CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2013
133.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 dicembre 2013 — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica che il deputato Michele Ragosta ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni.
C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e C. 1866-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» ed il disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016» e relativa Nota di variazione Pag. 73(C. 1866-bis, approvata dal Senato), nonché le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
  Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.
  Ricapitolando brevemente le modalità di esame dei provvedimenti da parte della Commissione Finanze, rammenta che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
  In particolare, per quel che riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
  Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che qualora i gruppi ritenessero di presentare emendamenti riferiti alle parti dei provvedimenti di competenza della Commissione Finanze già nel corso dell'esame in sede consultiva, il termine per la presentazione degli stessi non potrebbe essere fissato oltre il primo pomeriggio di mercoledì 4 dicembre, atteso che la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la seduta di giovedì 5 dicembre.

  Federico GINATO (PD), relatore, rammenta in primo luogo come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della complessiva riforma realizzata dalla legge n. 196 del 2009, che ha abrogato la normativa previgente contenuta nella legge n. 468 del 1978.
  Ricorda che, ai sensi della citata legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola ora nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.
  Per quanto riguarda in particolare la legge di stabilità, rileva come si preveda che essa sia correlata con il carattere triennale della manovra, e che debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.
  Più in dettaglio, fa presente che i contenuti propri della legge di stabilità sono:
   l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1o gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; in relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione, mentre, con riferimento alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge n. 42 del 2009, recante delega per l'attuazione del federalismo fiscale;
   l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;Pag. 74
   le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;
   le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
   le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza;
   le tabelle in allegato alla legge di stabilità che, ricorda, sono:
    1) Tabelle A e B: le quali recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario;
    2) Tabella C: la quale contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa;
    3) Tabella D: la quale riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente;
    4) Tabella E: la quale reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

  Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 1865, recante la legge di stabilità 2014, evidenzia innanzitutto come il disegno di legge in esame, a seguito dell'esame al Senato, nel corso del quale il Governo ha posto la fiducia, si componga di un solo articolo, articolato in 531 commi. Evidenzia quindi come illustrerà i circa 170 commi del disegno di legge rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
  Prima di entrare nel dettaglio delle singole previsioni attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come alcuni aspetti fondamentali del disegno di legge di stabilità affrontino tematiche che hanno costituito oggetto del lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione Finanze.
  In primo luogo richiama le previsioni, recate dai commi da 31 a 33, relative all'istituzione di un sistema di garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie, le quali intervengono su una problematica, quella della disponibilità di credito per le imprese e le famiglie, che ha costituito uno degli oggetti principali dell'indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione, su «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali».
  In tale contesto sottolinea come uno degli obiettivi principali della politica economica del Governo debba essere costituito dalla definizione di un meccanismo che preveda la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di spending review, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma Pag. 75del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato.
  Un ulteriore aspetto del disegno di legge di stabilità che ritiene opportuno segnalare riguarda le previsioni del comma 80, il quale dispone l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP riconosciute alle imprese che incrementino la loro base occupazionale, le quali in precedenza risultavano applicabili solo per in limitato periodo di tempo.
  Parimenti significative appaiono le norme dei commi 85 e 86, le quali rafforzano lo strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), il quale si è rilevato particolarmente utile per favorire la patrimonializzazione delle imprese e, conseguentemente, semplificare l'accesso delle stesse al credito.
  Un'ulteriore misura che certamente assume particolare rilievo è costituita dalla proroga delle detrazioni tributarie delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, disposta dal comma 87, che consentirà di fruire di tali agevolazioni fino a tutto il 2014.
  Sottolinea altresì la necessità di compiere un'ulteriore riflessione sulla norma, di cui al comma 401, che introduce un'imposta di bollo di 16 euro sulle istanze trasmesse per via telematica volte ad ottenere un'azione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati estratti o copie. Evidenzia quindi come la tematica complessivamente più rilevante per gli ambiti di competenza della VI Commissione sia costituita dall'intervento normativo di riordino della tassazione immobiliare comunale, contenuto nei commi da 440 a 515. Tale riforma comporta la riorganizzazione del meccanismo di tassazione in materia che risulterà articolato in un'Imposta Unica Comunale (IUC), a sua volta costituita da diverse componenti, rappresentate dall'IMU, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), che riprende sostanzialmente le medesime caratteristiche della TARES.
  In tale ambito rileva come, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non possa superare la misura del 10,6 per mille, come il comma 522 stanzi 500 milioni in favore dei comuni per consentire ai comuni stessi di stabilire detrazioni dalla predetta TASI, e come i commi 509 e 510 prevedano inoltre la possibilità, per le imprese e i professionisti, di dedurre una percentuale dell'IMU pagata sui beni strumentali dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
  Ritiene quindi, complessivamente, che l'esame da parte del Senato abbia portato a risultati positivi, pur permanendo la necessità di migliorare alcuni aspetti del provvedimento, ad esempio per quanto riguarda l'imposizione immobiliare e l'imposta di bollo, anche avvalendosi del lavoro svolto dal Parlamento su questi temi nel corso dell'esame dei progetti di legge recanti delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.
  Passando quindi all'illustrazione puntuale delle disposizioni di interesse della VI Commissione, rileva come il comma 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abrogando l'articolo 36, comma 8-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, elimini l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto «spesometro»).
  Al riguardo ricorda che la norma di cui si propone l'abrogazione, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, ha assoggettato i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA.
  Il comma 20 aumenta gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi.
  In particolare, attraverso una modifica dell'articolo 1, commi 513 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, si incide sulla normativa che ha abrogato, a decorrere dal 2015, la possibilità per le società agricole Pag. 76di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole, nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
  Mediante la modifica si estende l'effetto esercitato dell'abrogazione dei regimi di favore sugli acconti delle imposte sui redditi, stabilendo che tale acconto dovrà essere effettuato secondo l'ordinaria disciplina delle imposte sui redditi (dunque nel suo computo dovrà tenersi conto delle abrogazioni operate) non solo nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ma nei due periodi d'imposta successivi.
  I commi 31 e 33 intervengono sul sistema delle garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie.
  In particolare, il comma 31 è volto ad istituire un «Sistema nazionale di garanzia», con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all'organo di amministrazione; una sezione speciale «Progetti di Ricerca e Innovazione», istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 31 modifica la composizione e la denominazione dell'attuale organo di amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, in luogo del quale è individuato un organo dalla composizione più snella, denominato «consiglio di gestione».
  Il consiglio di gestione è composto da 7 membri (in luogo dei 21 componenti dell'attuale Comitato di gestione) di cui: 2 rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; 1 rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 1 rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; 1 rappresentante indicato dalla Conferenza Stato-regioni; 2 esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa designati dal MISE e dal MIPAF su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Rispetto alla composizione attuale, è stato ridotto il numero dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e non ci sono più né il rappresentante delle banche né i rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.
  Per quanto riguarda il compenso dei componenti del consiglio di gestione, la lettera a) specifica che esso è il medesimo di quello stabilito per i componenti dell'attuale comitato di gestione, il quale decade dall'atto di formale costituzione del nuovo organo di amministrazione.
  La lettera b) del comma 31 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione speciale denominata «progetti di Ricerca e innovazione» con una disponibilità di 100.000.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo stesso. Oggetto della Sezione è la concessione di garanzie per i finanziamenti concessi dalla BEI (Banca europea per gli investimenti) direttamente o indirettamente per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale.
  La garanzia può essere concessa a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti il cui ammontare minimo è pari a 500.000 euro e i beneficiari della garanzia stessa possono essere le imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di impresa e ai raggruppamenti di imprese, la cui individuazione è oggetto di specifico accordo – quadro di collaborazione tra il MISE, il MIPAF e la BEI.
  La norma rimette la definizione delle modalità operative della Sezione speciale (criteri, modalità di selezione, caratteristiche dei progetti) ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Pag. 77disponendo inoltre che le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
  La lettera c) del comma, introdotta durante l'esame del provvedimento al Senato, istituisce e disciplina, nell'ambito dei fondi che costituiscono il Sistema nazionale di garanzia, il Fondo di garanzia per la prima casa, finalizzato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari; esso assorbe attività e passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, contestualmente soppresso.
  Al Fondo sono attribuiti 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del predetto Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene contestualmente soppresso.
  Per quanto riguarda la garanzia del Fondo, essa può essere concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
  Rispetto al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112, viene ampliato il novero dei finanziamenti che possono essere assistiti da garanzia, i quali non sono solo quelli connessi all'acquisto della prima casa, ma anche quelli relativi alla ristrutturazione ed all'efficientamento energetico della stessa.
  Viene inoltre esteso l'ambito di applicazione soggettiva del Fondo, il quale acquista portata generale, ferma restando la priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
  La norma indica che gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza e che la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  La disposizione demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle norme di attuazione del Fondo, nonché dei criteri, condizioni e modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
  Il comma 33 costituisce un Fondo, presso Unioncamere, per la patrimonializzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal sistema delle Camere di Commercio.
  In particolare possono accedere al Fondo i confidi sottoposti alla Banca d'Italia e i confidi che, nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore della legge di stabilità, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.
  Al Fondo sono attribuite risorse pari a: 100 milioni di euro per il 2014, 150 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per il 2016, risorse che provengono, in parti uguali, dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal diritto annuale per il finanziamento delle Camere di commercio.
  La definizione delle modalità attuative, nonché dei requisiti di accesso per i confidi, è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa autorizzazione della Commissione europea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.Pag. 78
  Il comma 64, introdotto al Senato, autorizza un contributo pluriennale complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.
  L'autorizzazione di spesa è articolata in 5 milioni per il 2014, in 30 milioni per il 2015 e in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020
  Le risorse sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio.
  Il comma 69 autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al vigente divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2013.
  Segnala che l'isola di Budelli è stata comprata all'asta il primo ottobre 2013 dal neozelandese Michael Harte per 2,9 milioni di euro.
  Il comma 76, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate, modificando l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).
  In particolare:
   l'importo della detrazione spettante per redditi non superiori a 8.000 euro viene innalzato a 1.880 euro (dai vigenti 1.840 euro);
   l'importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non a 35.000 euro, è pari a 669 euro, aumentato del prodotto tra 1.211 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro;
   l'importo della detrazione per redditi superiori a 35.000 euro, ma non a 55.000 euro, è pari a 669 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro.

  Al riguardo ricorda che secondo la vigente formulazione della norma, la misura della detrazione ammonta a:
   1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);
   1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
   1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

  Il comma 80 dispone l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale.
  In particolare, la lettera a) del comma 80, che sostituisce il comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede che i soggetti i quali assumono personale a tempo indeterminato possano dedurre dal costo del predetto personale, un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (nell'attuale formulazione della norma, che si applicava fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'importo era pari a 20.000 euro), nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto Pag. 79a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La deduzione è concessa, a regime e con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.
  Sono ammessi a fruire dell'agevolazione, come già in precedenza, i soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e cioè le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate; le persone fisiche esercenti attività commerciali; le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni; i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con uno specifico volume di affari annuo ed esonerati da alcuni adempimenti IVA; gli enti privati non commerciali e le società e gli enti non residenti.
  Con formulazione analoga all'attuale, si prevede che la deduzione decada ove, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel predetto periodo d'imposta.
  La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
  L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  Rimangono ferme le regole già fissate dal vigente comma 4-quater per gli enti non commerciali e per gli enti non residenti, nonché per le imprese di nuova costituzione e le imprese subentranti ad altre imprese, aventi principalmente finalità antielusive.
  In dettaglio, per gli enti privati e gli enti non residenti la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche in attività promiscue, ovvero anche nell'esercizio dell'attività istituzionale degli enti, si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale.
  Rimane ferma anche l'irrilevanza, ai fini degli incrementi occupazionali, dei trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.
  Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, analogamente a quanto è previsto dall'attuale formulazione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
  Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
  La lettera b) del comma 80 abroga i commi 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i quali prevedono ulteriori deduzioni, rispetto a quella individuata al comma 4-quater, spettanti rispettivamente nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale ovvero in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione europea di «lavoratore svantaggiato», con la possibilità di aumentare gli importi della deduzione. Pag. 80
  La lettera c) rende cumulabile la deduzione prevista per le nuove assunzioni, con l'importo delle altre deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 (comprese quelle previste a favore degli enti privati con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d'imposta, a 400.000 euro).
  I commi 85 e 86 modificano la disciplina del cosiddetto Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014-2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile.
  Al riguardo, ricorda che la misura dell'ACE, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dall'applicazione di un'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
  Per effetto delle modifiche proposte, l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale è fissata ex lege per i primi sei periodi di imposta di applicazione dell'ACE (in luogo dei primi tre), demandandone la fissazione con decreto ministeriale dal settimo periodo d'imposta di applicazione (in luogo del quarto) dell'agevolazione.
  Inoltre, viene innalzata la misura di detta aliquota per il secondo triennio applicativo: ferma restando l'aliquota del 3 per cento per il primo triennio, specifica che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento.
  In sostanza:
   per il primo triennio di applicazione, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3 per cento;
   per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, l'aliquota è fissata al 4 per cento;
   per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'aliquota è fissata al 4,5 per cento;
   per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota è fissata al 4,75 per cento;
   dal settimo periodo di imposta l'aliquota è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

  Il comma 86 specifica che, per soggetti che beneficiano dell'ACE, l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 è fissato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente, comportando in sostanza la mancata computazione negli acconti degli incrementi delle aliquote sopra richiamati.
  Il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
  Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Pag. 81
  Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento.
  Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.
  Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista.
  Si prevede, inoltre, che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro il termine così modificato, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48.000 euro).
  I commi da 88 a 95 concedono alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
  In particolare, il comma 88 prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali) possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012. La norma specifica che la rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
  Ai sensi del comma 89, la rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.
  Il comma 90 prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, stabilita nella misura del dieci per cento al fine dell'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.
  Il comma 91 stabilisce che la rivalutazione avvenga mediante versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali.
  La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
  Ai sensi del comma 92, nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si considera il costo del bene prima della rivalutazione.
  Le modalità di versamento delle imposte sostitutive sono individuata dal comma Pag. 8293, prevedendosi il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi:
   la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
   le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

  È prevista inoltre la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.
  Il comma 94 rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione (articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86; commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004).
  Il comma 95 prescrive che le previsioni dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, relative riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del TUIR.
  Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le modalità indicate in precedenza.
  I commi da 96 a 98 dispongono l'efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie recate dall'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008.
  In particolare, il comma 96 stabilisce che le citate disposizioni si applichino anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
  Il versamento dell'imposta sostitutiva (con aliquota del 16 per cento, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008) è dovuto in un'unica rata, da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata.
  Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'imposta sostitutiva dovuta è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  Ai sensi del comma 97, gli effetti del riallineamento di cui al comma 96 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva, effetti che tuttavia si intendono revocati nell'ipotesi di un successivo realizzo delle partecipazioni affrancate ovvero dei marchi e delle altre attività immateriali cui si riferisce l'affrancamento effettuato anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.
  L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 96 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis (fusione di società), 173, comma 15-bis (scissione di società), e 176, comma 2-ter (conferimento d'azienda), del TUIR e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del predetto decreto-legge n. 185, e viceversa: in tal modo si stabilisce un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, al fine di evitare duplicazione di benefici.
  Il comma 98 rimanda ad provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di attuazione delle suddette norme.
  I commi 101 e 102, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta Pag. 83in origine dalla legge finanziaria per il 2002 e successivamente prorogata nel tempo.
  In particolare, il comma 101 consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1o gennaio 2014; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2014 (qualora il contribuente opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.
  Il comma 102 assegna le maggiori entrate derivanti da dette operazioni, stimate in 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
  I commi da 103 a 106, modificati durante l'esame del provvedimento al Senato, modificano la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi.
  In particolare, il comma 103 novella gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia di IRAP.
  La lettera a) modifica l'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 446, che individua i criteri per la determinazione del valore della produzione netta – e cioè della base imponibile IRAP – delle banche e di altri enti e società finanziari, inserendovi una lettera c-bis) volta ad includere nel calcolo dell'imponibile le rettifiche e le riprese di valore (ovvero il ripristino di valore degli elementi dell'attivo svalutati in precedenti esercizi) nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.
  Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.
  Analogamente la lettera b) del comma 103 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 446, che individua i criteri per la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione: in tale ambito viene inserita una lettera b-bis), diretta ad includere nel calcolo le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
  Anche in tal caso si prevede che tali componenti concorrano al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
  Il comma 104 dispone l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 103 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  I commi 105 e 106, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, modificano l'attuale disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e – per effetto delle modifiche del provvedimento al Senato – assicurativi.
  In primo luogo, la lettera a) del comma 105 modifica il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, che disciplina il regime IRES di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, precisando che le perdite su crediti considerate deducibili ai sensi dell'articolo 101 sono diverse da quelle deducibili da banche e degli enti creditizi e finanziari, il cui regime – recato dal comma 3 dell'articolo 106 del TUIR – è innovato dalla lettera b) del medesimo comma 105.
  Inoltre, viene modificato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101, al fine di considerare soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti nell'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i «principi contabili», e dunque anche secondo i principi contabili nazionali (non più solo in base ai principi internazionali).
  La lettera b) novella invece l'articolo 106 del TUIR, al fine di modificare il Pag. 84regime di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari.
  Al riguardo ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, relativamente all'importo non coperto da garanzia assicurativa, derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi e le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
  In tale ambito, per effetto delle modifiche proposte, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili senza il predetto limite dello 0,30, in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (invece che nei diciotto successivi). Fanno eccezione le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
  La norma precisa, inoltre, che le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
  La lettera b) del comma 105 provvede quindi ad abrogare i commi 3-bis e 5 dello stesso articolo 106 del TUIR e novella il comma 4 dell'articolo 106, prevedendo che per gli enti creditizi e finanziari, nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del limite di deducibilità, sono compresi anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria, non comprendo pertanto più in tale ammontare la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo.
  La lettera c), introdotta durante l'esame del provvedimento al Senato, novella l'articolo 111, comma 3 del TUIR, al fine di modificare il regime di deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo. Essa viene infatti resa deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.
  Nella formulazione vigente, che la norma propone di modificare, detta variazione è deducibile nell'esercizio in misura pari al 30 per cento dell'importo iscritto in bilancio, mentre l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.
  Il comma 106 prevede che le disposizioni suddette in materia di deducibilità delle perdite si applichino dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  I commi 107 e 108, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (leasing).
  In particolare, il comma 107, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, modifica l'articolo 54, comma 2, del TUIR (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'articolo 102, comma 7, dello stesso TUIR (dedicato all'ammortamento dei beni materiali per i soggetti IRES), nel senso di prevedere anzitutto la possibilità, per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, di operare la deduzione per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in luogo dei due terzi previsti dalla legislazione vigente). La norma prevede altresì, in caso di beni immobili, che la deduzione sia ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.
  Il comma 108 dispone l'applicazione delle disposizioni del comma 107 ai contratti Pag. 85di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge.
  In merito alle disposizioni appena illustrate, ricorda che la recente modifica introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 prevedeva anch'essa l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, osservando pertanto come la norma produca tre diversi regimi fiscali a seconda della data di stipulazione del contratto.
  I commi da 109 a 111 esentano dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) il riscatto dei veicoli in leasing, a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  Il comma 109, in deroga al principio di alternatività IVA/registro, prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 4 per cento) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali.
  In particolare, attraverso una modifica al comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale già prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (all'1 per cento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima) delle locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate ad IVA, si estende tale disciplina anche alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.
  La norma precisa che l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
  Il comma 110, al dichiarato fine di semplificare e perequare il trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, attraverso una modifica all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclude dal pagamento dell'imposta le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (leasing).
  Il comma 111 stabilisce la decorrenza del 1o gennaio 2014 per l'applicazione dei commi 109 e 110.
  I commi da 112 a 116 integrano la disciplina delle cosiddette imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA), relativa al sistema bancario, che consente di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.
  In particolare, le lettere a) e b) del comma 112 modificano l'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, al fine di prevedere che si trasformino in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, anche le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset) iscritte in bilancio, relative a:
   perdite su crediti (oltre che alle svalutazioni di crediti) non ancora dedotte ai fini delle imposte sui redditi;
   rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP.

  Le disposizioni richiamano la disciplina sulla deducibilità delle perdite sui crediti per il settore finanziario, creditizio ed assicurativo, introdotta dai commi da 103 a 106 del disegno di legge, sia a fini IRES sia ai fini IRAP.
  Ai sensi della lettera c) del comma 112, in presenza delle condizioni di legge si trasformano in crediti d'imposta anche le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma anche a fini IRAP.
  Il comma 113 introduce, dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 225 del 2010, il comma 56-bis.1, che configura un'ulteriore ipotesi di trasformazione delle DTA in crediti di imposta, ovvero delle DTA generate dalle componenti negative IRAP.Pag. 86
  La norma consente di trasformare in crediti d'imposta – in caso di base imponibile IRAP, ovvero valore della produzione netta, negativa – la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55, riferita ai componenti negativi di cui al medesimo comma (perdite e svalutazioni; rettifiche di valore per deterioramento) che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo.
  Il comma 114 modifica il comma 56-ter del predetto articolo 2, al fine di rendere anche la fattispecie di cui al comma 56-bis.1 applicabile ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
  Il comma 115, con finalità di coordinamento, inserisce anche nei commi 57 e 58 dell'articolo 2 il riferimento alla nuova fattispecie di cui all'articolo 56-bis.1.
  Il comma 116 dispone che le norme di cui ai commi da 112 a 115 si applichino dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  Il comma 117 ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
  In particolare, il comma 117 sostituisce i commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), i quali hanno innovato – a decorrere dal 2014 – la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettando ad aliquota del 10 per cento (in luogo del 4 per cento) solamente le prestazioni rese da cooperative sociali. La nuova disciplina è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
  In tale contesto la norma proposta stabilisce che, in vista della riforma dei regimi IVA agevolati dell'Unione Europea, il numero 41-bis della Tabella A-Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (abrogato dal sopracitato comma 488, a decorrere dal 1o gennaio 2013), il quale assoggetta ad aliquota del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, da cooperative e loro consorzi, non si applica alle cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge sulle cooperative sociali, ma si applica alle sole cooperative sociali.
  Al riguardo, osserva come la sostituzione del comma 488 sembri volta a far rivivere il numero 41-bis della Tabella A-Parte II del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e, contestualmente, a limitarne la portata.
  In proposito, rammenta che il paragrafo 15, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento». Pertanto segnala l'opportunità di riformulare la disposizione indicando il testo che si intende far rivivere.
  Parallelamente, segnala l'esigenza di abrogare espressamente il numero 127-undevicies) della Tabella A, parte terza, con il quale è stata stabilita l'aliquota del 10 per cento per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.
  Inoltre sottolinea l'esigenza di chiarire se con la sostituzione del comma 489 si Pag. 87intenda far rivivere o meno il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006 (abrogati dal predetto comma 489). Qualora si volesse realizzare tale reviviscenza, l'aliquota agevolata del 4 per cento si estenderebbe, per le prestazioni elencate, anche a ogni altro tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere, in contrasto con quanto evidenziato in sede europea. Inoltre, in tal caso, le cooperative sociali (ONLUS di diritto) potrebbero optare per il regime agevolativo applicato alle ONLUS.
  Peraltro evidenzia come appaia opportuno chiarire il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l'esecuzione delle predette prestazioni.
  Il comma 118 estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
  In tale ambito la norma prevede che l'ammontare non dedotto, in tutto o in parte, per incapienza del reddito complessivo, nel periodo d'imposta di restituzione possa essere recuperato:
   mediante deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
   mediante rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità applicative da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  La disposizione specifica che le modifiche introdotte si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  Il comma 119, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del Testo Unico Bancario.
  In merito alla formulazione della disposizione, osserva come appaia opportuno, per un migliore coordinamento delle fonti, novellare l'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del Testo Unico Bancario, anziché inserire un'autonoma norma di proroga in un diverso contesto normativo.
  Il comma 178 autorizza la spesa di 100 milioni per il 2014 da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.
  Al riguardo, ricorda che nel bilancio a legislazione vigente le risorse destinate agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate sono allocate, al capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di 3.100,7 milioni per il 2014, di 3.062,6 milioni per il 2015 e di 3.065 milioni per il 2016.
  Il comma 179 autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.
  Al riguardo ricorda che il provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, il quale interessa anche la riforma del catasto, è stato già approvato dalla Camera, dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione Finanze, ed è attualmente all'esame della Commissione Finanze e tesoro del Senato (A.S. 1058).
  Il comma 184 dispone l'incremento, con decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 – nel limite di 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e di 16 milioni a decorrere dal 2016 – della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise) al n. 5 della tabella A, prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in Pag. 88lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
  Il comma 212, abrogando l'articolo 11-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede la soppressione del credito d'imposta riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.
  La norma dispone, inoltre, che le somme destinate per l'anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come rideterminate ai sensi del già citato DPCM – siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d'imposta attribuito per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori dell'editoria.
  I commi 234 e 235 modificano la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l'ambito di operatività.
  In particolare, il comma 234 esenta i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Il comma 235 estende l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.
  In particolare, la lettera a) prevede che essi possono essere concessi:
   per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
   a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;
   a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

  In merito alla formulazione della disposizione, segnala come il richiamo, ivi contenuto, alle parole «lettera a)» non sia univoco, in quanto nell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, tali parole sono presenti due volte.
  La lettera b) del comma 235 prevede che i predetti contributi possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.
  Il comma 237 esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.
  Il comma 254 interviene sulla disciplina relativa all'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche.
  In particolare, la lettera a) del comma 254 modifica il comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), il quale, a decorrere dal 1o gennaio 2010, ha imposto alle amministrazioni dello Stato (incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali), di comunicare annualmente Pag. 89all'Agenzia del demanio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, nonché delle superfici da esse occupate non più necessarie.
  In tale ambito si prevede che dette amministrazioni devono altresì comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie per reperire immobili in locazione: tale comunicazione, per effetto di una prima modifica apportata, va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno (in luogo del precedente termine del 31 marzo 2011).
  Una seconda modifica apportata dalla lettera a) al predetto comma 222 riguarda l'obbligo, per le amministrazioni alla ricerca di immobili in locazione passiva, di selezionare le soluzioni economicamente più vantaggiose per l'erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis della stessa legge n. 191 del 2009 (un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadri per addetto), valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici. È evidente, infatti, che i canoni di immobili situati lontano dai centri storici delle città risultano più convenienti.
  Viene infine modificato l'ottavo periodo del citato comma 222, prevedendo che il Piano di razionalizzazione degli spazi definito dall'Agenzia del demanio debba essere effettuato sulla base delle attività svolte e dei dati acquisiti ai sensi dello stesso comma 222 e del 222-bis. Il Piano viene inviato – previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente – ai Ministri interessati e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
  La lettera b) del comma 254 reca modifiche al comma 222-bis dell'articolo 2 della citata legge n. 191, con il quale è stato definito un parametro di riferimento per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto a cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche.
  La novella in primo luogo sopprime l'obbligo, per le amministrazioni, di comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano.
  In secondo luogo è posto a carico delle Amministrazioni l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici utilizzati, di proprietà dello Stato e di terzi. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia del demanio sono elaborati degli indicatori di performance in termini di costo d'uso per addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato le quali, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati.
  La lettera c) del comma 254, sostituendo il comma 224 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, destina le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai precedenti commi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo (ai sensi del quale, per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all'esito della razionalizzazione degli spazi, una quota del 15 per cento dei risparmi è utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione).
  Il comma 255 esclude dalla gestione accentrata, da parte dell'Agenzia del demanio, degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  La norma autorizza inoltre il Corpo della Guardia di finanza, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.
  Il comma 256 prevede la definizione, da parte del Governo, di un programma Pag. 90straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.
  Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, dovrà realizzare introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.
  La norma specifica che il programma è definito dal Governo sentita la Conferenza Unificata e la società di gestione del risparmio Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (InvImIt SGR S.p.a.), istituita con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione.
  Il comma 257 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, siano individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.
  I commi 266 e 267 stabiliscono che il compenso previsto per il Garante del contribuente non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 2 marzo 2014, la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  Il comma 268 stabilisce che la sospensione dell'adeguamento in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo del compenso spettante ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) per l'assistenza fiscale prestata, in precedenza disposta solo per gli anni 2011, 2012 e 2013, si applichi anche per gli anni 2015 e 2016.
  Il comma 269 dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012, relativa al Fondo per esenzione dall'IRAP per i contribuenti minori.
  Al riguardo ricorda che il predetto Fondo (dotato di 188 milioni di euro per il 2014, 252 milioni per il 2015 e 242 milioni a decorrere dal 2016), è destinato ad esentare dall'IRAP i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, ovvero esercenti arti e professioni, a condizione che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 270 dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), relativa al Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  I commi da 285 a 288 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017.
  In tale ambito il comma 288 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia – sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, le quali devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2015, 7 miliardi di euro per l'anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.
  La norma prevede tuttavia che tali misure possano non essere adottate (o adottate in misura ridotta) qualora – entro la stessa data del 1o gennaio 2015 – siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa Pag. 91di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
  Il comma 383 modifica la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge, intervenendo a tal fine sul testo dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008.
  La lettera f) del comma 383 abroga il comma 6 dell'articolo 62 citato, ai sensi del quale il divieto di stipula di contratti su derivati era previsto solo fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle norme primarie e, comunque, fino al 25 giugno 2009.
  In correlazione con tale abrogazione la lettera b) del comma 383 sostituisce interamente il comma 3 del predetto articolo 62, vietando in via permanente agli enti territoriali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, come definiti dal citato articolo 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998); inoltre la norma introduce il divieto di rinegoziare derivati in essere o stipulare contratti con componenti derivate.
  La lettera a) del comma 383 modifica il comma 2 dell'articolo 62, precisando che gli enti territoriali hanno il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera, con lo scopo di evitare rischi connessi al cambio. Permane inoltre il divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.
  La lettera c) inserisce nel predetto articolo 62 tre nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
  Il nuovo comma 3-bis prevede alcune deroghe al divieto di stipula predetto, prevedendo che gli enti potranno:
   estinguere totalmente, in via anticipata, i contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
   stipulare «novazioni soggettive», riassegnando i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, senza modifiche ai termini e alle condizioni finanziarie del contratto;
   ristrutturare il contratto derivato, come conseguenza di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, ma solo nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
   acquistare contratti di finanziamento con il cosiddetto cap (strumenti contrattuali volti a proteggere dall'eccessivo aumento dei tassi) da parte dell'ente.
  I nuovi commi 3-ter e 3-quater escludono inoltre dal divieto sia la cancellazione di clausole di risoluzione anticipata, sia l'eliminazione di componenti opzionali (diverse dall'opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti) mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del saldo.
  La lettera d) novella il comma 4 del citato articolo 62, prevedendo, con una disposizione di coordinamento, che i vigenti obblighi dei soggetti competenti alla sottoscrizione per conto dell'ente, consistenti nell'attestazione per iscritto di essere a conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto medesimo e delle variazioni nelle modalità di copertura dell'indebitamento, sono riferiti alle ipotesi di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, ovvero alle eccezioni al divieto di sottoscrizione di contratti su strumenti derivati.
  La lettera e) apporta modifiche al comma 5 conseguenti alla nuova disciplina: prevede infatti che la nullità relativa dei contratti riguardi i contratti relativi a derivati, ovvero di finanziamento con cap, se sottoscritti in violazione delle norme sopra ricordate.
  La lettera g) apporta modifiche di coordinamento al comma 10.
  Il comma 384 prevede che i contribuenti i quali utilizzano in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo Pag. 92n. 241 del 1997, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 15.000 euro annui, siano obbligati a richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
  La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile (controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), la presentazione di una dichiarazione attestante l'esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, riguarda:
   a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
   b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

  In caso di infedele attestazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39, primo comma, lettera a), del decreto legislativo n. 241 del 1997 (sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro; in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta in una prima fase la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni).
  In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi si prevede un'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
  I commi 385 e 386 prevedono che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.
  Più in dettaglio, il comma 385 prevede l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per:
   488,4 milioni di euro per l'anno 2014;
   772,8 milioni di euro per l'anno 2015;
   564,7 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  I provvedimenti normativi possono essere emanati anche in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, concernente l'irretroattività delle disposizioni tributarie.
  Qualora entro il 31 gennaio 2014 non siano adottati i provvedimenti di razionalizzazione, il comma 386 prevede che la misura della detrazione prevista dal citato articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta:
   al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
   al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

  Tale disposizione – come la precedente derogatoria rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie – si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del TUIR.
  Al fine di chiarire la portata di tale ultima disposizione, segnala l'opportunità di individuare con certezza le detrazioni «riconducibili» al comma 1 dell'articolo Pag. 9315, eventualmente demandandone la ricognizione ad un provvedimento di carattere amministrativo.
  I commi da 387 a 390 recano disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta.
  In particolare, il comma 387 prevede l'emanazione – entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità – di un D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2 (allegato al disegno di legge) sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta,
  La definizione delle percentuali di fruizione – adottata anche al fine di riallineare gli stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti – deve essere tale da assicurare effetti positivi non inferiori:
   a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in termini di saldo netto da finanziare;
   a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

  Ai sensi del comma 388, gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti individuati sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto DPCM.
  Il comma 389 esclude, per l'anno 2014, la riduzione dello stanziamento per il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.
  Il comma 390 prescrive il monitoraggio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta citati. Qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede a rideterminare le percentuali di fruizione.
  Il comma 391, modificando il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo, incrementa dall'1,5 per mille al 2 per mille, a decorrere dal 2014, l'aliquota dell'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. La norma aumenta il peso della fiscalità sugli investitori, limitatamente a quelli che posseggono consistenze superiori alla soglia di euro 17.100 euro, al di sotto della quale l'onere resta quello fisso di euro 34,20.
  Il comma 392, modificando il comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, incrementa, a decorrere dal 2014, dall'1,5 per mille al 2 per mille l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE). In tal modo l'aliquota dell'IVAFE è armonizzata all'incremento disposto dal comma 391 dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari. Il coordinamento si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all'estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall'Italia.
  Il comma 393, inserito al Senato, dispone la soppressione, a decorrere dal 2014, dei seguenti crediti di imposta ed agevolazioni fiscali:
   alla lettera a), la possibilità, per le imprese residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che intraprendano in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché per i loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, di applicazione, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, quella statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea (cosiddetto ruling fiscale);Pag. 94
   alle lettere b) e c), alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura (si tratta della possibilità, per i distretti produttivi e le reti di imprese, di concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio);
   alla lettera d), il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica;
   alla lettera e), l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) per talune plusvalenze (plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, dalla formazione del reddito imponibile qualora, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni).

  I commi 394 e 395, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, intendono consentire il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro.
  Il comma 394 dispone che, fermo restando il rapporto di conto istituito presso l'originario prestatore di servizi di pagamento, il cliente potrà trasferire il servizio di pagamento presso un diverso prestatore. Il trasferimento avverrà, senza spese aggiuntive, utilizzando i comuni protocolli tecnici interbancari italiani.
  La norma precisa che al trasferimento dei servizi consegue il subentro, da parte del prestatore di servizi di pagamento di destinazione, nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Prescrive inoltre che detto trasferimento si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.
  Il comma 395 demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la disciplina dei servizi oggetto di trasferibilità, delle modalità e dei termini di attuazione delle norme così introdotte, prescrivendo che l'attuazione avvenga «in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento».
  I commi da 396 a 399 prevedono lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta.
  In particolare, il comma 396 stabilisce che – al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale – l'Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione
  Ai sensi del comma 397, il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo viene erogato dall'Agenzia delle entrate. In sostanza, per le dichiarazioni che prevedono un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di Pag. 95famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il rimborso non viene più effettuato dal CAF nel mese di luglio, ma viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle entrate entro un termine massimo di sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno).
  Il comma 398 rimanda, per quanto non espressamente previsto dai commi 396 e 397, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  Infine il comma 399 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 398 alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.
  Il comma 400, proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011.
  Al riguardo, ricorda che il comma 2 dell'articolo 2 citato ha istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà sul reddito complessivo determinato a fini IRPEF ai sensi dell'articolo 8 del TUIR di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, pari al 3 per cento della parte eccedente il predetto importo.
  La norma specifica che – ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro – rilevano anche i trattamenti pensionistici introdotti dal comma 325, del provvedimento (concernenti il contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti), fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 non è dovuto.
  I commi da 401 a 406 apportano modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo.
  In particolare, il comma 401 interviene sull'articolo 3 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, inserendovi un nuovo comma 1-bis, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sulle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
  Il comma 402 inserisce nella tariffa la nota 5 all'articolo 3, che precisa come l'imposta sia è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.
  Analogamente, il comma 403 interviene sull'articolo 4 della tariffa, inserendovi il comma 1-quater, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unita sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.
  Il comma 404 (che inserisce nella tariffa, dopo la nota 1-quater, la nota 5) precisa che anche in tal caso l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.
  In merito alla formulazione della disposizione evidenzia come nell'articolo 4 della tariffa non sia presente una nota 1-quater.
  Il comma 405 abroga conseguentemente l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 5 del 2012, che affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la determinazione delle modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.
  Il comma 406 rimanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – d'intesa con il Capo del Dipartimento Pag. 96della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento – per l'individuazione delle modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta su istanze e relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
  Il comma 407 novella l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 modificando in particolare la disciplina del pagamento virtuale dell'imposta di bollo, al fine di prevedere che la dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo, deve recare anche l'indicazione degli altri elementi utili ai fini della liquidazione dell'imposta. Inoltre la novella introduce l'obbligo di redigere detta dichiarazione, a pena di nullità, su un modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  Il comma 418 ripristina, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal decreto legislativo n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.
  Il comma 419 integra l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, e stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.
  Il comma 420 proroga al 31 dicembre 2014 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali.
  Dal momento che una delle disposizioni mantenute operative prevede l'eventuale istituzione di un consorzio, osserva che la disposizione reintroduce l'istituto del consorzio, abrogato dalla legge, seppur limitandolo all'esercizio della funzione di riscossione, senza peraltro chiarire le modalità di istituzione nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo.
  Il comma 421 introduce una serie di norme che hanno il dichiarato intento di potenziare l'efficienza dell'amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative.
  La lettera a) del comma 421 modifica l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di reclamo e mediazione nel processo tributario. In particolare, attraverso la sostituzione del comma 2 del predetto articolo 17-bis, prevede che la presentazione del reclamo costituisca condizione di procedibilità del ricorso (in luogo della vigente condizione di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio). Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente della Commissione tributaria, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.
  Con la modifica del comma 8 del medesimo articolo 17-bis l'intento è invece quello di estendere l'esito del procedimento di reclamo e di mediazione anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile Pag. 97a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
  Mediante la modifica del comma 9, si interviene sul computo del termine dei novanta giorni decorsi i quali, senza che il reclamo sia stato accolto ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. In tale ambito si prevede che per il computo di tale termine si applicano le disposizioni sui termini processuali.
  Sono pertanto abrogati i periodi ai sensi dei quali, ove l'Agenzia delle entrate respinga il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego e che, in caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
  La norma inserisce altresì un nuovo comma 9-bis, con il quale si prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso), fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità dovuta alla mancata presentazione del reclamo.
  La lettera b) del comma 421 prevede, inoltre, che le modifiche appena riportate si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità.
  La lettera c) del comma 421 apporta modifiche alle norme della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che hanno previsto l'istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare criteri per l'individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite.
  In dettaglio, la norma, aggiungendo la lettera b-bis) al comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, attribuisce un'ulteriore funzione al Comitato, prevedendo che esso elabori criteri per l'individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.
  Inoltre, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 533-bis, si prevede che, in sede definizione dei criteri di cui al comma 533, il Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.
  La lettera d) sostituisce l'articolo 17 del decreto legislativo n. 123 del 2011, inserendo il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo nell'ambito del procedimento relativo ai controlli sull'attività di riscossione.
  In dettaglio, il nuovo articolo 17 dispone che il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione effettuato dalle Ragionerie territoriali dello Stato, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, è effettuato sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (mentre la norma vigente prevede che i criteri selettivi e le linee guida sono individuati con direttive impartite d'intesa tra il Ragioniere generale dello Stato e il Direttore dell'Agenzia delle entrate).
  In tale ambito si prevede che l'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti (in luogo Pag. 98del vigente documento illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilità, con la valutazione del loro grado di esigibilità e delle eventuali cause ostative alla mancata riscossione). Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il limite di 500.000 euro può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  La lettera e) dispone che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l'iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva.
  La lettera f) prevede che le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano alle pubbliche amministrazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico in materia tributaria e doganale limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività.
  La lettera g) estende fino al 2015 l'applicazione delle misure (attualmente efficaci fino al 2013) sul contenimento della spesa dell'apparato amministrativo da parte delle Agenzie fiscali.
  La lettera h), relativamente alla facoltà per le agenzie fiscali di contribuire ai risparmi di spesa effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, dispone che il riversamento è effettuato per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.
  I commi 422 e 423, introdotti al Senato, recano – attraverso una serie di novelle al decreto legislativo n. 241 del 1997 ed al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, – disposizioni in materia di assistenza fiscale.
  In particolare, il comma 422 reca modifiche al decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, al fine anzitutto di estendere l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni prevista nel caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti anche ad altri soggetti. Si tratta, in particolare, degli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate che si sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti.
  Si prevede inoltre, con una modifica all'articolo 34 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale.
  In materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale si prevede che questa venga sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, in presenza di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultino falsi o incompleti. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 39 stabilisce che la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce in ogni caso l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca, mentre il nuovo comma 4-ter prevede una sanzione da 516 a 5.165 euro per il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio.
  Il comma 423 reca modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti: viene anzitutto modificata la documentazione da allegare alla Pag. 99domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività.
  In dettaglio, la disposizione prevede che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva; prevede la possibilità per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte l'ammontare dei credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con F24; riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione; inoltre, in materia di controlli stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.
  Il comma 429, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.
  In particolare:
   viene differito dal 30 novembre 2013 al 20 aprile 2014 il termine entro il quale dovrà essere adottata la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrà fissarne l'incremento;
   viene previsto che tale incremento non avrà più decorrenza dal 1o gennaio 2014, ma dal 1o maggio 2014;
   viene previsto che le maggiori entrate determinate dall'aumento del prelievo saranno pari a 33 milioni nel 2014 (in luogo dei 50 milioni attualmente previsti) e a 50 milioni a decorrere dal 2015.

  Il comma 429 sopprime inoltre il secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 14, in base al quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito da prodotti da fumo previsto dal primo periodo.
  Il comma 430, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sia disposto, per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018. La norma specifica che il provvedimento sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Al riguardo ricorda che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) all'articolo 1, comma 487, ha stabilizzato l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. Dunque dal 1o gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.
  I commi 431 e 432 – inseriti al Senato – stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla Pag. 100formazione del reddito dei soggetti beneficiari. L'efficacia di tale esclusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
  I commi 433 e 434, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo – in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero – della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia.
  Al riguardo ricorda che la riduzione percentuale in oggetto – pari, attualmente, al 20 per cento – concerne i redditi (delle suddette persone fisiche) prodotti in franchi svizzeri nel territorio del Comune di Campione d'Italia, limitatamente ad un importo massimo pari a 200.000 franchi svizzeri.
  I commi 435 e 436, introdotti nel corso dell'esame al Senato, estendono alle annualità dal 2014 al 2019 le disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.
  In particolare, il comma 435 stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza:
   a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
    1) usata come carburante: 374,67 euro per mille litri;
    2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;
   b) emulsione di olio combustibile denso ATZ (alto tenore di zolfo) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
    1) usata come combustibile per riscaldamento: 99,32 euro per mille chilogrammi;
    2) per uso industriale: 41,69 euro per mille chilogrammi;
   c) emulsione di olio combustibile denso BTZ (basso tenore di zolfo) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
    1) usata come combustibile per riscaldamento: 29,52 euro per mille chilogrammi;
    2) per uso industriale: 20,84 euro per mille chilogrammi.

  Rispetto alle aliquote di accisa attualmente vigenti le modifiche proposte comportano un aumento da 280,50 euro a 374,67 euro per mille litri della emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso usata come carburante, mentre per le altre emulsioni le aliquote sono confermate.
  Il comma 436 subordina l'efficacia della disposizione alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
  I commi da 437 a 439, introdotti anch'essi nel corso dell'esame al Senato, autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso del 2014 alla riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014, attraverso procedure di selezione concorrenziale, secondo i seguenti criteri direttivi indicati dal comma 437:
   a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di 200.000 euro della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
   b) durata delle concessioni pari a sei anni;
   c) versamento della somma di 2.800 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai 15 giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai 15 giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione Pag. 101della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita (regime transitorio);
   d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo: la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;
   e) determinazione nella somma complessiva annua di 300.000 euro dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

  In tale ambito il comma 439 stabilisce che per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 437, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 437.
  Il comma 438 rinvia all'adozione di un decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati al comma 437, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per il 2020.
  I commi da 440 a 515 recano il riordino della tassazione immobiliare comunale e sono stati interamente riscritti nel corso dell'esame al Senato.
  Il comma 440 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:
   uno, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
   l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:
    a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
    b) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

  Ai sensi del comma 441 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento (in caso di aliquota ordinaria, ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili, come precisato dal comma 477). Come già nella norma originaria, per il 2014, l'aliquota massima della TASI relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille, mentre l'originaria formulazione del disegno di legge attribuiva al comune la facoltà di determinare un'aliquota massima pari alla somma della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU all'aliquota massima consentita per il 2013, vale a dire 1 + 10,6 = 11,6 per cento.
  I commi da 442 a 469, dedicati alla componente della IUC diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI e ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti Pag. 102al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata).
  Il comma 442 definisce quale presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la TARES – le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
  Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il comma 443 ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
  Il comma 444 esclude dal pagamento della TARI il detentore dell'immobile per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare, prevedendo in tal caso che la TARI è dovuta soltanto dal possessore.
  Il comma 445 indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  Il comma 446 individua – in via provvisoria – la base imponibile da assoggettare a tassazione, stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, fino all'attuazione della procedura indicata al comma 448, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.
  Il comma 447 conferma per l'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
  Come già accennato, il comma 448 prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale. Si dispone, in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.
  In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di espungere il rinvio all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, in quanto tale ultimo articolo risulta abrogato dal comma 502 del provvedimento.
  Il comma 449 stabilisce che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile.
  Analogamente a quanto previsto relativamente alla TARES, ai sensi del comma 450, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini Pag. 103di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
  Ai sensi del comma 451 la tariffa della TARI è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
  Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in quanto la TARI è una tassa.
  Il comma 452 stabilisce che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 per l'elaborazione del metodo normalizzato.
  In base al comma 453, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
  Ai sensi del comma 454, introdotto nel corso dell'esame al Senato, a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
  Il comma 455 specifica che la tassa, la quale deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
  Ai sensi del comma 456, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (in base all'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).
  I commi da 457 a 462 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie. Pertanto, ai sensi del comma 457 la TARI è quindi dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente. Inoltre, secondo il comma 458 nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale. Il comma 459 prevede riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  In base al comma 460 il comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché, ai sensi del comma 461, deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del Pag. 104servizio (già introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013 per l'anno 2013). In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
  Ai sensi del comma 462 la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
  I commi da 463 a 466 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso il comma 463 prevede che i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  In base al comma 464 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Ai sensi del comma 465 l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, come previsto dal comma 458, che costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera.
  Il comma 467 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.
  Il comma 468 demanda ad un regolamento da emanarsi – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:
   sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
   ovvero di
    sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

  In base al comma 469 i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  I commi da 470 a 479 istituiscono e disciplinano, nell'alveo dell'Imposta Comunale Unica – IUC, il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI, la quale è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività.
  Il comma 470 stabilisce che il presupposto d'imposta per la TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:
   fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU;
   aree scoperte;
   aree edificabili.

  In merito ricorda che, ai sensi della disciplina IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si intende come «abitazione principale» del contribuente Pag. 105l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  Il comma 471 esclude dalla TASI:
   le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative. Per cd. «aree non operative» si intendono quelle destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale;
   le aree comuni condominiali individuate ai sensi delle norme del codice civile (articolo 1117) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, l'appartamento condominiale locato).

  Ai sensi del comma 472, il soggetto passivo di imposta è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo delle menzionate unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Rispetto all'IMU, dunque, il novero dei soggetti passivi è più ampio e ricomprende anche il mero detentore dell'immobile.
  In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell'anno solare, il comma 473 prevede che la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
  Il comma 474 prevede che il responsabile del versamento della TASI sia il soggetto che gestisce i servizi comuni, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, relativamente al tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Rimangono fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  Il comma 475 individua la base imponibile dell'imposta in quella prevista per l'applicazione dell'IMU.
  Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma del decreto-legge n. 201 del 2011, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto il valore (base imponibile a cui applicare l'aliquota) è determinato rivalutando la rendita catastale (vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione), del 5 per cento e moltiplicandola per un valore fisso (detto «moltiplicatore») fissato dalla legge.
  Rammenta inoltre che il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  A tale riguardo segnala l'opportunità di chiarire se tale riduzione operi anche a fini della TASI.
  Il comma 476 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, consentendo al comune, con deliberazione del consiglio comunale, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero innalzarla.
  In base al comma 477, qualora il Comune decida di innalzare l'aliquota, dovrà tuttavia rispettare di uno specifico vincolo quantitativo, la cui formulazione è stata modificata al Senato.
  Al riguardo viene confermato che la somma delle aliquote TASI e IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; rispetto alla formulazione originaria della norma, viene stabilito tuttavia che tale aliquota massima IMU è convenzionalmente fissata al 10,6 per mille e ad altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse tipologie Pag. 106di immobile per cui la normativa IMU prevede aliquote agevolate (ad esempio del 4 per mille per le abitazioni principali). Inoltre rimane fermo, rispetto al testo originario che, per l'anno 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.
  Il comma 478, con una previsione introdotta al Senato, affida alla potestà regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni, nelle ipotesi di:
   abitazioni con unico occupante;
   abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anni, all'estero;
   fabbricati rurali ad uso abitativo;
   superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

  In tale contesto ricorda che il comma 522 stanzia in favore dei comuni, per l'anno 2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni stessi, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  A tale ultimo riguardo, segnala come né la disciplina della TASI, né la disciplina generale della IUC (commi 480-504) recata dal provvedimento prevedono espressamente la possibilità per i comuni di introdurre detrazioni per l'abitazione principale, mentre il comma 478 autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, nelle quali non è menzionata l'abitazione principale.
  Segnala pertanto l'opportunità di chiarire se, alla luce delle disposizioni di cui al comma 478, tale elenco debba essere o meno considerato tassativo o se invece la previsione del comma 522 indichi che le agevolazioni del predetto comma 478 possano essere estese anche alle abitazioni principali.
  Il comma 479 prevede, qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In particolare, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
  I commi da 480 a 504 delineano la disciplina generale dell'Imposta unica comunale (IUC), che – come già indicato dal comma 440 – si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, cui è collegata l'imposta municipale propria (IMU), e la componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella la tassa sui rifiuti (TARI).
  Il comma 480 prevede che il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento.
  Per quanto riguarda la TARI la lettera a) prevede che il regolamento deve disciplinare, tra l'altro:
   i criteri di determinazione delle tariffe;
   la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
   le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
   l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.Pag. 107
  Riguardo alla TASI, ai sensi della lettera b) il regolamento disciplina:
   le riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
   l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

  Non è previsto pertanto un tetto massimo alle riduzioni tariffarie che possono essere deliberate dal comune.
  Ai sensi del comma 481, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.
  Sotto il profilo della formulazione del testo, ribadisce l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, poiché la TARI è una tassa.
  La norma specifica che le tariffe della TARI devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente ai sensi della normativa vigente).
  Per quanto riguarda invece le aliquote della TASI, esse devono essere conformi ai servizi indivisibili ed ai costi relativi e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
  I commi 482 e 483 disciplinano la dichiarazione relativa alla IUC, la quale:
   deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un'unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;
   deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;
   ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
   deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria).

  Il comma 484 specifica che restano ferme – ai fini della dichiarazione relativa alla TARI – le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). In base al comma 485 si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI.
  In base al comma 486 il versamento della IUC va effettuato:
   mediante il modello F24, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
   in quattro rate trimestrali (scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre), che i comuni possono variare nella scadenza e nel numero.

  La norma consente peraltro il pagamento in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno.
  Il comma 487 rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF – di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI – per la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.Pag. 108
  Qualora il comune abbia optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere assicurato che:
   i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti TARI e TASI;
   le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
   le somme concernenti la TASI siano assegnate al comune.

  In base al comma 488 l'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  Il comma 489 prevede che il comune possa tuttavia – fino al 31 dicembre 2014 – affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, al soggetto affidatario al 31 dicembre 2013 del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
  Ai sensi del comma 490 spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.
  Il comma 491 specifica i poteri di tale funzionario responsabile, il quale può inoltre:
   inviare questionari al contribuente;
   richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti);
   disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente autorizzato.

  I commi da 492 a 498 disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via, e le relative sanzioni.
  In particolare il comma 492 prevede, in caso di mancata collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta rilevazione), che l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.
  In caso di omesso o insufficiente versamento, il comma 493 prevede che si applichi la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il comma 494 prevede l'applicazione della sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  Per l'ipotesi di infedele dichiarazione il comma 495 prevede l'applicazione della sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, il comma 496 stabilisce la sanzione da euro 100 a euro 500.
  Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala come il comma 496 rechi un erroneo riferimento al comma 496, anziché al comma 491.
  Ai sensi del comma 497 le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione (comma 494), l'infedele dichiarazione (comma 495) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (comma 496) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
  Il comma 498 attribuisce la facoltà al comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale.
  Con una clausola di chiusura, il comma 499 rimanda, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti la IUC, Pag. 109alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
  Il comma 500 fa salva l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, mentre il comma 501 fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
  Il comma 502 abroga l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); conseguentemente, il comma 503 ribadisce che le attività di accertamento e riscossione della maggiorazione della TARES prevista dal comma 13 del predetto articolo 14 – che si applicherà solo per il 2013 e sarà destinata allo Stato – sono svolte dai comuni, cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento dell'attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano quindi le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
  Il comma 504 ribadisce la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo.
  I commi da 505 a 515, modificati ed integrati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, completano il quadro della riforma della tassazione immobiliare recato dalle disposizioni in esame, incidendo in particolare sulla disciplina dell'IMU.
  Il comma 505 reca una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo dell'IMU, finalizzate principalmente ad escludere l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale.
  In primo luogo, la lettera a) del comma intende rendere applicabile a regime l'IMU, come disciplinata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e, per rinvio, dal decreto legislativo n. 23 del 2011: a tal fine viene modificato il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201, sopprimendo i riferimenti ivi contenuti all'applicazione dell'IMU «in via sperimentale» fino al 2014, nonché all'applicazione a regime dell'imposta a decorrere dal 2015.
  La lettera b) novella in più punti l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  In particolare, i numeri 1) e 2), specificano che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per i quali continua ad applicarsi il vigente regime per l'abitazione principale, ossia l'aliquota ridotta (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro.
  Il numero 3) reca invece le ipotesi di esclusione ex lege dall'IMU, nonché i casi in cui il comune può disporre l'esenzione IMU per alcune categorie di immobili, tramite la potestà di assimilazione all'abitazione principale.
  In particolare i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
   l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
   l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta Pag. 110agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

  Sono invece esenti ex lege dall'IMU:
   le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle apposite norme secondarie;
   l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
   la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  La lettera c) novella il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201, che viene in sostanza riscritto per tenere conto delle modifiche sopra descritte.
  Il novellato comma 10 prevede pertanto che l'IMU continui ad applicarsi agli immobili, adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) e che a tali immobili si applichi la detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  Ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
  Il comma 506 concerne il gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che, ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, non si tenga conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle norme così introdotte.
  I commi da 507 a 509 intervengono in tema di IMU su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
  In particolare, il comma 507, novellando l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 23 sopprime il riferimento concernente l'istituzione dell'IMU propria a decorrere dall'anno 2014, nonché i commi da 3 e 7, con cui vengono dettate le modalità applicative dell'imposta.
  Analogamente, la lettera a) del comma 508 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 23, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla decorrenza dall'anno 2014 dell'introduzione nell'ordinamento fiscale di una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria.
  La lettera b) del comma 508 novella la disciplina concernente l'imposta municipale secondaria, al fine di posticiparne l'introduzione a decorrere dall'anno 2015 (anziché dal 2014), a tal fine modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 23.
  I commi 509 e 510, modificati al Senato, prevedono che l'IMU relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi (in particolare, è deducibile dal Pag. 111reddito di impresa e reddito derivante da arti e professioni) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, per il 2014 è possibile dedurre una quota di IMU pari al 30 per cento; successivamente la misura della deducibilità è fissata, a regime, nel 20 per cento.
  La norma specifica che l'imposta è invece indeducibile ai fini IRAP.
  Conseguentemente, il comma 510 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 237,9 milioni di euro per l'anno 2014, con un incremento per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.
  Il comma 511 sottopone a IRPEF, nella misura del cinquanta per cento, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria. Il comma 512 specifica che le norme del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  I commi da 513 a 515, le cui disposizioni sono state introdotte durante l'esame al Senato, precisano la disciplina delle dichiarazioni e del versamento dell'IMU, in particolare per gli enti non commerciali.
  In particolare, il comma 513 dispone che i suddetti enti non commerciali presentino la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 dovrà essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
  Ai sensi del comma 514 tale modalità telematica potrà essere utilizzata anche dagli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria.
  Il comma 515 dispone che il versamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali avvenga esclusivamente mediante modello F24 e, in deroga alle norme generali, sia effettuato in tre rate: le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre; l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. La norma precisa che gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nel confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
  I commi da 516 a 521, introdotti nel corso dell'esame al Senato, disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l'anno 2012, in deroga alla vigente disciplina generale in materia di erronei versamenti di imposta.
  In particolare, il comma 516 disciplina le conseguenze dell'erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta. In tale ipotesi, già dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
  Il comma 517 specifica che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura di detto riversamento, al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale, istituito dell'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012).
  Il comma 518 disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall'anno di imposta 2012, in tale caso l'istanza di Pag. 112rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso (ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007).
  Il comma 519 regola, dall'anno di imposta 2012, l'ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune. In tale ipotesi il comune, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul citato fondo di solidarietà comunale.
  Tale procedura si attiva anche per le regolazioni Stato/comuni nell'ipotesi di versamento superiore al quantum dovuto.
  Ai sensi del comma 520 la procedura di rimborso di cui al comma 518 si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento.
  Il comma 521 dispone, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, che il contribuente presenti al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire.
  L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
  Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale.
  Il comma 522 sostituisce il comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) in materia di IMU e di finanziamento dei comuni, con riferimento particolare alle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale (istituito in ragione della nuova disciplina dell'imposta), che, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso dallo stesso comma 380, rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei bilanci dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione.
  In particolare, le modifiche mirano a confermare a regime, a decorrere dal 2013 la disciplina di alimentazione e di riparto del fondo tra i comuni, ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU, prevista dal vigente comma 380 della legge di stabilità 2013 con riferimento ai soli anni 2013 e 2014.
  In dettaglio, la nuova formulazione della lettera b) del predetto comma 380 provvede a determinare l'ammontare annuale del Fondo a decorrere dal 2013, nei seguenti importi:
   6.974,3 milioni euro per l'anno 2013,
   6.647,1 milioni per l'anno 2014,
   6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi.

  La norma indica espressamente che tale dotazione sia annualmente assicurata, per ciascuno degli anni considerati, a decorrere dal 2014, da un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, quale quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.
  Tale quota IMU che confluisce nel Fondo di solidarietà è inoltre annualmente integrata con risorse a carico del bilancio dello Stato, di cui una quota pari a 943 milioni di euro annui derivanti, a decorrere dal 2014, dalla necessità di ristoro ai comuni dei minori introiti conseguenti alla Pag. 113soppressione della maggiorazione TARES, disposta dal comma 502 del provvedimento in esame, quale reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi.
  Attraverso una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato, per l'anno 2014, sono altresì assegnati al Fondo ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  La ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune, nel limite dei 500 milioni assegnati al Fondo, è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2014.
  Al riguardo ribadisce come né la disciplina della TASI (commi da 470 a 479) né la disciplina generale della IUC (commi da 480 a 504) prevedono espressamente la possibilità per i comuni di introdurre detrazioni per l'abitazione principale, mentre il comma 478 autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, nelle quali non è menzionata l'abitazione principale. Segnala pertanto l'opportunità di chiarire se, alla luce delle disposizioni di cui al comma in esame, tale elenco debba o meno essere considerato tassativo.
  Ai fini dell'alimentazione del Fondo, la nuova formulazione della lettera b) del comma 380 ribadisce che la suddetta quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, nell'importo sopra definito (4.717,9 milioni), sia annualmente versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  Innovando rispetto al testo vigente, la norma rimanda al disegno di legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni in aumento o in riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato.
  È inoltre eliminata la disposizione di cui alla vigente lettera c) del comma 380, che prevede l'integrazione del Fondo (di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014), quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita di gettito da parte dei comuni dell'IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, interamente riservata allo Stato, in quanto l'efficacia di tali disposizioni risulta ormai assorbita dalla legislazione vigente.
  Quanto alle modalità di ripartizione del Fondo, la nuova formulazione della lettera c) del comma 380 (corrispondente alla lettera d) del testo vigente) rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi.
  Ai sensi della nuova lettera d) del predetto comma 380, in caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera c) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
  È introdotta, rispetto alla normativa vigente, la previsione in base alla quale almeno il 10 per cento del Fondo sia prioritariamente ripartito sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della n. 42 del 2009, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
  Tra i fattori da tenere in considerazione per i singoli comuni, ai fini della definizione dei criteri di formazione e di Pag. 114riparto del fondo, la nuova formulazione della lettera c) del comma 380 ribadisce i seguenti:
   1) gli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
   2) la diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppresse dalla successiva lettera f);
   3) le riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012;
   4) a decorrere dall'anno 2014, la soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e l'istituzione della TASI;
   5) l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

  Non sono più considerati, tra i fattori da tenere in conto per il riparto del Fondo, la dimensione demografica e territoriale degli enti e la dimensione del gettito dell'IMU ad aliquota base di spettanza comunale.
  La nuova lettera e) del comma 380 introduce la possibilità di incrementare, con lo stesso DPCM di riparto, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce come dotazione del Fondo, prevedendosi in tale ipotesi che deve essere rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con modalità da determinare con il medesimo DPCM.
  La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.
  Restano confermate, nella nuova formulazione del comma 380, le seguenti previsioni:
   la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio comunale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
   la riserva all'erario del gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
   l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che riservava quota parte del gettito IMU in favore dello Stato nonché dei commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale, relativi all'istituzione ed alle modalità di alimentazione del soppresso Fondo sperimentale di riequilibrio;
   l'applicazione dei meccanismi relativi ai trasferimenti erariali «fiscalizzati» di cui all'articolo 13 comma 17 del decreto legge n. 201 del 2011 nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L'ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall'IMU e, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

  Stante la nuova disciplina dell'attribuzione del gettito ai comuni, sono quindi abrogati, anziché sospesi nella loro applicazione per gli anni 2013 e 2014, i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi Pag. 115alla devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni.
  Per quanto riguarda invece le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, reca un'appostazione di 24,7 milioni nel 2014, di 34,7 milioni nel 2015 e di 28,7 milioni nel 2016.
  Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 8,1 milioni nel 2014, di 62,2 milioni nel 2015 e di 182,2 milioni nel 2016.
  Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala:
   il finanziamento per il funzionamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che viene stabilito in 1,7 milioni di euro per il 2014 e 1,6 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   il finanziamento in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che viene stabilito in 387.000 euro per il 2014, 377.000 euro per il 2015 e 378.000 euro per il 2016.

  Con riferimento alla Tabella E, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala gli stanziamenti concernenti:
   i contributi quindicennali per l'ammortamento della flotta, il miglioramento delle comunicazioni e il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza, per complessivi 40 milioni di euro annui fino al 2023;
   la sospensione dei pagamenti tributari nelle zone delle regioni Marche e Umbria in relazione al sisma del 1997, per 22,6 milioni di euro annui fino al 2024 e per 5 milioni di euro annui fino al 2017;
   l'incremento del fondo di dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, per 468,9 milioni di euro nel 2014 e 550 milioni di euro in ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   i contributi per il finanziamento a tasso agevolato per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a favore delle PMI, per 7,5 milioni di euro nel 2014, 21 milioni nel 2015, 35 milioni nel 2016, fino al 2021;
   l'erogazione di crediti d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, per 658,7 milioni di euro nel 2014;
   la concessione di crediti d'imposta per il sisma del maggio 2012, per 450 milioni di euro annui nel 2014, e 431,2 milioni in ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Per quel che concerne il disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato per il 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, anche in questo caso rileva preliminarmente come la legge n. 196 del 2009 abbia apportato alcune significative modifiche alla struttura del bilancio.
  Tale nuova articolazione è fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e sulla riclassificazione delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell'entrata medesima. La nuova classificazione ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.Pag. 116
  Conseguentemente, sia per le entrate sia per le spese, l'unità di voto parlamentare risulta spostata ad un livello superiore rispetto a quello del quello del macroaggregato (unità previsionale di base) in precedenza previsto.
  In sostanza, in luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:
   a) per le entrate, con riferimento alla tipologia, distinguendo i tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), i raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio), le restanti tipologie di provento secondo aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale);
   b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

  Passando al contenuto specifico del provvedimento, rileva in primo luogo come disegno di legge preveda per il 2014, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 512,1 miliardi di euro e spese finali per 548,6 miliardi.
  Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2014 a circa 36,6 miliardi di euro.
  Per il biennio 2015-2016, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari, rispettivamente, a 13.402 milioni nel 2015 (anno nel quale scende da –36,6 a –23,2 miliardi) e a 21.681 milioni nel 2016 (in cui diminuisce da –23,2 a –1,5 miliardi) in corrispondenza ad un andamento progressivamente in aumento delle entrate finali e in diminuzione delle spese finali. In particolare, in termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 104,7 miliardi di euro nel 2014, a 87,7 miliardi nel 2015 e a 66,2 miliardi nel 2016.
  A seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2014 da parte del Senato, la Nota di variazioni al bilancio evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, un aumento sia delle spese finali di circa 7,5 miliardi di euro nel 2014 sia delle entrate finali, di circa 5,9 miliardi.
  Il saldo netto da finanziare, pari a 38,4 miliardi di euro, risulta, pertanto peggiorato per il 2014 rispetto al Bilancio a legislazione vigente, con un aumento di circa 1,8 miliardi di euro, mentre negli anni successivi il saldo netto da finanziare manifesta un deciso miglioramento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, evidenziando un valore positivo nel 2016, in relazione all'incremento delle entrate finali che si registra nel corso del triennio, determinato dalle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità per il 2014.
  Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), le previsioni aggiornate per il triennio 2014-2016, le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 512.056 milioni, in leggero aumento rispetto al dato assestato 2013, per un importo di 2.839 milioni.
  Tale incremento è determinato da un incremento delle entrate tributarie per 9.398 milioni a fronte di una riduzione di quelle extratributarie per 5.977 milioni. Tale andamento positivo delle entrate tributarie è peraltro confermato anche negli anni 2015-2016 (+1,7 per cento nel 2015 e +2,2 per cento nel 2016).
  A fronte dell'incremento delle entrate tributarie, nel bilancio a legislazione vigente si riscontra, invece, una diminuzione di quelle extratributarie, sia nel 2014 sia nel 2015.
  In particolare, il calo particolarmente marcato del 2015 riflette essenzialmente il venir meno, a legislazione vigente, del regime sperimentale dell'IMU, in particolare, del versamento del gettito IMU di spettanza comunale destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale. Pag. 117
  Con riferimento specifico alle entrate tributarie, fa presente che le relative previsioni sono state elaborate sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi, elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati e considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie erariali dell'esercizio corrente.
  Il totale delle entrate tributarie ammonta a 438.271 milioni di euro nel 2014.
  In tale ambito evidenzia come nel 2014 aumentano di 3.867 milioni le imposte sul patrimonio e sul reddito (+1,5 per cento), di 3.387 milioni le tasse e imposte sugli affari (+2,7 per cento), di 1.456 milioni le imposte sulla produzione, consumi e dogane (+4,3 per cento), di 266 milioni il gettito dai prodotti di monopolio (+2,4 per cento)e di 410 milioni il settore lotto, lotterie e giochi (+3,7 per cento).
  Sottolinea che, dall'analisi più specifica delle principali imposte, rispetto al dato assestato 2013, nel bilancio a legislazione vigente per il 2014, emerge che il gettito IRPEF passa da 184.961 a 186.177 milioni e quello relativo all'IRES aumenta da 48.376 a 50.869 milioni.
  Per il gettito IVA il disegno di legge indica un aumento da 98.570 a 103.499 milioni, così come per le accise e imposte sugli oli minerali, che crescono da 25.379 a 26.392 milioni.
  L'andamento positivo del gettito IRPEF si mantiene anche negli anni 2015 e 2016, in aumento di circa 3.500 milioni medi annui. Anche il gettito IVA è previsto in progressivo aumento, di 4.929 milioni nel 2014 e di 3.637 milioni e 3.066 milioni, rispettivamente nel 2015 e nel 2016.
  Una contrazione significativa viene ascritta alle imposte di bollo, il cui gettito si riduce da 9.835 a 8.099 milioni (-17,7 per cento).
  Con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2014 da parte del Senato, le entrate finali nel 2014 risultano pari a 517,7 miliardi, con un incremento rispetto al Bilancio a legislazione vigente 2014, relativo in particolare alle entrate tributarie.
  L'incremento delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente aumenta nei due anni successivi, a seguito delle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità per il 2014, che determinano un aumento di circa 12,6 milioni di euro nel 2015 e di oltre 14,2 milioni nel 2016.
  Per quanto riguarda gli effetti determinati dalla Nota di variazioni sulle singole entrate rispetto a quanto indicato nel bilancio a legislazione vigente, osserva come il gettito IRPEF si riduca nel triennio 2014-2016, rispettivamente, di 1 miliardo, di 1,8 miliardi e di 2,7 miliardi. Contestualmente nel 2014 il gettito da IRES cresce di 2,3 miliardi, per poi ridursi di 700 milioni nel 2015 e di 2 miliardi nel 2016.
  Le variazioni più significative riguardano comunque gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 288, del disegno di legge di stabilità 2014, concernenti la clausola di salvaguardia relativa alla spending review, in base alla quale con DPCM da adottare entro il 15 gennaio 2015, qualora non si realizzino i risparmi di spesa previsti, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, di 7 miliardi nel 2016 e di 10 miliardi nel 2017. Gli effetti di tale disposizione sono riscontrabili nei considerevoli aumenti di risorse dei capitoli dell'Entrata relativi alle imposte dirette e indirette (capitolo 1085 e capitolo 1266).
  Analogamente aumenta il gettito delle imposte di registro, bollo e sostitutiva, di 1,6 miliardi nel 2014 e di 1,2 miliardi negli anni successivi, a seguito di quanto previsto dal comma 391, che incrementa, a decorrere dal 2014, dall'1,5 per mille al 2 per mille l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali.
  Tra le entrate tributarie «non ricorrenti» quelle «sostitutive» aumentano di 1 miliardo nel 2014 e di 500 milioni negli Pag. 118anni successivi, mentre tra le «altre imposte dirette» evidenzia un incremento di 4,9 miliardi sia nel 2015 che nel 2016, dovuto per circa 4,7 miliardi alla contabilizzazione per tali anni del gettito IMU riservata all'erario derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D (mentre il Bilancio a legislazione vigente considerava tali entrate solo fino al 2014).
  Tra le entrate extratributarie segnala un maggiore gettito di oltre 600 milioni nel 2014 e di 4,7 miliardi sia nel 2015 che nel 2016, riferibile al versamento dell'IMU propria di spettanza dei comuni da destinare al fondo di solidarietà comunale.
  Sono infine indicate nel titolo III dell'entrata maggiori entrate da vendita di beni dello Stato per 500 milioni per ciascuna annualità, ai sensi del comma 256 del disegno di legge di stabilità.
  In tale contesto ricorda che ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 recano, rispettivamente, gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti ed a quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
  Rispetto alle misure dell'allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 2013, il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, è pari a 284 misure, risultante dalla variazione in aumento derivante dall'ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell'esercizio (14) e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.
  Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2014-2016, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure, nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all'anno 2014 e proiezioni per il biennio successivo (2015-2016).
  L'ammontare complessivo degli effetti dei 284 regimi agevolativi indicato nell'allegato A è pari a 152.667 milioni per il 2014, a 151.958 milioni per il 2015 e a 151.633 milioni per il 2016.
  L'allegato B indica un ammontare degli effetti delle 14 agevolazioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013 pari a 220 milioni per il 2014, a 241 milioni per il 2015 e a 218 milioni per il 2016. Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell'allegato A.
  Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la dotazione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890), preveda stanziamenti di 3.101 milioni nel 2014, di 3.063 milioni nel 2015 e di 3.065 milioni nel 2016. Per effetto del disegno di legge di stabilità, la Nota di variazioni incrementa la dotazione per il 2014 di 105 milioni, di cui 100 milioni ai sensi del comma 178.
  Per quanto riguarda invece l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) si prevedono stanziamenti di 90 milioni nel 2014, di 89 milioni nel 2015 e di 89 milioni nel 2016.
  Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920), a seguito della Nota di variazioni sono indicati stanziamenti di 961 milioni nel 2014, di 950 milioni nel 2015 e di 958 milioni nel 2016.
  In merito al finanziamento della CONSOB il capitolo 1560, determinato dalla Tabella C del disegno di legge di stabilità, espone stanziamenti per circa 400.000 euro per ciascuna annualità.
  Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF) il capitolo 3845 reca stanziamenti per 327 milioni nel 2014, che vengono tuttavia ridotti di 6 milioni nel 2015 e di 10 milioni nel 2016 per effetto del comma 268 del disegno di legge di stabilità, mentre per quanto riguarda la Scuola superiore dell'economia e delle finanze nel disegno di legge di bilancio sono presenti due capitoli: il capitolo 3935, relativo alle spese di funzionamento Pag. 119(determinato dalla Tabella C della legge di stabilità), con una dotazione di 2,5 milioni per ciascuna annualità e il capitolo 3937, relativo alle spese di natura obbligatoria, con una dotazione di 9,9 milioni nel 2014 e di 9,8 milioni negli anni successivi.
  Nel disegno di legge di bilancio per il 2014, relativamente al finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.870 milioni per ciascuna annualità, mentre per quanto attiene ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanzia risorse per 3.150 milioni per ciascuna annualità.
  Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, sono state ridotte da 9.265 milioni a 8.805 milioni per ciascuna annualità in relazione a quanto disposto dal comma 384 del disegno di legge di stabilità in merito all'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
  Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 25.551 milioni per ciascuna annualità.
  Con riferimento alle risorse stanziate per il finanziamento dei crediti di imposta, segnala come la Nota di variazioni abbia scontato gli effetti di quanto previsto dai commi da 387 a 390 del disegno di legge di stabilità, in base ai quali con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2 (allegato al medesimo disegno di legge di stabilità), sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura pari ad almeno l'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. In sostanza si determina una riduzione del 15 per cento delle risorse iscritte a legislazione vigente. Le voci maggiormente interessate (in termini assoluti) da tali riduzioni sono:
   capitolo 7809: crediti d'imposta fruiti per l'acquisizione dei beni strumentali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, con una riduzione di 157,2 milioni;
   capitolo 7803: crediti d'imposta fruiti dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e da altri beneficiari per nuove assunzioni, nonché per nuovi contratti relativi ad attività di ricerca scientifica, con una riduzione di 33,7 milioni;
   capitolo 7799: crediti di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca, con una riduzione di 18,5 milioni;
   capitolo 7806: crediti d'imposta fruiti dalle imprese agricole che effettuano, in tutto il territorio nazionale, investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, con una riduzione di 16,5 milioni.

  Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, esse sono invece considerate nella Missione n. 1 «Politiche economico finanziarie e di bilancio» – Programma n. 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e nella Missione n. 5 «Ordine pubblico e sicurezza» – Programma n. 5.1 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica»
  Rileva come, considerando complessivamente le risorse dei due programmi, rispetto al bilancio a legislazione vigente, la Nota di variazioni ne dispone una riduzione per il 2014 di circa 5 milioni, determinata da riduzioni delle spese di funzionamento e degli interventi per circa 10 milioni, a fronte di maggiori spese per investimenti per 5 milioni, ai sensi del comma 64 del disegno di legge di stabilità, il quale autorizza un contributo pluriennale (2014-2020) complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Pag. 120Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo. L'autorizzazione di spesa è articolata in 5 milioni per il 2014, in 30 milioni per il 2015 e in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, ripartiti tra i capitoli 7837 (2/5) e 7851 (3/5).
  Si riserva quindi di formulare proposte di relazione sui provvedimenti in esame all'esito del dibattito.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede quando il Governo trasmetterà la relazione tecnica relativa al disegno di legge di stabilità.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in riferimento alla questione posta dal deputato Villarosa, si riserva di acquisire presso la Commissione Bilancio informazioni in merito ai tempi di trasmissione, da parte del Governo, dell'aggiornamento della relazione tecnica sul disegno di legge di stabilità.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene opportuno sollecitare uno slittamento, almeno fino alla giornata di venerdì 6 dicembre, del termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Bilancio, attualmente fissato alle ore 16 di giovedì 5 dicembre prossimo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, considera condivisibile la richiesta avanzata dal deputato Barbanti, ma rileva come le decisioni in ordine alla fissazione del termine di presentazione delle proposte emendative spettino alla Commissione Bilancio.

  Carla RUOCCO (M5S) chiede se nel testo del disegno di legge di stabilità trasmesso dal Senato vi siano previsioni relative alla questione, che aveva costituito oggetto di discussione la Senato, della cessione delle spiagge demaniali.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come il testo del provvedimento trasmesso dal Senato non contenga norma sulla cessione delle spiagge.

  Girolamo PISANO (M5S) domanda se il disegno di legge di stabilità, come approvato dal Senato, incida sulla questione relativa alla misura dell'imposta di bollo applicabile agli estratti dei conti correnti bancari o postali intestati al condominio, ricordando che tale problematica costituisce oggetto della risoluzione a sua prima firma 7-00143, la cui discussione in Commissione era stata rinviata, nelle scorse settimane, proprio in vista dell'esame del disegno di legge di stabilità.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alla tematica sollevata dal deputato Pisano, rileva come il comma 391 del disegno di legge di stabilità abbia aumentato dall'1,5 al 2 per cento l'aliquota dell'imposta di bollo sui conti di deposito, senza invece incidere su altri aspetti del prelievo.

  Matteo COLANINNO (PD) rileva come il disegno di stabilità non intervenga sulla progressività del prelievo sui conti di deposito, ma si limiti ad innalzare l'aliquota della relativa imposta di bollo dall'1,5 al 2 per mille.

  Marco CAUSI (PD) ringrazia il relatore per la compiuta illustrazione dei provvedimenti in esame, preannunciando finora che il gruppo del PD intende presentare un emendamento volto ad eliminare l'importo fisso di 34,20 euro dell'imposta di bollo applicabile agli estratti relativi ai depositi titoli ed ai conti correnti, evidenziando come tale modalità di prelievo, anche secondo quanto segnalato dai rappresentanti di Banca Etica nel corso dell'indagine conoscitiva su «Gli strumenti fiscali e finanziaria a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali», abbia effetti regressivi, colpendo in particolare i piccoli risparmiatori ed investitori, mentre sarebbe invece più opportuno introdurre Pag. 121un meccanismo di imposizione integralmente progressivo.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) condivide le considerazioni del deputato Causi, rilevando come anche il gruppo del M5S intenda modificare l'imposta di bollo in materia, introducendo il principio della totale proporzionalità dell'imposta, eliminando inoltre il limite massimo previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In tale contesto sottolinea altresì l'opportunità di recuperare nel provvedimento il contenuto della risoluzione n. 7-00143, a prima firma del deputato Pisano e di cui lui stesso è firmatario, la quale intende affrontare la tematica relativa all'applicazione dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati al condominio.

  Girolamo PISANO (M5S) invita il Governo ed il relatore a riflettere attentamente sulla problematica, posta dalla sua risoluzione n. 7-00143, concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e postali intestati al condominio, rimodulando l'importo dovuto in tale ipotesi, al fine di eliminare un ostacolo all'applicazione della norma che obbliga ad effettuare tutti i versamenti ed i pagamenti riferibili al condominio attraverso il conto corrente.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene al riguardo che occorra tener conto, oltre che della proporzionalità dell'imposta, anche dell'entità del prelievo.

  Marco CAUSI (PD) dissente dalle considerazioni del Presidente, considerando preferibile intervenire sull'imposizione relativa ai conti di deposito titoli, e dunque su un elemento di stock, piuttosto che aumentare l'aliquota delle imposte dirette sui redditi di capitale, la quale incide sui flussi di reddito, anche in quanto l'inasprimento di tale ultima forma di prelievo potrebbe avere effetti negativi sul collocamento dei titoli pubblici italiani sui mercati internazionali, in quanto riguarda anche i soggetti non residenti, oltre a riguardare anche gli interessi dei conti correnti bancari e postali.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che sarebbe preferibile evitare inasprimenti di entrambi i prelievi richiamati dal deputato Causi.

  Marco CAUSI (PD) ribadisce il suo dissenso rispetto alle valutazioni espresse dal Presidente, sottolineando come non ci si possa limitare, in modo semplicistico, a chiedere un abbassamento generalizzato di ogni imposta, senza considerare l'esigenza di individuare risorse aggiuntive, e come sia invece necessario assumere una posizione più articolata, individuando in modo selettivo le imposte che occorre ridurre.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, considera del tutto legittimo che si esprimano posizioni divergenti rispetto alle tematiche in discussione, sottolineando comunque, sul piano del merito, come sia possibile individuare risorse aggiuntive attraverso strumenti diversi dall'inasprimento del prelievo, in particolare attraverso riduzioni di spese.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.30.