CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 9.40

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e approvazione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, in primo luogo ricorda che la Commissione Giustizia dovrà esprimere il parere unicamente sulle parti di competenza e non sul decreto-legge nel suo complesso.
  Osserva che le disposizioni che rientrano nell'abito di competenza della Commissione Giustizia sono l'articolo 1, comma 8-sexies sulla Sezione della D.I.A. a Malpensa, l'articolo 1, comma 19 sull'ammissione al registro dei revisori legali, l'articolo 2, commi 1 e 2 sull'indennizzo dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere strategiche e l'articolo 2-bis sul trasferimento di beni aziendali confiscati.
  Per quanto attiene alla prima disposizione, questa, introdotta al Senato, autorizza il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, ad emanare un decreto per istituire presso l'aeroporto di Milano Malpensa di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia.
  La nuova sezione operativa – che dovrà essere istituita senza oneri per il bilancio dello Stato (e dunque utilizzando uomini, mezzi e risorse economiche disponibili a legislazione vigente) – è voluta per prevenire e contrastare l'attività della criminalità organizzata nell'ambito dell'Expo 2015.
  A tale proposito si segnala che per autorizzare il Ministero dell'Interno a istituire una nuova sezione operativa della DIA, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice antimafia, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione Pag. 30dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate. Il Ministro dell'Interno può dunque, indipendentemente dall'indicazione legislativa, attivarsi per l'istituzione di nuove sezioni operative della DIA.
  In relazione all'ammissione al registro dei revisori legali, si prevede l'esonero dall'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale per coloro che hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni «A» e «B» dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (esami previsti, rispettivamente, dagli artt. 46 e 47 dello stesso decreto).
  Il comma 4-bis intende, in parte, colmare la lacuna normativa derivante dalla mancanza del regolamento del Ministro della giustizia (previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 39) che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di attuazione della nuova disciplina dell'esame professionale, definendo, tra l'altro i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.
  Il riformulato comma 19 del decreto legge, ripristinando l'equipollenza tra l'esame di Stato per commercialisti ed esperti contabili e l'esame di idoneità richiesto ai revisori legali, supera il regolamento di attuazione (per quanto riguarda i casi di equipollenza) non ancora emanato, in quanto atto normativo di rango superiore.
  Poiché, comunque, nonostante la ripristinata equipollenza permane l'obbligo di completare il tirocinio formativo (che per i dottori commercialisti è di 18 mesi mentre per il revisore è di 36 mesi), il comma 4-bis precisa che l'esonero dall'esame vale anche se il tirocinio (triennale) si sia concluso solo dopo il superamento di detti esami.
  In riferimento alla terza norma di competenza della Commissione giustizia della Commissione, l'articolo 2 autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche.
  Le opere del programma rappresentano un insieme vasto ed eterogeneo, al cui interno sono comprese opere stradali e autostradali (come ad es. l'autostrada Salerno-Reggio Calabria), ferroviarie (come ad esempio l'alta velocità Torino-Lione e il nuovo valico del Brennero), portuali e interportuali, sui sistemi metropolitani (come ad es. la metro C di Roma e il Programma 6.000 campanili), sugli schemi idrici, ecc.
  In particolare, il comma 1, primo periodo, autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro (2 milioni per l'anno 2013 e 5 milioni per il 2014), per la concessione dei citati indennizzi.
  La norma prevede che l'indennizzo sia destinato a coprire i danni subiti da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza dei citati delitti non colposi.
  L'elargizione è disposta al di fuori degli indennizzi disciplinati dalla legge 44/1999 (recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»), vale a dire quelli per i danni derivanti da delitti commessi allo scopo di costringere le imprese ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente alla commissione dei delitti stessi, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
  Il comma 1, secondo periodo, provvede alla copertura dell'onere: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 (rimborso alle Poste italiane S.p.A dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Pag. 319, comma 8, del decreto-legge 457 del 1997 (Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione).
  Il comma 2 limita la concessione dell'indennizzo ad una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata e ad una quota del danno subito, in assenza di un contratto di assicurazione.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, modifica il Codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un comma 8-bis all'articolo 48 del Codice che prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti – per finalità istituzionali o sociali – prioritariamente al patrimonio di comuni, province o regioni (in ragione della localizzazione del bene). Tale destinazione non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda.
  Sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia le modalità di attuazione della disposizione «che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi».
  Le lettere b) e c) modificano l'articolo 117 del Codice antimafia che detta una disciplina transitoria.
  In particolare, attualmente il comma 8 della disposizione consente all'Agenzia nazionale di sottrarre all'azienda confiscata, ma non in liquidazione, singoli beni immobili ai fini del loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che già utilizzino quei beni per finalità istituzionali.
  La novella introdotta dalla lettera b) elimina il requisito della previa utilizzazione da parte dell'ente, così estendendo la possibile estromissione a tutti i beni immobili dell'azienda.
  La lettera c) aggiunge un comma 8-bis all'articolo 117 del Codice che prevede una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.

  Matteo BIFFONI (PD) chiede chiarimenti sulla portata della disposizione che prevede i beni aziendali possano anche essere trasferiti – per finalità istituzionali o sociali – al patrimonio di comuni, province o regioni, rilevando il rischio che si possano creare delle discontinuità nelle gestioni aziendali che potrebbero pregiudicare fortemente il valore di mercato delle stesse. Esprime quindi delle perplessità sulla scelta di intestare ad enti locali, che non sono dei soggetti con capacità imprenditoriale, dei beni aziendali.

  Davide MATTIELLO (PD), intervenendo in merito a quanto rilevato dall'onorevole Biffoni, sottolinea come l'intestazione del bene aziendale al comune sia un passaggio necessario per poter poi fare un bando di evidenza pubblica volto ad attribuire la gestione del bene a cooperative sociali, come si evince anche dal richiamo alle finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'articolo 48 del Codice antimafia.

  David ERMINI (PD) ritiene che il decreto-legge contenga delle norme eterogenee a discapito sia dell'esame parlamentare che della coerenza dello stesso. Per quanto attiene alla disposizioni di competenza della Commissione giustizia esprime perplessità sia sulla ratio che sulla formulazione delle disposizioni relative al ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche. In particolare, occorrerebbe definire meglio l'ambito di applicazione della disposizione con particolare riferimento al tipo di contratto assicurativo che dovrebbe legittimare la concessione dell'indennizzo. Pag. 32Inoltre appare del tutto indeterminata la norma laddove non precisa criteri volti a determinare le quote di determinazione del danno da indennizzare.

  Franco VAZIO (PD) condivide le perplessità degli onorevoli Biffoni ed Ermini, ritenendo che non sia assolutamente comprensibile la ratio della previsione di un indennizzo solo a favore di particolari imprese in caso di atti vandalici o similari.

  Donatella FERRANTI (PD) rileva che la ratio deve essere ravvisata nell'interesse per l'economia nazionale nei confronti della realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche. Tenendo conto di quanto emerso dal dibattito presenta una proposta di parere (vedi allegato).

  Tancredi TURCO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere, ribadendo la totale contrarietà del gruppo al decreto-legge nel suo complesso.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.30.

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