CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2014
156.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 12.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ivan CATALANO, presidente, comunica che il deputato Arianna Spessotto, appartenente al gruppo Movimento 5 Stelle, è entrato a far parte della Commissione.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia» per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ivan CATALANO, presidente, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Alessia ROTTA (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 1920 di conversione del decreto-legge n. 145/2013 (c.d. «decreto Destinazione Italia»).
  Osserva che il decreto-legge prevede un'ampia gamma di interventi: tra questi, merita ricordare le disposizioni finalizzate alla riduzione delle bollette elettriche (articolo 1); gli incentivi per l'autoimprenditorialità (articolo 2); il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 3); gli interventi per l'internazionalizzazione delle imprese (articolo 5); le norme in materia di assicurazione RC-auto (articolo Pag. 978); il credito di imposta per l'acquisto di libri (articolo 9); gli interventi per l'EXPO 2015 (articolo 13, commi 1-3).
  Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione Trasporti, segnala in primo luogo l'articolo 6. Tale articolo, ai commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il finanziamento dovrà essere erogato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis (vale a dire quegli aiuti che per la loro lieve entità non costituiscono aiuti di Stato vietati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione). Al riguardo segnala l'opportunità di modificare il testo nel senso di fare riferimento al nuovo, recente, regolamento dell'Unione europea in materia, il regolamento (UE) n. 1407/2013, anziché al precedente regolamento (Ce) n. 1998/2006 (il nuovo regolamento ha comunque confermato la soglia di 200.000 euro in un triennio, al di sotto della quale un aiuto è considerato di lieve entità).
  L'ammontare dell'intervento avrà un limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro e sarà finanziato attraverso le risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, nell'ambito del piano operativo nazionale competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico ed in coerenza con le linee direttrici dello stesso. Il CIPE ripartirà le risorse tra le regioni in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio.
  Al riguardo, segnala che non risulta specificato il periodo di fruizione del contributo. Si può però ipotizzare che lo stesso possa essere fruito per tutto il periodo di programmazione 2014-2020. Inoltre, sembra potersi desumere che il decreto attuativo chiamato a disciplinare i meccanismi di fruizione del contributo, previsto dal comma 2, dovrà anche individuare modalità atte a garantire il rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro (ad esempio attraverso il meccanismo del c.d. «click day»).
  Per quanto concerne il merito delle disposizioni, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di concentrare il finanziamento previsto sulla promozione della banda ultralarga e sull'e-commerce, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, eccessivamente generiche.
  Sottolinea altresì l'opportunità di intervenire sulle procedure di ripartizione prevedendo che queste vengano effettuate dal CIPE sulla base delle domande effettivamente presentate, anziché sulla base del numero delle imprese registrate.
  Riguardo alla presentazione delle domande richiede che si valuti altresì l'opportunità di individuare modalità alternative al click day, più idonee a valutare il merito delle domande stesse.
  Il comma 4, riduce la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico. In particolare, si prevede un contributo di 300 euro ogni mille utenti per le reti pubbliche di comunicazione, in luogo dei 111.000 euro attualmente previsti e di 100 euro ogni mille utenti per i servizi telefonici accessibili al pubblico, in luogo dei 66.500 euro attualmente previsti.
  Condivide la disposizione in questione in quanto corregge la penalizzazione che il regime previgente implicava per i piccoli operatori di comunicazione, impedendo che si sviluppi un mercato a livello territoriale e ostacolando le iniziative locali per la diffusione della banda larga. La disposizione introdotta dal decreto-legge permette invece una disciplina di determinazione del contributo proporzionale al numero degli utenti.
  I commi da 5 a 7, prorogano dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, ovvero al 1o gennaio 2015 limitatamente ai contratti stipulati mediante scrittura privata, l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge Pag. 98n. 179 del 2012 concernenti l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica per gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché per i contratti pubblici. Vengono fatti salvi gli effetti dei contratti o accordi stipulati in altra forma fino all'entrata in vigore dell'obbligo.
  I commi 8 e 9, prevedono che entro il 31 dicembre 2014 debbano essere rilasciate le frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze. Il comma 9 prevede l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario, a valere sulle somme non utilizzate stanziate per il contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a banda larga a Internet dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 30 dicembre 2003.
  Le disposizioni in esame sono state introdotte in relazione alle problematiche insorte con alcuni Paesi confinanti. Rileva che suscita peraltro perplessità l'obbligo di rilascio di frequenze da parte degli operatori ai quali sono state legittimamente assegnate sulla base della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Ritiene che risulterebbe altresì necessario chiarire se il rilascio riguardi soltanto le frequenze interessate dalle interferenze o abbia per oggetto anche altre frequenze, che dovrebbero essere riassegnate, al fine di evitare che le emittenti che operano sul primo tipo di frequenza debbano cessare la propria attività. Non si può infatti non rilevare come questi interventi normativi di fatto impediscano agli operatori un'adeguata programmazione della propria attività di impresa.
  I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute, fino al 2016, da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo. Ciò avverrà nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per la programmazione 2014-2020 dei fondi europei, e previa approvazione di un apposito programma operativo nazionale. Le risorse da utilizzare per l'erogazione del credito d'imposta saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito programma di spesa del Ministero dell'economia, previa comunicazione al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 (il fondo è gestito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
  Più in generale osserva come la detrazione d'imposta prevista dai commi da 10 a 14 sia sicuramente condivisibile per le finalità perseguite, ma il limite di spesa previsto di 50 milioni di euro risulta palesemente inadeguato rispetto a tali finalità, anche per il fatto che comporterebbe una notevole limitazione del numero delle imprese che potrebbe beneficiare della detrazione stessa.
  Si sofferma quindi sui commi da 4 a 7 dell'articolo 13. Tali disposizioni prevedono che le risorse revocate ai sensi del comma 1 dell'articolo (cioè quelle delle delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010 relative, rispettivamente, allo schema idrico Basento-Bradano e al potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) siano destinate, se non utilizzate per le finalità previste dallo stesso comma 1 (e cioè la destinazione al fondo per investimenti infrastrutturali finanziato dalle «revoche» di risorse per interventi per infrastrutture strategiche non avviate, istituito dall'articolo 32, del decreto-legge n. 98/2011), al miglioramento della competitività dei porti italiani, attraverso il finanziamento di interventi immediatamente cantierabili, con una particolare attenzione a migliorare il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti italiani. Alla medesima finalità sono assegnate anche le risorse trasferite ad autorità portuali per Pag. 99l'accensione di mutui per opere infrastrutturali, quando trascorsi due anni dal trasferimento non sia stato pubblicato il bando di gara, nonché una quota di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014 della quota dell'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti e destinata al finanziamento delle autorità portuali ai sensi del decreto-legge n. 83/2012. Il comma 7 prevede che le risorse siano assegnate dal CIPE entro il 30 giugno 2014 contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione da parte degli interessati dei progetti entro il termine del 30 giugno si procede alla nomina, con DPCM, di un commissario delegato del governo per l'attuazione dell'intervento.
  Richiama infine ulteriori specifiche disposizioni d'interesse della IX Commissione.
  Il comma 12 dell'articolo 13 modifica l'articolo 114 del codice della strada per escludere dall'obbligo di immatricolazione una particolare tipologia di macchine operatrici, i carrelli (veicoli destinati alla movimentazione di cose) qualora circolino su strada per brevi a saltuari spostamenti a vuoto o carichi.
  I successivi commi 14 e 15 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure.
  Osserva che le disposizioni in questione incidono su una materia, quale la garanzia di condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture aeroportuali, che è espressamente riservata alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (articolo 37, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 201 del 2011). Segnala pertanto l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione in esame, facendo riferimento all'Autorità.
  I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali (istituita dalla legge finanziaria 2004) e dall'addizionale commissariale per Roma Capitale (istituita dal decreto-legge n. 78/2010) i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici. Alla copertura delle minori entrate, stimate in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all'ENAC (nel bilancio 2012 i trasferimenti statali ammontano a circa 23 milioni di euro)
  I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennità di volo non concorrono alla formazione del redditi ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Alla copertura degli oneri, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea civile (nel bilancio 2012 sono indicati ricavi di rotta pari a 567 milioni di euro).
  I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014). A tal fine, con l'obiettivo di assicurare l'equlibrio di bilancio del fondo fino al 2018, è prolungata per tre anni l'operatività delle norme (articoli 2, commi 47 e 48 della legge n. 92/2012) che prevedono la devoluzione al fondo medesimo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.
  Richiama infine la disposizione di cui all'articolo 9 che prevede un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN. Segnala in proposito l'esigenza di sopprimere le disposizioni del comma 3, nella parte in cui si prevede l'esclusione dal beneficio per gli acquisti di libri in formato digitale.

  Roberta OLIARO (SCpI), segnala all'attenzione della Commissione le disposizioni recate dal comma 2, dell'articolo 5, relative agli orari di apertura dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. Osserva che le dogane rappresentano un vero e proprio Pag. 100collo di bottiglia per il trasporto di merci, in particolare per le operazioni che si effettuano nei porti.
  Gravi problemi derivano dall'assenza di personale, nei casi in cui il controllo deve essere effettuato. Ritiene che le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 5, pur essendo condivisibili non siano sufficienti a risolvere il problema della gestione del personale.
  Osserva altresì che la più ampia operatività prevista da tali disposizioni è subordinata a una valutazione della consistenza del personale rispetto a quella dell'anno precedente. Tale condizione non appare ragionevole, in quanto l'obiettivo da perseguire è quello di un tempestivo svolgimento dei controlli. Auspica pertanto che le considerazioni svolte nel proprio intervento siano recepite nel parere che la Commissione andrà ad esprimere.

  Mario TULLO (PD), dopo aver preliminarmente osservato che i tempi di esame del decreto-legge consentiranno alla Commissione di dedicare a tale provvedimento altre sedute, segnala le disposizioni recate dai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, che prevedono la destinazione al miglioramento della competitività dei porti italiani di risorse già assegnate dal CIPE, nonché di ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro trasferite alle autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali per le quali, dopo due anni dal trasferimento dei finanziamenti, non è stato ancora pubblicato il bando di gara.
  Ritiene in generale opportuno il recupero e l'utilizzo di risorse che non sono state spese. Osserva peraltro che in molti casi le autorità portuali non hanno potuto pubblicare i bandi di gara per ritardi negli adempimenti di competenza dell'amministrazione statale. Invita pertanto il Parlamento e il Governo a valutare attentamente le singole opere infrastrutturali dalle quali sono tratte le risorse revocate.

  Mirella LIUZZI (M5S), con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6 finalizzate a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, osserva che il voucher non appare uno strumento idoneo di intervento. Condivide, con riferimento sempre all'articolo 6, le considerazioni della relatrice in merito all'opportunità di concentrare i finanziamenti sulla promozione della banda ultralarga. Osserva come dalle disposizioni del provvedimento in esame emerga che il decreto crescita n. 179 del 2012, adottato dal Governo Monti si è rivelato un fallimento, dal momento che risulta necessario prorogare fino al 30 giugno 2014 o addirittura al 1o gennaio 2015, l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica degli accordi tra amministrazioni pubbliche e dei contratti pubblici.
  Con riferimento all'articolo 13, evidenzia la gravità della decisione con cui sono revocate le risorse relative al completamento dello schema idrico Basento-Bradano, che, a prescindere dai ritardi e dagli inadempimenti che si sono registrati nella sua attuazione, risulta comunque essenziale per una regione come la Basilicata. Condivide infine le osservazioni della relatrice in ordine all'esigenza di sopprimere le disposizioni del comma 3, dell'articolo 9, che escludono dal credito d'imposta i libri in formato digitale.

  Ivan CATALANO, presidente, segnala le disposizioni del comma 12, dell'articolo 13, che escludono dall'obbligo di immatricolazione i carrelli che circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti. Segnala che non si comprende la finalità di tale previsione, inserita in un articolo che si riferisce a materie completamente diverse. Ritiene inoltre che l'immatricolazione di un carrello non rappresenti un adempimento particolarmente oneroso.
  Per quanto concerne le disposizioni, già richiamate nel corso del dibattito, di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, segnala che le risorse da revocare alle autorità portuali saranno individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ritiene in proposito che il Governo dovrebbe fornire alla Commissione elementi di informazione riguardo alle opere infrastrutturali alle Pag. 101quali si intendono revocare le risorse in questione. Altrimenti si tratta, a suo avviso, di una delega in bianco. Chiede altresì chiarimenti sui commi, 14 e 15 del medesimo articolo 13, nonché sulle disposizioni dei commi 19 e 20, in merito all'esenzione, per quanto attiene alla determinazione degli oneri contributivi, e alla parziale pensionabilità dell'indennità di volo. Osserva che non è chiara la finalità di tali previsioni, né il motivo per cui alla copertura degli oneri si provveda con risorse riscosse dall'ENAV. Anche per quanto concerne i commi da 21 a 23, relativi al fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore del trasporto aereo, pur comprendendo le finalità di tale disposizione, osserva che beneficiano del fondo anche soggetti in condizioni irregolari, riguardo ai quali dovrebbero essere svolti opportuni accertamenti.

  Alberto PAGANI (PD), relativamente alle osservazioni del collega Catalano, sulle previsioni del comma 12, dell'articolo 13, osserva che sussiste una incongruenza nella disciplina vigente, per cui, a differenza di quanto accadeva in passato, le imprese non possono utilizzare i carrelli per brevi spostamenti, a meno che essi non siano immatricolati. Le disposizioni in questione permettono alle imprese di effettuare tali brevi spostamenti, con l'effetto, tra l'altro, di consentire l'assicurazione dei carrelli stessi.

  Michele DELL'ORCO (M5S), osserva che si tratta di una questione che avrebbe dovuto essere considerata nell'ambito della riforma del codice della strada che la Commissione sta esaminando, piuttosto che inserire una modifica del codice stesso all'interno di un decreto-legge che riguarda materie del tutto diverse.

  Alessia ROTTA (PD), relatore, pur condividendo il merito della disposizione in questione, ritiene molto discutibile il metodo di legislazione per cui tali problemi sono singolarmente affrontati in decreti-legge omnibus, proprio mentre la Commissione sta esaminando la riforma del codice della strada.

  Ivan CATALANO (M5S), presidente, ribadisce le proprie perplessità anche per quanto concerne il merito della disposizione, in quanto essa permette di far circolare in strada mezzi non immatricolati. Ritiene altresì che sarebbe comunque opportuno introdurre una formulazione più restrittiva, dal momento che il riferimento all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice, significa che la previsione si applica, nell'ambito del complesso delle macchine operatrici, a tutti i veicoli alla movimentazione di merci.

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL), sottolinea che ci sono molti casi in cui imprese di vario genere e operanti in vari settori possono avere la necessità di impiegare per brevi spostamenti, carrelli che, pur non essendo immatricolati, dovrebbero comunque essere assicurati. Per queste ragioni invita i membri della Commissione a non introdurre ulteriori vincoli, adempimenti e complicazioni, come accadrebbe nel caso dell'immatricolazione dei carrelli in questione, all'attività delle imprese.

  Ivan CATALANO (M5S), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 14 gennaio 2014.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 14.40.