CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2014
174.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 77

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 15.30.

  Tino IANNUZZI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01945 Borghi: Iniziative urgenti per la completa attuazione del «Programma 6.000 campanili».

  Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi in particolare sul rilievo politico di un atto di sindacato ispettivo firmato da 50 deputati, con cui si chiede al Governo di fare il punto sullo stato di attuazione del Programma 6.000 campanili, a partire dalla consapevolezza di alcune lacune normative, peraltro già segnalate al Governo dalla VIII Commissione in sede di esame del decreto-legge n. 69 del 2013, come ad esempio la ristrettezza della platea dei potenziali beneficiari – oggi platealmente confermata dal dato secondo cui dopo 24 secondi dall'apertura del termine per la Pag. 78presentazione delle domande di finanziamento tutte le risorse disponibili erano già state esaurite –, e, ancor più, l'incongrua limitazione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti al solo criterio cronologico. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che nella risposta del Governo sia possibile riscontrare quegli elementi di novità, sotto il profilo dell'aumento e della rimodulazione delle risorse disponibili per una piena attuazione del programma in questione e per l'attribuzione ai comuni in tempi rapidissimi di risorse quanto mai necessarie e urgenti.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Enrico BORGHI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Girlanda, che conferma, purtroppo, che il Governo non sembra avere compreso appieno la differenza fra l'approntamento di una procedura selettiva per l'assegnazione delle poche risorse pubbliche disponibili e l'attivazione di una lotteria. Esprime altresì rammarico per il fatto che, di fronte ad un atto di sindacato ispettivo sottoscritto da 50 parlamentari, la risposta del Governo assume toni e contenuti burocratici, come se le questioni poste dai presentatori dell'interrogazione in titolo, fra le quali c’è – non ultima – anche quella relativa alla qualità dei progetti da finanziare, possano liquidarsi con un formalistico riferimento al fatto che la scelta del criterio temporale come unico criterio di selezione dei progetti è frutto di una scelta condivisa dall'ANCI o con il richiamo peraltro, sbagliato o almeno incompleto, alla filosofia ispiratrice del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare) che non era quella di realizzare opere pubbliche nel minor tempo possibile, ma di realizzare rapidamente opere pubbliche utili a migliorare il Paese.
  Rileva, inoltre, che la procedura messa in campo dal Governo si sta rivelando, com'era largamente prevedibile, farraginosa e piena di rischi di essere bloccata, con conseguente vanificazione degli obiettivi annunciati, dall'apertura di un vasto contenzioso da parte dei cosiddetti comuni periferici, in primo luogo quelli montani, che a causa dell'inadeguatezza delle linee informatiche sono risultati ingiustamente svantaggiati.
  Conclude, quindi, preannunciando la predisposizione di una risoluzione in Commissione al fine di indirizzare meglio e in senso più rispondente ai bisogni del territorio e del Paese l'azione del Governo.

5-01946 De Rosa: Iniziative urgenti per rivedere le scelte relative alla realizzazione della tratta autostradale Rosignano-Civitavecchia.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, in particolare, l'inutilità di un'infrastruttura autostradale che, con riferimento ai 115 chilometri da Rosignano a Grosseto consentirà al massimo di risparmiare qualche minuto di percorrenza, dato che sulla strada statale Aurelia il limite è già oggi di 110 km/h, mentre con riferimento al tratto fra Grosseto e Civitavecchia sarebbe stato ben più utile, meno costoso e meno impattante sotto il profilo ambientale, realizzare un intervento di messa in sicurezza e di ammodernamento della sede stradale esistente, anziché procedere alla realizzazione di una costosissima tratta autostradale che gli utenti potranno percorrere solo con pagamento di pedaggi.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non aggiunge nulla a quanto già conosciuto e già denunciato nell'atto di sindacato ispettivo in titolo. Conclude, quindi, richiamando il Governo ad una nuova valutazione della situazione e ad una nuova comparazione degli interessi in gioco che metta al primo posto gli interessi Pag. 79pubblici e quelli dei cittadini, anziché quelli della società concessionaria.

  Tino IANNUZZI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 44.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

  Tino IANNUZZI (PD), presidente e relatore, ricorda che è in corso di predisposizione da parte degli uffici la richiesta analisi comparata della tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture nei principali Paesi europei. Sollecita altresì al Governo l'acquisizione di tutti gli elementi conosciuti necessari a valutare compiutamente il complesso delle misure predisposte a sostegno degli operatori del settore, tali da consentire di accompagnare e governare in modo virtuoso il pur necessario percorso di recepimento della direttiva 1999/62/CE.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 57.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, informa che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante «rifusione», la precedente direttiva 2002/95/CE, attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Lo schema di decreto recepisce inoltre le due direttive delegate 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE con riguardo alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio.
  Rileva che con il presente schema di decreto si intende dare attuazione alla delega per il recepimento della direttiva 2011/65/UE prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96, in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B della predetta legge di delegazione.
  Prima di passare a esaminare nel dettaglio lo schema di decreto, segnala che la direttiva 2011/65/CE (RoHS 2, acronimo di Restrictions on Hazardous Substances) reca norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi, il recupero e Pag. 80lo smaltimento ecologicamente al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi i corretti dei rifiuti di AEE. Rispetto alla precedente RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 si presenta come una direttiva a sé stante (e non più interconnessa alla direttiva RAEE, cioè la direttiva 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): rispetto alla precedente formulazione sono stati infatti eliminati i collegamenti alla direttiva RAEE, ad esempio per quanto riguarda l'elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito nell'allegato I della nuova direttiva, inserendo peraltro una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre dieci categorie.
  Illustra lo schema di decreto legislativo che, come specificato nell'articolo 1 che riprende il considerando n. 1) e l'articolo 1 della direttiva, detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Le misure adottate sono volte a ridurre i problemi di gestione dei rifiuti (RAEE) associati al loro contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, cromo, ecc.) e dei ritardanti di fiamma. Pertanto, il decreto dispone un progressivo divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di AEE contenenti determinate sostanze pericolose, disponendo, in casi specifici, deroghe temporanee per i prodotti non a norma con il decreto.
  Aggiunge che nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 si stima che i costi effettivi generati dalla messa in conformità delle apparecchiature per l'industria sarebbero compresi fra l'1 per cento e il 4 per cento del fatturato. Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10 per cento del fatturato (prodotto nuovo) o all'1-10 per cento (modifica di un prodotto esistente). Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto. Gli attuali controlli degli Stati membri hanno infine dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44 per cento.
  Precisa che lo schema di decreto si compone di venticinque articoli e sei allegati ed è suddiviso in cinque capi. In primo luogo, si impone la restrizione all'uso di determinate sostanze e si prevede un meccanismo di aggiornamento continuo del catalogo delle sostanze vietate e delle correlate esenzioni (artt. 1-6). Successivamente vengono disciplinati gli obblighi dei fabbricanti, dei mandatari, degli importatori e dei distributori (artt. 7-12) e si prevede l'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità, al fine di garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta l'Unione (artt. 13-18). Infine, vengono individuate funzioni e competenze amministrative di vigilanza e sanzione (artt. 19-21). L'ultimo capo (Capo V, disposizioni finali, artt. 22-25) reca, tra l'altro, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni e la norma transitoria che consente di commercializzare fino al 22 luglio 2019 le apparecchiature che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio, n. 151, ma che risultano non conformi al presente decreto.
  Circa le definizioni, AEE sono definite le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la Pag. 81corrente continua. Tale definizione riprende quella dettata dalla direttiva e ricalca quella recata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 151/2005, che però fa ovviamente riferimento alle sole AEE che rientrano nell'allegato 1A in cui non è presente la categoria residuale open scope; per tale ragione, l'ambito di applicazione della disciplina risulta ampliato. In proposito, fa presente che il considerando n. 12) della direttiva evidenzia l'opportunità di includere nella direttiva medesima un certo numero di definizioni al fine di precisarne l'ambito di applicazione e integrare la definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche con la definizione di «apparecchiatura dipendente» onde coprire il carattere polivalente di alcuni prodotti, allorché le funzioni previste delle AEE devono essere determinate sulla base delle caratteristiche oggettive, come ad esempio il design del prodotto e la sua commercializzazione. Per tale ragione, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 specifica, in linea con quanto previsto dalla direttiva, ai fini della definizione di «apparecchiature elettriche ed elettroniche», che la locuzione «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste. Nell'analisi di impatto della regolamentazione si riportano le osservazioni dell'ANIE che segnala come, in conseguenza dell'applicazione della locuzione «che dipendono», verrebbero inclusi «anche prodotti, quali tosaerba a motore con accensione elettrica, scarpe, armadi e zaini con all'interno luci o altri dispositivi elettronici, che in precedenza non erano considerati AEE ai fini della RoHS». La medesima analisi fa presente che tale considerazione – così come le altre osservazioni pervenute dagli altri operatori del settore – è stata valutata in sede di stesura dell'intervento regolatorio, ma non è stato possibile modificare la definizione riportata nel testo ufficiale della direttiva.
  In ragione di questo ampliamento del campo di applicazione, viene previsto un elenco più dettagliato di esclusioni al comma 2 dell'articolo 2. Sono infatti espressamente escluse alcune apparecchiature in ragione degli interessi cui le stesse sono preordinate (sicurezza nazionale, ricerca scientifica, tipologia di destinazione industriale, sviluppo di forme energetiche rinnovabili, specifica destinazione medica). Il decreto legislativo 151/2005 tra le esclusioni riporta (articolo 2, comma 3) le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari, in linea con quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2, dello schema in esame.
  L'articolo 3 dello schema inoltre reca le ulteriori definizioni, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, che riprendono le corrispondenti definizioni della direttiva.
  All'articolo 4 viene previsto il divieto di immissione sul mercato delle AEE (compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità) che contengano le sostanze di cui all'allegato II (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati – PBB, eteri di difenile polibromurato – PBDE), oltre i valori massimi tollerati. Nello stesso articolo: al comma 3, si definisce una tempistica dilazionata in relazione all'applicazione della disciplina ad alcune tipologie di apparecchiature che vengono immesse sul mercato a decorrere da una certa data (per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo, dal 22 luglio 2014; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, dal 22 luglio 2016; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, dal 22 luglio 2017); al comma 4, lettera a), si escludono i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di AEE immesse sul mercato anteriormente Pag. 82al 1o luglio 2006; al comma 6, si escludono le applicazioni elencate agli allegati III (che riporta le applicazioni per le quali è consentito l'uso delle sostanze vietate e l'eventuale scadenza) e IV (relativo alle applicazioni che beneficiano di un'esenzione specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo).
  A differenza delle precedenti direttive, che erano maggiormente concentrate sulla disciplina dei RAEE, quella attualmente in recepimento pone l'accento su tutta la catena produttiva delle AEE, prevedendo obblighi in capo agli operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori), al fine di garantire che le AEE che circolano all'interno del mercato dell'Unione Europea rispondano ai requisiti imposti dalla direttiva. Tali responsabilità investono la sfera della produzione, importazione e distribuzione dei prodotti dal punto di vista dell'adeguatezza del prodotto stesso e della documentazione di accompagnamento. Tutti gli operatori della filiera sono coinvolti nel processo di controllo della conformità dei prodotti e intervengono, se necessario, con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'autorità di vigilanza qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto.
  Il Capo III riguarda le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione relativa alle AEE: la dichiarazione UE di conformità (redatta secondo le indicazioni dell'allegato VI) attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto; la documentazione tecnica del prodotto è redatta secondo la norma tecnica armonizzata EN 50581:2012; la marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, che disciplina i principi generali della marcatura (articolo 15).
  Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del presente decreto sono svolte congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza, nonché dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
  L'articolo 21 elenca una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori economici che non ottemperano ad alcuni obblighi disciplinati in recepimento della direttiva provvedendo a graduare le sanzioni a seconda delle singole fattispecie; rispetto all'articolo 16 del decreto legislativo 151/2005, lo schema di decreto prevede una maggiore articolazione delle fattispecie in relazione al maggiore livello di dettaglio e di specificazione della nuova disciplina prevista per le AEE. Le sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro a seconda della gravità delle violazioni previste, sono irrogate dalle Camere di Commercio competenti per territorio.
  Aggiunge che nel Capo V si rinvengono disposizioni relative: all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati, che sono demandati a decreti del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare; alle abrogazioni, come anticipato, dell'articolo 5 e dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 151 del 2005.

  Tino IANNUZZI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Atto n. 53.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 5 febbraio.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) chiede al relatore di conoscere i suoi orientamenti sui Pag. 83soggetti da audire nell'ambito del ciclo di audizioni proposto nella seduta di ieri, evidenziando l'opportunità di inserire in esso, qualora non fosse già stato valutato, il mondo della ricerca.

  Alessandro BRATTI (PD), relatore, fa presente la sua intenzione di richiedere l'audizioni di rappresentanti del mondo industriale comunque coinvolti nell'applicazione dello schema di decreto in titolo, delle regioni, nonché degli enti deputati al controllo ambientale. Si dichiara comunque favorevole a coinvolgere nel ciclo di audizioni anche esponenti del mondo della ricerca.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) invita il relatore a considerare anche l'ipotesi di audire i rappresentanti delle province.

  Enrico BORGHI (PD) auspica che, previa valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa procedere celermente alle audizioni in modo da acquisire gli elementi conoscitivi necessari ai fini di una consapevole e accurata deliberazione da parte della Commissione.

  Tino IANNUZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, demandando alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione sullo svolgimento del ciclo di audizioni proposto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

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