CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2014
161.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo.

  La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), presidente e relatore per la X Commissione, ricorda che le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive sono chiamate ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
  Segnala, innanzitutto, che l'Europa ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/2229 per il mancato recepimento entro il termine stabilito del 23 agosto 2013 della direttiva 2011/70/Euratom in materia di sicurezza nucleare. La lettera di messa in mora nei confronti del nostro Paese è stata decisa il 20 novembre scorso e notificata formalmente al Parlamento dal ministro per le Politiche comunitarie, Enzo Moavero Milanesi. Il termine ultimo era il 4 dicembre. La Commissione ha fissato un termine di due mesi (entro il 20 gennaio 2014) per la trasmissione di una risposta da parte delle Autorità italiane. Pag. 11
  Il decreto legislativo in esame dà quindi attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della X Commissione evidenzia in particolare gli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 1 stabilisce che ai fini del presente decreto sia designato a svolgere le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione l'ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione, istituito dal successivo articolo 6.
  L'articolo 2 novella l'articolo 6 della legge n.1860 del 1962, relativo alle modifiche degli impianti imponendo di richiedere il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto riguarda le modifiche relative ai depositi temporanei dei rifiuti radioattivi all'interno del perimetro dell'impianto, oltre alla preventiva approvazione del Ministro dello sviluppo economico.
  L'articolo 3 contiene le modifiche e le integrazioni da apportare al decreto legislativo n. 230 del 1995, per l'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom. In particolare, il comma 1 modifica il titolo del decreto legislativo nel quale viene richiamata la direttiva; il comma 2 estende agli impianti di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi le definizioni di «autorizzazione» e «titolare dell'autorizzazione», già previste in relazione agli impianti nucleari. Tali definizioni mutuano quelle di «licenza» e «titolare della licenza» presenti nella direttiva; il comma 3 introduce le definizioni di «impianto di smaltimento», «gestione dei rifiuti radioattivi», «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi», «combustibile esaurito», «gestione del combustibile esaurito», «impianto di gestione del combustibile esaurito», «ritrattamento» e «stoccaggio» integrandole con quelle già previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995; il comma 4 modifica le definizioni di «rifiuti radioattivi» (precisandone lo stato gassoso, liquido e solido e introducendo la necessità di una regolazione da parte dell'autorità competente) e di «smaltimento» (inserendo anche il combustibile esaurito e precisando la necessità che lo smaltimento avvenga in un impianto autorizzato); il comma 5 apporta il cambio di denominazione dell'organo direttivo dell'autorità di regolamentazione competente, sostituendo quindi «presidente dell'ANPA» con «direttore dell'ISIN»; il comma 6 aggiunge al decreto legislativo n. 230 del 1995 l'articolo 32-bis che reca specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini del loro smaltimento. La disposizione, dopo aver stabilito che i soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti a smaltirli presso impianti autorizzati situati nel territorio nazionale, fissa le condizioni alle quali i suddetti rifiuti possono essere invece inviati in Paesi terzi, con i quali siano vigenti specifici accordi in materia, nel rispetto di determinati criteri, e impone l'osservanza di precise disposizioni sia da parte dei soggetti che effettuano la spedizione, sia da parte dei Paesi di destinazione che, oltre ad avere concluso un accordo con la Comunità, devono disporre di programmi per la gestione e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi; il comma 7 modifica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995 riguardante il nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi in quanto – come evidenzia la relazione che accompagna lo schema in commento – in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010 per la parte relativa al Deposito nazionale. L'articolo 33 assume il titolo di «Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente.»; il comma 8 stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, venga emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della Pag. 12salute, dell'interno, del lavoro, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente ISIN, con cui sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione e i tipi di rifiuti soggetti al nulla osta, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio di quest'ultimo.
  Il comma 9, infine, modificando in più punti il capo VII-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995 relativo alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ne estende il campo di applicazione agli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
  Lo stesso comma 9, alla lettera e), dispone che il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione, almeno 60 giorni prima del termine utile, trasmettano alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla «Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi». Si prevedono, inoltre, autovalutazioni, ogni 10 anni, del quadro nazionale, dell'Autorità di regolamentazione competente e del Programma nazionale in materia ambientale previsto dall'articolo 11 della direttiva 70/2011/Euratom, nonché la richiesta di una verifica inter pares internazionale da trasmettersi alla Commissione europea e agli Stati membri, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
  L'articolo 7 contiene disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e per la valutazione triennale ai fini di un suo eventuale aggiornamento. Contiene inoltre disposizioni per la notifica di esso alla Commissione europea come previsto dall'articolo 13 della direttiva e per garantire la trasparenza delle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali della popolazione, sempre in conformità all'articolo 10 della direttiva stessa.
  Ai sensi dell'articolo 8, il Programma nazionale comprende numerosi elementi, quali la definizione degli obiettivi generali della politica nazionale relativamente alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per il raggiungimento dei quali stabilisce le tappe più significative da compiere e i tempi per la loro attuazione; l'inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi attualmente presenti con la loro ubicazione, nonché stime per il futuro, la descrizione di progetti e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile e dei rifiuti a partire dalla generazione di essi fino allo smaltimento, incluso il deposito nazionale; progetti per la gestione delle fasi di post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento; la descrizione delle attività di ricerca e sviluppo necessarie; l'indicazione delle responsabilità per l'attuazione del Programma nazionale e gli indicatori chiave per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione di esso; la valutazione dei costi del programma nazionale e il regime di finanziamento in vigore; la descrizione delle procedure in materia di trasparenza e, infine, gli eventuali accordi in materia conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo.
  In conclusione, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità che sia assicurata la massima autonomia e indipendenza all'istituenda Autorità nazionale di regolazione, la cui disciplina è dettata dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame la quale non prevede, nelle disposizioni relative alla nomina dei componenti, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, mancata previsione sulla quale chiede al Governo un supplemento di riflessione.

  Mariastella BIANCHI (PD), relatore per l'VIII Commissione, con riferimento agli ambiti di competenza dell'VIII Commissione, segnala che l'articolo 4, composto da 6 commi, apporta le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento del decreto legislativo n. 31 del 2010, relativo alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei Pag. 13rifiuti radioattivi alla direttiva 2011/70/Euratom.
  In particolare, osserva che il comma 1 aggiunge le definizioni di «chiusura» e «periodo di controllo istituzionale» alle definizioni già elencate.
  Il comma 2 aggiunge il comma 3-ter all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010 relativo al Deposito nazionale e Parco tecnologico. Tale nuovo comma stabilisce che l'esercente del Parco tecnologico, che può avvalersi dell'Enea e di altri enti di ricerca, deve presentare per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e a quello dell'ambiente, che li verificheranno in termini di risultati conseguiti e corrispondenza agli obiettivi, un programma di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in linea con le esigenze del Programma nazionale.
  Il comma 3 introduce all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, relativo ai compiti della società Sogin Spa, l'obbligo per l'azienda di definire le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini della accettazione di essi al Deposito nazionale.
  Il comma 4 aggiunge all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 il comma 1-bis, disponendo che la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale annesso al Parco tecnologico, introdotta dal comma 1 dello stesso articolo 27, prima della pubblicazione, sia trasmessa all'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) che provvederà a validarla e a verificarne la coerenza con i criteri previsti dal precedente comma 1. L'ISIN è tenuta a trasmettere entro 60 giorni una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, che entro 30 giorni comunicano il loro nulla osta alla Sogin Spa, affinché, recepiti gli eventuali rilievi, ne dia notizia nei modi previsti.
  Il comma 5 estende a 15 mesi il già previsto termine di 270 giorni entro cui la Sogin Spa deve effettuare le indagini tecniche relative a ciascuna area oggetto di intesa, fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco tecnologico.
  Il comma 6 introduce nel decreto legislativo n. 31 del 2010 l'articolo 28-bis relativo all'autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, al fine di recepire l'articolo 7, comma 3 della direttiva 2011/70/Euratom.
  Fa presente, inoltre, che in base a detto articolo 4, l'esecuzione delle operazioni connesse con la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri del lavoro e della salute, la regione interessata e l'ISIN, su istanza del titolare della licenza. Vengono altresì stabilite le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura, per la trasmissione dei rapporti necessari all'Autorità competente e per l'emissione di eventuali prescrizioni da parte delle amministrazioni interessate.
  Riferisce, quindi, che l'articolo 5 stabilisce che la classificazione dei rifiuti radioattivi, venga adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'ISIN, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislative in esame.
  Si sofferma, poi, sull'articolo 6, costituito da 21 commi, il quale contiene le disposizioni per l'istituzione dell'Autorità nazionale di regolamentazione competente, provvista di poteri giuridici e risorse così da garantirne le condizioni di indipendenza previste dall'UE e indicate nell'articolo 6 della direttiva 2011/70/Euratom.
  Ricorda in proposito, che con l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, era stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare quale autorità italiana per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza (compresa la protezione dalle radiazioni) di tutte le fasi legate alla realizzazione e gestione delle centrali elettronucleari e alla gestione delle scorie radioattive ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM Pag. 14del Consiglio, del 25 giugno 2009. Tuttavia l'Agenzia prima di essere realmente operativa venne soppressa dal comma 20 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai sensi del successivo comma 20-bis del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, in via transitoria e fino all'adozione di un apposito decreto e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso vennero attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  Tornando all'illustrazione dello schema di decreto in esame, fa presente che l'Autorità istituita dall'articolo 6 è denominata Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ed è istituita, secondo quanto stabilito dal comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 elenca le funzioni e i compiti dell'ISIN in quanto Autorità nazionale competente, fra i quali vi sono l'espletamento delle istruttorie connesse ai processi di autorizzazione, le valutazioni tecniche, il controllo, la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in via di disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive, l'emanazione delle certificazioni previste per il trasporto di tali materie. Rientrano tra i compiti dell'ISIN anche l'emanazione di guide tecniche di supporto ai ministeri per le elaborazione di atti di rango legislativo. L'ISIN fornisce, inoltre, supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta ad eventuali emergenze nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla legge e assicura gli adempimenti dello Stato agli obblighi derivanti da accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura, infine, la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'UE nelle materie di competenza.
  Il comma 3 stabilisce che sono organi dell'ISIN il Direttore e la Consulta, che durano in carica 7 anni.
  Al riguardo, ricorda, peraltro, che la soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare era un organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante delle Competenti Commissioni parlamentari. L'Agenzia aveva, inoltre, come organi il presidente e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il Direttore generale era nominato collegialmente all'unanimità dall'Agenzia stessa.
  Prosegue, quindi, facendo presente che il successivo comma 4 prevede che gli organi di governo dell'ISIN vengano nominati con DPCM su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico. Lo stesso comma elenca le funzioni e i compiti del Direttore che detiene la rappresentanza legale dell'ente del quale svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo e del quale definisce gli obiettivi e le linee strategiche così come le procedure organizzative interne e le tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri. Tra gli altri compiti ha anche quello di trasmettere una relazione annuale al Parlamento e al Governo sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio.
  Il Direttore, che deve essere scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di documentata esperienza e elevata competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi di difesa contro eventi estremi o incidenti, per almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico non può intrattenere rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza.
  La Consulta è costituita da 3 esperti, di comprovata esperienza nel campo, di cui Pag. 15uno con funzioni di coordinamento all'interno di essa. I componenti, così come il direttore devono essere nominati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  La Consulta esprime parere obbligatorio: 1) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi; 2) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN; 3) sulle proposte di guide tecniche proposte dall'ISIN.
  Il trattamento economico degli organi dell'ISIN è determinato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri che ne derivano sono coperti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e con i diritti ottenuti per l'effettuazione dei servizi.
  Il personale dell'ISIN, di provata competenza tecnica, non può superare le 60 unità, che devono appartenere all'organico dell'ISPRA e di altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente dall'Ispra è collocato in posizione di comando e conserva il trattamento economico e giuridico dell'ente di provenienza. Non possono far parte dell'ISIN coloro che esercitino attività professionale o di consulenza, o siano amministratori o dipendenti di enti operanti nel settore, che ricoprano incarichi nei partiti, abbiano interessi in imprese del settore o altre questioni di incompatibilità. Il venire meno di questi requisiti causa decadenza del Direttore e dei componenti la Consulta e revoca per il personale.
  L'ISIN che gode di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa e ricade sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo e economico e del Ministero dell'ambiente, entro 60 giorni dalla data di nomina del Direttore dell'ISIN effettua una riorganizzazione interna non onerosa che ne assicuri l'operatività in base ad alcuni specifici criteri.
  Il comma 13 dell'articolo 6 in commento prevede, quindi, che L'ISIN possa avvalersi dell'ISPRA e di altre agenzie e organizzazioni per la protezione dell'ambiente previa la stipula di apposite convenzioni.
  Il comma 14 stabilisce che entro 90 giorni dalla sua nomina il direttore dell'ISIN trasmetta ai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato.
  Ai sensi del comma 15 i mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti dalle risorse finanziarie previste originariamente per il personale destinato all'Agenzia per la sicurezza nucleare, dalle risorse attualmente assegnate al Dipartimento nucleare dell'ISPRA e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN è autorizzato ad applicare.
  Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA (comma 16).
  Il comma 17 prevede che per l'esercizio delle attività connesse ai compiti e alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati siano tenuti al versamento di un diritto da determinare sulla base dei costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. Gli importi sono stabiliti con determinazioni del direttore e approvate con decreto dei ministri dell'ambiente, dello sviluppo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'ISIN provvede all'aggiornamento del proprio personale in ottemperanza a quanto previsto dal Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e si avvale di propri ispettori per l'esercizio delle sue funzioni ispettive.
  Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 9, il quale dispone che fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione continuino ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, il cui personale è trasferito all'ISIN a decorrere dalla data di approvazione di detto regolamento e che ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'agenzia per la sicurezza nucleare Pag. 16contenuti nelle disposizioni normative di settore, siano da intendersi rivolti all'ISIN che di tali enti assume funzioni e compiti.
  L'articolo 10, conseguentemente all'introduzione della nuova disciplina, dispone infine una serie di abrogazioni. Si sopprimono, fra l'altro, le disposizioni riguardanti l'istituzione e i compiti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e alcune disposizioni riguardanti la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.
Atto n. 68.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema in oggetto.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore per la VIII Commissione, premette che interviene anche a nome del collega Senaldi, relatore per la X Commissione, sullo schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze, sulle quali le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento.
  Prima di passare all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo, fa presente che la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, reca una revisione della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. direttiva Seveso II), resasi necessaria a seguito delle modifiche apportate al sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento. Ai sensi dell'articolo 31 della direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 maggio 2015. Lo stesso articolo tuttavia prevede un termine più ravvicinato (14 febbraio 2014) limitatamente al recepimento dell'articolo 30 che riguarda il trattamento degli oli combustibili densi. Viene altresì previsto che le disposizioni dell'articolo 30 siano applicate a decorrere dal 15 febbraio 2014.
  La modifica prevista dall'articolo 30 comporta una integrazione dell'allegato I, parte 1, della direttiva Seveso, relativo alle sostanze pericolose. Più in particolare, l'elenco delle sostanze specificate nella parte 1 viene integrato inserendo anche gli oli combustibili densi nella sezione riguardante i prodotti petroliferi. In tal modo per gli oli combustibili densi, come per gli altri prodotti petroliferi già compresi nell'elenco, la quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 (obbligo di notifica) e 7 (obbligo di un documento sulla prevenzione) della direttiva Seveso sarà di 2.500 tonnellate e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 (obbligo di rapporto di sicurezza), sarà di 25.000 tonnellate.
  Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto, per dare attuazione al richiamato articolo 30 della direttiva, sulla base della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013), che contiene, nell'allegato B, la direttiva 2012/18/UE. Lo schema di decreto è volto a recepire il suddetto articolo 30 mediante specifica novella al decreto legislativo n. 334 del 1999, con il quale fu data attuazione alla direttiva 96/82/CE poi modificata e abrogata dalla direttiva 2012/18/ UE. La relazione illustrativa sottolinea che, pur trattandosi di una modifica tecnica degli allegati, poiché la stessa ha «riflessi sul campo di applicazione della disciplina in questione, non è Pag. 17apparso possibile recepire la disposizione in via amministrativa secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del citato decreto n. 334 del 1999, che consente, appunto, di trasporre con decreto eventuali direttive tecniche di modifica degli allegati».
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto novella la sezione «prodotti petroliferi» della parte 1 dell'allegato I al decreto legislativo n. 334 del 1999 aggiungendovi, alla lettera d), gli oli combustibili densi. A tale proposito fa notare che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 1999 dispone che lo stesso si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, mentre l'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto definisce «sostanze pericolose» quelle «sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente».
  Ricorda che attualmente gli oli combustibili densi rientrano nella parte 2 dell'allegato I, nella quale sono comprese le categorie di sostanze e i preparati non indicati in modo specifico nella parte 1. In particolare, tali oli rientrano nella categoria 9 – sostanze pericolose per l'ambiente in combinazione con differenti frasi di rischio (R50: «Molto tossico per gli organismi acquatici» (con quantità limite di 100 tonnellate per l'applicazione degli articoli 6 e 7, e di 200 tonnellate per l'articolo 8); R51/53: «Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico» (con quantità limite di 200 tonnellate per l'applicazione degli articoli 6 e 7, e di 500 tonnellate per l'articolo 8).
  A seguito della modifica prevista dalla direttiva e dallo schema in esame agli oli combustibili densi si applicheranno, pertanto, le soglie dei prodotti petroliferi, ovvero le quantità limite di 2.500 tonnellate (per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 che riprende gli obblighi sopra citati di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva) e di 25.000 tonnellate (per l'applicazione dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo che riprende l'obbligo di cui all'articolo 9 della direttiva).
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza della spesa in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Prima di concludere, rileva che nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si specifica che la modifica legislativa introdotta dallo schema di decreto legislativo in esame avrà impatto sugli stabilimenti (in prevalenza centrali termoelettriche) in cui sono presenti oli combustibili densi, con conseguente riduzione degli oneri per i gestori, considerato che, per effetto delle nuove soglie, risulteranno soggetti agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 gli stabilimenti in cui tali sostanze risultano presenti in quantità superiori a 2500/25000 tonnellate, invece che superiori a 100/200 tonnellate (con frase di rischio R5O) o 200/500 (con frase di rischio R51/53), come attualmente previsto.
  A tale proposito, chiede al Governo di acquisire i dati specifici sul numero e sulla localizzazione degli stabilimenti in cui attualmente sono presenti oli combustibili densi i cui gestori vedrebbero ridotti gli oneri per effetto della modifica normativa introdotta nel provvedimento in esame.

  Alessandro BRATTI (PD) ritiene che l'esame dello schema di decreto in titolo possa costituire un'occasione importante per colmare la lacuna, a suo avviso grave e non più accettabile, della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali, vale a dire quella rappresentata dalla perdurante mancanza di un sistema tariffario dei costi per i servizi di istruttoria e di controllo delle attività degli stabilimenti Pag. 18industriali potenzialmente a rischio di incidente.
  In tal senso, richiama l'attenzione dei relatori sull'esigenza di inserire nella proposta di parere sullo schema di decreto in esame un esplicito richiamo alla necessità e all'urgenza dell'emanazione da parte del Governo del cosiddetto «decreto tariffe» previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999, in base al quale gli oneri per le prescritte istruttorie e controlli sono posti a carico dei gestori degli stabilimenti.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.