CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2014
168.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
Pag. 38

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio de Vincenti.

  La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Michele Pompeo META, presidente, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Vincenzo GAROFALO (NCD), relatore per la IX Commissione, concordemente con il collega Basso, relatore per la X Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, sottolinea in primo luogo la grande rilevanza che il Governo attribuisce allo schema di decreto in esame e a quello successivo, che definiscono la normativa concernente l'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Evidenzia altresì la piena disponibilità del Governo a recepire le indicazioni contenute nei pareri Pag. 39delle competenti Commissioni parlamentari al fine di pervenire alla più appropriata formulazione degli atti in questione.
  Per quanto concerne la proposta di parere in esame dichiara di condividere la prima osservazione, che investe la sua diretta competenza, riferendosi agli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia. Relativamente al settore delle comunicazioni, pur non essendo una materia di propria competenza, ritiene comunque opportuna la richiesta di precisare la delimitazione delle infrastrutture di rete che hanno rilevanza strategica, contenuta nell'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere. Ribadisce in ogni caso la massima attenzione del Governo anche per quanto riguarda le restanti osservazioni.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (vedi allegato 1).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Atto n. 72.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO (NCD), relatore per la IX Commissione, fa presente che le Commissioni sono chiamate a esaminare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Ricorda che il decreto-legge n. 21/2012 ha creato una nuova disciplina per l'esercizio da parte del governo di poteri speciali per la tutela dell'interesse nazionale in imprese operanti in settori strategici, al fine di superare i rilievi avanzati dall'Unione europea sulla previgente disciplina in materia di golden share.
  Rileva, in estrema sintesi, che l'impianto legislativo riconosce al Governo una serie di poteri di intervento sulle decisioni societarie, dal veto all'operazione all'imposizione di determinate condizioni, con modalità di attuazione parzialmente diverse a seconda che si tratti di imprese operanti in attivi strategici nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1 del decreto) ovvero dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (articolo 2 del decreto). In entrambi i casi è comunque previsto un primo atto di natura secondaria che individui gli attivi strategici e un secondo atto di natura secondaria che individui le modalità di attuazione dei poteri speciali.
  Osserva che per il settore della difesa e della sicurezza nazionale si tratta di DPCM e di regolamenti. Il DPCM chiamato a individuare gli attivi strategici, per il quale peraltro non era previsto il parere parlamentare, è già stato adottato (DPCM 30 novembre 2012, n. 253) e quindi integrato con il DPCM 2 ottobre 2013, n. 129. Sottolinea che il regolamento chiamato a disciplinare le procedure per l'attuazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionali, per il quale è previsto il parere parlamentare, ha concluso il suo iter parlamentare alla Camera con il parere espresso dalle Commissioni riunite I e IV nella seduta del 17 dicembre scorso (atto n. 39). Fa presente che per i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni invece entrambi gli atti secondari sono dei regolamenti governativi e per entrambi è prevista l'acquisizione del parere parlamentare.
  Rammenta che lo schema di regolamento n. 40 chiamato a definire gli attivi strategici è stato appena esaminato dalle Commissioni riunite IX e X, che hanno espresso su di esso un parere favorevole con osservazioni.
  Passando all'illustrazione degli articoli da 1 a 5, dal momento che il collega relatore per la X Commissione procederà all'illustrazione degli articoli da 6 a 11, rileva preliminarmente un profilo problematico Pag. 40in ordine all'ambito di applicazione del provvedimento per quel che concerne un settore di interesse della IX Commissione, quello delle comunicazioni.
  Osserva, infatti, che il citato DPCM 2 ottobre 2013, n. 129 ha incluso fra gli attivi strategici nei settori della difesa e della sicurezza nazionale le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. Le medesime reti e impianti sono individuati anche come impianti strategici nei settori delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 dallo schema di regolamento n. 40. Al riguardo ritiene pertanto necessario, come rilevato anche in relazione all'altro schema di decreto, che il Governo chiarisca la disciplina applicabile nel settore, posto che quella relativa alla tutela degli interessi strategici nei settori della difesa e della sicurezza nazionali risulta maggiormente stringente. FA presente che il chiarimento è richiesto anche dai pareri del Consiglio di Stato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni allegati allo schema di regolamento; l'Autorità, inoltre, nell'audizione svolta al Senato sullo schema di regolamento n. 40, ha in particolare segnalato che l'applicazione al settore della comunicazione dei poteri speciali previsti per la difesa e sicurezza nazionali consentirebbe di intervenire, per le imprese estere, anche per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea e non solo, come invece avviene per gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per le imprese residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea.
  Passando quindi all'illustrazione degli articoli da 1 a 5, fa presente che l'articolo 1, nell'individuare l'oggetto del regolamento nella disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali, specifica che il regolamento concerne anche le attività propedeutiche all'esercizio di tali poteri.
  L'articolo 2 attribuisce, al comma 1, alla Presidenza del Consiglio il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. Conseguentemente, al comma 2, si prevede che con DPCM, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento: sia individuato l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attività di coordinamento; siano individuati, su indicazione, rispettivamente, dei Ministri dell'economia, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale o equiparato di ciascun ministero responsabile delle attività di competenza nell'ambito del regolamento (per il Ministero degli esteri la struttura deve essere obbligatoriamente di livello dirigenziale generale); sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un gruppo di coordinamento; tale gruppo sarà presieduto dal responsabile dell'ufficio della Presidenza del Consiglio (o da altro componente individuato dal Presidente del Consiglio) e composto dai responsabili degli uffici dei diversi ministeri, con eventuale integrazione di rappresentanti di altri uffici per potenziarne le capacità di analisi; siano stabilite adeguate modalità e procedure telematiche necessarie per il tempestivo esercizio dei poteri speciali e predisposta l'apposita modulistica per le notifiche relative; siano predisposte procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche; siano assicurate modalità di condivisione dei dati con i ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche; siano stabilite la tempistica e le modalità di raccordo tra i ministeri interessati.
  L'articolo 3 prevede che le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta di esercizio dei poteri speciali siano affidati dall'ufficio responsabile della Presidenza del Consiglio al Ministero dell'economia per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate; al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le altre società, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ovvero tenendo conto della competenza prevalente.Pag. 41
  Gli articoli 4 e 5 intervengono sulle modalità con le quali le imprese interessate devono procedere alla notifica degli atti e delle operazioni rilevanti individuate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In base all'articolo 4, comma 1, si prevede che le imprese operanti negli attivi ritenuti di rilevanza strategica, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni debbano notificare all'ufficio responsabile della Presidenza del Consiglio dei ministri (individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a» del decreto-legge n. 21 del 2012 e non, come erroneamente indicato nel testo, «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a») un'informativa completa. Tale disposizione prevede che siano notificate dalla società alla Presidenza del Consiglio, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, qualsiasi delibera, atto o operazione, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto: la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie per l'introduzione del diritto di voto limitato nelle società non quotate, la modifica di clausole statutarie per l'introduzione di un limite massimo al possesso azionario nelle imprese operanti nei settori strategici, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Devono essere inoltre notificate le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.
  Il comma 2 dell'articolo 4 indica gli obblighi di notifica per i soggetti esterni all'Unione europea che acquisiscano una partecipazione in imprese che operano nell'ambito degli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Questi devono notificare l'operazione di acquisizione nonché le informazioni previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, al fine dell'esercizio dei poteri di cui al successivo comma 6 dell'articolo 2 (opposizione all'operazione o imposizione di impegni). Si tratta di ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, quando dall'operazione discenda per il soggetto esterno all'Unione europea l'acquisizione del controllo della società.
  Il comma 3 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di notifica anche per le operazioni all'interno di un medesimo gruppo, di norma escluse dalla disciplina di esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012. Si precisa infatti che tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
  In proposito, ricorda che il citato articolo 2, comma 1 prevede che il regolamento chiamato a individuare gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni indichi anche «la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo». Al riguardo segnala che, in conformità delle disposizioni appena citate, una previsione di contenuto sostanzialmente analogo è altresì recata dall'articolo 4 dello schema di regolamento che individua gli attivi strategici.
  L'articolo 5 descrive il contenuto della notifica. In particolare, il comma 1 prevede che la notifica possa essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. La notifica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale e deve contenere tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione.Pag. 42
  Ai sensi del comma 2, la notifica deve contenere, nel caso di adozione di delibere d'assemblea, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, ovvero, nel caso di acquisto di partecipazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione, comprensivo del piano finanziario e di una descrizione generale del progetto, nonché informazioni dettagliate sull'acquirente e sul suo ambito di operatività. In entrambi i casi, la notifica deve contenere ogni informazione utile a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 21 del 2012. Si tratta delle valutazioni da compiere ai fini dell'esercizio dei poteri speciali attinenti, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, in particolare: l'esistenza di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati; l'idoneità dell'assetto risultante dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.
  In base al comma 3 la notifica deve inoltre contenere la procura speciale. Al riguardo richiama quanto segnalato dal Consiglio di Stato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla necessità di non richiedere la procura speciale quando la notifica sia firmata dal legale rappresentante dell'impresa, che di per sé non necessita di procura speciale. Oltre alla procura speciale, la notifica deve contenere l'indicazione della persona fisica e giuridica notificante e con la quale effettuare le comunicazioni del caso e l'indicazione, in base al testo della disposizione che «la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 – settori difesa e sicurezza nazionale». Al riguardo segnala che si tratta di un evidente refuso in quanto in realtà lo schema di regolamento attiene ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con riferimento ai quali l'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.
  La notifica deve infine contenere, in calce, la dichiarazione per cui «I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali».
  In base al comma 4, il Ministero responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. Ciò deve avvenire dando immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento e anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri ministeri coinvolti. In tal caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali decorre dal ricevimento della notifica completa. Inoltre, il Ministero responsabile dell'istruttoria con le medesime modalità (comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, su impulso di altri Ministeri coinvolti), può chiedere ai soggetti notificanti o alla controparte eventuali elementi integrativi ai fini della valutazione.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore per la X Commissione, passando all'esame del contenuto delle disposizioni contenute dagli articoli da 6 a 11 del provvedimento in esame, fa presente che le modalità concrete di svolgimento della procedura per l'esercizio dei poteri speciali sono disciplinate dall'articolo 6. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento, nel caso in cui non ritenga necessario l'esercizio Pag. 43dei poteri speciali, ne comunica le motivazioni della decisione; nel caso in cui decide di esercitare i poteri speciali, trasmette tempestivamente la proposta di esercizio e il relativo schema di provvedimento per via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al gruppo di coordinamento (comma 1). I commi 2 e 3 riguardano il contenuto della proposta di esercizio dei poteri speciali e dello schema di provvedimento.
  Ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplina due diverse fattispecie di esercizio dei poteri speciali: i commi 2, 3 e 4 riguardano gli atti di società che detengono attivi nei settori strategici, sui quali lo stato può esprimere il potere di veto (comma 3), che si esprime nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici (comma 4); i commi 5 e 6 riguardano l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'UE di partecipazioni in società che detengono attivi nei settori strategici. In tali casi lo Stato può subordinare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato. Qualora il rischio per la tutela dei predetti interessi non sia eliminabile attraverso l'assunzione degli impegni, il Governo può opporsi all'acquisto (comma 6).
  La proposta di esercizio dei poteri speciali deve indicare dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni (comma 2). La disposizione è dettata al fine di garantire il rispetto del criterio imposto dall'ordinamento comunitario che vieta l'adozione di misure più severe di quelle strettamente necessarie a salvaguardare l'esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
  Lo schema di provvedimento, nei casi di esercizio dei poteri speciali esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente extra-UE di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato (si tratta dunque del caso b)), deve indicare: le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa; gli specifici criteri e le modalità di monitoraggio; l'amministrazione competente al monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste e l'organo da essa incaricato di curare le relative attività; le sanzioni previste in caso di inottemperanza (comma 3).
  L'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento, il giorno stesso dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali ne dà comunicazione all'impresa notificante e alle competenti Commissioni parlamentari (comma 4).
  Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa deve trasmettere tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio (comma 5). I commi 6 e 7 riguardano i termini previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012. Il comma 6 precisa il termine di 15 giorni per l'esercizio dei poteri speciali dall'effettiva ricezione, da parte dell'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento, della notifica completa della necessaria documentazione. Tale chiarimento è finalizzato ad evitare la presentazione di notifiche incomplete, come il comma 4 dell'articolo 5 del presente schema di regolamento. Il comma 7 esclude il sabato, la domenica e i giorni festivi dal computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.
  L'articolo 7 disciplina l'attività di monitoraggio del rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, in caso di rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già verificati. Il comma 1 prevede che l'ufficio incaricato del monitoraggio dal decreto di esercizio dei poteri speciali trasmetta alla Pag. 44Presidenza del Consiglio, non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.
  L'articolo 8 stabilisce che, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il suddetto decreto dovrà essere notificato al soggetto sanzionato a cura della Presidenza del Consiglio (comma 1).
  Ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012 prevede, oltre alla nullità degli atti adottati in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali all'articolo 4, che il Governo possa ingiungere alla società di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio; all'articolo 6, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
  Il comma 2 dell'articolo 8 rinvia, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale, in quanto compatibili, per quanto concerne le modalità di accertamento della violazione, l'irrogazione della sanzione e i criteri di gradazione della stessa.
  L'articolo 9 sottrae all'esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge n. 241 del 1990, pur facendo salvo quanto previsto dall'articolo 42 (classifiche di segretezza) della legge n. 124 del 2007. Il citato articolo 42 disciplina le modalità con le quali le «classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali». Si ricorda che il diritto all'accesso ai documenti amministrativi, consistente nel diritto di prenderne visione e di estrarne copia, è garantito a tutti gli interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (legge n. 241 del 1990, articoli da 22 a 28). L'articolo 9 richiama anche il comma 6 del medesimo articolo 24, che prevede la facoltà per il Governo di adottare regolamenti di delegificazione per prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi in presenza di gravi motivi, fra cui quelli relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale.
  L'articolo 10 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che le attività previste dal regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Pag. 45

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, nel ribadire la rilevanza dei provvedimenti in esame, fa presente che le richieste di chiarimento espresse dai relatori saranno valutate attentamente ai fini della definitiva stesura dell'atto, dopo aver effettuato le opportune verifiche. Anticipa, in ogni caso, la disponibilità del Governo a recepire le condizioni e osservazioni contenute nel parere che sarà approvato dalle Commissioni competenti della Camera e in quello già approvato dal Senato.

  Paolo COPPOLA (PD) ritiene che la rete di telecomunicazioni nel futuro rappresenterà sempre più un asset strategico per il Paese di assoluta rilevanza per la sicurezza nazionale e auspica pertanto che il Governo applichi la normativa più restrittiva al fine di non correre il rischio di carenze o interruzioni anche momentanee del servizio.

  Marco DA VILLA (M5S), richiamati i fatti accaduti ieri in Assemblea in seguito alla votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, cita testualmente le parole del deputato questore Stefano Dambruoso, riportate da tutti gli organi di stampa, in merito alla sua aggressione nei confronti della deputata Loredana Lupo. Il questore ha dichiarato: «Accusa infondata. C’è stato un contatto fisico mentre tentavamo di bloccare un'aggressione alla Presidente Boldrini. La violenza non mi appartiene. Diversi deputati del MoVimento 5 Stelle hanno cercato di raggiungere la terza carica dello Stato. Ho visto tre persone avventarsi verso la Boldrini, con il personale di sicurezza che devo coordinare abbiamo improvvisato un cordone di protezione ed è lì – dicono i grillini – che sarebbe partito lo schiaffo». Sottolinea che questa versione resa dal deputato Dambruoso è stata assunta come veritiera da tutti gli organi di comunicazione che, al contrario, hanno riportato in forma dubitativa la tesi sostenuta dalla collega Lupo, avvalorata da un video presente sul web in cui milioni di italiani hanno potuto vedere quanto successo. Rileva che non vi è stato alcun tentativo di aggressione nei confronti della Presidente Boldrini o un atto di violenza nei confronti dei rappresentanti del Governo, come risulta evidente dall'atteggiamento tranquillo del Ministro dei rapporti con il Parlamento Dario Franceschini nelle immagini del video da lui richiamato. Ricorda che il M5S ha chiesto di non convocare la seduta odierna finché la vicenda richiamata non sia stata chiarita. Prende atto che a questa richiesta non è stato dato seguito, ma ha voluto rappresentare in questa sede i fatti accaduti perché restino agli atti e siano di insegnamento e monito per le future generazioni.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore per la X Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, nel ribadire le considerazioni già espresse precedentemente sull'attenzione che sarà riservata dal Governo alle richieste contenute nella proposta di parere dei relatori, esprime la propria condivisione sulla condizione di carattere sostanziale contenuta nel parere, nonché sulle correzioni richieste in sede di coordinamento formale.

  Marco DA VILLA (M5S) richiede, a nome dei deputati presenti del proprio Gruppo, la verifica del numero legale.

  Michele Pompeo META, presidente, constatata la presenza del numero di deputati previsto dal Regolamento, dispone la verifica del numero legale.

  Si procede alla verifica del numero legale.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che le Commissioni non sono in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, da concordarsi con la presidenza della X Commissione.

  La seduta termina alle 9.50.

Pag. 46