione del ricorso: nel caso in cui viene formulata istanza di accertamento con adesione, le somme dovute sono calcolate sulla base dell'atto di accertamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto;
   all'ammontare dovuto in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati, ridotte secondo quanto disposto dal successivo articolo 5-quinquies, da versare nei termini per il ricorso avverso i predetti atti.

  Il contribuente non può invece avvalersi del diritto alla compensazione delle somme così dovute con eventuali crediti fiscali, disciplinato all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  Il comma 2 del nuovo articolo 5-quater disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta Pag. 59è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata; più in dettaglio, dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero.
  La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  Il comma 3 del nuovo articolo 5-quater dispone che, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura.
  Il comma 4 del nuovo articolo 5-quater stabilisce il termine per usufruire della procedura di collaborazione volontaria nel 30 settembre 2015.
  Il nuovo articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 167 indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.
  Sotto il profilo piano penale il comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-quinquies dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui, rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
  Al riguardo, ricorda che il richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 74 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore a specifici importi e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a due milioni di euro.
  L'articolo 5 punisce invece con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro.
  La lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 5-quinquies prevede, nei confronti di chi aderisce alla disclosure, la diminuzione a metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000.
  Al riguardo, ricorda che il richiamato articolo 2 del decreto legislativo n. 74 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso qualora il responsabile si sia avvalso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  L'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 stabilisce invece che, fuori dei casi previsti dal citato articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni Pag. 60annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
   a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
   b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore un milione di euro.

  Il comma 2 del nuovo articolo 5-quinquies stabilisce che le predette riduzioni o esclusioni di punibilità si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
  Il comma 3 del nuovo articolo 5-quinquies chiarisce che per coloro i quali aderiscono alla voluntary disclosure viene applicata una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia tributaria previste dall'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 (cosiddette «sanzioni RW») che colpiscono le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale (di cui al già richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, e consistenti nell'omessa indicazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia).
  Evidenzia come dal tenore della norma sembra che restino invece ferme le sanzioni per le altre violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili alle attività costituite o detenute all'estero, per le quali si applicano la misura e le regole generali di determinazione previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997.
  La disposizione chiarisce espressamente che la riduzione delle sanzioni avviene ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale consente, ove concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, di ridurre la sanzione stessa fino alla metà del minimo.
  In particolare, la sanzione è ridotta alla metà del minimo edittale ove si verifichi una tra le seguenti condizioni:
   a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996);
   b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
   c) l'autore delle violazioni, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria: la ratio di tale ultima previsione è quella di consentire la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale anche quando il Paese in cui è localizzato l'intermediario estero ove le attività sono detenute non consenta un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma il contribuente autorizzi l'intermediario a rispondere comunque alle richieste di informazioni su tali attività da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, in modo che il fisco possa controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (quadri RW e RM) per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria («monitoraggio rafforzato»).

  Qualora invece non sussistano le predette condizioni, la sanzione è determinata Pag. 61nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
  Il comma 4 del nuovo articolo 5-quinquies contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.
  Più in dettaglio, ove sussistano le condizioni sopra citate per la riduzione della sanzione alla metà del minimo e l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi UE o SEE con cui esiste adeguato scambio informativo, l'autore della violazione è obbligato (entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività) a rilasciare l'autorizzazione al cosiddetto «monitoraggio rafforzato» all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite.
  La disposizione specifica che l'autore della violazione dovrà altresì trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione ulteriore pari alla metà della sanzione già pagata per la collaborazione volontaria.
  Il comma 5 del nuovo articolo 5-quinquies dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Viene tuttavia disposta una deroga alle regole generali. Infatti, mentre comma 3 del predetto articolo 16 consente di definire in modalità agevolata il procedimento sanzionatorio con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, nell'ipotesi di voluntary disclosure (quindi con sanzioni irrogate in misura inferiore), il confronto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi.
  Il comma 6 del nuovo articolo 5-quinquies disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.
  Inoltre prevede che l'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.
  Il nuovo articolo 5-sexies del decreto- legge 167 del 1990 demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
  Il nuovo articolo 5-septies del decreto- legge 167 del 1990 istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
  In tale ambito, segnala come la circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, emanata il 31 gennaio 2014, abbia chiarito che l'approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun Pag. 62impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme anticiriclaggio.
  Resta pertanto immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dal decreto legge in esame.
  In questo contesto ribadisce come la procedura di volontary disclosure si differenzi in modo sostanziale dalla procedura per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute illecitamente all'estero (cosiddetto «scudo fiscale»), contenuta all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009.
  A differenza delle procedure di disclosure, infatti, le norme sullo «scudo fiscale» hanno consentito il rimpatrio mediante il pagamento di una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, sostanzialmente applicata ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività da regolarizzare; hanno comportato effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non fossero ancora scaduti i termini per l'accertamento; l'emersione ha comportato inoltre effetti estintivi di reati, tra i quali la omessa o infedele dichiarazione e il falso in bilancio. Inoltre, le disposizioni dello scudo hanno garantito ai beneficiari l'anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto- legge n. 4 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai nuovi articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1, volte a contrastare il fenomeno di sottrazione di redditi all'imposizione fiscale, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, anche mediante riassegnazione, alle specifiche finalità indicate nel comma 2 medesimo.
  Al riguardo la Relazione tecnica allegata al provvedimento non ascrive alle disposizioni del comma 1 effetti finanziari espressamente quantificabili, in considerazione dell'assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire all'iniziativa, sia della quota delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, oggetto della nuova procedura di collaborazione volontaria.
  In particolare il comma 2 dispone la destinazione degli introiti derivanti dalle suddette misure, che effettivamente affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato, alle seguenti finalità:
   pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno;
   esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
   investimenti pubblici;
   Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), le cui risorse devono essere utilizzate per incrementare le deduzioni IRAP; le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione.

  La norma rinvia la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.Pag. 63
  Il comma 3 reca norme in materia di dotazione del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane, volte a far fronte alle ulteriori esigenze operative poste dall'applicazione della disciplina sul rientro dei capitali introdotta dal comma 1 dell'articolo.
  In particolare, la lettera a) autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato – aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017.
  Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all'assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1.
  La lettera b) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  In merito alla tematica relativa alla riorganizzazione di tale branca dell'Amministrazione finanziaria, ricorda che l'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, nell'incorporare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane, e nel definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (emanato l'8 novembre 2012) il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AAMS all'Agenzia delle dogane, ha stabilito, al comma 7, penultimo periodo, che al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, le attività già facenti capo ai due enti continuano ad essere esercitate dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
  Il comma 5 del predetto articolo 23-quater ha inoltre stabilito che i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  In tale contesto l'articolo 2 del decreto ministeriale 8 novembre 2012 ha stabilito che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce con decorrenza 1o dicembre 2012 il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale, che prevede la sezione dogane e la sezione monopoli, in ciascuna delle quali sono collocate, rispettivamente, le unità di personale con qualifica non dirigenziale già appartenenti, al 30 novembre 2012, ai corrispondenti ruoli dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato. La tabella allegata al decreto ministeriale indicava, alla data del 30 novembre 2012, il personale non direttivo ex AAMS in 2.407 unità (a fronte di 10.020 unità ex Dogane).
  Inoltre il comma 9 dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 ha soppresso l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI e ha disposto la ripartizione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole del 31 gennaio 2013 sono state trasferite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli 10 unità di personale. Anche tale personale continua a mantenere il precedente trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Pag. 64Analogamente per il personale non dirigenziale veniva istituita nell'ambito dell'Agenzia una «sezione ASSI». Pertanto sia il personale ex AAMS, che quello ex ASSI, in base alla vigente disciplina contrattuale, percepisce un'indennità di amministrazione inferiore rispetto a quella percepita dal personale proveniente dalla vecchia Agenzia delle dogane.
  In tale complessa vicenda organizzativa la norma del comma 3, lettera b), utilizza le risorse ancora disponibili previste dal citato comma 346 della legge finanziaria 2008 (che la relazione tecnica indica in 12,7 milioni), per superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale. Tale tematica costituisce infatti oggetto di un contenzioso in corso tra l'amministrazione dell'Agenzia e il personale ex Monopoli, il quale chiede la corresponsione della maggiore indennità di amministrazione percepita dal personale dell'ex Agenzia delle dogane.
  Pertanto, in forza della nuova disposizione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà definire i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione.
  Ai dipendenti (sia ex Monopoli, sia ex ASSI) che transiteranno alla «sezione dogane» si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane, mentre ai dipendenti che transiteranno dalla «sezione ASSI» alla sezione «Monopoli» si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  Sostanzialmente il passaggio riguarderà il personale della «sezione monopoli» alla «sezione dogane» (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore), con un costo teorico stimato dalla relazione tecnica determina per tale passaggio in 10.081.712 euro (al lordo degli oneri riflessi), mentre il costo teorico per il passaggio delle 10 unità dalla «sezione ASSI» a quella «dogane» viene stimato in 96.623 euro (al lordo degli oneri riflessi).
  Il superamento di tale differenze di trattamento economico dovrebbe accelerare il processo di integrazione tra AAMS e Dogane, permettendo l'unificazione delle strutture amministrative comuni, con conseguenti risparmi di spesa e possibilità di collocare il personale in esubero in altri settori operativi dell'Agenzia, nonché il superamento del contenzioso giudiziale in corso.
  L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014, contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie.
  Al riguardo, ricorda che i predetti commi 575 e 576 prevedevano l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, dei provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.
  L'abrogazione del comma 576 consente dunque di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità 2014 (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575.
  Le lettere da b) a d) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della spending review previsti dalla legge di stabilità 2014.
  Il comma 2 chiarisce che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa recati dalla lettera c) del medesimo comma 1.
  Il comma 3, al fine di consentire la rapida attuazione dell'articolo 1, comma Pag. 65128, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), il quale ha disposto una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali limitatamente al 2014, differisce al 16 maggio 2014 taluni termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi.
  La disposizione, in particolare, differisce il termine per la comunicazione, da parte del datore di lavoro all'istituto assicuratore, dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'ultimo periodo assicurativo, che deve avvenire entro la data del 16 marzo prevista per il pagamento della rata di premio anticipata e della regolazione del premio relativa al periodo assicurativo precedente; del termine per il pagamento, da parte del datore di lavoro, della rata di premio che deve avere luogo entro il 16 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce; nonché dei termini di pagamento previsti per i premi speciali diversi da quelli speciali unitari artigiani che scadano in data antecedente al 16 maggio 2014.
  Come segnalato nella relazione illustrativa del disegno di legge, poiché le vigenti modalità del pagamento del premio assicurativo ordinario prevedono una rata anticipata al 16 febbraio di ciascun anno e la regolazione al 16 febbraio dell'esercizio successivo, la riduzione dei premi e contributi prevista dal citato articolo 1, comma 128, potrà operare solo in sede di regolazione del premio assicurativo. Tuttavia, con il differimento del termine al 16 maggio 2014 previsto dal comma 3, i soggetti interessati potranno usufruire della suddetta agevolazione senza dover attendere il 16 febbraio 2015 (data prevista per la regolazione del premio 2014).
  Il comma 4, con una norma interpretativa, prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.
  La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative.
  L'articolo 3 del decreto-legge dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e individuati dai commi 1 e 4.
  In particolare, il comma 1, nelle more della attivazione della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, individua i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, cui si applicano le disposizioni dettate dal presente articolo, che sono: Bastiglia; Bomporto; Camposanto; Finale Emilia; Medolla; San Felice sul Panaro; San Prospero.
  Il comma 2 dispone, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione, la sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. La norma specifica comunque che versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.
  Nel predetto periodo sono quindi sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Equitalia) e quelli derivanti da atti di accertamento esecutivo).
  Per i tributi il cui termine di pagamento è scaduto alla data del 29 gennaio 2014 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) viene stabilito che essi possono essere versati entro il 31 luglio 2014 senza applicazione di sanzioni e di interessi.Pag. 66
  Nei confronti degli stessi soggetti fino al 31 luglio 2014 sono altresì sospesi i termini relativi a:
   adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   notifiche per la riscossione attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo;
   prescrizione e decadenza degli atti degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione;
   adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF operanti nei territori coinvolti dall'alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale.

  Il comma 3 precisa che la sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Pertanto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. La norma rinvia inoltre a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.
  Il comma 4 estende il campo di applicazione dell'articolo 3 alle frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello della città di Modena, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;
   verifica da parte dell'autorità comunale.

  Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.
  In primo luogo la previsione classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come «rifiuti urbani non specificati altrimenti», i rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.
  Inoltre prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna (o un suo delegato):
   definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti in questione, indicando espressamente le norme oggetto di deroga;
   si avvalga dell'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani.
   stabilisca, per i rifiuti urbani pericolosi (da smaltire presso impianti autorizzati), le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente.

  La norma precisa altresì che resta ferma la tracciabilità dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.
  Il comma 6 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri, anche derogatori rispetto alla normativa vigente, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
  Il comma 7 riconosce, per il triennio 2013-2015, alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015).
  Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.Pag. 67
  L'articolo 4 del decreto-legge quantifica gli oneri di alcune delle misure contenute nel decreto legge in esame, cui si provvede:
   a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri come rideterminata dalla tabella C della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

  L'articolo 5 regola, come d'uso, l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Auspica quindi un dibattito ampio e costruttivo sul provvedimento.

  Carla RUOCCO (M5S) suggerisce l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le tematiche oggetto del decreto-legge.

  Enrico ZANETTI, presidente, rileva come eventuali audizioni da svolgersi nel corso dell'esame preliminare del provvedimento potranno essere decise nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, che avrà luogo nella giornata di domani.

  Giovanni PAGLIA (SEL) fa presente che il proprio Gruppo ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto-legge in esame, sottolineando come la trattativa in corso tra l'Italia e la Confederazione elvetica sui temi dello scambio di informazioni in materia finanziaria e tributaria renda evidente l'opportunità di intervenire sulla materia con modalità e con una tempistica differenti.

  Alessandro PAGANO (NCD), prima di intervenire sul merito del provvedimento, ritiene necessario chiarire la tempistica con cui si svilupperà l'esame del provvedimento.

  Enrico ZANETTI, presidente, ritiene che, anche in considerazione del termine di scadenza per la conversione del decreto-legge, la discussione in Assemblea sul provvedimento presumibilmente non sarà avviata prima del mese di marzo.

  Girolamo PISANO (M5S) chiede informazioni al Governo circa lo stato della trattativa in corso per la stipula di un accordo con il Governo svizzero in tema di scambio di informazioni in materia finanziaria e tributaria, considerando necessario conoscere le motivazioni per cui il Governo ha ritenuto di adottare il decreto-legge prima che il suddetto accordo sia stato concluso.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime la disponibilità del Governo a informare la Commissione sull'andamento delle trattative in corso tra i due Governi già nei prossimi giorni, rilevando comunque come sia al momento in corso, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un incontro in merito tra le autorità italiane e la controparte svizzera.

  Marco CAUSI (PD) evidenzia come le disposizioni sul rientro dei capitali contenute nell'articolo 1 del decreto-legge si applichino alle attività e ai beni ovunque detenuti, non essendo quindi finalizzate al rientro dei soli capitali detenuti in Svizzera.

   Enrico ZANETTI, presidente, in relazione all'intervento del deputato Causi, rileva come anche l'intervento del relatore abbia evidenziato che una quota molto elevata dei capitali in questione è depositata presso istituti bancari elvetici. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
Atto n. 55.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio scorso.

  Enrico ZANETTI, presidente, ricorda che il relatore, Petrini, ha in precedenza illustrato il provvedimento e ha altresì presentato, nella seduta del 22 gennaio scorso, una proposta di parere favorevole con osservazioni. Segnala, altresì, che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 13 gennaio scorso e che appare quindi opportuno porre in votazione, nella seduta odierna, la proposta di parere presentata dal relatore.
  Evidenzia, quindi, come la Commissione Bilancio abbia valutato in maniera favorevole il provvedimento sotto il profilo finanziario.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, segnala come lo schema di decreto risulti piuttosto complesso, e come, anche per tale motivo, la proposta di parere sia stata formulata con largo anticipo, onde consentire ai componenti della Commissione di approfondirne il contenuto. Rileva, peraltro, come in tale lasso di tempo non siano pervenute osservazioni ulteriori rispetto a quelle già inserite nella proposta di parere formulata in precedenza.

  Marco CAUSI (PD), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, ringrazia il relatore per il notevole lavoro svolto, il quale ha consentito di elaborare una proposta di parere molto articolata che entra nel merito di molti aspetti del provvedimento, permettendo alla Commissione di fornire un contributo rilevante ai fini della formulazione definitiva del decreto legislativo da parte del Governo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, esprimendo altresì una valutazione contraria sul provvedimento. Sottolinea, infatti, come il problema più rilevante rispetto alla disciplina dei fondi d'investimento alternativi riguardi l'armonizzazione dei fondi stessi, laddove invece lo schema di decreto si limita a prevedere l'armonizzazione delle norme sui gestori dei fondi.
  In tale contesto ritiene, inoltre, che il meccanismo del «passaporto europeo», attraverso il quale si consente di compiere investimenti in Italia anche su fondi costituiti in Paesi che non assicurano un adeguato livello di trasparenza e vigilanza, debba essere analizzato con grande attenzione, anche stabilendo condizioni ulteriori rispetto alle previsioni della direttiva 2011/61/UE.

  Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che l'armonizzazione dei mercati finanziari, la quale costituisce una realtà già attuale, rappresenti un obiettivo da perseguire, e che occorra a tal fine realizzare un contesto normativo armonizzato, nel rispetto dei limiti fissati in materia dalla direttiva 2011/61/UE.

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  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.
Atto n. 60.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio scorso.

  Enrico ZANETTI, presidente, ricorda che il relatore, Marco Di Maio, ha in precedenza illustrato il provvedimento e ha altresì presentato, nella seduta del 22 gennaio scorso, una proposta di parere favorevole. Segnala, altresì, che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 13 gennaio scorso e che appare quindi opportuno porre in votazione, nella seduta di oggi, la proposta di parere presentata dal relatore.
  Evidenzia, quindi, come la Commissione Bilancio abbia espresso una valutazione favorevole sul provvedimento sotto il profilo finanziario.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, condivide l'opportunità di procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere, al fine di consentire l'emanazione di un importante provvedimento che rafforza la vigilanza sui conglomerati finanziari, incrementando in tal modo il livello di tutela dell'intero mercato finanziario europeo, in una fase, come quella attuale, in cui è particolarmente necessario garantire la massima chiarezza e stabilità.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.50.

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