CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 dicembre 2013
144.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 100

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando.

  La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, avverte che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, nella seduta odierna sarà avviato l'esame del decreto-legge in titolo, la cui discussione proseguirà nel corso della settimana. Comunica infine che nella giornata del 27 dicembre prossimo si svolgerà un concentrato e articolato ciclo di audizioni.

  Alessandro BRATTI (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame, è un provvedimento di particolare rilevanza con il quale il Governo intende dare una risposta, da una parte, alla situazione dei roghi tossici che interessano quella vasta area di territorio nelle province di Napoli e di Caserta che è ormai divenuta simbolo dei traffici illeciti di rifiuti e dell'enorme pericolosità di attività criminali che pongono pesantemente in pericolo l'ambiente e la salute dei cittadini, dall'altra, a taluni problemi applicativi del decreto-legge n. 61 del 2013 relativamente al commissariamento dell'ILVA di Taranto.
  Passando all'esame specifico del contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo Pag. 1011 – come si legge nella relazione illustrativa – si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale (avente pesanti ricadute economiche) provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e sulla conseguente contaminazione e pericolosità dei prodotti agroalimentari di quella regione per la salute umana. In particolare, il comma 1 disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni agricoli della regione Campania, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione. Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), all'Istituto superiore di sanità (ISS) e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. Con una direttiva interministeriale, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti gli indirizzi comuni e le priorità sulla base dei quali si procederà allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei territori campani.
  Il comma 2 consente agli enti precedentemente citati di avvalersi della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, che assicurano l'accesso ai terreni privati, nonché dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare. È possibile altresì avvalersi anche di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania.
  I commi 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, due obblighi, finalizzati alla realizzazione della mappatura dei terreni: il primo obbligo riguarda le amministrazioni centrali e locali, che devono fornire i dati e gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità; il secondo obbligo riguarda i privati, titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni agricoli, che devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine. Il comma 4 prevede, inoltre, che, nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari di diritti reali di godimento e di possesso del bene, tali terreni siano automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse e, pertanto, compresi negli elenchi che saranno definiti con i decreti interministeriali di cui al primo periodo del comma 6. La revoca di tale indicazione può essere disposta in due casi: con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare; con decreti dei citati Ministri, su domanda dei soggetti interessati, che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'inclusione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare. Il comma 5 prevede la presentazione, da parte dagli enti preposti all'attività di svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di due diverse relazioni ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute. La prima relazione, presentata, entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di Pag. 102indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale. La seconda relazione, presentata entro i successivi novanta giorni, deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine. A conclusione dell'attività di mappatura, il comma 6 stabilisce che, entro 15 giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti ministeri, sono indicati: i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse e quelli inoltre che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari.
  Fa quindi notare che l'articolo 2 disciplina l'istituzione un Comitato interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e una Commissione, operante sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale, con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari (inclusi negli elenchi definiti dai decreti interministeriali di cui al comma 6 dell'articolo 1). Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (comma 4) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria (comma 5). In particolare, segnala che la Commissione è nominata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di individuazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse. Essa adotta, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale, un programma straordinario e urgente di interventi per la tutela della salute, la sicurezza, la bonifica dei siti e la rivitalizzazione economica dei territori contaminati nella regione Campania da parte della Commissione istituita dal comma 2 dell'articolo 2. L'attuazione del programma, il cui coordinamento è affidato alla stessa Commissione, può anche avvenire con la stipula di contratti istituzionali di sviluppo (CIS), previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, proprio al fine di accelerare la realizzazione di interventi e garantire la qualità della spesa pubblica, ovvero con la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988. Si prevede, infine, la possibilità di finanziare il programma, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l'utilizzo del programma operativo regionale (POR) Campania 2007-2013 del piano di azione e coesione, nonché mediante misure che saranno adottate nella programmazione dei fondi europei e nazionali a valere sulla programmazione 2014-2020.
  L'articolo 3 intende affrontare sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cosiddetta «Terra dei fuochi» attraverso l'introduzione nel codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) di una specifica figura di reato – relativa alla «combustione illecita di rifiuti» – attualmente assente dall'ordinamento. Il nuovo reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Infatti, in base alla normativa previgente al decreto-legge, bruciare rifiuti, anche occasionalmente, integrava, nell'ambito della più ampia categoria di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'articolo 256 del codice dell'ambiente, il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Si tratta, tuttavia, di un reato d'impresa, (essendo sanzionabili Pag. 103i soli titolari di imprese ed i responsabili di enti) punito solo in via contravvenzionale con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con identica ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Aggiunge che il Codice dell'ambiente prevede, inoltre (articolo 255, comma 1), un ulteriore illecito consistente nell'abbandono illecito di rifiuti (cd. discarica abusiva), sanzionato per via amministrativa, solitamente preparatorio e complementare a quello di illecita combustione introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge in esame L'illecito punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
  Il comma 1 del nuovo articolo 256 introduce, quindi, nel codice dell'ambiente la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso «da chiunque») il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate. La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice), ove finalizzato alla loro combustione illecita.
  L'articolo 256-bis prevede inoltre circostanze aggravanti. Se la combustione illecita riguarda rifiuti pericolosi, la pena è la reclusione da tre a sei anni; se la combustione avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo; se essa è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ex legge n. 225/1992, la pena è aumentata; non essendo determinata l'entità dell'aumento, questo può arrivare fino ad un terzo. Il comma 5 dell'articolo 256-bis prevede, inoltre, analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del codice dell'ambiente), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati «per la commissione dei delitti di cui al comma 1» ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi (esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede). Inoltre, è prevista, dopo la condanna o il patteggiamento, la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o compartecipe dei roghi illeciti; restano fermi, a carico dell'autore del reato, gli obblighi di bonifica ambientale e di ripristino dello stato dei luoghi. Il comma 6 dell'articolo 256-bis prevede che – se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali – si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del codice dell'ambiente per l'abbandono di rifiuti.
  Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede poi la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgono di personale militare delle forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.
  L'articolo 4 integra – con un comma 3-ter – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. Il comma 3-ter estende gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 129 in relazione a reati ambientali previsti sia dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) che Pag. 104dal codice penale. La disposizione è finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. È, infatti, previsto che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per reati ambientali (cioè quando formula, nei casi previsti, l'imputazione ovvero chiede al giudice il rinvio a giudizio) debba informare, insieme al Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice (decreto legislativo n. 152 del 2006) che arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, nonchè il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare.
  L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA, in quanto il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità. Precisa che la relazione illustrativa al provvedimento in commento afferma che la norma vuole favorire il recupero da parte dell'Unità Tecnica Amministrativa della somma di circa 150 milioni di euro, con i quali provvedere alla realizzazione degli interventi e delle attività che sono alla base della proroga di cui al comma 1. Il comma 4 dell'articolo 5 ribadisce il versamento all'I.N.P.S. dei versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione dei richiamati impianti. Al riguardo, segnala che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, la norma ha lo scopo di risolvere un problema applicativo creatosi a seguito della mancanza di una specifica previsione nella ordinanza n. 4022/2012 circa l'inquadramento del citato personale. Più specificamente, il personale così assunto, proveniente dal settore privato con applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici, ha visto applicati, da parte del commissario delegato, i trattamenti economici e normativi già in godimento, ivi compresi quelli contributivi verso l'I.N.P.S., previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei servizi in oggetto. L'I.N.P.S. però, sempre secondo la relazione illustrativa, non ha riconosciuto tale iscrizione, in quanto il commissario delegato è stato considerato datore di lavoro pubblico in quanto organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, l'Avvocatura di Stato ha stabilito che il fatto che il datore di lavoro sia considerato pubblico non impedisce comunque l'applicazione al personale interessato del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici con gestione dell'INPS, pur essendo necessaria un'apposita previsione normativa, come avvenuto alla stregua di precedenti gestioni commissariali.
  Il comma 5 dell'articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le gestioni commissariali riguardanti: gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno (articoli 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010); la situazione di Pag. 105inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006). La proroga fino al 31 dicembre 2013, già disposta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge 59/2012, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2014. È la medesima norma ad evidenziare le motivazioni di necessità e urgenza della proroga, che sono identiche a quelle che hanno giustificato la precedente proroga e che risiedono nella permanenza di gravi condizioni di emergenza ambientale e nell'esigenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle predette gestioni commissariali.
  L'articolo 6 – che introduce novelle all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009 – reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono, inoltre, ai commissari di avvalersi – per l'espletamento dei propri compiti – degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati dagli interventi, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
  L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'a.i.a. In particolare, il comma 1, alla lettera a) modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, prevedendo: l'acquisizione da parte del Ministro dell'ambiente, sulla proposta del comitato degli esperti, dei pareri della regione e del commissario straordinario, che sono resi entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può comunque essere approvato anche in assenza dei pareri richiesti; l'introduzione di un termine temporale preciso per l'approvazione del piano, che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri, e comunque entro il 28 febbraio 2014. La norma interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto «piano industriale», per il quale viene semplicemente prevista l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, eliminandosi quindi il termine originariamente previsto per l'approvazione (15 giorni dalla presentazione).
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso: conclude i procedimenti di riesame dell'a.i.a.; costituisce integrazione dell'a.i.a. medesimo; il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal codice dell'ambiente per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'a.i.a.
  La lettera c) novella il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire che il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'a.i.a. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria fino all'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e non, come previsto dal testo previgente, fino all'approvazione del piano industriale: poiché il piano di tutela ambientale e sanitaria precede quello industriale, una volta approvato il primo (che costituisce integrazione dell'a.i.a. ai sensi della lettera b) dell'articolo in esame) dovranno essere osservati i termini previsti dal piano di tutela ambientale e sanitaria e non quelli dell'a.i.a. originaria.
  La lettera d) integra le previsioni dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva Pag. 106adozione delle misure dell'a.i.a. e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, nelle more dell'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Viene quindi introdotta una norma volta a chiarire i termini in cui debba intendersi rispettata la progressiva adozione delle predette misure ancorandola ad alcuni parametri, quali la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'ARPA, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non deve aver registrato un peggioramento rispetto all'inizio della gestione commissariale. Inoltre, alla data di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, devono essere stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nell'a.i.a., ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazione e prescrizioni. Per consentire la valutazione dei citati parametri, la lettera d) prevede la trasmissione all'ISPRA, da parte del commissario straordinario, entro 30 giorni dall'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, di una relazione indicante analiticamente gli interventi suddetti.
  La lettera e) è volta ad introdurre semplificazioni procedimentali da applicare ai casi in cui l'a.i.a. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti territoriali, dei ministeri e di tutti gli altri enti coinvolti (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, nulla osta paesaggistico, ecc.). Al fine di semplificare l’iter per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'a.i.a. o dal piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria, nonché dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, la norma in esame prevede una conferenza di servizi, gestita a livello centrale, che deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla convocazione, per risolvere in un'unica sede i problemi di coordinamento dei vari procedimenti amministrativi. La norma dispone che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Nei casi di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. La norma prevede che l'intesa si intende, comunque, acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Viene altresì disposto che le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'AIA o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate «volumi tecnici».
  La lettera f) aggiunge un comma 9-bis all'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 al fine di chiarire l'inapplicabilità delle sanzioni speciali durante la gestione commissariale, al verificarsi delle seguenti condizioni: rispetto del piano delle misure di tutela ambientale e industriale e del piano industriale; progressiva adozione delle misure dell'AIA e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle disposizioni dettate dal comma 8 come novellato dall'articolo in esame.
  La lettera g) aggiunge un comma 11-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, che prevede una procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento ambientale. Si consente infatti al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che consente le compensazioni del caso.Pag. 107
  L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'a.i.a e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. Il nuovo articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2013, ove vengono collocate le disposizioni introdotte dall'articolo in commento, prevede una procedura, disciplinata dai commi 2-3, applicabile alle porzioni di terreno che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo. In tal caso gli interventi sono dichiarati indifferibili e urgenti. Ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'ARPA Puglia almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma; nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee; deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale; il commissario straordinario comunica all'ARPA Puglia l'eventuale ritrovamento di rifiuti nel corso delle attività di scavo, prima di procedere alla loro rimozione, ed al fine di effettuare le necessarie verifiche prima della prosecuzione dell'intervento; qualora il fondo scavo presenti valori superiori alle CSC, a seguito del campionamento del suolo superficiale, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'ARPA Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC; il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.
  L'articolo 8 prevede inoltre un aggravio procedurale per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto delle CSC per le matrici suolo e sottosuolo. In tali casi il comma 4 prevede che gli interventi sono realizzabili solo previa verifica, da parte dell'ARPA Puglia, della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari. Lo stesso comma prevede che la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ARPA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente definisce con l'ARPA, entro 30 giorni, previo parere dell'ISPRA, un apposito protocollo tecnico operativo.
  L'articolo 9 riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio: i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati; allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva. In particolare, la norma integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, cosiddetta «legge Prodi-bis», con un articolo 65-bis, contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale.

  Filiberto ZARATTI (SEL) invita a valutare attentamente l'opportunità della proroga di gestioni commissariali, in considerazione dell'esigenza di trasparenza ed efficacia dell'azione non necessariamente garantita da tali gestioni. Dichiara quindi la propria contrarietà alla pratica diffusa in Italia di tradurre le grandi questioni in emergenze da affrontare poi attraverso lo strumento del commissariamento, anche in virtù del fatto che in Italia vi sono emergenze ormai pluriennali.
  Esprime infine condivisione sulla disposizione recata dall'articolo 7 del decreto-legge che prevede la diffida da parte del Commissario straordinario al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza a mettere a disposizione le somme necessarie per l'attuazione di risanamento ambientale.Pag. 108
   Auspica quindi ampia disponibilità delle diverse forze politiche a migliorare il testo del provvedimento.

  Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL) sottolinea come il tema della «Terra dei fuochi» sia stata oggetto di attenzione da parte della Commissione prima della presentazione del decreto-legge in titolo, in occasione della discussione della risoluzione presentata dal collega Iannuzzi.
  In ordine al decreto-legge, fa notare come la previsione di diversi organismi interministeriali rischi di produrre lungaggini senza garantire il necessario coordinamento tra le azioni di diverse amministrazioni. Dopo aver poi espresso un giudizio positivo sull'introduzione all'articolo 3 del nuovo reato di combustione illecita di rifiuti, richiama l'attenzione del Governo sulla situazione drammatica del mondo agricolo in Campania che aspetta risposte in ordine alla propria attività.

  Tino IANNUZZI (PD) esprime soddisfazione per l'impegno che il ministro Orlando ha dimostrato di mantenere con la presentazione del decreto-legge in questione sulla grave situazione della «Terra dei fuochi» che chiama in causa, tra l'altro, l'inerzia delle classi politiche di varia natura che si sono avvicendate in Campania. Fa notare come il decreto-legge sia un provvedimento complesso che affronta, con riferimento alla vicenda campana, diverse problematiche per la cui soluzione auspica che possa prendersi in considerazione quanto previsto nella risoluzione da lui presentata e discussa dalla Commissione. In particolare ritiene che nel testo del decreto-legge potrebbe essere inserito il riferimento alle bonifiche dei siti inquinati da realizzare con i proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata a seguito dello svolgimento di processi per traffico e smaltimento illegale di rifiuti. Nell'auspicare la collaborazione fra tutti i livelli di Governo al fine di porre una soluzione efficace alla grave situazione della «Terra dei fuochi», invita a richiedere alla regione Campania un rendiconto delle spese disponibili per le bonifiche.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) evidenzia tre profili critici del decreto-legge in esame. In primo luogo, con riferimento al nuovo reato di combustione illecita di rifiuti, fa presente la necessità di delimitare con nettezza il confine tra l'incenerimento di rifiuti, penalmente rilevante, e l'utilizzo di scarti vegetali in agricoltura. In secondo luogo, richiama l'attenzione sull'assenza di coordinamento fra il comma 1 e il comma 5 dell'articolo 256-bis del codice ambientale introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge, stante che il comma 5 prevede la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del delitto di cui al comma 1 che si sostanzia però nell'incenerimento di rifiuti. In terzo luogo, con riferimento alla previsione recata dall'articolo 7, per cui la progressiva adozione delle misure ambientali presso l'ILVA è rispettata qualora, tra l'altro, la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, non abbia comunque registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale, fa notare come i criteri di monitoraggio della qualità dell'aria siano suscettibili di variazioni nel tempo.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) sottolinea come la vicenda della «Terra dei fuochi» registri una convergenza tra le forze politiche di cui è testimonianza la risoluzione presentata dal collega Iannuzzi e che era in procinto di essere votata unanimemente qualora non fosse intervenuta la presentazione del decreto-legge in questione. Ritiene che il testo del decreto-legge presentato dal Governo presenti spazi per un miglioramento. A tale proposito e in via esemplificativa richiama l'attenzione sulla questione della mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza degli effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche Pag. 109mediante combustione, evidenziando come sia necessario un attento e accurato monitoraggio su tale mappatura, affidato a un organismo competente quale potrebbe essere l'ISPRA.

  Il ministro Andrea ORLANDO ringrazia i membri della Commissione per i rilievi e le osservazioni svolte. Fa quindi presente che il decreto-legge in esame mira ad affrontare un fenomeno, quale quello della estrema gravità sanitaria, ambientale, economica in cui versano alcune aree della regione Campania, derivante da una serie di «black out», di natura democratica, repressiva, informativa e procedurale. Fa quindi notare come nel corso degli anni passati in Campania vi siano state omissioni e distorsioni e come si sia registrata un'inadeguatezza dei controlli in ordine alla commissione di reati ambientali: in tale ottica il decreto-legge intende avviare un processo finalizzato a restituire congruità delle sanzioni rispetto ai comportamenti.
  Quanto al «blackout» informativo fa notare come l'assenza di un'adeguata circolazione delle informazioni tra i diversi poteri dello Stato, alla quale intende fornire una risposta l'articolo 4 del decreto – legge, ha costituito un ulteriore alibi alla degenerazione della situazione. Aggiunge poi come tale blackout sia stato determinato anche dalla difficoltà di mettere insieme le numerose mappature dei terreni della regione Campania contaminati, impedendo quindi una visione unitaria del fenomeno.
  Con riferimento infine al blackout di natura procedurale, richiama l'attenzione della Commissione sulla previsione di cui al comma 6 dell'articolo 2 che consente di sbloccare le risorse disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzare alla bonifica dei siti industriali e dei terreni contaminati.
  Si sofferma quindi sulle disposizioni, di cui all'articolo 6, in materia di commissari per il dissesto idrogeologico, evidenziando come sia sempre stato favorevole alla necessità di superare, in via generale, i commissariamenti. Ritiene però che la proroga dei commissari per il dissesto idrogeologico sia dettata dal fatto che l'inserimento delle spese previste dalle contabilità speciali nei bilanci regionali rischierebbe di alterare gli equilibri finanziari ai fini del rispetto del patto di stabilità, creando quindi difficoltà gestionali.
  Quanto alla parte del decreto-legge relativa all'ILVA con la quale il Governo intende conseguire l'obiettivo di una rapida realizzazione delle prescrizioni dell'AIA, rileva come sia, a suo avviso, difficile distinguere tra interventi di risanamento ambientale e interventi di conformazione delle attività produttive, trattandosi di livelli intersecanti: ritiene, infatti, che la gestione degli impianti non può non avere ripercussioni sul profilo ambientale. Fa quindi notare come la difficoltà di realizzazione delle prescrizioni dell'AIA sia legata anche alla difficoltà di ottenere in tempi congrui autorizzazioni, per esempio di natura urbanistica, per la realizzazione di opere e di lavori indicati dall'AIA, dal piano ambientale e dal piano industriale. A tale questione il decreto intende fornire una risposta attraverso la previsione di norme dettate in applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale.
  In conclusione, nell'evidenziare l'utilità di correlare le disposizioni recate dal decreto-legge in materia di reati ambientali alla tematica generale in merito attualmente all'esame della Commissione giustizia, dichiara la disponibilità del Governo a valutare attentamente i rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.20.

In merito alla missione svolta a Vilnius il 24 e il 25 novembre 2013.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che l'onorevole Borghi, in rappresentanza della VIII Commissione della Camera, ha svolto il 24 e il 25 novembre scorsi una missione a Vilnius, in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni competenti per l'ambiente e delle Commissioni per le amministrazioni statali e gli enti locali dei Parlamenti europei, nel corso della quale è stato affrontato il tema dello sviluppo e delle prospettive delle strategie macroregionali. A tal fine, mette a disposizione della Commissione la relazione predisposta dall'onorevole Borghi (vedi allegato), con la quale si dà conto degli esiti della predetta missione.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 dicembre 2013.

Audizioni, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi in materia di gestione del servizio idrico, di rappresentanti di Federutility.

  L'audizione informale si è svolta dalle 13.25 alle 14.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

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