CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2014
156.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 121

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 12.10

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, si sofferma sulle parti del decreto-legge di particolare interesse della Commissione, sottolineando che, per quanto riguarda l'IMU agricola, il Senato non ha apportato modifiche al testo del Governo.
  In dettaglio, rileva che l'articolo 1 al comma 1 prevede che per l'anno – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo Pag. 12213 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo quanto previsto dal successivo comma 5, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente in misura pari al 40 per cento entro il 24 gennaio 2014 (termine così differito dal 16 gennaio per effetto delle modifiche apportate al Senato). Ai sensi del comma 9 la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni.
  In sintesi, la seconda rata dell'IMU non è dovuta per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Il comma 2 ribadisce invece che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi, rispettivamente, da quelli individuati dalle lettere d) ed e) del comma 1 l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica. La seconda rata IMU è dunque dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché dai fabbricati rurali non strumentali che non costituiscono abitazione principale del contribuente.
  Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, non era dovuta la prima rata dell'IMU per l'anno 2013 su tutti i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda altresì che la legge di stabilità 2014, in materia di imposizione fiscale sugli immobili agricoli, ha previsto che a decorrere dall'anno 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati da pagamento dell'IMU (articolo 1, comma 708), che per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille (comma 678) e che non sono esenti dall'IMU i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; per tali immobili la misura del moltiplicatore applicabile per la determinazione della base imponibile IMU è tuttavia ridotta da 110 a 75 (comma 707, lett. c)).
  I commi successivi dell'articolo 1 recano disposizioni volte ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante dall'abolizione della seconda rata di cui al comma 1. A tal fine, si provvede a stanziare risorse per l'anno 2013 pari a 2.164 milioni di euro. Di questi, 2.076 milioni sono a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e 87 milioni a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il ristoro del minor gettito è effettuato tramite il trasferimento da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 dicembre 2013, di quota parte di tali risorse pari a 1.729 milioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna (comma 4) e attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 8). Gli importi relativi a ciascun comune sono indicati nell'allegato A.
  Il comma 6 rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione a conguaglio del contributo Pag. 123compensativo di euro 348 milioni. Qualora dal decreto risultino riconosciuti al comune importi superiori a quelli spettanti dall'applicazione delle aliquote e della detrazione, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014 (comma 7).
  Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il comma 11 autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013, mentre il comma 12 incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.
  Il comma 12-bis, introdotto durante l'esame al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.
  L'articolo 2 al comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Nei confronti degli stessi soggetti il comma 2 prevede – per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre – una addizionale alla aliquota IRES di 8,5 punti percentuali; in riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale. Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, prevedendo che la seconda o unica rata di acconto IRES, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013. Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato), il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno. Infine, il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.
  L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si estende a tale procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento. Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa privata gli immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al custode. Il meccanismo di dismissione a trattativa privata anche in blocco è esteso anche agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono inoltre esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari. Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.
  Il comma 2-ter, inserito anch'esso dal Senato, aggiunge un nuovo comma 1-bis nell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale ha previsto una nuova disciplina di alienazione, in via prioritaria Pag. 124ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali; in alternativa alla vendita si potrà disporre la locazione dei terreni. In tale ambito, la novella prevede che il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.
  Si prevede, infine, che i Ministeri interessati individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o di conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Tali vincoli non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo derivante dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica.
  L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia. In estrema sintesi, si ribadisce la natura della Banca d'Italia di istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; se ne afferma l'indipendenza nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze (comma 1). L'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro (comma 2); le modifiche apportate al Senato hanno specificato che, a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna (anziché 20.000, come previsto dal testo originario). Ai sensi del comma 3 ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto; per effetto delle modifiche al Senato, le banche e le imprese assicurative e i fondi pensione partecipanti devono avere sede legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito dovrà procedersi all'alienazione delle quote (comma 4-bis, introdotto al Senato). Il comma 5 pone limiti alla partecipazione al capitale; in particolare, il limite di partecipazione al Senato è stato abbassato dal 5 al 3 per cento del capitale. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l'imputazione dei relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Il comma 6-bis, inserito al Senato, introduce l'obbligo dell'Istituto di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale.
  L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia, in particolare disponendo che né l'Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d'Italia abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Inoltre sono recate norme sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti.
  L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, detta varie disposizioni (in particolare, abrogazioni e norme di coordinamento) concernenti il nuovo assetto e la governance della Banca d'Italia. Pag. 125In primo luogo, sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore della Banca d'Italia da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze. In secondo luogo sono abrogate le disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina del capitale e degli organi della Banca d'Italia. Si prevede il conseguente adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; si segnala che l'iter di emanazione del nuovo statuto si è concluso con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013. Il comma 6 dispone che – a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 – le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia siano iscritte nel comparto delle attività destinate alla negoziazione. Il comma 6-bis, introdotto al Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Infine, ai sensi del comma 6-ter (anch'esso introdotto al Senato) si anticipa al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore del nuovo Statuto della Banca d'Italia (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013).
  L'articolo 7 reca alcune disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico, disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) e e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013. La norma precisa che gli incrementi di accisa previsti dalle citate lettere e-bis) ed e-ter) si riferiscono alle aliquote di accisa come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013. Conseguentemente, l'accisa sui predetti prodotti si applicherà nelle seguenti misure: a) dal 1o marzo 2014, birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro; alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro; b) dal 1o gennaio 2015, birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro; alcole etilico: euro 1.035,52 per ettolitro anidro.
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Esso dispone in particolare che la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 – quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014 – viene assicurata dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta.
  L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.
  In conclusione, si riserva di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito, rilevando che, ferme restando le valutazioni politiche proprie di ciascuna parte politica, la questione dell'IMU agricola ha trovato una sua definizione.

  Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene opportuno acquisire chiarimenti su alcuni aspetti delle disposizioni relative all'IMU. In primo luogo, chiede sia chiarito il regime applicabile per i terreni agricoli concessi in affitto, tenuto conto che l'obiettivo della disciplina è quello di non far pagare l'IMU a chi coltiva la terra. In secondo luogo, visto che il provvedimento restringe l'ambito delle esenzioni rispetto a quanto avvenuto per la prima rata, chiede di conoscere i relativi effetti finanziari. Infine, chiede precisazioni per l'ipotesi della casa di abitazione del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale.
  Per quanto riguarda i terreni agricoli di proprietà pubblica, auspica che la data ora fissata dal testo del Senato per l'individuazione degli stessi sia effettivamente rispettata.

  Luca SANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Pag. 126

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Mino TARICCO (PD), relatore, illustra il provvedimento, soffermandosi in particolare sulle parti di maggior interesse per la Commissione Agricoltura.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1 contiene disposizioni che, a diverso titolo, riguardano il settore energetico.
  La parte più consistente della norma è finalizzata alla riduzione delle bollette elettriche. Si interviene dapprima direttamente sui prezzi dell'energia elettrica, adeguando le tariffe per il regime di tutela in base ai cambiamenti sui prezzi orari avvenuti nel mercato all'ingrosso in seguito all'espansione della fonte solare fotovoltaica (comma 1). L'intervento è inoltre volto a diminuire l'incidenza sulle bollette della componente A3, riguardante il costo dell'incentivazione per le fonti rinnovabili, modificando i prezzi di ritiro dedicato (comma 2) e proponendo ai produttori di rinnovabili un'alternativa tra una rimodulazione dell'incentivo, ovvero la fruizione fino al termine dell'incentivo spettante, con la limitazione che, nei dieci anni successivi alla scadenza del termine, gli interventi realizzati sullo stesso sito non avranno diritto ad ulteriori agevolazioni (commi da 3 a 6).
  Inoltre, con il comma 15 si congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 4,5 per cento per il 2014 (evitando così l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti). Con modalità successive verranno stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. A decorrere dall'anno 2014, poi, si potranno utilizzare più biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti. In particolare, la norma interviene sul decreto legislativo n. 28 del 2011 per ridurre al 4,5 per cento (rispetto al 5 per cento) la quota minima di carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014; e prevedere che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. Si dispone inoltre che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, la predetta quota minima sia determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.
  Inoltre, viene ampliata la gamma dei residui, qualificati come sottoprodotti, ai fini della possibilità di adempiere all'obbligo di immissione in consumo della predetta quota minima. Si interviene a tal fine sul comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che elenca i residui che, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alla maggiorazione secondo la quale i biocarburanti prodotti a partire da essi contribuiscono, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, per una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti. Tale elenco viene modificato per eliminare alcune limitazioni sull'uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti che attenevano soprattutto alla provenienza di alcune tipologie di residui dagli stabilimenti di produzione del biodisel, e per prevedere Pag. 127anche l'estensione dell'utilizzo dei grassi animali di categoria 2. Infine, viene elevata al 40 per cento, a decorrere dal 2014, la soglia massima di utilizzo di materia prima rifiuti e sottoprodotti. In questo modo si intende incentivare l'impiego di tale materia prima, che non è in concorrenza con le materie prime utilizzate per la produzione di prodotti alimentari per l'uomo e per gli animali.
  L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne.
  La prima novità riguarda l'ambito di applicazione della disciplina: gli incentivi sono applicabili in tutto il territorio nazionale e non più esclusivamente nelle aree svantaggiate del Paese. I benefici consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di otto anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina attuale tra i benefici non sono più compresi i contributi a fondo perduto.
  I soggetti che possono accedere ai benefici devono possedere una serie di requisiti. Il primo è quello della novità dell'impresa: deve trattarsi di imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il secondo requisito attiene alla dimensione dell'impresa: deve trattarsi di imprese di micro e piccola dimensione secondo la classificazione comunitaria. Restano fermi i requisiti della costituzione in forma societaria e quello per cui la compagine societaria sia costituita, per oltre la metà numerica di soci e quote, da soggetti in età compresa tra 18 e 35 anni. Tra gli elementi di novità rispetto alla disciplina previgente vi è l'estensione dei benefici all'imprenditoria femminile. Tra i beneficiari delle agevolazioni invece non sono più comprese le cooperative sociali.
  Sono finanziabili le iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro relativi alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché iniziative relative ad ulteriori settori individuati dal decreto di attuazione.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria, essa è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 che definiva i criteri e le modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia Spa degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.
  Il comma 2, introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Tra le modifiche maggiormente rilevanti vi è l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989), alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. La concessione delle agevolazioni, pur restando destinata in via prioritaria ai progetti di riconversione e riqualificazione nei casi di situazioni di crisi industriali complesse, può dunque estendersi ad altre situazioni, la cui individuazione è rimessa ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 3 del provvedimento istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari In sintesi, la misura prevede un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50 mila Pag. 128euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione. Inoltre, la norma definisce le attività di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e le spese ammissibili. La fruizione dell'agevolazione avviene tramite piattaforma informatica per consentire la messa in opera di una procedura priva di graduatorie e di eventuali code da parte dei soggetti beneficiari, rendendo disponibile l'ammontare esatto di risorse ancora utilizzabili.
  Al fine di evitare dichiarazioni non veritiere in merito all'ammontare effettivo delle spese sostenute è prevista una riduzione della misura di agevolazione concessa in caso di scostamento superiore al 20 per cento tra spese dichiarate e spese sostenute. Qualora il plafond annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l'anno successivo.
  L'articolo 4, comma 1, modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente). La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata (e per i profili di competenza con i Ministri del lavoro e dei beni culturali) di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998. Restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (di cui al decreto-legge n. 61 del 2013).
  L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative.
  Più in particolare è previsto un contributo pari a circa 22 milioni di euro all'ICE per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (comma 1). Al fine di agevolare la circolazione di merci che si muovono in regimi diversi dal transito è ampliata l'operatività degli uffici frontalieri dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2). Inoltre è previsto che anche le imprese agricole possano partecipare ai consorzi per l'internazionalizzazione (comma 3). Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese è prevista l'esenzione da bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse delle Camere di commercio (comma 4), inoltre sono previste norme di semplificazioni per le imprese estendendo la potestà di rilasciare attestazioni alle Camere di commercio (comma 5). Infine è prevista la modifica alle disposizioni relative alle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (comma 6).
  L'articolo 5 prevede anche norme più favorevoli per i lavoratori extracomunitari (commi 7-9). In particolare, vengono individuate nuove procedure per facilitare la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con startup innovative.
  L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10 mila euro da destinare ad acquisto di software e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20 mila euro, per le spese sostenute, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016, da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo.
  Le disposizioni dell'articolo 7 intendono ampliare l'accesso al cosiddetto ruling di standard internazionale, consentendo al contribuente di attivare la procedura Pag. 129di ruling anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal testo unico delle imposte dirette e dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. Viene inoltre estesa la validità giuridica dell'accordo da 3 a 5 anni.
  L'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione per la responsabilità civile relativa alle auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del codice delle assicurazioni private. Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti: la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate;il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.
  L'articolo 9 prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri.
  L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia.
  L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera a), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. La lettera b) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci. I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.
  L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Tale finalità è anzitutto perseguita (comma 1) mediante una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999.
  L'articolo 13 contiene un significativo numero di disposizioni concernenti l'Expo 2015 e, in particolare, la rimodulazione delle relative risorse finanziarie e gli aspetti procedurali. L'articolo contiene altresì disposizioni diverse di carattere finanziario.
  L'articolo 14 detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonchè alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La disposizione, in particolare, prevede: l'incremento delle sanzioni previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro, destinando le relative risorse al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva, anche incentivando l'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale ispettivo; che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro, con l'obiettivo di incrementarne l'efficacia ed evitare sovrapposizione di interventi; l'autorizzazione all'assunzione di 250 ispettori da parte del Ministero del lavoro, da destinare alle regioni del centro-nord, per una spesa di 5 milioni nel 2014, 7 milioni nel 2015 e 10,2 milioni a decorrere dal 2016, mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  Si riserva infine di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito.

Pag. 130

  Luca SANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI,

  La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 gennaio scorso.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta dell'8 gennaio scorso la relatrice, onorevole Tentori, ha svolto la relazione introduttiva e si è avviato il dibattito. Comunica inoltre che è stato formalmente trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni.

  Filippo GALLINELLA (M5S) invita la relatrice a prendere in esame le osservazioni da lui formulate nella precedente seduta.

  Veronica TENTORI (PD), relatore, precisando che sono in corso i dovuti approfondimenti sulle questioni poste dal collega Gallinella, si riserva di far pervenire quanto prima alla Commissione la sua proposta di parere.

  Luca SANI, presidente, segnala che i deputati Benedetti e Cenni, oggi presenti, non hanno potuto registrare la loro presenza per motivi tecnici.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 12.35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.