CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha iniziato l'esame del testo originario del decreto-legge nella seduta del 9 gennaio 2014 e che nell'occasione il Governo si è riservato di fornire in una seduta successiva i dati e gli elementi richiesti nel corso del dibattito. Segnala che successivamente la VIII Commissione, nella seduta del 13 gennaio, ha apportato modifiche al testo iniziale. Ricorda inoltre che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre con riferimento alle modifiche approvate dalla Commissione di Pag. 62merito non risultano trasmesse relazioni tecniche. Procede quindi all'esame delle sole modifiche della Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario. Con riferimento all'articolo 1, comma 1-bis, concernente gli studi epidemiologici, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo circa il fatto che gli adempimenti in esame, in capo a soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente all'articolo 1, comma 2, concernente avvalimento del Corpo delle capitanerie di porto e analisi da parte dell'INEA, considera opportuno acquisire conferma dal Governo in ordine al fatto che gli eventuali oneri siano ricompresi nelle risorse stanziate dal successivo articolo 2, comma 6, o sostenuti dalle Capitanerie nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene altresì opportuno acquisire conferma dal Governo che gli adempimenti relativi all'INEA, soggetto appartenente al perimetro delle pubbliche amministrazioni, saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 1, commi 5, 6 e 6-bis, riguardante lo svolgimento di ulteriori indagini tecniche, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa la quantificazione e la copertura degli oneri connessi agli adempimenti disposti dalle norme in esame, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti in relazione al testo originario del provvedimento. Ricorda, infatti, che gli oneri relativi alle indagini tecniche previste dal testo originario, quantificati in 100.000 euro nell'anno 2013 e in circa 3 milioni di euro nell'anno 2014, secondo un dettagliato elenco riportato nella relazione tecnica con un'apposita tabella, erano coperti a valere sulle risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, in considerazione delle amministrazioni coinvolte di cui all'articolo 1, comma 1, quali il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità, e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 6-bis andrebbe più correttamente riferita al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato. Inoltre, tale clausola dovrebbe essere opportunamente riformulata, conformemente alla prassi vigente, sostituendo le parole «ulteriori oneri» con le seguenti: «o maggiori oneri». Riguardo all'articolo 1, comma 6-ter, recante il divieto di acquisto e noleggio di autovetture di servizio, attesa la natura emergenziale del provvedimento in esame, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa la congruità della clausola di neutralità finanziaria e le modalità di verifica della destinazione dei mezzi all'esclusiva finalità prevista dalla norma. Con riferimento all'articolo 1, comma 6-quater, recante l'incentivazione di colture con finalità non alimentari, attesa la natura facoltativa della disposizione in esame, ritiene che non si possano formulare osservazioni nel presupposto che il programma di incentivazione sia definito dalla regione Campania nell'ambito dei propri equilibri di bilancio. Circa l'articolo 1, comma 6-quinquies, concernente i parametri di qualità delle acque, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame, ritiene che non si possano formulare osservazioni nel presupposto che la definizione dei parametri sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di non incorrere nell'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Con riferimento all'articolo 2, commi da 1 a 5, recante interventi di monitoraggio e tutela dei territori nella regione Campania, rileva che le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione di merito integrano il novero delle attività in cui si sostanzia il programma straordinario di interventi urgenti prevedendo anche la Pag. 63predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo per la sorveglianza del territorio. Ribadisce pertanto che, non essendo note, neanche in via approssimativa, le linee di intervento da inserire nel programma e non essendo certo l'ammontare delle risorse che saranno rese disponibili per l'attuazione del programma, non appare possibile effettuare alcuna valutazione circa gli obblighi di spesa che si intendono assumere né è possibile procedere ad una verifica di congruità dei meccanismi di copertura ipotizzati. Ribadisce, altresì, che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito a possibili profili problematici che potrebbero scaturire sul piano finanziario per l'avvio di interventi, che appaiono avere natura anche pluriennale, in assenza di un piano di finanziamenti che assicuri, sin da subito e con riferimento all'intero arco temporale di attuazione del programma, la copertura integrale dell'onere derivante dagli interventi stessi. Non ha invece osservazioni da formulare per quanto concerne le disposizioni che integrano la composizione della Commissione e l'utilizzo di esperti da parte di questa, dal momento che le norme escludono espressamente, per entrambe le tipologie di prestazione, la corresponsione di rimborsi e/o emolumenti. Relativamente all'articolo 2, commi da 4-quater a 4-octies, concernente i controlli sullo stato di salute della popolazione residente in zone interessate da emergenze ambientali, rileva che le norme prevedono «l'avvio di attività», il cui onere risulta esplicitamente quantificato, a valere su somme: già destinate a finalità di spesa a legislazione vigente; attribuite ad enti territoriali dotati di autonomia finanziaria, ossia le regioni e le province autonome. Osserva che le norme, quindi, porrebbero una nuova spesa obbligatoria a carico di somme finalizzate a sostenere spese già previste a legislazione vigente – con particolare riferimento all'anno in corso per il quale i programmi di spesa risultano già avviati – ed indipendentemente dal fatto che lo stanziamento previsto garantisca la sussistenza di disponibilità non altrimenti utilizzate. Osserva, altresì, che le disposizioni in esame stabiliscono, con norma statale, un obbligo di spesa a carico delle regioni Campania e Puglia: un siffatto obbligo, non essendo liberamente posto dall'ente territoriale, dovrebbe essere dotato di finanziamento autonomo a carico del bilancio dello Stato. Osserva, infine, che risulta indicata la misura della spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 ma che la norma non indica se, a decorrere dal 2016, la spesa non risulti più necessaria o semplicemente non sia non quantificata come sembrerebbe dedursi dal fatto che è stata utilizzata l'espressione «per l'avvio delle attività in esame». Su tali questioni ritiene necessario che il Governo esprima il proprio avviso. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4-sexies, che prevede l'utilizzo del Fondo sanitario nazionale, considera opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ricorda, inoltre, che tale copertura è stata utilizzata in passato, per importi assai più ridotti (articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge n. 24 del 2013), in una diversa formulazione che prevedeva che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincolasse un importo pari alla spesa autorizzata del citato Fondo, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con riferimento all'articolo 2, comma 5-bis, recante la destinazione a finalità di spesa di somme oggetto di confisca, rileva che la norma finanzia «interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della regione Campania a valere su disponibilità derivanti da confische che non sono valutabili in via preventiva. Tanto premesso rileva: che le norme non valutano Pag. 64la misura dell'impegno finanziario richiesto e che, pertanto, potrebbero postulare l'avvio di interventi senza che sia preventivamente definita la misura degli sforzi finanziari richiesti e la loro durata; che le fonti di finanziamento hanno carattere eventuale e dunque i profili di cassa delle spese e delle entrate potrebbero non coincidere; che l'incertezza dei finanziamenti potrebbe protrarre nel tempo la conclusione di programmi di bonifica immediatamente avviati dal momento che sono definiti dalla norma come prioritari. Tale avvio, in assenza di risorse, è suscettibile di determinare un irrazionale utilizzo di risorse nel caso in cui le confische non consentano il finanziamento regolare dei progetti immediatamente avviati. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo assicuri che la disponibilità finanziaria, connessa ai progetti di bonifica che si intende avviare, sia contestuale all'inizio degli interventi stessi. Andrebbero inoltre acquisiti dati ed elementi circa la durata dei medesimi progetti e l'esistenza di eventuali strumenti alternativi di finanziamento qualora non fossero occasionalmente disponibili somme derivanti da confische per il finanziamento dei progetti medesimi. In merito ai profili di copertura finanziaria del comma 6 dell'articolo 2, recante la copertura degli oneri per indagini tecniche sui terreni, con riferimento all'ulteriore spesa, rispetto a quella autorizzata dal testo originario del decreto-legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2014, considera opportuno che il Governo chiarisca se le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica siano idonee, dal punto di vista temporale, ad assicurare la copertura degli oneri anche nell'anno 2014. Con riferimento all'articolo 2-bis, concernente l'Attività di monitoraggio e bonifica di aree inquinate, rileva, che la norma prevede l'istituzione (commi 1-3) di due strutture organizzative chiamate a svolgere attività di supporto e coordinamento in materia di attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate, una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la Prefettura – UTG di Napoli ed il gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI) presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La definizione delle funzioni e della composizione delle due strutture – che per espressa disposizione normativa non costituiscono unità di livello dirigenziale e non sono organi di natura permanente – viene demandata ad un decreto interministeriale (sul quale non è previsto il parere parlamentare), che dovrà, altresì, individuare, nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente, le relative risorse umane e strumentali. Stante il contenuto delle summenzionate disposizioni e in assenza di un espresso vincolo d'invarianza degli oneri, rileva che queste appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari che non sembrano essere, anche ai fini della loro copertura, opportunamente evidenziati dalle norme. Ci si riferisce, tra l'altro, alle modalità di implementazione delle dotazioni di personale delle suddette strutture che saranno disposte, presumibilmente, ricorrendo ai consueti strumenti di mobilità interna del personale delle pubbliche amministrazioni, quali comando, distacco e collocamento fuori ruolo. Tali strumenti, come noto, sono suscettibili di determinare effetti finanziari sia nelle amministrazioni riceventi, in termini di riconoscimento di emolumenti accessori sia in quelle di provenienza, in termini di alterazione degli assetti funzionali ed organizzativi. Al riguardo ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità delle risorse già previste a legislazione vigente a far fronte agli adempimenti previsti dal presente articolo, quali l'istituzione di una sezione specializzata presso la prefettura di Napoli (comma 2) e del gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate presso il Pag. 65Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (comma 3). In caso affermativo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di integrare le disposizioni in esame con una esplicita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 2-bis. Relativamente all'articolo 3, commi da 2 a 2-quater, riguardante l'utilizzo di personale militare per operazioni di controllo del territorio in Campania, ribadisce, conformemente a quanto già osservato a commento del testo iniziale del decreto legge, la necessità di chiarire quale sia il prevedibile impatto finanziario della norma in esame e con quali risorse si intenda fare fronte alle relative spese. Tale chiarimento appare tanto più necessario considerato che le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione in sede referente hanno previsto l'attribuzione al personale impiegato di una indennità aggiuntiva e che l'efficacia delle norme si esplica per un periodo fino a 2 anni. Ciò sembra implicare che l'utilizzo del personale in questione non avrà carattere meramente occasionale, bensì verrà disposto in via ordinaria ed in modo continuativo. In considerazione di quanto sopra rilevato, considera opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa gli oneri ascrivibili alle norme e la congruità delle risorse disponibili anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente. Relativamente all'articolo 3, comma 2-quinquies, concernente l'utilizzo della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, per i profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, osserva che è opportuno acquisire indicazioni sulla natura degli interventi che hanno determinato la misura del rifinanziamento del programma «Interventi per soccorsi». In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge n. 147 del 2013, nella misura di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, relativa al Fondo per la gestione e la funzionalità della flotta aerea antincendio (capitolo 1987 – Ministero dell'interno), ritiene opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle suddette risorse. Rileva inoltre l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 5 milioni di euro, previsti a decorrere dall'esercizio 2014. Riguardo all'articolo 5, comma 5, recante proroga di gestioni commissariali, anche con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, ritiene che andrebbe chiarito se i tendenziali di spesa siano compatibili con gli effetti delle proroghe disposte. In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che la norma in esame non dovrebbe dare luogo a nuovi o maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già previsti per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica richiamati in alcune ordinanze della protezione civile, considera opportuno riformulare la disposizione stessa prevedendo che all'attuazione del comma in oggetto si provvederà nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle predette ordinanze. Relativamente all'articolo 6, comma 1, lettera b), recante disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico, osserva che le modifiche apportate ampliano le voci accessorie inerenti i compensi spettanti ai soggetti di cui si avvalgono i commissari e chiariscono che le somme dovute sono a valere sulle risorse stanziate per gli interventi, riducendo conseguentemente le disponibilità per altre voci di spesa inerenti le attività commissariali. Osserva che andrebbe in proposito confermato che la norma pone a carico delle somme stanziate per gli interventi unicamente le voci accessorie del personale utilizzato dai commissari e non anche gli stipendi ordinari del personale, che restano a carico dei bilanci ordinari delle amministrazioni di appartenenza anche ove il personale sia adibito a tempo pieno a supporto dell'attività dei commissari. Rinvia in proposito a quanto osservato con riferimento al testo originario della disposizione Pag. 66in merito alla possibile insorgenza di ulteriori oneri ove si renda necessario l'utilizzo di unità di personale sostitutive di quelle utilizzate dai commissari per l'erogazione delle funzioni fondamentali degli enti. Relativamente all'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter, recanti il trasferimento alle regioni delle competenze e delle risorse delle gestioni commissariali relative al dissesto idrogeologico, benché la deroga al patto di stabilità interno delle regioni si limiti a rendere utilizzabili da parte di queste ultime le somme già stanziate sulle citate contabilità speciali e non determini, pertanto, effetti di maggiore spesa, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito all'eventualità che la disposizione, decentrando a livello regionale la gestione delle risorse, possa determinare scostamenti rispetto ai profili di cassa della spesa scontati negli andamenti tendenziali. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera g), concernente il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali, non ha osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti sulle questioni richiamate nella relazione. Con riguardo infine alle proposte emendative riferite al provvedimento, fa presente che la Commissione, in ragione del loro numero rilevante e tenuto conto che le stesse sono state trasmesse dall'Assemblea solo nella tarda serata della giornata di ieri, non è allo stato nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevata preliminarmente la rilevanza e la complessità del provvedimento, chiede un rinvio dell'esame al fine di consentire al Governo di predisporre, in modo quanto più possibile esaustivo e puntuale, gli elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore. Osserva che tale differimento appare peraltro funzionale anche alla necessità di definire una posizione del Governo sugli emendamenti presentati, in considerazione, come ricordato dal relatore, della consistente quantità degli stessi.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
Atto n. 55.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori dei fondi di investimento alternativi (FIA) e che lo schema di decreto legislativo in esame, di attuazione della direttiva 2011/61/UE, è adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea n. 96/2013. Fa presente, altresì, che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 8, recanti modifiche alla disciplina sui fondi di investimento, rileva di non avere osservazioni da formulare nel presupposto Pag. 67– sul quale appare opportuna una conferma – che i meccanismi di autofinanziamento indicati dalla relazione tecnica siano idonei, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale, a garantire l'assenza di potenziali oneri per i soggetti competenti in materia di vigilanza e di cooperazione. Con riferimento agli articoli da 9 a 13, recanti disposizioni in materia fiscale, osserva che andrebbe chiarito se dall'attuazione dell'articolo 9 possano derivare effetti di riduzione del gettito tributario, tenuto conto che la norma – da una parte – estende alle Sicaf immobiliari le disposizioni fiscali riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare, dall'altra introduce agevolazioni fiscali per le Sicaf diverse da quelle immobiliari. Più in generale, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria degli effetti determinati dal complesso delle norme in esame, che incidono sulle aliquote, sulle basi imponibili e sui criteri di calcolo dei redditi interessati. Con riferimento all'articolo 14, recante norme transitorie e di coordinamento, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione in ordine ai possibili effetti di gettito derivanti dalla norma [comma 2, lettera a)] volta ad uniformare la base imponibile per gli organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso il riferimento al costo medio ponderato per la determinazione dei redditi di capitale. Andrebbero inoltre acquisiti elementi diretti a suffragare che gli effetti di maggior gettito, per i quali la relazione tecnica configura una rinuncia (comma 3), riguardino esclusivamente operazioni che non si sarebbero realizzate in assenza delle disposizioni in esame.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI avverte che sullo schema di decreto legislativo sono tuttora in corso specifici approfondimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo alle questioni relative all'articolo 13, concernente modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri, ed al comma 2, lettera a), dell'articolo 14, dal quale potrebbero scaturire effetti negativi in termini di gettito. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.
Atto n. 60.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/89/UE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario. Lo schema in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013), presenta una clausola di invarianza (articolo 5) ed è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 5, recanti vigilanza sulle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, rileva di non avere osservazioni da formulare, preso atto che – secondo la relazione tecnica – i compiti di vigilanza attribuiti dal provvedimento alla Banca d'Italia e all'IVASS saranno svolti nell'ambito dei mezzi già disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che lo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Pag. 68

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (atto n. 60),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 15 gennaio 2014.

Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.55.