CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 155

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1) che illustra nel dettaglio.

  Vega COLONNESE (M5S) sottolinea in primo luogo che il decreto legge in esame detta disposizioni per due sole regioni, laddove le emergenze ambientali riguardano pressoché tutto il territorio nazionale e meriterebbero di essere affrontate con un approccio complessivo. Ricorda inoltre che diversi emendamenti al provvedimento sono stati presentati in Commissione Ambiente proprio dall'onorevole Cesaro, già presidente della provincia di Napoli nonché ex collega di partito del relatore. Sottolinea quindi, come peraltro osservato da molti colleghi, che si tratta di un provvedimento ’vuoto’, che non riesce ad incidere sulla gravissima situazione determinatasi, e che si riduce esclusivamente ad uno spot elettorale.
  Il M5S ha tentato di portare razionalità al decreto-legge, raccogliendo le proposte emendative ed i suggerimenti avanzati dai cittadini nel corso degli ultimi anni ed auspica che il Governo accolga le proposte di modifica presentate, consentendo di dare efficacia al provvedimento e di restituire fiducia nella classe politica a tutti i cittadini delle aree interessate.
  In attesa di conoscere le determinazioni che l'Esecutivo vorrà assumere rispetto alle proposte del M5S, preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento, riservandosi una ulteriore valutazione, anche alla luce della posizione assunta dal Governo sugli emendamenti presentati presso la Commissione Ambiente dal gruppo di Forza Italia.

  Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia a sua volta l'astensione del gruppo di SEL in XIV Commissione, al fine di valutare l'iter di discussione degli emendamenti presso la Commissione di merito. Rileva quindi come opportunamente il relatore, nella proposta di parere formulata, abbia inteso esprimersi coerentemente con il ruolo della Commissione Politiche dell'Unione europea; osserva tuttavia come il decreto-legge, che sebbene coinvolga direttamente solo due regioni assume rilievo nazionale, presenti profili di notevole criticità. Fa riferimento, ad esempio, al problema della militarizzazione di alcune aree, che non trova il consenso dei comitati territoriali, o alla complessa situazione dell'ILVA di Taranto, per la quale sembrano allungarsi ulteriormente i tempi di presentazione del piano di risanamento. Non appare inoltre affrontata la questione fondamentale relativa alla autorizzazione di discariche né ritiene sia dato sufficiente rilievo al tema della valutazione del danno sanitario.
  Si riserva pertanto una valutazione compiuta del provvedimento alla luce del successivo iter in Commissione ed in Assemblea.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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  Paolo ALLI (NCD), relatore, osserva, come sottolineato anche dalla collega Pannarale, che il parere formulato si limita a valutare la coerenza delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea, senza addentrarsi nel merito delle questioni, la cui valutazione è opportunamente rimessa alla Commissione di merito.
  Ricorda quindi all'onorevole Colonnese che l'onorevole Cesaro è in questo momento all'opposizione e deve pertanto rivolgere direttamente a lui le sue osservazioni.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI indi del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 47.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra nel dettaglio. Ricorda di aver tenuto conto, nella elaborazione del parere, dei contributi pervenuti dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) nonché dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che, per la loro ampiezza ed interesse auspica possano essere attentamente valutati anche dalla Commissione Affari costituzionali, competente ad esprimersi sul medesimo atto.
  Tenuto conto dell'importanza dei temi affrontati si augura che sulla proposta di parere si possa registrare un'ampia convergenza delle forze politiche in Commissione.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla coerenza delle osservazioni formulata con l'ambito di competenza della XIV Commissione.

  Annalisa PANNARALE (SEL) osserva come il sistema dell'asilo e dell'accoglienza dei cittadini dei paesi terzi sia disciplinato dalla normativa dell'Unione europea e rientri pertanto a pieno titolo tra i temi di competenza della Commissione Politiche dell'Unione europea.
  Rivolge quindi un sentito ringraziamento al relatore per aver accolto i rilievi formulati dall'UNHCR e dall'ASGI.
  Riterrebbe tuttavia opportuno rendere maggiormente incisive alcune delle osservazioni formulate, anche al fine di pervenire ad un sistema più strutturato di accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale. In primo luogo valuta necessario affrontare con maggiore efficacia il tema centrale del sistema di seconda accoglienza che – lo ricorda – esclude attualmente circa la metà dei rifugiati. Nella bozza di parere si parla genericamente delle esigenze di seconda accoglienza che meritano invece, a suo avviso, un rilievo assai maggiore. Un secondo tema che riterrebbe opportuno valorizzare è quello della renitenza alla leva, affrontato nella osservazione di cui alla lettera Pag. 157c), che costituisce un motivo di persecuzione per numerosi cittadini di paesi terzi. Richiama, infine, il tema dell'adozione da parte del Ministero della salute di linee guida per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito violenze. Sul punto lo schema di decreto appare ancora troppo generico, laddove occorrerebbe invece prevedere un coinvolgimento più strutturato delle regioni.
  Ritiene necessario, su questi temi, impegnare il Governo in maniera più stringente.

  Gea SCHIRÒ (PI) condivide le osservazioni formulate dalla collega Pannarale, ma limiterebbe le condizioni al Governo alle osservazioni c) e d) della proposta di parere, sottolineando l'importanza del tema della renitenza alla leva.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, osserva come sia dovere della XIV Commissione esprimersi su temi come quelli in esame anche al fine di valorizzare il proprio ruolo, anche in funzione di stimolo rispetto all'attività delle altre Commissioni.
  Valuta accoglibile la richiesta di formulare le osservazioni di cui alle lettere c) e d) nella forma di condizioni, e osserva come il tema della seconda accoglienza debba essere valutato con particolare attenzione, anche in considerazione della complessità applicativa del sistema e della necessità di verificare le effettive condizioni di gestione.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) rivolge nuovamente al relatore una richiesta di chiarimento in ordine alla rilevanza dei temi in discussione rispetto alle competenze della XIV Commissione.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire una direttiva europea e ritiene che su temi di notevole importanza come lo status di rifugiato, l'Italia debba porsi l'obiettivo ambizioso di creare un modello positivo di accoglienza, particolarmente avanzato sul piano del diritto. In tal senso ritiene che la Commissione possa portare il suo contributo.
  Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 61.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3), per la definizione della quale vi è stato un confronto con le associazioni che si occupano della materia, ivi compresa l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.
  Illustra la proposta di parere segnalando, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera e), che ha inteso accogliere le istanze avanzate dalle università italiane specificando che la semplificazione delle procedure debba avvenire anche con riferimento al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio; spesso si imputa infatti all'Italia la mancanza di Pag. 158attrattiva nei confronti dell'immigrazione studentesca qualificata, determinata anche dalla farraginosità delle procedure connesse al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di studio e al riconoscimento dei titoli di studio.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti al relatore in ordine al confronto della Commissione con le associazioni che si occupano dei temi dell'immigrazione, poiché a lui non risulta vi sia stato alcun incontro.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, precisa di aver fatto riferimento a contatti avuti da lui personalmente e dal suo gruppo.

  Annalisa PANNARALE (SEL) ringrazia il relatore per il parere particolarmente approfondito e ampio, che impegna il Governo alla definizione di un decreto legislativo realmente in grado di realizzare un'effettiva parità di trattamento e di diritti per i lavoratori di paesi terzi.
  Richiama l'attenzione dei colleghi sul tema dell'allungamento dei tempi per il rilascio del permesso unico, che potrebbe porsi in contrasto con gli obiettivi di semplificazione recati dalla direttiva. Riterrebbe opportuno inserire un richiamo sul punto tra le osservazioni.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, condivide l'importanza della questione evidenziata dalla collega Pannarale, che ha infatti richiamato nelle premesse al parere.

  Michele BORDO, presidente, in considerazione della ampiezza della proposta di parere formulata, e al fine di consentire ai colleghi di approfondire il documento con la necessaria attenzione, propone di rinviare ad una prossima seduta l'approvazione della proposta di parere.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la proposta del Presidente Bordo.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Atto n. 45.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Paola CARINELLI (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo allo schema di decreto in esame, come anche ai contenuti della direttiva oggetto di recepimento. Sottolinea l'importanza di tutelare gli autori e gli artisti, ma ritiene che misure proposte siano meramente palliative. Ricorda quindi che sul provvedimento sono previste diverse audizioni presso la Commissione cultura proposte dal M5S, e riterrebbe utile, prima di concludere l'esame dello schema di decreto, partecipare ai citati incontri.

  Alessia Maria MOSCA (PD) sottolinea come anche il gruppo del PD abbia indicato alcuni soggetti da ascoltare nell'ambito dell'esame che sullo schema di decreto sta svolgendo la VII Commissione. Occorre infatti approfondire il tema dei diritti di autore con riferimento alle nuove tecnologie e al nuovo uso delle forme artistiche, ma occorre sempre avere presente, pur nella possibilità di accesso alle opere, il tema della tutela degli artisti più giovani.
  Con riferimento alle competenze della XIV Commissione, ritiene si possa concludere anche nella seduta odierna l'esame del provvedimento, ma non ha alcuna preclusione a rinviare l'approvazione del parere alla prossima settimana.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, con riferimento alle osservazioni della collega Carinelli, Pag. 159e al fine di fugare ogni equivoco, precisa che il provvedimento è concentrato principalmente sulla tutela dei giovani artisti. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che alcuni paesi – fa riferimento, in particolare, alla Cina – non hanno aderito alla Convenzione di Ginevra sul diritto d'autore e invita a valutare la possibilità di presentare sul tema una risoluzione comune.
  Ritiene in ogni caso accoglibile la proposta di rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
Atto n. 43.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere della Conferenza Unificata e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, sottolinea che la XIV Commissione inizia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. La Commissione è chiamata ad esprimere il parere circa la compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, relativo alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.
  Lo schema di decreto è adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013). La direttiva è contenuta nell'allegato B della suddetta legge.
  In particolare, la direttiva 2011/16/UE concerne la cooperazione nel settore delle imposte dirette e indirette non ricomprese dalla vigente normativa dell'Unione; rispetto alla previgente disciplina, l'ambito di applicazione è più ampio, in quanto si estende l'ambito soggettivo di operatività della cooperazione a tutte le persone fisiche e giuridiche, includendo istituti giuridici tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ed aprendo anche a eventuali nuove realtà che possano sorgere negli Stati membri. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva, gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1o gennaio 2013. Per quanto invece riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della direttiva medesima, contenente le disposizioni sull'ambito di applicazione e sulle condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, le relative disposizioni sono poste in vigore a partire dal 1o gennaio 2015.
  Il 20 giugno 2013 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato per mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, il cui termine di recepimento è scaduto il 1o gennaio 2013 (procedura d'infrazione 2013/0043).
  Prima di esaminare il provvedimento in oggetto, evidenzia che la Direttiva 2011/16/UE ha introdotto lo scambio di informazioni automatico nel settore fiscale quale strumento di cooperazione amministrativa tra Stati membri di carattere generale, con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitale (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di Pag. 160assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari). La direttiva si applica a tutte le imposte, tranne che all'IVA, ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra paesi UE; ai contributi previdenziali obbligatori dovuti al paese UE; ai diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi. Ricordo inoltre che il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della Direttiva 2011/16/UE (COM(2013)348), che mira ad includere dividendi, plusvalenze e saldi dei conti all'elenco delle categorie già soggette allo scambio automatico di informazioni a partire dal 1o gennaio 2015.
  Per quanto riguarda, nel dettaglio, i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 43, segnala che in base all'articolo 1, esso stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali.
  L'articolo 2, reca le definizioni rilevanti; in particolare viene specificata la differenza tra ufficio centrale di collegamento e servizio di collegamento. Viene, tra l'altro, definita la rete CNN, quale piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CST), sviluppata dall'UE per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata nel settore della fiscalità.
  L'articolo 3 individua l'autorità competente nel Direttore Generale delle Finanze. Quest'ultimo, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa. L'ufficio centrale e i servizi di collegamento sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.
  Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano le tre tipologie di scambio informativo previste dalla direttiva 2011/16/UE (su richiesta, automatico e spontaneo). In particolare, l'articolo 4 prevede che i servizi di collegamento comunichino agli altri Stati membri in automatico le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1o gennaio 2014 e rimanda alle norme europee sulla disciplina di tale scambio.
  L'articolo 7, concernente le notifiche, dispone che il servizio di collegamento competente, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro, si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia, tenuti ad eseguire l'attività di notifica secondo le norme generali (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).
  L'articolo 8 recepisce la previsione della direttiva in merito al riscontro sulle informazioni inviate; ove l'autorità competente fornisca informazioni, può chiedere all'autorità dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito.
  Nell'articolo 9 sono contenute disposizioni sulle modalità pratiche di effettuazione degli scambi di informazioni, mediante l'uso di comunicazioni elettroniche (salva la necessaria presenza di funzionari in loco) e mediante formulari e canali di comunicazione standard.
  L'articolo 10, per quanto concerne la trasmissione ad un altro Stato membro o ad un paese terzo delle informazioni scambiate, rinvia alle disposizioni contenute ai Capi IV (Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa) e VI (Relazioni con i paesi terzi) della direttiva 2011/16/UE.
  All'articolo 11 sono recate le conseguenti modifiche normative interne agli articoli 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea) e 60-bis (Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati Pag. 161membri dell'Unione europea) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che erano stati introdotti dal D.Lgs. n. 215 del 2005, in attuazione della direttiva 2003/93/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.
  L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Sotto il profilo della compatibilità comunitaria rileva che, dall'esame dell'articolato dello schema di decreto legislativo in oggetto, appare evidenziarsi una piena aderenza alla struttura e al contenuto della direttiva comunitaria a cui esso dà attuazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
Atto n. 46.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2011/93/UE, in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La delega per l'attuazione della direttiva 2011/93/UE è contenuta nella Legge di delegazione europea 2013.
  Rileva l'importanza del provvedimento, anche in considerazione del fatto che l'Italia, sebbene abbia una legislazione particolarmente avanzata sui temi in discussione, possiede il triste primato dei reati di abuso e violenza su minori commessi in paesi terzi, reati per i quali l'esecutività delle sanzioni non è sempre garantita.
  La direttiva 2011/93, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, attuata dall'Italia con la legge n. 36 del 2008, contenente Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
  Essa si pone l'obiettivo di ravvicinare ulteriormente le legislazioni penali degli Stati membri in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali, stabilendo norme minime relative alla definizione dei suddetti reati e delle relative sanzioni, nonché l'obiettivo di introdurre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime minorenni.
  Dal momento che alcune vittime della tratta di esseri umani sono anche vittime minorenni di abusi sessuali o di sfruttamento sessuale, la direttiva va considerata complementare alla direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani (2011/36, il cui recepimento è realizzato dallo schema di decreto legislativo A.G. 51).
  Ricorda che il Parlamento italiano ha anche approvato la legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), recante rilevanti disposizioni di adeguamento interno. A seguito di questi due recenti interventi, la legislazione italiana di contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori ha raggiunto un livello avanzato di tutela; ciò consente anche alla relazione di accompagnamento dello schema di decreto legislativo di affermare che il nostro ordinamento penale si caratterizza per «puntualità e completezza [...] sia sul versante sostanziale che processuale» e per un «regime assai più Pag. 162rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento sopranazionale».
  Rinvia al dossier predisposto dagli uffici per una analisi dettagliata dei contenuti della direttiva oggetto di recepimento, ricordando che le necessità di adeguamento del nostro ordinamento alla normativa europea riguardano in particolare:
   le disposizioni recate dalla direttiva in materia di circostanze aggravanti (articolo 9 della direttiva), in particolare quando il reato è commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità o da un familiare del minore, o da una persona che ha abusato della sua posizione di fiducia o di autorità, o ancora quando l'autore è già stato condannato per reati della stessa indole);
   le misure di prevenzione. La direttiva detta una particolare disciplina in relazione alle attività professionali a contatto con i minori e l'articolo 10 della direttiva prevede che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati dell'esistenza di una condanna o delle misure interdittive esistenti. Tali informazioni devono inoltre essere trasmesse agli altri Stati membri onde evitare che un pedofilo possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori nell'UE per lavorare con minori in un altro paese. Sul punto il nostro ordinamento necessita di un adeguamento;
   gli articoli 22 e 24 della direttiva prevedono programmi specifici per ridurre il rischio di recidiva che devono essere offerti alle persone condannate o perseguite per reati sessuali contro i minori nonché a coloro che ritengano di poter commettere i reati di sfruttamento sessuale dei minori. Tali persone devono inoltre essere valutate per determinare il pericolo che esse rappresentano e il rischio di recidiva. Sul punto manca a livello nazionale una disciplina specifica;.
   le misure di sostegno della vittima. L'articolo 16 della direttiva richiede che gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale possano segnalare tale convincimento alle autorità competenti, senza che disposizioni sulla privacy possano costituire un ostacolo alla pronta assistenza. Gli Stati membri dovranno incoraggiare la denuncia di tali fatti. Sul punto nel nostro ordinamento manca una disciplina specifica.

  Quanto ai contenuti dello schema di decreto, esso reca, all'articolo 1, novelle a cinque articoli del codice penale (articoli 600-quater, 602-ter, 609-ter, 609-quinquies e 609-undecies). In particolare, il comma 1 interviene sul delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater del codice penale, inserendovi una ulteriore circostanza aggravante. Ai sensi del nuovo terzo comma, la pena è aumentata quando attraverso strumenti informatici si sia tentato di occultare il contenuto pedopornografico delle informazioni o dei dati. In merito si rileva che questa novella al codice penale non trova riscontro nel contenuto della direttiva in recepimento.
  Il comma 2 interviene sull'articolo 602-ter del codice penale, che riguarda le circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale (artt. da 600 a 602), inserendovi due ulteriori commi, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2011/93/UE. A tal fine il Governo inserisce nell'articolo 620-ter c.p. una serie di ulteriori circostanze che aggravano i delitti di pedopornografia (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale).
  Il comma 3 novella l'articolo 609-ter del codice penale che individua le fattispecie aggravate del delitto di violenza sessuale. Anche in questo caso il Governo intende recepire l'articolo 9 della direttiva europea ed in particolare le circostanza previste dalle lettere d) (il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata) e g) (il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave). Per quanto Pag. 163riguarda il reato commesso dall'associato pare di non facile individuazione l'ipotesi di un delitto di violenza sessuale commesso da un associato a delinquere – quale che sia la finalizzazione dell'associazione – allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione stessa. Per quanto riguarda l'aggravante in caso di pregiudizio grave per il minore, si osserva anche in questo caso che in base alla normativa europea il pregiudizio grave può ben ricorrere anche a prescindere da una reiterazione delle condotte.
  Il comma 4 interviene sull'articolo 609-quinquies del codice penale, che punisce il delitto di corruzione di minorenne, introducendovi nuove circostanze aggravanti.
  Il comma 5 introduce nel codice penale l'articolo 609-duodecies, volto ad aggravare le pene per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenne, quando i reati siano commessi con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. La pena è aumentata in misura non eccedente la metà.
  L'articolo 2 interviene sul Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002), inserendovi l'articolo 25-bis, che disciplina il certificato penale del casellario giudiziale che può essere richiesto dal datore di lavoro. Attualmente il certificato – che ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio – può essere richiesto: dall'interessato; dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni; dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.
  La modifica introdotta dispone che il certificato penale debba essere chiesto da colui che intende impiegare una persona per «lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori», al fine di poter verificare l'esistenza di condanne per un delitto di pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero l'applicazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.
  La disposizione dunque pone un obbligo, peraltro non sanzionato, a carico del datore di lavoro, di procurarsi il certificato penale di colui che intende assumere; non collega alla «scoperta» di eventuali condanne per pedopornografia alcuna conseguenza, evidentemente intendendo esclusivamente responsabilizzare il datore di lavoro. Con questa previsione il Governo intende attuare l'articolo 10 della Direttiva 2011/93/UE che al paragrafo 2 invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che «i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali».
  La formulazione dell'articolo 25-bis riprende quasi alla lettera la previsione europea; il riferimento alle sanzioni interdittive va considerato riferito alla pena accessoria recentemente introdotta dalla legge 172/2012. In merito si ricorda che la legge n. 172 del 2012, di ratifica della convenzione di Lanzarote, ha inserito nel codice penale l'articolo 600-septies.2 (Pene accessorie), in base al quale alla condanna (e al patteggiamento della pena) per un delitto di pedopornografia, consegue, tra l'altro, «l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori».
  L'articolo 3 novella l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 231/2001, che Pag. 164disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato. Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (articolo 1) e prevede che, per una serie di reati espressamente individuati (artt. 24 e ss), possano essere applicate alla persona giuridica – mediante accertamento giudiziale – sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza (articolo 9).
  Il presupposto per l'irrogazione della sanzione è ovviamente la responsabilità dell'ente che, ai sensi dell'articolo 5, sussiste in riferimento ai reati commessi nell'interesse dell'ente stesso o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
  Ricordo che già la legge n. 38 del 2006 (di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI, poi sostituita dalla Direttiva in recepimento) ha novellato il decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo all'articolo 25-quinquies le sanzioni per l'ente a seguito della commissione di uno dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori. L'unico delitto di sfruttamento sessuale dei minori che è attualmente escluso dalla responsabilità dell'ente è quello introdotto dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote all'articolo 609-undecies c.p., Adescamento di minorenni. Tale lacuna viene colmata dalla disposizione in esame, che appunto aggiunge al catalogo dei delitti previsti dall'articolo 25-quinquies l'articolo 609-undecies.
  L'articolo 4 apporta limitate modifiche al codice di procedura penale. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina delle intercettazioni di cui all'articolo 266 c.p.p. per aggiungere anche l'adescamento di minorenne previsto dall'articolo 609-undecies c.p. al catalogo dei reati per i quali l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita. La disposizione recepisce l'articolo 15, par. 3 della direttiva, che richiede agli Stati di dotare le investigazioni sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori degli stessi strumenti previsti per le indagini sulla criminalità organizzata.
  Il comma 2 novella l'articolo 62 del codice di rito, in tema di divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato. Si tratta della disposizione che esclude che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini possano formare oggetto di testimonianza. Per prevenire la recidiva, il Governo aggiunge un ultimo comma ed esclude altresì che possano formare oggetto di testimonianza le dichiarazioni che l'imputato renda nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori. L'obiettivo è dunque quello di incentivare la partecipazione attiva al programma terapeutico.
  L'articolo 5 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria: il recepimento della direttiva 2011/93/UE dovrà avvenire attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Atto n. 48.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere della Pag. 165Conferenza Stato-Regioni e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame sia volto al recepimento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013, della direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
  L'obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.
  Ricorda che in data 23 luglio 2013, la Commissione europea ha inviato un parere motivato, nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2013/275), per mancato recepimento della direttiva 2010/32/UE. Il termine per il recepimento della direttiva (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE il 1o giugno 2010) era infatti fissato all'11 maggio 2013.
  Lo schema di decreto si compone di due articoli.
  L'articolo 1 inserisce, dopo il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il Titolo X-bis che contiene una serie di disposizioni volte a garantire la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti e la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.
  Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, compresi gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i subfornitori (ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro).
  Sono poi previste misure generali di tutela. In particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti legati alla loro vita professionale, compresi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro. Il datore di lavoro deve:
   garantire un'adeguata formazione del personale sanitario e assicurarsi che questo operi in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di infortuni provocati da dispositivi medici taglienti;
   elaborare una politica generale di prevenzione che elimini o contenga al massimo i rischi di infortuni sul lavoro, anche favorendo la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
   applicare un ordine di priorità che risponda ai principi generali di prevenzione di cui agli articoli 6 della direttiva 89/391/CEE e 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/UE (tra gli altri, evitare i rischi, valutare i rischi che non possono essere evitati, combattere i rischi alla fonte, sostituire ciò che è pericoloso, programmare la prevenzione, dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, classificare gli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo, limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a sostanze pericolose);
   attuare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale;
   monitorare l'incidenza degli infortuni e promuoverne la segnalazione.

  Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, inserita tra i suoi obblighi indelegabili dall'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, deve includere la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, così da Pag. 166coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altra potenziale causa di infezione. Inoltre, per eliminare o diminuire i rischi valutati, il datore di lavoro deve individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, nonché i fattori psicosociali e di organizzazione.
  Qualora la valutazione dei rischi evidenzi un rischio concreto di ferite da taglio o da punta con pericolo di infezioni, il datore di lavoro deve adottare le misure di prevenzione specifiche indicate.
  La violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi in materia di valutazione dei rischi (di cui all'articolo 286-quinquies) è sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7014,40 euro. La violazione, da parte del datore di lavoro o dei dirigenti preposti, degli obblighi relativi a misure specifiche di prevenzione (di cui all'articolo 286-sexies) è sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7014,40 euro.
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi senza alcun nuovo o maggior onere per la finanza pubblica.
  Ricorda infine che dallo studio SIROH (Studio italiano sul rischio occupazionale), coordinato dal Servizio di epidemiologica dell'Istituto per le malattie infettive L. Spallanzani di Roma e finanziato dal Ministero della salute, risulta che tra gli operatori sanitari dipendenti del SSN (450.000, di cui 111.000 medici e 276.000 infermieri), l'esposizione al rischio biologico rappresenta l'infortunio occupazionale più frequentemente segnalato (41 per cento); in particolare, si stima che in Italia avvengano circa 96.000 punture accidentali l'anno (di cui il 63 per cento da ago).
  Preannuncia quindi, sin d'ora, a formulazione di una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Atto n. 52.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere del Garante per i dati personali e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame prevede il recepimento della direttiva 2011/82/UE in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ed è emanato sulla base della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013); il recepimento della direttiva 2011/82/UE è in particolare previsto dall'allegato B di tale legge.
  Ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 7 novembre 2013.
  Il Titolo I (articoli da 1 a 6) reca le disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni.
  Dopo avere descritto, all'articolo 1 le finalità generali del provvedimento (lo scambio di informazioni tra Italia e Stati membri UE delle informazioni su infrazioni e sanzioni in materia di sicurezza stradale nel caso di infrazioni da parte di veicoli immatricolati in uno Stato diverso da quello in cui l'infrazione è stata commessa), Pag. 167l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione indicando le specifiche infrazioni interessate.
  Si tratta di: 1) eccesso di velocità; 2) mancato uso della cintura di sicurezza; 3) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; 4) guida in stato di ebbrezza; 5) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; 6) mancato uso del casco protettivo; 7) circolazione su una corsia vietata; 8) uso indebito del cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
  L'articolo 3, nell'indicare le definizioni rilevanti per il provvedimento, individua il punto di contatto nazionale per l'applicazione della direttiva nella Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 4 prevede (comma 1) che il punto di contatto nazionale garantisca ai punti di contatto degli altri Stati membri la consultazione automatizzata dei: a) dati relativi ai veicoli; b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti – Direzione generale motorizzazione).
  In base al comma 2 gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice della strada richiedono telematicamente, per tramite del punto di contatto nazionale, le richieste relative ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell'Unione.
  Il comma 3 dell'articolo 4 richiama, quanto agli elementi dei dati oggetto di interesse, le prescrizioni dell'allegato I. Queste prevedono l'indicazione dei dati relativi al veicolo e al numero di immatricolazione, i dati relativi all'infrazione, lo Stato membro dell'infrazione, lo scopo della consultazione.
  In base al comma 4 la consultazione automatizzata dei dati, deve essere resa possibile attraverso l'utilizzo del numero completo di targa di immatricolazione del veicolo; il comma 5 prevede che le consultazioni avvengano nel rispetto delle procedure previste dalla decisione 2008/616/GAI (relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera).
  In base al comma 6, la direzione generale per la motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale, adotta le misure necessarie per: a) garantire che lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri avvenga con mezzi elettronici interoperabili; b) lo scambio sia effettuato attraverso l'infrastruttura di rete per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della UE (rete s-Testa); c) la riservatezza dei dati sia garantita attraverso l'uso dell'applicazione informatica EUCARIS prevista dall'articolo 12 della già ricordata decisione 2008/615/GAI e comunque in conformità all'allegato I dello schema di decreto nonché del citato capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, con riferimento specifico ai punti 2 e 3 (sicurezza dei dati; condizioni tecniche dello scambio dei dati).
  L'articolo 5 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, acceda con modalità telematiche ai dati in possesso del Ministero dell'interno in relazione ai veicoli o ai numeri di targa rubati, al fine di favorire lo scambio dei relativi dati.
  L'articolo 6 disciplina i contenuti della lettera di informazioni che deve essere inviata dallo Stato membro nel quale è stata commessa l'infrazione al proprietario o intestatario o comunque alla persona identificata come sospettato di avere commesso l'infrazione. La competenza ad avviare il procedimento è di tutti gli organi di polizia di cui al citato articolo 12 del codice della strada. Si prevede che le informazioni siano notificate per iscritto e contengano anche l'indicazione degli effetti giuridici delle infrazioni. La lettera d'informazione deve essere redatta nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa Pag. 168l'infrazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.
  Il Titolo II (articoli da 7 a 16) disciplina la protezione dei dati personali.
  L'articolo 7 prevede l'applicazione in materia, salvo eventuali garanzie più elevate previste da norme di legge, del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003). Si precisa che titolare del trattamento dei dati effettuati per le finalità del decreto (lo scambio di informazioni tra Stati membri) è la direzione generale per la motorizzazione; titolare del trattamento dei dati necessari per stabilire la responsabilità delle infrazioni commesse in Italia è l'organo accertatore.
  L'articolo 8 prevede che il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro sia informato quanto prima dei dati inesatti eventualmente comunicati alla direzione generale della motorizzazione.
  L'articolo 9 rimette alla direzione generale per la motorizzazione l'individuazione di adeguati termini per la cancellazione dei dati personali, nonché per un esame periodico della necessità di conservazione dei dati stessi.
  L'articolo 10 conferisce (comma 1) all'interessato, in relazione ai dati di interesse dello schema di decreto, i diritti previsti dal Codice dei dati personali di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco, risarcimento del danno e ricorso giurisdizionale.
  Il comma 1 prevede inoltre che i diritti dell'interessato siano esercitati anche ai sensi dell'articolo 53 del codice per la protezione dei dati personali, il quale prevede che nell'ambito del trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno o comunque da forze di polizia non si applichino alcune disposizioni del codice.
  In particolare, l'articolo 53 prevede che in caso di trattamento dei dati da parte di forze di polizia sia esclusa l'applicazione del diritto di informativa di cui all'articolo 13, ovvero del diritto di distruzione dei dati di cui all'articolo 16; tali diritti sono tuttavia riconosciuti agli interessati dal medesimo articolo 10, ovvero, con le specifiche previsioni in ordine alla cancellazione dei dati, dagli articoli 9 e 12 dello schema di decreto. Appare pertanto opportuno un chiarimento sul coordinamento tra le diverse disposizioni.
  In base al comma 2, l'interessato ha inoltre diritto: a) che sia aggiunto un indicatore di validità ai dati di cui l'interessato contesta l'esattezza; b) di impedire la cancellazione dei dati, conservandoli temporaneamente nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse.
  In base al comma 3, tali diritti sono esercitati secondo le modalità del codice per il trattamento dei dati personali.
  L'articolo 11 prevede che l'interessato abbia inoltre il diritto di richiedere informazioni alla direzione generale della motorizzazione in merito a quali dati siano stati comunicati al punto di contatto dello Stato membro nel quale sia stata commessa l'infrazione, in quale data e l'autorità che l'ha effettuata; lo Stato membro dell'infrazione può però chiedere, in conformità alla sua legislazione, che tali dati non siano forniti; analoga facoltà è concessa alla direzione generale della motorizzazione, in conformità alla legge italiana.
  L'articolo 12 prevede l'utilizzo esclusivo dei dati per le finalità del provvedimento (scambio di informazioni tra Stati membri). I dati ricevuti dalla direzione generale della motorizzazione da un punto di contatto nazionale di un altro Stato membro possono essere utilizzati solo ai fini di una specifica procedura e quindi cancellati.
  L'articolo 13 prevede che i dati ricevuti possano essere comunicati dagli organi accertatori e dalla direzione generale della motorizzazione a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge, informandoli delle finalità esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.
  L'articolo 14 prevede che le comunicazioni di dati di interesse per lo schema di decreto, nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza ai sensi degli articoli da Pag. 16931 a 36 e dell'allegato B del codice, siano registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della liceità del relativo trattamento.
  L'articolo 15 individua come autorità nazionale di controllo il Garante per la protezione dei dati personali.
  L'articolo 16 prevede la pubblicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul proprio sito Internet delle informazioni necessarie sulle misure nazionali di attuazione della direttiva 2011/82/CE
  Il Titolo III (artt. 17-18) reca le disposizioni finali.
  L'articolo 17 prevede che alle disposizioni del provvedimento individuate come onerose (articolo 5, comma 2: accesso ai dati del Ministero dell'interno; articolo 10: diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati) si provveda a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (articolo 5 della legge n. 183/1987; commi 1 e 2); per le rimanenti disposizioni si prevede una clausola di invarianza finanziaria (commi 3 e 4).
  L'articolo 18 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.15.

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