CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 novembre 2013
125.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.
C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato il 17 ottobre scorso, ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo sul Gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) tra l'Italia, l'Albania e la Grecia, sottoscritto ad Atene nel febbraio di quest'anno.
  L'Accordo, che attua un memorandum d'intesa siglato dai tre Stati nel settembre 2012, costituisce per l'Italia un utile strumento per diversificare le fonti energetiche, nonché i fornitori di energia, con positive ricadute dal punto di vista della sicurezza energetica. Ricorda che il gasdotto TAP è un'infrastruttura per il trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'area del Caspio, nella specie dal giacimento azero di Shah Deniz verso l'Europa passando attraverso la Grecia e l'Albania per riemergere sulla terraferma in Puglia, dopo un percorso di circa 870 chilometri.
  Rileva quindi che grazie al TAP si potrà sfruttare l'ingente quantitativo di riserve dell'area caspica, superiore a 9 trilioni di metri cubi, e fornire gas, attraverso gasdotti esistenti e pianificati, all'Italia e all'Europa alimentando anche i mercati di Germania, Francia, Svizzera e Regno Unito. Il percorso di TAP è stato studiato per essere funzionale anche alla fornitura di gas ai paesi dell'area balcanica.
  L'accordo si compone di un preambolo e 14 articoli.
  L'articolo 1 rinvia, per il significato di termini rilevanti impiegati nel testo dell'Accordo, all'Appendice al medesimo, nella quale vengono definiti i significati dei termini utilizzati.
  L'articolo 2 contiene l'impegno delle Parti a consentire l'attuazione del progetto in coordinamento reciproco, fornendo per Pag. 110l'esecuzione del medesimo condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie (comma 1). Il comma 2 stabilisce l'intesa delle Parti a che il trasporto sia effettuato conformemente alle disposizioni dell'Accordo in esame e alla legislazione derivante dai Trattati comunitari e dal Trattato della Comunità per l'energia, senza imposizione di ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.
  L'articolo 3 prevede anzitutto al (comma 1) una clausola di salvaguardia nei confronti delle disposizioni del presente Accordo, per quanto riguarda la Grecia e l'Italia, delle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari, e, per l'Albania, delle disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'energia. Il comma 2 stabilisce inoltre che i Partecipanti al progetto vanno considerati investitori ai fini dell'articolo 1, comma 7 del Trattato sulla Carta europea dell'energia, mentre ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al progetto va considerato un investimento nel territorio della Parte interessata ai fini dell'articolo 1, comma 6 del medesimo Trattato sulla Carta europea dell'energia.
  L'articolo 4 designa, per i tre Paesi Parti dell'Accordo, i soggetti abilitati a trasmettere e ricevere comunicazioni e avvisi relativi al medesimo, nonché ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo in esame: per la Repubblica italiana, tale soggetto è il Dipartimento per l'energia, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche presso il Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 5, comma 1 prevede la stipula di uno specifico Accordo tra il governo ospitante e l'Investitore del progetto, al quale aderiranno l'Albania e la Grecia, quali Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto transadriatico. L'Accordo, tenendo conto della salvaguardia cui al precedente articolo 3, comma 1, include disposizioni sulle tasse che saranno applicate all'Investitore del progetto nella giurisdizione greca e albanese. Il comma 2 prevede che nessuna legge ordinaria della Grecia o dell'Albania potrà limitare, diminuire o avere un effetto sfavorevole nei confronti dei diritti concessi dall'Accordo del governo ospitante con l'Investitore del progetto o con qualsiasi Partecipante allo stesso; nessuna legge greca o albanese potrà inoltre derogare, abrogare o prevalere sull'Accordo del governo ospitante o su parte di esso.
  In base all'articolo 6 ciascuna Parte dovrà adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del progetto nel proprio territorio, incluse tutte le autorizzazioni necessarie, senza irragionevoli ritardi o restrizioni, seppure in conformità delle leggi della Parte interessata.
  L'articolo 7, comma 1, prevede che nessuna delle Parti dovrà interrompere, limitare o ritardare il flusso in entrata o in uscita di gas naturale attraverso il gasdotto transadriatico, se non ricorrendo a una delle autorità competenti ai sensi del regolamento UE sulle forniture di gas (regolamento 994/2010). I commi 2 e 3, invece, riguardano minacce di interruzione o ritardo di altri aspetti del progetto, nei confronti delle quali la Parte interessata per territorio dovrà compiere ogni ragionevole tentativo per eliminarle. In ogni modo, la Parte nel cui territorio si sia verificato un evento di interruzione o ritardo di qualsiasi aspetto del progetto dovrà immediatamente comunicarlo alle altre Parti dell'Accordo e all'Investitore del progetto, con completa e dettagliata informazione.
  L'articolo 9 riguarda le questioni fiscali: in particolare, per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto verranno applicate le disposizioni nazionali pertinenti in base ai principi dell'OCSE. Vi saranno inoltre accordi preliminari sui prezzi, giuridicamente vincolanti, stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale elvetica – è infatti svizzera la giurisdizione dello statuto dell'Investitore del progetto –, in coerenza con le clausole dei trattati sull'eliminazione della doppia imposizione. È previsto che gli accordi preliminari sui prezzi abbiano una durata minima di 25 anni, Pag. 111e che non possano essere modificati o risolti se non con il consenso dell'Investitore del progetto.
  L'articolo 10 istituisce una Commissione di attuazione composta da due rappresentanti per ciascuna Parte dell'Accordo. La Commissione, mero organo consultivo senza poteri decisionali e vincolanti, vigilerà sul rispetto dell'accordo e opererà al fine di concordare un Protocollo con le Parti, d'intesa con l'Investitore del progetto, per l'istituzione degli standard coerenti e uniformi di cui al precedente articolo 8. A tale proposito, si ricorda che l'articolo 8 in questione, in ragione della natura transfrontaliera del progetto, contiene il riconoscimento delle Parti dell'essenzialità di applicare al progetto un insieme coerente e uniforme di standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali e del lavoro.
  L'articolo 11, in materia di responsabilità, è assai rilevante: esso prevede che qualsiasi mancanza o rifiuto di adempiere ai propri obblighi, di adottare misure e di concedere diritti o benefici previsti dal presente Accordo costituirà una violazione ai sensi del medesimo. La responsabilità di una delle Parti, in conformità del diritto internazionale generale, è estesa anche agli atti od omissioni di qualsiasi autorità o entità statale.
  L'articolo 12 riguarda le modifiche o la risoluzione dell'Accordo, che nessuna delle Parti può modificare o disapplicare senza il previo consenso scritto delle altre Parti. La durata dell'Accordo è prevista fino alla data di completamento dell'eventuale smantellamento di tutto il Gasdotto transadriatico. Nessuna delle Parti potrà denunciare o recedere dall'Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, qualora il Consorzio del giacimento Shah Deniz non dovesse scegliere di servirsi del Gasdotto transadriatico per il trasporto di gas naturale verso l'Europa, si cercheranno fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una delle Parti potrà recedere allora dall'Accordo, previo invio, con tre mesi di anticipo, di una comunicazione scritta alle altre Parti inoltrata per la via diplomatica.
  Parimenti per via diplomatica, ai sensi dell'articolo 13, dovranno inoltre essere risolte le controversie relative all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo in esame, il quale entrerà in vigore (articolo 14) alla data in cui saranno stati scambiati tra le Parti i rispettivi strumenti nazionali di ratifica, mediante i quali altresì ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie all'applicazione dell'Accordo.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-greco-albanese sul Gasdotto transadriatico, approvato dal Senato il 17 ottobre, si compone di quattro articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, che ammontano a 1.150 euro per il 2013 e a 1.155 euro a decorrere dal 2014.
  Segnala infine che, intervenendo in III Commissione, il Viceministro agli esteri Marta Dassù ha segnala l'urgenza del provvedimento considerato che Grecia ed Albania hanno già provveduto da diverso tempo a ratificare l'Accordo. Ha fatto altresì presente che, dal punto di vista internazionale, questo Accordo riveste grande importanza anche relativamente ai rapporti fra Europa e Balcani e che le ricadute economiche saranno notevoli, sia in termini di investimenti esteri in Italia sia, conseguentemente, in termini di creazione di posti di lavoro. Ha quindi segnalato che tra gli acquirenti del gas trasportato dal gasdotto – una delle più grandi vendite nella storia del gas, per un ammontare di circa 200 miliardi di dollari per la durata di 25 anni – ci sono due delle più importanti imprese italiane del settore: Enel e Hera e che la mancata ratifica dell'Accordo da parte italiana metterebbe in serio dubbio la solidità politica dell'intero progetto del «Corridoio Sud» a livello internazionale e renderebbe vani tutti gli sforzi fatti in questo contesto.

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  Vega COLONNESE (M5S) preannuncia l'orientamento contrario del gruppo sul provvedimento, informando che il suo gruppo presenterà al riguardo una proposta alternativa di parere, che formula un parere contrario.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su quanto affermato da Angelo Consoli, Direttore di «The Office of Jeremy Rifkin T.I.R.E.S. – Third Industrial Revolution European», che ha elaborato per il M5S un decalogo di ragioni per dire NO al gasdotto TAP a partire dai principi del Manifesto Territorio Zero. Si tratta dei seguenti dieci punti:
   1) Il gasdotto TAP è totalmente inutile. In Italia le centrali a turbogas sono tutte in rosso, e la capacità elettrica installata è già adesso doppia rispetto alla domanda, sia a livello nazionale che a livello pugliese;
   2) Il gasdotto TAP è dannoso per l'economia del territorio, per la pesca, l'agricoltura e il turismo;
   3) Il gasdotto TAP non fa abbassare il prezzo dell'elettricità perché il prezzo degli idrocarburi è volatile. Solo le rinnovabili garantiscono un abbassamento del prezzo dell'elettricità a breve, medio e lungo termine;
   4) Il gasdotto TAP è illegale perché i cittadini non sono stati coinvolti nel processo autorizzativo come prescrive la convenzione di Aarhus recepita dall'Italia con legge 108 del 2001 e con il Regolamento CE 1367/2006 e Direttive 2003/4 e 2003/35;
   5) Il gasdotto TAP è totalmente indipendente dalla esecuzione delle bonifiche che sono dovute a prescindere dall'esecuzione di nuove opere, in applicazione del principio «chi inquina paga» prescritto dalla Direttiva 2004/35;
   6) Il gasdotto TAP non è affatto collegato con la riconversione a gas di centrali a carbone: si tratta di due processi separati e indipendenti;
   7) Il gasdotto TAP serve a portare il gas in Europa, non in Italia. In questo senso ammesso che sia necessario, il suo percorso va rinegoziato con l'Europa; e le autorizzazioni italiane vanno sospese;
   8) Il gasdotto TAP non è etico perché serve a commercializzare gas dall'Azerbajian, un Paese che è sulla black list di Amnesty International per continue violazioni dei diritti umani, con migliaia di prigionieri politici e una dittatura dinastica della famigerata famiglia Aliyev;
   9) Il gasdotto TAP non porta nessun benessere sul territorio ma arricchisce soltanto chi lo costruisce, e le partecipazioni italiane nel consorzio di costruzione legittimano il sospetto che ci siano interessi opachi anche a livello locale;
   10) Il Gasdotto TAP devasta i fondali marini distruggendo la biodiversità e le possibilità di riproduzione delle specie necessarie alle catene alimentari.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti alla collega Colonnese relativamente alla affermazione che in Italia la capacità elettrica installata sarebbe doppia rispetto alla domanda.
  Riterrebbe utile acquisire sul provvedimento il parere degli enti locali italiani interessati dal punto di approdo del gasdotto.

  Adriana GALGANO (SCpI) rileva, con riferimento alle competenze della XIV Commissione, l'opportunità di una verifica del rispetto delle prescrizioni della convenzione di Aarhus.

  Alessia Maria MOSCA (PD) riterrebbe utile un approfondimento dei contenuti del provvedimento, anche alla luce del dibattito svoltosi nelle Commissioni competenti, con particolare riferimento alla discussione avviata presso la Commissione Attività produttive.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) ricorda ai colleghi che la Convenzione di Aarhus prevede il coinvolgimento delle popolazioni Pag. 113interessate in occasione della realizzazione di grandi opere; si tratta di una previsione che in Italia viene puntualmente disattesa.

  Michele BORDO, presidente, segnala come la Regione Puglia abbia già deciso di avviare una fase consultiva pubblica sul progetto. Precisa quindi che la ratifica dell'Accordo non comporta necessariamente la realizzazione del progetto, ma ne costituisce solo condizione preliminare. Senza la ratifica dell'Accordo non si procederà nemmeno alla valutazione di impatto ambientale, alle verifiche sul territorio o alla consultazione dei cittadini.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, richiama i contenuti del dibattito svoltosi presso la Commissione Affari esteri, competente in sede referente, nel corso del quale sono state avanzate sul provvedimento obiezioni da parte dei gruppi M5S e SEL. Ritiene tuttavia opportuno attenersi alle competenze della XIV Commissione, sottolineando a sua volta che la ratifica dell'Accordo non coincide con l'avvio e l'esecuzione dell'opera, ma costituisce un adempimento prodromico a tali successive fasi.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.

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