CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2013
133.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che lunedì 2 dicembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» (C. 1865) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» (C. 1866), approvati in prima lettura dal Senato.
  Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 Pag. 4dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
  La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2 – per le parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 8). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, si ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, si ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Pag. 5Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Ricorda, infine, che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai provvedimenti in esame, per le parti di competenza della I Commissione, è fissato alle ore 12 di domani mercoledì 4 dicembre.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, ricorda che il disegno di legge, all'esito dell'esame presso il Senato ove il Governo ha posto la questione di fiducia, risulta composto da un solo articolo, del quale sono illustrati i commi di rilievo per la competenza della I Commissione. Evidenzia che, pur nella consapevolezza delle ragioni istituzionali che hanno condotto a tale esito, non può esimersi dall'auspicare che tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, concorrano ad evitare in ogni modo il rinnovarsi di siffatte negative singolarità giuridico-legislative.
  Fa presente che il testo interviene nel settore della pubblica amministrazione prevalentemente con misure di contenimento e razionalizzazione della spesa. Strumenti di tali interventi sono sia la riduzione degli stanziamenti disponibili, sia previsioni di natura organizzativa o procedimentale.
  Quanto alle riduzioni, va considerato che il comma 289 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016; mentre il comma 290 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge e da cui si ricava che circa la metà di tali riduzioni si riferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze.
  A queste linee di intervento si aggiungono poi autorizzazioni di spesa destinate a specifiche finalità istituzionali, nonché, per le province, una proroga al 30 giugno 2014 delle disposizioni che consentono il commissariamento degli organi giunti a scadenza, naturale o anticipata, facendo seguito tra l'altro ad ordini del giorno presentati e approvati in questo ramo del Parlamento durante la conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013.
  Analizzando singolarmente le varie misure di interesse della Commissione si sofferma sui principali aspetti. Un comparto in cui viene razionalizzata la spesa è quello delle Autorità indipendenti. In particolare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità sono vincolate all'adozione di misure di contenimento della spesa, per garantire il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio previsti a legislazione vigente (comma 204). Per la Banca d'Italia sono previste disposizioni volte al contenimento della spesa del personale (comma 215).
  Viene anche modificato il meccanismo di compensazione previsto dalla legge finanziaria per il 2010 (commi 273 e 275) per il finanziamento delle autorità indipendenti. Infatti, il comma 280 prescrive la restituzione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle quote ricevute ai sensi della legge finanziaria per il 2010 dalle altre autorità contribuenti, derogando espressamente alla previsione dell'articolo 1, comma 241, della legge 191 del 2009 che ha previsto misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo stesso. La restituzione di somme da parte dell'Antitrust deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, per le somme trasferite nel 2012, in dieci annualità costanti da erogare dal 2015 entro ciascun 31 gennaio, per le restanti somme. È poi modificata la Pag. 6modulazione dei trasferimenti tra bilanci delle autorità in favore del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per gli anni 2014 e 2015 (comma 282 che novella integralmente il comma 523 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013): così, il Garante per la protezione dei dati personali ottiene 2 milioni annui fino al 2015, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato e Consob. Oltre alla diversa ripartizione delle somme da corrispondere, a parità di totale complessivo (12 milioni annui), sono incluse tra i soggetti contribuenti: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mediante le risorse provenienti dalla contribuzione agli oneri di funzionamento della medesima Autorità a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, previsti dall'articolo 10, comma 7-ter, dalla Legge 287 del 1990; la Consob, mediante proprie risorse, che ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994, sono recuperati dalle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Inoltre, la Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ottiene 0,17 milioni annui, a carico di ciascun dei seguenti soggetti: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Consob; inoltre ottiene 0,98 milioni annui dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Anche in questo caso, le novità sono rappresentate dalla diversa ripartizione delle somme da corrispondere, a parità di totale complessivo (2 milioni annui) e dall'inclusione tra i soggetti contribuenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di Consob.
  Per il compenso per il Garante del contribuente i commi 266 e 267 prevedono che esso non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  Per le Autorità indipendenti è prevista dal comma 311 l'estensione del limite del trattamento economico annuo onnicomprensivo, stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 201 del 2011 per le amministrazioni dello Stato, ai soggetti che abbiano con esse rapporti di lavoro dipendente o autonomo, pari al trattamento economico annuo del Primo presidente della Corte di cassazione. In merito all'ammontare del trattamento, con nota n. 78084 del 17 luglio 2013, il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'aggiornamento del trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di cassazione per l'anno 2012, ammonta a euro 301.320,29.
  Il comma 279 stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, a condizione che comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell'organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici.
  Il provvedimento interviene anche in relazione al limite agli emolumenti a carico delle finanze pubbliche. Sul regime del limite stabilito dal citato articolo 23-ter si interviene anche in via generale. Infatti, il limite è esteso dal comma 312 anche agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi Pag. 7ordinamenti: poiché tale riferimento non include le Autorità indipendenti, ne consegue che l'estensione non riguarderà i componenti degli organi delle stesse Autorità, per le quali sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate.
  Sulla materia del limite stabilito dal citato articolo 23-ter, il comma 313 reca un'ulteriore disposizione che, derogando implicitamente al principio dell'onnicomprensività contenuto in tale articolo, prevede che, ai fini dell'applicazione del limite massimo, le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni siano computate in modo cumulativo, facendo però salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.
  Per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, i commi 307 e 308 riducono le percentuali del turn-over consentito. Questo intervento riguarda specificamente alcune pubbliche amministrazioni, tra quelle statali, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca.
  Invece, i commi 309 e 310 prevedono la possibilità di assunzioni aggiuntive per il comparto sicurezza. Tale previsione ha carattere derogatorio dell'articolo 1, comma 91, della legge 228 del 2012, che già aveva stabilito che le assunzioni nel comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in deroga alle percentuali del turn-over stabilite dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112 del 2008, potessero essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 cento per il 2015. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013 ha recentemente previsto un incremento di 1.000 unità della dotazione organica. Il derogato articolo 66, comma 9-bis, oltre a disciplinare per il biennio 2010-2011 il limitato contingente di assunzioni effettuabili per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fissava il limite nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento a decorrere dal 2016.
  In questo contesto normativo, il comma 309 prevede l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dello stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento rispetto alla normativa vigente), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  Ai sensi del comma 310, infine, le richiamate assunzioni possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni stesse.
  Per tutti gli enti territoriali i commi da 366 a 369 prevedono l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni.Pag. 8
  Così viene estesa all'anno 2014 la deroga ai vincoli del patto di stabilità, del tutto analoga a quella già consentita, per i soli enti locali, nell'anno 2013, dal decreto-legge n. 35 del 2013, includendo anche alle regioni.
  Tuttavia, poiché, entro il 14 febbraio 2014, tutti gli enti devono comunicare – mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, appositamente predisposto per il patto di stabilità interno – gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti pagamenti di debiti, ai fini del riparto tra gli enti della quota di spese da escludere dal patto, solo sulla base delle comunicazioni pervenute, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno individuati prioritariamente per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Quindi, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali sono individuati, con le medesime modalità – e dunque su base proporzionale – gli importi dei pagamenti da escludere dal patto per ciascuna regione. Ne consegue che la deroga ai vincoli del patto è, dunque, concessa in via prioritaria agli enti locali e soltanto in via residuale alle regioni.
  Inoltre, il comma 369 prevede, come già disposto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, un intervento a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione, da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti interessati, segnalati dal collegio dei revisori degli enti per mancata richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità illustrate, nonché per la mancata effettuazione, entro l'esercizio finanziario 2014, di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Va notato che la disposizione non prevede sanzioni per la fattispecie di mancanza di segnalazione da parte dei revisori, come stabilito invece dalla legislazione vigente per altre fattispecie, ad esempio dall'articolo 248 TUEL. Va poi considerato, con riferimento al «collegio» dei revisori, che, negli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.
  In merito all'ordinamento degli enti locali, per le province, da un lato, con il comma 205 si estendono, come già accennato, anche alle amministrazioni provinciali, i cui organi cessino dal 1o gennaio 2014, per scadenza naturale del mandato o anticipatamente, la previsione del commissariamento già disposta dalla legge di stabilità per il 2013 per gli organi provinciali cessati entro il 31 dicembre 2013; dall'altro, con comma 291, si prorogano al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, i cui organi sono giunti a scadenza naturale o anticipata dopo l'entrata in vigore dei decreti legge 201 del 2011 e 95 del 2012 e della legge 228 del 2012.
  Per i comuni, il comma 353 pospone di un semestre, dal 1o gennaio al 1o luglio 2014, i termini attualmente previsti per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.
  Per soggetti partecipati dagli enti locali, i commi da 370 a 375 stabiliscono una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e tali soggetti, al fine di introdurre una miglior trasparenza e un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate e il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Tale nuova disciplina, pur non attenendo direttamente alla competenza della I Commissione, è comunque di interesse perché, conseguentemente, i commi 376 e 377 estendono alle aziende speciali e alle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico per gli enti locali le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante e il comma 378 modifica alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house, sia sotto il profilo del patto di stabilità, sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle Pag. 9consulenze. In relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente modificate – pur restando un riferimento al patto di stabilità nell'articolo 3-bis, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 138 del 2011 che richiede quindi un intervento di coordinamento – o soppresse (commi da 379 a 381) le disposizioni attualmente vigenti in materia (commi da 370 a 381).
  Il comma 382 stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e successive modificazioni. Il comma non stabilisce un termine entro il quale promuovere l'intesa, né indica specifici temi della revisione delle competenze di finanza locale oggetto dell'intesa, che, quindi, può avere carattere generale. Tuttavia lo stesso provvedimento con i commi da 342 a 344 novella l'articolo 80 dello statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972), nonché l'articolo 117 della legge 191 del 2009, rendendo così necessario un coordinamento con il testo del comma 382.
  Più in particolare, il comma 339 stabilisce che mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Con il comma 280 si estende, con una disposizione che si qualifica di interpretazione, la rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici, già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici, anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo.
  Il comma 325, modificato al Senato, introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori – considerando tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti da ogni soggetto – eccedenti determinati limiti, in relazione al trattamento minimo I.N.P.S. (pari, per il 2013, secondo quanto riportato nella circolare I.N.P.S. n. 149 del 28 dicembre 2012, ad euro 495,43 euro mensili per 13 mensilità, ossia 6440,59 euro annui), calibrato sulle seguenti aliquote: 6 per cento per parte eccedente l'importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S. fino a all'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo; 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. (e fino all'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo); 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo I.N.P.S.
  Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ma non è indicata dal comma la puntuale destinazione di tali risorse e si stabilisce che le stesse risorse possano in parte essere utilizzate anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 126, concernente lo stanziamento di risorse a favore di specifiche categorie di lavoratori cosiddetti «esodati».
  Richiama in proposito, riservandosi di affrontare più diffusamente la materia nell'ambito del parere che la I Commissione esprimerà sul testo all'Assemblea, che in Pag. 10argomento è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013.
  Il comma 244, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede che i risparmi relativi al 2013 derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici, accertati nella misura di 67.629.845 euro, siano destinati in parte (60,5 milioni di euro) alla copertura degli oneri per il 2014 derivanti dagli interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici. La quota residua (circa 8,6 milioni) confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Già l'articolo 16 della legge 96 del 2012 aveva destinato i risparmi conseguiti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici agli interventi in favore delle zone colpite dagli eventi sismici e dalle calamità naturali dopo il 1o gennaio 2009. Successivamente sono intervenuti ulteriori provvedimenti che hanno disposto in ordine alla destinazione di tali risorse. Prima, l'articolo 2, comma 5 lettera b), del decreto-legge 74 del 2012 ha disposto che il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate venga alimentato anche da quota parte delle risorse derivanti dalla riduzione del finanziamento ai partiti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio. Poi, l'articolo 67-sexies del decreto-legge 83 del 2012 ha disposto il finanziamento degli interventi relativi al terremoto del 15 dicembre 2009 in Umbria (20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013) a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 96 del 2012.
  I commi da 261 a 264 recano diverse misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie, come già sperimentato dal 1993 al 2002. In conseguenza, viene disposta la riduzione di 100 milioni del Fondo per le spese elettorali, pari a legislazione vigente a 420 milioni. Il Fondo è allocato nel capitolo 3020 del disegno di legge di bilancio (Tabella 2) che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 420 milioni, ridotti a 320 con l'approvazione della nota di variazioni. Non vengono specificate le elezioni cui si applica la disposizione; tuttavia, alcuni elementi in tal senso si ricavano dalle novelle conseguenti apportate alla normativa vigente introdotte dal secondo periodo del comma 262, sembrando così non applicabile alle elezioni a livello locale. Per le elezioni regionali l'applicazione della disposizione è limitata a quelle regioni che non hanno disciplinato la materia elettorale mentre, per le regioni che abbiano adottato una legge elettorale, la disposizione si applica per le parti non disciplinate dalla legge elettorale regionale.
  Il comma 264 prevede l'individuazione di procedure di quantificazione – per le quali andrebbe indicato il soggetto tenuto all'individuazione delle stesse procedure e a cui devono essere forniti i dati per la quantificazione – di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali.
  La legislazione in materia di orari delle operazioni di voto e di scrutinio non è limitata ai riferimenti normativi richiamati nelle disposizioni dei commi citati, perciò, in considerazione della delicatezza del procedimento elettorale, per il quale non appare opportuno apportare modifiche implicite, si dovrebbero verificare specificamente i riferimenti normativi che richiedono interventi di novellazione.
  I commi da 196 a 199 rimodulano gli aspetti organizzativi e rifinanziano la banca dati pubblica gratuita della normativa vigente (Normattiva), il progetto x-leges, relativo alle comunicazioni telematiche tra gli organi costituzionali, e sopprime l'obbligo per il Governo – ormai obsoleto – di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate. In particolare, viene ridisegnato e aggiornato l'assetto della governance del programma Pag. 11Normattiva, incentrata sulla intesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri e le Presidenze del Senato e della Camera, nonché prevede un finanziamento a regime del programma. Per le previste abrogazioni di disposizioni riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva ed alla convergenza in esso della normativa regionale, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere, anche nel comma 196, il riferimento alla cooperazione con la Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dal momento che le banche dati delle leggi di ogni singola regione e provincia autonoma sono gestite dalla rispettiva Assemblea legislativa. Per il rifinanziamento, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva di euro 1.500.000 (200.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2017, 2018 e 2019; 400.000 euro per l'anno 2015; 300.000 euro per l'anno 2016) finalizzato al completamento ed alla implementazione del progetto x-leges, che persegue l'obiettivo di assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la Gazzetta ufficiale in maniera telematica.
  Il comma 130 reca un incremento del finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 20 milioni, per ciascun anno 2015 e 2016. Il Fondo è stato istituito dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. La dotazione è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013, Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
  Il comma 219 incrementa di 3,4 milioni, per gli anni 2014, 2015 e 2016, l'autorizzazione di spesa prevista per gli interventi a tutela delle minoranze linguistiche slovene.
  Il primo periodo del comma 168 autorizza una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Il secondo periodo del comma 168 ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, protocollo UV/IV.1/2180/2013 concernente la Revisione del trasporto aereo di Stato. Le risorse derivanti dalla vendita saranno utilizzate per il potenziamento del concorso aereo di Stato destinato all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 169 prevede la possibilità di prorogare dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio con finalità di prevenzione della criminalità organizzata, autorizzando la relativa spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  Il comma 265 prevede che, entro il 1o gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l'invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  Il comma 25, reca il finanziamento per il programma Te.T.Ra (Terrestrial Trunked Radio), di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia (si tratta dello standard digitale, di produzione italiana, adottato dall'Unione europea per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione).Pag. 12
  Il comma 200 novella il comma 144 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), per estendere la deroga ai limiti di spesa imposti dai commi 141-143 alle Pubbliche amministrazioni per l'acquisto di arredi, mobilio e autovetture per il biennio 2013-2014: l'estensione riguarda gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero e la deroga è già prevista per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
  Inoltre, lo stesso comma novella l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review) per estendere, anche alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero, la deroga al limite imposto alle amministrazioni pubbliche per il biennio 2013-2014 per le spese destinate all'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi, limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.
  L'onere che consegue a tali deroghe è pari a 986.000 euro di mancati risparmi ed è coperto con corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e destinati a far fronte agli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248), dotati nel bilancio di previsione per il 2014, rispettivamente, di 54,12 milioni e di 1,34 milioni di euro.
  Per quanto concerne la relazione sul disegno di legge di Bilancio, riporta i dati relativi agli stanziamenti di competenza recati dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (C. 1866), risultante a seguito dell'approvazione della nota di variazioni da parte del Senato (C. 1866-bis), che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione (Affari costituzionali).
  Preliminarmente, ricorda che, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, è stata prevista un'articolazione del bilancio di previsione dello Stato, nel rispetto della legislazione vigente, sulla base di una classificazione delle risorse finanziarie in missioni di spesa (indicate in 34 sin dal 2008), a loro volta articolate in programmi (174 nel 2014) che costituiscono le unità di voto parlamentare.
  Viene innanzitutto in rilievo lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Come è noto, le aree funzionali nelle quali il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale sono: garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali; tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia; amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo; organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione.
  Ricorda che il Ministero svolge inoltre le funzioni e i compiti assegnati dalla legislazione vigente in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A livello centrale, il Ministero è articolato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro (disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2001) ed in 5 dipartimenti (disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2001). L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo – aventi anche compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio – dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.Pag. 13
  In relazione a tali aree funzionali lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 16 programmi. Il numero delle missioni e dei programmi non è mutato rispetto allo scorso anno.
  Osserva che la ricordata riclassificazione del bilancio per missioni e per programmi, introdotta a partire dal bilancio 2008, è diretta a favorire una maggiore leggibilità e trasparenza del bilancio e a consentire un effettivo esercizio del potere di controllo da parte del Parlamento, e, in generale, dalla collettività. Centrale risulta in proposito la costruzione di un sistema che individui gli obiettivi dell'azione amministrativa e determini gli indicatori per misurare concretamente il grado di raggiungimento di questi obiettivi, i cosiddetti indicatori di performance.
  Obiettivi ed indicatori di performance costituiscono inoltre la base per la cosiddetta spending review, il processo di revisione della spesa pubblica in corso volto ad una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie.
  Nel Piano degli obiettivi per missioni e programma, per ciascun programma di spesa, è indicata la ripartizione delle risorse tra i diversi obiettivi, alcuni dei quali individuati come strategici (questa individuazione è effettuata nelle cosiddette schede obiettivo).
  Fa notare, peraltro, che agli obiettivi strategici sono attribuite una parte minoritaria delle risorse dei programmi; le restanti risorse sono assegnate ad un obiettivo considerato non strategico individuato in tutti i programmi con la medesima denominazione «Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività».
  A titolo esemplificativo, se si considera il programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza della missione Ordine pubblico e sicurezza, si rileva che l'unico obiettivo non strategico è Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività, cui peraltro sono destinate oltre il 95 per cento dello risorse.
  Questo dato sembra indicare l'opportunità di acquisire elementi informativi circa le modalità di individuazione degli obiettivi e la determinazione delle risorse da assegnare ai predetti obiettivi. Essi, sembrano infatti legati a specifiche azioni più che a finalità generali dell'attività dell'amministrazione, presumibilmente perché legati a singoli stanziamenti di bilancio. In tal modo peraltro gli obiettivi sono suscettibili di cambiare di anno in anno, impedendo un raffronto comparativo con gli anni precedenti. In alcuni casi gli obiettivi considerati strategici sembrano inoltre attenere più ad esigenze interne dell'amministrazione che ad un'effettiva priorità dell'azione politica.
  Nelle schede obiettivo, sono poi riportati, per ciascun obiettivo, gli indicatori di performance, volti, come già detto, a misurare i risultati dell'azione amministrativa. La maggior parte degli indicatori utilizzati sono peraltro «Indicatori di realizzazione fisica» che indicano la misurazione in termini percentuali del «grado di avanzamento del piano di azione». Per questi obiettivi, è riportato un valore programmato del 100 per cento per il 2014 nel caso in cui le risorse siano stanziate per un solo anno ed un valore programmato del 33 per cento per il 2014, del 66 per cento nel 2015 e del 100 per cento nel 2016 nel caso in cui le risorse siano stanziate per il triennio. Il fatto che non sia fornito alcun elemento relativo ai piani di azione cui si riferiscono gli indicatori rende peraltro questi ultimi scarsamente significativi.
  In alcuni casi sono invece utilizzati altri indicatori di realizzazione fisica o indicatori di risultato (output), che consentono una più puntuale verifica dei risultati conseguiti.
  Gli stanziamenti complessivi, in termini di competenza, nel bilancio di previsione per il 2014 a legislazione vigente, tenuto conto della prima nota di variazioni, ammontano a 20.110,85 milioni di euro, di cui 19.441,49 milioni di euro per la parte Pag. 14corrente (per circa la metà riconducibili alle spese di funzionamento, pari a 9.779,56 milioni circa), 595,46 milioni di euro in conto capitale, destinati per circa 475,5 milioni a investimenti, e 73,89 milioni per rimborso di passività finanziarie (quest'ultima somma si riferisce all'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato).
  Rispetto al totale delle spese finali dell'intero bilancio dello Stato, tali stanziamenti rappresentano il 3,4 per cento (erano il 3,3 per cento secondo il bilancio assestato per il 2013).
  Le variazioni di competenza disposte con la nota di variazioni ammontano a +2.182,18 milioni di euro, in larga parte (2.144,77 milioni) dovute all'aumento della dotazione del programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali.
  Rispetto al bilancio assestato 2013, lo stato di previsione del Ministero registra per il 2014, dunque, un incremento delle spese pari complessivamente a 1.012,83 milioni di euro (+5,3 per cento).
  Quanto agli stanziamenti complessivi nel bilancio triennale, le previsioni scendono a 18.961,8 milioni per il 2015 e a 18.916,56 milioni di euro per il 2016.
  Passando all'analisi per missioni e programmi, segnala che, rispetto alle previsioni assestate del 2013, la variazione più rilevante in termini assoluti interessa, confermando le previsioni degli ultimi anni, la missione n. 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), che registra un incremento pari a 1.253,17 milioni di euro (+15,35 per cento) rispetto al 2013. Rileva che tale incremento sconta, tra gli altri, anche gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2012 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria per un valore di 2 miliardi di euro.
  Tale incremento riguarda poi essenzialmente il Programma elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali (3.3) e, in particolare, gli interventi, che nelle previsioni del bilancio a legislazione vigente risultano pari a 6.850,67 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai dati dell'assestamento 2013) e, a seguito dell'approvazione della nota di variazioni, salgono a 8.985,44 milioni di euro (+1.533,43 milioni di euro rispetto al 2013), dipendenti in larga parte dall'aumento delle risorse stanziate per il Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365), pari a 7.122,14 milioni di euro.
  Nell'ambito della stessa Missione, il programma Interventi, servizi e supporto alle autonomie (3.2) segna una riduzione pari a 224,83 milioni di euro (–67 per cento) rispetto all'assestamento 2013, determinato essenzialmente dalle previsioni relative al cap. 1310, riguardante alle Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali, che subiscono una decurtazione di 233,1 milioni di euro, quasi l'intero stanziamento previsto nell'assestamento 2013. Peraltro, tale stanziamento è analogo a quello già contenuto nella legge di bilancio per il 2013. All'interno del medesimo programma, si segnalano, inoltre, i due nuovi capitoli, istituiti in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 (convertito dalla legge n. 221 del 2012): capitolo 7014, relativo alle spese per l'attuazione del documento digitale unificato, le cui previsioni per il 2014 risultano pari a 82 milioni di euro (+37 per cento rispetto alle previsioni assetate 2013); capitolo 7015, relativo alle spese per l'Istituzione dell'anagrafe nazionale delle popolazione residente, le cui previsioni subiscono una forte taglio, passando da 12 milioni nell'assestamento 2013 a 0,5 milioni nel bilancio 2014.
  In termini assoluti, si segnala anche il decremento della missione n. 8 (Soccorso civile) (–156,36 milioni di euro), confermando la tendenza già presente nella legge di bilancio 2013. Il taglio colpisce entrambi i programmi, ma soprattutto quello relativo a Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) (–153,96 rispetto alle previsioni assestate 2013). Tale variazione è largamente riconducibile alle riduzioni degli stanziamenti dei capitoli 1801 e 1802 (Retribuzioni personale e volontari vigili del fuoco), e 1901 (Spese per acquisto di beni e servizi). Un aumento significativo riguarda invece lo stanziamento del capitolo 1987 (Fondo per la gestione e la Pag. 15funzionalità della flotta aerea antincendio), le cui previsioni per il 2014 aumentano a 87,07 milioni di euro (+47,07 milioni).
  In termini percentuali, si segnala il decremento degli stanziamenti relativi alla missione n. 2 (Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale dello Stato sul territorio), e alla missione n. 32 (Servizi istituzionali).
  In particolare, nella missione n. 2, la riduzione è pari al 10 per cento degli stanziamenti previsti nell'assestamento 2013, largamente riconducibile alle previsioni per il programma Attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero, che risultano pari a 52,76 milioni in meno rispetto alle previsioni assestate 2013 (circa –10 per cento), corrispondenti a: meno 41,26 milioni di spese per competenze fisse a accessorie del personale (capitolo 2900); meno 7,9 milioni di euro di spese per acquisto di beni e servizi (capitolo 2947).
  In relazione alla missione n. 32 (Servizi istituzionali), gli stanziamenti per il 2014 subiscono una flessione pari a circa il 17 per cento rispetto alle previsioni assetate 2013 (–26,35 milioni di euro), in gran parte derivanti dalla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi (–18 milioni di euro) allocate nel cap. 2920, all'interno del programma Servizi e affari generali di competenza dell'amministrazione.
  Per quanto riguarda le altre Missioni facenti capo al Ministero dell'interno, si segnala, nell'ambito della missione n. 7 (Ordine pubblico e sicurezza), gli stanziamenti complessivi restano sostanzialmente invariati rispetto al 2013. Tuttavia, all'interno della missione, si può rilevare come a fronte l'aumento delle risorse per il Programma Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri (7.9), che registra un incremento pari a 49,63 milioni (circa +20 per cento), sia compensato dalle riduzioni previste per il Programma Contrasto al crimine (7.8), per il quale sono stanziati 28 milioni di euro in meno (pari a –0,47 per cento), nonché per il Programma Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10), le cui previsioni per il 2014 sono pari a 1.556,79 milioni (–25,75 milioni rispetto all'assestamento 2013, pari all'1,63 per cento).
  Bisogna inoltre segnalare che, a seguito dell'approvazione della prima nota di variazione, risultano allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, al capitolo 3019, 50 milioni di euro per le assunzioni a tempo indeterminato per i corpi di polizia per il 2014, e 120 milioni per il 2015 ed il 2016. Tale previsione corrisponde a quanto disposto dai commi 309 e 310 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che consentono assunzioni aggiuntive per il comparto sicurezza, in deroga al vigente contesto normativo.
  Nell'ambito della missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti), si registra una flessione degli stanziamenti di tutti i programmi. In particolare, per il Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2), gli stanziamenti complessivi sono pari a 404,51 milioni di euro (–5,54 milioni). All'interno del programma si segnala l'aumento del capitolo 2351, relativo alle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, di 13,1 milioni di euro rispetto all'assestamento (+6,4 per cento).
  Per il Programma Gestione dei flussi migratori (27.3), gli stanziamenti complessivi sono pari a 4,39 milioni di euro (–5,43 milioni, pari al 55 per cento in meno rispetto all'assestamento 2013), al cui interno le variazioni più importanti in negativo concernono i capitoli 2205 (competenze fisse e accessorie al personale) e 2371 (collaborazioni internazionali e cooperazione e assistenza ai Paesi terzi).
  In relazione alle competenze della I Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).
  Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste Pag. 16nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
  In particolare, gli stanziamenti di competenza – che ammontano a 2.828,48 milioni di euro – aumentano di circa 47,32 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013. Gli stanziamenti di cassa sono pressoché pari a quelli di competenza (2.831,73 milioni), mentre i residui ammontano a circa 74 milioni di euro, che corrispondono per la gran parte ai residui appostati nell'ambito del programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Complessivamente, l'incidenza percentuale della missione sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,6 per cento (si conferma il dato dell'assestamento 2013).
  Per quanto attiene, infine, al bilancio triennale 2014-2016, le previsioni riferite alla Missione n. 1 si mantengono sostanzialmente stabili con lievi scostamenti, in base ai quali scendono a 2.756,24 milioni di euro per l'anno 2015 e risalgono a 2.803,69 milioni di euro per il 2016.
  La missione n. 1 si articola in tre programmi, relativi, rispettivamente, agli Organi costituzionali; agli Organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  La previsione del disegno di legge di bilancio riferita al programma Organi costituzionali è pari a 1.827,39 milioni di euro, con un aumento rispetto alle previsioni assestate per il 2013 di circa 5,6 milioni di euro, dovuto essenzialmente allo stanziamento previsto per l'istituzione dell'Ufficio parlamentare del bilancio. Si registra, invece, l'invarianza degli stanziamenti destinati alla spese di funzionamento della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale.
  Per quanto riguarda invece la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L) e del Consiglio superiore della Magistratura, la previsione del disegno di legge di bilancio per il 2014, è pari a 527,05 milioni euro, con un incremento di 25,97 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2013.
  Nell'ambito del programma, il maggior aumento interessa il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti, le cui previsioni di competenza per l'anno 2014 fanno registrare un incremento di 11,79 milioni di euro (+36,6 per cento) rispetto alle previsioni assestate per il 2013 (capitolo 2160).
  Più in generale, tutti i fondi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale subiscono un incremento, ad eccezione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
  Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza – a 474,04 milioni di euro, con un aumento di 15,48 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013, che dipendono in parte da un lieve aumento delle risorse destinate al Fondo per gli interventi del Servizio civile nazionale (capitolo 2185) ed in parte dagli stanziamenti per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale.
  Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
  In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri si ricordano: gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), la cui dotazione di competenza ammonta a 1.148,4 milioni di euro (+65,2 milioni di euro rispetto alle previsioni Pag. 17assestate 2013, in dipendenza delle preferenze espresse dai contribuenti alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi Irpef alle diverse confessioni religiose); gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 8 (Soccorso civile) al programma Protezione civile (8.5), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2014 ammontano, nella previsione iniziale del ddl di bilancio a 2.176,37 milioni di euro (–291,69 milioni di euro rispetto all'assestamento 2013). La nota di variazioni approvata dal Senato ha aumentato di 48,37 milioni di euro lo stanziamento del programma che ammonta, pertanto, a 2.224,74 milioni di euro; gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) ai programmi: Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 relativi agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche. In particolare, la previsione di competenza per il 2014 per il Fondo nazionale è pari a 1,06 milioni di euro, con un incremento di circa 57 mila euro (+5,7 per cento) rispetto alle previsioni assestate per il 2013, mentre le spese connesse agli interventi sono previste pari a 938 mila euro, con un aumento di circa 51 mila euro (+5,7 per cento); Promozione dei diritti e delle pari opportunità (24.8), nel cui ambito si colloca il capitolo 2108 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità), con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2014 pari a 19,12 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala un significativo aumento delle risorse, pari a 7,72 milioni (+69,5 per cento) in più rispetto alle previsioni assestate per il 2013. Tale aumento è da mettere in relazione alle disposizioni del decreto-legge n. 93 del 2013 che ha stanziato risorse per il finanziamento del Piano contro la violenza di genere. La nota di variazioni approvata dal Senato ha peraltro aumentato di 13 milioni di euro lo stanziamento, portandolo a complessivi 32,12 milioni di euro.
  Infine, con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si segnalano, in particolare, gli stanziamenti destinati:
   alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007 nel capitolo 1670 nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica (7.4). Il capitolo reca uno stanziamento pari a 605 milioni di euro per il 2014 (–15,35 milioni rispetto alle previsioni assestate 2013). Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza delle Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Deperimento in formazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio;
   alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni nel capitolo 3020 nell'ambito della missione Fondi da assegnare. Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 420 milioni euro per il 2014, ridotto di 100 milioni a seguito dell'approvazione della nota di variazioni, in conseguenza delle disposizioni contenute nel ddl di stabilità in materia elettorale (articolo 1, commi 261-264);
   alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione; il capitolo 5217 reca uno stanziamento di 1,2 milioni di euro;
   alle spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale; il capitolo 1707 reca uno stanziamento di 2,76 milioni di euro in termini di competenza, con una diminuzione di circa 47 mila euro rispetto al 2013; Pag. 18
   alle somme da corrispondere alla Civit, ora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca uno stanziamento pari a 5,36 milioni di euro per il 2014;
   all'Istituto nazionale di statistica (capitolo 1680), con una previsione di spesa pari a 62,73 milioni di euro, (+8,72 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013).

  Fabiana DADONE (M5S), chiede una proroga di ventiquattro ore del termine fissato per la presentazione di emendamenti.

  Emanuele FIANO (PD), ricorda che la I Commissione dovrà concludere i propri lavori in sede consultiva entro il pomeriggio di giovedì prossimo 5 dicembre. Ritiene quindi troppo esteso lo slittamento di ventiquattro ore chiesto dalla collega Dadone.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, ritiene anche lui eccessivo il termine di rinvio di ventiquattro ore, in considerazione dei tempi ristretti previsti per la conclusione dei lavori in sede consultiva.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), chiede al relatore se ritiene che il comma 199 del disegno di legge di stabilità che abroga l'obbligo per il Governo di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate presenti profili critici sul piano della legittimità costituzionale.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, osserva che i profili di legittimità costituzionale che possono presentare sia la norma indicata dal collega Pilozzi come anche altre norme del disegno di legge di stabilità saranno trattati più opportunamente in sede di discussione del parere che la I Commissione esprimerà direttamente all'Assemblea.

  Emanuele FIANO (PD) desidera porre alcune questioni con riferimento al disegno di legge di bilancio e, in particolare, alla missione n. 7 (Ordine pubblico e sicurezza). Il disegno di legge opera sostanzialmente uno spostamento di risorse, compensando l'incremento di risorse destinate all'Arma dei carabinieri con una riduzione di fondi per programmi strategicamente importanti come il contrasto al crimine. Si chiede quindi quale sia l'indirizzo politico sotteso a questa operazione e anticipa l'intenzione di chiedere, in sede di ufficio di Presidenza, un'apposita sessione di audizioni dei vertici delle forze di Polizia con riferimento a questa tematica specifica del comparto sicurezza, collegata con quella del decremento degli organici che, ad esempio, per la Polizia di Stato assommano a circa 40.000 unità.
  Chiede poi al relatore e al rappresentante del Governo se, riguardo alla possibilità di operare assunzioni, il riferimento ai corpi di polizia comprenda anche l'arma dei Carabinieri perché, se così fosse, si creerebbe una disparità tra le varie forze. Chiede infine al relatore, ma forse più propriamente al rappresentante del Governo se le assunzioni previste per il comparto sicurezza siano in deroga a quanto stabilito da recenti disposizioni legislative in tema di blocco del turn over.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, rispondendo alle questioni poste dal collega Fiano, concorda sul fatto che va compreso l'indirizzo politico che sottende allo spostamento di risorse all'interno della missione n. 7, e su questo chiede il conforto del rappresentante del Governo.
  Riguardo alla dizione «corpi di polizia», rileva che questa di norma nei testi legislativi non comprende l'Arma dei carabinieri, ma si tratta di un'interpretazione che potrebbe essere parziale, dato l'uso anche di altri termini per definire i corpi di polizia. Ritiene quindi opportuna una precisazione da parte del rappresentante del Governo.
  Sull'ultima questione crede che possa fornire una risposta esauriente il rappresentante del Governo.

Pag. 19

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) si chiede perché non sia considerata in tema di deroga al blocco delle assunzioni stabilito dai commi 309 e 310 del disegno di legge di stabilità la polizia locale, che svolge compiti pari a quella degli altri corpi di polizia.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE precisa che le disposizioni del disegno di legge di stabilità riguardano il comparto sicurezza, che non prevede la polizia locale. Sarebbe necessaria, al proposito, una modifica della legge quadro del 1986, che non ritiene, però, opportuna nel contesto della legge di stabilità. È un problema che si ripropone con riferimento al provvedimento di soppressione delle province con riferimento alle funzioni della polizia locale.
  Osserva che la deroga alle assunzioni per il comparto sicurezza – deroga paritaria in proporzione alla consistenza dei vari corpi – si rende necessaria per operare uno svecchiamento degli organici. L'età media del personale delle forze di polizia si è infatti troppo innalzata, a causa dei blocchi di turn over previsti da precedenti disposizioni legislative.

  Riccardo FRACCARO (M5S) si sofferma su alcuni profili che attengono a diposizioni di rango costituzionale: in particolare, il comma 382 stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e successive modificazioni. Con i commi da 342 a 344 si novella l'articolo 80 dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972), nonché l'articolo 117 della legge 191 del 2009. Richiama altresì l'accordo di Milano del 2009.
  Tale disposizioni, così come quelle successive su analoga materia, vanno ad incidere su competenze locali e sono volte a promuovere ulteriori modifiche. Ricorda come si siano svolti, di recente, incontri tra esponenti di Governo e delle autonomie locali sulla materia e sottolinea come si tratti di interventi che vanno ad incidere su intere popolazioni che non sono state adeguatamente informate in proposito. Chiede quindi di programmare un'audizione dei presidenti delle province autonome sulla materia.

  Roberta AGOSTINI, presidente, fa presente che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere valutate le richieste di audizioni formulate nella seduta odierna, anche tenendo conto dei tempi a disposizione per l'esame, da parte della Commissione, dei documenti di bilancio.
  Per quanto riguarda la richiesta di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti, per le parti di competenza, ai provvedimenti in titolo fa presente che, sentito per le vie brevi il Presidente della Commissione, on. Francesco Paolo Sisto, il suddetto termine è prorogato alle ore 9 di giovedì 5 dicembre 2013.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.