CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 88

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sui lavori della Commissione.

  Giancarlo GALAN, presidente, informa che il termine per l'espressione del parere della Commissione sul provvedimento in esame è fissato per lunedì 13 gennaio 2014. In considerazione della imminente scadenza del citato termine, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere che la Commissione cultura esprima il proprio parere anche oltre la scadenza indicata, prima dell'adozione definitiva del provvedimento.

  Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione prima di adottare definitivamente il provvedimento in discussione.

  Sandra ZAMPA (PD), relatore, ricorda che il 31 ottobre 2011 è entrata in vigore la direttiva 2011/77 /UE del 27 settembre 2011 che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia. La suddetta Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali e sarà sottoposta, entro il lo novembre 2016, alla valutazione da parte della Commissione UE. Aggiunge che il decreto legislativo in esame intende quindi adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario ed è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), che fa rinvio all'allegato B della predetta legge, nel quale è inclusa la suddetta direttiva 2011/77/UE da recepire nel nostro ordinamento. Precisa poi che la Direttiva estende da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma e dei produttori di fonogrammi. Sottolinea che per diritti connessi si intendono quei diritti riconosciuti non direttamente all'autore ma ad altri soggetti comunque collegati, come gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di dischi o supporti analoghi, i produttori di opere cinematografiche o audiovisive, le emittenti radiofoniche e televisive. Specifica inoltre che il nuovo termine di protezione si calcola a partire dalla pubblicazione o dalla comunicazione al pubblico del fonogramma a seconda di quale sia avvenuto prima.
  Ricorda inoltre che la Direttiva – e la relativa estensione del termine di protezione – trova applicazione solo con riferimento alle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma e ai fonogrammi stessi, restandone esclusi sia i diritti degli artisti sulle interpretazioni che non sono fissate in un fonogramma, sia i diritti dei produttori sulle opere cinematografiche o audiovisive, la cui durata rimane invariata (50 anni). Segnala che l'obiettivo dichiarato dell'iniziativa comunitaria è l'innalzamento del livello di protezione degli artisti dell'industria musicale, garantendo loro uno sfruttamento economico ed artistico delle proprie interpretazioni per un periodo più lungo degli attuali 50 anni, ritenuti non sempre sufficienti a coprire Pag. 89l'intera vita degli artisti, in particolare oggi dove la scena musicale è dominata da artisti giovanissimi. Aggiunge che oltre all'estensione dei termini della protezione per alcuni dei dritti connessi, la Direttiva prevede una serie di misure dirette a riequilibrare, in favore degli artisti, il contenuto dei contratti di cessione dei diritti connessi stipulati con i produttori di fonogrammi ed attualmente in vigore. Specifica che in questo senso, nel caso in cui, allo spirare dei 50 anni, il produttore non metta in vendita o comunque a disposizione del pubblico una quantità sufficiente di copie del fonogramma, agli artisti è data facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di cessione dei diritti connessi, previa notifica al produttore dell'intenzione di risolvere il contratto. La risoluzione ha effetto decorso un anno dalla notifica, a condizione che il produttore non abbia nel frattempo realizzato le forme di utilizzazione richieste (vendita o altra messa a disposizione dell'opera al pubblico). Precisa che a seguito della risoluzione del contratto, si estinguono i diritti del produttore sul fonogramma e l'artista ne riacquista la piena titolarità. Riferisce poi che la Direttiva stabilisce altresì l'obbligo per i produttori di accantonare in un fondo il 20 per cento dei guadagni annuali ottenuti a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi. Precisa poi che a titolo di remunerazione supplementare, questa somma dovrà essere devoluta attraverso le società di gestione collettiva agli artisti i cui contratti discografici prevedono forme di compenso forfettario e non secondo percentuali annuali sulle vendite. Rileva inoltre, per quanto riguarda i contratti che prevedono remunerazioni periodiche sotto forma di royalties, che durante il periodo di proroga ventennale non rilevano eventuali anticipi versati o altre deduzioni previste nel contratto. Prosegue riferendo che quanto alla disciplina transitoria, l'estensione temporale dei diritti si applica ai contratti di cessione dei diritti connessi ancora in vigore al 31 ottobre 2011 (data di entrata in vigore della Direttiva), nonché a quelli conclusi entro il 10 novembre 2013, salvo che il contratto preveda diversamente. Aggiunge che la Direttiva interviene anche sul tema relativo al metodo di calcolo della durata dei diritti d'autore (non di quelli connessi) sulle composizioni musicali con testo create da una pluralità di soggetti. Tali opere, infatti, possono essere realizzate da più autori, ai quali spettano diritti di utilizzazione economica sul relativo contributo creativo (musicale o testuale). Precisa poi che la Direttiva, adeguandosi al dettato della Convenzione di Berna del 1886, stabilisce che la durata della tutela dell'opera (70 anni) decorre dalla morte dell'ultimo dei coautori. Precisa che tale norma, al fine di armonizzare le diverse discipline nazionali, applica il criterio di computo generalmente previsto per stabilire la durata della protezione delle opere «create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone» – cosiddetti works of joint authorship, ai sensi degli articoli 10 e 26 della legge italiana sul diritto d'autore – ai casi in cui i singoli elementi creativi – come la composizione musicale e il testo che la accompagna – sono utilizzabili anche separatamente. Ne deriva che gli Stati membri sono obbligati a far decorrere il termine dei 70 anni post mortem, sia per la musica che per il testo, a partire dalla data della morte dell'ultimo tra i coautori, purché entrambi i contributi – musica e testo – siano stati specificamente creati per una determinata composizione. Precisa che sotto il profilo temporale, questo nuovo regime di computo della durata dei diritti si applica alle composizioni di cui almeno la musica o il testo goda ancora della protezione in uno Stato membro alla data del 1o novembre 2013, nonché alle composizioni musicali con testo successive a tale data.
  Illustra quindi i singoli articoli dello schema di decreto legislativo di recepimento. L'articolo 1 del provvedimento modifica l'articolo 75 della citata legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore e recepisce la disposizione contenuta nell'articolo 1, punto 2), lettera b), della Direttiva, estendendo la durata del diritto dei produttori di fonogrammi a 70 anni. L'articolo 2 Pag. 90inserisce nella legge sul diritto d'autore l'articolo 84-bis, che prevede quanto segue. Il primo comma recepisce l'articolo l, punto 2, lettera c), paragrafo 2-ter, della Direttiva, che disciplina il caso in cui l'artista interprete, in virtù di un contratto di cessione o di trasferimento dei diritti al produttore del fonogramma, ha diritto ad esigere una remunerazione non ricorrente. Aggiunge che il predetto comma prevede che tale diritto continui a sussistere nei venti anni di protezione ulteriore, rispetto ai primi cinquant'anni, sotto forma di remunerazione annua supplementare. Precisa poi che il secondo comma, sempre dell'articolo 2, recepisce l'articolo l, punto 2, lettera c), paragrafo 2-quater, prima parte, della Direttiva, ed è diretto a quantificare l'importo complessivo della remunerazione annua supplementare, stabilito nella misura del 20 per cento del ricavo percepito dal produttore nell'anno precedente. Aggiunge che il considerando n. 11 della direttiva chiarisce il concetto di ricavo nel senso che deve intendersi il ricavo che deriva prima della detrazione delle spese. Specifica poi che il terzo comma del medesimo articolo 2 recepisce l'articolo l, punto 2, lettera c), paragrafo 2-quinquies, della Direttiva, che prevede che la remunerazione annua supplementare sia gestita da un società di gestione collettiva. Aggiunge che questa disposizione precisa che le società titolari di tale attività siano quelle individuate secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. Precisa poi che il quarto comma dell'articolo 2 recepisce l'articolo l, punto 2, lettera c), paragrafo 2-quater (seconda parte), della Direttiva e prevede che i produttori forniscano agli artisti aventi diritto alla remunerazione supplementare e alle società di gestione collettiva cui gli artisti, interpreti o esecutori hanno concesso mandato, le informazioni necessarie per garantire il pagamento di tale remunerazione. Aggiunge infine che il quinto comma del medesimo articolo 2 recepisce l'articolo l, punto 2, lettera c), paragrafo 2-sexies, della Direttiva che prevede che non possa essere detratto alcun pagamento anticipato dalle successive remunerazioni in favore dell'artista, nel caso questi abbia diritto a pagamenti ricorrenti. Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto in esame ricorda che questo inserisce nella legge sul diritto d'autore l'articolo 84-ter. Specifica che questo nuovo articolo, al primo comma, recepisce l'articolo 1, punto 2, lettera c), 2-bis, primo periodo, della Direttiva ed è relativo alla facoltà concessa all'artista di recedere dal contratto di cessione o di trasferimento dei suoi diritti al produttore qualora quest'ultimo, decorsi i cinquanta anni dalla pubblicazione o dalla comunicazione al pubblico del fonogramma non metta in vendita un numero sufficiente di copie o non lo metta a disposizione del pubblico, su filo o senza filo. Aggiunge che il secondo comma del medesimo articolo 2 recepisce l'articolo l, punto 2, lettera c), 2-bis, secondo periodo, della Direttiva, e precisa che il diritto di recedere può essere esercitato dall'artista se il produttore, entro un anno dalla notifica dell'intenzione di recesso da parte dell'artista, non procede alla pubblicazione e alla comunicazione del fonogramma.
  Rileva poi che il comma 3 dello stesso articolo 3 recepisce l'articolo J, punto 2, lettera c), 2-bis, terzo periodo, della Direttiva, e concerne le fissazioni di esecuzioni di un pluralità di artisti. Specifica che in questi casi, ogni singolo artista può esercitare il diritto di recesso in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge sul diritto d'autore, che, a sua volta, richiama le norme del codice civile sulla comunione. Il comma 4 del medesimo articolo 3 recepisce poi l'articolo 1 punto 2, lettera c), 2-bis, ultimo periodo, della Direttiva, e stabilisce che in caso di recesso dal contratto di cessione o di trasferimento i diritti del produttore del fonogramma sullo stesso decadono. Rileva poi che l'articolo 4 dello schema in esame Pag. 91novella l'articolo 85 della legge sul diritto d'autore, recependo l'articolo 1, punto 2), lettera a), della Direttiva: il nuovo testo del predetto articolo 85 riprende esattamente quello della direttiva e precisa, alle lettere a) e b) dell'unico comma, che l'estensione della durata a settanta anni della tutela dei diritti degli artisti è riferita all'esecuzione artistica fissata in un fonogramma, rimanendo a cinquanta anni quelle fissate con un mezzo diverso. La durata decorre dalla prima pubblicazione o se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico. Aggiunge che l'articolo 5 del presente provvedimento è relativo all'entrata in vigore e recepisce l'articolo l, n. 3, paragrafo 5, della Direttiva, stabilendo che le suddette disposizioni relative all'estensione della tutela dei diritti degli artisti e dei produttori si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento alla data del lo novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data. Aggiunge che l'articolo 6 recepisce l'articolo l, punto 4), paragrafo 1, della Direttiva, integrato dal considerando n. 15. Si tratta delle misure transitorie applicabili ai casi di contratti di cessione o di trasferimento dei diritti sul fonogramma che, se concluso in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, continuano a produrre i loro effetti anche nei venti anni di protezione ulteriore, salva diversa pattuizione tra i contraenti (comma 1). Precisa che analoga previsione vi è per i contratti di cessione o di trasferimento che autorizzano l'artista a ricevere pagamenti ricorrenti che, se conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, possono essere rinegoziati, di comune accordo fra le parti, alla scadenza dei 50 anni dalla prima pubblicazione lecita o dalla prima comunicazione lecita al pubblico, sempre a favore degli artisti. Tale ultima previsione tiene conto anche del considerando n. 16 (comma 2). Aggiunge che l'articolo 7 dello schema dispone infine che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A quest'ultimo proposito, la relazione tecnica annessa allo schema di decreto legislativo in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma che l'intervento normativo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è diretto ad estendere il periodo di tutela di alcuni diritti connessi al diritto d'autore secondo quanto previsto dalla Direttiva citata in oggetto; essa interviene, inoltre, su contratti già in essere e stipulati sul presupposto della precedente durata cinquantennale del periodo di tutela, regolando, quindi, rapporti tra privati.
  Si riserva quindi di presentare una proposta di parere al termine della discussione, chiedendo al presidente Galan se verranno previste audizioni informali di rappresentanti del settore sul provvedimento in esame.

  Giancarlo GALAN, presidente, conferma che la Commissione procederà allo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti del settore, compatibilmente con la necessità di esprimere il parere in tempi brevi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 13.40.

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5-00578 Luigi Gallo: Sul villaggio protostorico rinvenuto nella località Longola in Poggiomarino (Napoli).

  Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Luigi GALLO (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Nonostante la ricostruzione completa e dettagliata con informazioni di carattere tecnico-scientifico, rileva che non è stata manifestata l'intenzione del Governo di finanziare il recupero di ciò che si trova sotterrato nel sito oggetto dell'interrogazione. Aggiunge di aver constatato personalmente lo stato di abbandono e di incuria in cui si trova tale villaggio protostorico, il quale, pur recintato, può essere visitato solo per il tramite dei componenti di un'associazione che ha avuto – senza che sia chiaro con quale criterio – assegnata la gestione dell'area di interesse, e che condiziona la fruibilità di tale sito.

5-00898 Amoddio: Questioni connesse al funzionamento dell'Istituto Nazionale del dramma antico (INDA) di Siracusa e sulla nomina del commissario straordinario.

  Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, ricordando che l'interrogazione è stata presentata ad agosto. Aggiunge che il 31 dicembre 2013 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Istituto e nonostante una sollecitazione inviata direttamente al Ministro Bray per un'accelerazione dei tempi, non sono stati ancora nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'INDA che ad aprile 2014 celebra il suo centenario. Auspica quindi che il rappresentante del Governo voglia in futuro fornire ulteriori informazioni al riguardo.

5-01378 Ghizzoni: Sull'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Manuela GHIZZONI, presidente, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Ricorda quindi che le premesse dell'interrogazione in titolo riguardavano i seguenti aspetti: il fatto che il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni esaminatrici della prima tornata delle abilitazioni, da prima fissato (per legge) a 5 mesi e 60 giorni dalla data del bando (20 giugno 2012), quindi al 20 gennaio 2013, è stato via via prorogato con una raffica di leggi e decreti fino al 30 novembre 2013; il fatto che criteri bibliometrici si sono rivelati di grande incertezza applicativa ha richiesto inusuali modifiche dei dati da parte dei candidati in corso d'opera e mostrano ancora oggi una miriade di errori mettendo quindi le commissioni in gravi difficoltà per la confusione sulla necessità o meno di applicare i criteri bibliometrici della mediana in modo dirimente (a questo proposito richiama i contenuti della mozione presentata dall'onorevole Mazzarella nella precedente legislatura e la lettera del ministro Profumo del gennaio 2013); il fatto che il divieto di legge per i candidati «bocciati» alla prima abilitazione di presentare la domanda per il biennio successivo si sia intersecato – per l'allungarsi dei termini – con la domanda per la seconda tornata (scaduta il 30 ottobre 2013), per cui hanno presentato domanda anche persone che in seguito hanno scoperto o scopriranno di non essere state abilitate.
  Aggiunge che rispetto alle suddette premesse gli interrogativi presentati dall'interrogante vertevano sui seguenti aspetti: se non sia opportuno un intervento di chiarimento sui criteri bibliometrici e più in generale sugli aspetti controversi o Pag. 93dubbi delle procedure; se non sia opportuno un intervento sulla decadenza della domanda per la seconda tornata dei candidati non abilitati. Rileva, quindi, che non sono stati resi ancora noti i risultati di molte commissioni – nonostante la scadenza non prorogata del 30 novembre 2013 – e che non vi sia contezza su come si proseguirà per la seconda tornata di abilitazioni in presenza di pareri autorevoli (quali quelli del ministro Carrozza e del presidente dell'ANVUR professor Fantoni) nel senso che occorre rivedere la materia dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario e considerato che si moltiplicano sugli organi di stampa critiche riferite ai primi risultati delle procedure delle abilitazioni. Fermo restando che la procedura di abilitazione non è da confondersi con quella dei concorsi di cui è prodromica, rileva che i problemi emersi non fanno che confermare i dubbi a suo tempo espressi sull'efficacia di tale metodologia, dato che la soluzione degli annosi problemi del reclutamento del personale docente degli atenei italiani non saranno risolti fino a quando non saranno identificati chiaramente i livelli di responsabilità nel processo di selezione. L'interrogante si dichiara, comunque, parzialmente soddisfatta grazie alle parole contenute nella parte conclusiva della risposta del rappresentante del Governo, che apre alla necessità di una approfondita riflessione sull'intero impianto della procedura di abilitazione scientifica nazionale. Ritiene infine opportuno prevedere una normativa per la quale rimangano valide le domande presentate per la seconda tornata di abilitazioni, da parte di chi ha saputo solo successivamente di essere risultato non abilitato al termine della prima tornata.

5-01562 Bellanova: Sul decreto ministeriale concernente criteri e contingenze assunzionali delle Università statali per l'anno 2013.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Maria COSCIA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Evidenzia che la situazione problematica ereditata da decisioni dal precedente Governo sta creando notevoli difficoltà in particolare nel Sud dell'Italia. Auspica quindi che il Governo intervenga per rimediare efficacemente alle questioni problematiche emerse nella materia oggetto dell'interrogazione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 136/2013: disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Luisa BOSSA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 5).

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  Luigi GALLO (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  Giorgio LAINATI (FI-PdL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

   Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, avverte che sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la V Commissione ha espresso un parere favorevole, risultando di conseguenza acquisiti tutti i pareri richiesti alle Commissioni di merito.
  Comunica quindi di aver predisposto alcuni emendamenti, che illustra e di cui raccomanda l'approvazione, in attuazione delle condizioni della I Commissione e di quella della Commissione parlamentare per le questioni regionali (vedi allegato 6).

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA annuncia parere favorevole del Governo sugli emendamenti testé presentati dalla relatrice.

  Simone VALENTE (M5S) chiede una sospensione di 5 minuti della seduta per poter esaminare gli emendamenti appena illustrati.

  Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, pur non ritenendosi contraria ad una breve sospensione della seduta, ricorda al deputato Valente che gli emendamenti oggi presentati erano già stati inviati informalmente ai rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Commissione, compreso il Movimento 5 Stelle, nello scorso mese di dicembre, proprio allo scopo di renderli edotti del loro contenuto.

  La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

  La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102 del relatore (vedi allegato 6)

  Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi circa il seguito dell'esame del provvedimento, anche ai fini del suo eventuale trasferimento in sede legislativa.

  Simone VALENTE (M5S) preannuncia l'intenzione di revocare l'assenso già inizialmente espresso dal suo gruppo, all'ulteriore nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

  Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, prende atto con rammarico della decisione dei colleghi del gruppo del Movimento cinque stelle, che ritiene renda difficilmente percorribile il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

  Luigi GALLO (M5S), intervenendo per una precisazione, riferisce che il suo gruppo ha compiuto un giro di consultazioni Pag. 95con soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, in conseguenza delle quali sarebbe emersa la necessità di un ulteriore miglioramento del testo nel corso del successivo esame del provvedimento, anche presso l'altro ramo del Parlamento. Alla luce di tali ulteriori evenienze ritiene che il suo gruppo non possa esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame, ma debba astenersi.

  Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, evidenzia che il Senato avrà senz'altro tutto il tempo e il modo di modificare eventualmente un testo che non risultava certamente blindato per effetto del consenso unanime dei gruppi in Comitato ristretto, compreso il gruppo del Movimento cinque stelle. Ritiene infatti che una cosa sia il consenso al testo ed un'altra il percorso procedurale scelto dalla Commissione per giungere alla sua approvazione. Tenuto conto del nuovo orientamento espresso dal gruppo del Movimento cinque stelle, ritiene quindi che non vi siano le condizioni per procedere al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame e sia quindi necessario passare al suo esame in Assemblea.

  Maria COSCIA (PD), anche a nome dei deputati del suo gruppo, concorda con la proposta della relatrice, rammaricandosi della decisione del gruppo del Movimento cinque stelle.

  Milena SANTERINI (PI) si associa anch'essa alla proposta della relatrice di procedere all'esame del provvedimento in Assemblea.

  Nicola FRATOIANNI (SEL) concorda con la collega Coscia, sottolineando peraltro la propria sorpresa per una decisione che vanifica un lavoro puntuale e certosino svolto in sede di Comitato ristretto, nell'ambito del quale ricorda si è discusso anche su modifiche meramente testuali come l'inserimento o meno di una congiunzione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento. Pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  La Commissione approva.

  Manuela GHIZZONI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 9 gennaio 2014.

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni sportive.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari C. 1159 Vacca.

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