CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 2 dicembre 2013
132.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 2 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che, nella giornata odierna, saranno assegnati i disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» (C. 1865) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» (C. 1866), approvati in prima lettura dal Senato. Ricorda altresì che, dal momento della effettiva distribuzione dei testi dei citati provvedimenti, avrà inizio la sessione di bilancio. Evidenzia che, a partire dall'avvio della sessione e per tutta la durata della stessa, ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del Regolamento, la V Commissione potrà esaminare, ai fini dell'espressione del parere, i soli disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, rappresentati, in particolare, dai cosiddetti atti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi Pag. 8possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, a cui si aggiungono i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Segnala peraltro che, al di là dei citati provvedimenti, le Commissioni competenti per materia nel corso della sessione potranno concludere l'esame in sede referente, in sede redigente o in sede legislativa, solo di provvedimenti non onerosi, ossia di provvedimenti che, in quanto tali, non sono stati assegnati alla Commissione bilancio e il cui contenuto non sia stato modificato dalle Commissioni stesse o di provvedimenti dei quali la Commissione bilancio abbia precedentemente accertato, in sede di espressione del proprio parere, la non onerosità ovvero abbia formulato apposite condizioni volte ad assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento, sempre che tali condizioni siano state puntualmente recepite dalla Commissione di merito. A tal riguardo ricorda che è questo il caso, ad esempio, del provvedimento C. 544, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri, che sarà oggi annunciato in Assemblea per l'assegnazione in sede legislativa, il cui esame potrà ovviamente essere avviato dalla VII Commissione ove la stessa abbia integralmente recepito la condizione espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 21 novembre 2013, senza apportare ulteriori modificazioni al testo.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingente di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.
Nuovo testo C. 833 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IV Commissione, in sede referente, reca disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 3-bis, recanti disposizioni sull'impiego di personale militare in Campania con funzioni di pubblica sicurezza, rileva che le norme fissano un contingente massimo di unità di personale da impiegare, ma non definiscono espressamente la spesa in termini di limite massimo. Al riguardo ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo. Rileva altresì l'opportunità che il Governo confermi la correttezza degli importi indicati, fornendo dati ed elementi di quantificazione aggiornati riferiti all'attività di impiego del personale militare in operazioni di controllo del territorio. Fa altresì presente che la richiesta appare opportuna considerato che i suddetti importi, pur compatibili e raffrontabili con quelli riferiti da precedenti relazioni tecniche (in particolare quella relativa al decreto-legge n. 92 del 2008 che ha varato l'Operazione «Strade Sicure»), sembrano necessitare di un aggiornamento, nonché di un'integrazione in relazione ai dati concernenti il ruolo ed il grado del personale impiegato e gli oneri di funzionamento. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3-bis dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame, pari ad euro 1.413.730 per il 2013 e ad euro 16.964.820 per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riguardo, segnala Pag. 9che l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo non reca, nel bilancio vigente, alcuna disponibilità. Con riferimento alla formulazione della disposizione di copertura, segnala che la stessa andrebbe integrata con la formula, prevista in ottemperanza alla vigente legislazione contabile, secondo la quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rappresenta pertanto la necessità di acquisire in tempi brevi la relazione tecnica relativa al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel prendere atto di quanto evidenziato dal relatore, concorda sulla necessità che il provvedimento in esame sia corredato da una relazione tecnica predisposta dall'Amministrazione competente e verificata dalla Ragioneria generale.

  Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea il ritardo con il quale si interviene per porre freno al fenomeno della criminalità ambientale in Campania.

  Bruno TABACCI (Misto-CD), richiamando l'intervento dell'onorevole Palese, osserva come il provvedimento in esame sia stato adottato tardivamente, nonostante le condizioni drammatiche nelle quali da tempo versa il territorio della regione Campania. Nel far presente che la situazione di tale regione è emblematica di quello che, più in generale, accade a livello nazionale, manifesta perplessità in ordine al fatto che tale situazione non sia stata, in tutti questi anni, fatta oggetto di denuncia a livello locale dal momento che, a suo avviso, non si poteva non esserne a conoscenza.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, concorda con il relatore in merito all'opportunità di acquisire la relazione tecnica, auspicando che ciò avvenga in tempi brevi, ritenendo congruo al riguardo un termine di sette giorni.

  La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di sette giorni.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
Nuovo testo C. 631 e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, reca modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e che il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia, non è corredato da relazione tecnica. Rileva, in particolare, che gli articoli 1 e 2 modificano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale, concernenti il pericolo di fuga e la reiterazione del reato. Per entrambe le fattispecie, le novelle proposte prevedono, ai fini dell'adozione di misure cautelari, la verifica non solo della concretezza ma anche dell'attualità del pericolo, il quale non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Con riferimento agli articoli 4, 5 e 6, che intervengono sull'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di criteri di scelta delle misure cautelari, rileva in particolare che: l'articolo 4 prevede l'inapplicabilità degli arresti domiciliari qualora ricorrano i presupposti per la sospensione condizionale della pena, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente Pag. 10con riferimento alla custodia cautelare; l'articolo 5 circoscrive la possibilità di disporre la custodia cautelare alle sole ipotesi in cui le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate; l'articolo 6, tra l'altro, limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a determinati reati di particolare gravità. Rileva, quindi, che gli articoli 6-bis e 6-ter sopprimono, rispettivamente, il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale, a norma del quale, in caso di violazione degli arresti domiciliari, il giudice è tenuto a disporre la misura della custodia cautelare, nonché il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice medesimo, il quale prevede l'impossibilità di concedere gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione. L'articolo 8 estende da due a dodici mesi il periodo di applicazione delle misure interdittive da parte del giudice. L'articolo 8-bis interviene sull'articolo 309 del codice di procedura penale, in materia di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, inserendo, tra l'altro, tra le cause di annullamento delle predette ordinanze la carenza di motivazione o l'assenza di autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze cautelari e degli elementi forniti dalla difesa. L'articolo 8-ter, nel modificare l'articolo 311 del codice di procedura penale, limita all'imputato e al suo difensore il riconoscimento della facoltà di promuovere ricorso in cassazione avverso le ordinanze che dispongono misure coercitive. L'articolo 8-quinquies, introducendo il comma 5-bis all'articolo 311 del codice di procedura penale, dispone la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza, il giudice non si pronunci entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza non sia depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Segnala, infine, che le norme descritte rivestono, per lo più, carattere procedurale e sono volte nel complesso a limitare il ricorso alla custodia cautelare o ad altre misure cautelari che richiedono l'impegno delle forze di polizia. Rileva pertanto che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso da parte del rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni del relatore e conferma la mancanza nel provvedimento di profili problematici per la finanza pubblica.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 631 e abbinate, recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali;
  esprime

NULLA OSTA».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670 A/R.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che, nella seduta del 27 novembre 2013, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1670-A, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Nella seduta del 28 novembre scorso le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa hanno quindi proceduto al riesame del testo, apportando ad esso talune modificazioni.
  Più nel dettaglio, è stata recepita la condizione formulata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere espresso in data 6 novembre 2013, volta, da un lato, a ridurre, di una misura pari a 326 mila euro, i contributi disposti in favore delle associazioni combattentistiche per l'anno 2013 dal comma 25 dell'articolo 1 del provvedimento e, dall'altro, a sopprimere l'autorizzazione di spesa, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013, prevista dal comma 25-bis del medesimo articolo 1, finalizzata ad assicurare continuità alle attività di cooperazione civile nei Balcani, in Libano, in Afghanistan e nel Corno d'Africa, a causa della inidoneità della copertura finanziaria prevista.
  È stato inoltre aggiunto, all'articolo 1 del provvedimento, il comma 25.1, ai sensi del quale è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di ulteriori 300 mila euro in favore delle associazioni combattentistiche, provvedendosi alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Ricordo che tale modifica riproduce, del resto, il contenuto dell'emendamento 1.400 delle Commissioni, pubblicato nel fascicolo n. 2 degli emendamenti all'esame dell'Assemblea e sul quale la Commissione bilancio aveva espresso già parere favorevole nella seduta del 7 novembre 2013.
  Le restanti modifiche apportate al testo, riguardanti l'eventuale partecipazione di personale civile alla missione dell'Unione europea in Libia, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal provvedimento, nonché l'introduzione di obblighi informativi verso le Camere e di talune forme di pubblicità delle spese connesse al personale impiegato nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, già contenute, nella sostanza, in alcune proposte emendative sulle quali la Commissione aveva espresso nulla osta, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la relazione del presidente, confermando che il provvedimento in esame non presenta profili problematici per la finanza pubblica.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore propone quindi di esprimere il seguente parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1670-A/R Governo, di conversione del decreto-legge n. 114 del 2013, recante Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva già espresso parere nella seduta del 7 novembre 2013. Fa presente che il fascicolo contiene un solo nuovo emendamento, Gianluca Pini 1.200, che prevede la riduzione della missione ISAF di 450 unità entro il 31 dicembre 2013, destinando i conseguenti risparmi al potenziamento della partecipazione militare alla missione EUBAM in Libia e al rafforzamento del dispositivo navale noto come «Mare Nostrum». Rileva, infine, che la proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda sulla proposta di nulla osta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, sospende la seduta, in attesa che il rappresentante del Governo acquisisca elementi con riferimento al disegno di legge n. 1542-A, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

  La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 16.10.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
C. 1542 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, rammenta che il provvedimento di cui all'A.C. 1542, di iniziativa governativa, reca «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni» e che esso interviene a seguito del recente pronunciamento di incostituzionalità di alcuni provvedimenti di riordino delle province e istituzione delle aree metropolitane, a motivo dell'inidoneità dello strumento normativo utilizzato.
  Rileva che i profili finanziari del provvedimento, nel suo testo iniziale, sono esaminati nella relazione tecnica di cui esso è corredato e che nel corso dell'esame in Commissione il provvedimento ha subito numerose modifiche, in ordine alle quali non risulta pervenuto un aggiornamento della relazione tecnica.
  Procede quindi all'esame dei profili finanziari riferiti al testo approvato dalla I Commissione in sede referente.
  Ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti con riferimento al fatto che, in caso di subentro solo parziale delle città metropolitane alle province, per la mancata opzione di parte dei comuni del corrispondente territorio, non risultano del tutto chiari i criteri di riparto di oneri, risorse e obiettivi del patto di stabilità interno tra gli enti subentranti. In particolare, non risultando più previsto il riparto degli obiettivi del patto precedentemente assegnati alle province tra gli enti subentranti, ritiene che andrebbe confermato se i predetti obiettivi gravino interamente sulla città metropolitana. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se i comuni, tenuti a farsi carico, nella fase transitoria, degli oneri della gestione commissariale della provincia, possano avvalersi delle risorse allo scopo destinate nel bilancio della stessa e che più in generale andrebbe chiarito se, anche successivamente alla fase transitoria, la duplicazione degli apparati amministrativi sia suscettibile di assorbire risorse altrimenti destinabili all'esercizio delle funzioni.
   Osserva che andrebbe altresì chiarito, in merito alla gratuità degli incarichi politici delle città metropolitane, delle province e delle unioni di comuni, in quanto Pag. 13ricoperti da membri di diritto già retribuiti in ragione di altri incarichi politici sovrapponibili (sindaco o consigliere comunale), se sia parimenti esclusa la possibilità di percepire, in ragione dei predetti incarichi, emolumenti di natura non retributiva, a titolo ad esempio di rimborsi spese. Con riferimento ai possibili risparmi prefigurati dalla relazione tecnica, segnala che la norma non prevede, in corrispondenza agli attuali compensi spettanti ai predetti organi politici e destinati a venir meno, conseguenti tagli nei trasferimenti spettanti agli enti subentranti. Rileva che, pur non trattandosi di maggiori oneri, potrebbe configurarsi, in merito a tale aspetto, la rinuncia a un potenziale risparmio che la relazione stessa quantifica, con riferimento alle sole province, in 111 milioni di euro annui, cui dovrebbero aggiungersi le spese per il personale di diretto supporto degli organi politici provinciali. Considera riferibile analoga considerazione alla mancata riduzione di trasferimenti in ragione dei risparmi per minori spese elettorali, rispetto alle quali la relazione tecnica quantifica un importo complessivo di 318,7 milioni di euro (di cui 118,4 milioni a carico dello Stato).
  In merito al meccanismo di premialità nei confronti delle regioni che attuino i provvedimenti di riordino delle funzioni delle province, rileva che andrebbe valutato se possano configurarsi eventuali effetti di cassa, con conseguenti oneri per interessi (benché di carattere infrannuale), connessi all'anticipo nell'erogazione delle risorse, cui corrisponderebbe, presumibilmente, un anticipo nella tempistica dei pagamenti delle regioni beneficiarie.
  Osserva che andrebbero inoltre meglio chiariti i profili finanziari della disposizione che prevede l'irrilevanza, ai fini del patto di stabilità interno e di altri vincoli di finanza pubblica, degli effetti derivanti dal trasferimento a regioni e comuni di funzioni precedentemente di spettanza delle province. Ritiene che andrebbe valutata la coerenza di tale principio, benché da attuarsi nell'ambito di variazioni compensative, anche tra diversi livelli di governo, con quello che prevede il mantenimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, precedentemente attribuiti alle province, in capo alle città metropolitane subentranti o in capo alle province superstiti, benché con funzioni ridotte. Segnala che il mantenimento in capo a tali ultimi enti degli obiettivi loro spettanti in precedenza potrebbe infatti non risultare compatibile con la riduzione dei relativi bilanci che si determinerebbe nel caso del trasferimento di risorse e funzioni in capo a comuni e regioni.
  Per quanto attiene alla soppressione della disposizione che prevede l'assoggettamento delle unioni di comuni al patto di stabilità interno a decorrere dal 2014, rileva che andrebbe chiarito preliminarmente se, benché non fossero stati inizialmente scontati effetti finanziari positivi a tale titolo, siano stati successivamente aggiornati gli andamenti tendenziali al fine di tenere conto dei presumibili risparmi derivanti dall'estensione della platea di enti soggetti a vincolo. Osserva infatti che in tal caso occorrerebbe tener conto dell'esigenza di compensare i minori risparmi recati dalla disposizione. In caso contrario invece, gli effetti derivanti dalla norma si configurerebbero esclusivamente come rinuncia agli ulteriori risparmi, rispetto a quelli scontati negli andamenti tendenziali, che sarebbero comunque derivati dall'implementazione della normativa vigente.
  In merito alla disposizione che prevede che, in caso di fusioni di comuni, il comune risultante possa utilizzare i margini di indebitamento consentiti a ciascuno dei comuni confluiti nella fusione, segnala che la disposizione non prevede un limite temporale al beneficio e che andrebbe pertanto chiarito come si determini, negli esercizi successivi al primo conseguente all'unificazione del bilancio, lo spazio finanziario per l'indebitamento di ciascuno dei comuni confluiti.
  Da ultimo, in ordine alla disposizione che prevede che, ai fini del patto di stabilità interno, nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni non siano computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche e le entrate e le relative uscite per rimborsi Pag. 14all'ente capofila delle spese gestite in convenzione, ritiene che andrebbe chiarito se la norma possa determinare una riduzione di risparmi scontati nei tendenziali con riferimento alle convenzioni in essere.
  In conclusione, ritiene che il provvedimento, pur producendo nel suo complesso risparmi di spesa, per quanto riguarda determinate norme, su cui prima si è soffermato, presenti aspetti sulla cui eventuale onerosità il Governo dovrebbe fornire i richiesti chiarimenti.

  Rocco PALESE (FI-PdL) invita ad accelerare i lavori della Commissione, poiché in Assemblea il Governo si accinge a porre la questione di fiducia sul disegno di legge n. 1670 A/R recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, facendo presente che, in caso di ulteriore protrarsi dei lavori, la seduta della Commissione dovrebbe essere interrotta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva, come peraltro evidenziato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, che esso determina nel complesso notevoli risparmi per la finanza pubblica non scontati nei tendenziali a legislazione vigente; pertanto, quandanche alcune specifiche norme presentassero marginali effetti negativi, essi sarebbero ampiamente compensati dai maggiori risparmi prodotti dal provvedimento. Pertanto ritiene che dal provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene al contrario che il provvedimento sia oneroso per la finanza pubblica, posto che, con il subentro delle città metropolitane alle province, emergeranno debiti fuori bilancio e sugli enti subentranti ricadrà un notevole contenzioso. Pertanto il provvedimento, non recando le necessarie coperture finanziarie, disattende palesemente l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

  Bruno TABACCI (Misto-CD), replicando al deputato Palese, ritiene invece che, ove vi siano debiti fuori bilancio, è preferibile che emergano il prima possibile, per cui sarebbe opportuno accelerare l’iter del provvedimento.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1542 Governo e abb.-A, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

NULLA OSTA».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.20.