CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2014
152.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 86

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.
Atto n. 41.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato Pag. 87in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Osserva che essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Rileva che la metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, tra cui, in particolare: l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità; l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. Evidenzia che la procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore, ora Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine, segnala che la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL), nonché dell'ISTAT. Rammenta che le metodologie risultanti dall'attività della SO.S.E. dovranno essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Rileva che viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere. Ricorda che i termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni erano stati inizialmente stabiliti secondo una scansione lineare in base alla quale essi avrebbero dovuto essere determinati nel seguente modo: entro il 2011 per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il 2013, con entrata in vigore nel 2014. Per ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco di un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.
  Via via che questa tempistica si dimostrava non realizzabile, le prime due fasi sono state eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa vigente (articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualità nell'entrata a regime: entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i bisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno; entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca però una formulazione più generica – non del tutto precisa – riferita a tutti i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014).
  Con riferimento ai Comuni, fa presente che il decreto legislativo n. 216, così come confermato dalla legge di stabilità per il 2013, prevede che siano calcolati i fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale.Pag. 88
  Ricorda che, al momento, risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province.
  Oltre allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame segnala che nel mese di luglio la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha poi approvato ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno standard per le province concernenti le funzioni di istruzione pubblica e gestione del territorio, non ancora inviate alle Camere.
  Per quanto riguarda, più in particolare, il contenuto del provvedimento, ricorda che il 20 dicembre 2012 la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei Comuni e delle Province, elaborate dalla SO.S.E., con la consulenza scientifica di IFEL. Osserva che, in particolare, nel caso dei comuni i fabbisogni sono stati calcolati elaborando questionari e modelli econometrici specifici per ognuno dei seguenti macro-servizi in cui è stato possibile suddividere le attività svolte nell'ambito di questa funzione: 1) Servizi di Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali (FC01A); 2) Servizi di Ufficio tecnico (FC01B); 3) Servizi di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico (FC01C); 4) Altri servizi generali (FC01D). Segnala che ciascuna nota metodologica sottolinea come il calcolo è limitato alla spesa corrente di competenza finanziaria 2009, ovvero agli impegni di spesa di quell'anno di riferimento, al netto degli «Interessi passivi e oneri finanziari diversi», degli «Oneri straordinari della gestione corrente» e degli «Ammortamenti di esercizio». Facendo riferimento ad un periodo diverso da quello di applicazione, i fabbisogni standard stimati in ciascuna Nota non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto relativamente ai singoli Servizi, che a loro volta concorrono alla determinazione di un coefficiente di riparto complessivo, che si renderà disponibile a conclusione della fase transitoria con la stima dei fabbisogni standard per tutte le sei funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010. Fa presente che ogni nota è composta da una relazione che illustra l'ambito di riferimento di ciascun servizio considerato, la descrizione delle fonti utilizzate per la raccolta dei dati, la struttura di ciascun questionario messo in rete («somministrato ai comuni»), le informazioni relative alla rilevazione dei dati da parte dei comuni, anche con aggregazioni per classe dimensionale e articolazione per aree e regioni, nonché dei modelli organizzativi tra comuni (gestione associata in unione di comuni, in comunità montana, in convenzione). Le relazioni contengono inoltre numerose indicazioni tecniche di carattere statistico-metodologico, nonché diversi allegati tecnici. Rammenta infine che ogni nota riporta l'indicazione per ciascun comune (esposto per regione, provincia) del coefficiente di riparto relativo al fabbisogno standard in oggetto, espresso in dodici cifre decimali e che tale coefficiente sarà utilizzato quando, nel prosieguo, verrà stabilito l'ammontare complessivo delle risorse destinate a ciascuna funzione. Sottolinea altresì come il fabbisogno per ciascun comune sarà determinato dividendo tale ammontare per il coefficiente relativo a ciascun ente. Rileva che, oltre alle quattro Note in esame, è stata altresì trasmessa una nota metodologica contenente il Documento riepilogativo relativo alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni, articolate nelle quattro note suddette, da cui risulta che la spesa di parte corrente considerata, tratta dai certificati di conto consuntivo 2009, ammonta a 8,8 miliardi di euro. Segnala che la Nota pone a raffronto per ciascun comune il coefficiente di riparto aggregato relativo Pag. 89alla spesa storica contabilizzata nei certificati di conto consuntivo del 2009 e il coefficiente di riparto aggregato dei fabbisogni standard, mentre analoghi dati sono aggregati per classe dimensionale degli enti, per area territoriale e per regione, evidenziando lo scostamento tra i due valori considerati. Evidenzia altresì che tali considerazioni valgono anche per la Nota relativa alle analoghe funzioni delle Province (FP01U). Ricorda infine che per le Province saranno oggetto di analisi le seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio; funzioni nel campo della tutela ambientale; funzioni nel campo dello sviluppo economico (Servizi del mercato del lavoro).
  In conclusione, attesa la notevole rilevanza del provvedimento in esame, ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento della tematica relativa all'adozione dei costi e dei fabbisogni standard per comuni e province. Propone quindi lo svolgimento, anche in tempi ravvicinati, di un ciclo di audizioni di rappresentanti degli organismi interessati dall'elaborazione dello schema di decreto, quali, ad esempio, la S.O.S.E. s.p.a., la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) e l'ISTAT. Invita quindi il rappresentante del Governo a riproporre i dati che furono forniti in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo in materia di riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali – poi di venuto decreto legislativo n. 244 del 1997 – che prevedeva meccanismi di riequilibrio, peraltro mai attuati, dell'entità dei trasferimenti erariali tra enti sovradotati ed enti sottodotati – in funzione della rispettiva capacità impositiva – che si sarebbero dovuti sviluppare in un arco temporale di dodici anni. Tali elementi infatti, a suo avviso, potrebbero essere utilmente raffrontati con quelli che emergono dal nuovo riparto delle risorse che dovrebbe risultare dall'attuazione del nuovo sistema dei fabbisogni e dei costi standard.
  Rileva inoltre come l'introduzione dei costi e fabbisogni standard non possa prescindere dal riconoscimento di una effettiva autonomia impositiva in capo agli enti locali, onde scongiurare eventuali effetti sperequativi. Infine, con particolare riguardo alle province segnala l'opportunità di coordinare l'attuazione dello schema di decreto in esame con il quadro normativo di riferimento di prossima definizione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, attesa la rilevanza del provvedimento in esame, esprime la piena disponibilità del Governo ad avviare un confronto di merito sulle questioni richiamate dal relatore, riservandosi di fornire ogni utile chiarimento nel prosieguo della discussione.

  Fabio MELILLI (PD) richiama preliminarmente la necessità di procedere in sintonia con i lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la quale nella seduta del 17 dicembre 2013 ha già svolto, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto, l'audizione di rappresentanti di COPAFF, S.O.S.E. s.p.a. e IFEL. Con riferimento al contenuto specifico del provvedimento, ritiene essenziale procedere ad una valutazione dei concreti effetti che lo stesso appare suscettibile di produrre sulla complessiva tenuta finanziaria degli enti locali, settore peraltro già oggetto, anche di recente, di interventi normativi. Attesa la diretta incidenza delle misure contenute nello schema di decreto sui meccanismi di riparto ed allocazione delle risorse previste dai fondi di solidarietà, ritiene inoltre necessario che l'intervento prospettato sia accompagnato dalla predisposizione di adeguati percorsi di riequilibrio economico-finanziario tra i singoli enti locali, a tal fine avvalendosi anche delle informazioni presenti nelle banche dati nella disponibilità del Governo.

  Laura CASTELLI (M5S), nell'auspicare che la Commissione proceda in sintonia Pag. 90con i lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni, con particolare riferimento ai rappresentanti della società S.O.S.E. s.p.a., anche al fine di verificare le ragioni dello slittamento dei termini relativi all'attuazione dei compiti ad essa assegnati.

  Giuseppe DE MITA (PI), nel condividere l'esigenza di approfondimento delle questioni recate dal provvedimento, ritiene necessario procedere ad una verifica della effettività dei costi dei servizi erogati in ragione delle specifiche condizioni dei singoli enti territoriali, onde scongiurare il rischio di un sistema basato su una nozione astratta di costi e fabbisogni standard. Tale vizio è, a suo parere, rinvenibile anche in alcune disposizioni del cosiddetto disegno di legge Delrio in materia di città metropolitane, province ed unioni e fusioni di comuni, approvato dalla Camera dei deputati nel dicembre 2013 ed ora all'esame del Senato, dal momento che, contrariamente ad altri provvedimenti del Governo, non sono state prese in debita considerazione le esigenze delle aree interne del Paese, rischiando in tal modo di giungere ad una definizione eccessivamente rigida di fabbisogni e costi standard, che non tiene ad esempio conto della distanza dell'ente territoriale dal centro di produzione del servizio erogato.
  In considerazione della rilevanza della materia oggetto del provvedimento, ritiene quindi necessario adottare un approccio serio e rigoroso alle questioni da esso implicate, procedendo altresì allo svolgimento di un ciclo di audizioni sull'argomento.

  Guido GUIDESI (LNA), ferma restando l'esigenza di procedere ad un supplemento di istruttoria sullo schema di decreto in esame, auspica che ciò non produca inutili sovrapposizioni rispetto al lavoro già svolto sul medesimo tema dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, onde scongiurare il rischio di un differimento dei tempi di esame di un provvedimento che appare invece, tanto più alla luce delle inefficienze riscontrabili nel sistema vigente, connotato da particolare urgenza. A suo giudizio, appare comunque opportuno che tutti gli enti locali ispirino la propria condotta finanziaria al principio della responsabilità. Ritiene altresì che nel dibattito complessivo sul tema oggetto dello schema di decreto debba trovare adeguato spazio anche l'analisi del rapporto esistente tra il numero del personale posto alle dipendenze dei singoli enti locali e quello dei suoi abitanti.

  Rocco PALESE (FI-PdL) condivide le osservazioni dei colleghi in merito all'esigenza di approfondimento della questione dei costi e fabbisogni standard, allo scopo procedendo anche allo svolgimento di un ciclo di audizioni. Pur considerando non più differibile il tentativo di procedere ad una definizione dei fabbisogni standard per comuni e province, manifesta tuttavia il proprio scetticismo circa le effettive probabilità di successo degli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame. A suo avviso, il problema della disparità dei costi a fronte dei medesimi servizi erogati dai singoli centri di spesa non è più eludibile, come dimostrato dai più recenti dati relativi alle spese sostenute dagli enti locali, che registrano rilevanti e ingiustificati incrementi, ma dovrebbe essere affrontato, prima ancora che con il sistema dei fabbisogni e dei costi standard, mediante l'introduzione di un sistema basato sull'obbligatorietà, per tutte le pubbliche amministrazioni, delle convenzioni Consip per la fornitura di beni e servizi, in modo da assicurare significativi risparmi di spesa per le casse dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, alla luce del dibattito testé svoltosi, ritenendo che le questioni sollevate dal relatore e dai colleghi intervenuti appaiano meritevoli della dovuta considerazione, rinvia alle determinazioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione la puntuale definizione delle modalità organizzative più appropriate per Pag. 91lo svolgimento dell'attività conoscitiva richiesta nel corso della discussione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 66.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, la rideterminazione della misura e delle modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Ricorda che l'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 ha previsto la corresponsione di un ulteriore indennizzo a favore di coloro che abbiano già ricevuto indennizzi ai sensi della legislazione vigente per beni perduti in Libia, nonché la possibilità di riesame, da parte di una commissione interministeriale, delle pratiche respinte per carenza di documentazione. A tal fine, la legge ha disposto l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, rimettendo la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Le risorse del fondo in riferimento sono state incrementate di ulteriori 50 milioni di euro, per il 2012, per effetto dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 216 del 2011 che ha prorogato al 2012 l'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 7 del 2009. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnico-illustrativa non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento all'articolo 1, concernente la misura di corresponsione dell'indennizzo, rileva che il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennizzo in riferimento, da corrispondersi in un'unica soluzione nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 5, della summenzionata legge, è determinata moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al richiamato articolo 4, comma 1, ivi comprese le somme erogare a tale titolo, in esecuzione dì sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. Il decreto prevede, altresì, che, qualora, a conclusione dell'attuazione dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare a tutti i beneficiari dell'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso articolo 4 un incremento del summenzionato coefficiente non inferiore a 0,05, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto. La norma, al fine di ridistribuire le risorse residue del fondo di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 7 del 2009, come incrementato dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 216 del 2009 – stabilisce la misura dell'indennizzo da corrispondere a coloro che avendo subito misure ablatorie o limitative del proprio patrimonio in Libia, a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, abbiano già ricevuto, a riguardo, indennizzi in virtù di precedenti leggi. Tale indennizzo integrativo è calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 0,6 le somme già erogate a titolo d'indennizzo Pag. 92in base a precedenti leggi in materia, comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con l'esclusione di somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazioni monetarie.
  Segnala come la relazione tecnica affermi che ad oggi i parametri possono essere aggiornati secondo le modalità di seguito illustrate.
  In particolare, con riferimento al valore del monte-indennizzi, pari all'ammontare degli indennizzi erogati in base alle leggi precedenti, lo stesso, in sede di determinazione del coefficiente 0,30, è stato stimato in 205 milioni di euro. Il monte-indennizzi accertato, relativo al 95 per cento delle pratiche per le quali, come detto, è stato possibile effettuare la quantificazione, è pari a circa 198 milioni di euro, per un ammontare di indennizzi da corrispondere pari a circa 59,5 milioni di euro. Ad oggi, sono stati erogati poco meno di 50 milioni di euro e le restanti quote sono in corso di erogazione. Il suddetto monte-indennizzi di 198 milioni di euro comprende anche le somme erogate dal 2009 ad oggi ai sensi delle precedenti leggi, anche in esecuzione delle sentenze nel frattempo sopravvenute, nonché le somme – complessivamente pari ad alcune decine di migliaia di euro da erogare a tale titolo previa deliberazione della competente Commissione, nei casi in cui il diritto all'indennizzo non appaia dubbio e i beni da indennizzare siano già stati valutati dal competente organo tecnico.
  Relativamente all'incremento del monte-indennizzi conseguente all'esito positivo delle istanze di riesame e di primo esame presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009, in sede di determinazione del coefficiente 0,30, lo stesso è stato prudenzialmente stimato in 41 milioni di euro, con copertura a valere sul fondo istituito dalla richiamata legge, come puntualizzato nelle premesse del decreto ministeriale 7 ottobre 2010. Tuttavia, a seguito del decorso del termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto attuativo per la presentazione da parte degli interessati di nuova documentazione, il numero di pratiche ammissibili al riesame è risultato notevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Inoltre, un certo numero di istanze impropriamente presentate a titolo di riesame ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 7 del 2009, sono invece risultate mere reiterazioni di istanze già tempestivamente presentate ai sensi delle precedenti leggi ma su cui non vi era stato un pronunciamento da parte della competente commissione interministeriale. Pertanto, in mancanza del requisito del previo rigetto per carenza di documentazione richiesto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009 ai fini del riesame, in caso di esito positivo di tali istanze, gli indennizzi riconosciuti non possono essere posti a carico del fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, dovendo trovare copertura a valere sulle risorse ordinariamente previste per la corresponsione di indennizzi ai sensi delle leggi precedenti. Rileva che ad oggi vi sono complessivamente circa 60 fascicoli da sottoporre all'esame della Commissione, per i quali non è ragionevolmente possibile valutare le probabilità di esito positivo né quantificare l'ammontare dell'indennizzo eventualmente riconosciuto. In via prudenziale, si può stimare che per tali fascicoli saranno deliberati indennizzi a titolo di riesame, a valere sulle risorse del fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, per complessivi 5 milioni di euro, nonché indennizzi a titolo di «primo esame» per 1 milione di euro.
  Con riferimento all'incremento del monte-indennizzi conseguente alla definizione delle liti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, in sede di determinazione del coefficiente 0,30, lo stesso è stato prudenzialmente stimato in 113 milioni di euro, somma pari all'ammontare complessivo delle somme richieste a titolo di indennizzo dalle parti attrici nei relativi atti di citazione, con esclusione delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. Attualmente, Pag. 93a seguito della definizione di alcune di tali cause con esito tra l'altro in tutto o in parte positivo per l'Amministrazione di alcuni contenziosi di elevato valore e tenuto altresì conto dell'alea connessa all'esito dei successivi gradi di giudizio per le cause già definite in primo grado, l'incremento del monte indennizzi conseguente alla definizione delle liti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009 e non ancora definite con sentenza passata in giudicato può essere stimato in complessivi 10 milioni di euro.
  Riguardo al calcolo del coefficiente, le risorse stanziate dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, così come incrementate dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 216 del 2011, sono pari a complessivi 200 milioni di euro (50 milioni di euro annui per gli anni 2009-2012). Nel calcolare il coefficiente occorre tener conto che una parte delle risorse del fondo, quantificata in 5 milioni di euro, dovrà essere impiegata per il pagamento degli indennizzi dovuti a seguito dell'eventuale esito positivo del riesame previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge n. 7 del 2009.
  In merito ai profili di carattere finanziario rileva infine che il decreto ministeriale in esame disciplina l'attribuzione di ulteriori indennizzi, mediante la rideterminazione del coefficiente moltiplicativo da applicare ai fini del loro computo, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure patrimoniali limitative da parte delle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, e da liquidare, presumibilmente, nel 2014. Tale attribuzione viene effettuata nell'ambito delle risorse a tal fine stanziate dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 e dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 216 del 2011 (200 milioni di euro riferiti al quadriennio 2009-2012), senza che sia nel frattempo intervenuta una proroga legislativa di tale impegno di spesa sul 2014, analogamente a quanto effettuato per il 2012, ai sensi dell'articolo 25-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011. Sul punto, pur preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'attribuzione di tali indennizzi, come ricalcolati ai sensi del decreto ministeriale in esame, verrà eseguita nell'ambito delle risorse a tale fine stanziate a legislazione vigente ed effettivamente disponibili al netto degli importi già liquidati ed impegnati. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 7 del 2009, come rifinanziato dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 216 del 2011, è previsto in bilancio uno specifico fondo per il pagamento degli indennizzi ai cittadini italiani per beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti delle autorità libiche. Tali risorse sono iscritte in bilancio nel capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca, nell'anno 2014, residui pari a 49,9 milioni di euro.
  Infine, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se nel monte-indennizzi, pari a 198 milioni di euro, siano state considerate anche le richieste di riesame, di cui fa menzione la relazione tecnica, coperte sulle risorse disponibili a legislazione vigente, anziché sul fondo di cui alla legge n. 7 del 2009. Sottolinea infatti che, per effetto della riduzione dell'ammontare dei riesami (che passa da 41 a 5 milioni di euro) dovrebbe determinarsi un corrispondente incremento, di pari importo, del monte-indennizzi, giacché gli indennizzi relativi ai riesami, per quanto coperti nel loro importo originario con risorse già presenti a legislazione vigente, dovrebbero comunque essere oggetto di incremento e beneficiare, al pari degli altri indennizzi, del riparto del fondo di cui alla legge n. 7 del 2009. Segnala che, qualora tale incremento non fosse stato computato nel monte-indennizzi, considerate le modalità di calcolo del coefficiente risultanti dalla relazione tecnica, si determinerebbe una sovrastima del coefficiente stesso, con conseguente rischio di incapienza delle risorse del fondo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

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  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
C. 631 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1, e dell'emendamento 2.100 della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 10 dicembre 2013, ha espresso nulla osta sul nuovo testo delle proposte di legge C. 631 e abbinate, recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Fa presente che, nella medesima sede, la Commissione ha espresso nulla osta anche sul fascicolo n. 1 degli emendamenti. Fa presente inoltre che successivamente l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, il quale contiene ulteriori proposte emendative non ricomprese nel precedente fascicolo, e l'emendamento 2.100 della Commissione. Al riguardo, segnala che le predette proposte emendative rivestono carattere essenzialmente ordinamentale, in quanto volte a modificare talune disposizioni del codice di procedura penale, e come tali non sembrano dunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ritiene pertanto opportuno acquisire conferma da parte del rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 631 e abb.-A, recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 2.100;
   esprime

NULLA OSTA.»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Nuovo testo C. 1843.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, fa presente che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso il nuovo testo della proposta di legge C. 1843, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Ricorda preliminarmente che la Commissione bilancio ha esaminato, in data 23 Pag. 95ottobre 2013, la proposta di inchiesta parlamentare n. 13, concernente l'istituzione di una Commissione, composta di soli deputati, avente il medesimo oggetto della presente. Nella stessa seduta la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento. Rammenta che, successivamente, la Commissione affari costituzionali della Camera, nella seduta del 10 dicembre 2013, ha deciso di abbandonare l'esame della citata proposta, in quanto anche la Commissione affari costituzionali del Senato aveva proceduto all'approvazione, in sede referente, di un'analoga Commissione composta di soli senatori (doc. XXII n. 11), e di procedere nel senso di esaminare la proposta di legge C. 1843 volta all'istituzione di un'apposita Commissione bicamerale. Osserva che la proposta di legge in esame riprende il testo del menzionato documento parlamentare n. 13, con alcuni adattamenti conseguenti alla diversa natura della Commissione che si propone di istituire. Il testo, composto da otto articoli, prevede in particolare che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenti al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini svolte. Rileva che, ai sensi dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di accertare eventuali nuovi elementi volti a integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro, nonché eventuali responsabilità di apparati, strutture e organizzazioni, comunque denominati, in merito a tali fatti. La Commissione, composta da venti senatori e venti deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, al fine di svolgere l'attività di inchiesta per cui è istituita, può, tra l'altro, compiere audizioni a testimonianza e richiedere copie di atti e documenti relativi ad altri procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 7 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione – pari a complessivi 60.000 euro, di cui 35.000 euro per il 2014 e 25.000 per il 2015 – siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Sul punto ricorda che la proposta di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati n. 13 prevedeva una spesa complessiva di 55.000 euro, mentre la proposta di inchiesta parlamentare del Senato n. 11 non quantificava la relativa spesa, limitandosi a porne gli oneri a carico del bilancio interno del Senato. Rilevando l'assenza di effetti diretti della proposta sulla finanza pubblica, ritiene apprezzabile la definizione di un limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni in cui la Commissione è istituita, volto a introdurre un elemento di cautela nella conduzione finanziaria della Commissione di inchiesta. Nel far presente che il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Ulteriore nuovo testo C. 362.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 96

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che in data 5 dicembre 2013 la VII Commissione cultura ha adottato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professionisti dei beni culturali e istituzione di elenchi nazionali di detti professionisti, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione medesima. Rammenta che sul precedente testo del provvedimento la Commissione bilancio – acquisita la relazione tecnica del Governo, richiesta nella seduta del 18 settembre 2013 – ha espresso in data 16 ottobre 2013 parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, finalizzata a prevedere l'introduzione di una specifica clausola di neutralità finanziaria con riferimento alle attività correlate all'istituzione e all'alimentazione degli elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali. Osserva che l'ulteriore nuovo testo del provvedimento, nel recepire, al comma 4 dell'articolo 2, la predetta clausola di neutralità finanziaria, reca inoltre talune circoscritte modifiche di carattere essenzialmente formale. Nel rilevare che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, ritiene comunque opportuno acquisire conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, considerato il carattere formale delle modifiche richiamate dal relatore, ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici sul piano finanziario.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.10.

5-01534 Marchi e altri: Sul disaccantonamento delle somme iscritte in bilancio per trasferimenti erariali destinati alle regioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Maino MARCHI (PD), replicando, si dichiara, anche a nome dei cofirmatari dell'interrogazione in titolo, soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

  La seduta termina alle 15.15.

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