CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 124

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 14.20.

5-01329 Gallinella: Sui precari della giustizia.

  Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, replicando, ringrazia il sottosegretario Berretta per la risposta fornita, della quale per il momento prende atto, riservandosi di approfondirne il contenuto e di presentare eventualmente un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

  Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA fa presente come la risposta all'interrogazione a risposta immediata 5-01965 Colletti richieda un ulteriore lavoro di verifica ed approfondimento. Si scusa, quindi, con il deputato Colletti poiché il Governo non Pag. 125è in grado di rispondere oggi al suo atto di sindacato ispettivo e assicura che la risposta sarà fornita domani.

  Andrea COLLETTI (M5S) ringrazia il Sottosegretario Berretta per averlo avvertito del ritardo, rimanendo in attesa della risposta che sarà fornita domani. Ricorda, peraltro, come i dati che costituiscono oggetto del quesito siano stati da lui richiesti al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 10 gennaio scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'interrogazione a risposta immediata 5-01965 Colletti si svolgerà domani.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
(Atto n. 46).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come dalla relazione della collega Amoddio sia emerso che l'ordinamento italiano è già sostanzialmente conforme alla direttiva 2011/93/UE e che, pertanto, siano necessarie solo alcuni interventi integrativi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
(Atto n. 64).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come sul provvedimento in oggetto il collega Vazio avvia svolto un'articolata relazione, che ha tenuto conto anche dei rilievi del Professor Gialuz. Sottolinea, quindi, come su tale provvedimento sia particolarmente importante conoscere i rilievi che saranno espressi dalla Commissione Bilancio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
(Atto n. 51).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2014.

  Fabiana DADONE (M5S) osserva come lo schema di decreto legislativo in titolo rechi il recepimento della Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime il cui termine è scaduto il 6 aprile 2013: lo schema, dunque, riguarda la disciplina di un fenomeno di particolare gravità che impone norme e Pag. 126procedure efficaci per contrastare e prevenire il crimine stesso e per garantire alle vittime adeguate misure di protezione, tutela e assistenza.
  A fronte di previsioni adeguate ed opportune quali quelle contenute nella Direttiva ritiene quanto mai necessario introdurre nell'ordinamento nazionale norme conformi ad essa e dunque garantire un completo recepimento della Direttiva medesima.
  Rileva, in particolare, come lo schema in titolo attui soltanto una parte della Direttiva, omettendo di recepire, o recependo in modo non adeguato né completo, diverse disposizioni che ne costituiscono parte integrante e dirimente.
  La previsione di cui all'articolo 1 dello schema in titolo non appare idonea a rispondere agli obiettivi evidentemente perseguiti dalla direttiva europea la quale, da una parte, al considerando 12, fa riferimento alle persone vulnerabili al fine di invocare norme più severe quando le vittime possano essere ricondotte a tale ambito e, dall'altra, all'articolo 2, comma 2, fornisce la definizione di «posizione di vulnerabilità» con riferimento ad uno dei metodi coercitivi di cui al comma 1: sembra necessario che tale norma venga integrata con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità.
  L'articolo 2 dello schema in titolo non dispone in ordine ad alcune previsioni contenute nell'articolo 2 della Direttiva stessa tra cui: la definizione di «posizione di vulnerabilità» così come formulata nella direttiva; la previsione di cui al comma 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2; la previsione di cui al comma 5 relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui al comma 1: sarebbe stato più opportuno formulare la norma ricalcando esattamente l'articolo 2 della direttiva europea.
  Ritiene condivisibile la scelta di cui all'articolo 3 dello schema in titolo di introdurre la scelta di introdurre il comma 5-ter all'articolo 398 c.p.p., prevedendo modalità particolari di espletamento dell'incidente probatorio anche in caso di persone maggiorenni. Si sarebbe tuttavia potuto introdurre ulteriori norme a tutela della protezione e del diritto di difesa delle vittime e, dunque, recepire più compiutamente la direttiva europea relativamente a quanto previsto all'articolo 12; tra queste, l'introduzione di una norma che, in linea a quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 12 della direttiva europea, preveda l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti secondo i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, senza la necessità della certificazione dell'Autorità Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, bensì solo previa autocertificazione della persona offesa.
  L'articolo 4 dello schema in titolo non appare rispondente ai criteri indicati nella legge delega e non recepisce l'articolo 13, comma 2, della Direttiva – che impone agli Stati membri di provvedere «affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15» (articoli che disciplinano, rispettivamente, l'assistenza e sostegno alle vittime minorenni e la tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali). L'articolo 4, comma 2 dello schema di decreto legislativo rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età ad un successivo decreto ministeriale e limita ai casi in cui sia «strettamente necessario, l'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche», mentre sembra prevedere che la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età vada applicata in via ordinaria: tali disposizioni violano i criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Pag. 127– Legge di delegazione europea 2013», in quanto, i criteri di delega disponevano che la disciplina fosse contenuta direttamente nell'atto delegato e, inoltre, la disciplina non può essere rinviata a decreti ministeriali, stante la riserva di legge in materia di condizioni dello straniero, di libertà di circolazione e soggiorno, di prestazioni sanitarie nonché di garanzie giudiziarie.
  L'articolo 5 dello schema in titolo prevede specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione delle Amministrazioni: sarebbe opportuno fornire un'indicazione più precisa in ordine ai destinatari di tale formazione, alla stregua di quanto indicato nel considerando 25 della Direttiva.
  L'articolo 6 dello schema in titolo non recepisce quanto previsto dalla direttiva europea all'articolo 17 – il quale impone agli Stati di provvedere affinché le vittime abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti – né sembra contribuire alla creazione di un sistema efficace: risulta utilizzato per il risarcimento delle vittime il fondo di cui all'articolo 12 comma 3 della L. 228/03, istituito per finanziare i programmi di assistenza e integrazione sociale realizzati in favore delle vittime di tratta, fondo al quale sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 D.Lgs. 286/98, i proventi della confisca disposta in seguito ad una sentenza per i reati connessi alla tratta ed i proventi della confisca ordinata per gli stessi delitti ex articolo 12-sexies decreto-legge 306/92. Stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 del presente schema di decreto legislativo la previsione così come è costruita sembra di difficile attuazione. Non può assolutamente condividersi quanto previsto al comma 2-ter dell'articolo 12 così come modificato, il quale stabilisce una somma forfetaria (euro 1.500,00) per ogni vittima, peraltro in misura estremamente esigua, se non offensiva, avuto riguardo a quanto subito dalle persone vittime di tratta di esseri umani. Sembra del tutto inopportuno il termine decadenziale di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza penale per la presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto all'obbligo di dimostrazione di aver esperito – dunque in tale breve lasso di tempo – l'azione civile e le procedure esecutive. Non è dato comprendere infatti come potrebbe una vittima riuscire a presentare la domanda di indennizzo senza incorrere nella suddetta decadenza se, com’è noto, i tempi della giustizia civile mai le consentirebbero entro lo stesso termine di aver concluso l'azione esecutiva dimostrando così il mancato risarcimento da parte dell'autore del reato.
  L'articolo 7 dello schema in titolo investe del ruolo di «relatore nazionale o meccanismo equivalente» di cui all'articolo 19 della direttiva europea il Dipartimento per le pari opportunità, assegnandogli i compiti previsti dal legislatore europeo agli articoli 19 e 20 (lettera b) e c) dell'articolo 7) oltre che mantenendo in capo al Dipartimento stesso quelli che storicamente erano i compiti della Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento presso il Dipartimento stesso (lettera a) articolo 7). La scelta non appare condivisibile: sarebbe opportuno che il meccanismo equivalente, per le funzioni che è chiamato a svolgere, sia un organismo indipendente, così come peraltro in altri paesi dell'Unione Europea.
  L'articolo 8 dello schema in titolo persegue l'obiettivo di unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 stesso e all'articolo 13 L. 228/03 creando un unico «programma di emersione, assistenza e integrazione sociale» strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria – evidentemente per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e integrazione sociale. Posto che tale previsione ricalca l'attuale prassi operativa, non è dato comprendere se la formalizzazione di un unico programma comporterebbe una riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del Pag. 128privato sociale che oggi in tutta Italia si occupano dell'assistenza e protezione delle vittime, eventualità da scongiurare dove si voglia mantenere in vita l'attuale sistema anti tratta.
  Inoltre quanto previsto all'articolo 8 sembra rispondere alla necessità di recepire l'articolo 11 della direttiva europea, che prevede una serie di obblighi a carico degli Stati relativi all'assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani. Tuttavia la suddetta norma europea non sembra essere stata completamente recepita. Sarebbe dunque necessario integrare l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo con altre previsioni in linea con quanto disposto dal legislatore europeo.
  L'articolo 10, comma 1, nel rimandare l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni sembra violare i criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, il cui articolo 5, comma 1, lettera b) stabilisce che sia il Governo a «prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela».
  L'articolo 10, comma 2, nello stabilire che allo straniero «sono fornite adeguate informazioni in lingua a lui comprensibile in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale» non sembra essere sufficientemente chiaro in ordine alle modalità con cui tali informazioni sono fornite e ai soggetti cui spetta detto onere, lo schema di decreto legislativo non provvede a recere una norma di particolare rilevanza, contenuta all'articolo 8 della Direttiva, in base alla quale nel nostro ordinamento andrebbe introdotta la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli articoli 600 e 601 c.p.
  Ritiene che i rilievi da lei espressi debbano essere trasformati in condizioni, riservandosi di presentare una compiuta proposta di parere in tal senso.

  Donatella FERRANTI, presidente, interviene per porre alla Commissione alcune questioni relative allo schema di decreto legislativo in esame. In primo luogo, riporta dei rilievi che le sono stati rappresentati dal deputato Piepoli in relazione all'articolo 9 ed, in particolare, in riferimento all'esigenza di specificare che il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani debba contenere anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e riducano il rischio di divenire vittime della tratta.

  Fabiana DADONE (M5S) condivide i rilievi relativi all'articolo 9 appena formulati.

   Donatella FERRANTI, presidente, condividendo quanto prima rilevato dal deputato Fabiana Dadone, osserva che nel testo manca una precisa definizione del concetto di vulnerabilità, che era incluso fra i temi oggetto di delegazione legislative ai sensi dell'articolo 5 lettera D della legge 6 agosto 2013 n. 96. A tale proposito si potrebbero utilizzare le formulazioni contenute nella direttiva.
  In relazione all'articolo 3 si potrebbe prevedere che la situazione di vulnerabilità è desunta, oltre che dal tipo di reato, anche dalle modalità del fatto per cui si procede e dalla posizione di vittima del della persona.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 6, che introduce un diritto all'indennizzo per le vittime dei reati di tratta, estendendo le finalità del Fondo per le misure anti-tratta istituito dall'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228. L'indennizzo è corrisposto alla vittima qualora questa non sia riuscita ad ottenere ristoro dall'autore del reato. Il diritto all'indennizzo sussiste anche quando gli autori del reato siano rimasti ignoti, purché dal provvedimento di archiviazione risulti la sussistenza del Pag. 129reato. Tuttavia, nel prevedere un diritto di indennizzo delle vittime di tratta, l'articolo (comma 2-ter del novellato articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228) fissa un indennizzo fisso e forfettario nella somma di 1.500 euro per ogni vittima.
  A suo parere la previsione di una misura fissa dell'indennizzo suscita non poche perplessità, giacché opera una innaturale equiparazione di tutte le vittime dei suddetti reati, senza tenere conto della diversità di posizione fra vittima e vittima. La previsione di una misura fissa finisce per rendere incerta la funzione stessa dell'indennizzo, la quale non può più propriamente identificarsi nell'obbiettivo di riparare il pregiudizio subito.
  Ricorda che la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 all'articolo 12, comma 2, stabilisce che l'indennizzo per le vittime di reati intenzionali deve essere equo ed adeguato («Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime»). Inoltre, la Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983), stabilisce che gli Stati debbano predisporre meccanismi di risarcimento per coloro che abbiano subito un pregiudizio, prevedendo che il ristoro copra, «secondo il caso, almeno i seguenti elementi del pregiudizio: perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita d'alimenti».
  A tal fine, sembra più opportuno che il decreto si limiti a predisporre un tetto massimo dell'indennizzo, lasciando la possibilità di effettuare una commisurazione diversa dell'indennizzo alla luce del diverso pregiudizio subito dalle vittime. Conseguentemente, sembra altresì opportune che il legislatore delegato preveda i parametri per la determinazione del pregiudizio concreto subito dalla vittima, fra i quali potrà essere incluso anche il comportamento tenuto dalla vittima medesima e la situazione finanziaria di quest'ultima (come previsto per esempio dagli articolo 7 e 8 della Convenzione di Strasburgo del 1983).
  La soglia di euro 1,500 sembra peraltro eccessivamente bassa, alla luce della gravità dei pregiudizi che le vittime potrebbero avere subito in conseguenza della condotta criminosa.
  I commi da 2-quarter a 2-septies dell'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 fissano i meccanismi procedurali per richiedere ed ottenere l'indennizzo. Il primo prevede che la domanda di indennizzo venga presentata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale. Il secondo stabilisce le condizioni per la presentazione della domanda in caso siano rimasti ignoti gli autori del reato. In tal caso la domanda deve essere presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione emesso ai sensi dell'articolo 415 c.p.p.
  Osserva che l'impossibilità di identificazione degli autori del reato potrebbe non sempre constare da un provvedimento di archiviazione, come nel caso in cui il processo si chiudesse con una sentenza di assoluzione degli imputati per non avere commesso il fatto, fermo restando il positivo accertamento del reato. La disciplina dimentica inoltre che l'impossibilità per la vittima di ottenere ristoro potrebbe discendere anche da altre sentenze di assoluzione o proscioglimento degli imputati (per es., immunità, prescrizione, mancata prova del dolo, ecc.), pur a fronte di un positivo accertamento dell'avvenuta commissione del reato. Onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, pare opportuno pertanto che i commi 2-quarter e 2-quinquies siano integrati nel senso di ricomprendere fra i presupposti della richiesta anche le sentenze di assoluzione dalle quali risulti la sussistenza del reato e, dunque, la condizione di vittima dell'istante
  Conclude ricordando che la Commissione Giustizia, a causa dei lavori inerenti Pag. 130a provvedimenti iscritti nel calendario dell'Assemblea, non ha potuto sentire in merito al provvedimento il rappresentante speciale e coordinatrice per la lotta alla tratta di esseri umani dell'OSCE, dottoressa Maria Grazia Giammarinaro, che ne aveva fatto richiesta. Ritiene che tale audizione potrebbe essere utile per la Commissione e che, pertanto, si potrebbe svolgere martedì 11 o mercoledì 12 febbraio prossimi per poter poi concludere l'esame del provvedimento giovedì 13 febbraio.

  Fabiana DADONE (M5S) ritiene che l'audizione della dottoressa Maria Grazia Giammarinaro sarebbe molto utile.

  Fabrizia GIULIANI (PD) condivide l'utilità dell'audizione proposta.

  Donatella FERRANTI, presidente, anche al fine di consentire lo svolgimento della predetta audizione, chiede se il Governo sia disponibile a non procedere ai fini dell'adozione definitiva dell'atto fino a quando questa Commissione non si sia espressa, purché il parere sia reso entro la prossima settimana.

  Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere entro la prossima settimana.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-01965 Colletti: Sull'applicazione del benefici introdotti dal decreto-legge 146 del 23 dicembre 2013 per i detenuti per associazione di tipo mafioso.

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