CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 dicembre 2013
134.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 4 dicembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.50.

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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni.
C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e C. 1866-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 dicembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadendo quanto già indicato in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, segnala come il termine per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti presso la Commissione Bilancio rimanga fissato alle ore 16 di giovedì 5 dicembre e come pertanto l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento, dei predetti provvedimenti, dovrà concludersi entro il primo pomeriggio di domani.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede delucidazioni in merito alla possibilità, per i comuni, di differenziare l'aliquota relativa alla TASI tra le diverse tipologie di immobili.

  Giovanni PAGLIA (SEL) chiede chiarimenti in merito alla ratio del comma 234 del disegno di legge di stabilità, il quale esenta i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dagli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.
  Con riferimento al comma 431, il quale prevede che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari, ritiene opportuno chiarire se tale beneficio abbia effetti solo nei confronti dei depositanti, ovvero anche nei confronti delle banche.
  Per quanto riguarda invece la previsione del comma 441, secondo la quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare il livello massimo del 10,6 per mille, domanda di sapere come tale disposizione si rifletta su talune fattispecie particolari, ad esempio per quei comuni nei quali l'aliquota dell'IMU sulle case diverse da quelle di prima abitazione sia già stata fissata nella misura del 10,6 per mille, evidenziando come, in tal caso, la previsione del comma 441 avrebbe, sostanzialmente, l'effetto di rendere i conduttori di tali unità immobiliari esenti dalla TASI, laddove invece, paradossalmente, gli inquilini di immobili locati a canone concordato, sui quali si applica una più bassa aliquota IMU, sarebbero sottoposti alla TASI.

  Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno fare chiarezza sui profili, evidenziati dal deputato Paglia, concernenti l'interrelazione tra l'IMU e la TASI, ricordando, in tale contesto, come la relazione tecnica trasmessa dal Governo, relativa al testo del disegno di legge di stabilità approvato dal Senato, quantifichi il gettito annuo della TASI in oltre 3,7 miliardi di euro, considerando un'aliquota di base dell'1 per mille, senza tuttavia tener conto del fatto che i singoli comuni hanno la possibilità di esentare da quest'ultimo tributo le unità immobiliari alle quali l'IMU si applichi nella misura massima del 10,6 per mille. Considera pertanto opportuno comprendere come la predetta quantificazione Pag. 83complessiva di 3,7 miliardi si articoli tra le diverse tipologie di immobili assoggettati all'imposta.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle questioni sollevate sui temi della fiscalità immobiliare comunale, sottolinea innanzitutto come il disegno di legge di stabilità, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, stabilisca aliquote minime e massime all'interno delle quali i comuni dispongono di margini di manovra. Trattandosi infatti di tributi comunali, la scelta è stata quella di riconoscere ai singoli enti locali, sia pure all'interno di taluni confini, spazi di discrezionalità che consentano di rimodulare le aliquote, ad esempio riducendo l'aliquota massima IMU del 10,6 per mille, ovvero incrementando l'aliquota di base della TASI, fissata all'1 per mille. La somma delle due aliquote, che costituirà la misura dello sforzo fiscale complessivo in materia è, comunque, limitata entro il limite massimo del 10,6 per mille, al fine di evitare incrementi del carico fiscale per i contribuenti, che invece risulterà inferiore sia all'IMU per il 2013, sia all'IMU per il 2012. Tali considerazioni valgono, naturalmente, specificamente per la TASI, la quale costituisce un tributo integralmente spettante ai comuni, che disporranno di ampi margini di autonomia in merito.
  In merito alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato Causi sulla quantificazione del gettito della TASI, rileva come, dei 3,7 miliardi complessivi indicati nella relazione tecnica, 1,7 miliardi di euro riguardino l'applicazione dell'imposta alle unità immobiliari di prima abitazione.
  Con riferimento al previsione del comma 234, evidenzia come la ratio dell'esenzione dagli obblighi antiriciclaggio sia quella di favorire la massima rapidità degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sia pure nel quadro complessivo di garanzia costituito dal controllo pubblico sui predetti interventi, in modo da facilitare la ripresa delle attività produttive e commerciali in quelle aree.
  Per quanto riguarda invece le previsioni del comma 431, pur riservandosi un ulteriore approfondimento in materia, ritiene che la previsione esplicherà i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti depositanti, i quali costituiscono gli unici destinatari degli eventuali interventi del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione delle proposte di relazione che saranno formulate dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 4 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00192 Ribaudo: Problematiche relative al regime IMU delle abitazioni in comodato.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia l'esame della risoluzione.

  Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la problematica relativa all'applicazione dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, il quale stabilisce, ai fini della seconda rata IMU, che i comuni posso equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari concesse in Pag. 84comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e che, a tal fine, ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione di tale agevolazione, compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
  Al riguardo, rileva come permanga il dubbio se il limite individuato con riferimento al valore dell'ISEE debba riferirsi al comodante o al comodatario, anche in considerazione del fatto che le deliberazioni assunte in materia da diversi comuni evidenziano la mancanza di un'interpretazione omogenea della norma, in quanto alcuni comuni hanno individuato il soggetto cui fare riferimento nel comodante, e altri nel comodatario.
  In tale contesto la risoluzione intende impegnare il Governo a adottare ogni iniziativa utile per chiarire che i comuni, nel definire tali criteri e modalità devono far riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al soggetto comodatario dell'immobile.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come la risoluzione in discussione solleciti il Governo a chiarire se il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in relazione al quale è subordinata la fruizione del beneficio in argomento da parte del comodante, soggetto passivo dell'imposta, debba riferirsi al soggetto comodatario che dispone dell'immobile.
  Al riguardo, rappresenta che il citato articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, ha previsto che «nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 211, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (...)».
  Ciò premesso, fa presente che è in corso di predisposizione un documento di prassi amministrativa nel quale si fornisce l'interpretazione della norma in questione, in maniera coerente con quanto auspicato dalla risoluzione.
  Riferisce, inoltre, che il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno precisare come, al fine di definire più puntualmente l'ambito di applicazione della fattispecie in esame, il disegno di legge C. 1865, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale – legge di stabilità 2014», nel testo approvato dal Senato, abbia dato veste normativa all'auspicata interpretazione. Ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 505, del suddetto disegno di legge, modificando l'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto esplicitamente che «i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (...) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui».
  Evidenzia dunque come, in tal modo, la possibilità per il comodante, soggetto passivo dell'IMU, di usufruire dell'agevolazione in commento sia stata ancorata alla situazione economica del comodatario.

  Francesco RIBAUDO (PD) ritiene che l'orientamento espresso dal Sottosegretario consenta di risolvere la problematica affrontata dalla risoluzione.

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  Marco CAUSI (PD) ricorda come la risoluzione sia stata presentata per fugare alcune incertezze interpretative circa l'attuazione della previsione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, la quale stabilisce, ai fini della seconda rata dell'IMU, che i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse gli immobili di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In particolare, in tale ambito è stato avanzato il dubbio se la previsione del predetto comma 1 secondo cui ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione, subordinando la fruizione del beneficio al limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), debba intendersi nel senso che il predetto limite ISEE si riferisce al comodante ovvero al comodatario.
  Ritiene quindi che, alla luce delle considerazioni testé espresse dal Sottosegretario, sia possibile approvare la risoluzione, al fine di dare un concreto segnale di risposta alle molteplici sollecitazioni di quanti hanno chiesto alla Commissione di contribuire a fare chiarezza in materia.

  La Commissione approva la risoluzione.

  La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 4 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva su: «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali».
(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Ricorda che nella precedente seduta è stata formalizzata una proposta di documento conclusivo dell'indagine. Invita quindi tutti i gruppi a far pervenire entro la giornata di domani le eventuali proposte di integrazione o modifica della proposta di documento conclusivo, in modo da permettere l'approvazione del documento stesso nella seduta di martedì 10 dicembre prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella seduta di martedì 10 dicembre prossimo.

  La seduta termina alle 14.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 dicembre 2013.

Audizione del professor Alberto Bagnai, sulle prospettive della politica tributaria e del settore bancario, nel quadro dell'Euro ed in vista del prossimo semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.25.