CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 dicembre 2013
144.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 dicembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorda la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame degli atti del Governo Pag. 66e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.
Atto n. 43.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che il Presidente della Camera, con lettera del 4 dicembre 2013, ha comunicato che la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, non è corredata del prescritto parere della Conferenza unificata.
  Avverte pertanto che la Commissione non potrà esprimersi sul provvedimento prima che sia pervenuto il predetto parere.

  Michele PELILLO (PD), relatore, in relazione alla notizia fornita dal Presidente, fa notare come l'ordine del giorno della riunione della Conferenza unificata fissata per giovedì non contempli l'esame dello schema di decreto legislativo, sottolineando come la rilevanza del provvedimento dovrebbe indurre invece a velocizzarne al massimo l'esame.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento al rilievo espresso dal relatore, Pelillo, invita il Governo ad assumere tutte le necessarie iniziative per accelerare l'espressione del parere sul provvedimento da parte della Conferenza unificata.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura il suo personale interessamento sulla questione sollevata.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo che intende recepire la disciplina europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, contenuta nella direttiva 2011/16/UE, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (Atto n. 43).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2011/16/UE, essa stabilisce nuove forme e procedure in relazione alla cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale.
  In particolare si prevede uno scambio di informazioni automatico tra gli Stati membri (sulla base delle informazioni disponibili) con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitale (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari).
  La direttiva, che ha abrogato, con effetto dal 1o gennaio 2013, la Direttiva 77/799/CEE, si applica a tutte le imposte, tranne che, ai sensi dell'articolo 2:
   all'IVA, ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra Paesi UE;
   ai contributi previdenziali obbligatori dovuti al Paese UE;
   ai diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;
   alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

  La direttiva contempla tre tipologie di scambi di informazioni: lo scambio su richiesta, regolato dagli articoli da 5 a 7; lo scambio automatico, disciplinato dall'articolo Pag. 678; lo scambio spontaneo, regolato dagli articoli 9 e 10.
  In base all'articolo 5 su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata deve trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso o che ottiene da indagini amministrative.
  Ai sensi dell'articolo 6, per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità deve procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Paese. In tale ambito segnala l'articolo 18, paragrafo 2, ai sensi del quale l'autorità interpellata non può rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché esse sono detenute da una banca o da altri tipi di istituto finanziario.
  Secondo l'articolo 7 l'autorità interpellata deve confermare il ricevimento della richiesta entro sette giorni lavorativi e quindi fornire le informazioni al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste devono essere fornite entro due mesi da tale data.
  L'articolo 8 della direttiva descrive le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni. In particolare si prevede che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1o gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, su categorie specifiche di reddito e di capitale. In tale ambito il paragrafo 2 del predetto articolo 8 prevede che entro il 1o gennaio 2014 gli Stati membri comunichino alla Commissione europea le categorie di reddito sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle stesse.
  Le categorie di reddito e di capitale alle quali si applica lo scambio automatico di informazioni sono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1: i redditi da lavoro; i compensi per dirigenti; i prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici UE sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe; le pensioni; le proprietà e i redditi immobiliari.
  In merito allo scambio spontaneo di informazioni, la direttiva stabilisce, all'articolo 9, il dovere di ogni autorità competente di comunicare spontaneamente le informazioni all'autorità competente di ogni altro Paese della UE in alcune specifiche situazioni:
   se l'autorità ha motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro paese UE;
   se un contribuente ottiene, in un Paese UE, una riduzione o un esonero d'imposta che dovrebbe comportare un aumento d'imposta o un assoggettamento a imposta nell'altro paese UE;
   se le relazioni d'affari fra due contribuenti in Paesi UE diversi sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Paese UE o in entrambi;
   se l'autorità competente di un Paese UE ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese: tale aspetto appare particolarmente rilevante, attesa la disomogeneità degli ordinamenti tributari degli Stati membri dell'Unione europea;
   se in un Paese UE, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di un altro Paese UE, vengono raccolte informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in questo Paese.

  Inoltre l'articolo 14 prevede che l'autorità interpellata possa chiedere all'autorità che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito, il quale deve essere inviato prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.
  Ai sensi dell'articolo 16 qualsiasi informazione comunicata tra Paesi UE in conformità della direttiva è coperta dal segreto Pag. 68d'ufficio e gode della protezione accordata a informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale del Paese UE che le riceve.
  Tali informazioni possono essere usate anche nei seguenti casi:
   per l'accertamento e l'applicazione di altre imposte e dazi contemplati dalla direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
   per l'accertamento e l'applicazione dei contributi previdenziali obbligatori;
   in procedimenti giudiziari e amministrativi derivanti da violazioni della normativa fiscale.

  La disposizione specifica inoltre che l'uso delle informazioni e dei documenti trasmessi è possibile solo per i fini indicati dalla direttiva, salva autorizzazione dello Stato che le trasmette e comunque entro i limiti fissati dalla legislazione nazionale di quest'ultimo Stato.
  L'articolo 17 stabilisce alcuni limiti allo scambio di informazioni su richiesta, prevedendo in particolare che l'autorità richiedente ha diritto alle informazioni richieste qualora abbia esaurito le fonti di informazioni consuete a sua disposizione e consente all'autorità interpellata di rifiutare le informazioni richieste se la raccolta delle informazioni richieste o la conduzione delle relative indagini sia contrario alla sua legislazione ovvero se, per motivi di diritto, lo Stato richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti. Inoltre è possibile può rifiutare la trasmissione delle informazioni per ragioni di segreto commerciale, industriale o professionale, ovvero per contrarietà all'ordine pubblico.
  L'articolo 18 pone l'obbligo, per lo Stato interpellato, di porre in essere le misure previste per ottenere le informazioni richieste anche quando tale Stato non necessiti di tali per i propri fini fiscali. In tale ambito la norma precisa comunque che lo Stato interpellato può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se esse riguardano periodi di imposta antecedenti al 1o gennaio 2011.
  L'articolo 20 prevede l'utilizzo, in quanto possibile, di formulari standard e di un formato elettronico tipo, mentre l'articolo 21, nel definire le modalità pratiche delle comunicazioni, fa riferimento all'uso a tal fine della rete CNN, sancendo inoltre la rinuncia degli Stati membri a richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della direttiva.
  L'articolo 24 disciplina lo scambio di informazioni con i Paesi terzi, prevedendo che l'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un Paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.
  Inoltre le autorità competenti possono trasmettere a un Paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a Paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della direttiva, purché:
   a) l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione abbia consentito tale comunicazione;
   b) il Paese terzo interessato si sia impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.

  La direttiva disciplina quindi altre forme di cooperazione amministrativa, tra cui:
   all'articolo 11, il caso in cui funzionari designati dall'autorità richiedente possono, previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, essere Pag. 69presenti negli uffici amministrativi e partecipare alle indagini amministrative nel paese interpellato;
   all'articolo 12, l'ipotesi di controlli simultanei, da parte di due o più Paesi UE, su persone che presentano per tali Paesi un interesse comune o complementare, al fine di scambiare le informazioni ottenute.

  Inoltre gli articoli 13 e 15 disciplinano, rispettivamente, la notifica amministrativa al destinatario, da parte dell'autorità di uno Stato, di atti e decisioni di autorità amministrative dell'altro Stato, nonché la condivisione delle migliori pratiche ed esperienze per rafforzare la cooperazione.
  Per quanto riguarda il termine di recepimento della direttiva, l'articolo 29 stabilisce che gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1o gennaio 2013. Per quanto invece riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della direttiva medesima, contenente le disposizioni sull'ambito di applicazione e sulle condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, le relative disposizioni sono poste in vigore a partire dal 1o gennaio 2015.
  In tale contesto segnala come sia in corso la procedura d'infrazione 2013/0043, avente ad oggetto il mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, segnala preliminarmente come esso sia stato predisposto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), la quale, all'allegato B, annovera anche la direttiva 2011/16/UE.
  Per quanto riguarda il termine di esercizio della delega la legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, stabilisce che per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Poiché la legge n. 96 del 2013 è entrata in vigore il 4 settembre, il termine scadrebbe il 4 dicembre. Tuttavia, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Pertanto, nel caso di specie il termine di esercizio della delega è fissato al 4 marzo 2014.
  L'articolo 1 indica che lo schema di decreto legislativo stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri. In tal modo il provvedimento integra e dettaglia le norme nazionali in materia, che al momento sono contenute dagli articoli 31-bis e 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  Conformemente alle prescrizioni della direttiva, i commi 3 e 4 dell'articolo 1 specificano che le norme dello schema si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali, all'interno del territorio in cui si applicano i trattati UE.
  Inoltre il comma 5 ripropone le esclusioni dall'ambito applicativo recate dalla direttiva 2011/16/UE, costituite da contributi previdenziali obbligatori, IVA, dazi doganali, accise, diritti per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche, tasse di natura contrattuale quale corrispettivo per pubblici servizi.
  L'articolo 2, nel recare le definizioni rilevanti, ripropone quanto previsto dalla direttiva. Pag. 70
  In particolare, alle lettere b) e c) del comma 1 viene specificata la differenza tra ufficio centrale di collegamento, inteso come organo responsabile dei contatti con gli altri Stati Membri nel settore della cooperazione amministrativa e servizio di collegamento, ovvero, qualsiasi ufficio, diverso dall'ufficio centrale di collegamento designato per procedere a scambi diretti di informazioni.
  Inoltre la lettera l) definisce la rete CNN, cioè la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CST), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata nel settore della fiscalità.
  L'articolo 3, coerentemente con quanto deciso in sede europea, individua, al comma 1, l'autorità competente italiana nel Direttore Generale delle Finanze, il quale, con apposito provvedimento, ai sensi del comma 2, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa.
  In base al comma 3 i servizi di collegamento forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, utilizzando a tal fine i dati e le notizie acquisiti in anagrafe tributaria (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973), e si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative, dei poteri previsti dalla normativa in materia di accertamento (in particolare, dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).
  Per quanto riguarda i tributi locali, il comma 4 indica che è il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze a dover provvedere allo scambio informativo, nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
  Il comma 6 specifica inoltre che, qualora un servizio di collegamento riceva una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli, questo debba trasmettere la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e informarne l'autorità richiedente.
  Il comma 7 chiarisce che l'ufficio centrale e i servizi di collegamento sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.
  Rileva quindi come il cuore del provvedimento sia costituito dagli articoli da 4 a 6, i quali disciplinano le tre tipologie di scambio informativo previste dalla direttiva 2011/16/UE: su richiesta, automatico e spontaneo.
  In particolare, l'articolo 4 prevede, nel primo caso, che i servizi di collegamento forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengano a seguito di un'indagine amministrativa, sulla base delle richieste presentate dai servizi di collegamento. A tal fine il comma 3 dell'articolo specifica che l'autorità cui è stata presentata la richiesta provvede alla raccolta delle informazioni come se stesse agendo per conto proprio o su richiesta di altra autorità interna.
  L'articolo 5 prevede che i servizi di collegamento comunichino agli altri Stati membri in automatico le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1o gennaio 2014, rimandando alle norme europee in ordine alla disciplina di tale scambio.
  L'articolo 6 prevede invece che i servizi di collegamento comunichino spontaneamente le informazioni nei casi previsti dall'articolo 9 della direttiva, sopra richiamati.
  L'articolo 7 regola le richieste di notifica, prevedendo in primo luogo, al comma 1, che, su domanda di un altro Stato membro, i servizi di collegamento notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative prodotti dallo Stato membro, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte. Pag. 71
  Ai sensi del comma 2 i servizi di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
  Inoltre il comma 3 prevede che il servizio di collegamento competente, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro, si avvalga degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia, tenuti ad eseguire l'attività di notifica secondo le norme generali vigenti in materia di notifica di cartelle di pagamento (ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).
  In base al comma 4 alle spese di notifica si applicano le previsioni in materia relative alle cartelle di pagamento (di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112 del 1999): pertanto tali spese sono a carico del debitore nella misura di 5,88 euro (importo che può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze) e a carico dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità.
  In tale ambito la disposizione specifica che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata, importo che può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre si prevede che gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche.
  Inoltre il medesimo comma 4 indica che con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.
  L'articolo 8 recepisce la previsione di cui all'articolo 14 della direttiva, ai sensi della quale è previsto un riscontro sulle informazioni inviate. In tale ambito il comma 1 prevede che, qualora l'autorità competente fornisca informazioni, essa può chiedere all'autorità dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito, mentre il comma 2 dispone che una volta all'anno sia inviato un riscontro circa lo scambio automatico di informazioni avvenuto tra i diversi Stati, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente.
  L'articolo 9 disciplina le modalità pratiche di effettuazione degli scambi di informazioni.
  In particolare, il comma 1 privilegia l'uso di comunicazioni elettroniche, prevedendo che gli scambi di informazioni siano effettuati, per quanto possibile, mediante formulari adottati dalla Commissione europea e canali di comunicazione standard.
  Il comma 2 contempla invece il caso in cui sia necessaria la presenza di funzionari in loco, i quali, devono essere in grado, ai sensi del comma 3, di produrre in qualsiasi momento un mandato scritto con le loro identità e qualifica ufficiale.
  Per quanto concerne la trasmissione a un altro Stato membro o a un Paese terzo delle informazioni scambiate, l'articolo 10 rinvia alle disposizioni contenute ai Capi IV (articoli da 16 a 22, relativi alle condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa) e VI (articolo 24, relativo alle relazioni con i Paesi terzi) della direttiva 2011/16/UE.
  A tale proposito rammenta che, ai sensi degli articoli da 16 a 18 della direttiva:
   le informazioni comunicate tra Paesi UE sono coperte da segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale del Paese UE che le riceve;
   l'autorità richiedente ha diritto alle informazioni richieste qualora abbia esaurito le fonti di informazioni consuete a sua disposizione:
   l'autorità interpellata può rifiutare le informazioni richieste se la raccolta delle informazioni richieste o la conduzione Pag. 72delle relative indagini sia contraria alla sua legislazione ovvero se, per motivi di diritto, lo Stato richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti;
   si può rifiutare la trasmissione delle informazioni per ragioni di segreto commerciale, industriale o professionale, ovvero per contrarietà all'ordine pubblico;
   lo Stato interpellato può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se esse riguardano periodi di imposta antecedenti al 1o gennaio 2011;
   le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per i fini contemplati dalla direttiva, salvo autorizzazione dello Stato interpellato e comunque entro i limiti fissati dalla relativa normativa nazionale.

  L'articolo 11 apporta le modifiche di coordinamento necessarie per aggiornare al nuovo quadro comunitario gli articoli 31-bis e 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i quali disciplinano, rispettivamente, l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e l'assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.
  In primo luogo le modifiche aggiornano i riferimenti normativi e i rinvii alla normativa comunitaria, in virtù del fatto che la direttiva 77/799/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2011/16/UE.
  Inoltre i predetti articoli 31-bis e 60-bis sono novellati in conseguenza delle disposizioni introdotte dalla direttiva.
  In particolare, ai sensi delle lettera a), e) ed f) del comma 1, l'ambito oggettivo delle previsioni di cui ai citati articoli 31-bis e 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 è esteso alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
  Per quanto riguarda la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini, la lettera d) del comma 1 dispone che i funzionari esteri possano interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, alla presenza dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini. I funzionari dell'amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.
  La lettera g) prevede che l'amministrazione finanziaria possa notificare direttamente un documento a una persona sul territorio di altro Stato membro dell'UE.
  Inoltre il comma 2 specifica che i servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o comunicare informazioni se ciò non sia consentito dal loro ordinamento per fini propri.
  L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dello schema di decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia quindi come il provvedimento, il quale risulta conforme alle norme di delega, consenta di compiere progressi importanti su alcune questioni affrontate dalla Commissione Finanze, sottolineando in particolare come le previsioni della direttiva recepite dallo schema di decreto incideranno radicalmente, a partire dal 1o gennaio 2015, sulla cooperazione tra le amministrazioni tributarie degli Stati membri, rafforzando gli scambi di informazioni tra di esse che costituiscono un elemento essenziale per contrastare i fenomeni di evasione fiscale.

  Daniele PESCO (M5S) chiede se le norme recate dal provvedimento possano avere ricadute positive anche per quanto riguarda il contrasto all'elusione fiscale.

  Michele PELILLO (PD), relatore, in merito alla questione posta dal deputato Pag. 73Pesco, evidenzia come la direttiva 2011/16/UE si ponga l'obiettivo di rafforzare taluni strumenti di cooperazione tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione europea nel campo del contrasto all'evasione tributaria, laddove, invece, il fenomeno dell'elusione presenta caratteristiche più legate a questioni di natura nazionale. Non esclude, peraltro, che il provvedimento possa avere ricadute positive anche sotto quest'ultimo profilo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.
Atto n. 60.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (Atto n. 60).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2011/89/UE, essa, in considerazione dei limiti della disciplina vigente relativamente al campo di applicazione, nonché al coordinamento tra le autorità di vigilanza, intende potenziare la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi, della predisposizione di meccanismi di controllo interno e della gestione dei rischi di gruppo, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno.
  Al riguardo rammenta preliminarmente che i conglomerati finanziari sono gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendono almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che hanno al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgono attività principalmente nel settore finanziario. Per impresa regolamentata si intende invece una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea.
  In tale contesto ricorda inoltre che la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 142 del 2005, ha attribuito alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. In particolare, tale normativa configura un sistema di vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese d'investimento appartenenti a un conglomerato finanziario, che peraltro non pregiudica l'applicazione delle norme settoriali in materia di vigilanza già previste dagli ordinamenti degli Stati membri.
  L'autorità preposta alla vigilanza supplementare sul conglomerato, che assume il nome di «coordinatore», è individuata sulla base di criteri molto articolati e dettagliati. In sintesi, qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività; qualora Pag. 74invece a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata prevalente all'interno del conglomerato.
  L'obiettivo principale della direttiva 2011/89/UE è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza sui conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono create tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.
  La direttiva modifica dunque le norme settoriali per le banche e le imprese di investimento (ora contenute nella direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento 575/2013), nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo (contenute attualmente nella direttiva 98/78 e, in futuro, nella direttiva 2009/138 Solvency II), allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza consolidata le società di partecipazione finanziaria miste (SPFM), ossia quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario sia nel settore assicurativo, si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza. Tali previsioni sono volte a superare il precedente assetto regolamentare, ai sensi del quale le SPFM erano escluse dall'ambito della vigilanza consolidata bancaria e assicurativa e soggette esclusivamente alla vigilanza supplementare in qualità di società al vertice di un conglomerato finanziario.
  In particolare, gli articoli 1 e 3 della direttiva, introducendo, rispettivamente, un nuovo articolo 2-bis nella direttiva 98/78/CE e un nuovo articolo 72-bis nella direttiva 2006/48/CE, assoggettano alla disciplina generale in materia anche le società di partecipazione finanziaria mista, in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all'espansione delle attività ad un altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste.
  L'articolo 2 della direttiva, oltre a novellare numerosi articoli della citata direttiva 2002/87/CE, assegna una serie di compiti alle autorità europee di vigilanza per ciascun settore (Autorità bancaria europea – ABE, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza della prassi della vigilanza.
  Considerato che i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, il numero 9) dell'articolo prevede, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 9-ter nella direttiva 2002/87/CE, che il coordinatore nominato conformemente a tale ultima direttiva stabilisca l'opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme.
  Inoltre il numero 14), mediante l'introduzione di un nuovo articolo 12-ter nella direttiva 2002/87/CE, stabilisce che le autorità di vigilanza dovranno sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell'Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovranno poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale, mentre il numero 21), mediante l'introduzione di un nuovo articolo 21-ter nella direttiva 2002/87, prevede l'emanazione, da parte delle autorità di vigilanza, di orientamenti comuni.
  Il numero 23), mediante l'introduzione di un nuovo articolo 30-bis nella predetta direttiva 2002/87/CE, dispone che i gestori di fondi di investimento alternativi siano inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi o nella vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a gruppi assicurativi.
  L'articolo 4 della direttiva interviene su alcuni aspetti del dettato della direttiva Pag. 752009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II), relativamente:
   all'ambito di applicazione e alle modalità della vigilanza sui gruppi assicurativi;
   alla definizione di orientamenti comuni di vigilanza in materia da parte delle autorità di vigilanza europee (Autorità bancaria europea – ABE, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM) e agli scambi di informazioni tra le autorità;
   alle modalità e alla frequenza di calcolo dei requisiti di solvibilità dei gruppi assicurativi, anche per quanto attiene al coinvolgimento delle società di partecipazione assicurativa (vale a dire delle società la cui attività principale consiste nel detenere partecipazioni in società che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività di assicurazione o di riassicurazione);
   agli obblighi informativi, nei confronti delle autorità di vigilanza di gruppo, gravanti sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione e sulle società di partecipazione assicurativa o di partecipazione mista, nonché agli obblighi di trasparenza su tali categorie di società per quanto attiene alla solvibilità ed alla condizione finanziaria di gruppo;
   alle misure adottabili dalle autorità di vigilanza in caso di mancato rispetto dei requisiti di solvibilità o, comunque, di rischio per la solvibilità del gruppo;
   alla vigilanza sulle società capogruppo registrate in Paesi terzi.

  Con riferimento al termine per il recepimento della direttiva segnala come esso sia scaduto il 10 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della direttiva.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), la quale, all'allegato B, annovera anche la direttiva 2011/89/UE.
  Per quel che attiene invece al termine per l'esercizio della delega, esso era originariamente previsto per il 4 dicembre 2013; tuttavia la legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi: pertanto il predetto termine scadrà il 4 marzo 2014.
  L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2005, che ha recepito la direttiva 2002/87/CE sui conglomerati finanziari.
  In particolare, il comma 1 modifica o integra alcune definizioni recate dall'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 142, inserendovi, tra l'altro, alle lettere a), b) e d), il riferimento al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
  In tale ambito la lettera c) del comma 1 modifica la definizione di impresa regolamentata, includendovi – oltre alle banche e alle imprese di assicurazione – le imprese di riassicurazione, le società di gestione patrimoniale, i gestori di fondi di investimento alternativi.
  Al riguardo segnala come la definizione attualmente vigente comprenda anche gli istituti di moneta elettronica (IMEL), ora regolati dal Titolo V-bis del TUB (articoli 114-quinquies e seguenti) e vigilati dalla Banca d'Italia. Conseguentemente la lettera f) modifica la definizione di settore finanziario, escludendo gli IMEL e introducendo gli istituti di pagamento.
  In base alla stessa lettera f) la definizione relativa al settore dei servizi di investimento viene aggiornato alle previsioni del regolamento n. 575 del 2013, concernente i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.Pag. 76
  La lettera g) introduce una definizione più ampia di impresa madre, intesa come impresa che controlla un'altra impresa.
  Le lettere j) e l) traspongono nel corpo del decreto legislativo n. 142 le definizioni di partecipazione qualificata e di controllo introdotte dalla direttiva, facendo rinvio alle norme di riferimento del Testo unico bancario (TUB), del Testo unico sull'intermediazione finanziaria (TUF) e del Codice delle assicurazioni private.
  Ai sensi della lettera n) la definizione di autorità competenti è più strettamente correlata alla vigilanza sulla capogruppo di un settore.
  Il comma 2 modifica invece l'articolo 2 del già citato decreto legislativo n. 142 del 2005, in particolare inserendovi un nuovo comma 1-bis, il quale chiarisce meglio che l'obiettivo del decreto legislativo è quello di stabilire la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate, ferme restando le norme settoriali di vigilanza sulle stesse.
  Al riguardo ricorda che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 142, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate e non, che ne fanno parte, nonché la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficoltà finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario.
  Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 142, in primo luogo, alla lettera a), nel senso di includere nella rubrica, oltre alla nozione, anche l'identificazione del conglomerato finanziario.
  La lettera c) del comma 3 specifica ulteriormente i criteri per identificare un conglomerato finanziario, includendo, tra l'altro, le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi alternativi nel relativo processo.
  La lettera g) definisce la significatività, ai fini dell'identificazione del conglomerato, delle diverse attività svolte, in relazione allo stato patrimoniale. A tal fine si considerano significative le attività svolte nei diversi settori finanziari del gruppo qualora il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di ciascun settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo sia superiore al 10 per cento.
  La lettera e) stabilisce che le autorità competenti collaborino strettamente per stabilire se il gruppo costituisca conglomerato finanziario.
  La lettera i) precisa le modalità di classificazione delle società di gestione patrimoniali e dei gestori di fondi di investimento alternativi all'interno del gruppo.
  La lettera j) consente alle autorità competenti di utilizzare, per la definizione del conglomerato, criteri diversi da quello dello stato patrimoniale, facendo invece riferimento alla struttura dei redditi o a quello delle attività fuori bilancio.
  Inoltre, ai sensi della lettera k) è consentito alle autorità competenti di basare la soglia di identificazione su parametri diversi dall'attivo di bilancio, e, in particolare, sul totale delle attività gestite, nonché di escludere dal calcolo una o più imprese partecipate se tali partecipazioni siano di interesse trascurabile ai fini della vigilanza. In ogni caso si prevede che le autorità competenti riesaminano la situazione dei gruppi con periodicità annuale.
  Il comma 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142, in materia di esonero dei conglomerati dalla vigilanza supplementare. In particolare la disposizione, attraverso le modifiche recate dalle lettere b) e c), consente alle autorità di vigilanza di esonerare da tale vigilanza, oltre ai conglomerati che non raggiungono la soglia di rilevanza del 10 per cento prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2005, come sostituito dal comma 3, lettera g), dell'articolo 1, in precedenza descritta (ma che Pag. 77abbiano un attivo, nel settore più piccolo, superiore a 6 miliardi di euro), anche i conglomerati che, pur superando la predetta soglia del 10 per cento, hanno un attivo del settore più piccolo inferiore a 6 miliardi di euro, qualora l'applicazione della vigilanza supplementare non sia necessaria o risulti fuorviante rispetto ai suoi stessi obiettivi.
  Anche in tal caso, la lettera e) prevede che le autorità competenti riesaminino i casi di esclusione con periodicità annuale.
  Il comma 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 142, relativo ai compiti del coordinatore in materia di vigilanza, rafforzando, alle lettere c), d) e f), la collaborazione e la comunicazione tra le autorità competenti, tramite i collegi dei supervisori previsti dalle norme settoriali e mediante accordi di coordinamento.
  Il comma 6 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142, specificando che lo scambio di informazioni dovrà riguardare, fra l'altro: la struttura legale, organizzativa e di governance del gruppo, includendo tutte le filiazioni regolate e non, le filiali rilevanti, i detentori di partecipazioni qualificate a livello di impresa madre capogruppo e le autorità competenti sulle imprese regolate del gruppo.
  Il comma 7 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 142, introducendo alcune precisazioni sulle modalità di calcolo per valutare l'adeguatezza patrimoniale attraverso i due metodi previsti dalla direttiva, vale a dire il metodo del consolidamento contabile e il metodo della deduzione e aggregazione.
  Rammenta, al riguardo, che, ai sensi del citato articolo 7, le imprese appartenenti a un conglomerato finanziario devono assicurare che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo sopra citati. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorità competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.
  Le modifiche introdotte dai commi 8, 9 e 10, rispettivamente agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 142 rinviano sostanzialmente all'emanazione, da parte delle autorità europee, per il tramite del Comitato congiunto, di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza. Le disposizioni sono volte a far sì che la vigilanza supplementare sugli aspetti relativi alla concentrazione di rischi, alle operazioni intragruppo e ai controlli interni tenga conto dell'obiettivo di convergenza fra le prassi nazionali di vigilanza supplementare e fra queste e le corrispondenti norme settoriali.
  In tale ambito i commi 6 e 7 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 142 prevedono inoltre obblighi di comunicazione e di pubblicazione per le imprese incluse in un conglomerato finanziario, relativamente alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa.
  Inoltre il comma 9 del predetto articolo 10 prevede la collaborazione tra le autorità e l'autorità che svolge la funzione di coordinatore, nel caso in cui quest'ultima svolga prove di stress sul conglomerato.
  Il comma 11 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 142, in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista, introducendo un rinvio alle norme di settore, in luogo dell'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 12 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 142, in materia di poteri supplementari delle autorità di vigilanza in caso di mancata osservanza dei requisiti da parte delle imprese, rinviando agli specifici poteri contenuti nelle norme di settore (TUB, TUF e Codice delle assicurazioni). In tale ambito la modifica apportata dalla lettera e) comporta che la conclusione di specifici accordi di coordinamento tra il coordinatore e le autorità competenti diventa una mera facoltà.
  Il comma 13 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 142, al fine di precisare Pag. 78che, qualora le autorità di vigilanza italiane negozino accordi con uno o più Paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, prevalgono comunque le norme di settore relative alla cooperazione con autorità di vigilanza di tali Paesi terzi.
  Il comma 14 modifica l'allegato del decreto legislativo n. 142, al fine di abrogare, ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniali supplementari per le imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, il metodo di calcolo della «deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità» (si tratta del metodo in base al quale i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come differenza tra i fondi propri dell'impresa madre o dell'impresa a capo del conglomerato finanziario e la somma del requisito di solvibilità dell'impresa madre o capogruppo e del valore più alto tra il valore contabile della partecipazione della predetta in altre imprese del gruppo e il requisito di solvibilità di tali imprese).
  Gli articoli 2, 3 e 4 recano modifiche, rispettivamente al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e al Codice delle assicurazioni private, allo scopo di:
   prevedere che possa assumere la qualifica di capogruppo, rispettivamente, di un gruppo bancario, del gruppo di SIM e del gruppo assicurativo, anche la società di partecipazione finanziaria mista, come definita nel decreto legislativo n. 142 del 2005;
   prevedere che la stessa società di partecipazione finanziaria mista possa, in coerenza con la struttura del gruppo/conglomerato, assumere contemporaneamente la qualifica di capogruppo bancaria e di capogruppo assicurativa nonché di capogruppo del conglomerato;
   estendere a detta società i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva delle autorità di vigilanza.

  In particolare, l'articolo 2 modifica, al comma 1, l'articolo 59 TUB per introdurvi la definizione di società di partecipazione finanziaria mista, attraverso un rinvio al citato decreto legislativo n. 142 del 2005, vale a dire un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese, costituisca un conglomerato finanziario.
  Il comma 2 modifica invece l'articolo 60 del TUB, al fine di innovare la composizione del gruppo bancario per introdurvi il riferimento alla società di partecipazione finanziaria mista.
  Analogo riferimento è introdotto, dal comma 3, all'articolo 61 del TUB, recante la definizione di capogruppo, dal comma 4 all'articolo 62 dello stesso TUB, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, dal comma 5 all'articolo 63 del TUB, in materia di partecipazioni, nonché dal comma 7 all'articolo 69 del TUB, in materia di collaborazione tra autorità e obblighi informativi.
  Il comma 6 introduce nel TUB un nuovo articolo 67-bis, recante le ipotesi di esenzione per la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo dalla disciplina in materia di vigilanza su base consolidata da parte della Banca d'Italia dettata dallo stesso TUB. In tale ambito la disposizione specifica che i provvedimenti in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle crisi di gruppi bancari sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
  Il comma 8 modifica l'articolo 96-bis del TUB (in materia di sistemi di garanzia dei depositi), escludendo dalla tutela di detto sistema di garanzia anche i depositi delle società di partecipazione finanziaria mista, come definiti dal novellato articolo 59 del TUB.Pag. 79
  Le modifiche apportate dal comma 9 concernono le sanzioni per la violazione dei limiti di partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari, al fine di includervi il riferimento alle società di partecipazione finanziaria mista.
  L'articolo 3 apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 205 del 2009, aggiornando l'assetto del gruppo assicurativo al fine di consentire che un'impresa di partecipazione finanziaria mista, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana, possa assumere la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo e possa essere al contempo inclusa, come capogruppo, nel gruppo bancario.
  In particolare, il comma 1 modifica le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 205 del 2009, al fine di inserire gli opportuni riferimenti alle imprese di partecipazione finanziaria mista, come definita dal citato decreto legislativo n. 142 del 2005, di aggiornare i riferimenti normativi alle nuove disposizioni europee (in particolare al regolamento n. 575 del 2013) ed alla istituzione della nuova autorità di vigilanza nazionale in materia assicurativa (IVASS).
  Analoghe finalità di coordinamento normativo sono perseguite dal comma 2 dell'articolo 3.
  Il comma 3 modifica l'articolo 82 del predetto Codice delle assicurazioni, in materia di definizione del gruppo assicurativo: in tale ambito viene in particolare eliminata la previsione che esclude dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e quelle sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al TUB.
  Il comma 4 interviene sull'articolo 83 del Codice delle assicurazioni, in relazione alla definizione di impresa capogruppo, al fine di introdurre il riferimento all'impresa di partecipazione finanziaria mista.
  Il comma 5 incide invece sull'articolo 84 del Codice delle assicurazioni, al fine di estendere anche alle imprese di partecipazione finanziaria mista, oltre che all'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa, le norme in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità degli organi apicali, facendo comunque salvo quanto previsto dalle norme introdotte dal comma 6 dell'articolo 3. Tale ultima disposizione introduce infatti nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 87-bis, che affida, al comma 1, all'autorità di vigilanza di settore (IVASS) l'individuazione delle ipotesi di esclusione per l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi della norma primaria in materia di gruppo assicurativo. In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 87-bis stabilisce che alcune disposizioni in materia di definizione di capogruppo e di requisiti di professionalità ed onorabilità si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del più volte citato decreto legislativo n. 142 del 2005.
  Il comma 3 prevede inoltre la collaborazione tra autorità nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza (in particolare, sono esercitati d'intesa con Banca d'Italia) per alcuni provvedimenti adottati nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista; si stabilisce dunque che vi sia l'intesa tra autorità per l'assunzione dei provvedimenti di maggiore importanza, nei casi di competenza concorrente oppure in presenza di un rilevante interesse di vigilanza. La soluzione dell'intesa trova applicazione, in particolare, per le autorizzazioni all'acquisto o variazione di partecipazioni qualificate, per l'approvazione delle modifiche statutarie, per le dichiarazioni di decadenza degli esponenti privi dei requisiti, per l'adozione o proposta delle misure di crisi (ivi inclusa la liquidazione coatta e l'amministrazione straordinaria).
  Per tali procedimenti, l'elemento rilevante, ai fini dell'identificazione delle disposizioni del TUB o del Codice delle assicurazioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista, è individuato Pag. 80nella prevalenza dell'attività bancaria o assicurativa nel conglomerato finanziario di riferimento, coerentemente con la disciplina comunitaria che, per disposizioni equivalenti, individua lo strumento dell'esonero, consentendo di disapplicare la norma settoriale (a favore di quella conglomerata) o quella settoriale del settore finanziario meno importante (a favore di quella del settore più importante).
  Il comma 7 modifica l'articolo 95 del Codice delle assicurazioni, al fine di obbligare alla redazione del bilancio consolidato anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo.
  Il comma 8 modifica l'articolo 96 del Codice delle assicurazioni, relativo all'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsto nel caso in cui più imprese operino secondo una direzione unitaria, inserendovi il riferimento anche alle società di partecipazione finanziaria mista.
  Il comma 9 modifica la disciplina, di cui all'articolo 99 del Codice delle assicurazioni, relativa alla data di riferimento del bilancio consolidato che, anche per le imprese di partecipazione finanziaria mista, coinciderà con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese controllate.
  I commi 10 e i commi da 12 a 15 modificano ulteriori disposizioni del Codice delle assicurazioni (rispettivamente in materia di ambito applicativo della vigilanza supplementare e verifiche di solvibilità corretta), al fine di introdurvi il riferimento alle imprese di partecipazione finanziaria mista.
  Il comma 11 introduce nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 210-bis, che consente all'IVASS di individuare i casi in cui una o più norme adottate secondo i poteri regolamentari in materia di vigilanza supplementare (ai sensi del titolo XV del Codice delle assicurazione) non trovano applicazione qualora una società controllante sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 11 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), relativo alla nozione di gruppo finanziario rilevante e all'individuazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata. La novella affida alla Banca d'Italia il compito di individuare le disposizioni in materia di vigilanza sugli esponenti aziendali e sui partecipanti al capitale applicabili alle società che controllano una società di intermediazione mobiliare (SIM) o una società di gestione del risparmio sottoposte a vigilanza consolidata, ivi comprese le società di partecipazione finanziaria mista.
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Nel riservarsi di formulare una compiuta proposta di parere, condivide fin d'ora l'impostazione del provvedimento, rilevando l'esigenza di procedere celermente all'espressione del parere su di esso, anche in considerazione del fatto che il termine del recepimento dell'ordinamento nazionale della direttiva 2011/89/UE è scaduto il 10 giugno 2013.

  Daniele PESCO (M5S) lamenta come, in corrispondenza con la fine dell'anno, si pretenda di concludere l'esame di un numero molto elevato di provvedimenti, esprimendo dissenso rispetto a tale modalità di lavoro, che non consente un adeguato approfondimento di tematiche spesso molto complesse. Non ritiene, quindi, che sia possibile esprimere il parere sul provvedimento in esame già in questa settimana.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato PESCO ritiene che la Commissione svolgerà tutti gli approfondimenti Pag. 81possibili, tenendo peraltro presente che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato per il 13 gennaio 2014.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.10.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Busin n. 5-01727 sarà svolta in altra seduta.

5-01725 Ginato: Riorganizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nella regione Veneto.

  Federico GINATO (PD) illustra la propria interrogazione, la quale affronta la problematica relativa alla riorganizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di spending review.
  In particolare, nel segnalare come l'Agenzia delle entrate abbia già disposto la soppressione di undici uffici territoriali in alcune regioni settentrionali, di cui cinque nel Veneto, chiede di sapere quali siano i criteri utilizzati per la definizione di tale piano di riorganizzazione, in particolare per quanto riguarda la regione Veneto. In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo intende inoltre conoscere l'elenco degli uffici dei quali è prevista la chiusura e quale sia stato il coinvolgimento delle amministrazioni locali rispetto a tali decisioni.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Federico GINATO (PD) considera esaustiva la risposta fornita dal Sottosegretario, invitando comunque il Governo a vigilare attentamente sull'applicazione dei criteri di riorganizzazione degli uffici, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nonché a fornire anticipatamente l'elenco degli uffici che si intende chiudere, consentendo in tal modo alle amministrazioni locali interessate di esprimere il loro avviso in merito.

5-01726 Zanetti e Sottanelli: Risposta ad un atto di sindacato ispettivo concernente nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale fa seguito all'interrogazione a risposta immediata Zanetti n. 5-01563, svolta il 27 novembre scorso, con la quale si chiedeva di conoscere le valutazioni del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alle nomine di dirigenti da parte dell'Agenzia delle entrate, le quali hanno costituito oggetto di annullamento ad opera del TAR del Lazio.
  In particolare, l'atto di sindacato ispettivo segnala l'esigenza che il Governo, nel fornire al Parlamento informazioni su tale delicata tematica, non si limiti a riferire la posizione dell'Agenzia delle entrate, ma svolga un'azione di controllo di tipo tecnico-politico sull'operato della predetta Agenzia.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Pag. 82

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) prende atto della risposta fornita, di cui si dichiara solo parzialmente soddisfatto e che si riserva, comunque, di approfondire ulteriormente.

5-01728 Pesco: Iniziative nei confronti delle banche che hanno commesso irregolarità nella determinazione di taluni tassi interbancari.

  Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale denuncia come cinque banche europee siano state sanzionate dalla Commissione europea per aver manipolato i tassi interbancari Euribor e Libor, attraverso forme di cartello concordate illegalmente tra le medesime banche. Evidenzia come tali gravi irregolarità abbiano avuto effetti molto rilevanti, in quanto i predetti tassi interbancari incidono tanto sui prezzi degli strumenti finanziari derivati, quanto sui tassi dei mutui, determinando in tal modo conseguenze pregiudizievoli sia per gli Stati sia per i singoli cittadini che hanno stipulato contratti di mutuo.
  In tale contesto l'interrogazione sottolinea come la vicenda dimostri le carenze nell'azione di vigilanza svolta in materia dalle autorità preposte, che non hanno saputo evidenziare tempestivamente i comportamenti illegali delle banche, chiedendo pertanto al Ministro dell'economia quali iniziative intenda assumere per tutelare i cittadini coinvolti.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime apprezzamento per le misure assunte a livello europeo per contrastare i fenomeni di manipolazione dei tassi interbancari denunciati dall'interrogazione, auspicando tuttavia che il Governo italiano eserciti pressioni sulla Commissione europea, in modo da sanzionare immediatamente ogni attività illegittima posta in essere dalle banche in questo ambito. Evidenzia infatti come la rapida applicazione di sanzioni costituisca un elemento imprescindibile per un'efficace opera di deterrenza in tale materia.

  Daniele PESCO (M5S) ritiene che lo Stato italiano dovrebbe verificare quali danni abbia subito a causa dell'illecito comportamento delle banche.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 83