CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2013
133.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA, indi del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Davide CRIPPA, presidente, comunica che il deputato Raffaele Fitto ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Roberto Marti.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

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Tab. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide CRIPPA, presidente, avverte che, lunedì 2 dicembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» (C. 1865) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» (C. 1866), approvati in prima lettura dal Senato.
  Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

  La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 3) (limitatamente alle parti di competenza); lo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 7) (limitatamente alle parti di competenza) nonché lo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 13) (limitatamente alle parti di competenza).
  L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.
  Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti Pag. 169alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.
  Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Luigi TARANTO, relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla V Commissione Bilancio e programmazione economica sui documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016, approvati dal Senato.
  Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016 è stato predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).
  Ai sensi della legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.
  Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016 come modificato dal Senato, originariamente composto da 26 articoli, si compone di un solo articolo, a sua volta suddiviso in 531 commi, allegati e tabelle.
  Passando a esaminare le parti di più specifica competenza ovvero di interesse del disegno di legge di stabilità della Commissione attività produttive, segnala le disposizioni di seguito illustrate.
  Il comma 5 determina la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura di 54.810 milioni.
  La norma in oggetto dispone l'iscrizione in bilancio di tali risorse nella misura dell'80 per cento (43.848 milioni), subordinando l'utilizzo della restante quota di 10.962 milioni ad una verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) dell'effettivo impiego delle prime risorse assegnate.
  Dei 43.848 milioni di euro, il comma 5 dispone l'immediata iscrizione nel bilancio 2014-2016 nella misura di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi, la quota residua, pari a 42.298 milioni, sarà ripartita in quote annuali secondo le determinazione della tabella E delle singole leggi di stabilità. Il secondo periodo del comma 5 specifica, inoltre, che tali risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Si tratta di una nuova chiave di riparto che modifica la ripartizione dei fondi, rispetto a quella finora adottata nei precedenti cicli di programmazione, Pag. 170che era determinata nelle quote dell'85 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 15 per cento alle aree del Centro-Nord.
  La formulazione della disposizione sembra, inoltre, voler ribadire l'utilizzo esclusivo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per finalità di investimento, secondo la natura stessa delle risorse del Fondo, che sono iscritte in bilancio in conto capitale, evitando, dunque, che tali risorse possano essere utilizzate – come operato in passato da numerosi provvedimenti legislativi – a copertura di oneri anche di parte corrente.
  Segnala che, come riportato dal Ministro Trigilia, nel corso dell'audizione del 19 novembre 2013 presso le Commissioni V e XIV della Camera dei deputati, il Fondo per lo sviluppo e la coesione sarà utilizzato prevalente per la realizzazione di grandi reti infrastrutturali (ferroviarie, stradali, aeroportuali e portuali), per investimenti pubblici nel campo della prevenzione dei rischi ambientali e per il completamento e miglioramento della rete digitale (banda larga e ultra-larga).
  Per quanto riguarda le risorse complessivamente iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, segnala che il bilancio a legislazione vigente indica 5.433,2 milioni per il 2014 e 8.264,8 milioni per il 2015. Di tali importi, la Tabella E del disegno di legge di stabilità dispone una rimodulazione temporale, attraverso una riduzione di 400 milioni nel 2014 e di 1,5 miliardi nel 2015, che vengono traslati nel 2016 (+1,9 miliardi).
  I commi da 6 a 9 riguardano il finanziamento della «strategia per le Aree interne», predisposta dal Ministro per la coesione territoriale, unitamente ad altri Ministeri ed enti pubblici, con lo specifico obiettivo di contribuire al rilancio economico e sociale di ampie porzioni del territorio nazionale che si trovano in condizioni socio-economiche marginali o di insufficiente valorizzazione.
  A favore di queste aree, il comma 6 autorizza la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge n. 183 del 1987.
  Ai sensi del comma 7, l'autorizzazione di spesa è finalizzata al finanziamento di progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. I criteri e le modalità attuative di tali interventi dovranno essere previste dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.
  Il comma 10, inserito durante l'esame al Senato, destina 1 milione di euro all'agenzia ICE per l'anno 2014 per l'attivazione di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine. L'attivazione dei percorsi formativi e la concessione delle borse di studio devono avvenire, secondo la norma, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia. I giovani interessati devono essere in possesso almeno di istruzione superiore.
  Il comma 11, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 per la concessione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti privati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.
  Le suddette risorse vanno ad incrementare l'apposito Fondo istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, e dovranno essere destinate:
   per il 50 per cento a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici (come aggiunto in sede d'esame al Senato) da realizzare nei territori regionali Pag. 171diversi dalle aree dell'Obiettivo convergenza;
   per il 50 per cento a contratti di sviluppo in ambito turistico.

  Il comma 12, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati, dispone l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015.
  Ricorda in proposito che il Fondo per la crescita sostenibile, istituito nel 2012 dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche: la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; il rafforzamento della struttura produttiva il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.
  Il comma 13, modificato durante l'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014, al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo (istituito con il decreto-legge n. 251/1981, convertito con modificazioni dalla L. 394/1981) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Nel corso dell'esame in Senato si è prevista inoltre una riserva di destinazione fino al 40 per cento dell'importo per le imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.
  Il comma 14, inserito durante l'esame presso il Senato, dispone il rifinanziamento per 200 milioni di euro del fondo (di cui all'articolo 3 della legge n. 95/73), gestito da SIMEST, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito e degli investimenti all'estero.
  Per la copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente versamento di 200 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria relativo alle somme recuperate per i crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito (articolo 7, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 143/1988).
  Il comma 15 riguarda la riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico, per la destinazione ai medesimi fini, delle somme restituite dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti concessi al settore aeronautico, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
  Il comma 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, elimina l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. «spesometro»). A tal fine viene abrogato l'articolo 36, comma 8-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Tale norma, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, aveva assoggettato i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. «spesometro»). Si rammenta che i produttori agricoli che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7mila euro sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).Pag. 172
  Il comma 21 autorizza la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità volte ad assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della difesa nazionale, nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia.
  Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 537-bis del Codice, concernente i programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, il decreto del Ministro dello sviluppo economico che dispone l'utilizzo dei richiamati contributi è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 26 – novellando l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009 – estende l'ambito dei destinatari delle operazioni realizzate da Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle risorse provenienti dai fondi della raccolta del risparmio postale e degli altri fondi garantiti dallo Stato con finalità di sostegno all'economia. Tali operazioni, che, ai sensi del richiamato comma 4-bis, possono assumere qualsiasi forma, quale la concessione di finanziamenti, la prestazione di garanzie e l'assunzione di capitale di rischio e debito e che sono attualmente consentite a favore delle piccole e medie imprese con finalità’ di sostegno all'economia, sono estese dal comma 26, lettera a), anche alle grandi imprese.
  Conseguentemente, ai sensi del medesimo comma 26, lettera b) si conferma anche per le grandi imprese, oltre che per le piccole e medie come già previsto, che l'intervento di Cassa e’ consentito solo in via indiretta, attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta la precisazione che l'intervento indiretto è a favore delle imprese per finalità di sostegno all'economia (lettera b-bis).
  Le disposizioni previste ai commi da 27 a 30, introdotte dal Senato, sono finalizzate ad estendere il perimetro delle attività che possono essere svolte dalla Cassa Depositi e Prestiti con finalità di sostegno all'economia attraverso l'utilizzo delle risorse della cd. gestione separata, prevedendo che le stesse possano ricomprendere anche l'acquisto di titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione concernenti crediti verso piccole e medie imprese. In particolare con il comma 27 si interviene sull'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato «export banca» – volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.
  A tal fine il comma in esame interviene su due parti di tale articolo:
   in primo luogo, laddove lo stesso demanda ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di autorizzare e definire le attività che la CDP S.p.A. – al fine della costituzione del sistema di export-banca – potrà effettuare «al servizio di SACE S.p.A.», elimina tale inciso;
   in secondo luogo, ove la norma specifica che le predette operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane sono assistite e garantite dalla SACE aggiunge le parole «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

  Per effetto di tali modifiche l'attività della Cassa per la costituzione del sistema suddetto risulterebbe esercitabile anche con riferimento ad operatori assicurativi diversi dalla SACE.
  I commi 28 e 29 intervengono sulla disciplina che ha disposto la trasformazione della Cassa in società per azioni, disciplinandone il relativo ambito di operatività, costituita dall'articolo 5 del decreto-legge Pag. 173n. 269 del 2003. A tal fine viene eliminata la delimitazione, prevista dal comma 7, lettera b) di tale articolo, dei soggetti presso cui la Cassa può operare la raccolta dei fondi (che non sono assistiti da garanzia statale) per finanziare le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, fondi la cui raccolta può essere effettuata «esclusivamente presso investitori istituzionali». Tale delimitazione viene soppressa dal comma 28. Inoltre, in aggiunta alle attività attualmente attribuite alla Cassa dai commi da 7-bis ad 8-ter del sopra citato articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003, si dispone con il comma 29 (con cui viene aggiunto un comma 8-quater all'articolo 5 medesimo) che l'Istituto possa acquistare titoli emessi in base alla disciplina generale sulla cartolarizzazione di cui alla legge n.130 del 1999 aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese. Gli acquisti di tali titoli, se effettuati a valere sulla raccolta postale o su altri fondi assistiti dalla garanzia dello Stato, possono essere garantiti dallo Stato, secondo criteri da stabilirsi con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone inoltre che in presenza di eventuali escussioni di garanzie, ai relativi oneri si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.
  Infine con il comma 30 si interviene sul comma 11 dell'articolo 5 medesimo, laddove questo rinvia a decreti del ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle regole per l'attività della gestione separata sopra detta. Oltre a quanto già previsto, con tali decreti dovranno altresì stabilirsi (lettera e-bis) le esposizioni assunte dalla Cassa a valere sui finanziamenti, diversi dalla raccolta postale, che ai sensi del precedente comma 7, lettera a) – vale a dire nell'ambito della gestione separata – possono essere garantiti dallo Stato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario. In tale lettera e-bis) si specifica che tale garanzia può essere rilasciata con rinuncia all'azione di regresso sulla Cassa (rispondendone pertanto solo lo Stato), e che la stessa dovrà essere onerosa e compatibile con la disciplina europea in materia.
  Il comma 31 è volto ad istituire un «Sistema nazionale di garanzia», con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all'organo di amministrazione; una sezione speciale «Progetti di Ricerca e Innovazione», istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
  Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 31 modifica la composizione e la denominazione dell'attuale organo di amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, in luogo del quale è individuato un organo dalla composizione più snella, denominato «consiglio di gestione».
  Rispetto alla composizione dell'attuale organo di amministrazione del Fondo, è stato ridotto il numero dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e non ci sono più né il rappresentante delle banche né i rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.
  Per quanto riguarda il compenso dei componenti del consiglio di gestione, la lettera a) del comma 31 specifica che esso è il medesimo di quello stabilito per i componenti dell'attuale comitato di gestione, il quale decade dall'atto di formale costituzione del nuovo organo di amministrazione.
  La lettera b) del comma 31, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione speciale denominata «progetti di Ricerca e innovazione» con una disponibilità di 100.000.000 di euro a valere sulle disponibilità del Fondo stesso. Oggetto della sezione è la concessione di Pag. 174garanzie per i finanziamenti concessi dalla BEI (Banca europea per gli investimenti) direttamente o indirettamente per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale.
  La garanzia può essere concessa copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti il cui ammontare minimo è pari a 500.000 euro. Beneficiari della garanzia possono essere le imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di impresa e ai raggruppamenti di imprese, la cui individuazione è oggetto di specifico accordo-quadro di collaborazione tra il MISE, il MIPAF e la BEI. La definizione delle modalità operative della Sezione speciale (criteri, modalità di selezione, caratteristiche dei progetti etc.) è rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'ultimo periodo della lettera b) dispone che le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. La lettera c), introdotta durante l'esame del provvedimento al Senato, istituisce e disciplina, nell'ambito dei fondi che costituiscono il Sistema nazionale di garanzia, il Fondo di garanzia per la prima casa, finalizzato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari; esso assorbe attività e passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, contestualmente soppresso. Istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo è volto alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su singoli mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (tale previsione di garanzia collettiva è innovativa rispetto alla disciplina del Fondo per le giovani coppie). Al Fondo sono attribuiti 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del predetto Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene contestualmente soppresso.
  Per quanto riguarda la garanzia del Fondo, essa può essere concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
  Rispetto al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 viene ampliato il novero dei finanziamenti che possono essere assistiti da garanzia: non solo dunque quelli connessi all'acquisto della prima casa, ma anche quelli relativi alla ristrutturazione ed all'efficientamento energetico della stessa. Viene inoltre esteso l'ambito di applicazione soggettiva del Fondo: esso infatti acquista portata generale, ferma restando la priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (di cui al già richiamato articolo 1 della legge sulla riforma del mercato del lavoro). Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Inoltre, la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  Si demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle norme di attuazione del Fondo, nonché dei criteri, condizioni e modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
  Il comma 32 assegna 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, Pag. 175lettera a), della legge n. 662/1996 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il comma 32 dispone inoltre, che con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Infine, il comma 32 dispone una riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  Il comma 33 costituisce un Fondo, presso Unioncamere, per la patrimonializzazione dei confidi finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal sistema delle Camere di Commercio. In particolare possono accedere al Fondo: i confidi sottoposti alla Banca d'Italia; i confidi che, nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. Al Fondo sono attribuite risorse pari a 100 milioni di euro per il 2014; 150 milioni di euro per il 2015; 200 milioni di euro per il 2016. Tali risorse provengono, in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal diritto annuale per il finanziamento delle Camere di commercio. La definizione delle modalità attuative nonché dei requisiti di accesso per i confidi è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa autorizzazione della Commissione europea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il comma 34, introdotto dal Senato, interviene – con la finalità di estenderne la durata – sulla garanzia dello Stato prevista per i debiti di parte corrente delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, oggetto delle disposizioni sui pagamenti dei debiti pregressi introdotte dal decreto legge n. 35 del 2013. Va in proposito rammentato che i commi da 12-ter a 12-septies dell'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013 prevedono la concessione della garanzia statale sui debiti di parte corrente – certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 – per somministrazioni forniture e appalti nonché per prestazioni professionali delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, quali regioni, enti locali, enti del SSN ed enti pubblici nazionali che risultino certificati tramite comunicazione alla piattaforma elettronica, secondo le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 35. In particolare il comma 12-quinques, oggetto dell'intervento di modifica operato con il comma 15-bis in commento, consente ai creditori la cessione del credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-ter ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Una volta avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa dallo Stato può richiedere nel confronti del soggetto cessionario la ristrutturazione del debito, con un piano di ammortamento. Il comma dispone altresì, al penultimo periodo, che la garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione del debito. Tale ultima disposizione viene soppressa dal comma 34 in esame, conseguendone pertanto che la garanzia in questione continui ad operare anche sul debito come ristrutturato. La norma in tal modo sembrerebbe facilitare, per l'amministrazione interessata, il procedimento di ristrutturazione del debito. Le disposizioni recate dai commi da 35 a 39 destinano al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per Pag. 176le piccole e medie imprese gli interessi maturati su di un apposito conto corrente dedicato nel quale i notai e altri pubblici ufficiali hanno l'obbligo di versare una serie di onorari e somme a vario titolo dovute al professionista o a lui affidate.
  Il comma 60, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una nuova disciplina delle modalità di revoca dei finanziamenti relativi all'evento Expo 2015 e una procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate. Viene, altresì, istituito un nuovo Fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015». In particolare, il comma 60 sostituisce il comma 5 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 69/2013 con tre nuovi commi, al fine di disciplinare, oltre alle modalità di revoca dei finanziamenti indicati dal medesimo comma (già contemplate dal testo vigente), anche la procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate.
  I commi 74 e 75, introdotti durante l'esame al Senato, recano una norma di interpretazione autentica finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. Il comma 74 delimita il campo di applicazione alle «fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002» (data di entrata in vigore del decreto-legge 7/2002). Analizzando le disposizioni in dettaglio, il comma 74, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, prevede che la sospensione – di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7/2002 – delle disposizioni riguardanti le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas e di quelle che obbligano le centrali termiche di qualsiasi tipo a corrispondere un contributo, per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione degli impianti, deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002. Secondo il comma 74 tale interpretazione sarebbe conseguenza della «stabilizzazione» delle disposizioni del decreto-legge n. 7/2002, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 239/2003, il quale ha introdotto una disposizione che ha previsto l'applicazione a regime, per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, delle norme autorizzative che il decreto-legge 7/2002 aveva introdotto in via transitoria fino al 31 dicembre 2003. Il comma 74 quindi interpreta la disposizione recata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 239/2003, come una stabilizzazione delle disposizioni sospensive recate dal decreto-legge 7/2002, e quindi, di fatto, come una abrogazione del termine del 31 dicembre 2003 ivi fissato. Il successivo comma 75, in considerazione di quanto previsto al comma 74, esclude l'applicabilità (per le fattispecie di cui al comma 74) dell'articolo 15 della L. 393/1975, nonché dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (T.U. edilizia). Appare rilevante la disapplicazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 poiché, anche considerando la «stabilizzazione» della sospensione dell'articolo 15 della L. 393/1975, la normativa nazionale non contempla espressamente una deroga, per gli impianti in questione, all'obbligo generale di corresponsione del contributo di costruzione (commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione) stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
  Il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici Pag. 177condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.
  Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista.
  Più in dettaglio, la lettera a) del comma 87 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica. Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura:
   del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2014;
   del 50 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

  Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.
  Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede l'applicazione della detrazione nella misura:
   del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2015;
   del 50 per cento, per le spese sostenute dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.

  La norma, pertanto, rispetto alla normativa vigente proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.
  La lettera b) del comma 87 modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013 al fine di posticipare di due anni (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015) il termine entro cui dovranno essere definite misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica.
  Tale posticipo appare consequenziale rispetto alla proroga sino al 31 dicembre 2015 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
  La lettera c) del comma 87 modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. Il punto 1) della lettera c) sostituisce il comma 1 dell'articolo 16 prevedendo che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del TUIR, per le spese documentate, Pag. 178relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dello stesso articolo 16-bis), spetta una detrazione dall'imposta lorda – fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – pari al:
   50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
   40 per cento, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

  In sostanza, rispetto alla disciplina vigente viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.
  Il punto 2) della lettera c) modifica il comma 1-bis dell'articolo 16 del TUIR il quale, fino al 31 dicembre 2013, ha previsto una detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (contemplati dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR).
  Per effetto delle modifiche apportate si prevede che per tale tipo di intervento – fino ad un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – spetta una detrazione del:
   65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
   50 per cento, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

  Anche in tal caso, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. La norma, pertanto, rispetto alla normativa vigente proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.
  Il punto 3) della lettera c) modifica il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, prevedendo per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:
   mobili;
   grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
   forni di classe A.

  In sostanza, con la norma in esame viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione, termine che nel testo vigente non è indicato.
  Si prevede, infine, che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro il termine così modificato, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).
  Il comma 99, introdotto durante l'esame al Senato, demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (capacity payment transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione Pag. 179da fonti rinnovabili si riduce. Al fine di non scaricare sui prezzi e le tariffe dell'energia elettrica gli oneri derivanti dall'integrazione di tale corrispettivo, la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico. In particolare, la norma richiama il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, che disciplina il meccanismo transitorio di remunerazione della capacità, in attesa della definizione del sistema a regime previsto dall'articolo 1. Il capacity payment transitorio, regolato dall'Autorità con delibera 48/04, dovrebbe rimanere in vigore fino all'entrata in funzione del meccanismo di remunerazione della potenza a regime (capacity market a regime).
  Il comma 99 in esame sembrerebbe quindi essere finalizzato a ridurre i rischi per la sicurezza energetica nazionali dovuti alla crisi del settore termoelettrico, causata dalla veloce espansione delle fonti rinnovabili e dal calo della domanda di energia elettrica (overcapacity), cercando di introdurre un sistema «ponte» con lo scopo di evitare dismissioni di impianti necessari alla sicurezza e alla fornitura di servizi di bilanciamento e riserva, fino all'avvio del mercato a lungo termine della capacità.
  Il comma 100, introdotto durante l'esame al Senato, proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'entrata in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o terreni della pubblica amministrazione già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013.
  La norma richiama il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici), c.d. Quinto Conto Energia, facendo però riferimento ai soli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche.
  In particolare, per tali impianti, viene prorogato il termine di entrata in esercizio (che di norma è entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto ministeriale) per l'ammissione alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità siano le opere connesse agli impianti.
  Si rammenta che l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 74/2012 prevedeva una disposizione con finalità analoghe a quella in commento, per gli impianti ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ma che era destinata a tutti gli impianti danneggiati.
  Con riferimento alla condizione che restringe l'ambito di applicazione della norma alle zone colpite da calamità, la disposizione in commento si riferisce alle zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, «sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi».
  Il comma 183 estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni, già disposta per le concessioni di beni demaniali marittimi. La proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi era stata infatti disposta, per le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179/2012 (c.d. «decreto-legge Sviluppo 2») e dal successivo articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha esteso da ultimo la proroga alle concessioni aventi ad oggetto:
   il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;Pag. 180
   il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;
   i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

  Recentemente, l'articolo 19, comma 5-bis del decreto legge n. 69 del 2013, ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi. L'aggiornamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate, era stato disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2013, con Decreto ministeriale 4 dicembre 2012.
  I commi da 285 a 288 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017; cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica.
  Si segnala che gli importi in questione sono stati modificati dal Senato, risultando ora superiori per un ammontare complessivo di 360 milioni a quello indicato nel testo iniziale del disegno di legge di stabilità in esame, ove si prevedevano riduzioni di spesa per 600 milioni nel 2015 e 1.310 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
  In data 19 novembre 2013 il Commissario Carlo Cottarelli ha inviato alle Camere il programma di lavoro per l'attività di revisione della spesa pubblica, per il periodo novembre 2014-ottobre 2016 che, quanto agli obiettivi quantitativi, è finalizzato a perseguire i risparmi di ammontare analogo a quelli definiti nei commi in commento, vale a dire 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 e 11,3 miliardi a decorrere dal 2017. Nelle more della definizione di tali interventi correttivi, il comma 286 dispone che siano accantonate e rese indisponibili, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 del disegno di legge in esame.
  Per il Ministero dello sviluppo economico si prevedono accantonamenti pari a 4,8 per l'anno 2014 e a 10,4 milioni di euro per il 2016.
  L'accantonamento in questione ha una finalità prudenziale, atteso che il comma medesimo precisa che a seguito dell'adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate.
  Da tali accantonamenti sono escluse:
   le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   le spese della Missione «Ricerca e innovazione»;
   gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.

  Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37 (riduzione di spesa per Pag. 181trasferimenti alle imprese e consumi intermedi), e dell'articolo 17, commi 4 e 5 (percentuale di fruizione dei crediti di imposta).
  Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; è invece preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. .È comunque prevista una clausola di salvaguardia: qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio sopra riportate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla riduzione delle somme accantonate in misura da consentire il raggiungimento degli obiettivi.
  Il comma 289 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016.
  Come riportato nella Relazione tecnica (A.S. 1120), la riduzione media è valutabile intorno al 10 per cento degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate e non attiene ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese, né a rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi o ripianamento perdite d'esercizio.
  Le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione sono elencate nell'Allegato 4 del disegno di legge, con l'indicazione dell'Amministrazione competente, l'oggetto e l'ammontare delle somme portate in riduzione.
  Per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità si segnalano i seguenti finanziamenti.
  Con riferimento alle tabelle A e B (accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, relativi alle disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale) si segnala che non sono previsti accantonamenti di competenza del ministero dello sviluppo economico.
  Si segnala preliminarmente che il comma 524 reca l'approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.
  La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2014-2016 presentato dal Governo (A.S. 1120) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.707 milioni per il 2014, a 3.752 milioni per il 2015 e a 3.710 milioni per il 2016.
  Rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, la tabella C, nel testo presentato dal Governo, fra le diverse variazioni di bilancio – come riportato nell'Allegato 1 al ddl di stabilità 2014 (A.S. 1120)- dispone l'incremento di 10 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 delle spese per il funzionamento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  Il comma 525 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, esposte per programma e missione.
  Gli stanziamenti iscritti in Tabella E ammontavano complessivamente, nel testo presentato dal Governo, a 22.017,5 milioni per il 2014, a 21.619,6 milioni per il 2015, a 14.705 milioni per il 2016 e a 57.991,8 milioni per il 2017 e anni successivi.
  A seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti nel corso dell'esame al Senato (A.C. 1865) le autorizzazioni pluriennali di spesa indicate in Tabella E ammontano, in termini di competenza, a 21.866,5 milioni per il 2014, a 21.269,6 milioni per il 2015, a 14.505 milioni per il 2016 e a 57.942,8 milioni per il 2017 e anni successivi.
  Le modifiche disposte dal Senato riguardano, fra l'altro una riduzione di 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 delle risorse del Fondo di garanzia per le Pag. 182PMI: tali risorse sono state destinate al finanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa (comma 31, lettera c);
  Per quanto riguarda le rimodulazioni disposte sempre dalla tabella E si segnala in particolare quella relativa alle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM, con un incremento delle dotazioni nei primi tre anni (+149 milioni nel 2014, +135 milioni nel 2015 e +155 milioni nel 2016), e una corrispondente riduzione di 439 milioni delle risorse relative al 2017 e anni successivi.
  Si evidenzia inoltre una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative ai tre contributi pluriennali previsti dalla legge finanziaria per il 2007 a favore dei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.
  Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2007-2021, vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+2,9 milioni nel 2014 e nel 2015, + 1,4 milioni nel 2016), con corrispondente riduzione di 7,1 milioni di euro nel 2017 e negli anni successivi.
  Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2008-2022, vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+684 mila euro nel 2014, + 456 mila euro nel 2015 e + 228 mila euro nel 2016), con corrispondente riduzione di 1.368 nel 2017 e negli anni successivi.
  Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2009-2023, vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+3,9 milioni nel 2014, + 2 milioni circa nel 2015 e + 1 milione di euro nel 2016), con corrispondente riduzione di 6,8 milioni di euro nel 2017 e negli anni successivi.
  La Tabella E in esame dispone inoltre una riduzione delle autorizzazioni di spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico nonché una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative agli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, con un incremento delle dotazioni nei primi tre anni del triennio (+11,3 milioni nel 2014, +6,3 milioni nel 2015 e +3,1 milioni nel 2016), e una corrispondente riduzione di 20,7 milioni dal 2017.
  Si evidenzia infine un incremento delle autorizzazioni di spesa sul Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di 280 milioni per il 2014 e 750 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e una contestuale riduzione di 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.
  Passando all'analisi del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2014-2016, ricorda che esso è redatto in base alle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come successivamente modificata dalla legge n. 39 del 2011. Coerentemente con la cornice normativa iscritta nella legge di contabilità, il bilancio viene predisposto secondo il noto criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, così come tradotte nelle istruzioni metodologiche e tecniche contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13 luglio 2011, n. 23.
  Le parti del disegno di legge di Bilancio 2014 di interesse della X Commissione Attività Produttive riguardano prevalentemente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), in relazione alla ricerca applicata, e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), in relazione appunto alla meteria del turismo.
  Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2014 (Tab. 3), reca spese complessive di competenza per un totale di 9.758 milioni di euro, aumentate a 10.211,7 milioni dalla nota di variazioni approvata dal Senato (+453,7, in recepimento delle modifiche del ddl di stabilità). Le spese del MiSE rappresentano Pag. 183meno del 2 per cento del totale complessivo delle spese del bilancio dello Stato.
  Nel bilancio del dicastero prevalgono nettamente le spese in conto capitale, che assommano a 8.973,2 milioni (92 per cento del totale complessivo), aumentati a 9.411,7 milioni con la nota di variazioni (+438,5). Alle spese correnti sono destinati 538,8 milioni, aumentati a 554 milioni con la nota di variazioni (+15,2 milioni). La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2014 risulta pari al 5,5 per cento delle spese complessive del Ministero. Le spese per il personale (176 milioni di euro) sono pari al 32,7 per cento delle spese correnti.
  Rispetto alle previsioni assestate 2013 (11.834 milioni), le spese del Ministero registrano una diminuzione di 2.076 milioni di euro. Le spese di parte corrente risultano ridotte di 29,5 milioni di euro, mentre gli stanziamenti in conto capitale di 2.283,4 milioni di euro. Aumentano invece, rispetto alle previsioni assestate 2013, i rimborsi di passività finanziarie, che passano da 9 a 246 milioni nelle previsioni per il 2014.
  La gran parte della dotazione di competenza del ministero è ripartita tra la missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale – (che da sola assorbe quasi i due terzi delle risorse) e la missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, (che ha quasi un terzo della dotazione).
  La missione con gli importi più rilevanti è dunque la n. 28 – sviluppo e riequilibrio territoriale, a cui partecipa il solo Ministero dello sviluppo economico, ed è gestita dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. È costituita da un solo programma – politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4) – e per l'anno 2014 riceve risorse pari a 6.086 milioni di euro, registrando una diminuzione di 1.487,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013. Una ulteriore diminuzione di 250 milioni è stata apportata con la nota di variazioni, per cui il totale della missione risulta di 5.836 milioni di euro. Del programma fa parte il capitolo 8425, Fondo per lo sviluppo e la coesione (nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS), con una dotazione di competenza a legislazione vigente di 5.433,4 milioni di euro per il 2014, ridotti a 4.883 milioni con la nota di variazioni (-550 milioni). Si segnala che il capitolo è esposto nella tabella E della legge di stabilità, che dispone una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al Fondo di sviluppo e coesione attraverso una riduzione di 400 milioni nel 2014 e di 1,5 miliardi nel 2015, che vengono spostati nel 2016 (+1,9 miliardi).
  Per quanto riguarda la missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese – quasi interamente gestita, nell'ambito del MISE, dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, per il 2014 risultano assegnate risorse pari a 3.153,7 milioni di euro (- 279,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013) ripartite tra 3 programmi:
   regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5), con 2.704,2 per il 2014, aumentati a 2.941,8 milioni con la nota di variazioni (+237,6). Nell'ambito delle spese per Investimenti (spese in conto capitale) dello stesso programma i più consistenti stanziamenti riguardano il capitolo 7421 (Interventi agevolativi per il settore aeronautico), con 1.442,6 milioni di euro di competenza per il 2014 (aumentati a 1.491,4 con la nota di variazioni). Si segnala che tale capitolo è esposto in tabella E della legge di stabilità, che dispone alcune rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa a favore dei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico e della ricerca aerospaziale ed elettronica. Sempre per il settore aeronautico, si segnala il capitolo 7420 (Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese), con 218,4 milioni di competenza per il 2014;
   promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6),con 7,7 milioni di euro per il 2014;Pag. 184
   incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7), con 441,8 milioni di euro, aumentati a 871,8 con la nota di variazioni (+430 milioni).

  La consistenza dei residui risultante dalle previsioni per il 2014 ammonta a 1.349,4 (non modificata con la nota di variazioni), con una consistente diminuzione (-6.628,7 milioni di euro) rispetto alle previsioni assestate 2013 (7.978 milioni).
  I residui riguardano prevalentemente le spese in conto capitale (1.088 milioni), rispetto alle spese correnti (258,8 milioni di euro di residui). La maggior formazione si registra sui capitoli della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (694,3 milioni di euro di residui) e sulla missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» (345,6 milioni di euro di residui).
  L'autorizzazione di cassa, che costituisce il limite massimo entro il quale l'amministrazione è autorizzata ad effettuare pagamenti, nelle previsioni di bilancio per il 2014 risulta di 9.644,4 milioni di euro (aumentata a 10.098,1 con la nota di variazioni), di cui 8.794,2 milioni per il conto capitale.
  La massa spendibile, ossia la somma del totale dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, per il 2014 ammonta a 11.107,4 milioni, aumentati di 453,7 milioni con la nota di variazioni (11.561,1).
  Il coefficiente di realizzazione, vale a dire il parametro presuntivo, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che consente di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, risulta pari a circa l'87 per cento.
  Le previsioni di competenza del Ministero per il triennio 2014-2016 registrano un aumento della spesa per il 2015 (da 9.758 milioni a 12.113,3 milioni, aumentati di altri 199,1 milioni con la nota di variazioni, per un totale di 12.312,4 milioni di euro) seguito da una brusca diminuzione nel 2016 (a 3.012,4). Tale riduzione è stata mitigata con la nota di variazioni, che ha portato la spesa prevista per il 2016 a 6.954 milioni, aumentandola di 3.941,6 milioni).
  Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Si tratta in particolare dei seguenti capitoli:
   1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/04, articolo 1, 3 commi 354 ss. Tale capitolo reca una previsione di competenza di 150 milioni di euro nelle previsioni per l'anno 2014, invariata rispetto al precedente;
   7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia, di 98,4 milioni di euro di competenza;
   3822, relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas (ai sensi del DL 185/2008, articolo 3, comma 9). La dotazione di competenza per l'anno 2014 è pari a circa 78,1 milioni di euro;
   7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del made in Italy. La dotazione di competenza per l'anno 2014 è pari a 2 milioni di euro, sostanzialmente invariata.

  I capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono inseriti ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17). Si segnalano:
   il capitolo 1678, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica», che registra una competenza di 43,8 milioni. Una Pag. 185parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991;
   il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta di 1.771,3 milioni. Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), definiti annualmente con decreti di ripartizione del Ministro dell'università e della ricerca. Il capitolo è esposto in tabella C della legge di stabilità.

  Per quanto riguarda lo stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali segnalo che come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 «Turismo» e il collegato programma «Sviluppo e competitività del turismo» sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che assume la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  La missione 31 «Turismo» reca stanziamenti per 30,8 milioni di euro (aumentati rispetto ai 28,3 milioni di euro dell'anno precedente). All'interno del programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1) – che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione «Turismo» – si rinvengono tre capitoli (rispetto al totale degli stanziamenti indicati i restanti importi riguardano stanziamenti relativi a spese per il personale allocati in altri capitali):
   il capitolo 6820, «Spese di natura obbligatoria dell'ENIT», con una dotazione di competenza di 15,6 milioni di euro;
   il capitolo 6821, «Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT», con una dotazione di competenza di circa 2,8 milioni di euro;
   il capitolo 6823, «Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo», con una dotazione di 9,8 milioni di euro.

  A conclusione dell'articolata relazione, enuclea alcune riflessioni di carattere generale, che riguardano in particolare tre questioni (e che indica quali eventuali nuclei per la definizione nella relazione di specifiche osservazioni da inviare alla V Commissione): si tratta anzitutto della formalizzazione – nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – del principio di automatica destinazione alla riduzione del cuneo fiscale gravante sul lavoro di una significativa quota parte delle risorse tempo per tempo derivanti dagli avanzamenti realizzati sul fronte della spending review, così come sul versante dell'azione di contrasto e recupero di evasione ed elusione fiscale; poi della possibilità di procedere alla stabilizzazione degli sgravi fiscali IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'efficienza energetica, intanto confermati, per il 2014, rispettivamente nella misura del 50 per cento e del 65 per cento; quindi della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, nella prospettiva di una compiuta deducibilità dell'imposta anche dalla base imponibile IRAP.
  Individua quindi alcuni punti di importanti criticità in relazione alle disposizioni di cui al comma 33 (sistema camerale) e ai commi 74, 75, 99 e 100, introdotti nel corso dell'esame al Senato. Ritiene che il dibattito in Commissione dovrà tenere accuratamente conto di tali problemi, sui quali auspica che il Governo possa illustrare, nella seduta di domani alla quale prenderà parte il sottosegretario Vicari, la propria posizione.

  Davide CRIPPA (M5S) osserva che il comma 99 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, in materia di remunerazione della disponibilità di produzione di energia elettrica (capacity payment) è Pag. 186ispirato ad un'impostazione del tutto diversa da posizioni recentemente espresse sulla materia dai Ministri Orlando e Zanonato. Per quanto riguarda i commi 74 e 75, che esentano le centrali termoelettriche e turbogas dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, chiede di capire dal Governo se si tratti di una sorta di sanatoria relativamente a questioni pendenti presso i tribunali amministrativi o di una disposizione interpretativa per il futuro che non riguardi pertanto aziende interessate ad ottenere questo sgravio. Aggiunge che alcuni comuni potrebbero avere inserito nei loro piani le opere di urbanizzazione che si potevano realizzare con le risorse provenienti dalle centrali esonerate dal pagamento di questi oneri, peraltro ancora gravanti su altre realtà produttive.
  Chiede di conoscere, con riferimento al comma 100, se il registro del GSE sia già costituito e se riguardi impianti che mancano di alcune realizzazioni conclusive (ad esempio dell'allaccio dell'Enel) ovvero sia inclusivo anche di impianti progettati, ma non ancora realizzati. Intende in altre parole conoscere a quanti impianti sia applicabile la proroga prevista dal comma 100 Ritiene che il comma 100 possa costituire un onere aggiuntivo rispetto ai 6,7 miliardi di incentivo all'anno e un plus rispetto al tetto stabilito dal GSE.

  Mattia FANTINATI (M5S), in merito alle disposizioni relative alle imprese, chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto ad estendere (comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità) alle grandi imprese finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti precedentemente limitati alle PMI e come siano state individuate le risorse aggiuntive necessarie a questo fine. Chiede altresì di avere spiegazioni da parte del Governo delle motivazioni alla base del comma 10 che destina 1 milione di euro all'Agenzia ICE per il 2014 per la formazione di giovani provenienti da Paesi extraeuropei del bacino mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine. Osserva infine che un sostegno mirato a distretti industriali innovativi permetterebbe la creazione di mercati di nicchia che in prospettiva, con specifiche politiche di sviluppo mirate a creare economie di scala, potrebbero positivamente orientare una reale politica di sviluppo.

  Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il comma 99 è stato introdotto al Senato per l'esigenza di trovare una soluzione di bilanciamento del sistema elettrico. Il cambiamento della natura delle fonti energetiche primarie per la generazione di energia elettrica ha comportato l'introduzione di fonti altamente intermittenti che devono essere bilanciate per garantire costanza nella fornitura di energia attraverso sistemi di produzione tradizionali. Sottolinea che il comma 99 dà indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica affinché gli oneri del costo di bilanciamento del sistema non ricadano sugli utenti, ma siano trovati all'interno del sistema elettrico, ad esempio nei costi di dispacciamento. Si tratta, a suo avviso, di una somma relativamente contenuta (circa 100 milioni di euro) per mantenere il sistema in equilibrio fino al 2017, senza incidere ulteriormente sulle bollette. Ritiene importante acquisire sul punto la posizione del Governo.
  Sottolinea quindi che i commi 74 e 75 recano norme di interpretazione autentica del decreto-legge n. 7 del 2002, e la loro applicazione appare quindi bene definita.
  Osserva quindi che l'ICE è oggetto dall'inizio della legislatura dell'attenzione della X Commissione. In seguito al processo di ristrutturazione dell'Agenzia ICE sono infatti rimaste aperte ancora due questioni relative alle società Buonitalia e RetItalia, relativamente alle quali sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo. Per Buonitalia è stato deciso – ma non ancora definito – il passaggio del personale all'Agenzia ICE. Auspica pertanto che possa essere inserito nel disegno di legge di stabilità un emendamento che consenta di definire l'ormai annosa questione del personale di Buonitalia.

  Davide CRIPPA (M5S) osserva che, se le risorse per il capacity payment sono rinvenute Pag. 187dagli oneri di dispacciamento, ciò non esclude che aumentino prezzi dell'energia a carico dei cittadini. Auspica che si possa andare verso un modello di produzione distribuita e un sistema di città che siano in grado di produrre l'energia loro necessaria. Non riesce a comprendere per quale motivo si debba prevedere una tassazione che remunera, in realtà, un vecchio sistema di generazione.

  Luigi TARANTO, relatore, ribadisce che sui commi 74, 75, 99 e 100 è particolarmente utile acquisire le valutazioni del Governo. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di imprese, osserva che il comma 26 relativo all'estensione dei finanziamenti di CDP anche alle grandi imprese debba essere letto in maniera coordinata con gli altri commi che riguardano CDP e l'introduzione del sistema nazionale di garanzia. Si tratta di un tentativo di introdurre in Italia un sistema simile a quello tedesco basato su un modello universale di garanzia. Con riferimento all'Agenzia ICE, osserva che lo stanziamento di 1 milione di euro riguarda un'operazione doverosa di institutional building, ossia di accompagnamento alla costruzione di un sistema di piccole e medie imprese sulla sponda del bacino mediterraneo che può rappresentare un elemento di valorizzazione anche del nostro sistema di imprese. Condivide le osservazioni su reti e distretti di imprese, ma intende concentrarsi tuttavia sul mancato rifinanziamento dei contratti di rete che rappresentano la forma evolutiva di esperienze di aggregazione con maggiore possibilità di crescita e innovazione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.