CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2013
133.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

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  Franco VAZIO (PD), relatore, illustra il contenuto dei provvedimenti in esame, con riferimento alle parti di competenza della Commissione giustizia.
  Osserva come il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (A.C. 1866) sia predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità pubblica e della indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 17 luglio 2013, e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.
  La struttura del disegno di legge di bilancio 2014-2016 conferma, rispetto allo scorso anno, le 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, ed i 174 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare.
  Lo stato di previsione del Ministero della giustizia comprende 3 missioni. Nella sua interezza, la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in 3 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria; 1.2. Giustizia civile e penale; 1.3. Giustizia minorile.
  La Giustizia solo pro quota rientra nella missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fa riferimento il programma, 2.1: Indirizzo politico. Sempre pro quota, deve essere considerata la missione n. 33, denominata Fondi da ripartire, cui fa riferimento il programma, cui si riferisce 3.1: Fondi da assegnare.
  Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2014 (AC. 1866/Tab. 5), a seguito dell'approvazione della nota di variazioni frutto dell'esame della manovra in Senato, reca spese finali per complessivi 7.540,5 milioni di euro.
  Distinguendo le spese correnti – ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi – dalle spese in conto capitale – ossia quelle per investimenti – il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2014, si articola nel seguente modo: 7.387,3 milioni di euro per le spese correnti; 153,2 milioni di euro per le spese in conto capitale.
  Complessivamente, rispetto ai 7.302,1 mln della legge di bilancio 2013, le previsioni 2014 (7.540,5) evidenziano un aumento di 238,4 mln (+3,3 per cento). Rispetto alla legge di assestamento 2013, ovvero 7.691,2 mln, si registra, invece, una diminuzione di 150,7 mln di euro (–2 per cento).
  Le spese del Ministero della giustizia rappresentano l'1,3 per cento delle spese finali dello Stato.
  Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2003-2014 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata fino al 2006, passando dall'1,5 per cento del bilancio 2003, all'1,7 per cento dei bilanci 2004 e 2006. Nel corso della XVI legislatura la percentuale ha oscillato tra l'1,4 per cento e l'1,6 per cento per scendere all'1,3 per cento nell'esercizio 2013; dato confermato dalle previsioni 2014.
  La consistenza dei residui alla data del 1o gennaio 2014 viene presunta in 385,8 mln di euro, di cui 265,1 mln per la parte corrente e 120,7 per quella in conto capitale.
  Rispetto ai residui accertati al 1o gennaio 2013 (614,2 mln), certificati in sede di assestamento del bilancio, si registra una diminuzione di 228,4 mln di euro. Tale valutazione ha, tuttavia, ancora carattere provvisorio essendo condizionata dall'evolversi della gestione 2013 in corso.
  La massa spendibile per il 2014, ovvero la somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, ammonta a 7.923,2 mln di euro.
  L'autorizzazione di cassa, ovvero la consistenza delle somme che possono essere effettivamente pagate, è prevista per il 2014 in 7.586,3 mln di euro, con un coefficiente medio di realizzazione pari a Pag. 22circa il 96 per cento. Tale coefficiente, dato dal rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile, rappresenta la percentuale di massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio finanziario. Nel caso di specie, si tratta di un coefficiente molto alto derivante dalla struttura della spesa del ministero della giustizia, costituita soprattutto da spese correnti.
  Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2014, pari a circa 7 miliardi e 540 milioni di euro sono ripartite tra le tre missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (oltre il 99 per cento) assegnate alla missione Giustizia, di integrale pertinenza del Ministero.
  Come si è detto, nel bilancio di previsione 2014 (AC 1866/tab. 5), come risultante dall'approvazione della nota di variazioni, alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 7.476,1 milioni di euro. La missione è articolata in 3 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria (2.799,2 milioni di euro); 1.2. Giustizia civile e penale (4.530,4 mln di euro); 1.3. Giustizia minorile (146,5 mln di euro).
  Al programma amministrazione penitenziaria sono ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione; trattamento penitenziario detenuti ed internati; servizi sanitari penitenziari; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari.
  Lo stanziamento iniziale per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2014 era pari a 2.800,9 mln di euro (di cui: spese correnti: 2.717,5 mln; spese in conto capitale: 83,4 mln.).
  A seguito dell'approvazione della nota di variazioni, che aggiorna gli stanziamenti dopo l'esame della manovra in Senato, il programma amministrazione penitenziaria è dotato di 2.799,1 milioni di euro.
  La dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2014, rispetto al bilancio 2013 è in diminuzione (–209 mln di euro).
  Dall'analisi del bilancio per programmi/obiettivo emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.481,8 milioni di euro) e che, in particolare, ben 2.192,8 milioni sono destinati ai redditi da lavoro dipendente.
  Fra gli interventi si segnalano invece le seguenti voci di spesa: Spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761): 109,6 mln di euro (le previsioni di spesa sono inferiori di circa 28 milioni rispetto al bilancio assestato 2013); Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768): 260.000 euro (v. infra tabella C allegata alla legge di stabilità).
  Per quanto riguarda il capitolo 7300, Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria, risultano iscritti nel bilancio 2014 34,2 milioni di euro. Nel medesimo capitolo, in base alle previsioni assestate del 2013, risultavano 100,9 milioni.
  In attuazione delle previsioni del cd. Piano carceri (articolo 44-bis del DL 207/2008, L. 14/2009) l'articolo 2, comma 219, della legge finanziaria 2010 (L: n. 191/2009) per far fronte alla grave emergenza dovuta al sovraffollamento carcerario aveva stanziato complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 185/2008 (conv. dalla L. n. 2/2009) destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti.
  Per il 2014, dei 34,2 milioni di euro iscritti sul cap. 7300 – esposto in tabella E – 5,2 mln di euro sono riconducibili agli interventi per il Piano carceri. Pag. 23
  I rimanenti 29 milioni di euro derivano da autorizzazioni di spesa per diversi fattori legislativi.
  Il capitolo 7301, Manutenzione straordinaria degli immobili, prevede stanziamenti per 14,9 milioni (a fronte di 23,7 milioni previsti dall'assestamento 2013).
  Per il Programma 1.2, Giustizia civile e penale, lo stanziamento iniziale previsto dal bilancio di previsione 2014 presentato al Senato era pari a 4.524,5 milioni di euro (di cui: spese correnti: 4.465,1 mln; spese in conto capitale: 59,3 mln.).
  A seguito dell'approvazione della Nota di variazioni, lo stanziamento per il programma Giustizia civile e penale è ora di 4.530,4 milioni di euro.
  Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenziano, per quanto riguarda il funzionamento: – cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2014 reca uno stanziamento di 55 milioni di euro (negli ultimi anni lo stanziamento è costantemente aumentato: da ultimo nel bilancio assestato 2013 risultavano 50 milioni). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, pari a 40 milioni di euro; cap. 1363, Spese per intercettazioni, che nella previsione 2014 reca uno stanziamento di 189,8 mln (erano 218,5 nelle previsioni assestate 2013. La diminuzione di spesa è quindi pari a 28,7 mln di euro); cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 14,6 mln di euro; cap. 1501, Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 51,1 mln di euro.
  Per quanto riguarda gli interventi si segnala il cap. 1551, Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di 110,1 mln di euro per il 2014. Nelle previsioni assestate 2013 erano 79,8.
  In merito agli investimenti, si segnala che il capitolo 7200, Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari reca uno stanziamento di 19,3 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al bilancio 2013.
  Per il Programma 1.3, Giustizia minorile, il bilancio di previsione 2014 presentato al Senato recava uno stanziamento per la giustizia minorile di 146,8 milioni di euro; a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni, questo programma ha ora uno stanziamento di previsione per il 2014 di 146,5 milioni di euro.
  In particolare, per quanto riguarda gli investimenti, si segnala il capitolo 7400, relativo alle spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il restauro di immobili e impianti per la giustizia minorile, che reca uno stanziamento di 10,3 milioni di euro (in leggera flessione rispetto all'assestamento 2013).
  Alla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» è riconducibile il Programma 2.1: Indirizzo politico, al quale sono ricondotte le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
  La spesa complessiva prevista dal bilancio 2014, a seguito della Nota di variazioni, è di 28 milioni di euro.
  La seguente tabella raffronta gli stanziamenti per il programma Indirizzo politico secondo il rendiconto 2012, l'assestamento 2013 e le previsioni 2014.
  Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro ed i suoi uffici di diretta collaborazione risultano attualmente presenti le seguenti unità di personale: 262 unità di personale amministrativo (per una spesa di 6,9 milioni di euro); 46 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 6,1 milioni di euro).Pag. 24
  Alla missione in esame «Fondi da ripartire» fa capo un solo programma, denominato «Fondi da assegnare».
  Sono ricondotte al programma le seguenti attività: risorse da assegnare in ambito PA – Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'amministrazione.
  Il programma contiene un solo macroaggregato: «Oneri comuni di parte corrente», la cui dotazione ammonta a 36,5 milioni di euro. Di questi, 27,8 milioni sono relativi al Fondo unico di amministrazione (cap. 1511).
  È annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili.
  All'amministrazione degli Archivi notarili sono demandati, quali principali compiti istituzionali, il controllo sull'esercizio dell'attività notarile, la conservazione del materiale documentario (in particolare degli atti dei notai cessati) ed il rilascio delle copie degli atti conservati, nonché lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (servizi resi al pubblico) e la gestione del registro generale dei testamenti.
  L'Amministrazione degli Archivi notarili presenta tradizionalmente un quadro previsionale di sola cassa, nel quale non risultano quindi iscritti stanziamenti di competenza.
  Sostanzialmente, si tratta di risorse – 409,5 milioni di euro – che l'Amministrazione degli Archivi notarili è autorizzata ad incassare (rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2013 e alle previsioni assestate si registra una diminuzione di tali autorizzazioni di 5,4 mln di euro; analoga diminuzione si era registrata nell'esercizio precedente).
  Vi sono poi ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia. In primo luogo si evidenzia che – diversamente dallo scorso anno – lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1), nel capitolo relativo alla risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414), non prevede somme in entrata. Per il 2013 il capitolo prevedeva le seguenti somme:100 milioni di euro derivanti da sequestri; 25 milioni di euro (poi assestati a 30 milioni) derivanti da confische; 20 milioni di euro (poi assestati a 30 milioni) di altre risorse.
  Il totale delle risorse che si prevede affluiranno al Fondo nel 2013 è dunque pari a 160 milioni di euro.
  Ricorda che il rendiconto del 2012 nel medesimo capitolo ha registrato entrate per 162,8 milioni di euro. Di questi, 72,3 milioni di euro derivanti da sequestri; 57,2 milioni di euro derivanti da confische; 33,3 milioni di euro da altre risorse.
  Nel rendiconto 2011 le entrate del fondo avevano superato i 400 milioni di euro (di cui 343 mln derivanti da sequestri; 29,7 milioni da confische e 31,8 milioni da altre risorse).
  Si ricorda che il legislatore ha previsto che almeno 1/3 delle risorse del Fondo sia destinato al Ministero della giustizia.
  Vi sono poi degli Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (tab. 2): Spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (21.2.3/2195 e 2199): 36,0 mln di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 600.000 euro); Spese obbligatorie e di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato (21.2.3/2170 e 2171): 188,9 mln di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 12 milioni di euro); Spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (21.2.3/2181 e 2182): 1,8 mln di euro (dato pressoché invariato rispetto al bilancio assestato 2013).
  Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, si evidenzia che: la riparazione per ingiusta detenzione, anche cautelare, nei casi di errore giudiziario (17.2.2/1312) registra uno stanziamento identico a quelli degli scorsi tre anni, pari a 16,8 mln di euro. Si tratta peraltro di uno stanziamento che nei fatti risulta non sufficiente in quanto già da due esercizi in sede di assestamento del bilancio e rendiconto le somme stanziate vengono notevolmente incrementate. Da ultimo, con l'assestamento del bilancio 2013 la cifra è stata portata a 36,8 mln di Pag. 25euro. La riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (17.2.2/1313) registra invece da subito un aumento dello stanziamento di 5 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente prevedendosi, per il 2014, 40 milioni di euro. Si ricorda che questo stanziamento si aggiunge a quanto previsto dal cap. 1264 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia (v. sopra), che per Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nella previsione 2014 reca uno stanziamento di 55 milioni di euro (negli ultimi anni lo stanziamento è costantemente aumentato: da ultimo nel bilancio assestato 2013 risultavano 50 milioni).
  In relazione agli Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tab. 8), si segnalano: Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (3.1.1/2632): circa 2 mln di euro (pressoché invariato rispetto ai bilanci degli ultimi 5 anni); Programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari (3.3.2/2840): 80 mln di euro, in sensibile aumento rispetto all'assestamento del bilancio 2013 (60,8 mln). Anche nel rendiconto 2012 la somma stanziata è stata di 80 milioni; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (5.1.2/2341): 2 mln di euro.
  Quanto al disegno di legge di stabilità (AC 1865) segnala le seguenti disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1, commi 35-39, ha per oggetto gli obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati.
  Le disposizioni in esame, introdotte dal Senato prevedono specifici obblighi in capo agli esercenti l'attività notarile. Il comma 35 stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro di cui all'articolo 6 della legge 64/1934 (ovvero il registro in cui con numerazione progressiva è obbligato a segnare, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
  Il comma 36 prevede quindi che tale disposizione non si applichi agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; la stessa si applicherà in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza; sono esclusi i maggiori oneri notarili.
  Ai sensi del comma 37, gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque come assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
  Ai sensi del comma 38, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data Pag. 26dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvederà senza indugio a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincolerà il prezzo o corrispettivo depositato quando gli verrà fornita la prova – risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti – che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal DPCM di cui al comma 39.
  Il comma 39 stabilisce a sua volta che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione delle previsioni introdotte dai commi precedenti, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.
  Il comma 121, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il CIPE, nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, assegni una quota, nel limite complessivo di 30 milioni, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione.
  In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.
  Il comma 134, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere».
  Tale Piano – previsto dall'articolo 5 del recente decreto-legge 93/2013 (L: conv. 119/2013) – è adottato dal Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del citato Fondo-pari opportunità e con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata; il Piano d'azione va, inoltre, predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
  Le previsioni del comma 134 sembrano precisare la specifica destinazione del finanziamento al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. La norma non chiarisce, tuttavia, se tali risorse – dal Fondo pari opportunità – confluiscano comunque nel Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere per poi essere utilizzate per il relativo Piano straordinario.
  La necessità del finanziamento del Piano straordinario antiviolenza di genere previsto dalla norma in esame deriva dal fatto che solo per il 2013 risultava esservi un finanziamento diretto per legge, per 10 milioni di euro, tramite l'analogo incremento del Fondo pari opportunità (articolo 5, comma 4, decreto-legge 93/2013) mentre non erano previste altre risorse per le annualità successive al 2013. Pag. 27
  Le risorse – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento – debbono garantire la prevenzione, il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. In particolare, i nuovi finanziamenti dovrebbero essere utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza.
  Con il comma 171, introdotto dal Senato, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare – in aggiunta alle sue ordinarie facoltà – ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dal 2014. Le finalità che la norma intende perseguire tramite l'acquisizione di ulteriori procuratori sono: l'incremento della costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari; assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria; garantire, in relazione al contenzioso in gestione, l'indispensabile attività di consulenza in favore dell’Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'Ordinanza del Presidente del consiglio n. 3920 del 2011, recante disposizioni urgenti di protezione civile.
  In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza nella gestione del contenzioso, la citata Unità tecnica amministrativa è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo. In conseguenza di tale previsione sono apportate alcune riduzioni in tabella A relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della Salute.
  Il comma 181 autorizza il Ministero della giustizia nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame. L'autorizzazione concerne una spesa di 18,6 milioni di euro per il 2014, di 25,3 milioni di euro per il 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento, all'onere conseguente alla previsione in esame si provvederebbe mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento del diritto forfettario di notifica (di cui all'articolo 30 del TU spese di giustizia) previsto dai successivi commi 416 e 417.
  Come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento, il contingente di personale della magistratura ordinaria per il quale può considerarsi già autorizzata l'assunzione, sulla base della normativa richiamata, dovrebbe essere pari a 23 unità (corrispondenti al 20 per cento delle unità di personale della stessa che presumibilmente cesseranno dal servizio nell'anno 2013). Con riferimento a coloro che risulteranno probabilmente vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 21 settembre 2011 per n. 370 unità di personale della magistratura ordinaria, la quota per la quale occorre trovare una specifica copertura finanziaria – sempre secondo la citata relazione tecnica e sulla base di una stima effettuata in relazione agli ammessi agli orali – dovrebbe invece essere determinato in 331 unità.
  Il comma 182 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria. La finalità della misura risiede nella necessità di non ostacolare la riforma in corso della geografia giudiziaria di cui ai D.Lgs n. 155 e n. 156 del 2012 assicurando, nelle circoscrizioni giudiziarie, la continuità delle funzioni svolte dalla magistratura onoraria.
  In primo luogo viene prevista la proroga del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è consentita Pag. 28una ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991).
  Tale proroga opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  I termini in questione sono stati già prorogati da diversi provvedimenti di urgenza e, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 212 del 2011 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013).
  Viene correlativamente modificato l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni di ordinamento giudiziario introdotte dal ricordato D.Lgs. 51, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014. Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d'urgenza, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2013 dal citato articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012.
  Il comma 218 – introdotto dal Senato – sostituisce integralmente il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. La nuova formulazione del predetto comma prevede che con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato – previsto dallo stesso articolo 37, che a sua volta ha novellato il testo unico sulle spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 – (con esclusione del contributo unificato nel processo tributario), per essere destinate: in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria; nonché, per il solo 2014, per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento – da completare entro il 31 dicembre 2014 – a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (ex articolo 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013); il relativo limite di spesa è fissato in 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia.; a decorrere dall'anno 2015 «tale ultima quota» (la formulazione sembra riferirsi ai 7,5 mln di euro destinata ai sopracitati progetti formativi del 2014) è destinata all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
  La riassegnazione delle risorse derivanti dall'indicato aumento del contributo unificato (previsto dal decreto-legge n. 98/2011) è effettuata al netto di quelle utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.
  La parte innovativa del nuovo comma 11 – rispetto al testo vigente – è quella relativa, per il 2014, al perfezionamento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Nel testo oggi vigente è fatto riferimento invece ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati.
  Per il solo anno 2013, a costoro, che a partire dal 2010 abbiano partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, sono destinati i 7,5 milioni di euro per consentire il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013.
  Come accennato, il comma 218 differisce, inoltre, di un anno (dal 2014 al Pag. 292015) l'utilizzazione di una parte delle risorse in questione per l'incentivazione economica del personale amministrativo.
  Il comma 243, introdotto dal Senato, intende finanziare la Provincia dell'Aquila affinché, in collaborazione con l'omonimo comune, realizzi un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.
  La norma attribuisce per la realizzazione del centro le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009 (L. n. 77/2009) fino a un massimo di 3 milioni.
  Tale ultima disposizione, per il 2009, al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati, situati nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.
  Il comma 260, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sul decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – di attuazione della delega in tema di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (geografia giudiziaria) – aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 8 di tale decreto legislativo con riguardo all'utilizzazione degli immobili di uffici soppressi.
  Il nuovo comma 4-bis – nell'ottica di una graduale attuazione della riforma delle geografia giudiziaria, tuttora in corso – stabilisce che in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che – per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi – vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio regionale.
  Il comma 281 prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza.
  Il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile (che regola la successione nel processo), riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi, di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
  Le disposizioni in commento trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati, ai sensi delle ordinanze previste all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
  Le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti interessati dalla norma sono anche quelli individuati dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate, per il passaggio alla gestione degli interventi post-emergenziali, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  Il comma 293 modifica gli articoli 52 e 53 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
  L'articolo 52 di detto Codice stabilisce (comma 1) che la misura di prevenzione della confisca – adottata ai sensi del medesimo D.Lgs. 159/2011 – non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al Pag. 30sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Il comma 2 prevede che i crediti dei terzi devono essere accertati secondo la procedura giudiziale di verifica dei crediti stessi prevista dagli artt. 57, 58 e 59 del Codice.
  Il comma 293 aggiunge un comma 2-bis al citato articolo 52 che stabilisce che gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti dei terzi, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).
  Per quanto riguarda invece l'articolo 53 del predetto Codice antimafia, tale disposizione, stabilisce attualmente che i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati anch'essi in base alla procedura di cui ai citati articoli 57, 58 e 59 del Codice, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.
  Il comma 293 riduce la predetta percentuale al 60 per cento.
  Le disposizioni dei commi 294-300 sono finalizzate a ridurre gli oneri a carico del Ministero dell'interno per la custodia di veicoli presso le depositerie autorizzate.
  Il comma 408 modifica la disciplina del contributo unificato nell'ambito del processo tributario, nonché, in generale, quella del diritto di copia, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).
  In particolare, con la modifica di cui alla lettera a) vengono chiarite con specifico riferimento all'ambito del processo tributario le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.
  Con la modifica di cui alle lettera b) viene previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia.
  La lettera c), in particolare, precisa che tale esenzione dai diritti di copia riguarda anche il processo tributario telematico.
  In tal modo – secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento – si intenderebbe dare massimo impulso all'informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell'ottica di rendere sempre più ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.
  I commi da 410 a 415 introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata a decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornata ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo.Pag. 31
  In particolare, il comma 410 aggiunge due commi all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, disponendo che le spese per la sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono poste a carico dei candidati, nella misura forfetaria di 50 euro per ciascun candidato. La somma dovrà essere versata all'atto della presentazione della domanda.
  Il successivo comma 411 interviene sull'articolo 5 della legge n. 1003 del 1936, recante norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, stabilendo che le spese per la sessione d'esame sono poste a carico degli aspiranti, nella misura forfetaria di 75 euro, anche in questo caso da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.
  Il comma 412 modifica invece l'articolo 1 della legge n. 358 del 1970, in tema di ammissione al concorso per l'esame per la nomina a notaio, disponendo che gli aspiranti debbano versare, al momento della presentazione della domanda, 50 euro ciascuno.
  Il comma 413 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in ordine alle modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione in magistratura, prevedendo, ancora una volta, che le spese per il concorso sono poste a carico dei candidati, che dovranno versare all'atto della presentazione della domanda 50 euro ciascuno.
  Tutte e quattro le novelle precisano che: la somma andrà versata al momento della presentazione della domanda in base a modalità che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, di natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze); l'importo del contributo dovrà essere aggiornato ogni tre anni in base all'inflazione.
  Inoltre, i commi 414 e 415 precisano che i contributi non sono dovuti finché non viene emanato il decreto ministeriale attuativo: la partecipazione alle spese dovrà dunque essere corrisposta per le sessioni d'esame (professione forense) ed i concorsi (notariato e magistratura) banditi successivamente al decreto che definirà le modalità di versamento.
  I commi 416 e 417 apportano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, Testo Unico sulle spese di giustizia.
  La prima novità, prevista dal comma 416, riguarda l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica che attualmente stabilisce che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di 8 euro (eccetto che nei giudizi di lavoro).
  La novella all'articolo 30 aumenta tale anticipazione forfetaria da 8 a 27 euro (lett. a).
  Una seconda modifica (lett. b) introdotta dal comma 416 aggiunge un nuovo articolo (articolo 106-bis) al TU spese di giustizia con cui è previsto che – nel gratuito patrocinio – per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al beneficio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.
  Attraverso l'abbattimento di un terzo dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato, secondo la Relazione tecnica di accompagnamento, dovrebbe essere possibile conseguire un risparmio annuo di circa euro 10 milioni sul capitolo delle spese di giustizia (Cap. 1360) del Ministero della giustizia.
  Il comma 417 prevede una disciplina transitoria secondo cui: l'aumento da 8 a 27 euro del diritto forfetizzato di cui al comma 416, lettera a), si applica ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge in Pag. 32esame; la riduzione dei compensi di cui al comma 416, lett. b) si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge in esame.
  La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che demandano alla legge di stabilità la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.
  Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, la Tabella C reca il seguente stanziamento: 260.000 euro per il 2014, 220.000 euro per il 2015 e per il 2016, per il finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 135, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria; 1.1, cap. 1768).
  La tabella E reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E ed F per le spese in conto capitale, con l'eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.
  Tra i settori di intervento si segnalano gli interventi per l'edilizia carceraria previsti dall'articolo 2, comma 219, della legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).
  Il cap. 7300 (Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria; 1.1) esposto in tabella E reca una disponibilità per gli interventi attuativi del piano di edilizia carceraria pari a 5,2 milioni di euro per il 2014 (ultimo anno d'impegno).
  Conclusa l'illustrazione dei provvedimenti in esame, per le parti di competenza, esprime talune perplessità, in primo luogo, sulle previsioni del disegno di legge di bilancio.
  Chiede, anzitutto, al Governo di chiarire i motivi per i quali lo stato di previsione dell'entrata, nel capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia, non preveda somme in entrata. Sottolinea, quindi, come tale mancanza di previsione appaia del tutto singolare e come, invece, sia indispensabile chiarire il punto, anche al fine di reperire importanti risorse per finanziare, ad esempio, il costo dei cosiddetti precari della giustizia.
  Evidenzia come, a fronte di una generalizzata riduzione di tutti gli stanziamenti relativi alla giustizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia risultino spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura di 36,0 mln di euro, in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 600.000 euro, e spese obbligatorie e di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato di 188,9 mln di euro, in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 12 milioni di euro. Chiede, quindi, al Governo di illustrare nel dettaglio le predette spese e le ragioni dei relativi aumenti, anche in considerazione della situazione di sofferenza in cui si trovano tutti gli altri settori della giustizia e all'esigenza di fare fronte alla situazione dei citati precari.
  Con riferimento al disegno di legge di stabilità e, segnatamente, alle disposizioni che prevedono specifici obblighi in capo agli esercenti l'attività notarile, ritiene irragionevole il comma 36 dell'articolo 1, che pone un tetto minimo di spesa di 100.000 euro per il versamento in un conto corrente dedicato delle somme indicate dal comma 35.
  Preannuncia, quindi, la presentazione di un emendamento relativo al comma 218, volto a prevedere un adeguato stanziamento di fondi per finanziare i precari della giustizia, dal momento che l'attuale stanziamento di circa 7 milioni potrebbe garantire un salario si soli 200 euro al mese.
  Chiede, infine, chiarimenti al Governo sul comma 243, che intende finanziare la Pag. 33Provincia dell'Aquila affinché, in collaborazione con l'omonimo comune, realizzi un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini. Ritiene opportuno chiarire, in particolare, se la scelta del comune de L'Aquila sia dovuta alla situazione scaturente dal disastro sismico oppure ad altre ragioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara di condividere le perplessità del relatore e sottolinea come non sia possibile che per il 2014 non siano previste somme in entrata al Fondo unico giustizia. Ricorda, peraltro, come il Ministro della Giustizia, in risposta a un atto di sindacato ispettivo, abbia recentemente affermato che non sarebbero state ancora ripartiti, tra Ministero dell'interno e Ministero della giustizia, le risorse relative al 2013. Evidenzia, dunque, come le questioni che riguardano il predetto Fondo sono numerose e complesse e come sia necessario che il Governo fornisca i dovuti chiarimenti.
  Con specifico riferimento ai precari, ritiene assolutamente indispensabile che lo stanziamento previsto dal comma 218 sia adeguatamente aumentato, non essendo accettabile che costoro percepiscano una somma mensile di 200 euro.

  Alessia MORANI (PD) condivide i rilievi del collega Vazio. Rileva, inoltre, forti perplessità sulla mancanza di un adeguato stanziamento che consenta agli UEPE di funzionare, soprattutto in seguito ai recenti interventi legislativi che, potenziando le misure alternative al carcere, li coinvolgono direttamente. Fa presente come molti progetti degli UEPE siano finanziati dalla Cassa delle ammende, della quale chiede al Governo di chiarire quale sia l'effettiva dotazione. Chiede, infine, al Governo di chiarire a quali attività sono concretamente destinati i 28 milioni di euro destinati alla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», Programma 2.1: Indirizzo politico.

  Antonio MAROTTA (FI-PdL) si domanda quali risultati il Governo pensi di ottenere in un settore, come quello della Giustizia, al quale ritiene di poter destinare solo l'1,3 per cento delle spese finali dello Stato e se non sia, piuttosto, opportuno realizzare un serio intervento legislativo di depenalizzazione. Osserva con rammarico come, invece di realizzare la necessaria riforma della magistratura onoraria, si preferisca continuare a prorogarne il mandato anno dopo anno. Rileva, infine, come non si possa pensare di restituire efficienza al servizio giustizia senza un adeguato aumento dell'organico del personale amministrativo.

  Nicola MOLTENI (LNA), con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, chiede al Governo di chiarire se lo stanziamento di 2 milioni di euro, a suo giudizio assolutamente insufficiente, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsione e dell'usura, sia variato rispetto agli anni precedenti

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che dai provvedimento in esame risulti evidente come il Governo non abbia una visione strategica e progettuale della giustizia, che diviene sempre più inaccessibile, non funzionante e afflitta dal grave problema del precariato. Ricorda come, in occasione dell'esame delle disposizioni del «decreto del fare», rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, il suo gruppo abbia presentato solo pochi emendamenti, volti ad offrire una adeguata soluzione, tra l'altro, al problema degli stagisti della giustizia e come non vi sia stata alcuna disponibilità al dialogo da parte della maggioranza.

  David ERMINI (PD) si sofferma preliminarmente sul disegno di legge del bilancio ed in particolare sulla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche alla quale è riconducibile il Programma 2.1 la cui spesa complessiva prevista dal bilancio, a seguito Pag. 34della Nota di variazioni, è di 28 milioni di euro. A tale proposito considera eccessivo che addirittura 46 magistrati prestino il loro servizio presso il Gabinetto del Ministro ed i suoi uffici di diretta collaborazione, ritenendo che molte delle funzioni ivi esercitate non debbano essere svolte necessariamente da magistrati. Chiede inoltre chiarimenti circa l'aumento di spesa di 12 milioni di euro previsto per le spese obbligatorie e di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato. Per quanto attiene alle entrate ritiene che sarebbe alquanto opportuno conoscere esattamente la disponibilità della Cassa delle ammende. Dichiara di condividere pienamente le osservazioni dell'onorevole Morani in merito all'esigenza di aumentare la dotazione a favore degli UEPE anche alla luce degli ultimi interventi normativi approvati dalla Camera dei deputati e che presto dovranno essere approvati anche dal Senato. Si tratta, infatti, di provvedimenti che prevedono un forte aumento di attività di tali Uffici e del personale ad essi assegnato.

  Donatella FERRANTI, presidente, facendo riferimento all'intervento del deputato Bonafede relativo ai cosiddetti stagisti della giustizia, ritiene che sarebbe alquanto opportuno prevedere nella legge di stabilità quanto era già previsto dal parere espresso dalla Commissione giustizia sul decreto legge del Fare con particolare riferimento alla previsione di un rimborso forfettario delle spese. Ritiene, infatti, essere alquanto incongruo e pregiudizievole per le famiglie meno agiate, non prevedere alcun tipo di rimborso né l'equiparazione dello stage presso gli uffici giudiziari alla frequentazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. A tale proposito potrebbe essere utilizzata la somma di 600 mila euro prevista quale ulteriore dotazione a favore del CSM.
  Ritiene che sarebbe opportuno intervenire anche a favore dei «precari della giustizia», modificando il comma 218 dell'articolo 1 della legge di stabilità al fine di portare lo stanziamento ivi previsto da 7 milioni di euro a 30 milioni di euro, secondo quanto già convenuto al Senato. A tale proposito potrebbe essere utilizzato il Fondo unico giustizia, una volta verificata la sua reale disponibilità, che incomprensibilmente non è possibile oggi conoscere.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) si sofferma sulla previsione di un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e magistrato onorario, rilevando come tale scelta sia contraddittoria rispetto all'obiettivo condiviso da tutti di facilitare l'accesso alle professioni in un'ottica di miglioramento della stessa economia intesa in senso generale. Ritiene che le spese per l'organizzazione dei predetti esami potrebbero essere reperite in forme diverse come, per esempio, da una ulteriore riduzione della propina prevista a favore degli avvocati dello Stato.

  Matteo BIFFONI (PD) esprime tutta la sua contrarietà alla riduzione di un terzo nel gratuito patrocinio degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, ritenendo che in tal modo si renda ancora più difficile l'accesso alla giustizia.

  David ERMINI (PD) dichiara di condividere pienamente il rilievo del deputato Biffoni.

   Donatella FERRANTI, presidente, in riferimento all'intervento del deputato Businarolo, avverte che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di audizione da parte dell'Associazione Unitaria degli Avvocati e Procuratori dello Stato, alla quale non potrà essere dato seguito a causa dei ristretti tempi a disposizione della Commissione per approvare il parere sui documenti di bilancio. Avverte altresì che la Pag. 35richiesta è corredata da una nota scritta che è in distribuzione così come una nota del Consiglio nazionale del notariato relativo ai commi da 35 a 39 dell'articolo unico alla legge di stabilità che introducono uno strumento di garanzia nel pagamento del prezzo degli atti traslativi immobiliari.
  Comunica che il termine per la presentazione e di ordini del giorno, già fissato alle ore 10 di domani, è prorogato alle ore 12 della stessa giornata.
  Rinvia il seguito dell'esame alla seduta fissata per domani.

  La seduta termina alle 15.30.