CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Giovedì 16 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

  La seduta comincia alle 15.35.

Verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione (Calabria).

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, ricorda che, con riferimento alle proclamazioni effettuate nella Circoscrizione Calabria, è stato presentato da parte del candidato Antonino Foti, primo dei non eletti per la lista «Il Popolo della Libertà», ricorso avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi.
  Segnala altresì che, nella giornata di ieri gli avvocati Morcavallo e Caracciolo, in nome e per conto del ricorrente Antonino Foti e ad integrazione del predetto ricorso, hanno trasmesso copia di una sentenza del Consiglio di Stato che, a loro avviso, confermerebbe il principio di diritto su cui si fonda il ricorso medesimo.
  Invita, pertanto l'onorevole Mara Mucci, relatrice per questa Circoscrizione, a riferire alla Giunta.

  Mara MUCCI (M5S), relatore, prima di procedere all'esame della relazione sulla XXIII circoscrizione Calabria, fa presente che il candidato Antonino Foti, primo dei non eletti per la lista «Il Popolo della libertà», ha presentato in data 13 marzo 2013 ricorso alla Presidenza della Camera avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi, chiedendo che l'elezione di quest'ultima non sia convalidata.
  Riassumendo la vicenda, fa presente che, a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione relativa alla lista «Il Popolo della libertà», in data 22 gennaio 2013 l'ufficio centrale circoscrizionale della Calabria disponeva la cancellazione dalla medesima lista della candidata Dorina Bianchi, per mancata presentazione da parte della medesima della attestazione dell'insussistenza della condizione di incandidabilità. A seguito dell'istanza di riesame presentata dal delegato della lista, il 23 gennaio 2013 l'ufficio centrale circoscrizionale disponeva la revoca della cancellazione e l'ammissione in via definitiva della candidatura di Dorina Bianchi.
  Come già accennato, il candidato Foti, primo dei non eletti per la lista «Il Popolo della libertà» nella circoscrizione Calabria ha presentato ricorso avverso quest'ultimo provvedimento e conseguentemente avverso Pag. 12la proclamazione a deputato di Dorina Bianchi, chiedendo alla Giunta di non convalidarne l'elezione.
  Quanto alla normativa di riferimento, ricorda che il decreto legislativo n. 235 del 2012 ha introdotto una disciplina delle incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. In particolare, l'articolo 2 prevede, al comma 1, che l'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporti la cancellazione dalla lista dei candidati. In base al comma 2, per la Camera, l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (ossia mediante dichiarazione sostitutiva). Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo.
  La decisione di riammettere la candidata Dorina Bianchi è stata motivata dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale della Calabria sulla base dei seguenti argomenti:
   la cancellazione dalla lista dei candidati consegue all'accertamento della condizione di incandidabilità e non anche alla mancata produzione della dichiarazione sostitutiva da parte del candidato, come invece prevedrebbe l'articolo 9 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2012 per le sole elezioni regionali;
   in questo senso non sarebbe possibile un'applicazione analogica di quest'ultima disposizione alle elezioni per la Camera dei deputati, essendo le norme che prevedono limitazioni all'esercizio del diritto di elettorato passivo di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia;
   conseguentemente non sarebbero condivisibili le istruzioni del Ministero dell'interno che prevedono che, qualora la dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata di ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'ufficio centrale circoscrizionale cancelli d'ufficio dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione;
   l'articolo 2 del decreto legislativo n. 235 del 2012 consentirebbe all'ufficio centrale circoscrizionale di svolgere «accertamenti officiosi» circa la condizione di incandidabilità dei candidati, accertamento che l'ufficio centrale circoscrizionale della Calabria avrebbe effettuato per tutti i candidati delle liste presentate;
   da tali accertamenti sarebbe stata accertata l'insussistenza di cause di incandidabilità per la candidata Dorina Bianchi.

  Nel ricorso del candidato Antonino Foti si contesta il provvedimento dell'ufficio centrale circoscrizionale della Calabria, sulla base delle seguenti motivazioni:
   la presentazione della attestazione di assenza di cause di incandidabilità costituirebbe uno degli adempimenti che i soggetti che intendono candidarsi alle elezioni sono tenuti a compiere entro un termine inderogabile, pena l'esclusione dalla candidatura medesima;
   in questo senso, l'accertamento di ufficio servirebbe solo a evitare autocertificazioni non rispondenti al vero, e non potrebbe essere funzionale al superamento di termini di presentazione di documenti stabiliti in forma perentoria dalla legge;
   inoltre, l'eventuale impugnativa della decisione di esclusione per mancata presentazione Pag. 13dell'autocertificazione non consentirebbe una remissione in termini per sanare tale lacuna;
   non vi sarebbe, d'altra parte, nessuna differenza di disciplina per le elezioni politiche e per quelle regionali, avendo ambedue le normative la finalità di escludere dalle liste elettorali i candidati che non presentino nei termini la prescritta autocertificazione;
   infine, la decisione finale dell'ufficio centrale circoscrizionale contrasterebbe con una giurisprudenza amministrativa che, in materia elettorale, ammetterebbe la sanatoria di vizi formali e non anche di quelli sostanziali, ovvero la regolarizzazione di documenti già presentati e non anche la produzione di documenti non presentati nei termini.

  Premesso che il ricorso Antonino Foti contro Dorina Bianchi appare ricevibile in quanto presentato entro i termini prescritti, le questioni che la Giunta è chiamata a valutare in relazione al ricorso in questione presentano vari profili di complessità.
  Va in primo luogo evidenziato che tutta l'attività della Giunta delle elezioni si fonda sull'articolo 66 della Costituzione, in base al quale «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti».
  Nel caso di specie, dunque, la Giunta potrebbe essere chiamata a valutare se la mancata presentazione nei termini di un documento prescritto ai fini della candidabilità sia elemento idoneo a porre in discussione la sussistenza, per il deputato Dorina Bianchi, di tutti i titoli prescritti per la elezione e quindi per la convalida.
  D'altra parte, con un orientamento più volte riaffermato, la Giunta ha sempre escluso che la sua competenza possa spingersi anche a valutare la fase del contenzioso preelettorale, considerando palesemente inammissibili i ricorsi con i quali sono stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o è stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati, in quanto tali ricorsi riguardano una fase del procedimento elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro regolare presentazione) rimesso alla cognizione di organi appositi, e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva fase della votazione se non sulla base di argomentazioni ipotetiche.
  Peraltro, la stessa Giunta ha ritenuto in ipotesi ammissibile – sino ad oggi, infatti, tale caso non si è concretamente presentato – l'esame nel merito di ricorsi presentati avverso l'ammissione di liste alle elezioni solo nei limiti in cui le liste o singole candidature abbiano poi dato luogo a effettive proclamazioni.
  A suo avviso, non vi è alcun dubbio che la Giunta potrebbe – anzi, dovrebbe – contestare l'elezione di un deputato la cui candidatura fosse stata ammessa dall'ufficio centrale circoscrizionale in assenza dei titoli previsti dalla legge. In altri termini, ed a mero titolo esemplificativo, laddove il deputato interessato non avesse i requisiti di candidabilità previsti dal D.Lgs n. 235 del 2012 e la sua candidatura fosse stata comunque ammessa dal competente ufficio centrale circoscrizionale, la Giunta dovrebbe valutare un eventuale ricorso in materia e, verificati i fatti, procedere alla contestazione dell'elezione.
  Nel caso di specie, peraltro, il candidato Foti non contesta la sussistenza dei requisiti sostanziali di candidabilità del deputato Dorina Bianchi, bensì un vizio nel procedimento di presentazione della candidatura che – ad avviso del ricorrente – non sarebbe sanabile e che pertanto determinerebbe l'invalidità della candidatura medesima.
  Questo appare, a suo avviso, l'aspetto dirimente per orientare la decisione della Giunta.
  Infatti, laddove la Giunta ritenesse di poter contestare l'elezione della deputata Dorina Bianchi, essa di fatto contesterebbe non già «i titoli di ammissione» alla carica parlamentare dell'interessata, bensì la regolarità del procedimento di ammissione delle candidature sul quale la competenza – secondo una procedura rigidamente definita dalla legge elettorale – Pag. 14spetta in via esclusiva all'ufficio centrale circoscrizionale che, nella fattispecie in questione, ha verificato la sussistenza dei requisiti di candidabilità della deputata Dorina Bianchi.
  In questo senso, mentre appare logico – o per meglio dire, necessario – che la Giunta valuti la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge per la candidabilità e l'eleggibilità di un componente della Camera, non potendosi ammettere che un'eventuale erronea decisione di un altro soggetto possa in qualche modo condizionare la composizione dell'organo parlamentare, non risulta ammissibile – anche alla luce della costante giurisprudenza al riguardo della Giunta della Camera, ma anche di quella prevalente e recentemente riaffermata della omologa Giunta del Senato – procedere a un sindacato sulla regolarità della procedura di presentazione delle candidature.
  Qualora, infatti, si ritenesse di procedere a tale sindacato, si potrebbe determinare una situazione paradossale, per cui la Giunta considererebbe inammissibili i ricorsi con i quali sono stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o è stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati, mentre valuterebbe nel merito quelli relativi alla proclamazione di candidati, ancorché in ipotesi i fatti contestati nei ricorsi possano essere analoghi o addirittura coincidenti.
  Con riferimento alla documentazione trasmessa nella giornata di ieri dal ricorrente, fa presente che si tratta di una recente sentenza del Consiglio di Stato, concernente l'esclusione di una candidatura dalle elezioni del consiglio regionale della Basilicata, nella quale si afferma il principio che la mancata presentazione della certificazione dell'assenza di cause di incandidabilità non è sanabile in ragione dell'assenza in concreto delle suddette cause. Al riguardo si deve peraltro osservare che la norma relativa ai requisiti di candidabilità per le elezioni regionali (ossia l'articolo 9 del decreto legislativo n. 235 del 2012) fa espressamente riferimento alla mancata presentazione della prescritta certificazione come presupposto per l'esclusione dalla candidatura, mentre analogo specifico riferimento manca nell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo con riferimento alle candidature per le elezioni della Camera e del Senato. Poiché questa diversa formulazione normativa è stata considerata rilevante dall'ufficio centrale circoscrizionale nel momento in cui ha valutato l'ammissibilità della candidatura della deputata Dorina Bianchi, come già detto un sindacato da parte della Giunta sul punto configurerebbe un sindacato sulla procedura posta in essere dal medesimo ufficio centrale circoscrizionale nella fase di presentazione delle candidature.
  Pertanto, sulla base di quanto premesso, e rilevato che il candidato Antonino Foti, nel suo ricorso, non ha contestato il possesso da parte della deputata Dorina Bianchi dei requisiti sostanziali di candidabilità previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012, propone che la Giunta consideri il ricorso medesimo inammissibile.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) osserva che la Giunta è chiamata a valutare per la prima volta in questa legislatura un ricorso che, come evidenziato dalla relatrice, presenta vari profili di complessità, trattandosi, tra l'altro, di norme di prima applicazione quali quelle contenute nel D.Lgs n. 235 del 2012.
  Rileva, inoltre, che seppur la relazione propenda per la collocazione del ricorso nell'ambito del contenzioso preelettorale, appare necessario approfondire le istanze di Antonino Foti che riguardano la presunta incandidabilità dell'onorevole Dorina Bianchi.
  A suo avviso, anche tenuto conto delle problematiche evidenziate nella relazione, sarebbe opportuno approfondire le questioni e gli aspetti normativi della vicenda, prima di giungere ad una decisione sull'ammissibilità del ricorso, e a prescindere dagli orientamenti che i gruppi potranno assumere nel merito.
  Propone pertanto, di rinviare ad altra seduta l'esame del ricorso.

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  Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ritenere puntuale ed esaustiva la relazione della collega Mucci, evidenzia come la stessa individui in modo corretto quale sia la competenza della Giunta rispetto al ricorso in esame.
  Nell'osservare che nel ricorso non si contesta il possesso dei requisiti di candidabilità da parte dell'onorevole Bianchi, fa presente che la normativa richiamata nella relazione prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale accerti l'insussistenza della condizione di incandidabilità sia sulla base della dichiarazione sostitutiva presentata dal candidato, sia d'ufficio.
  Ritiene, quindi, che non sussistano elementi sostanziali tali da investire le competenze della Giunta e si associa alle conclusioni della relatrice circa l'inammissibilità del ricorso.
  Manifesta, infine, la contrarietà del proprio gruppo rispetto alla proposta di rinvio avanzata dal collega Abrignani, ritenendo non necessari ulteriori approfondimenti: del resto, vi erano le condizioni per giungere alla odierna seduta con piena consapevolezza delle problematiche all'esame della Giunta.

  Alessandro PAGANO (NCD), nell'osservare che la relazione della collega Mucci inquadra esaustivamente la vicenda, ritiene inopportuno rinviare ulteriormente la decisione da parte della Giunta e annuncia il suo orientamento favorevole sulla proposta del relatore.

  Franco BRUNO (Misto-MAIE) osserva che la relazione della collega Mucci non si sofferma su un aspetto, a suo avviso di grande rilevanza, vale a dire quali debbano essere i rapporti tra la Giunta e gli uffici centrali circoscrizionali: ad esempio, quale dovrebbe essere la posizione della Giunta qualora emergesse la mancanza di uniformità di giudizio da parte dei diversi uffici centrali circoscrizionali in situazioni analoghe a quella in esame ? Pur manifestando una personale difficoltà ad intervenire sull'argomento, essendo stato eletto nella Circoscrizione Calabria, sarebbe favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal collega Abrignani qualora ciò servisse ad approfondire tale aspetto che, a suo parere, prescinde dal caso in esame e acquista una valenza generale.
  Pur essendo consapevole che alla Giunta è preclusa – peraltro unicamente per prassi – la valutazione della fase del contenzioso preelettorale, ritiene che la questione dell'uniformità di giudizio da parte degli uffici centrali circoscrizionali debba comunque essere affrontata dalla Giunta. Solo dopo aver risolto tale aspetto, a suo avviso, la Giunta potrà giudicare i ricorsi presentati.
  Nel rilevare, inoltre, che le norme in materia di incandidabilità per i parlamentari dovrebbero essere omogenee con quelle previste per i consiglieri regionali e comunali, ritiene che sarebbe opportuno che la Giunta affrontasse tali questioni.
  Per la condizione personale ricordata in precedenza, manifesta infine la volontà di non partecipare alla decisione che la Giunta sarà chiamata ad assumere.

  Gregorio FONTANA (FI-PdL), nel riconoscere che la relazione dell'onorevole Mucci individua in modo approfondito gli aspetti del ricorso – evidenziandone le problematiche e la complessità – ritiene necessario, anche alla luce della documentazione da ultimo trasmessa dal ricorrente e delle problematiche sollevate dal collega Bruno, un ulteriore approfondimento.
  Osserva infatti che la Giunta, nello svolgere le proprie valutazioni, non dovrebbe pedissequamente attenersi alla prassi consolidata, che peraltro non risulta sempre uniforme nel tempo nei due rami del Parlamento, ma approfondire il caso specifico senza che i precedenti debbano necessariamente costituire un elemento decisivo al fine del giudizio.
  Pertanto valuta opportuna e condivide la richiesta del collega Abrignani di rinviare ad altra seduta la decisione della Giunta sul ricorso.

  Martina NARDI (SEL) ritiene che un rinvio dell'esame si rileverebbe opportuno Pag. 16solo nel caso in cui la Giunta prendesse in esame tutte le vicende preelettorali, ivi comprese quelle che non sono sfociate in un ricorso. Ciò considerato, evidenzia che tale verifica eccederebbe le competenze della Giunta andando ad incidere sulle attribuzioni degli organi preposti.
  In conclusione, ritiene non necessario un ulteriore approfondimento ed invita a procedere alla votazione sulla proposta della relatrice.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiarisce che la sua richiesta nasce dall'esigenza di esaminare in modo più approfondito il ricorso, anche alla luce della recente sentenza che potrebbe avere rilevanza nel caso in esame.
  Il suo intento è quindi quello di pervenire ad un voto sul ricorso in esame che sia frutto di una adeguata ponderazione e non di mere posizioni di bandiera.

  Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia la relatrice per l'accurata relazione, che il proprio gruppo condivide, e manifesta la disponibilità ad assumere sin da oggi una decisione sul ricorso.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ricordare che il ricorrente ha trasmesso una sentenza del Consiglio di Stato che concerne ambiti diversi da quelli oggi in discussione, ribadisce che la documentazione sul ricorso era nella disponibilità di ciascun componente della Giunta in tempi utili per una decisione matura. Rinnova l'apprezzamento per l'esaustiva e precisa relazione svolta dalla collega Mucci, e chiarisce che la valutazione sul caso in esame si basa su elementi oggettivi ed esclusivamente giuridici, non investendo aspetti di carattere politico.
  Ritiene, pertanto, che si debba pervenire a una decisione sul ricorso.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di rinviare ad altra seduta l'esame del ricorso presentato dal candidato Antonino Foti avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi.

  La Giunta respinge.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta del relatore che la Giunta consideri inammissibile il ricorso presentato dal candidato Antonino Foti avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi.

  La Giunta approva.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, invita quindi l'onorevole Mucci a svolgere la relazione sulla verifica dei poteri della Circoscrizione Calabria

  Mara MUCCI (M5S), relatore, riferendo sulla verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione Calabria, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati – fatto salvo il ricorso che la Giunta ha testè ritenuto inammissibile – né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
  Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.Pag. 17
  In conclusione, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla sua relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.50.