CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 126

ATTI DEL GOVERNO

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Elisa MARIANO (PD), relatore, fa presente che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59). Il termine per l'espressione del parere è il 13 gennaio.
  Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013, legge n. 96 del 2013, allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. La Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza. La direttiva 2011/83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei Pag. 127professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti «a distanza» o «fuori dei locali commerciali» (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi «a distanza», né come stipulati «fuori dei locali commerciali» (articolo 5). La nuova direttiva contiene poi una disciplina che presenta modifiche importanti riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16).
  Fa notare che una tra le novità piú rilevanti è senz'altro rappresentata dall'inclusione di disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza. L'articolo 2, n. 11 della direttiva definisce il «contenuto digitale» come «i dati prodotti e forniti in formato digitale». La formula ricomprende tutti i programmi per computer, i giochi, i files di testo, di musica e le dichiarazioni pubblicitarie che in ambito europeo, tramite internet, vengono offerti emessi in commercio in formato digitale. Contrariamente al carattere di armonizzazione minima proprio dei testi delle direttive che sostituisce, la nuova direttiva sui diritti dei consumatori persegue, ai sensi del suo articolo 4, l'armonizzazione completa del trattamento di queste materie nell'UE, dal momento che agli Stati membri viene vietato di mantenere (o introdurre) disposizioni piú o meno stringenti per la tutela dei consumatori. La standardizzazione di tali negozi nell'UE dovrebbe infatti garantire, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 169 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il raggiungimento di un elevato livello di tutela del consumatore, nonché contribuire a migliorare la competitività delle imprese nel mercato comune.
  Puntualizza che la Direttiva deve essere recepita entro il 13 dicembre 2013 e le misure previste devono essere applicate entro il 13 giugno 2014 (articolo 28 della Direttiva).
  Passando allo schema di decreto legislativo in esame, specifica che si compone di 2 articoli diretti ad introdurre modifiche sostanziali al Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). In particolare è integralmente sostituito il Capo I del Titolo III (Modalità contrattuali) del Codice, attualmente dedicato a «Particolari modalità di conclusione del contratto». Significativamente il nuovo Capo I è denominato «Dei diritti dei consumatori nei contratti».
  Ricorda che la presente relazione si concentrerà sulle principali modifiche introdotte.
  In primo luogo (con l'introduzione dei nuovi articoli da 45 a 47 nel Codice) si amplia e modifica la gamma di definizioni contenute già nel Codice, si delinea l'ambito di applicazione e si fornisce un elenco di tipologie contrattuali che sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dello schema.
  Costituiscono una novità per il Codice del Consumo le definizioni relative a: «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore», «contratto di servizi», «contenuto digitale», «locali commerciali», «asta pubblica»; hanno un contenuto più ampio di quelle attualmente contenute nel Codice quelle riferite a: «contratto negoziato fuori dei locali commerciali» e «garanzia»; è, infine, modificativa di quella attualmente presente nel Codice la definizione riferita al «bene» (nuovo articolo 45).
  Sono inclusi tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, compresi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale (nuovo articolo 46). Sono invece esclusi quelli riferiti a servizi sociali, assistenza sanitaria, attività di azzardo, servizi finanziari, diritti su beni immobili, viaggi vacanze tutto compreso, multiproprietà, fornitura di alimenti e bevande, trasporto passeggeri, distributori automatici; sono inoltre esclusi i contratti di importo inferiore o uguale a euro 50 (nuovo articolo 47).Pag. 128
  La nuova sezione I del Capo I del Codice, introdotta dallo schema di decreto legislativo, è dedicata alle informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Tali informazioni debbono riguardare: le caratteristiche dei beni e servizi, l'identità del professionista, il prezzo, le eventuali modalità di pagamento, la garanzia di conformità, la durata del contratto, la funzionalità del contenuto digitale, qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software (articolo 48).
  La nuova sezione II introdotta nel Codice è dedicata ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, con particolare riguardo agli obblighi di informazione (nuovo articolo 49); ai requisiti formali di tali tipologie contrattuali (nuovi articoli 50 e 51) e al diritto di recesso (articoli da 52 a 59).
  Con riguardo ai diritti di informazione (articolo 49), ogni professionista che offra i suoi prodotti o servizi a distanza è gravato di specifici obblighi di informazione che debbono essere adempiuti prima della conclusione del contratto. Si tratta di obblighi che sono in gran parte già previsti nell'attuale Codice, ma, nello schema in esame vengono specificati più nel dettaglio. Ciò esclude la possibilità per la parte professionale di nascondersi nell'anonimato e nell'impersonalità (si pensi agli acquisto on line), innalza il livello di trasparenza del mercato, favorisce la concorrenza tra imprese e riduce i costi di transazione in occasione della conclusione di contratti transfrontalieri. Prima della conclusione di un contratto, il professionista deve dunque informare il consumatore «in maniera chiara e comprensibile» ad esempio sulle caratteristiche principali dei beni o servizi, incluse le funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure di protezione tecnica applicate sulla interoperabilità del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si possa ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, sull'identità del professionista e sull'indirizzo geografico della sua sede, sulle modalità di pagamento, sulla consegna ed esecuzione, inclusa la data entro cui il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi, sulla sussistenza di una garanzia legalmente prevista, sulla possibilità di servirsi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso, nonché, nel caso in cui al consumatore spetti lo ius poenitendi, sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il recesso. Con riguardo ai requisiti formali (articoli 50 e 51) si introducono anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali alcuni requisiti minimi, mentre per i contratti a distanza, se ne amplia la disciplina già prevista.
  In particolare per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali è necessario fornire le informazioni su supporto cartaceo o su altro mezzo durevole. Per i contratti a distanza invece la novità principale consiste, nei casi di contratti da concludersi per telefono, nel fatto che il consumatore è obbligato solo quando ha firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto o previo consenso su un mezzo durevole. Per i contratti a distanza, laddove conclusi con mezzi elettronici, che obbligano il consumatore a pagare, si prevede espressamente che le informazioni siano comunicate al consumatore direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine e che il medesimo sia posto dal professionista nella condizione di riconoscere che l'ordine implica l'obbligo di pagare. La mancata osservanza di tali requisiti da parte del professionista non obbliga il consumatore ad alcun adempimento contrattuale. (artt. 50 e 51).
  Una delle maggiori novità introdotte dallo schema in esame nel Codice è una più articolata disciplina del diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.
  Più in particolare viene previsto un termine più ampio per l'esercizio del diritto (da 10 a 14 gg.). Qualora venga omessa l'informazione sul diritto di recesso, il periodo entro il quale potrà essere esercitato il ripensamento viene esteso dagli Pag. 129attuali 60 e 90 giorni – rispettivamente, dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene – a ben dodici mesi. In altre parole il consumatore che ha sottoscritto un contratto con cui non viene informato che può esercitare il diritto di ripensamento, nel caso in cui il bene acquistato non lo soddisfi o non possieda le caratteristiche richieste per recedere dal contratto ha tempo un anno intero, e i dodici mesi partono dal momento in cui ha apposto la firma oppure dalla data di consegna del bene acquistato.
  Le novità di derivazione comunitaria in materia di diritto di recesso prendono in considerazione anche la possibilità di poterlo esercitare quando il bene viene acquistato all'estero. Al fine di facilitare l'esercizio del recesso da parte del consumatore, di ridurre i costi per il professionista che vende a livello transfrontaliero e considerato che la differenza nel modo in cui viene esercitato il diritto di recesso negli Stati membri è fonte di costi economici, allo schema è allegato un modello armonizzato di recesso che così potrà esser fatto valere nei paesi Ue.
  Con riguardo agli obblighi del professionista e del consumatore nel caso di recesso, la novità riguarda il termine più lungo entro cui il consumatore deve restituire i beni (da 10 a 14 gg.) e la responsabilità riferita solo alla diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione scorretta. Infine vi è un ampliamento delle ipotesi contrattuali a cui non si applica la disciplina del diritto di recesso tra cui: contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista per lavori urgenti di riparazione o manutenzione, quelli conclusi per asta pubblica, la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering (articoli 52-59).
  La nuova Sezione III, introdotta dallo schema in esame, è rubricata «Altri diritti del consumatore». In particolare sono previste disposizioni relative ai diritti del consumatore nei contratti di vendita e nei contratti di servizi.
  Ai soli contratti di vendita di beni si applicano le disposizioni concernenti la consegna e quelle relative al passaggio di rischio. Per i contratti di vendita i beni devono esser consegnati entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il rischio della perdita o del danneggiamento del bene è del professionista fino a quando il consumatore non ha ricevuto materialmente il possesso del bene (articoli 61 e 63). Ai contratti di vendita dei beni, nonché ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale, si applicano le seguenti disposizioni:
   divieto di imporre ai consumatori tariffe che superino quella sostenute dal professionista in relazione all'uso di alcuni mezzi di pagamento. (articolo 62). In realtà nell'ordinamento italiano esiste già tale divieto (imposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11), per cui viene richiamata la norma vigente;
   divieto di imporre al consumatore di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dal professionista. Eventuali pagamenti supplementari sono subordinati sempre al consenso espresso del consumatore. (articoli 64 e 65).

  La nuova sezione IV del Capo I, introdotta nel Codice dallo schema in esame, è rubricata «Disposizioni generali».
  In primo luogo sono richiamate le disposizioni concernenti la tutela amministrativa e giurisdizionale in relazione alla violazione degli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni del Codice. La nuova norma estende i poteri dell'Autorità della concorrenza e del mercato anche per l'accertamento delle violazioni delle nuove disposizioni riferite in particolare agli obblighi informativi preliminari, ivi comprese quelle sul diritto di recesso. La disposizione fa salva la possibilità di risolvere stragiudizialmente eventuali controversie tra consumatore ed impresa presso gli appositi organi delle Camere di commercio (articolo 66).Pag. 130
  Si ricorda che la disciplina già vigente in materia di tutela richiamata dalla disposizione citata (articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144) prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato eserciti i poteri in materia di pratiche commerciali scorrette; inoltre è prevista la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati dal presente codice; infine sono disciplinate l'azione di classe e le procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. Sono inoltre previste disposizioni relative al foro competente per le controversie civili, al carattere imperativo delle disposizioni dello schema di decreto e all'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore, all'obbligo per gli Stati membri di informazione sulle disposizioni nazionali di recepimento, alla fornitura non richiesta e alla tutela dei diritti del consumatore (artt. da 66-bis a 66-quinquies). È infine introdotta una disposizione di carattere generale (articolo 67) con la quale si opera un rinvio per la tutela dei diritti attribuiti al consumatore ad altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a nome comunitarie. Per gli aspetti non disciplinati è previsto un rinvio alle disposizioni del codice civile.
  Lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-bis) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo.
  L'articolo 27 del D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni in merito alla tutela amministrativa e giurisdizionale anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. La modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore.
  La relazione illustrativa precisa che la norma ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati.Pag. 131
  Con riguardo alle modifiche (al comma 9 e al comma 12 dell'articolo 27 del Codice) concernenti l'ammontare delle pene pecuniarie per le pratiche commerciali scorrette (aumentate da 500 mila a 5 mln euro) anche in caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza (da 150 mila a 5 mln di euro) si tratta in realtà di modifiche di coordinamento formale, in quanto l'inasprimento era già stato effettuato (senza modifica formale del testo del Codice) dall'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
  In ottemperanza a quanto previsto nella Direttiva, lo schema, all'articolo 2, specifica che le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. Nel medesimo articolo si dà attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea da parte del Ministero dello sviluppo economico.

  Ivan DELLA VALLE (M5S), esprime apprezzamento per lo schema di decreto in esame che attua la direttiva n. 83 sui diritti dei consumatori; in particolare giudica con favore le disposizioni relative alle competenze dell'Autorità antitrust disciplinate dal Codice del consumo.
  Più in generale si chiede se sia possibile inserire nell'ambito dello schema di decreto in esame, in fase di recepimento, anche la questione della class action, uno strumento fondamentale di tutela dei cittadini consumatori che nella nostra legislazione non ha una disciplina particolarmente incisiva.

  Raffaello VIGNALI (NCD) ringrazia la relatrice per l'illustrazione del provvedimento sul quale preannuncia già da adesso un orientamento favorevole, con particolare riferimento alla cosiddetta norma anti gold plating, volta ad evitare gli aggravi procedurali a carico delle imprese ultronei rispetto al dettato stesso delle disposizioni comunitarie. Sottolinea che quella della tutela dei consumatori è in realtà una materia che dovrebbe rientrare nelle competenze dei singoli Stati nazionali e che in questo caso, come ha già sottolineato la relatrice, siamo di fronte ad una direttiva molto stringente, quasi più vicina al regolamento che alla direttiva quanto a forza ed efficacia delle disposizioni in essa contenute.
  Con riguardo alla questione posta dal collega Da Villa non ritiene sia possibile inserire il tema della class action in uno schema di decreto volto al recepimento e alla modifica di specifiche direttive, ma condivide senz'altro il rilievo che tale importante questione sia in tempi congrui trattata in una sede ad hoc.

  Catia POLIDORI (FI-PdL), nell'esprimere un orientamento favorevole sullo schema di decreto in esame condivide le osservazioni svolte dal collega Vignali circa l'opportunità di affrontare il tema della class action, che ritiene senz'altro degno della massima considerazione, in altra sede.

  Luigi TARANTO (PD), concorda preliminarmente con il collega Da Villa circa l'opportunità della norma relativa alle competenze dell'Autorità Antitrust che fa chiarezza anche su alcune problematiche sollevate in alcune sentenze del Consiglio di Stato.
  Sulla questione relativa alla materia della class action condivide le considerazioni già svolte dai colleghi Vignali e Polidori e ritiene che il provvedimento in esame sia tecnicamente una sede non opportuna a recepire ulteriori interventi normativi.
  Per quanto riguarda la disciplina del diritto di recesso contenuta nello schema in esame che prevede ulteriori articolazioni rispetto alla disciplina vigente ricorda altresì uno specifico ordine del giorno approvato in materia dall'altro ramo del Parlamento.

Pag. 132

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea come quella della difesa dei diritti dei consumatori sia certamente una materia sulla quale, pur nel rispetto delle competenze nazionali, l'unione europea debba intervenire a tutela dell'efficace funzionamento del mercato aperto. Con particolare riguardo allo schema di decreto in esame esprime apprezzamento per la norma relativa alle competenze dell'Antitrust, che risolve un antico contenzioso con l'Autorità garante sulle comunicazioni; ritiene più in generale che il provvedimento in esame rafforzi adeguatamente la normativa in materia di difesa dei consumatori nel nostro paese.

  Elisa MARIANO (PD), relatore, ringrazia i colleghi che sono intervenuti nel dibattito per le questioni sollevate che ritiene degne di nota. Si rammarica peraltro di non poter raccogliere la proposta del collega Della Valle di affrontare in questa sede la questione di un rafforzamento della class action ma segnala che l'articolo 4 della direttiva n. 83 del 2011 che viene recepita prevede l'armonizzazione completa del trattamento di queste materie nella UE dal momento che agli Stati membri viene vietato di mantenere o introdurre disposizioni più o meno stringenti per la tutela dei consumatori. Dichiara di essere disponibile a recepire nella proposta di parere che si accinge ad elaborare ogni ulteriore osservazione o suggerimento che emergerà dal dibattito.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva.
COM(2013) 407 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2013.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra la proposta di documento finale (vedi allegato 1) sull'atto di indirizzo in materia di siderurgia che rappresenta a suo giudizio un atto strategico di politica industriale relativamente ad un settore in crisi come quello della siderurgia.
  Ritiene che il piano d'azione in esame, così come sottolineato anche dal Commissario europeo Antonio Tajani, rappresenti solo il primo passo della politica industriale che deve essere definita in sede europea e sottolinea che nella elaborazione del testo del documento ha tenuto conto dell'ampio dibattito sviluppatosi in Commissione, così come delle audizioni svolte e dei rilievi espressi dalla Commissione per le politiche europee.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nell'esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore si chiede se sia possibile inserire un ulteriore riferimento alla questione del differenziale del costo dell'energia per il nostro Paese nell'ambito del documento finale che la Commissione si accinge a votare, integrando ad esempio il generico riferimento ai costi di produzione contenuto nella lettera c) delle condizioni.

  Davide CRIPPA (M5S), nel sottolineare come anche il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia contribuito fattivamente alla redazione del documento finale desidera sottolineare alcuni elementi che giudica di particolare rilevanza; si riferisce in particolare alla questione del prezzo dell'energia Pag. 133che naturalmente rappresenta un fattore elevato nell'ambito dei costi di produzione. Accanto a tale dato occorre però tenere in considerazione che i settori cosiddetti «energivori» fruiscono già di regimi agevolativi considerevoli, che finiscono per gravare poi sugli oneri generali di sistema ed in ultima analisi vanno a carico dei cittadini. Da tale punto di vista occorre senza dubbio privilegiare una politica che incentivi l'innovazione dei processi produttivi e l'utilizzo delle nuove tecnologie volte a ridurre l'impatto ambientale. Ricorda inoltre la questione della sovracapacità produttiva europea, che deve comunque essere affrontata e contenuta, ed in tale ambito l'Italia rappresenta ancora uno dei più grandi produttori di acciaio in Europa. Al riguardo condivide il riferimento formulato nel documento sul contributo che una qualificata produzione siderurgica può apportare nell'ambito della riqualificazione edilizia del nostro patrimonio immobiliare, mentre ritiene meno pertinente o rilevante il riferimento al mercato dell'automobile dove l'acciaio è sempre meno usato preferendogli ormai i metalli e leghe più leggeri e con migliori performances. Sottolinea come non si possa continuare a difendere la stessa capacità produttiva di acciaio dell'Italia come quella di venti anni fa e che il consumo di tale materia prima sarà sempre in diminuzione a favore di altri materiali maggiormente eco-compatibili. Esprime quindi l'auspicio che l'Unione europea sia in grado di fare la sua parte e che in particolare sia in grado di svolgere il compito gravoso di regolamentare l'aspetto della produzione anche in paesi come la Germania che da un confronto in tale materia sembrano esimersi. Al riguardo segnala l'assenza della Germania alla recente riunione interparlamentare in materia di energia svoltasi a Bruxelles.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ringrazia i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e che hanno certamente posto all'attenzione della Commissione i temi centrali che sono affrontati nella proposta di documento finale da lui elaborata. Condivide l'importanza della questione del differenziale del costo dell'energia per il nostro paese che infatti è sottolineato sia nelle premesse che nelle condizioni formulate nel citato documento; ritiene comunque possibile, all'interno della lettera c) delle condizioni, prevedere un riferimento esplicito al costo dell'energia.. Anche la Germania ha certamente un problema relativo al costo dell'energia che dovrà essere affrontato in sede europea così come più in generale un problema di sovraproduzione dell'acciaio dovrà essere oggetto di precise indicazioni da parte delle istituzioni comunitarie. A tale specifico riguardo ritiene anzi che la produzione italiana sia più equilibrata e più avanzata tecnologicamente. Si tratta complessivamente di questioni che sono state tutte evidenziate nella proposta di documento finale nella quale si fa esplicito riferimento alla necessità di iniziative dirette a garantire la coerenza complessiva del disegno delineato dalla Commissione europea, con riferimento al tema del contenimento dei costi delle materie prime, alla promozione della ricerca e dell'innovazione, alla incentivazione di prodotti siderurgici ad alto valore aggiunto, nonché all'adozione di processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Segnala infine la condizione di cui alla lettera e) della proposta di documento finale nella quale si esplicita la necessità che siano sviluppati adeguati strumenti e prassi atti a favorire uno sviluppo industriale sostenibile ed armonico e che possano prevenire ogni forma di speculazione finanziaria sulla proprietà delle aziende.

  La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento finale elaborata dal relatore, così come riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 10.

Pag. 134