CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 16 gennaio 2014. – Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, ricorda che, nella seduta del 15 gennaio scorso, il Comitato ha avviato l'esame del decreto-legge in titolo, senza poterlo concludere a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Giorgis, perché riprenda la sua relazione.

  Andrea GIORGIS, relatore, evidenzia come dall'illustrazione dei contenuti del provvedimento, da lui fatta nella seduta precedente, risalti con evidenza la molteplicità degli interventi proposti e l'esteso ambito dimensionale degli stessi. Inoltre, nonostante lo sforzo che pur ha cercato di compiere per raggruppare in una serie di insiemi in qualche modo omogenei le svariate misure previste nel decreto, si trova a dover constatare che residuano comunque delle disposizioni che sfuggono a qualunque tentativo di catalogazione. Occorre pertanto prendere atto che non è rinvenibile una ratio unitaria in grado di accomunare sotto un circoscritto ambito materiale o finalistico le tante e multiformi disposizioni del provvedimento all'esame. Esso presenta pertanto, oltre ad ulteriori criticità, profili di evidente eterogeneità, tali da adombrare e revocare in dubbio, secondo gli insegnamenti provenienti dalla Corte costituzionale, la sussistenza Pag. 4degli stessi presupposti di necessità e urgenza delle disposizioni interessate.
  Reputa infine opportuno che siano presentate nell'organo di merito proposte emendative a firma congiunta dei membri del Comitato, venendo in rilievo un caso che suggerisce di porre in essere il massimo sforzo possibile esercitabile dall'organo sulla base delle limitate competenze ad esso assegnate, al fine di cercare di ricondurre il provvedimento nell'alveo di quei limiti tracciati dalla Corte costituzionale, che, come il caso all'esame comprova, il Governo continua a trascurare.
  Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1920 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli (per un totale di 131 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che lo scarno preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una ratio unitaria, «quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese». Tali misure sono così raggruppabili:
    a) interventi in campo energetico, sotto distinti profili (dalla riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche fino alla previsione della facoltà per la Regione Sardegna di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone), contenuti all'articolo 1;
    b) misure a favore delle imprese, contenute all'articolo 2 (nuove imprese, riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese); all'articolo 3 (credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo); all'articolo 5 (internazionalizzazione delle imprese e start-up innovative); all'articolo 6, commi da 1 a 3 e commi da 10 a 14 (digitalizzazione e connettività delle piccole e medie imprese); all'articolo 7 (razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale); all'articolo 9 (credito di imposta per l'acquisto di libri); all'articolo 11 (misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione) e all'articolo 12 (misure per favorire il credito alla piccola e media impresa);
    c) misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, nonché particolari misure per l'area di crisi complessa di Trieste (articolo 4);
    d) disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche (articolo 6, commi da 4 a 9);
    e) misure volte a contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile (articolo 8);
    f) interventi volti a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, con specifico riguardo al tribunale per le imprese (articolo 10);
    g) misure volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015 (articolo 13, commi da 1 a 3) e ulteriori interventi in materia di opere pubbliche, che hanno sia portata generale (per esempio, l'articolo 13, commi 10 e 11, interviene in materia di contratti pubblici di appalto), sia portata più ristretta in quanto settoriale (per esempio, l'articolo 13, comma 4, riguarda i porti), ovvero locale (l'articolo 13, comma 9 concerne la metropolitana di Napoli);
    h) interventi atti a valorizzare specifiche aree dell'Obiettivo convergenza (articolo 13, commi da 24 a 28);
   a tale vasto ambito materiale, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento, nonché alle partizioni del testo nel quale sono inserite, non appaiono tuttavia riconducibili le disposizioni contenute: Pag. 5all'articolo 1, comma 9, che integra la riforma della disciplina del condominio degli edifici di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220; all'articolo 13, commi 12 e 13, riguardanti, rispettivamente, la circolazione su strada dei carrelli e la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; ai commi da 14 a 23 del medesimo articolo 13, relativi al settore aeroportuale e al trasporto aereo, nonché all'articolo 14, che contiene misure volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano:
    all'articolo 1, commi da 3 a 6, che reca un complesso di misure volte a ridurre la componente A3 delle bollette elettriche, incidendo sugli incentivi alle fonti rinnovabili ed in assenza di un qualsiasi coordinamento con l'articolato quadro normativo che disciplina la materia;
    all'articolo 1, comma 8, che incide in via non testuale sulla novella che il comma 7 del medesimo articolo 1 apporta all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di allegazione dell'attestato di prestazione energetica agli atti di trasferimento e ai contratti di locazione di immobili (APE);
    all'articolo 1, comma 9, che interviene sulla riforma della disciplina del condominio degli edifici, senza novellare la legge n. 220 del 2012;
    all'articolo 1, comma 15, che determina la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, senza però novellare la succitata disposizione;
    all'articolo 8, comma 7, che integra in via non testuale i contenuti della relazione che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) deve trasmettere annualmente al Parlamento;
   sempre sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, il decreto-legge, all'articolo 13, comma 8 – che amplia il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate – reca una disposizione identica a quella contenuta nel comma 79 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) e di cui andrebbe valutata la soppressione;
  sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi e del coordinamento con la normativa vigente:
   il decreto-legge, all'articolo 1, comma 7, interviene a sostituire con un unico comma (il nuovo comma 3) i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, sopprimendone l'obbligo di allegazione dagli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito e dai contratti di locazione; contestualmente, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, (cosiddetto «Milleproroghe»), intervenendo sull'attestato di prestazione energetica, dispone la disapplicazione del medesimo comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto Pag. 6legislativo n. 192 del 2005 (che il decreto-legge all'esame invece sopprime), prevedendo che, nelle operazioni immobiliari, l'attestato di prestazione energetica possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento; tale intreccio tra decreti-legge in corso di conversione, recanti peraltro discipline tra loro incompatibili, determina evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;
   sempre con riguardo al comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, si osserva peraltro che esso è stato anche oggetto di modifica indiretta da parte dell'articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) che, novellando l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone che l'obbligo di allegazione agli atti e ai contratti decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che adegua le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici;
  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore: in alcuni casi, (si vedano l'articolo 1, comma 15 e l'articolo 13 comma 21), sono previsti termini iniziali di efficacia distanziati nel tempo; in altri casi, invece, vengono istituiti crediti d'imposta (si vedano l'articolo 3, che interviene a sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo e l'articolo 9 che reca misure allo scopo di favorire la diffusione della lettura) o vengono introdotti interventi di finanziamento a fondo perduto (si veda l'articolo 6 che reca misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese) «a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea» o la cui erogazione è comunque subordinata all'avverarsi di ulteriori condizioni sospensive, alle quali è assoggettata anche l'adozione dei decreti attuativi che le disposizioni in oggetto prevedono;
   in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 6, commi 5 e 6, interviene con efficacia retroattiva a differire al 30 giugno 2014 il termine, scaduto il 1o gennaio del 2013, rispettivamente, per la sottoscrizione in forma elettronica degli accordi per l'esercizio in comune di attività da parte di amministrazioni diverse, e per l'entrata in vigore della novella all'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di sottoscrizione dei contratti pubblici; il successivo comma 7 interviene a sanare gli accordi e i contratti pubblici stipulati medio tempore e non sottoscritti secondo le anzidette modalità;
  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   il decreto-legge, all'articolo 1, comma 15, ultimo periodo, che introduce nel comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011 un terzo periodo, demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la possibilità di aggiornare la misura massima di immissione in consumo di biocarburanti legislativamente prevista dal secondo periodo del citato comma 5-quinquies, affidando così ad una fonte atipica del diritto il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, Pag. 7comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 15, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), capoverso 8-bis), prevede l'adozione di due decreti ministeriali di natura non regolamentare a contenuto normativo; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti «atipici», di natura non regolamentare»;
   sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 11, prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [DPCM], il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato [...] Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»; a tale proposito, poiché la disposizione in oggetto individua non soltanto il soggetto chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario ma ne specifica anche i poteri e la durata in carica, andrebbe valutata l'opportunità di rendere la norma auto-applicativa, eliminando dunque la previsione dell'adozione di un successivo DPCM e sopprimendo, conseguentemente, anche l'ultimo periodo del comma 11 nella parte in cui prevede la possibilità che la proroga dell'incarico commissariale sia disposta con DPCM ed integrando così una fattispecie di delegificazione spuria;
  sul piano della corretta formulazione del testo:
   il decreto legge, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 6, comma 11, con riguardo agli aiuti di Stato, contiene un richiamo normativo che dovrebbe essere corretto laddove opera un rinvio al regolamento CE n. 1998 del 2006 – cosiddetta disciplina de minimis – che ha cessato di avere efficacia al 31 dicembre 2013 e che è stato ora sostituito dal nuovo Regolamento n. 1407 del 2013; a ciò si aggiunge la presenza di taluni richiami normativi effettuati in forma generica e contenuti all'articolo 12, comma 1, che, alla lettera d), numero 3), capoverso 4-bis, stabilisce che «Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge» e, alla lettera f), capoverso 2-ter, che estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, «in quanto compatibili»;
   sempre sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 7, novella il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha disciplinato il «ruling di standard internazionale», senza tuttavia offrirne una definizione. Nel novellare tale disposizione, sembrerebbe pertanto opportuno definire la procedura cui ci si intende riferire;
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 11, si riferisce alla «Regione Friuli-Venezia Giulia», ancorché con la riforma Pag. 8del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;
   infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:
   tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9; all'articolo 13, commi 12 e 13 e da 14 a 23, nonché all'articolo 14, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 7, che interviene in materia di attestato di prestazione energetica (APE), si proceda al coordinamento delle disposizioni in questione con quelle contenute in atti pressoché contestuali al decreto all'esame e recate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 151 del 2013 (così detto «Milleproroghe») all'esame del Senato;
   all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), capoverso 8-bis, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;
   sia verificata la coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto della disposizione – contenuta all'articolo 1, comma 15, ultimo periodo – che prevede che una fonte atipica possa modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo;
   per quanto detto in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 13, comma 8, che appare identica a quella contenuta al comma 79 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014);
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 6, comma 11, che operano un rinvio al Regolamento CE n. 1998 del 2006, che ha cessato di avere efficacia al 31 dicembre 2013, si sostituisca il richiamo in oggetto, con quello, corretto al nuovo Regolamento n. 1407 del 2013;
   all'articolo 4, comma 11, si sostituisca il riferimento alla «Regione Friuli-Venezia Giulia», con quello alla «Regione Friuli Venezia Giulia», tenuto conto che, con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia è stato eliminato;

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni Pag. 9legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 12, comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 4-bis, e lettera f), capoverso 2-ter, si dovrebbero specificare i richiami generici ivi contenuti.

  Il Comitato raccomanda infine quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore di individuare le modalità attraverso cui assicurare la appropriatezza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare del requisito di immediata applicabilità delle norme recate nei decreti legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988».

  Dopo che Marcello TAGLIALATELA, presidente, ha rilevato che sussiste il consenso del Comitato, oltre che sulla proposta di parere del relatore, anche in merito alla proposta da questi avanzata di presentare emendamenti volti a recepire i rilievi nella stessa contenuti, il Comitato approva la proposta di parere.

Sull'ordine dei lavori.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, informa i membri del Comitato di aver preso parte, lo scorso 9 gennaio, in sostituzione del presidente Cicu, indisponibile, ad una riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti, nella quale è stato affrontato il tema delle riforme regolamentari.
  In particolare, in tale occasione, il Presidente della Camera ha reso i Presidenti delle Commissioni edotti dell’iter di esame di tali riforme presso la Giunta per il Regolamento e li ha invitati a formulare eventuali rilievi sul testo adottato da tale organo quale testo base nella seduta del 12 dicembre scorso entro la fine del mese di gennaio. Propone dunque che il Comitato si riunisca quanto prima allo scopo di formulare le proprie osservazioni al riguardo, che, a sua volta, il presidente Cicu, potrebbe inviare alla Presidenza della Camera.

  Marilena FABBRI, non avendo ancora avuto la possibilità di esaminare la proposta di riforma regolamentare in questione, auspica che essa ponga rimedio ad un aspetto della vigente disciplina che avverte come particolarmente nocivo per l'efficacia dei pareri espressi dall'organo. Intende riferirsi al fatto che, per quanto i membri del Comitato si sforzino di tradurre costantemente i rilievi espressi in emendamenti, essi non sono facilmente riconoscibili da parte dei colleghi come emendamenti del Comitato per la legislazione, poiché i presentatori sono i singoli componenti e non l'organo nel suo complesso.
  A tale riguardo, auspicando che la riforma già ponga rimedio alla problematica evidenziata, ritiene che, ove così non sia, il Comitato debba farsi carico di formulare una proposta di modifica in tal senso e che, comunque, sarebbe opportuno provare ad individuare una procedura medio tempore applicabile che consenta, a Regolamento vigente, di rendere gli emendamenti presentati dai membri del Comitato immediatamente riconducibili all'organo.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, conviene sull'opportunità di verificare che il testo all'esame ponga rimedio alla problematica evidenziata dalla collega Fabbri e che, in caso contrario, il Comitato formuli indirizzi in tal senso alla Giunta.

Pag. 10

  Dopo che la deputata Francesca BUSINAROLO si chiede se la presentazione di emendamenti a firma di singoli deputati non sia addirittura controproducente, considerato che non ne risulta chiara l'origine e che, in ogni caso, le Commissioni ricevono già atti immediatamente riconducibili al Comitato e, cioè, i pareri che esso esprime, Marcello TAGLIALATELA, presidente, chiarisce che gli emendamenti del Comitato sono uno strumento ulteriore, che si aggiunge al parere senza sostituirlo e che, anzi, dovrebbero agevolare il lavoro della Commissione nel recepimento dei rilievi del Comitato.

  Andrea GIORGIS, in attesa che si addivenga ad una compiuta riforma regolamentare, che intervenga anche a rafforzare il ruolo del Comitato per la legislazione nel procedimento legislativo, ritiene che, a Regolamento vigente, si potrebbe ipotizzare che, ogniqualvolta i membri dell'organo presentino emendamenti volti a recepire i rilievi formulati e condivisi – come peraltro sempre accade, all'unanimità – il Presidente del Comitato li segnali al Presidente della Camera affinché, prima che essi siano sottoposti al voto dell'Assemblea, questa sia resa edotta del loro profilo prevalentemente tecnico-giuridico, estraneo a logiche politiche e di parte. Anzi, gli emendamenti del Comitato rispondono proprio ad una logica opposta: poiché la funzione dell'organo è quella di individuare quegli aspetti dei testi di legge che non appaiono conformi alle regole di una corretta formulazione e di un appropriato uso delle fonti del diritto – dovuti talvolta a disattenzione, ma talaltra a ragioni prettamente politiche – essi rispondono infatti a logiche di autolimitazione della politica. La modifica dei testi allo scopo di recepirli rappresenta dunque un arretramento della politica rispetto a esigenze di carattere più generale, di rispetto dei principi costituzionali e delle regole ordinamentali di redazione dei testi. Per queste ragioni, tali emendamenti meritano certamente un trattamento diverso rispetto a quello assegnato alle proposte emendative comuni.
  Tale accorgimento, che potrebbe certamente essere adottato da subito, consentirebbe di conferire un maggior peso agli emendamenti che recepiscono i rilievi espressi dal Comitato, semplicemente richiamando l'attenzione dell'Assemblea su ciò che si accinge a votare.

  Dopo che Francesca BUSINAROLO, condividendo il suggerimento del collega Giorgis, reputa che analogo accorgimento possa essere adottato anche ai fini dell'esame degli emendamenti in Commissione, dove, spesso, gli emendamenti presentati dai membri del Comitato sono trattati alla stregua di emendamenti comuni, Marcello TAGLIALATELA, presidente, ritiene che entrambe le strade debbano essere da subito percorse, proponendo altresì che, quando ciò sia possibile, gli emendamenti presentati siano allegati al parere espresso dall'organo, in modo da renderne evidente il collegamento.

  La seduta termina alle 10.