CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Alessandro DI BATTISTA. – Interviene il sottosegretario agli affari esteri Mario Giro.

  La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Alessandro DI BATTISTA, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, come convenuto in sede di ufficio di presidenza.

  Eleonora CIMBRO (PD), relatore, fa presente che, com’è noto, la legge n. 234 del 2012 ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione Pag. 54europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la stessa presentazione eventuale e non necessaria.
  Per quanto riguarda i contenuti, osserva che la legge di delegazione europea reca esclusivamente le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie, l'attuazione di altri atti dell'UE o la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia. La legge europea contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.
  Ricorda, per esserne stata relatrice presso la Commissione Affari esteri, che in occasione della prima applicazione della legge n. 234 del 2012, i disegni di legge europea e di delegazione europea per il 2013 hanno seguito un percorso congiunto e simultaneo e sono stati approvati, in via definitiva, dalla Camera nella medesima seduta il 31 luglio scorso. Segnala che i due provvedimenti all'esame della Commissione mirano adesso a fare compiere un ulteriore passo in avanti per adeguare il quadro normativo nazionale agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza svolto dal nostro Paese nella seconda metà del 2014. Rileva che la ratio della nuova legge europea per il 2013 risiede nell'esigenza di chiudere parte del pre-contenzioso e contenzioso che ancora residua, nella prospettiva di consentire al Paese di guidare il semestre europeo con il minor numero di infrazioni possibile.
  Fa presente in particolare che, pur non essendovi disposizioni di immediato interesse della Commissione, occorre segnalare in primo luogo le norme di cui all'articolo 2, la cui introduzione è finalizzata ad evitare l'avvio di una procedura di infrazione ed il superamento di alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea alle norme nazionali di recepimento della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta «direttiva rimpatri») a cui è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale con il decreto legge n. 89 del 2011 (cosiddetto «secondo pacchetto sicurezza»). Rileva che l'articolo 2 interviene pertanto su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea. Evidenzia che le lettere a) e b) prevedono che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro sia espulso solo se si trattenga oltre tre mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schenghen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo sessanta giorni nel caso in cui lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in Questura). Segnala che l'articolo 5 del disegno di legge in esame, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia. Fa presente che l'articolo 7, infine, apporta alcune modifiche all'articolo 19 del DL n. 201 del 2011, restringendo l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Si prevede in particolare che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta sia dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, in luogo della precedente Pag. 55formulazione che la rapportava al più ampio concetto di «attività finanziarie».
  Per quanto attiene invece al disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013, segnala che esso trae origine dall'esigenza – evidenziata nella relazione al disegno di legge – di dare attuazione a numerose direttive pubblicate successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea. Fa presente che il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, due e tredici direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Pur non essendovi anche in questo caso disposizioni di specifico interesse della Commissione, ritiene opportuno segnalare – per gli evidenti riflessi sul piano dei meccanismi di regolazione dei flussi finanziari internazionali – l'articolo 4, che reca i princìpi ed i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013. Rileva che l'articolo 6 delega invece il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'UE, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta. Osserva che particolare rilievo, sul piano dell'attuazione del diritto umanitario, riveste l'articolo 7 che delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza indicare – tuttavia – princìpi e criteri direttivi di delega. Fa presente che il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e ricomprese nell'allegato B del presente provvedimento. Precisa che si tratta della direttiva 2013/32, recante procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione internazionale (cosiddetta nuova direttiva procedure) e della direttiva 2013/33, recante disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cosiddetta nuova direttiva accoglienza); per entrambe il termine di recepimento è il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018).
  Ritiene che, dopo questa fase – pure doverosa – di aggiornamento e di adeguamento della normativa nazionale a quella posta in essere dalle istituzioni europee, si tratti oggi di fare uno sforzo aggiuntivo, di individuare una meta più ambiziosa per una presenza italiana più matura e consapevole in seno alle istituzioni europee. Aggiunge che la sua recente partecipazione alla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti europei, svoltasi durante il Vertice del Partenariato orientale a Vilnius il 28 novembre scorso, ha rafforzato in lei la consapevolezza che occorra una migliore padronanza, da parte parlamentare, dei meccanismi e delle prassi di funzionamento dell'UE. Confida che, proprio in questa prospettiva, la Commissione Affari esteri possa approfondire, anche attraverso il lavoro istruttorio del Comitato permanente sulla politica estera dell'UE, l'azione dell'Alto Rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna. Rileva che, a tre anni dalla loro entrata in funzione, i principali strumenti di azione della politica estera dell'UE, impiegano numerose risorse umane e materiali, fornite anche dall'Italia, ma restano ancora per molti aspetti un «pianeta inesplorato» anche per i parlamentari italiani, soprattutto per quanto attiene ai loro effettivi modi di funzionamento, al loro raccordo con le linee della Pag. 56politica estera ed alla presenza ed alla visibilità del personale italiano all'interno di quelle strutture e dei loro vertici.

  Il sottosegretario Mario GIRO segnala come per la prima volta il Governo abbia presentato un secondo disegno di legge europea e di delegazione per lo stesso anno, a conferma dell'impegno che profonde nel recepimento della legislazione comunitaria sia per evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione sia per chiudere quelle avviate. Si sofferma quindi sul rilievo di alcune direttive da attuare in materia di protezione internazionale e di accoglienza dei migranti, che considera particolarmente importanti anche alla luce dei tragici avvenimenti del Mediterraneo. Ribadisce infine l'obiettivo virtuoso che il Governo si è dato affinché l'Italia non sia più il paese con il più alto numero di procedure di infrazione pendenti.

  Carlo SIBILIA (M5S), pur apprezzando alcune parti dei provvedimenti in titolo, segnala come altri aspetti siano stati poco considerati nonostante il loro rilievo, menzionando la riscossione coattiva dei debiti di cui all'articolo 8 della legge europea 2013-bis, con riferimento ai dazi doganali, nonché la disciplina della valutazione di impatto ambientale, con riferimento al capo IV del medesimo disegno di legge. A tale riguardo, richiamando il caso della ratifica del trattato relativo alla TAP, sottolinea la possibilità di interazione diretta che finalmente viene riconosciuta ai fini di un maggiore coinvolgimento dei cittadini, apprezzandone il collegamento con le istanze portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
  Nel prendere atto di alcune osservazioni della relatrice in ordine alla scarsa conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell'Unione europea, ritiene che si tratti di una formula eufemistica che purtroppo conferma la sostanziale passività dell'Italia rispetto al processo decisionale europeo, del resto ampiamente denunciata dalla sua parte politica anche nell'odierna seduta dell'Assemblea.
  Considera invece positivamente le norme relative alla valutazione delle agenzie di rating del credito che anche in questo caso danno ragione ad una storica battaglia politica del Movimento 5 Stelle e dei cittadini che l'appoggiano, dimostrando come finalmente l'Europa stia capendo di doversi guardare dentro e rendersi conto degli errori commessi.
  Preannunciando che il suo gruppo parlamentare formulerà nelle successive fase di esame dei provvedimenti in titolo ulteriori valutazioni e proposte, invita la Commissione ad entrare maggiormente nel merito dei trattati sottoposti a ratifica, soprattutto in ambito europeo, per evitare di doversi poi ricredere.

  Michele NICOLETTI (PD) preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sui provvedimenti in titolo, concordando con le considerazioni svolte dalla relatrice soprattutto per quanto concerne i progressi in materia di libera circolazione delle persone. Al riguardo, sottolinea l'importanza anche degli scambi universitari. Dà quindi atto al Governo dell'impegno dimostrato nel recepimento della legislazione comunitaria, anche se talora non nasconde l'impressione che si tratti di una sorta di rincorsa.

  Alessandro DI BATTISTA, presidente, accertato che non vi siano obiezioni da parte dei gruppi circa la rinuncia al termine di presentazione degli emendamenti, alla luce del fatto che nei disegni di legge in esame non sussistono elementi di competenza primaria della Commissione, prega l'onorevole Cimbro di voler sottoporre alla Commissione, le sue proposte di relazione.

  Eleonora CIMBRO (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sia sulla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (vedi allegato 1) sia sulla legge europea 2013-bis (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1836 nonché la Pag. 57relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864, nominando l'onorevole Cimbro relatore presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50 e dalle 15.55 alle 16.05.

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