CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

D.L. 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1906, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Enrico BORGHI (PD), relatore, informa che l'VIII Commissione avvia oggi l'esame di un provvedimento già approvato dal Senato recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio e proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.
  Concentrandosi sulle disposizioni di interesse della VIII Commissione, segnala che i commi 7 e 8 dell'articolo 1 prevedono, rispettivamente, uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2013 e l'estensione della possibilità di assunzioni a tempo determinato, fino all'anno 2016, per la realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015 (EXPO 2015). In particolare, il comma 7 prevede un contributo per l'anno 2013 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell'EXPO 2015.Tale contribuito è escluso dalle entrate finali rilevanti ai fini del computo del saldo finanziario del patto di stabilità interno per l'anno 2013 del comune di Milano.
  Il comma 9 dell'articolo 1 dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 28,5 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare Pag. 105l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma, v. infra), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili. Al riguardo segnalo che il Protocollo di intesa «Patto per Roma», è stato firmato il 4 agosto 2012, tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma (Roma Capitale). Con tale protocollo si intende promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30 per cento dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40 per cento entro il 2013, del 50 per cento entro il 2014, del 60 per cento entro il 2015 e del 65 per cento entro il 2016. Gli strumenti necessari all'incremento della raccolta differenziata sono individuati nel Piano per Roma in un programma di lavoro Raccolta differenziata 2012-2014 che ne definisce gli aspetti operativi e di partenariato pubblico-privato e in un sistema integrato per la gestione del ciclo dei rifiuti che assicuri la piena efficienza degli impianti di TMB (trattamento meccanico biologico).
  Il comma 10 dell'articolo 1 prevede uno stanziamento di due milioni di euro per gli interventi conseguenti al mancato completamento dei lavori di sistemazione dei versanti di frana nel comune di Assisi. La disposizione estende, inoltre, il termine per la nomina dei commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da 3 a 6 anni, introducendo quindi una norma identica a quella contenuta nell'ultimo periodo del comma 66 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità 2014 (A.C. 1865-A) in corso di esame alla Camera. A tale riguardo fa presente la necessità di prevedere il riconoscimento della qualifica di commissari per il dissesto idrogeologico esclusivamente in capo ai presidenti delle regioni.
  Il comma 10-quinquies dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, contenute nel decreto-legge 74/2012 e nell'articolo 10 del decreto-legge 83/2012, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, danneggiate dai citati eventi ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici. Il comma in esame stabilisce altresì che la citata estensione opera esclusivamente a decorrere dall'anno 2014 e a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 74/2012.
  Il comma 11 dell'articolo 1 dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN (sito di interesse nazionale) di Crotone. Segnala che nel corso dell'esame al Senato, è stata soppressa la parte della disposizione che, nel testo originario del decreto-legge, prevedeva che tali interventi fossero realizzati con priorità nell'area archeologica Kroton. Lo stesso comma demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 185/2008 (concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure di progetti del quadro strategico nazionale), l'individuazione delle attività del Commissario e la quantificazione del compenso dello stesso, ai sensi Pag. 106dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 98/2011, che fissa il limite di 50.000 euro sia per la parte fissa che per quella variabile del compenso stesso.
  I commi da 11-bis a 11-septies dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano una serie di stanziamenti a vari comuni per la realizzazione di interventi di restauro e messa in sicurezza di edifici pubblici, nonché di carattere infrastrutturale.
  In particolare, il comma 11-bis proroga per il 2013 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 216/2011, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina per il miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini e delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori da realizzare nel limite di spesa di 500.000 euro. Il comma 11-ter assegna per l'anno 2013 al Comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009 verificatosi nella Regione Umbria, presenti nel suo territorio. Il comma 11-quater assegna, per l'anno 2013, al Comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale. Il comma 11-quinquies assegna, per l'anno 2013, al Comune di Menfi un contributo straordinario pari a 500 mila euro per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso. Il comma 11-sexies assegna, per l'anno 2013, al Comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro per la ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, nonché dell'edificio sede della prefettura. Il comma 11-septies stabilisce che per la copertura delle spese disposte dai commi precedenti, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.
  Il comma 11-octies dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, assegna alla Provincia di Pescara un contributo straordinario di 3 milioni di euro per l'anno 2013, per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali dei giorni 1 e 2 dicembre 2013. La norma prevede che alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili, per il medesimo anno, del capitolo 1496 (rimborso alle Poste italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che nella legge di bilancio per il 2013 reca uno stanziamento di competenza per il 2013 pari a 91,3 milioni di euro. Faccio presente al riguardo che non risulta dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Pescara nel mese di dicembre 2013.
  Il comma 11-novies dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'assegnazione, per l'anno 2014, di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Alla predetta assegnazione si provvede con una delibera del CIPE, che dovrà essere adottata su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da formulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze,il quale è tenuto a presentare al CIPE una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi in questione. Segnalo che il comma 5-septies dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità 2014, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca un'analoga disposizione Pag. 107concernente l'assegnazione di risorse all'area SIN di Brindisi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione Brindisi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Il comma 14-bis dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. In particolare, la norma modifica l'articolo 5-ter del decreto-legge 43/2013 che aveva già prorogato al 31 dicembre 2013 il termine inizialmente fissato il 31 marzo 2012 dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 201/2011 e, successivamente, differito al 31 marzo 2013 dall'articolo 29, comma 11-ter, del D.L 216/2013.
  Rileva poi che l'articolo 1-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2014, del termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento e semplificazione (in particolare per le strutture fino a 50 posti letto) del citato decreto ministeriale 9 aprile 1994.
  L'articolo 2, ai commi 1 e 2, autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche. In particolare, il comma 1, primo periodo, autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro (2 milioni per l'anno 2013 e 5 milioni per il 2014), per la concessione dei citati indennizzi. La norma prevede che l'indennizzo sia destinato a coprire i danni subiti da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza dei citati delitti non colposi. Il comma 3 dell'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.
  I commi da 3-bis a 3-octies dell'articolo 2, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti regolamento) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013. Con tale decreto (entrato in vigore lo scorso 14 dicembre) è stato parzialmente accolto – sulla base delle motivazioni esposte nel parere emesso dal Consiglio di Stato in data 26 giugno 2013 – il ricorso straordinario al Capo dello Stato, promosso dall'Associazione imprese generali (A.G.I.). I predetti commi provvedono a: modificare i numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 85, al fine di riconoscere all'impresa aggiudicataria la possibilità di utilizzare l'importo eccedente il limite del 30 per cento o del 40 per cento delle lavorazioni scorporabili subappaltate ai fini dell'utilizzazione esclusiva per la qualificazione nella categoria prevalente (comma 3-bis); definire una disciplina di carattere transitorio (comma 3-quater e comma 3-quinquies) nelle more Pag. 108della revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie specialistiche (comma 3-ter); dettare disposizioni di coordinamento normativo e transitorie (commi 3-sexies e 3-septies); fissare un termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici al fine di accelerare l'approvazione delle predette modifiche regolamentari (comma 3-octies).
  Il comma 9 dell'articolo 2 reca misure volte ad accelerare e semplificare la procedura per il trasferimento a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi. In particolare, la disposizione modifica l'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine di rimuovere l'obbligo a carico dei comuni di preventiva pubblicazione del bando per le assegnazioni in locazione degli alloggi riservati alla categoria dei profughi, prima di avviare il trasferimento degli alloggi ai medesimi comuni.
  Il comma 10 dell'articolo 2, al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili. Il comma 11 prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.
  Il comma 17-bis dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità di utilizzare le giacenze presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato in base all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 310/1996 (legge 401/1996), per i lavori di completamento della ricostruzione e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.
  In conclusione, riservandosi comunque di valutare attentamente i rilievi e le osservazioni che dovessero emergere dal dibattito, propone alla Commissione un parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1) dirette alla soppressione di specifiche disposizioni recate dal decreto legge, in considerazione della natura micro settoriale delle stesse la quale contrasta con l'esigenza di interventi normativi organici in risposta anche ad una esigenza di migliore tecnica legislativa.

  Ermete REALACCI, presidente, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire tra le premesse della proposta di parere, in primo luogo, l'esigenza di ricondurre la logica della decretazione di urgenza all'adozione di provvedimenti di carattere omogeneo, anche al fine di evitare l'inserimento di ulteriori disposizioni non attinenti alla materia in conseguenza degli orientamenti differenti circa il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative nei due rami del Parlamento. In secondo luogo, fa presente l'opportunità di prevedere nel parere una specifica condizione relativa alla destinazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalla soppressione dei commi indicati dal relatore nella proposta di parere a interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

  Patrizia TERZONI (M5S), presentando la proposta di parere alternativa del suo gruppo (vedi allegato 2), stigmatizza la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni per l'esame in sede consultiva del decreto legge in questione. Circa il merito del provvedimento, fa notare come esso rechi interventi micro settoriali che sembrano rispondere a logiche pre-elettorali. In particolare, osserva come non vi sia alcuna considerazione della necessaria programmazione degli interventi di gestione del territorio. Rileva inoltre che al comma 9 dell'articolo 1, che dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio Pag. 109al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma, manca la definizione di criteri condizionanti il finanziamento. Conclude esprimendo forti perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 2, commi 20-octies-20-undecies, relativi alle concessioni di gioco, nonché sulle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1, recanti interventi per la realizzazione dell'Expo 2015.

  Federica DAGA (M5S) intervenendo, con riferimento all'emendamento presentato al Senato dalla senatrice Lanzillotta, fa presente come il referendum del 2011 abbia sostanzialmente manifestato la volontà popolare contraria alla privatizzazione di servizi pubblici locali. In proposito fa notare come vi sia stata una vasta mobilitazione sociale contro la vendita dell'ACEA. Ritiene quindi incomprensibile la disposizione sul punto recata dal decreto legge, votata al Senato dal gruppo PD nonostante il Comune di Roma abbia deliberato su una mozione per impedirne l'approvazione.
  Conclude invitando a valutare come la previsione sulla privatizzazione prevista dal decreto per la città di Roma rischi in futuro di essere estesa a tutto il territorio nazionale.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo con riferimento alle dichiarazioni del relatore circa la natura settoriale di specifiche disposizioni recate dal decreto legge, fa notare come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2014 sia stato affermato da esponenti della maggioranza che le opere per la realizzazione dell'Expo 2015 hanno natura localistica.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) esprime perplessità per l'assenza di vincoli ai finanziamenti per il superamento della crisi in atto nel ciclo della gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale. Fa quindi presente come a suo avviso la previsione di cui all'articolo 1, comma 10-sexies, relativa alla pensione anticipata per soggetti colpiti da eventi alluvionali in Sardegna, andrebbe estesa anche ai cittadini delle Marche colpiti da eventi alluvionali. Infine invita il relatore a valutare l'opportunità di prevedere nel parere la proroga del termine, attualmente previsto per il 31 dicembre 2013, per il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero superiore a 13 mila kj.

  Filiberto ZARATTI (SEL), nell'esprimere forti perplessità sulla natura micro settoriale degli interventi recati dal provvedimento, preannuncia il parere contrario del gruppo SEL anche in considerazione delle previsioni previste per la gestione dei crediti di Roma Capitale.

  Umberto MARRONI (PD) invita il relatore a inserire tra i commi da sopprimere il comma 5-ter, lettere a) e b) dell'articolo 1, anche in considerazione degli esiti del referendum abrogativo svoltosi nel 2011 sul tema del servizio idrico integrato.

  Tiziano ARLOTTI (PD) fa presente la necessità di un maggiore coordinamento tra legge di stabilità 2014, decreto legge in esame e preannunciato decreto legge «mille proroghe» in ordine alle iniziative normative dirette ad affrontare specifiche problematiche. Con riferimento alla disposizione sulla prevenzione incendi nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1-quinquies, ritiene che si tratti di una disposizione pertinente che, dopo il fallito tentativo nel disegno di legge di stabilità 2014, trova finalmente una sua collocazione.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) concorda con le dichiarazioni dell'onorevole Marroni. Conclude evidenziando sia la necessità di interventi normativi di carattere generale ed organico sia l'opportunità di destinare le risorse rinvenienti dalla soppressione di interventi micro settoriali per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

  Raffaella MARIANI (PD) invita il relatore a evidenziare nel parere la necessità Pag. 110di rendere omogenee le risposte date ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni nelle diverse situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della legge n. 225 del 1992.

  Enrico BORGHI (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, auspicando la massima convergenza dei gruppi, anche al fine dell'accoglimento delle condizioni da parte della Commissione di merito, riformula la proposta di parere (vedi allegato 3).

  Filiberto ZARATTI (SEL), in considerazione della riformulazione della proposta di parere avanzata dal relatore, modificando l'orientamento precedentemente espresso, preannuncia voto di astensione da parte del gruppo SEL.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, avverte che l'eventuale approvazione della proposta di parere del relatore, come riformulata, precluderà la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

  La seduta termina alle 15.

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