CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.40.

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DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel ricordare le ben note vicende relative al decreto-legge n. 126 del 2013, cosiddetto salva Roma, stigmatizza le attuali modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, che, a suo parere, non consentono, dati i tempi eccessivamente ridotti, di approfondire adeguatamente i contenuti dei provvedimenti esaminati, in tal modo aumentando notevolmente il margine di errore. Evidenzia pertanto la necessità di avviare una riflessione sulle modalità di organizzazione e svolgimento dei lavori parlamentari.

  Francesco BOCCIA, presidente, precisa che in questa sede la V Commissione è chiamata ad esprimersi sui soli profili finanziari, e non sul merito del provvedimento, diversamente che nel caso del decreto-legge cosiddetto salva Roma.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti precedentemente richiesti dal relatore sul testo del provvedimento elaborato dall'VIII Commissione, rileva che la spesa autorizzata per le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania di cui all'articolo 1, comma 1, tiene conto degli eventuali oneri derivanti dalla collaborazione richiesta ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. Fa presente inoltre che le attività concernenti l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio effettuato dal 2003 al 2009, relativo ai siti di interesse nazionali campani di cui all'articolo 1, comma 1-bis, devono essere svolte dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia altresì che le attività poste a carico dell'Istituto nazionale di economia agraria di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene necessario prevedere espressamente che gli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1, concernenti l'individuazione di altri terreni relativi alla regione Campania da sottoporre alle indagine tecniche di cui al medesimo articolo 1, siano imputati a carico delle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 6, provvedendo a riformulare in tal senso quest'ultima disposizione. Osserva che le attività concernenti la delimitazione e i controlli dei terreni di cui all'articolo 1, comma 6-bis, sono svolte dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e che appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 6-ter, all'aggregato finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato. Ritiene inoltre necessario prevedere espressamente che la previa valutazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti di cui all'articolo 2, comma 2, sia effettuata da parte del Comitato interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Osserva che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, appare idonea ad assicurare che i dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale possano garantire la piena funzionalità del Comitato interministeriale e della Commissione istituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, senza aggravio di oneri per la finanza Pag. 57pubblica e che appare necessario sopprimere il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2, giacché la predisposizione e lo sviluppo della strumentazione di controllo audiovisivo ivi prevista comporta oneri non quantificati e non coperti. Ritiene altresì necessario imputare la realizzazione degli accertamenti sanitari per il biennio 2104-2015 di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 2 alle risorse stanziate ai sensi del comma 4 octies del medesimo articolo 2, riformulando conseguentemente il successivo comma 4-octies dell'articolo stesso e integrare la disposizione di cui al citato comma 4-octies dell'articolo 2, prevedendo che al riparto delle risorse tra le regioni Puglia e Campania si provvede con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Rileva che l'utilizzo delle somme del Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, ai fini della realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati debba essere coordinato con la disciplina vigente del suddetto fondo in modo da escludere eventuali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Ritiene necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2-bis giacché essi, nonostante le clausole di invarianza finanziaria recate, non consentono di escludere il determinarsi di nuovi o maggiori oneri di personale per la finanza pubblica a causa della non puntuale indicazione delle amministrazioni di provenienza del personale che farà parte delle strutture di coordinamento istituite ai sensi dei medesimi commi. Osserva come le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2-quater dell'articolo 3 debbano essere riformulate prevedendo esplicitamente che l'impiego del contingente massimo di 850 unità di personale militare nelle operazioni di sicurezza controllo del territorio della regione Campania avvenga nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 264, della legge n. 147 del 2013 previa ricognizione delle medesime risorse da parte del Ministero dell'interno. Rileva che la copertura degli oneri, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2014, di cui all'articolo 3, comma 2-quinquies, derivanti dall'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2103, n. 147, non pregiudica interventi già previsti a legislazione vigente e che gli effetti derivanti dalle proroghe disposte dall'articolo 5, commi da 1 a 4, sono già scontate nei tendenziali e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al fine di assicurare la capienza delle risorse rivenienti dalle ordinanze indicate dall'articolo 5, comma 5, ritiene necessario prevedere che all'attuazione delle disposizioni del medesimo comma si provveda «nei limiti» delle predette risorse, escludendo comunque l'utilizzo delle risorse derivanti dai ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletare, in considerazione dell'inidoneità di siffatte risorse a far fronte alle spese di personale. Rileva altresì la necessità di sopprimere la copertura degli oneri derivanti dal lavoro straordinario del personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come modificato dal presente provvedimento, giacché, in caso contrario, si potrebbero pregiudicare gli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico già previsti a legislazione vigente, e di riformulare l'articolo 6, comma 1-bis, prevedendo la titolarità delle contabilità speciali in cui sono iscritte le risorse residue finalizzate a fronteggiare il dissesto idrogeologico direttamente in capo ai Presidenti delle regioni interessate, dal momento che la previsione della titolarità in capo alle regioni risulterebbe priva di utilità. Evidenzia infine che le attività concernenti l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio effettuato dal 2003 al 2009 relativo ai siti di interesse nazionali pugliesi di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-ter, devono essere svolte dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito Pag. 58delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente.

  Rocco PALESE (FI-PdL), ribadisce la necessità di disporre di tempi congrui per valutare approfonditamente i profili di copertura finanziaria del provvedimento, anche alla luce del lavoro svolto dai colleghi del suo gruppo nella Commissione di merito.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, richiamando l'intervento dell'onorevole Palese, sottolinea che i profili di criticità del decreto-legge «salva Roma» non riguardavano la copertura finanziaria delle disposizioni in esso contenute, ma erano riconducibili all'avvenuta approvazione, nel corso dell'esame parlamentare, di numerose ed eterogenee proposte emendative di contenuto estraneo alla materia originariamente trattata. Sottolinea come infatti il Governo abbia sempre provveduto ad una verifica approfondita e puntuale della copertura finanziaria dei provvedimenti all'esame del Parlamento. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, ricorda che il Governo si è proficuamente confrontato con il Parlamento per pervenire a un testo il più possibile condiviso e superare i profili problematici emersi nel corso della discussione. Quanto all'eventuale richiesta di più dettagliati elementi informativi relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non è nelle condizioni di acquisire in tempi brevi, dati i ristretti tempi di esame, formale documentazione dalla Ragioneria generale dello Stato, che comunque potrà essere resa disponibile, ove necessario, nei prossimi giorni.

  Laura CASTELLI (M5S), nel prendere atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, chiede chiarimenti in merito alle modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo unico giustizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del provvedimento in esame. Fa presente, infatti, che la legge di stabilità per l'anno 2014 già prevede l'utilizzazione delle risorse del predetto Fondo, per lo stesso anno 2014, in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In relazione all'impiego dei fondi strutturali, rileva la necessità che il Parlamento acquisisca più dettagliati elementi informativi, con particolare riferimento alle decisioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni. Chiede, inoltre, chiarimenti in merito ai criteri in base ai quali vengono introdotte, in questo come in altri provvedimenti, le cosiddette clausole di neutralità finanziaria. Tenuto conto della complessità del provvedimento in esame, che, a suo avviso, presenta numerosi profili critici, ritiene infine che la Commissione non sia, allo stato, nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI assicura che le previste modalità di impiego delle risorse del Fondo unico giustizia, cui si fa riferimento all'articolo 2, comma 5-bis, del provvedimento in esame, non pregiudicano l'attuazione degli impegni già assunti a legislazione vigente. Con riferimento alla richiesta di dati relativi all'utilizzazione dei fondi strutturali, ricorda che i verbali delle sedute della Conferenza Stato Regioni sono pubblici e come tali accessibili anche ai parlamentari. Evidenzia come il Governo sia comunque disponibile a fornire i dati richiesti. Quanto all'utilizzo delle clausole di neutralità finanziaria, fa presente come le stesse, perseguendo l'obiettivo di responsabilizzare le amministrazioni in merito all'impiego delle risorse disponibili, siano generalmente introdotte sulla base di stime e valutazioni di sintesi effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, sentiti ministeri competenti.

  Maino MARCHI (PD), nel ringraziare il Governo, il presidente e i funzionari della Commissione per il lavoro svolto, ritiene che vi siano le condizioni per poter esprimere il parere sul testo del provvedimento, il cui impianto originario è stato notevolmente Pag. 59migliorato grazie alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente svoltosi presso la Commissione di merito.

  Guido GUIDESI (LNA) ritiene che la Commissione abbia bisogno di approfondire alcuni aspetti del provvedimento, relativi ai profili di copertura finanziaria e di acquisire ulteriori elementi informativi dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia più opportunamente rinviato alla prossima settimana.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento della Camera, le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nei pareri resi dalla Commissione bilancio sui provvedimenti all'esame dell'Assemblea si trasformano automaticamente in emendamenti da porre in votazione.

  Laura CASTELLI (M5S), preso atto della ratio dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento in precedenza richiamato dal presidente Boccia, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di consentire un ulteriore approfondimento degli aspetti relativi alle risorse individuate con finalità di copertura finanziaria, anche alla luce del fatto che la Commissione non ha ancora avuto modo di procedere all'esame del provvedimento, nel testo licenziato dalla VIII Commissione ambiente.

  Francesco BOCCIA, presidente, dopo aver rilevato che l'esame del provvedimento, nel testo deliberato dalla VIII Commissione ambiente, ha già avuto inizio nella seduta del 15 gennaio 2014, ritiene comunque opportuno procedere alla formulazione di una proposta di parere sul testo del provvedimento, fermo restando che le condizioni in esso eventualmente contenute ai sensi del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come dianzi precisato, saranno sottoposte, sotto forma di emendamenti, alla votazione dell'Assemblea.

  Rocco PALESE (FI-PdL), pur riconoscendo l'attendibilità delle valutazioni compiute dal Governo, ed in particolare dalla Ragioneria generale dello Stato, ribadisce la sussistenza di talune criticità organizzative e funzionali relativamente allo svolgimento dei lavori della Commissione. Nel confermare il sostegno del gruppo FI-PdL alle finalità del provvedimento, come peraltro già avvenuto nel corso del suo esame in sede referente, reputa infatti opportuno disporre di un ragionevole margine di tempo al fine di valutare puntualmente le coperture finanziarie del provvedimento, anche in vista della successiva fase attuativa, in modo tale da pervenire ad una quanto più possibile ponderata proposta di parere.

  Tino IANNUZZI (PD), pur senza entrare nel merito di decisioni di esclusiva competenza della Commissione bilancio, rileva come la Commissione ambiente, di cui è membro, abbia svolto un lavoro assai accurato, anche attraverso lo svolgimento di audizioni fin dal 27 dicembre 2013, sul testo del provvedimento, che ha consentito di apportare significativi miglioramenti ai contenuti originari del decreto-legge, peraltro in stretto raccordo con i Dicasteri interessati. A suo giudizio, le condizioni contenute nella proposta di parere in distribuzione non inficiano nella sostanza le soluzioni adottate dalla Commissione di merito, a cominciare dalla previsione di esami medici finalizzati al controllo della salute delle popolazioni residenti nei comuni interessati, dall'impiego per il 2014 di unità di personale militare delle Forze armate, dall'utilizzo di quote regionali e nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dalle indagini sui terreni agricoli. Esprime invece un giudizio negativo sulla modifica proposta dal Governo relativa al Fondo unico giustizia, concernente la destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania.

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  Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel confermare il proficuo lavoro svolto dalla Commissione ambiente, di cui è componente, invita la Commissione bilancio ad adempiere, con altrettanta serietà, alle deliberazioni che è tenuta ad assumere. Alla luce del dibattito in corso e degli elementi di criticità emerse, propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento alla settimana successiva.

  Guido GUIDESI (LNA) si associa alla richiesta di rinvio testé formulata dall'onorevole De Rosa.

  Francesco BOCCIA, presidente, tenuto conto che i lavori dell'Assemblea non avranno inizio prima delle ore 10.30, ritiene che la Commissione possa utilmente impiegare il tempo residuo per concludere il punto all'ordine del giorno.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che il Governo, pur essendo in grado di rendere ogni utile elemento informativo riguardante le questioni su cui sono stati richiesti chiarimenti, non è tuttavia in grado, allo stato, di fornire alcuna documentazione formale relativa all'istruttoria svoltasi nella giornata di ieri fino a notte inoltrata.

  Rocco PALESE (FI-PdL) rinnova la richiesta di differire, sia pure per un breve lasso di tempo, l'esame del provvedimento, al fine di approfondire le questioni irrisolte, anche alla luce dell'intervento reso ad inizio seduta dal rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, replicando all'intervento dell'onorevole Palese, fa presente che, previa intesa informale tra tutti i gruppi, nella serata di ieri ha comunque avuto luogo una riunione tecnica preliminare con funzionari del Governo e con la partecipazione dell'onorevole Bratti, relatore di maggioranza per la Commissione ambiente sul provvedimento.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che la Commissione proceda alla votazione sulla proposta di parere che, essendo già stata distribuita, è oramai a conoscenza di tutti i gruppi.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    la spesa autorizzata per le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania di cui all'articolo 1, comma 1, tiene conto degli eventuali oneri derivanti dalla collaborazione richiesta ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1;
    le attività concernenti l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio effettuato dal 2003 al 2009 relativo ai siti di interesse nazionali campani di cui all'articolo 1, comma 1-bis, devono essere svolte dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le attività poste a carico dell'Istituto nazionale di economia agraria di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare necessario prevedere espressamente che gli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1, concernenti l'individuazione di altri terreni Pag. 61relativi alla regione Campania da sottoporre alle indagine tecniche di cui al medesimo articolo 1, siano imputati a carico delle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 6, provvedendo a riformulare in tal senso quest'ultima disposizione;
    le attività concernenti la delimitazione e i controlli dei terreni di cui all'articolo 1, comma 6-bis, sono svolte dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente;
    appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 6-ter all'aggregato finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato;
    appare necessario prevedere espressamente che la previa valutazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti di cui all'articolo 2, comma 2, è effettuata da parte del Comitato interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2;
    la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, appare idonea ad assicurare che i dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale possano garantire la piena funzionalità del Comitato interministeriale e della Commissione istituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;
    appare necessario sopprimere il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2, giacché la predisposizione e lo sviluppo della strumentazione di controllo audiovisivo ivi prevista comporta oneri non quantificati e non coperti;
    appare necessario imputare la realizzazione degli accertamenti sanitari per il biennio 2104-2015 di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 2 alle risorse stanziate ai sensi del comma 4 octies del medesimo articolo 2, riformulando conseguentemente il successivo comma 4-octies dell'articolo stesso;
    appare necessario integrare la disposizione di cui al citato comma 4-octies dell'articolo 2, prevedendo che al riparto delle risorse tra le regioni Puglia e Campania si provvede con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
    l'utilizzo delle somme del Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis ai fini della realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati deve essere coordinata con la disciplina vigente del suddetto fondo in modo da escludere eventuali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
    appare necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2-bis giacché essi, nonostante le clausole di invarianza finanziaria recate, non consentono di escludere il determinarsi di nuovi o maggiori oneri di personale per la finanza pubblica a causa della non puntuale indicazione delle amministrazioni di provenienza del personale che farà parte delle strutture di coordinamento istituite ai sensi dei medesimi commi;
    le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2-quater dell'articolo 3 devono essere riformulate prevedendo esplicitamente che l'impiego del contingente massimo di 850 unità di personale militare nelle operazioni di sicurezza controllo del territorio della regione Campania avvenga nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 264, della legge n. 147 del 2013 previa ricognizione delle medesime risorse da parte del Ministero dell'interno;
    la copertura degli oneri pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2014, di cui all'articolo 3, comma 2-quinquies, derivanti dall'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2103, n. 147, non pregiudica interventi già previsti a legislazione vigente;Pag. 62
    gli effetti derivanti dalle proroghe disposte dall'articolo 5, commi da 1 a 4, sono già scontate nei tendenziali e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    al fine di assicurare la capienza delle risorse rivenienti dalle ordinanze indicate dall'articolo 5, comma 5, appare necessario prevedere che all'attuazione delle disposizioni del medesimo comma si provveda «nei limiti» delle predette risorse, escludendo comunque l'utilizzo delle risorse derivanti dai ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletare, in considerazione dell'inidoneità di siffatte risorse a far fronte alle spese di personale;
    appare necessario sopprimere la copertura degli oneri derivanti dal lavoro straordinario del personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come modificato dal presente provvedimento, giacché, in caso contrario, si potrebbero pregiudicare gli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico già previsti a legislazione vigente,
    appare necessario riformulare l'articolo 6, comma 1-bis, prevedendo la titolarità delle contabilità speciali in cui sono iscritte le risorse residue finalizzate a fronteggiare il dissesto idrogeologico direttamente in capo ai Presidenti delle regioni interessate, dal momento che la previsione della titolarità in capo alle regioni risulterebbe priva di utilità;
    le attività concernenti l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio effettuato dal 2003 al 2009 relativo ai siti di interesse nazionali pugliesi di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-ter, devono essere svolte dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente;

  rilevata la necessità di:
   modificare l'articolo 2, comma 5, eliminando il riferimento agli oneri e prevedendo che all'attuazione del citato programma si provvederà nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania;
   precisare il carattere annuo della spesa di 2,5 milioni di euro autorizzata a decorrere dall'anno 2014 dall'articolo 3, comma 2-quinquies, primo periodo,
  esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Istituto nazionale di economia agraria aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 1, comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 1, comma 6-ter, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica;Pag. 63
   all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: già acquisiti aggiungere le seguenti: da parte del medesimo Comitato;
   all'articolo 2, comma 4, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 2, commi 4-quater e 4-quinquies, ovunque ricorrano, sostituire le parole: definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015 con le seguenti: definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4-octies, sostituire le parole: Per l'avvio delle attività con le seguenti: Per le attività;
   all'articolo 2, comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al riparto delle risorse tra le Regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede con le seguenti: All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, si provvede, nell'anno 2014;
   all'articolo 2, sostituire il comma 5-bis con il seguente: Una quota del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, mediante proporzionale riduzione delle quote di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania;
   all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 6 con le seguenti: commi 1, 5 e 6;
   all'articolo 2-bis, sopprimere i commi 2 e 3;
   all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   conseguentemente, all'articolo 3, comma 2-ter sopprimere il secondo periodo;
   conseguentemente, all'articolo 3, comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole: della difesa aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2;
   conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: 2-quater.1: Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   all'articolo 3, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: 2,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;
   all'articolo 5, comma 5, sostituire il quinto periodo, con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 4 agosto 2010;
   all'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da: e la copertura di eventuale lavoro straordinario fino alla fine del comma;Pag. 64
   all'articolo 6, comma 1-bis, sostituire le parole da: Le risorse fino a: Esse garantiscono con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2015 i Presidenti delle Regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono;
   all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

  Laura CASTELLI (M5S), con riferimento alla proposta di parere testé formulata dal relatore, ritiene permangano dubbi in ordine alla effettiva idoneità delle risorse individuate con finalità di copertura, con specifico riguardo tanto a quelle che si renderanno disponibili, nell'ambito dei fondi strutturali europei, a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, quanto a quelle di cui è previsto l'impiego a valere sul Fondo unico giustizia.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel dichiarare la disponibilità del Governo a fornire ogni utile chiarimento in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse dei fondi strutturali europei, precisa che la disposizione concernente gli interventi realizzati a valere sul Fondo unico giustizia, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, riveste carattere programmatico e che la concreta attuazione della stessa non potrà che avere luogo nel rispetto degli impegni attualmente già programmati a legislazione vigente, e comunque solo compatibilmente all'effettivo reperimento delle risorse derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla condizione apposta al parere, volta a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2-bis.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che le disposizioni richiamate dall'onorevole De Rosa, di cui si propone la soppressione, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Laura CASTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL), alla luce del dibattito svoltosi e delle problematiche tuttora irrisolte, preannuncia l'astensione del gruppo FI-PdL sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, passando all'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 2, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: Luigi Gallo 1.48, che prevede che i possessori di terreni destinatari di provvedimenti di interdizione dalla produzione agroalimentare, laddove risultati estranei alla commissione dei delitti di cui al presente decreto, hanno diritto ad indennità da determinarsi secondo i criteri delle occupazioni temporanee Pag. 65previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, o ad un sostegno economico per compensare l'interdizione della produzione agricola, senza, tuttavia prevedere alcuna specifica copertura finanziaria; Marzana 1.83, che prevede che le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente gestiscano il progetto S.I.M.A.G.E. (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze) attraverso personale proprio, prevedendo che i relativi oneri, peraltro privi di quantificazione, siano ripartiti in misura paritetica tra la regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio; Di Gioia 1.203, che estende alla Regione Puglia le misure di cui all'articolo 1, riferite alla regione Campania, senza, tuttavia, adeguare la copertura finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 6; Russo 1.06, che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un piano contenente misure di sostegno alle aziende agricole comprese nei comuni previsti nella direttiva dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la regione Campania, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti italiani nei mercati internazionali, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; Grimoldi 2.49, che sopprime il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 2, che prevede che il programma straordinario urgente sia integrato con le risorse dei fondi strutturali europei 2014-2020, concernenti la regione Campania, e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, potendo pregiudicare gli interventi ivi previsti; Grimoldi 2.262, che sopprime la copertura finanziaria per l'avvio delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 2 del provvedimento, in materia di controlli sulla salute della popolazione residente nei comuni della Campania; Russo 2.05, che prevede che i comuni indicati nella direttiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento possano derogare all'osservanza del patto di stabilità interno limitatamente alle spese effettuate per l'attuazione di piani di risanamento ambientale, per il pagamento degli straordinari e per le attività di contrasto alla criminalità ambientale, senza tuttavia prevedere alcuna compensazione finanziaria; Russo 2.07, che autorizza per l'anno 2014 assunzioni in deroga alla normativa vigente per la polizia dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle Capitanerie di Porto nella misura di 20 milioni di euro, e a tal fine istituisce uno specifico fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria; Russo 2.08, che prevede per l'anno 2014 l'assunzione di personale della polizia locale, in deroga alla normativa vigente, nei comuni delle province di Napoli e Caserta e nelle province di Napoli e Caserta per un più efficiente contrasto alla criminalità ambientale, senza tuttavia indicare alcuna quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria; Russo 2.253, volto a chiarire che la copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 4-octies, sia destinata all'avvio delle attività concernenti gli esami per il controllo dello stato di salute della popolazione della regione Campania e della Regione Puglia, in contrasto con le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea. Segnala quindi le seguenti proposte emendativa, per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'emendamento De Rosa 1.2, che include anche la protezione civile e l'Agenzia delle entrate tra i soggetti chiamati a svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Zaratti 1.3, che assegna all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il ruolo di coordinatore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il conferimento al suddetto istituto Pag. 66del ruolo di coordinatore possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa gli emendamenti Russo 1.34 e 1.35, che includono tra i soggetti che possono essere coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 anche il CNR, l'ENEA, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l'Agenzia delle entrate, l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici, l'Istituto nazionale di economia agraria e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'emendamento De Rosa 1.41, che prevede che i ministeri rendano pubblici in un'unica piattaforma web di facile consultazione tutti i dati relativi alle attività svolte per la verifica e la tutela dell'ambiente, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Terzoni 1.68, che prevede che entro il 2014 vengano dettate le linee guida con le quali estendere il monitoraggio ai terreni coinvolti dal fenomeno degli sversamenti illeciti della regione Molise e ai terreni della regione Campania e della regione Molise con destinazione diversa da quella della produzione agricola, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Busto 1.69, che prevede, tra le altre cose, che l'eventuale perimetrazione dei terreni vada realizzata per zone omogenee tenendo conto delle falde superficiali e dei canali utilizzati per le irrigazioni e che siano definiti appositi protocolli di produzione e di commercializzazione equivalenti a marchi territoriali comunali e regionali, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Busto 1.72, che prevede che i terreni interdetti all'uso agricolo, le falde interdette all'uso alimentare ed irriguo, e i terreni da bonificare, siano localizzati all'interno di una mappa che sarà pubblicata, con annessa legenda, sui siti dei ministeri interessati, sul sito della Regione e sui siti degli enti territoriali interessati, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Micillo 1.73, che prevede la nullità dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, relativi alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'emendamento Russo 1.200, che include anche le università campane tra i soggetti chiamati a svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Zan 1.202, che prevede lo svolgimento di indagini dirette al programma di bonifica dei terreni risultati inquinati e a tal fine autorizza la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, provvedendosi al relativo onere mediante riduzione di pari importo dei consumi intermedi iscritti in alcuni specifici stati di previsione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che la stessa non è limitata alle sole spese rimodulabili. Circa l'emendamento Marazziti 1.205, che prevede che gli organismi competenti predispongano campagne di monitoraggio dei prodotti alimentari provenienti dai territori interessati dall'inquinamento rendendone pubblici i dati, fermo rimanendo che la proposta emendativa non chiarisce quali soggetti siano chiamati a svolgere le suddette attività, appare opportuno che il Governo Pag. 67chiarisca se le medesime attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Vignaroli 1.207, che prevede che l'Istituto nazionale di economia agraria crei un marchio specifico che certifichi le condizioni igienico sanitarie e l'assenza di sostanze nocive nei prodotti agroalimentari provenienti da coltivazione della terra dei fuochi, fermo rimanendo che la proposta emendativa non prevede una esplicita clausola di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Busto 1.208, che prevede analisi di natura tossicologica dei materiali inquinanti interrati per definire il pattern delle diossine dei materiali rilevati, anche attraverso la collaborazione di centri studi nazionali ed internazionali, fermo rimanendo che la proposta emendativa non chiarisce quali soggetti siano chiamati a svolgere le suddette attività, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le medesime attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo aggiuntivo Taglialatela 1.01, che prevede l'istituzione di un Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni agricoli dedicati alla zootecnia, stabilendo anche che le ASL effettuino accertamenti, monitoraggi, controlli e analisi della qualità dell'aria e del suolo, all'uopo prevedendo un'apposita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa ad escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri. Circa l'articolo aggiuntivo Fico 1.05, che prevede, tra le altre cose, l'estensione della disciplina delle zone franche urbane di cui all'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 anche alle imprese già esistenti nell'area della cosiddetta «terra dei fuochi», ossia quelle individuate nell'omonimo decreto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione della predetta disciplina possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Russo 1.07 e all'emendamento Russo 2.48, che attribuiscono alla competenza nazionale la bonifica di alcune aree ex Sin e prevedono che in ogni caso le suddette specifiche aree siano individuate quali siti di interesse nazionale ai fini del programma di bonifica di cui all'articolo 252, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alle proposte emendative possa essere data attuazione nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Grimoldi 2.1, che modifica il comma 3, eliminando la previsione che la segreteria del comitato interministeriale, di cui al comma 1 dell'articolo 1, non sia svolta dai Dipartimenti del Ministero per la coesione territoriale, reputa necessario che il Governo chiarisca se da tale modifica possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Circa l'emendamento De Rosa 2.9, volto ad integrare la composizione del Comitato interministeriale, di cui al comma 1, con almeno tre rappresentanti di associazioni locali che si occupano di rifiuti e bonifiche, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, a fare fronte all'ampliamento della composizione del Comitato prima richiamato. Con riguardo all'emendamento Luigi Gallo 2.20, volto a prevedere la partecipazione ai lavori della Commissione di cui al comma 2 di una Consulta della stessa consistenza numerica della Commissione, composta da rappresentanti indicati da associazioni senza fini di lucro dei comitati civici attivi nelle questioni relative alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, a far fronte alla partecipazione della Consulta ai lavori della Commissione. Circa l'emendamento Sibilia 2.24, volto a prevedere l'indizione, da parte degli enti locali interessati, Pag. 68di un referendum consultivo sul programma straordinario e urgente di cui al comma 4, prima dell'adozione del medesimo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dallo svolgimento delle consultazioni referendarie. Con riferimento all'emendamento Zaratti 2.41, volto ad individuare prioritariamente i soggetti attuatori degli interventi di bonifica nell'ambito delle società partecipate dalla regione ed operanti nel settore, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal riconoscimento del suddetto carattere di priorità possano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Circa l'emendamento Zan 2.52, che stanzia 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il programma straordinario e urgente di cui al comma 4, provvedendosi al relativo onere mediante riduzione di pari importo dei consumi intermedi iscritti in alcuni specifici stati di previsione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che la stessa non è limitata alle sole spese rimodulabili. Circa l'emendamento Russo 2.56, che prevede l'integrazione delle risorse destinate all'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, con quelle del programma di sviluppo rurale 2014-2020, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle predette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'emendamento Russo 2.252, che prevede che l'Istituto superiore di sanità fornisca il proprio supporto tecnico e scientifico ai fini dell'individuazione di un piano straordinario di attività finalizzate alla prevenzione ed alla tutela della salute della popolazione residente nei comuni della regione Campania, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque farsi fronte nei limiti delle risorse a tal fine stanziate ai sensi del successivo comma 4-octies. Con riguardo agli identici emendamenti Pellegrino 2.254 e Zaccagnini 2.34, che prevedono, nell'ambito degli interventi di bonifica, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi ed agroecologici attraverso piante bonificanti come il vetiver e la canapa indiana, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le medesime attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Di Gioia 2.257, che estende le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di azioni ed interventi di monitoraggio, anche alla regione Puglia, fermo rimanendo che dall'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'ampliamento delle attività di cui al suddetto articolo possa provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Russo 2.263, che modifica la copertura finanziaria prevedendo, per l'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, l'utilizzo della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione non più relativa alla parte spettante alla regione Campania, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse non spettanti alla regione Campania della quota nazionale del Fondo per la coesione e lo sviluppo possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Con riguardo agli emendamenti De Rosa 2.267 e Colonnese 2.251, volti a rendere obbligatoria, e non più facoltativa, la possibilità di costituire consigli consultivi delle comunità locali interessate, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le medesime attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Taglialatela 2.270, che prevede che le società partecipate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano ricorrere a personale in possesso di specifica esperienza in relazione allo svolgimento delle attività di bonifica, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare opportuno acquisire l'avviso Pag. 69del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa ad escludere che si determini un aggravio di oneri. Con riferimento all'emendamento Taglialatela 2.271, che prevede l'impiego di risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nella misura di 32 milioni di euro, per il ricollocamento del personale dipendente dai consorzi di bacino della regione Campania, fermo rimanendo che la proposta emendativa prevede il rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, della quale non è peraltro chiarita la decorrenza temporale. Circa l'emendamento Formisano 2.272, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'autorità di vigilanza sull'emergenza ambientale nella cosiddetta «terra dei fuochi» in Campania, prevedendo un'esplicita clausola di neutralità finanziaria, fermo rimanendo che la clausola di neutralità finanziaria non appare formulata in maniera conforme alla prassi vigente, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola medesima. Con riguardo all'emendamento Luigi Gallo 2.290, esso prevede che le somme del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, destinate alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati siano utilizzate anche per la prevenzione di reati ambientali. Ricorda tuttavia che tali somme sono già destinate, a legislazione vigente, a specifici interventi e che il loro utilizzo non vale ai fini del saldo dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali somme del Fondo unico di giustizia possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Circa l'articolo aggiuntivo Russo 2.03, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un comitato che garantisca la diffusione delle procedure di monitoraggio, bonifica e screening, stabilendo che ai componenti del Comitato non devono essere corrisposti compensi, gettoni o rimborsi, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal funzionamento del predetto Comitato possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Micillo 3.22, esso, sostituendo il comma 2-quinquies, è volto a modificare il comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, prevedendo che l'integrazione di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, attualmente destinata al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sia destinata al programma «Interventi per soccorsi» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione della disposizione possa pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente. Circa l'emendamento Zaratti 3.26, volto a prevedere la possibilità, per i prefetti delle province della regione Campania, di avvalersi di personale della Guardia forestale, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e del Corpo delle Capitanerie di Porto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa in esame derivino effetti finanziari negativi. Con riferimento all'emendamento Russo 3.42, volto ad istituire, presso la prefettura di Napoli, un Comitato interforze per contrastare il fenomeno degli incendi dei rifiuti nei territori delle province di Napoli e Caserta, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, che, tra l'altro, non prevede un'esplicita clausola di neutralità finanziaria. Con riferimento alle proposte emendative Russo 3.43 e 3.200, che prevedono che gli operatori delle polizie locali dei comuni delle province di Napoli e Caserta Pag. 70agiscano, anche con armamento di ordinanza, con le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione delle predette proposte emendative, che non prevedono un'esplicita clausola di neutralità finanziaria, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Circa l'articolo aggiuntivo Russo 3.02, che prevede l'adozione, da parte della regione Campania, a integrazione dei programmi operativi per il proseguimento del piano di rientro dal disavanzo del SSR, di specifici interventi, anche rimodulando il piano sanitario regionale, al fine di migliorare la programmazione delle strutture ospedaliere, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle eventuali conseguenze finanziarie negative che possono derivare dalla predetta proposta emendativa. Circa l'articolo aggiuntivo Russo 3.04, che prevede che la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai fini della determinazione della quota capitaria, avvenga con particolare attenzione alla popolazione residente, ai tassi di mortalità della popolazione, ai bisogni sanitari e agli indicatori epidemiologici, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione. Con riguardo agli emendamenti Grimoldi 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5, nonché Zaratti 5.7, che sopprimono l'intero articolo 5 o i singoli commi di cui lo stesso si compone, ai quali la relazione tecnica ascriveva possibili futuri incrementi di entrate conseguenti, tra l'altro, al recupero della massa attiva e al pagamento dei debiti pendenti derivanti dalle attività dell'unità tecnico amministrativa di cui all'articolo 5, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari dalle proposte emendative. Circa l'emendamento Nesci 5.12, che prevede, tra l'altro, l'istituzione, da parte delle regioni, di un registro relativo ai dati di produzione e smaltimento dei rifiuti, al fine di prevenire attività illecite e pericolose per la salute dei territori, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Zaratti 6.2, che prevede la soppressione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009 recante interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari dalla proposta emendativa. Con riguardo all'emendamento De Rosa 6.8, volto a sopprimere la gestione commissariale per la crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, prevedendo il trasferimento delle relative risorse e competenze alla regione Abruzzo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, con particolare riferimento all'eventuale sussistenza di rapporti attivi e passivi tuttora pendenti in capo alla predetta gestione commissariale. Circa l'emendamento De Lorenzis 7.49, volto a prevedere l'esenzione, per almeno cinque anni, dal pagamento del ticket sanitario per tutti gli abitanti dei comuni di Taranto e Statte, ponendo a carico dell'ILVA SpA i relativi oneri, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica. Con riguardo all'emendamento De Lorenzis 7.202 che, nel prevedere la riconversione dell'area produttiva dell'acciaio, dispone, tra l'altro, che il piano industriale, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2013, debba comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione. Circa l'emendamento Zan 7.203, che prevede che il piano industriale, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2013, sia approvato a conclusione di una procedura Pag. 71di evidenza pubblica, attraverso la pubblicazione nei siti internet dei Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, della regione e degli enti locali interessati, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della predetta proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'emendamento Zaratti 7.215, che estende le fattispecie per le quali può essere richiesto il ricorso al Fondo strategico italiano Spa, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, tenuto anche conto che il predetto Fondo è finanziato a valere sulla raccolta del risparmio postale, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle eventuali conseguenze finanziarie negative derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. Circa l'articolo aggiuntivo De Lorenzis 7.0200, volto a prevedere la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, garantendo il reddito a tutti i lavoratori interessati, per almeno 48 mesi, a spese dell'azienda, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa a carico dell'azienda interessata e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica dalla stessa derivanti. Con riguardo agli emendamenti De Lorenzis 8.203 e 8.205, volti a a prevedere che i costi delle analisi delle valutazioni dei campioni analizzati dall'ARPA siano posti a carico dell'ILVA Spa, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa a carico dell'azienda interessata e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica dalla stessa derivanti. Circa l'emendamento Furnari 8.208, che prevede che l'Istituto superiore di sanità effettui uno studio analitico della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo dell'ILVA Spa, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa farsi fronte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo De Lorenzis 8.02, esso è volto, tra l'altro, a porre a carico dell'ILVA SpA i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e al servizio idrico, esentandone gli abitanti dei comuni di Taranto e Statte. Esso stabilisce, altresì, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli abitanti di alcuni quartieri del comune di Taranto e per gli abitanti di Statte, ponendo i corrispettivi degli importi dovuti a carico dell'ILVA SpA. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa a carico dell'azienda interessata e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica dalla stessa derivanti. Circa l'articolo aggiuntivo Nesci 8.06 che, nel prevedere la predisposizione, da parte del Governo e della regione Calabria, di una procedura operativa per il rilascio delle autorizzazioni agli interventi di rimozione degli strati superficiali del suolo, stabilisce l'obbligo di analisi radiometriche e chimicho-biologiche da parte dell'Arpacal, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. Con riferimento all'emendamento De Lorenzis 9.3, volto ad abrogare l'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, che prevede, tra l'altro, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, fermo rimanendo che gli oneri derivanti dall'articolo 12 del citato decreto-legge sono a carico dell'ILVA, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla predetta disciplina possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento De Lorenzis 9.200, volto a prevedere che l'ILVA, nei casi di cessione dei complessi aziendali, di cessione di beni e di contratti o nel caso di ristrutturazione economico-Pag. 72finanziaria, debba garantire il reddito dei lavoratori interessati per almeno 48 mesi, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa a carico dell'azienda interessata e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica dalla stessa derivanti. Con riguardo all'articolo aggiuntivo De Lorenzis 9.01, esso prevede, tra l'altro, che al fine di procedere alla consultazione e al confronto delle proposte di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto, si dovranno indire dei referendum di consultazione popolare senza quorum, congiuntamente nei Comuni di Taranto e Statte e contestualmente, tramite l'utilizzo di apposite pagine web, si dovrà garantire la possibilità di proponimento di progetti da parte dei cittadini residenti in Italia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo De Lorenzis 9.03, che prevede che le regioni istituiscano un registro complessivo dei tumori secondo gli attuali ambiti provinciali al fine di raccogliere, valutare, organizzare e archiviare in modo continuativo e sistematico le informazioni fondamentali su tutti i casi insorti di neoplasia, rendendole disponibili per studi e ricerche, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 2, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, richiamate dal relatore. Esprime altresì parere contrario, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione degli emendamenti De Rosa 1.2, Russo 1.34 e 1.35, Terzoni 1.68, Busto 1.69, Russo 1.200, De Rosa 2.9, Zaratti 2.41, Russo 2.56 e 2.252, degli identici emendamenti Pellegrino 2.254 e Zaccagnini 2.34, nonché degli emendamenti Russo 2.263, Zaratti 3.26 e Nesci 5.12, sui quali esprime nulla osta. Infine, esprime nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, tenuto conto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.41, 1.48, 1.72, 1.73, 1.83, 1.202, 1.203, 1.205, 1.207, 1.208, 2.1, 2.20, 2.24, 2.48, 2.49, 2.52, 2.251, 2.253, 2.257, 2.262, 2.267, 2.270, 2.271, 2.272, 2.290, 3.22, 3.42, 3.43, 3.200, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 6.2, 6.8, 7.49, 7.202, 7.203, 7.215, 8.203, 8.205, 8.208, 9.3 e 9.200, nonché sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.05, 1.06 1.07, 2.03, 2.05, 2.07, 2.08, 3.02, 3.04, 7.0200, 8.02, 8.06, 9.01 e 9.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposta emendative contenute nel fascicolo n. 2.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 15.

Pag. 73

DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 1.300, 2.300 e 2.301 riferite al provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, relatore, segnalando che l'Assemblea ha trasmesso le proposte emendative 1.300, 2.300 e 2.301 della Commissione, evidenzia di non avere nulla da osservare con riferimento agli emendamenti 1.300 e 2.301. Rileva di non avere nulla da osservare anche sull'emendamento 2.300, nel presupposto che alle attività di prevenzione, oltre che a quelle di controllo, della salute della popolazione residente nella regione Campania si provveda nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 4-octies; sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, relatore, formula la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    esaminate le proposte emendative 1.300, 2.300 e 2.301 della Commissione riferite al disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo
  esprime

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative in oggetto».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Con riferimento all'articolo 1, commi 1-6, relativi al contenimento delle tariffe elettriche, rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare i criteri alla base della tariffazione dell'energia elettrica, anche rimodulando quantitativamente e temporalmente la fruizione degli incentivi connessi alla produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. Tali disposizioni non sembrano suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri derivanti dagli incentivi sono a carico della componente A3 delle tariffe elettriche. Peraltro, tenuto conto anche delle successive disposizioni dell'articolo 1, ritiene che andrebbero acquisiti elementi circa il potenziale impatto delle misure dell'articolo in esame sulle tariffe finali al fine di valutare se siano configurabile apprezzabili effetti sul gettito IVA.
  Relativamente ai commi da 7 a 9 dell'articolo 1, recanti certificazione energetica degli edifici e disciplina del condominio negli edifici, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura preminentemente ordinamentale delle norme.
  In relazione al comma 10 dell'articolo 1, concernente lo sviluppo delle risorse geotermiche, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di Pag. 74quantificazione, attesa la funzione di indirizzo delle funzioni assegnate allo Stato.
  Con riferimento ai commi da 11 a 14 dell'articolo 1, riguardanti la Centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione relativamente alla gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone e al relativo acquisto vincolato a prezzi incentivanti dell'energia elettrica ivi prodotta, atteso che gli oneri connessi sono a carico della tariffazione dell'energia elettrica, come già previsto dalla normativa previgente. Ritiene peraltro necessario acquisire chiarimenti circa i possibili effetti finanziari in considerazione delle attuali modalità di gestione temporanea della miniera, di cui all'articolo 11, comma 14-bis, del decreto-legge n. 35 del 2005 – disposizione non abrogata dal provvedimento in esame – atteso che a tale gestione era stato inizialmente associato un onere annuo di 15 milioni di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria con riferimento al comma 12, segnala che la disposizione non indica esplicitamente né la quantificazione né la durata dell'onere derivante dal medesimo comma, che autorizza la Regione Sardegna a bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone.
  Relativamente al comma 15 dell'articolo 1, in materia di biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Con riferimento al comma 16 dell'articolo 1, riguardante l'attività di distribuzione del gas, non ha osservazioni da formulare in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Circa il comma 1 dell'articolo 2, recante misure in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, non ha osservazioni da formulare considerato che la norma appare finalizzata a razionalizzare il meccanismo di incentivazione – già disciplinato dal Titolo I del Decreto legislativo n. 185 del 2000 – delle iniziative imprenditoriali nei settori della piccola e micro impresa fortemente caratterizzati da presenza giovanile e femminile.
  Prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che l'esclusività della forma di aiuto prevista dal nuovo articolo 2 del decreto legislativo n.185 del 2000 (mutuo agevolato a tasso zero) consentirebbe di realizzare economie rispetto al complesso delle misure attivabili in base alle previgenti disposizioni, compensando, pertanto, la mancata remunerazione del finanziamento erogato attraverso la corresponsione di interessi da parte del beneficiario.
  Riguardo al comma 2 dell'articolo 2, recante misure in materia riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale, non ha osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la ragione per la quale sia stata prevista una clausola di neutralità finanziaria al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000, come novellato dall'articolo 2 del presente provvedimento – che reca disposizioni in merito ai progetti finanziabili per sostenere la creazione di micro e piccole imprese – dal momento che il successivo articolo 4-bis del citato decreto legislativo prevede che la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo, ivi compreso l'articolo 4, sia disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, di cui peraltro non sono indicate nella relazione tecnica le attuali disponibilità.
  A tale proposito ricorda che dalla Relazione della Corte dei Conti al rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio 2012, le consistenze complessive del suddetto Fondo ammontavano, al 31 dicembre 2012, a 1.137.882.273 euro.
  Riguardo all'articolo 3, relativo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla relazione tecnica – programmatica della norma, la cui attuazione Pag. 75resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro della programmazione dei fondi europei 2014-2020, ritiene necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabile) rinviando tuttavia ad una fase successiva la esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. In merito al profilo finanziario ed, in particolare, alla fissazione del limite massimo delle risorse, segnala che la norma non prevede espressamente una procedura che assicuri il rispetto del predetto limite: il diritto al beneficio, in presenza dei requisiti richiesti, sembrerebbe quindi automatico in quanto non espressamente subordinato ad una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria (la norma pone a carico del contribuente l'obbligo della sola presentazione dell'istanza telematica). Non è altresì espressamente prevista un'attività di monitoraggio degli effetti finanziari specificamente rivolta a verificare il rispetto del limite delle risorse stanziate. Sul punto, considera necessario l'avviso del Governo anche in considerazione del fatto che il beneficio opererà in base ai termini, modalità e decorrenze non stabilite in via legislativa, ma da fissare con apposito decreto ministeriale. In merito all'attività di verifica e di controllo attribuita al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia delle entrate, ritiene necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni indicate di svolgere gli adempimenti attribuiti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili. Ulteriori chiarimenti andrebbero, a suo avviso, forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi. Infatti, la norma dispone un limite complessivo pari a 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, peraltro, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione, effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016. Inoltre, in termini di competenza, effetti negativi potrebbero prodursi anche nel 2017 in relazione alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare, tenuto conto che il beneficio spetta per le spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. D'altro canto, la possibilità di effetti riferiti al 2016 sembrerebbe, a suo parere, confermata dalla relazione illustrativa che afferma che qualora il plafond annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l'anno successivo. Pertanto andrebbe a suo avviso chiarito quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale negli esercizi presumibilmente interessati. Andrebbe altresì confermato che l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la certificazione contabile, ammesse al beneficio nel limite di 5.000 euro, sia da considerare incluso nel limite massimo di spesa fissato dalla norma. Con riferimento, infine, al finanziamento delle spese relative alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e le società cui affidare la gestione della procedura, osserva che la norma rinvia ad un «successivo comma 14», non presente nell'articolo in esame: qualora il riferimento debba intendersi, come sembrerebbe, al comma 13, andrebbe specificato che le risorse da destinare al credito d'imposta si intendono al netto di quelle necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione medesima.
  Relativamente al comma 1 dell'articolo 4, riguardante i siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, considera necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito ai profili finanziari delle disposizioni. Evidenzia in via preliminare che la novella legislativa in esame non ripropone le previsioni contenute – nella precedente versione dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 – al comma 2, che disponevano che gli oneri per la messa in sicurezza e la bonifica nonché per Pag. 76l'accertamento di ulteriori danni ambientali fossero a carico del soggetto responsabile della contaminazione qualora individuato, esistente e solvibile, e che il proprietario del sito fosse obbligato in via sussidiaria previa escussione del responsabile. Osserva in proposito che dal tenore letterale delle disposizioni contenute nella nuova versione dell'articolo non emerge con chiarezza su quali soggetti ricadano specificamente gli oneri di bonifica e quelli relativi agli altri interventi compresi nell'accordo di programma e in quale misura debbano ritenersi specificamente coinvolti in tali spese i soggetti pubblici. Infatti, per un verso, il comma 2, lettera g), dispone che l'accordo individui il «soggetto attuatore» degli interventi di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio e controllo e che detti interventi restano a carico del «soggetto interessato», per altro verso, alla lettera e) prevede che gli accordi di programma disciplinino anche i contributi pubblici e le «altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti». Inoltre la disposizione di cui al comma 7 prevede che la pubblica amministrazione, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, possa agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. Detta azione – oltre a riferirsi anche ad interventi non rientranti negli accordi e per i quali non sembrerebbe realizzabile quindi un concorso dei «soggetti interessati» – si configura comunque come eventuale e riguarda esclusivamente la ripetizione delle somme, lasciando quindi presumere che dette categorie di spese possano, in tutto o in parte, ricadere in prima istanza sulla stessa pubblica amministrazione. Inoltre, per quanto attiene agli accordi di cui al predetto comma 5, che possono essere stipulati con i soggetti responsabili, tenuto conto che gli stessi sono esclusi dall'azione di ripetizione di cui al comma 7, andrebbe a suo avviso precisato se i relativi oneri debbano comunque intendersi, in via immediata e diretta, integralmente a carico dei soggetti responsabili.
  In merito alle predette considerazioni ed alle possibili ricadute per la finanza pubblica, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare la neutralità finanziaria delle norme, affermata dalla relazione tecnica, tenuto conto che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza in esame potrebbero richiedere risorse anche di rilevante entità. Considera altresì necessari chiarimenti con specifico riguardo agli ulteriori profili di seguito evidenziati. Con riferimento all'azione di ripetizione di cui al comma 7, configurata dalla norma come una facoltà, andrebbe chiarito se possano comunque configurarsi oneri a carico delle amministrazioni pubbliche sia in relazione all'esigenza di anticipare le spese per gli interventi da attivare d'ufficio sia in relazione alla possibilità che l'azione di rivalsa non consenta il pieno recupero delle spese eventualmente sostenute da soggetti pubblici. Riguardo alla disposizione di cui al comma 6, in base alla quale l'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni individuati dall'accordo di programma esclude ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo, andrebbe a suo parere chiarito se tale esclusione di responsabilità riguardi anche il caso in cui situazioni di inquinamento e contaminazione relative ai medesimi territori oggetto degli interventi emergano dopo l'attuazione dell'accordo di programma, benché riferite a fatti antecedenti gli accordi stessi. Infine, con riferimento, alla preposizione di società «in house» (comma 10) all'attuazione dei progetti integrati di bonifica e riconversione industriale in siti inquinati di interesse nazionale, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare l'effettiva possibilità di far fronte ai relativi oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento ai commi da 2 a 10 e al comma 14 dell'articolo 4, in materia di Pag. 77credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma, pur tenendo conto che l'agevolazione opera entro limiti annui massimi di spesa, andrebbe a suo avviso confermato che la procedura di monitoraggio e i meccanismi autorizzativi garantiscano l'effettivo rispetto dei limiti prefissati. Inoltre, ritiene necessari chiarimenti circa le annualità interessate dagli oneri sia in termini di competenza giuridica che in termini di cassa. Per quanto riguarda il primo profilo, osserva che effetti di competenza potrebbero manifestarsi anche nel 2016 per le imprese il cui bilancio non coincide con l'anno solare. Inoltre per gli aspetti di cassa, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione e che la norma dispone un limite di spesa limitato agli anni 2014 e 2015, andrebbe precisato come si intenda far fronte a tali effetti di cassa per le annualità successive al 2015. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 14, per quanto attiene all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2014, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella misura di 10 milioni di euro nell'anno 2015, rileva che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Inoltre, ritiene necessario, in considerazione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, aggiornare dal 2013-2015 al 2014-2016 il triennio cui i fondi speciali si riferiscono. Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 40 milioni di euro nell'anno 2015, segnala che lo stesso reca, nel suddetto anno, uno stanziamento pari a euro 360.534.861.
  Riguardo ai commi da 11 a 13 dell'articolo 4, recanti misure per l'area di crisi complessa del porto di Trieste, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 5, recante misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, ritiene opportuno che vengano forniti elementi informativi volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla maggiore operatività degli uffici interessati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, con specifico riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di migliorare lo standard operativo anche mediante l'acquisizione di personale «per concorso», ritiene opportuno un chiarimento in merito alla possibilità di ricorso a tale procedura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche con riferimento ai commi 7 e 8, considera opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi volti a confermare la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti attribuiti senza nuovi o maggiori oneri.
  Riguardo ai commi da 1 a 3 dell'articolo 6, recanti finanziamenti per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, osserva che, presumibilmente in ragione del carattere programmatico delle norme, affermato dalla relazione tecnica, il testo non specifica i termini temporali nell'ambito dei quali i contributi saranno erogati. Infatti, sulla base delle norme in esame, la quantificazione complessiva dei finanziamenti, la loro ripartizione temporale e la loro assegnazione a ciascuna regione formeranno oggetto dei decreti ministeriali previsti dal testo. Osserva inoltre che, in assenza di una esplicita disposizione volta ad escludere tali spese dai limiti del patto di stabilità interno, le regioni destinatarie delle somme potranno erogare i finanziamenti alle imprese beneficiarie soltanto nel rispetto di detti limiti.
  Con riferimento al comma 4 dell'articolo 6, recante un contributo annuo dovuto dalle imprese di telecomunicazioni, osserva che, limitatamente alle imprese minori (ossia aventi un bacino di utenza fino a 50.000 unità), le norme riducono la Pag. 78misura del contributo annuo dovuto per il controllo e la gestione del settore. In particolare, nell'ipotesi più favorevole – ossia quella di imprese aventi un bacino di utenza esattamente pari a 50.000 unità – il contributo annuale si ridurrebbe da 111.000 a 15.000 euro per le reti pubbliche e da 66.500 a 5.000 euro per i servizi telefonici. Pertanto, a parità di altre condizioni, le norme determinano un'apprezzabile riduzione di introiti destinati alla copertura dei costi amministrativi. Poiché secondo la relazione tecnica dalle disposizioni non derivano – invece – effetti onerosi, andrebbero a suo avviso acquisiti i dati e gli elementi posti alla base di tale valutazione di neutralità finanziaria, con particolare riferimento al numero delle imprese già operanti nel settore che, in assenza delle norme in esame, avrebbero dovuto corrispondere somme più elevate.
  Con riferimento ai commi da 5 a 7 dell'articolo 6, riguardanti la sottoscrizione in forma elettronica di accordi e contratti pubblici, non ha nulla da osservare.
  Relativamente ai commi 8 e 9 dell'articolo 6, recanti misure economiche compensative per il rilascio di frequenze televisive digitali, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che la diversa finalizzazione delle somme non determini disallineamenti rispetto agli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in relazione alle finalità di spesa originariamente previste.
  Circa i commi da 10 a 14 dell'articolo 6, in materia di credito d'imposta per la connettività digitale delle PMI, pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla relazione tecnica – programmatica della norma, la cui attuazione resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro della programmazione dei fondi europei 2014-2020, ritiene necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabili), rinviando tuttavia ad una fase successiva l'esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. All'apposito decreto interministeriale è altresì demandata la definizione delle disposizioni necessarie per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Non è quindi esplicitata la procedura volta ad assicurare ex ante il rispetto del predetto limite e la conseguente attività di verifica ex post. Pertanto non formula osservazioni in merito al meccanismo di riconoscimento del beneficio prefigurato dalla norma nel presupposto che la procedura da definire risulterà idonea a garantire che i relativi oneri siano effettivamente riconducibili all'importo massimo indicato. Sempre in merito alle attività di verifica e controllo, ritiene necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere tali adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ulteriori chiarimenti andrebbero a suo avviso forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi sia in termini di competenza che di cassa. Infatti, la norma prevede un limite massimo complessivo di 50 milioni di euro, a decorrere dalla data individuata con successivo decreto interministeriale, che dovrà definire le modalità per usufruire del beneficio, e fino al 2016. Peraltro effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione. Andrebbe quindi chiarito a suo parere quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale per gli esercizi presumibilmente interessati.
  Con riferimento all'articolo 7, recante misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale, segnala che la disposizione amplia l'ambito di applicazione di un istituto al quale erano stati attribuiti effetti onerosi stimati in 5 milioni di euro annui. Pertanto Pag. 79l'estensione sembra suscettibile di recare ulteriori oneri che andrebbero opportunamente quantificati indicando le risorse con le quali farvi fronte. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Andrebbe inoltre confermato che l'estensione dell'arco temporale (da 3 a 5 anni) nel corso del quale sono vincolati i poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria non si applica agli accordi già stipulati. In tale ipotesi, infatti, potrebbero determinarsi ulteriori oneri tenuto conto che gli accordi stipulati erano riferiti ad un periodo temporale ridotto e che, pertanto, la proroga del termine potrebbe determinare ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a minori accertamenti non scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Anche su tale punto andrebbe a suo avviso acquisito l'avviso del Governo.
  Relativamente all'articolo 8, recante disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ravvisa l'opportunità di una conferma da parte del Governo, che i soggetti chiamati a dare attuazione alle disposizioni in esame possano operare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili a legislazione vigente. Si riferisce, in particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete adottare misure di implementazione del sistema di registrazione e raccolta dei dati provenienti dai meccanismi elettronici di registrazione delle attività dei veicoli e all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) al quale sono conferite funzioni di controllo e monitoraggio degli obblighi (informazione negoziale, comunicazione e riduzione dei premi) previsti dalle disposizioni in esame in capo alle imprese assicuratrici.
  Circa l'articolo 9, recante misure per favorire la diffusione della lettura, pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla relazione tecnica – programmatica della norma, la cui attuazione resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro della programmazione dei fondi europei 2014-2020, ritiene necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabili), rinviando tuttavia ad una fase successiva l'esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. All'apposito decreto interministeriale è altresì demandata la definizione delle disposizioni necessarie per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Non è quindi esplicitata la procedura volta ad assicurare ex ante il rispetto del predetto limite e la conseguente attività di verifica ex post. Non ha pertanto osservazioni da formulare in merito al meccanismo di riconoscimento del beneficio prefigurato dalla norma nel presupposto che la procedura da definire sia idonea a garantire che i relativi oneri siano effettivamente riconducibili all'importo massimo indicato. Sempre in merito alle attività di verifica e controllo, ritiene necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere tali adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ulteriori chiarimenti andrebbero a suo avviso forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi sia in termini di competenza che di cassa. Infatti, la norma prevede un limite complessivo di risorse pari a 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, disponendo che il beneficio spetti fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016: peraltro effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione. Inoltre, effetti in termini di competenza potrebbero prodursi anche nel 2017 in relazione alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Andrebbe quindi a suo parere chiarito Pag. 80quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale per gli esercizi presumibilmente interessati.
  Con riferimento all'articolo 10, riguardante il tribunale delle società con sede all'estero, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – a conferma dell'espressa clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione – circa l'attuazione dell'articolo in esame da parte delle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle rispettive risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Relativamente al comma 1 dell'articolo 11, concernente il credito alle cooperative, segnala che la norma sembra suscettibile di recare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica per le seguenti ragioni: la lettera a) introduce una esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi finanziari. Pur tenendo conto che la relazione tecnica afferma che il volume degli investimenti interessati appare esiguo, andrebbero prudenzialmente valutati gli effetti di minor gettito anche alla luce di una possibile espansione del ricorso alla tipologia di credito in esame determinato dalla agevolazione fiscale introdotta; la lettera b) riduce i limiti posti dal codice civile ai requisiti per la costituzione delle società cooperative, consentendo alle società finanziarie in commento di divenire socie anche in presenza di meno di nove soci. Tenuto conto che l'ordinamento vigente riconosce alle cooperative una disciplina agevolata, anche in termini tributari, anche per tale fattispecie normativa andrebbero a suo avviso prudenzialmente valutati gli effetti finanziari recati dalla modifica introdotta, conseguenti ad una possibile estensione della platea dei potenziali beneficiari della predetta disciplina.
  Riguardo i commi 2 e 3 dell'articolo 11, in materia di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa i possibili effetti derivanti dalla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ai dipendenti, divenuti soci delle cooperative titolari del contratto di affitto o di acquisto.
  Circa il comma 1, lettere da a) a g) dell'articolo 12, recante misure per favorire il credito alla piccola e media impresa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento al comma 3 dell'articolo 12, in materia di cessioni di crediti d'impresa (factoring), non ha osservazioni da formulare.
  Circa i commi 4 e 7 dell'articolo 12, in materia di opzione per regime fiscale sostitutivo su finanziamenti a medio e lungo termine, per quanto attiene agli effetti finanziari recati dall'introduzione del regime opzionale, la relazione tecnica stima tali effetti applicando alla base imponibile rilevata dalla banca dati (1.700 milioni) l'aliquota dello 0,25 per cento. Ai fini della quantificazione andrebbe a suo avviso tuttavia considerato che la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata ai finanziamenti diversi dall'abitazione principale è fissata al 2 per cento e che, pertanto, sulla base imponibile relativa a tali tipologie di finanziamento la perdita di gettito andrebbe valutata applicando tale aliquota più elevata. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Inoltre ritiene che andrebbe verificato se risponda a criteri di prudenzialità assumere un'ipotesi di andamento costante degli oneri, considerato che la relativa stima è stata effettuata sulla base dei dati relativi al 2012, anno caratterizzato da una generale contrazione nell'erogazione di finanziamenti. Per quanto riguarda l'estensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, si prende atto che la relazione tecnica stima che tale misura non comporti sostanziali effetti finanziari. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 7, per quanto attiene alla formulazione della clausola di copertura finanziaria, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, ritiene opportuno circoscrivere al solo comma 4 le disposizioni alle quali Pag. 81sono ascritti effetti onerosi, attualmente riferite all'intero articolo 12. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, a valere sul Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n.1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1740 – Ministero dello sviluppo economico), osserva che da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato lo stesso reca le necessarie disponibilità. Infine, rileva l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria, precisando il carattere annuo degli oneri pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.
  Circa il comma 5 dell'articolo 12, in materia di riduzione dell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, andrebbero a suo avviso valutate in via prudenziale le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.
  Con riferimento al comma 6 dell'articolo 12, concernente il privilegio speciale per l'emissione di obbligazioni, non ha osservazioni da formulare per i profili della quantificazione.
  Circa i commi da 1 a 3 dell'articolo 13, recanti disposizioni concernenti la realizzazione delle opere per EXPO 2015, segnala preliminarmente che gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, riferiti agli importi dei finanziamenti revocati e alle annualità disponibili, non coincidono con l'analoga descrizione operata dalla relazione introduttiva. In proposito ritiene utili chiarimenti. In merito agli effetti finanziari della norma, ritiene opportuno chiarire se la nuova destinazione delle risorse revocate, in relazione alla diversa dinamica per cassa dei pagamenti, possa comportare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto iscritto negli andamenti tendenziali. La realizzazione delle opere connesse all'evento EXPO 2015 ha infatti, per l'imminente scadenza dell'evento, una tempistica estremamente accelerata che potrebbe non coincidere con gli ordinari tempi di realizzazione delle opere in conto capitale oggetto di definanziamento. Andrebbe pertanto a suo avviso chiarito se la quota di risorse rinvenienti dalle deroghe che la norma destina al citato evento sia stata definita tenendo conto del profilo di spesa scontato negli andamenti tendenziali con riferimento all'originaria finalizzazione delle risorse. Analogo chiarimento andrebbe fornito a suo parere in merito alla possibilità di destinare al Fondo revoche le somme iscritte in conto residui, previo il relativo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2013. Andrebbe inoltre chiarito se le opere definanziate – con l'eccezione della M4 di Milano contestualmente rifinanziata – siano ritenute non più necessarie o meramente rinviate, confermando in ogni caso che la decisione di definanziamento non riguardi interventi per i quali risultino già assunti impegni contrattuali.
  Circa i commi da 4 a 7 dell'articolo 13, recanti il finanziamento degli interventi infrastrutturali nei porti, richiama in primo luogo quanto già osservato con riferimento ai commi 1-3 dell'articolo in esame, in merito all'esigenza di una verifica sulla conformità del profilo di spesa scontato negli andamenti tendenziali, con riferimento agli interventi oggetto di definanziamento, rispetto a quello derivante dalla destinazione delle somme ad interventi immediatamente cantierabili, disposta dalla norma in esame. Ulteriori chiarimenti andrebbero a suo avviso acquisiti con riferimento alla disposizione di cui al comma 5, che prevede la possibilità di una revoca di mutui in essere senza oneri a carico della finanza pubblica: in particolare, ritiene che andrebbe precisato se dalla condizione dell'assenza di oneri debba discendere che la risoluzione dei contratti possa avvenire soltanto nei casi in cui ciò non comporti il pagamento di penali e costi aggiuntivi da parte della pubblica amministrazione.Pag. 82
  Con riferimento al comma 8 dell'articolo 13, recante revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche, analogamente a quanto osservato con riferimento al citato comma 79 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014, andrebbe a suo parere confermato che le revoche interessate dalla norma riguardino spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente. In caso contrario, la riprogrammazione delle risorse revocate e la loro spendibilità sarebbe condizionata all'individuazione di una copertura relativamente agli esercizi in cui si manifesti un effetto in termini di cassa.
  Riguardo il comma 9 dell'articolo 13, concernente la Linea 1 della metropolitana di Napoli, andrebbe a suo parere acquisita una valutazione del Governo circa gli effetti negativi che la norma appare suscettibile di determinare sul debito della Pubblica Amministrazione. Andrebbe inoltre escluso che l'accesso a nuovo debito da parte del Comune di Napoli possa compromettere la procedura di riequilibrio finanziario, cui l'ente è già soggetto. Andrebbe infine valutato se la disposizione possa dar luogo a richieste di analoghe deroghe da parte di comuni soggetti alla procedura di riequilibrio finanziario, cui è precluso l'accesso a nuovo debito per la realizzazione di opere infrastrutturali.
  Circa i commi 10 e 11 dell'articolo 13, recanti disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento al comma 12 dell'articolo 13, riguardante l'esclusione dell'immatricolazione dei carrelli per brevi spostamenti, pur rilevando che la disposizione interviene su una fattispecie limitata, andrebbe a suo avviso chiarito se la stessa possa eventualmente determinare minori incassi per le province in relazione al venir meno dei diritti di registrazione per i mezzi interessati dalla norma.
  Sul comma 13 dell'articolo 13, concernente la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il sistema idrico e il gas, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Circa i commi 14 e 15 dell'articolo 13, recanti disposizioni per la concorrenzialità e la trasparenza nel trasporto aereo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'ENAC possa svolgere il nuovo compito ad esso attribuito, di verifica dell'effettivo rispetto delle procedure concorrenziali da parte dei gestori aeroportuali, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, peraltro ridotti ai sensi del successivo comma 18.
  Con riferimento ai commi da 16 a 18 dell'articolo 13, recanti disposizioni in materia di addizionali comunali sui diritti di imbarco, osserva che la relazione tecnica, nel fornire indicazioni metodologiche e sull'origine dei dati utilizzati, non fornisce elementi quantitativi non consentendo una verifica della stima. Al fine di comprendere la portata della quantificazione effettuata ritiene opportuno che sia chiarito l'ambito applicativo dell'esenzione. Infatti, sulla base del testo letterale della disposizione, sembrerebbero assoggettati alle addizionali i transiti che, pur avendo una destinazione nazionale, hanno una provenienza estera, mentre sarebbero esentati i transiti che, avendo una destinazione estera, hanno una provenienza nazionale: il medesimo transito beneficerebbe quindi dell'esenzione all'andata e non al ritorno. Su tale aspetto ritiene opportuna una conferma. In merito alla disposizione di copertura, considera necessario che sia confermato che l'ENAC possa svolgere le funzioni cui esso è preposto sulla base della normativa vigente e quelle aggiuntive ad esso attribuite dal provvedimento in esame a valere sulle risorse disponibili, come ridotta dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 18, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la decorrenza delle minori entrate, pari a 9 milioni di euro annui, oggetto di copertura finanziaria. Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge n. 203 del 2005, relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (capitolo 1921 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui è previsto l'utilizzo con Pag. 83finalità di copertura, ritiene opportuno che il Governo assicuri che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Circa i commi 19 e 20 dell'articolo 13, concernenti la decontribuzione delle indennità di volo, per i profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica sembra operare una sovrastima dell'onere, non considerando l'effetto positivo dovuto al recupero di gettito fiscale. I versamenti contributivi costituiscono infatti una posta deducibile ai fini IRPEF; dovrebbe quindi emergere un maggior gettito fiscale pari all'applicazione dell'aliquota marginale media sul 50 per cento dei minori versamenti contributivi. Segnala inoltre che la quantificazione dell'onere in 28 milioni rileva ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre gli effetti relativi ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono limitati a 14 milioni. Il maggior onere di 14 milioni sul saldo netto da finanziare deriva dal fatto che, prevedendo la norma che le indennità di volo concorrano per il 50 per cento alla formazione della retribuzione pensionabile, lo Stato è tenuto a rimborsare all'INPS non soltanto il minor gettito contributivo (a ripiano dello sbilancio di entrate e spese dell'anno dell'istituto previdenziale), ma anche l'onere a fronte della contribuzione figurativa che l'INPS è tenuto a iscrivere nella relativa gestione, a favore dei beneficiari della disposizione. A fronte di tale trasferimento aggiuntivo di 14 milioni, finalizzato a finanziare la contribuzione figurativa, l'Istituto previdenziale registra nel 2014 un miglioramento del proprio saldo di esercizio, compensativo del corrispondente peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, con conseguente invarianza di effetti per la PA, che restano limitati ai soli 14 milioni derivante dalla riduzioni dei versamenti contributivi da parte dei percettori delle indennità di volo. La relazione tecnica non evidenzia tale differente imputazione dell'onere sui saldi: andrebbe pertanto a suo parere chiarito se essa sia stata implicitamente considerata. Con riferimento alla copertura, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla natura del riversamento da parte dell'ENAV all'entrata del bilancio dello Stato di risorse per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti in favore del traffico aereo civile. Non è chiaro infatti, a suo giudizio, a quale titolo l'ENAV, società esterna al comparto della PA ma interamente di proprietà pubblica, effettui tale riversamento e, conseguentemente, non è chiaro come esso vada registrato nei saldi di finanza pubblica. In particolare non è chiaro se il predetto riversamento rilevi ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica (con conseguente effetto positivo della norma pari a 14 milioni nel 2014 sui saldi di fabbisogno e indebitamento) o ai fini del solo saldo netto da finanziare (con conseguente mancata copertura dell'onere di 14 milioni sui citati saldi). In ogni caso, stante la diversa imputazione dell'onere di pari importo sui diversi saldi, la disposizione di copertura, ove idonea a produrre effetti sui saldi di fabbisogno o indebitamento, determinerebbe una sovracompensazione dell'onere sui predetti saldi, con un effetto netto positivo di 14 milioni per il 2014. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 20, al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo, da un lato, chiarisca a quanto ammontino le risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile delle quali è previsto l'utilizzo, dall'altro assicuri che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Circa i commi da 21 a 23 dell'articolo 13, riguardanti il fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, risulterebbe opportuno acquisire gli elementi alla base della quantificazione del maggior gettito stimato con riferimento all'incremento di tre euro dell'addizionale. La stima operata presenta infatti alcune discrasie, peraltro di lieve entità, rispetto a precedenti quantificazioni, anche tenendo conto della modifica Pag. 84alla base di applicazione del tributo prevista dai precedenti commi 16-18. Il maggior gettito quantificato, pari a 184 milioni, risulta inferiore di 10 milioni rispetto a quello quantificato in relazione all'articolo 2, commi 47-50, della legge n. 92 del 2012, sempre con riferimento ad un importo dell'addizionale pari a 3 euro a passeggero. Peraltro, l'articolo attualmente in esame, ai commi 16-17, dispone una limitazione della platea di applicazione dell'addizionale, quantificando in 9 milioni il relativo minor gettito, commisurato in questo caso a 6,5 euro a passeggero, cui corrisponderebbe pertanto, riproporzionando l'importo con riferimento a 3 euro di addizionale, un ammontare di circa 4 milioni. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se la riduzione di 10 milioni di euro (in luogo di 4 milioni) rispetto alla precedente quantificazione derivi da un fattore di prudenzialità. Segnala comunque la necessità di tenere conto degli effetti di minor gettito fiscale per la quota parte degli incrementi delle addizionali corrisposti da passeggeri facenti capo a soggetti titolati alla deducibilità del relativo onere. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 23, segnala che la disposizione non indica esplicitamente la quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione del comma 21, che proroga fino al 31 dicembre 2018 il fondo speciale del personale del trasporto aereo, e che corrispondentemente proroga il finanziamento del predetto fondo a valere sull'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Tale quantificazione, pari a 184 milioni di euro, è infatti indicata esclusivamente nella relazione tecnica. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi la suddetta quantificazione dell'onere e la decorrenza dello stesso al fine di integrare in tal senso il comma 23.
  Con riferimento ai commi da 24 a 28 dell'articolo 13, recanti norme per migliorare l'attrattività turistica, non ha nulla da osservare, nel presupposto che la disposizione inerente il finanziamento dei progetti comunali produca effetti solo nei limiti dell'effettiva disponibilità delle risorse individuate dalla disposizione di copertura. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 26, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'arco temporale di riferimento dell'autorizzazione di spesa pari a 500 milioni di euro previsto per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 24 in materia di valorizzazione di specifiche aree territoriali in vista dell'EXPO 2015.
  Riguardo all'articolo 14, recante misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, relativamente all'ampliamento della dotazione organica, di cui al comma 1, lettera e), rileva che la norma, per un verso, dispone che le assunzioni siano effettuate nei limiti finanziari di cui al comma 2, per altro verso indica in modo puntuale il numero delle unità da assumere: tale elemento vincola quindi la misura dell'onere a regime, indicata in 10,2 milioni di euro a decorrere dal 2016. Tanto premesso, osserva tuttavia che la quantificazione contenuta nella relazione tecnica appare congrua in relazione alle qualifiche funzionali interessate da detto ampliamento. Per quanto riguarda le modalità di copertura individuate dal comma 2, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formulazione, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la sussistenza delle risorse ivi stanziate, anche alla luce della gradualità con cui l'amministrazione può provvedere alla determinazione dei contingenti da immettere nei ruoli, nell'ambito delle risorse disponibili. Ritiene comunque utile acquisire dal Governo una valutazione circa la congruità dell'utilizzo del Fondo rispetto alla destinazione propria dello stesso, rivolta al sostegno occupazionale e al finanziamento di misure di sostegno al reddito. Relativamente al comma 1, lettera c), che prevede la destinazione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure finalizzate alla vigilanza, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono in primo luogo necessari, a suo avviso, chiarimenti circa l'eventuale impatto delle disposizioni sui saldi di fabbisogno Pag. 85e di indebitamento, qualora il disallineamento temporale tra la fase di acquisizione delle risorse e quella della loro destinazione a finalità di spesa non dovesse essere di portata meramente infra-annuale. Inoltre ritiene che andrebbero precisate le specifiche destinazioni di tali risorse, che essendo di carattere eventuale, non sembrano, in linea di principio, idonee a finanziare interventi di carattere pluriennale. Considera infine utile acquisire conferma dal Governo che eventuali adempimenti ulteriori da parte del Ministero del lavoro, connessi all'approvazione della programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, di cui al comma 1, lettera d), saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto al decreto che dovrà individuare forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo da parte del personale ispettivo del mezzo proprio, andrebbero a suo avviso fornite indicazioni volte a suffragare che le predette modalità non siano suscettibili di dar luogo a maggiori oneri netti, in relazione ai presumibili rimborsi e costi assicurativi. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, ritiene opportuno che il Governo confermi che le risorse relative al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) delle quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, di 7 milioni di euro per il 2015 e di 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Infine, rileva l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 10,2 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2016.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
Atto n. 55.
(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta sono state sollevate alcune questioni sulle quali il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore sui possibili effetti di minor gettito derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 del provvedimento in esame, fa presente che tale norma estende alle SICAF immobiliari le disposizioni fiscali riguardanti i fondi di investimento immobiliari, mentre alle SICAF non immobiliari vengono applicate le Pag. 86medesime agevolazioni previste per le SICAV. In merito evidenzia che, come indicato nella relazione tecnica, si tratta di soggetti che potranno operare nel mercato italiano solo con l'emanazione del presente provvedimento di attuazione della direttiva 2011/61/UE e non sono quindi operanti attualmente in Italia. Pertanto l'eventuale costituzione di tali soggetti configura di fatto una rinuncia a maggior gettito. Relativamente al complesso di disposizioni che incidono sulle aliquote ribadisce che si tratta di norme di mero coordinamento con le disposizioni già in vigore a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 138 del 2011. Per quanto riguarda invece le norme relative ai criteri di calcolo degli imponibili, evidenzia che si tratta di disposizioni di semplificazione e di coordinamento senza sostanziali effetti in termini di gettito. Infine, relativamente all'articolo 14, comma 3, sul quale sono stati richiesti ulteriori elementi informativi volti a suffragare l'ipotesi di rinuncia a maggior gettito, evidenzia che tale comma estende la possibilità di compensazione alle società di gestione italiane dei risultati negativi accumulati da OICVM italiani nel prendere regime del «maturato» con le ritenute su proventi di OICR esteri non armonizzati che saranno eventualmente istituiti e gestiti dalle stesse SGR. La valutazione, svolta nella relazione tecnica, secondo la quale tale disposizione comporta una rinuncia a maggior gettito, è stata effettuata considerando che la facoltà per le società di gestione italiane di istituire e gestire fondi non armonizzati all'estero sarà possibile solo con l'approvazione del provvedimento in esame. Nel complesso, quindi, ribadisce l'assenza di effetti negativi sul gettito. Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 8, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha confermato che i meccanismi di autofinanziamento sono idonei a garantire l'assenza di potenziali oneri per i soggetti competenti in materia di vigilanza e cooperazione. Fa presente infine che la stessa Ragioneria generale dello Stato ha confermato la neutralità finanziaria degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 14.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nel dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, che nella seduta del 15 gennaio aveva prospettato che dall'articolo 14, comma 2, lettera a), potessero scaturire effetti negativi in termini di gettito, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (atto n. 55);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    i meccanismi di autofinanziamento di cui agli articoli da 1 a 8 dello schema di decreto sono idonei a garantire l'assenza di potenziali oneri per i soggetti competenti in materia di vigilanza e cooperazione;
    le disposizioni in materia fiscale di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, concernenti le società di investimento a capitale variabile immobiliari, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma una rinuncia a futuro maggior gettito dal momento che le citate società attualmente non operano in Italia;
    alle norme relative ai criteri di calcolo degli imponibili, di cui all'articolo 14, sarà data attuazione solo in seguito all'approvazione del provvedimento in esame e quindi, come già indicato nella relazione tecnica, le suddette disposizioni si configurano come una rinuncia a maggior Pag. 87gettito priva quindi di effetti finanziari per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine al significato dell'espressione «rinuncia a maggior gettito», cui si fa riferimento nella proposta di parere illustrata dal relatore.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che, attraverso la disposizione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, adottato in ottemperanza alla direttiva europea 2011/61/UE, si configura una rinuncia a maggior gettito, dal momento che le SICAF immobiliari, che operano al di fuori del territorio italiano, attualmente non sono assoggettate a tassazione. Precisa, quindi, che l'eventuale maggior gettito non è scontato nei saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente e che, per tali ragioni, la disposizione sopra richiamata non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 44.
(Rilievi alla VIII Commissione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Osserva che lo schema in esame è adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013). In particolare, la direttiva 2011/76/UE è stata inclusa nell'allegato B della legge, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari. Segnala che il testo presenta una clausola di invarianza ed è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Riguardo agli articoli da 1 a 9, concernenti i pedaggi autostradali degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada, fa presente che, nel complesso, la disciplina in esame introduce un più elevato pedaggio per i veicoli che a pieno carico pesano oltre 12 tonnellate. In particolare, si prevede che le maggiori entrate siano versate allo Stato per essere destinate al settore dei trasporti. Si dispone, inoltre, che l'insieme delle modifiche introdotte debba essere applicato in assenza di effetti finanziari a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se le somme destinate al settore dei trasporti siano considerate al netto del minore gettito tributario derivante dai più elevati pedaggi autostradali pagati dalle imprese interessate dalla disciplina in esame. Ritiene che andrebbe inoltre confermata la possibilità, per le amministrazioni interessate, di dare esecuzione ai nuovi adempimenti previsti dal testo, quali la rimodulazione delle tariffe e l'obbligo di rendicontazione periodica delle entrate, nell'ambito delle risorse disponibili. Segnala, infine, che la normativa vigente e precisamente l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 7 del 2010, prevede la possibilità di applicare maggiorazioni ai pedaggi in relazione ad infrastrutture situate in regioni montane, individuando anche la destinazione del relativo gettito. Ritiene che andrebbe escluso che la nuova formulazione in esame si Pag. 88applichi anche ad eventuali quote di maggior gettito già previste a legislazione vigente e destinate a specifiche forme di investimento.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, allo scopo di approfondire le questioni sollevate dal relatore e di fornire i chiarimenti richiesti, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 15.25.

Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo, avente per oggetto «Le sfide nell'attuazione della futura politica di coesione: verso investimenti produttivi per la crescita e la coesione attraverso sinergie migliori tra livelli locale, nazionale ed europeo per mantenere gli obiettivi della Strategia UE 2020» (Bruxelles, 27 novembre 2013).

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che lo scorso 27 novembre, una delegazione della V Commissione ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo, in materia di attuazione della futura politica di coesione.

  Tommaso CURRÒ (M5S), fa presente che la riunione interparlamentare «Le sfide per l'attuazione della futura politica di coesione», svoltasi a Bruxelles lo scorso 27 novembre, è stata organizzata dalla Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo, che ha registrato la partecipazione di 25 parlamentari nazionali provenienti da 15 Stati membri ed alla quale egli stesso è intervenuto in rappresentanza della Camera dei deputati. Ricorda che l'incontro interparlamentare si articolava in due sessioni, relative rispettivamente alla futura politica di coesione e all'attuazione della nuova politica di coesione negli Stati membri. Nell'ambito della prima sessione, sono intervenuti il Rappresentante permanente presso l'UE della Lituania, Paese che all'epoca deteneva la presidenza di turno del Consiglio dell'UE, che ha espresso soddisfazione sull'accordo sulla nuova politica di coesione appena raggiunto con il Parlamento europeo e ne ha illustrato i punti principali, e il Rappresentante permanente della Grecia, Paese che attualmente detiene la Presidenza, che ha sottolineato il ruolo che la politica di coesione potrà svolgere al fine di promuovere lo sviluppo e attirare gli investimenti privati. Successivamente, il Commissario per le politiche regionali Hahn ha evidenziato la funzione che la politica regionale può svolgere per la realizzazione degli obiettivi della Strategia 2020. Il Commissario, soffermandosi sulla situazione di dipendenza energetica dell'UE, di particolare attualità alla luce del dibattito in atto con l'Ucraina, ha evidenziato la necessità di compensare tale dipendenza perseguendo obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili e di efficienza energetica, la cui realizzazione migliorerebbe anche la posizione negoziale dell'UE nei rapporti con i Paesi terzi. Il Commissario ha quindi richiamato la necessità di una politica dei trasporti ampia e integrata e lo stretto collegamento tra politica regionale e politica di ricerca e sviluppo. In proposito, ha ricordato il programma quadro Orizzonte 2020 e ha sottolineato la necessità della ricerca su nuovi materiali e nuove tecnologie (tra cui i semiconduttori) al fine di ridurre la dipendenza europea da materie prime. Fa presente che il parlamentare europeo Van Nistelrooij (Paesi Bassi-PPE), relatore sul regolamento generale contenente regole comuni Pag. 89per i Fondi strutturali, ha quindi richiamato il nuovo approccio della politica di coesione, da un lato concentrata su un ristretto numero di obiettivi tematici e dall'altro caratterizzata da una maggiore integrazione dei vari livelli di governo, attraverso in particolare lo strumento dei contratti di partenariato. Il relatore si è inoltre soffermato sull'importanza della previsione di regole di condizionalità ex ante per l'erogazione dei fondi. Il successivo relatore, il parlamentare europeo Olbrycht (Polonia, PPE), rapporteur sul Fondo europeo di sviluppo regionale, si è soffermato su un aspetto della nuova politica di coesione, ovvero la differenziazione degli obiettivi, in particolare in materia di efficienza energetica e innovazione, in funzione dell'appartenenza della singola regione rispettivamente alle categorie convergenza, competitività o regioni in transizione.
  Fa presente che la seconda sessione dell'incontro interparlamentare è stata aperta da Normunds Popens, Vicedirettore generale della Direzione generale delle politiche regionali della Commissione europea, il quale, anticipando che la pubblicazione del nuovo regolamento generale avverrà prima della fine dell'anno, ha espresso l'auspicio della Commissione affinché i 28 accordi di partenariato siano approvati nel primo trimestre del 2014. Ha ricordato come tali accordi saranno il frutto di una procedura di dialogo informale con gli Stati membri avviata oltre un anno e mezzo fa. La Commissione prevede che, conformemente a tali accordi, gli Stati membri approveranno oltre 500 programmi. In coerenza con la nuova filosofia della politica di coesione, tali documenti dovranno individuare investimenti strategici con un impatto su crescita ed occupazione, ed essere orientati verso il risultato, anche attraverso la fissazione di indicatori. Successivamente Virginija Baltraitiene, Presidente della Commissione sull'amministrazione dello Stato e sulle autorità locali del Parlamento lituano, è intervenuta sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito della politica di coesione. La relatrice ha illustrato il modello parlamentare di controllo dell'uso dei Fondi UE nel Parlamento lituano, richiamando le risoluzioni periodiche della Seimas che fissano le priorità generali su questa materia, nonché la funzione svolta dalla Commissione sull'amministrazione dello Stato e sulle autorità locali di valutare l'impatto di singoli progetti su un settore determinato. In linea di principio, alla luce dell'importanza dei target qualitativi nella nuova politica di coesione, la parlamentare ha evidenziato la necessità di un sistema chiaro di indicatori per il monitoraggio dell'efficacia dei programmi e, ai fini di un controllo parlamentare efficace, dell'attribuzione di competenze ben definite alle Commissioni specializzate dei Parlamenti nazionali, le quali dovrebbero essere coinvolte sia in fase di definizione delle priorità sia di controllo sull'attuazione dei progetti.
  Riferisce che il successivo relatore, Ioannis Kefalogiannis, componente della Commissione speciale delle Regioni del Parlamento greco, ha illustrato le priorità greche per il periodo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, attraverso il sostegno all'innovazione e ai settori dell'agricoltura e del turismo; alle iniziative di formazione del capitale umano e a un migliore collegamento tra istruzione e mercato del lavoro; al contrasto alla disoccupazione giovanile; in materia ambientale e nel settore dell'energia, alla riduzione delle emissioni di CO2, allo sfruttamento delle fonti interne di idrocarburi, a una migliore distribuzione dei gas naturali e allo sviluppo di trasporti urbani ecologici; al miglioramento dell'amministrazione pubblica e delle gestioni locali. Il relatore si è inoltre soffermato sulla necessità di sinergie a livello europeo e sull'opportunità di puntare sul livello macro regionale. È quindi intervenuto Rainer Robra, componente della Commissione affari europei del Bundesrat, il quale ha posto l'accento sulla necessità di valorizzare nella nuova politica di coesione la dimensione territoriale, attraverso lo sviluppo del potenziale regionale endogeno, l'integrazione territoriale, in modo da realizzare Pag. 90un coordinamento tra regioni, e una governance territoriale che coinvolga gli attori istituzionali e la società civile. Il parlamentare ha evidenziato la necessità di un approccio flessibile nell'attuazione della politica di coesione, che tenga conto delle diversità regionali e che consenta a tutte le regioni, più o meno sviluppate, di contribuire alla realizzazione degli obiettivi 2020.
  Infine, Mette Hjermind Dencker, componente della Commissione sui distretti rurali e sulle isole del Folketing danese, ha richiamato il concetto di sostenibilità e la necessità di un approccio che valorizzi la dimensione locale al fine di realizzare investimenti sostenibili. Ha ricordato l'esperienza di una piccola isola danese, afflitta da problemi di esodo rurale e disoccupazione, nella quale si è positivamente sperimentato un progetto di uso esclusivo di energie rinnovabili, il cui successo è stato determinato dal coinvolgimento nel progetto dell'intera comunità locale sin dalle prime fasi del progetto.
  Rileva che, nel corso del dibattito, è stato in primo luogo affrontato il tema dell'introduzione nella nuova politica di coesione delle condizionalità ex ante e della condizionalità macroeconomica, rispetto a cui la rappresentante della Tweede Kamer olandese ha espresso profonda soddisfazione. Con riferimento alle condizionalità ex ante, il rappresentante del Senato ceco ha posto la questione giuridica della loro applicazione in presenza di procedure precontenziose per mancata o scorretta trasposizione di direttive europee. In relazione alla condizionalità macroeconomica il rappresentante del Senato spagnolo ha evidenziato la necessità di un'applicazione flessibile, posto che essa, non tenendo conto delle diverse condizioni di partenza degli Stati membri e della dimensione sociale, sarebbe altrimenti suscettibile di produrre ulteriori squilibri. Il parlamentare europeo Victor Bostinaru (S&D-Romania) ha rilevato una contraddizione nel corso dei negoziati tra la posizione dei Governi nazionali, generalmente favorevoli a tale regola, e quella dei relativi Parlamenti nazionali. Rileva, quindi, che egli stesso ha affrontato il tema della condizionalità macroeconomica, esprimendo forte preoccupazione per tale regola. Fa presente in proposito di aver evidenziato che per un Paese che dovesse trovarsi in difficoltà per quanto concerne il rispetto degli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica in ragione della persistenza degli effetti della crisi economica, l'indisponibilità, anche parziale, delle risorse assegnate per le politiche di coesione determinerebbe un aggravamento dello scenario macroeconomico. Si verrebbe, in sostanza, a innescare un circolo vizioso che finirebbe per alimentare una spirale recessiva difficile da recuperare. Ha quindi auspicato un ripensamento su questo aspetto per arrivare a soluzioni ragionevoli evitando decisioni inutilmente vessatorie che rischiano di innescare nei paesi interessati una crescente disaffezione nei confronti dell'Europa e tenendo conto delle criticità che già derivano dall'applicazione dei vincoli del Patto di stabilità.
  Evidenzia che il Commissario Hahn, in sede di replica, ha sottolineato come la condizionalità macroeconomica in realtà operi come regola residuale, nel caso in cui altre misure non possano essere adottate, e che, grazie anche all'accordo raggiunto con il PE, sono stati introdotti taluni fattori di mitigazione volti a rendere meno rigida l'applicazione della regola. Fa presente quindi di aver posto criticamente, nel corso del suo intervento, la questione della riduzione, di circa l'8 per cento rispetto al periodo in corso, delle risorse complessivamente assegnate alla politica di coesione all'interno del negoziato sul quadro finanziario pluriennale e ha ricordato il lavoro che l'Italia sta conducendo sul piano politico e normativo per migliorare la capacità di impegno e di spesa delle risorse a disposizione per le politiche di coesione e per ottimizzare i risultati ottenibili. In tale ambito il parlamentare ha richiamato il serrato negoziato che il Governo nazionale sta svolgendo con gli enti territoriali per responsabilizzarli ai fini di un miglioramento della capacità di spesa, anche eventualmente attraverso Pag. 91strumenti di natura sostitutiva nei casi di inadempienza. Fa presente, altresì, di essersi soffermato sull'attenzione che il Parlamento italiano intende porre su questa materia anche ai fini dell'individuazione di un numero limitato di priorità da perseguire in modo da evitare una dispersione delle risorse a disposizione e di massimizzarne i vantaggi che possono derivarne in termini di rafforzamento del tessuto produttivo e di aumento dell'occupazione.
  Nel corso del dibattito sono intervenuti altri rappresentanti di Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che hanno affrontato temi ulteriori, tra i quali: il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella discussione dei contratti di partenariato e, più in generale, nell'attuazione e nel monitoraggio della politica di coesione; una maggiore flessibilità nell'applicazione della politica di coesione e un più chiaro coordinamento tra fondi UE e cofinanziamento nazionale; gli obiettivi della politica di coesione, che dovrebbero essere in primo luogo mirati all'aumento dell'occupazione. In proposito, il Commissario Hahn ha evidenziato il nuovo approccio della politica di coesione, indirizzata ad interventi volti a promuovere l'economia reale piuttosto che allo sviluppo di nuove infrastrutture; la necessità di un'attenzione particolare alle regioni ultra-periferiche, alle quali dovrebbe essere riservato un trattamento specifico, che miri anche ad incentivarne l'economia sociale; la revisione dei criteri di attribuzione dei fondi, attraverso un modello che faccia riferimento non solo al PIL pro-capite, ma anche al livello di educazione, al tasso di occupazione e, più in generale al livello di modernizzazione di una determinata regione e di indicatori sociali; sul punto, il Commissario Hahn ha evidenziato l'impossibilità di trovare un accordo, nel corso del negoziato, su criteri ulteriori rispetto al PIL; la necessità di un dialogo con la società civile al fine della preparazione dei contratti di partenariato e di uno sforzo di maggiore informazione da parte della Commissione europea sulla nuova politica di coesione.
  Evidenzia, infine che, con riferimento al tema dell'energia, introdotto dal Commissario Hahn nel suo intervento, è stata altresì sollevata la questione specifica della realizzazione del terminale di gas liquefatto dell'isola di Krk nel Mar Adriatico. A fronte delle attuali divergenze tra Croazia, Slovenia ed Italia sulla localizzazione di tale terminale, il Commissario Hahn ha chiesto ai tre Paesi coinvolti di coordinarsi, ritenendo improprio un intervento di arbitro da parte della Commissione europea. Il rappresentante croato ha invece esplicitamente chiesto un'iniziativa della Commissione, evidenziando la rilevanza del progetto ai fini dell'indipendenza energetica dell'UE.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 66.