CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2013
138.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 18.15.

Sui lavori della Commissione.

  Alessandro BRATTI (PD) rappresenta al presidente e ai rappresentanti dei gruppi l'esigenza che la Commissione proceda speditamente nell'esame delle proposte di legge sulla riforma del sistema nazionale delle agenzie ambientali. Si tratta, infatti, a suo avviso, di un provvedimento particolarmente importante, atteso da anni da tutti gli operatori del settore ed essenziale per dotare il Paese di un moderno ed efficace sistema di monitoraggio e di vigilanza ambientale, nonché per rinnovare e consolidare un circuito di fiducia fra cittadini e istituzioni mai così indispensabile come in materia di tutela dell'ambiente e della salubrità dei luoghi di vita e di lavoro.

  Ermete REALACCI, presidente, assicura che sottoporrà la richiesta del deputato Bratti all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 84

  Chiara BRAGA (PD), relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto di due provvedimenti incidenti in ambito europeo: si tratta della legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – e della legge europea 2013-bis.
  In proposito, ricorda anzitutto, che la legge di delegazione e la legge europea sono i due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, che hanno sostituito la legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005. Tale riforma è stata disposta con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  Sottolinea, peraltro, che, con la presentazione dei due disegni di legge in titolo, il Governo tiene fede ad un preciso impegno assunto lo scorso mese di luglio in sede di approvazione definitiva da parte della Camera, nella seduta del 31 luglio 2013, della legge di delegazione europea 2013 e della legge europea 2013. Rammenta, infatti, che in quell'occasione il Governo, e per esso il Ministro Moavero, assicurò che avrebbe portato all'attenzione delle Camere, in tempi brevi, «un nuovo binomio di disegni di legge di delegazione e di legge europea», per proporre al Parlamento non solo di recepire una serie di nuove direttive adottate nel frattempo a livello di Unione europea, ovvero di sanare con idonee disposizioni normative alcune procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese – che, purtroppo, è giusto ricordare, detiene il primato negativo del numero delle procedure di infrazione aperte per violazione delle norme europee –, «ma anche e soprattutto per tradurre in atti normativi di recepimento di norme europee tutta una serie di spunti, di proposte emerse durante il dibattito parlamentare» che, per la ristrettezza dei tempi a disposizione, non era stato possibile formalizzare in quell'occasione in veri e propri emendamenti ma, soltanto, in ordini del giorno votati dall'Assemblea.
  Osserva, quindi, che a quelle dichiarazioni, hanno fatto seguito, dopo la pausa estiva, le prese di posizione altrettanto importanti e impegnative rese dai Ministri Moavero e Orlando, l'11 settembre 2013, in occasione della loro audizione davanti alle Commissioni riunite VIII e XIV della Camera. In quella sede, infatti, i due Ministri hanno confermato la disponibilità del Governo a lavorare d'intesa con il Parlamento per predisporre i due annunciati provvedimenti (legge di delegazione europea 2013-bis e legge europea 2013-bis) non solo per continuare in un'azione convinta per la chiusura delle ancor troppo numerose procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia, ma anche per utilizzare l'occasione del recepimento nell'ordinamento interno delle norme europee come leva per definire e mettere in campo politiche innovative nel nostro Paese.
  Ritiene, dunque, che oggi, con l'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, la Commissione abbia la possibilità, da un lato, di verificare quanto messo in pratica dal Governo e, dall'altro, nel dialogo con lo stesso Governo, esercitare un ruolo fattivo e propositivo per fare dei due provvedimenti in titolo uno strumento importante in primo luogo per compiere un passo decisivo, anche in vista del semestre italiano di presidenza dell'UE, nella direzione dell'adeguamento del nostro ordinamento giuridico agli standard europei. Sotto questo profilo, peraltro, ritiene che il percorso di adeguamento del nostro sistema alle normative europee debba costituire anche un'occasione per introdurre nell'ordinamento interno nuovi e più incisivi strumenti di trasparenza e di informazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle procedure e nelle decisioni pubbliche.
  Al tempo stesso, giudica importante cogliere questa occasione sia per operare un complessivo rafforzamento e affinamento degli strumenti di tutela e di salvaguardia dell'ambiente, sia per contribuire a fare delle politiche ambientali il fulcro, l'elemento centrale nella definizione delle politiche complessive del Governo, riproponendo il tema delle politiche Pag. 85ambientali non più come vincolo ma come opportunità per l'uscita dalla crisi e per la costruzione di una prospettiva di crescita e di benessere economico e sociale sostenibili. Vale a dire, per fare dell'ambiente l'orizzonte strategico delle scelte di fondo del Governo, dalle politiche di bilancio a quelle fiscali, dalla ricerca e innovazione alle politiche industriali e per la competitività, agli investimenti infrastrutturali.
  In questo quadro, i disegni di legge in esame, come già detto, traducono in atti formali l'impegno del Governo. In particolare, con il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre il Governo intende quindi esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 29, comma 8, della richiamata legge n. 234 del 2012, di presentare al Parlamento nel corso dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, riferito al «secondo semestre», al fine di integrare le già numerose deleghe legislative conferite con la legge ordinaria di delegazione europea con ulteriori deleghe finalizzate, tra l'altro, al recepimento delle svariate direttive pubblicate successivamente all'approvazione della legge di delegazione 2013 e in ordine alle quali non è possibile – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – il conferimento delle deleghe nella legge di delegazione europea 2014.
  Analogamente, con il disegno di legge europea 2013 bis, il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea. In particolare, la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia che già con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che, residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, occorre quindi fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia.
  Passando all'illustrazione del contenuto dei disegni di legge in esame, per i quali rinvia comunque alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, anzitutto, con riferimento al disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre, che non vi sono disposizioni direttamente afferenti agli ambiti di competenza della VIII Commissione. È comunque di interesse della Commissione Ambiente il riferimento nell'allegato B del disegno di legge (recante le direttive per il cui recepimento è prevista, all'articolo 1, la delega legislativa al Governo) alla direttiva 2013/30/UE del Parlamento e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, il cui obiettivo strategico è quello di ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
  Quanto invece al disegno di legge europea 2013-bis, segnala che esso reca diverse disposizioni di competenza della VIII Commissione e segnatamente quelle contenute negli articoli 12, 14, 15, 16, 17 e 18.
  L'articolo 12 disciplina le modalità attraverso le quali l'autorità competente all'elaborazione ed all'approvazione di taluni piani o programmi in materia ambientale assicura la partecipazione del Pag. 86pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei medesimi piani o programmi. In particolare, l'articolo 12 novella l'articolo 3-sexies del decreto legislativo n. 152/2006 che consente l'accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. La novella intende rispondere all'esigenza di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 1484/10/ENVI, e di un corretto recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE.
  L'articolo 14 reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. In particolare, l'articolo novella in più punti il decreto legislativo n. 32/2010, attuativo della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE), allo scopo di rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4467/13/ENVI. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione.
  L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo 152/2006, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di «progetto»; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. In particolare, la nuova definizione di «progetto» fa riferimento alla realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Inoltre, riprendendo la vigente formulazione della norma, si precisa che: per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; negli altri casi, il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale. Con riferimento allo screening, l'articolo 15 reca la delegificazione delle soglie e dei criteri, che viene direttamente demandata ad un decreto ministeriale nel quale il coinvolgimento delle regioni viene garantito prevedendo che in sede di emanazione del citato decreto venga acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 16 reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi al fine di semplificare e aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, anche al fine di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea. In tale ambito, peraltro, rammento che è in corso la procedura d'infrazione 2013/2022, avviata per una non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, recepita dall'Italia con il decreto legislativo 194/2005.Pag. 87
  L'articolo 17 modifica in più punti la disciplina in materia di danno ambientale, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale medesimo. In particolare, le modifiche si traducono in una serie di novelle alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, alcune delle quali già modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013.
  L'articolo 18 è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall'articolo 18, che novellano l'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.
  Fa, infine, riferimento alle disposizioni dell'articolo 22 che, anche se non di stretta attinenza della VIII Commissione, sono di interesse per la Commissione medesima. In particolare l'articolo 22 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva sulla disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati. In particolare, si esplicita che la normativa di attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nelle leggi che regolano il settore che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dalla normativa di recepimento delle regole europee in materia, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), anche in considerazione del fatto che in questi giorni la Camera è impegnata nell'esame dei provvedimenti di bilancio, segnala l'esigenza che ai deputati della Commissione sia concesso un tempo congruo per l'approfondimento dei contenuti dei disegni di legge in titolo e per la predisposizione delle eventuali proposte emendative.

  Ermete REALACCI, presidente, rassicura il deputato Zolezzi che è sua intenzione, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi, consentire ai membri della Commissione di approfondire il contenuto dei provvedimenti in titolo, ferma restando l'esigenza che la Commissione, anche in ragione della particolare forza degli emendamenti che vorrà approvare in sede consultiva, si esprima in tempo utile affinché le sue deliberazioni siano tenute in debito conto da parte della Commissione di merito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 18.35 alle 19.