CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
162.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 166

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Marina BERLINGHIERI (PD) rileva che il piano «Destinazione Italia» definisce un complesso di misure finalizzate a favorire in modo organico e strutturale l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane; misure che mirano a riformare un ampio spettro di settori, dal fisco al lavoro, dalla giustizia civile alla ricerca, a valorizzare i nostri asset e a sviluppare una politica di promozione internazionale del nostro Paese mirata sugli investimenti.
  Si tratta di un provvedimento importante che ha lo scopo di favorire misure improntate alla crescita e allo sviluppo, sia per quanto riguarda il versante dell'aiuto alle imprese, sia per alcuni profili riguardanti le famiglie e i consumatori.
  Il provvedimento va nella direzione giusta per le misure che riguardano le imprese, soprattutto laddove prevede:
   incentivi per l'autoimprenditorialità giovanile o femminile per micro e piccole imprese di nuova costituzione;
   attrazione di investimenti produttivi esteri e internazionalizzazione delle imprese: facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia di lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative e nel settore della ricerca;
   misure per aziende di aree industriali in crisi, volte ad estendere alcuni finanziamenti agevolati per aziende oggetto di piani di riconversione industriale, per scongiurarne la chiusura e la perdita di posti di lavoro (articolo 2);
   agevolazioni fiscali creditizie e mini-bond per le PMI, che potranno così accedere al credito attraverso il sistema bancario appoggiandosi al fondo di garanzia, oppure emettendo titoli grazie a norme che consentono di semplificare e defiscalizzare questo tipo di operazione;
   digitalizzazione delle imprese: attraverso crediti d'imposta, voucher e bonus in particolare per le PMI;
   credito d'imposta (al 50 per cento degli investimenti) per la ricerca e sviluppo delle imprese;
   semplificazioni in materia di giustizia per le imprese, con la previsione di un tribunale per le aziende all'estero (articolo 10).

  Il provvedimento sostiene inoltre direttamente famiglie e consumatori, introducendo una riduzione del costo delle bollette elettriche con un importante intervento da 850 milioni (ART. 1); tariffe scontate per l'assicurazione auto e detrazioni fiscali per acquisto di libri e per favorire la lettura: si tratta di una novità interessante che andrebbe integrata con una norma per estendere ai libri non cartacei gli incentivi fiscali. Gli e-book, che attualmente soffrono di un'IVA più alta, andrebbero incentivati, non solo per la ricaduta molto positiva nel settore della didattica, ma anche per lo sviluppo dei beni culturali. In tal modo si valorizzerebbe il potenziale della tecnologia digitale nella diffusione della cultura.
  Ritiene che il provvedimento vada nella direzione giusta anche laddove prevede misure per la bonifica e recupero dei siti inquinati (articolo 4). Molto grave è la Pag. 167situazione del sito Caffaro, sul quale i parlamentari bresciani si sono attivati presso il Governo in sinergia con il Comune capoluogo. Questo provvedimento potrebbe essere utile a reperire risorse, aggiuntive a quelle già stanziate.
   Ritiene opportuno però segnalare che, anche in considerazione di dati molto preoccupanti circa la situazione del Paese, come il recente dato sulla ricchezza che diminuisce del 9 per cento, recentemente attestato da Bankitalia, tali misure potrebbero non risultare ancora sufficienti per agganciare la ripresa.
  Perché siano concretamente fattori di crescita è fondamentale tenere presente che alcune delle misure contenute nel disegno di legge di conversione del decreto non avranno un impatto immediato, ma necessiteranno di norme successive di attuazione e dello sblocco di risorse dei fondi europei. Si tratta ad esempio delle misure per dare attuazione all'articolo 3 sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, per le quali occorrerà attendere l'autorizzazione della Commissione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali, visto che la copertura della norma è a valere sulla prossima programmazione dei fondi 2014-2020, nel limite massimo di 600 milioni per il triennio 2014-2016.
  Anche per quanto riguarda l'articolo 6 sulla digitalizzazione e l'articolo 9 sul credito di imposta per la detrazione delle spese dei libri le risorse sono a valere sulla medesima nuova programmazione dei fondi europei.
  Sarebbe opportuno, a garanzia della possibilità concreta di attuare le misure previste, istituire un PON (Piano Operativo Nazionale) specifico a valere sulle risorse della medesima nuova programmazione dei fondi europei e poi emanare i decreti attuativi.
  Allo stesso modo sarebbe importante istituire un PON per i fondi volti ad incentivare la digitalizzazione. I voucher da 10 mila euro e gli incentivi per chi dota l'azienda di connessioni a banda ultra larga, come previsto per le PMI, sono misure molto positive, soprattutto se si pensa che l'Italia ha una bassa adozione di Internet tra le PMI (60 per cento) e che le nuove misure del Governo possono essere uno strumento di promozione del Digitale. Occorrerebbe tuttavia, un intervento con risorse più consistenti (così come ha chiesto il direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale Agostino Ragosa), che sia progettuale, coordinato e integrato, ossia che tenga conto di tutte le componenti dell'Agenda digitale, non solo per migliorare la produttività delle imprese ma anche per digitalizzare la Pubblica amministrazione, per aumentare i servizi digitali ai cittadini, la diffusione di nuove tecnologie per la creazione di nuovi posti di lavoro. «Destinazione Italia» si propone come complesso di misure finalizzate a favorire in modo organico e strutturale l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane. Competitività che può essere favorita e sostenuta solo se si affronta la questione del «sistema Paese» nel suo complesso. In un momento cruciale per il nostro Paese, investire nell'economia digitale è una priorità per perseguire obiettivi di crescita, migliorare la produttività delle imprese, l'efficienza della pubblica amministrazione, per es. con la realizzazione del Sistema dei pagamenti elettronici, lo sviluppo di servizi digitali, la diffusione di nuove tecnologie, in particolare quelle di quarta generazione, per creare nuove professionalità digitali e ampliare le opportunità di partecipazione alla società della conoscenza.
  Il Presidente del Consiglio Letta, ha sottolineato l'importanza strategica dell'Agenda digitale, assicurando l'impegno italiano «affinché le fonti di finanziamento europeo, a partire dai fondi strutturali, e della Connecting Europe Facility, siano orientate maggiormente verso la costruzione delle reti a banda larga e ultra larga». L'Italia, tuttavia, è ancora molto lontana dai traguardi europei. E su questo avremo modo di fare gli opportuni approfondimenti durante le audizioni previste in Commissione. Nell'ambito delle infrastrutture di rete, il nostro Paese, registra la Pag. 168peggiore qualità di servizio in termini di lentezza della connessione (con una media di 4,4 Mbps).
  Per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana e per colmare il gap che distanzia il nostro Paese dai Paesi europei più avanzati, sarebbero necessari circa 10 miliardi di euro – così come stimato dal direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale, Agostino Ragosa, il quale ha segnalato come tale cifra possa essere reperita anche attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari.
  Tuttavia l'analisi complessiva circa l'allocazione delle risorse per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture digitali evidenzia una composizione frammentaria dei finanziamenti e delle azioni connesse a tale obiettivo, con il rischio di ridurre impatto ed efficacia degli interventi.
  Se si vuole che i piani di attuazione dell'agenda digitale diventino realmente un'occasione per l'affermarsi di politiche integrate per la crescita del nostro Paese, occorre dunque orientare le risorse comunitarie verso una concentrazione dei diversi interventi e delle molteplici componenti dell'agenda digitale in un unico Programma Operativo Nazionale (PON), così come chiedono anche le regioni; ciò permetterebbe di programmare un approccio coordinato e integrato, affinché gli interventi siano progettati nell'ambito di un'organica struttura programmatica e diventino realmente risorsa strategica per la crescita del nostro Paese.

  Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, ringrazia la collega Berlinghieri per il contributo. Osserva quindi, con riferimento alle audizioni ipotizzate sul tema degli aiuti di Stato e dell'attuazione dell'Agenda digitale europea, che queste – in considerazione dei tempi di esame del provvedimento, sul quale la XIV Commissione deve esprimersi entro la prossima settimana – potranno opportunamente essere previste nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e della Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2014, che la Commissione si accinge ad esaminare.

  La Commissione concorda.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Pag. 169

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Francesca BONOMO (PD) ringrazia la relatrice, rilevando tuttavia che avrebbe ritenuto utile inserire nel parere un riferimento, mediante la formulazione di una osservazione, all'opportunità di utilizzare le somme accantonate per i pagamenti dei diritti spettanti ad artisti non identificati entro tempi ragionevoli per finalità di promozione e valorizzazione dell'opera di giovani talenti emergenti.
  Auspica in ogni caso che sul tema più ampio della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi possa aprirsi un ampio dibattito in Commissione, anche alla presenza del Ministro Moavero, in considerazione della proposta di direttiva adottata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012. Si tratta infatti di temi di particolare rilevanza, che meritano di essere approfonditi.

  Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia l'astensione del gruppo di SEL sulla proposta di parere favorevole formulata. Benché le questioni affrontate rivestano grande importanza, ritiene che occorra un approfondimento della materia con riguardo alla specificità italiana, con particolare riferimento al ruolo della SIAE, che più che tutelare i piccoli autori si dedica a tutelare le grandi multinazionali.

  Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

  Paola CARINELLI (M5S) preannuncia il voto contrario sul provvedimento in esame, come già dichiarato in più occasioni dal suo gruppo. Non ritiene infatti che le misure proposte vadano nella giusta direzione; la materia deve essere rivista sulla base di criteri differenti, come peraltro emerso anche nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione Cultura.

  Paolo TANCREDI, presidente, intervenendo a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole di NCD sulla proposta di parere formulata. Trattandosi di materia oggetto di una proposta di direttiva in corso di discussione, ritiene in ogni caso che la XIV Commissione dovrà tornare ad occuparsene in maniera più ampia e approfondita.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, rileva come l'osservazione proposta dall'onorevole Bonomo, che ringrazia per il contributo, non appaia direttamente riconducibile alle competenze della XIV Commissione; a tal fine potrebbe essere utile un approfondimento dei temi richiamati, in occasione del confronto con il Governo auspicato dalla collega.
  Ringrazia anche la collega Pannarale le cui osservazioni, sebbene dettate dal buon senso, appaiono esulare dall'ambito di intervento della Commissione.

  Alessia Maria MOSCA (PD) conferma l'utilità di un confronto con il Governo al fine di approfondire la nuova disciplina in discussione a livello europeo; in questa fase ci si potrebbe limitare a inserire una osservazione nel parere, volta a sottolineare l'opportunità di misure aventi finalità di promozione e sostegno degli artisti più giovani.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, ribadisce come il rilievo proposto non appaia pertinente rispetto agli ambiti di competenza Pag. 170della XIV Commissione; preso atto tuttavia dell'attenzione delle colleghe, si dichiara in ogni caso disponibile ad accogliere la richiesta avanzata.
  Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2), che invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure aventi finalità di promozione e sostegno di giovani artisti, interpreti o esecutori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – legge n. 96/2013 –, allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.
  La Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/UEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/UE relativa ai contratti a distanza.
  La direttiva 2011/83/UE, oggetto di recepimento, presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti «a distanza» o «fuori dei locali commerciali» (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi «a distanza», né come stipulati «fuori dei locali commerciali» (articolo 5). La nuova direttiva contiene poi una disciplina che presenta modifiche importanti riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16).
  Una tra le novità più rilevanti è rappresentata dall'inclusione di disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza. L'articolo 2, n. 11 della direttiva definisce il «contenuto digitale» come «i dati prodotti e forniti in formato digitale». La formula ricomprende tutti i programmi per computer, i giochi, i files di testo, di musica e le dichiarazioni pubblicitarie che in ambito europeo, tramite internet, vengono offerti emessi in commercio in formato digitale. Contrariamente al carattere di armonizzazione minima delle precedenti direttive, la nuova direttiva sui diritti dei consumatori persegue, ai sensi del suo articolo 4, l'armonizzazione completa del trattamento di queste materie nell'UE, dal momento che agli Stati membri viene vietato di mantenere (o introdurre) disposizioni più o meno stringenti per la tutela dei consumatori. La standardizzazione di tali negozi nell'UE dovrebbe infatti garantire, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 169 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il raggiungimento di un elevato livello di tutela del consumatore, nonché contribuire a migliorare la competitività delle imprese nel mercato comune.
  La Direttiva deve essere recepita entro il 13 dicembre 2013 e le misure previste devono essere applicate entro il 13 giugno 2014 (articolo 28 della Direttiva).
  Quanto allo schema di decreto in esame, il provvedimento si compone di 2 articoli diretti ad introdurre modifiche Pag. 171sostanziali al Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005). In particolare è integralmente sostituito il Capo I del Titolo III (Modalità contrattuali) del Codice, attualmente dedicato a «Particolari modalità di conclusione del contratto». Significativamente il nuovo Capo I è denominato «Dei diritti dei consumatori nei contratti».
  Di seguito fornirà un'illustrazione sintetica delle principali modifiche introdotte.
  In primo luogo (con l'introduzione dei nuovi articoli da 45 a 47 nel Codice) si amplia e modifica la gamma di definizioni contenute già nel Codice, si delinea l'ambito di applicazione e si fornisce un elenco di tipologie contrattuali che sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dello schema.
  Costituiscono una novità per il Codice del Consumo le definizioni relative a: «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore», «contratto di servizi», «contenuto digitale», «locali commerciali», «asta pubblica»; hanno un contenuto più ampio di quelle attualmente contenute nel Codice quelle riferite a: «contratto negoziato fuori dei locali commerciali» e «garanzia»; è, infine, modificativa di quella attualmente presente nel Codice la definizione riferita al «bene» (nuovo articolo 45).
  Sono inclusi tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, comprensivi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale (nuovo articolo 46).
  Sono invece esclusi quelli riferiti a servizi sociali, assistenza sanitaria, attività di azzardo, servizi finanziari, diritti su beni immobili, viaggi vacanze tutto compreso, multiproprietà, fornitura di alimenti e bevande, trasporto passeggeri, distributori automatici di importo inferiore o uguale a 50 euro (nuovo articolo 47).
  La nuova sezione I del Capo I del Codice, introdotta dallo schema di decreto legislativo, è dedicata alle informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Tali informazioni debbono riguardare: caratteristiche dei beni e servizi, identità del professionista, il prezzo, le eventuali modalità di pagamento, garanzia di conformità, la durata del contratto, la funzionalità del contenuto digitale, qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software (articolo 48).
  La nuova Sezione II introdotta nel Codice è dedicata ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, con particolare riguardo agli obblighi di informazione (nuovo articolo 49); ai requisiti formali di tali tipologie contrattuali (nuovi articoli 50 e 51) e al diritto di recesso (articoli da 52 a 59).
  Con riguardo ai diritti di informazione (articolo 49), ogni professionista che offra i suoi prodotti o servizi a distanza è gravato di specifici obblighi di informazione che debbono essere adempiuti prima della conclusione del contratto. Si tratta di obblighi che sono in gran parte già previsti nell'attuale Codice, ma, nello schema in esame vengono specificati più nel dettaglio. Ciò esclude la possibilità per la parte professionale di nascondersi nell'anonimato e nell'impersonalità (si pensi agli acquisto on line), innalza il livello di trasparenza del mercato, favorisce la concorrenza tra imprese e riduce i costi di transazione in occasione della conclusione di contratti transfrontalieri.
  Con riguardo ai requisiti formali (articoli 50 e 51) si introducono anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali alcuni requisiti minimi, mentre per i contratti a distanza, se ne amplia la disciplina già prevista. La relazione illustrativa allegata allo schema precisa che le norme si riferiscono al light regime (informazioni precontrattuali minime essenziali) per ipotesi contrattuali concernenti riparazioni o manutenzione richieste dal consumatore, di importo irrisorio (inferiore o uguale a euro 200). Per i contratti a distanza le novità principale consistono: nei casi di contratti da concludersi per telefono, per il consumatore l'obbligo si perfeziona solo quando ha firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto o Pag. 172previo consenso su un mezzo durevole; per i contratti a distanza, conclusi con mezzi elettronici, che obbligano il consumatore a pagare, si prevede espressamente che le informazioni siano comunicate al consumatore direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine e che il medesimo sia posto dal professionista nella condizione di riconoscere che l'ordine implica l'obbligo di pagare. La mancata osservanza di tali requisiti da parte del professionista non obbliga il consumatore ad alcun adempimento contrattuale (articoli 50 e 51).
  Una delle maggiori novità introdotte dallo schema in esame nel Codice è una più articolata disciplina del diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali rispetto alle disposizioni attualmente vigenti. Più in particolare viene previsto un termine più ampio per l'esercizio del diritto (da 10 a 14 gg.). Qualora venga omessa l'informazione sul diritto di recesso, il periodo entro il quale potrà essere esercitato il ripensamento viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni – rispettivamente, dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene – a dodici mesi.
  Le novità di derivazione comunitaria in materia di diritto di recesso prendono in considerazione anche la possibilità di poterlo esercitare quando il bene viene acquistato all'estero.
  Con riguardo agli obblighi del professionista e del consumatore nel caso di recesso, la novità riguarda il termine più lungo entro cui il consumatore deve restituire i beni (da 10 a 14 gg.) e la responsabilità riferita sola alla diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione diversa. Infine vi è un ampliamento delle ipotesi contrattuali a cui non si applica la disciplina del diritto di recesso tra cui: contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista per lavori urgenti di riparazione o manutenzione, quelli conclusi per asta pubblica, la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering (articoli 52-59).
  La nuova Sezione III, introdotta dallo schema in esame, è rubricata «Altri diritti del consumatore».
  In particolare sono previste disposizioni relative ai diritti del consumatore nei contratti di vendita e nei contratti di servizi. Ai soli contratti di vendita di beni si applicano le disposizioni concernenti la consegna e quelle relative al passaggio di rischio. Per i contratti di vendita i beni devono esser consegnati entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il rischio della perdita o del danneggiamento del bene è del professionista fino a quando il consumatore non ha ricevuto materialmente il possesso del bene (articoli 61 e 63).
  La nuova sezione IV del Capo I, introdotta nel Codice dallo schema in esame, è rubricata «Disposizioni generali».
  In primo luogo sono richiamate le disposizioni concernenti la tutela amministrativa e giurisdizionale in relazione alla violazione degli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni del Codice. La nuova norma estende i poteri dell'Autorità della concorrenza e del mercato anche per l'accertamento delle violazioni delle nuove disposizioni riferite in particolare agli obblighi informativi preliminari, ivi comprese quelle sul diritto di recesso. La disposizione fa salva la possibilità di risolvere stragiudizialmente eventuali controversie tra consumatore ed impresa presso gli appositi organi delle Camere di commercio (articolo 66).
  Sono inoltre previste disposizioni relative al foro competente per le controversie civili, al carattere imperativo delle disposizioni dello schema di decreto e all'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore, all'obbligo per gli Stati membri di informazione sulle disposizioni nazionali di recepimento, alla fornitura non richiesta e alla tutela dei diritti del consumatore. (articoli da 66-bis a 66-quinquies).
  È infine introdotta una disposizione di carattere generale (articolo 67) con la quale si opera un rinvio per la tutela dei diritti attribuiti al consumatore ad altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a Pag. 173norme comunitarie. Per gli aspetti non disciplinati è previsto un rinvio alle disposizioni del codice civile.
  Lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-bis) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo. La modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore.
  La relazione illustrativa precisa che la norma ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati.
  Ricorda infatti che con lettera di costituzione in mora, ex articolo 258 del 18 ottobre 2013 la Commissione ha aperto una procedura di infrazione (n. 2013-2169) nei confronti dell'Italia per scorretta attuazione ed esecuzione della direttiva 2005/29/UE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale 2002/22/UE, come modificata dalla direttiva 2009/136/UE).
  La Commissione contesta in primo luogo l'inadeguata applicazione da parte italiana dell'articolo 3, paragrafo 4, e degli articoli da 11 a 13 della direttiva in materia di pratiche sleali. In sostanza, nell'ordinamento italiano non sarebbe correttamente applicato il principio di lex specialis contenuto nella direttiva pratiche commerciali sleali che regola il coordinamento tra tale disciplina (a carattere transettoriale) e le normative specifiche di settore; in particolare, la Commissione addebita all'Italia che tale errata applicazione del diritto europeo (riconducibile a criteri interpretativi delle disposizioni italiane di recepimento della normativa europea stabiliti in alcune sentenze del Consiglio di Stato, nonché in successive decisioni di organi di giustizia amministrativa, dell'AGCOM, e – da ultimo – a successivi interventi del legislatore italiano) avrebbe provocato la mancata attuazione della direttiva pratiche commerciali sleali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
  La Commissione contesta, in particolare, la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato e avallata dall'AGCOM, per cui l'esistenza di una disciplina specifica settoriale, in quanto considerata esaustiva, comporterebbe la prevalenza di tale disciplina su quella generale, ancorché di derivazione europea, in materia di tutela dei consumatori. Nell'interpretazione data dalle autorità italiane si determinerebbe un contrasto tra legge speciale e norma generale non soltanto quando esista una «opposizione» – tesi sostenuta dalla Commissione europea – ma anche in presenza di una sovrapposizione per cui la disciplina speciale regolerebbe la totalità delle fattispecie al punto che non avrebbe ragione l'applicazione, sia pure in funzione sussidiaria o come «norma di chiusura», della disciplina generale.
  Secondo la Commissione, inoltre, a causa di tale lacuna in Italia non vi sarebbe alcuna autorità indipendente competente a far rispettare la direttiva pratiche commerciali sleali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Analoghe argomentazioni (relative al corretto coordinamento tra discipline di carattere generale e normative specifiche nell'ambito della tutela dei consumatori utenti di servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche) addotte dalla Commissione riguardano la non corretta applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva servizio universale. Sulla questione la Commissione aveva già inoltrato richiesta Pag. 174di chiarimenti al Governo italiano mediante la procedura Eu Pilot n. 4261/12/JUST.
  In ottemperanza a quanto previsto nella Direttiva, lo schema di decreto, all'articolo 2, specifica che le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. Nel medesimo articolo si dà attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea da parte del Ministero dello sviluppo economico.

  Paola CARINELLI (M5S) rileva come, intervenendo lo schema di decreto legislativo in esame sulla materia della tutela dei consumatori, apparirebbe opportuno affrontare la questione della class action, istituto che in Italia merita ancora di essere disciplinato esaustivamente.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, si riserva un approfondimento della questione sollevata, sulla quale potrà fornire indicazioni nel corso del successivo esame del provvedimento.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.
Atto n. 60.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Paolo TANCREDI (NCD), presidente e relatore, segnala che il presente schema di decreto reca la disciplina in materia di vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario, recependo la direttiva 2011/89/UE, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni o la modifica di disposizioni esistenti nel decreto legislativo che disciplina i conglomerati finanziari (D.Lgs. 142/2005), nel Testo unico bancario (D.Lgs. 383/1995, c.d. TUB), nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005. c.d. CAP) e nel Testo unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998, c.d. TUF).
  La delega al recepimento delle norme in esame è contenuta nell'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013). La direttiva è contenuta nell'allegato B della suddetta legge. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 10 giugno 2013.
  Ricorda preliminarmente che i conglomerati finanziari sono gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendano almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario.
  Per impresa regolamentata si intende una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea.
  La direttiva 2002/87/UE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, recepita con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142, aveva attribuito alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari.
  Il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142 configura un sistema di vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese d'investimento Pag. 175appartenenti ad un conglomerato finanziario. Tale sistema supplementare non pregiudica l'applicazione delle norme settoriali in materia di vigilanza già previste dagli ordinamenti degli Stati membri.
  L'autorità preposta alla vigilanza supplementare sul conglomerato, che assume il nome di «coordinatore», è individuata sulla base di criteri molto articolati e dettagliati. In sintesi, qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività; qualora invece a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata prevalente all'interno del conglomerato.
  Tuttavia tale disciplina presenta alcuni limiti relativamente al campo di applicazione nonché al coordinamento tra le autorità di vigilanza.
  La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 intende quindi potenziare la vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi, della predisposizione di meccanismi di controllo interno nonché della gestione dei rischi di gruppo, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno.
  Come riportato nella premessa alla direttiva, l'obiettivo principale è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.
  In particolare, con l'introduzione dell'articolo 2-bis alla direttiva 98/78/UE e dell'articolo 72-bis alla direttiva 2006/48/UE vengono assoggettate alla disciplina generale anche le società di partecipazione finanziaria mista, in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all'espansione delle attività ad un altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste.
  L'articolo 2 della direttiva 2011/89/UE, oltre a novellare numerosi articoli della citata direttiva 2002/87/UE, assegna diversi compiti alle autorità europee di vigilanza per ciascun settore (Autorità bancaria europea – ABE, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza della prassi della vigilanza.
  Considerato che i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, si prevede (articolo 9-ter della direttiva 2002/87/UE) che il coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/UE stabilisca l'opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Inoltre le autorità di vigilanza dovranno sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell'Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovranno poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale.
  Lo schema si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1 reca modifiche al citato D.Lgs. n. 142 del 2005 che ha recepito la direttiva 2002/87/UE sui conglomerati finanziari. Sono in primo luogo modificate o integrate (comma 1) alcune definizioni (articolo 1 del d.lgs. 142/2005), con l'inserimento, tra l'altro, del riferimento al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005).
  Viene modificata la definizione di impresa regolamentata, includendovi – oltre alle banche e alle imprese di assicurazione – le imprese di riassicurazione, le società di gestione patrimoniale, i gestori di fondi Pag. 176di investimento alternativi. È conseguentemente modificata la definizione di settore finanziario. Si introduce inoltre una definizione più ampia dell'impresa madre, come impresa che controlla un'altra impresa.
  Il comma 2 modifica l'articolo 2 del D.Lgs. 142/2005. In particolare, viene aggiunta una disposizione (comma 1-bis) per meglio chiarire che l'obiettivo del decreto è quello di stabilire la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate, ferme restando le norme settoriali di vigilanza sulle stesse.
  Il comma 3 modifica l'articolo 3 del D.Lgs. 142/2005, specificando i criteri per identificare un conglomerato, includendo, tra l'altro, le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi alternativi nel relativo processo.
  Il comma 4 modifica l'articolo 4 del D.Lgs. 142/2005 consentendo alle autorità di vigilanza di esonerare, oltre ai conglomerati che non raggiungono la soglia vincolante del 10 per cento (ma che abbiano un attivo del settore più piccolo superiore a 6 miliardi di euro), anche i conglomerati che, pur superando la soglia del 10 per cento, hanno un attivo del settore più piccolo inferiore a 6 miliardi di euro.
  Il comma 5 modifica l'articolo 5 del D.Lgs. 142/2005, relativo ai compiti del coordinatore, rafforzando la collaborazione e la comunicazione tra le autorità competenti, tramite i collegi dei supervisori previsti dalle norme settoriali e mediante accordi di coordinamento.
  Il comma 6 modifica l'articolo 6 del D.Lgs. 142/2005 specificando che lo scambio di informazioni dovrà riguardare, fra l'altro: la struttura legale, organizzativa e di governance del gruppo, includendo tutte le filiazioni regolate e non, le filiali rilevanti, i detentori di partecipazioni qualificate a livello di impresa madre capogruppo e le autorità competenti sulle imprese regolate del gruppo.
  Il comma 7 modifica l'articolo 7 del D.Lgs. 142/2005 introducendo alcune precisazioni sulle modalità di calcolo per valutare l'adeguatezza patrimoniale attraverso i due metodi previsti dalla direttiva, vale a dire il metodo del consolidamento contabile e il metodo della deduzione e aggregazione.
  Le modifiche introdotte dai commi 8, 9 e 10, rispettivamente agli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 142/2005 rinviano all'emanazione da parte delle autorità europee, per il tramite del Comitato congiunto, di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza. La disposizione è volta a far sì che la vigilanza supplementare sugli aspetti relativi alla concentrazione di rischi, alle operazioni intragruppo e ai controlli interni tenga conto dell'obiettivo di convergenza fra le prassi nazionali di vigilanza supplementare e fra queste e le corrispondenti norme settoriali.
  Le modifiche introdotte all'articolo 11 (comma 11) in materia di requisiti di onorabilità e professionalità recano un rinvio alle norme di settore in luogo dell'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 12 modifica l'articolo 13 del D.Lgs. 142/2005 in materia di poteri supplementari delle autorità di vigilanza in caso di mancata osservanza dei requisiti da parte delle imprese, rinviando specifici poteri contenuti nelle norme di settore (TUB, TUF e CAP). La conclusione di specifici accordi di coordinamento tra il coordinatore e le autorità competenti diventa una mera facoltà.
  Le modifiche introdotte dal comma 13 all'articolo 15 sono volte a precisare la prevalenza delle norme di settore, mentre le modifiche introdotte dal comma 14 all'allegato al d.lgs. 142/2005 sono volte ad abrogare il metodo di calcolo della deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità.
  Segnala che la direttiva 2011/89/UE ha modificato le norme settoriali per le banche e le imprese di investimento (ora contenute nella direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento 575/2013 CRR) nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo (contenute attualmente nella Direttive 98/78 ed in futuro nella Direttiva 2009/138 Solvency II) allo scopo di includere Pag. 177nell'ambito della vigilanza consolidata le società di partecipazione finanziaria miste (SPFM), ossia quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario che nel settore assicurativo, si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza. Tali previsioni sono volte a superare il precedente assetto regolamentare, ai sensi del quale le SPFM erano escluse dall'ambito della vigilanza consolidata bancaria e assicurativa e soggette esclusivamente alla vigilanza supplementare in qualità di società al vertice di un conglomerato finanziario.
  Gli articoli 2, 3 e 4 recano quindi modifiche, rispettivamente al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e al Codice delle assicurazioni private (CAP), allo scopo di:
   prevedere che possa assumere la qualifica di capogruppo, rispettivamente, di un gruppo bancario, del gruppo di SIM e del gruppo assicurativo, anche la società di partecipazione finanziaria mista, come definita nel decreto legislativo n. 142/2005;
   prevedere che la stessa società di partecipazione finanziaria mista possa, in coerenza con la struttura del gruppo/conglomerato, assumere contemporaneamente la qualifica di capogruppo bancaria e di capogruppo assicurativa nonché di capogruppo del conglomerato;
   estendere a detta società i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva delle autorità di vigilanza.

  In particolare, l'articolo 2 modifica, al comma 1, l'articolo 59 TUB per introdurvi la definizione di società di partecipazione finanziaria mista, attraverso un rinvio al citato D.Lgs. 142/2005, vale a dire un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario.
  L'articolo 3 del provvedimento in esame apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), aggiornando l'assetto del gruppo assicurativo al fine di consentire che un'impresa di partecipazione finanziaria mista, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana, possa assumere la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo e possa essere al contempo inclusa, come capogruppo, nel gruppo bancario.
  L'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 11 del Testo Unico Finanziario (TUF) affidando alla Banca d'Italia il compito di individuare le disposizioni in materia di vigilanza sugli esponenti aziendali e sui partecipanti al capitale applicabili alle società che controllano una SIM o una società di gestione del risparmio sottoposte a vigilanza consolidata, ivi comprese le società di partecipazione finanziaria mista.
  L'articolo 5 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria specificando altresì che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala infine che nel gennaio 2011 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2009/138/UE, la c.d. «Omnibus II» (COM(2011)8), che modifica i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La proposta di modifica comprende anche disposizioni tese a rinviare i termini di attuazione, di abrogazione e di applicazione previsti dalla direttiva 2009/138/UE, al fine di garantire un'ordinata transizione degli operatori e delle autorità pubbliche coinvolte al nuovo regime.
  Il 2 ottobre 2013 la Commissione europea ha presentato una ulteriore proposta di modifica della direttiva 2009/138/UE in Pag. 178materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. «Solvibilità II» – COM(2013)680), che rinvia dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2016 l'applicazione della direttiva medesima. Tale rinvio è giustificato dal fatto che talune disposizioni della direttiva 2009/138/UE vengono modificate dalla suddetta proposta «Omnibus II» che tuttavia non verrà approvata prima della fine del 2013.
  Il 14 novembre 2013 i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, riuniti in sede di trilogo, hanno raggiunto un accordo sulla proposta «Omnibus II». Il testo del compromesso deve essere approvato formalmente dai colegislatori dell'UE (PE e Consiglio). L'esame da parte della plenaria del PE è previsto per il 25 febbraio 2014. Anche a seguito dell'accordo sulla direttiva «Omnibus II» del 14 novembre, il 21 novembre 2013 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la seconda proposta di modifica della direttiva 2009/138/UE, su un testo concordato in sede di trilogo. Il Consiglio approverà prossimamente in via definitiva la proposta.
  Sottolineata la complessità tecnica del provvedimento, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo n. 62. Ricorda altresì che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013, primo semestre).
  Il presente decreto è stato predisposto allo scopo di inserire, con la tecnica della novella, le disposizioni attuative della direttiva 2012/12/UE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/112/UE, formalmente integrandole in un'unica, coerente ed organica disciplina normativa.
  La direttiva 2012/12/UE che vieta l'aggiunta di zucchero ai succhi di frutta nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni della direttiva 2001/112/UE allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex Alimentarius relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005), che è stata adottata dalla Commissione in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).
  Come evidenziato nella Relazione illustrativa sullo schema di decreto in esame, la Direttiva contiene modifiche rilevanti alla normativa vigente, in quanto, tra l'altro, allinea l'aggiunta di vitamine e minerali alla legislazione europea in materia, eliminando la discrezionalità e gli spazi di intervento degli Stati Membri; elimina inoltre la possibilità di aggiungere zuccheri a tutti i tipi di succhi di frutta e non solo a quelli di pera e di uva e consente la fabbricazione di nettari senza zuccheri aggiunti, laddove tale possibilità era prima limitata solo ad alcune tipologie di prodotti. La Direttiva reca inoltre disposizioni transitorie a tutela degli interessi degli operatori economici che hanno immesso sul mercato o etichettato i propri prodotti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva medesima. Infine, allo scopo di consentire ai produttori di informare Pag. 179adeguatamente i consumatori sulle nuove disposizioni in merito alle indicazioni nutrizionali, la Direttiva prevede la possibilità di utilizzare, per un periodo limitato, una dichiarazione indicante che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti.
  Prima di passare ad illustrare il contenuto del provvedimento, segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2013 e che in data 28 novembre 2013 la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di messa in mora (procedura 2013/0400), ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per mancato recepimento della direttiva 2012/12/UE.
  Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli e di 5 allegati.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del D.Lgs. n.151/2004, prevedendo al comma 1 che il riferimento all'Allegato I del comma 1 che individua l'ambito di applicazione del decreto, sia limitato alla parte I, ossia i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, i succhi di frutta concentrato, succo di frutta estratto con acqua, i succhi di frutta disidratati o in polvere e i nettari di frutta. Il comma 1-bis che, recependo quanto disposto dall'articolo 1 comma 1 della direttiva 2012/12/UE, prevede che ai prodotti in esame si applichino anche le altre norme europee in materia alimentare, ed in particolare il regolamento CE 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il comma 1-ter che richiama l'applicazione delle definizioni contenute nell'Allegato II, come novellato dalle disposizioni della direttiva 2012/12.
   L'articolo 2 apporta delle modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 151/2004 che stabilisce quali ingredienti, e in che misura, possono essere aggiunti ai succhi e ai nettari di frutta. Il nuovo articolo 2, così come risultante dalla modifica, rinvia al nuovo allegato I, parte II, punto 2, della direttiva in vista di eventuali aggiornamenti degli allegati da parte della Commissione.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del D.Lgs 151/2004 rinviando a quanto previsto nel punto 3 della parte II dell'Allegato I in merito ai trattamenti cui possono essere sottoposti i prodotti in esame.
  L'articolo 4 apporta talune modifiche all'articolo 4 del D.Lgs n. 151/2004 relativo alle denominazioni di vendita e ad altre indicazioni. In particolare: sopprime la lettera a) che prevede l'indicazione in etichetta, per i succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, della definizione aggiuntiva di «zuccherato» o con «aggiunta di zuccheri» (la soppressione è giustificata dal divieto introdotto dalla direttiva 2012/12/UE di aggiungere zuccheri ai succhi di frutta); sostituisce il comma 4, eliminando la previsione riguardante l'obbligo di indicare in etichetta del succo di frutta concentrato la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti, in ragione del divieto introdotto con la direttiva in esame; sostituisce in parte il comma 6, meglio specificando che se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta l'indicazione della frutta può essere sostituita dalla dicitura « più specie di frutta»; aggiunge un nuovo comma 6-bis che rinvia a quanto previsto nell'Allegato I, parte II, punto 1, la composizione di ciò che può assumere la denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta.
  L'articolo 5 interviene sull'articolo 6 relativo alle sanzioni apportando talune modifiche tecniche ed inserendo un nuovo comma 3-bis.
  L'articolo 6 modifica le norme transitorie del decreto legislativo n. 151/2004, prevedendo che i prodotti ed i relativi imballaggi etichettati conformemente alle disposizioni previgenti possono essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. Pag. 180L'indicazione «dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti « può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti fino al 28 ottobre 2016.
  L'articolo 7 dispone la sostituzione degli allegati al decreto legislativo n. 151/2004, con quelli contenuti nella direttiva 2012/12/UE, attuando così quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della direttiva medesima. Segnalo che l'Allegato I, contiene la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti. L'Allegato II definisce nel dettaglio i contenuti delle definizioni delle materie prime, con la specifica nuova previsione che anche il pomodoro è considerato un frutto ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. L'Allegato III indica talune denominazioni specifiche, aggiuntive a quelle dell'allegato I. L'Allegato IV contiene la specificazione di dettaglio dei contenuti delle disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta. L'Allegato V reca l'indicazione dei valori Brix minimi per succo e purea di frutta ricostituiti.
  Con l'articolo 7-bis viene introdotta una norma di delegificazione per il futuro adeguamento degli allegati tecnici.
  Gli articoli 8 e 9 prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 64.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), che illustra nel dettaglio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Atto n. 50.

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