CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 novembre 2013
125.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 NOVEMBRE 2017

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RISOLUZIONI

  Giovedì 21 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00022).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, Pag. 45nella seduta del 20 novembre scorso.

  Enrico ZANETTI, presidente, ricorda che nel corso delle precedenti sedute il rappresentante del Governo aveva chiesto di rinviare la discussione della risoluzione per svolgere su di essa ulteriori approfondimenti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva innanzitutto come la posizione del Governo rispetto all'insieme delle questioni segnalate dalla risoluzione, come riformulata dai presentatori, risulti articolata, in quanto su alcuni punti si segnala la condivisione dell'Esecutivo, mentre su altri aspetti sussistono posizioni discordanti.
  Avverte, inoltre, che sarà a breve emanato un decreto-legge relativo alla seconda rata dell'IMU 2013, invitando, in tale contesto, la Commissione a tener conto di questa circostanza, e che pertanto, su alcune problematiche saranno possibili ulteriori messe a punto.
  Circa l'impegno al Governo teso «ad evitare disparità di trattamento tra gli enti locali, consentendo anche ai comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2013 di continuare ad applicare anche per l'anno in corso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero la TIA, in vigore nell'anno 2012 e, in ogni caso, di poter effettuare variazioni di bilancio entro il 30 novembre per tenere conto delle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. e da altri provvedimenti legislativi recenti» ritiene innanzitutto opportuno precisare che non è intenzione del Dipartimento delle Finanze emanare una risoluzione avente il contenuto indicato negli articoli di stampa specializzata, secondo cui il comma 4-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sarebbe inapplicabile ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013.
  In merito alla possibilità, auspicata dai presentatori dell'atto di indirizzo, «di poter effettuare variazioni di bilancio entro il 30 novembre per tenere conto delle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e da altri provvedimenti legislativi recenti», rileva come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio.
  Con riguardo al regime della tassa di smaltimento rifiuti da applicare per il 2013, il Dipartimento delle Finanze ritiene opportuno ribadire, come già chiarito in sede di risposta all'interrogazione a risposta immediata a firme del deputato Paglia, svolta nella seduta di mercoledì 13 novembre 2013 presso la VI Commissione, che la deroga a quanto stabilito nel comma 46, dell'articolo 14. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui al comma 4-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, non possa assumere la portata di ripristinare, sic et simpliciter, i regimi di prelievo sui rifiuti espressamente abrogati, poiché la norma derogatoria consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
  Al riguardo ricorda anche l'evoluzione dell’iter parlamentare di conversione del citato decreto-legge n. 102 del 2013. Rileva, infatti, come il testo dell'emendamento che ha aggiunto il comma 4-quater all'articolo 5 del predetto decreto, prevedesse, originariamente (A.C. n. 1544-A) che, per l'anno 2013, il comune «[...] può stabilire di continuare ad applicare il medesimo Pag. 46tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012 [...]».
  Tale formulazione risulta, invece, sostanzialmente diversa da quella approvata definitivamente dal Senato (A.S. n. 1107), secondo la quale, il comune «[...] può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno [...]».
  Dopo aver ricostruito in tal modo l'ambito applicativo della prima parte del comma in esame, evidenzia come il Dipartimento delle Finanze ritenga che anche l'ulteriore disposizione contenuta nell'ultimo periodo del medesimo comma 4-quater, debba seguire lo stesso criterio interpretativo. La norma in questione, nel prevedere che «nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso», ha soltanto la finalità di disciplinare la particolare ipotesi in cui nell'anno 2012 i comuni fossero stati in regime di TARSU, precisando che in tal caso si può fare ricorso solo a proventi derivanti dalla fiscalità generale del comune.
  Aggiunge inoltre che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 (S. 1120) istituisce, all'articolo 20, la TARI, quale componente del TRISE, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. riproponendo sostanzialmente la stessa disciplina della TARES.
  Desta, quindi, non poche perplessità quanto auspicato nella risoluzione circa l'impegno di attribuire alla normativa in argomento e al regolamento comunale la facoltà di ripristinare, solo momentaneamente, un regime pregresso che dovrà essere, comunque, abbandonato in un breve lasso di tempo.
  Pertanto, la deroga relativa al comma 46 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 appare limitata in ogni caso all'aspetto relativo ai costi.
  In merito all'impegno «a provvedere con la massima urgenza all'emanazione di risoluzioni esplicative finalizzate a consentire il rispetto delle scadenze relative all'IMU» nonché «a valutare l'opportunità, qualora il comune non abbia provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU entro il 20 novembre, di consentire ai contribuenti di versare entro la scadenza del 16 dicembre il 50 per cento dell'IMU dovuta per il 2012, salvo conguaglio da effettuare nel mese di giugno 2014, sulla base delle aliquote pubblicate entro il prossimo 9 dicembre», informa che il Dipartimento delle Finanze non ravvisa la necessità di emanare documenti di prassi amministrativa finalizzati a consentire il rispetto delle scadenze relative all'imposta in discorso, poiché le stesse appaiono chiaramente definite dalla legge, anche se i tempi per gli adempimenti amministrativi dei comuni sono oggettivamente ristretti.
  In relazione alla richiesta di permettere ai contribuenti di pagare la seconda rata dell'IMU con una modalità diversa da quella prevista dall'attuale sistema normativo, il Dipartimento precisa che la facoltà in questione può essere consentita solo a seguito dell'emanazione di un'apposita disposizione normativa, in ordine alla quale si esprime avviso contrario, atteso che, come rilevato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il meccanismo proposto determina minori entrate per i bilanci comunali e per il bilancio statale per l'anno 2013, non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria.
  Circa, invece, la necessità di coniugare, nel quadro della disciplina dei tributi comunali, l'obiettivo di ridurre l'indebitamento dello Stato con l'esigenza degli enti locali di trattenere risorse finanziarie per consentire il rispetto del patto di stabilità interno e la riduzione del tasso di indebitamento, rappresenta che la richiesta di attribuire maggiori risorse finanziarie agli Pag. 47enti locali può avere corso, ferme restando le necessarie valutazioni politiche, solo in via legislativa, previo reperimento di idonea compensazione finanziaria.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritiene prioritario sottolineare come la scelta di presentare la risoluzione nasca dall'esigenza di fornire agli enti locali ed ai contribuenti un'interpretazione chiara e ragionevole delle norme recentemente intervenute in materia di prelievo per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti e di IMU, al fine di ridurre gli elementi di complicazione che su tali questioni sono sorti.
  A tal fine l'atto di indirizzo ha già realizzato l'obiettivo di chiarire che i comuni, per avvalersi della possibilità, riconosciuta dall'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102 del 2013, di determinare, nel 2013, il prelievo sui rifiuti continuando ad applicare il regime di prelievo in vigore nel 2012, non hanno la necessità di approvare nuovamente il bilancio. Sottolinea, a tale riguardo, come la ratio della citata disposizione del decreto-legge n. 102 risulti molto chiara, nel senso di consentire ai comuni di continuare ad utilizzare, nel 2013, il meccanismo impositivo già in essere nel 2012, accollandosene eventuali oneri finanziari per quanto riguarda la copertura dei costi del servizio. In tale prospettiva non considera fondato sostenere che i comuni sarebbero comunque obbligati ad approvare un nuovo regolamento in materia, e non potrebbero invece continuare ad applicare la precedente regolamentazione, atteso che rimane comunque salvo l'obbligo di versare la maggiorazione di 0,30 centesimi per metro quadrato prevista dalla disciplina della TARES ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del predetto decreto-legge n. 102, e che tale possibilità di avvalersi della regolamentazione relativa al 2012 non avrebbe comunque effetti finanziari per lo Stato. Sottolinea, quindi, come la soluzione indicata dalla risoluzione, oltre a tener responsabilmente conto del fatto che si è ormai molto vicini alla conclusione dell'anno e che dunque non appare ipotizzabile vincolare i comuni ad ulteriori adempimenti in materia, intenda salvaguardare l'autonomia finanziaria degli enti locali.
  Per quanto riguarda invece il problema relativo alla destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare dei comuni, ricorda che la Camera dei Deputati ha approvato in materia, il 24 luglio scorso, un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a limitare tale previsione solo ai beni che, precedentemente all'alienazione, siano stati trasferiti dallo Stato ai medesimi enti locali. In tale contesto non ritiene che, anche per questo aspetto, sussistano problemi di copertura finanziaria, sottolineando inoltre come il citato ordine del giorno, nonché la risoluzione in discussione, intendano assicurare maggiore autonomia finanziaria agli enti locali.
  Per quel che concerne le tematiche relative al versamento della seconda rata IMU, rileva come la posizione assunta dal Governo comporti la conseguenza che, in molti casi, molti contribuenti avranno solo cinque giorni lavorativi per effettuare il versamento della rata, in quanto solo circa il 40 per cento dei comuni ha già reso pubbliche le nuove aliquote, mentre i restanti comuni avranno la possibilità di pubblicare le relative delibere di variazione fino al 9 dicembre. In tale ambito evidenzia come la soluzione prospettata dalla risoluzione, come riformulata, risulti pienamente ragionevole, oltre a non determinare problemi di liquidità per gli enti locali, nel presupposto che le aliquote previste per il 2012 siano in larga parte confermate anche per il 2013.
  Ritiene quindi necessario approfondire ulteriormente la discussione sulla risoluzione, con l'obiettivo di evitare ulteriori appesantimenti burocratici per i comuni e di facilitare i contribuenti nell'adempimento dei loro obblighi tributari.

  Enrico ZANETTI, presidente, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Fragomeli, in particolare per quanto riguarda Pag. 48il problema posto dall'estrema vicinanza tra la data ultima per il pagamento della seconda rata IMU e il termine del 9 dicembre prossimo fino al quale i comuni potranno pubblicare le delibere concernenti le aliquote o detrazioni IMU. Sottolinea, infatti, il rischio di esasperare gli animi dei cittadini, laddove sarebbe invece necessario prestare maggiore attenzione alle esigenze dei contribuenti e degli operatori professionali.

  Giovanni PAGLIA (SEL) chiede innanzitutto al Sottosegretario di rendere pubblica gli elementi di informazione forniti alla Commissione.
  Per quanto riguarda le problematiche relative al meccanismo di prelievo per il finanziamento della gestione del servizio dei rifiuti, evidenzia inoltre come, mentre è stata chiarita la problematica relativa alla TARSU, debba essere ancora sciolto il nodo che interessa quegli ambiti territoriali nei quali si era passati al regime della TIA2. Infatti, secondo la posizione assunta dal Governo, i comuni potrebbero continuare ad utilizzare i criteri previsti dalla predetta TIA2, la quale, tuttavia, dovrebbe essere qualificata come TARES, assumendo pertanto la natura di tributo, al quale non è applicabile l'IVA. Conseguentemente, i soggetti passivi del prelievo, in particolare le imprese, non potrebbero più detrarre la percentuale IVA del 10 per cento, come viceversa consentito nella vigenza del regime TIA2. Sottolinea come tale circostanza rischi di determinare un notevole contenzioso, in quanto molti soggetti imprenditoriali subiranno un incremento del prelievo pari alla predetta percentuale del 10 per cento corrispondente all'ammontare dell'IVA non più detraibile, oltre a violare sostanzialmente la previsione di cui all'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102 del 2013, che consente agli enti locali di continuare ad applicare nel 2013 i medesimi criteri di prelievo vigenti nel 2012.

  Lorenzo GUERINI (PD), in merito alle problematiche della TARSU, richiama il caso di quei comuni che applichino tale regime impositivo e la relativa disciplina regolamentare, ricordando come, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-01435 Causi, la risposta fornita dal Governo lasciava intendere che i comuni potessero continuare ad applicare nel 2013 il predetto regime, consentendo altresì ai contribuenti di effettuare i relativi pagamenti, nonché il versamento della maggiorazione introdotta dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 102 del 2013, mediante modello F24, evitando in tal modo di addossare ai contribuenti ulteriori adempimenti. Alla luce delle dichiarazioni testè rese dal rappresentante del Governo non comprende se tale orientamento sia invece confermato. A questo proposito ritiene che sarebbe del tutto illogico imporre ai comuni di deliberare, a pochi mesi dalla fine del 2013, un nuovo regolamento in materia per applicare un tributo, la TARES, che sarà sostituito nel 2014 con altra forma di prelievo.

  Roger DE MENECH (PD) sottolinea innanzitutto come il servizio di gestione di rifiuti costituisca un servizio a domanda individuale, rilevando quindi come, ferma restando la necessità che la disciplina statale in materia fissi taluni principi quantitativi e qualitativi, occorra lasciare ai comuni, che dispongono di competenze specifiche in materia, le scelte relative alla gestione di tale servizio ed alle modalità di copertura dei relativi costi, scindendo tale aspetto dai restanti tributi comunali o statali. Gli interventi normativi adottati in questi ultimi mesi confermano invece il rischio di creare ulteriori momenti di tensione tra lo Stato e gli enti locali: a tale proposito sottolinea pertanto la necessità che, nell'esame del decreto-legge che sarà prossimamente emanato sulla seconda rata IMU, siano affrontate in tempi rapidi ed in modo puntuale tutti i nodi ancora aperti relativi alla tassazione locale ed al rapporto tributario tra Stato e comuni, evitando il rischio di generare notevoli diversificazioni in materia tra le diverse aree del Paese, ad esempio per quanto riguarda la possibilità di equiparare a fini Pag. 49IMU alla prima casa di abitazione di unità immobiliari concesse in comodato ai parenti di primo grado, la compartecipazione dello Stato al gettito e la determinazione delle aliquote IMU. Considera infatti indispensabile stabilire in questa materia taluni principi chiari che non incidano sui saldi finanziari complessivi ma che assicurino, al tempo stesso, un quadro di certezze per gli enti locali.

  Marco CAUSI (PD), nel comprendere le difficoltà sottese alla soluzione dei problemi affrontati dalla risoluzione, ritiene, comunque, che la discussione stia consentendo di sciogliere progressivamente i nodi ancora esistenti. In tale prospettiva, nel sottolineare come tutte le associazioni rappresentative degli intermediari fiscali abbiano lamentato l'eccessiva vicinanza tra il termine di versamento della seconda rata IMU e la data fino alla quale i comuni potranno pubblicare le delibere relative alla modifica delle aliquote o delle detrazioni IMU, ritiene possibile affrontare tale tematica attraverso una ulteriore riformulazione della risoluzione, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di anticipare con un successivo provvedimento legislativo il termine per la pubblicazione da parte dei comuni sul proprio sito istituzionale delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU, ovvero di posticipare la scadenza entro la quale i contribuenti sono chiamati a versare la seconda rata IMU.
  Con riferimento, invece, ai temi connessi alla possibilità, per i comuni, di continuare ad applicare, nel 2013, il regime di prelievo previsto nel 2012 per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, sottolinea come l'unica lettura corretta della previsione in materia recata dall'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102 del 2013, sia quella di consentire ai predetti enti locali di mantenere nell'anno in corso la TARSU o la TIA precedentemente applicata.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla considerazione da ultima espressa dal deputato Causi, sottolinea come la citata disposizione del decreto-legge n. 102 non possa intendersi nel senso che i comuni già passati al regime della TARES possano nuovamente applicare la TARSU.

  Marco CAUSI (PD) si dichiara disponibile a precisare maggiormente il primo impegno della risoluzione, nel senso di chiarire che i comuni possono decidere di continuare ad applicare, anche per l'anno in corso, la determinazione dei costi del servizio e delle relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.

  Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea innanzitutto come occorra evitare di complicare inutilmente il comparto dei tributi comunali, ritenendo, con riferimento alle tematiche del prelievo per il finanziamento della gestione dei rifiuti, che i comuni debbano poter decidere di non adottare un nuovo regolamento per l'applicazione della TARES, evidenziando come tale possibilità non debba essere considerata problematica nemmeno in relazione all'applicazione della maggiorazione alla predetta TARES prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011.

  Marco CAUSI (PD) evidenzia come il tema politico principale che muove la discussione in corso sia dato dal fatto che, prossimamente, i contribuenti saranno chiamati a pagare circa un miliardo in più per un'imposta non prevista negli anni passati e che non sarà più applicata in futuro; qualora, oltre a tale maggior onere, i cittadini fossero chiamati a pagare anche un prelievo per il finanziamento dei servizi di gestione dei tributi decisamente più alto, in ragione della necessità di coprire integralmente tali costi, si aggraverebbe ulteriormente tale situazione, già critica. In tale contesto l'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013 consente, ai comuni che lo ritengano, di graduare tale incremento, senza obbligare gli enti locali a Pag. 50coprire fin da subito, attraverso il prelievo, l'interezza dei costi di gestione dei servizi per i rifiuti.
  Sottolinea come tale impostazione gradualista consenta di salvaguardare il Governo dalle ripercussioni negative che inevitabilmente si avrebbero sullo stesso Esecutivo in presenza di un aumento tanto rilevante del carico tributario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea in primo luogo come la proroga al 30 novembre del termine per l'approvazione, da parte dei comuni, dei propri bilanci di previsione per il 2013, condivisa dagli stessi enti locali e dal Governo, abbia oggettivamente determinato una situazione di incertezza, dichiarando pertanto sin d'ora che si adopererà, nel prossimo anno, per evitare il ripetersi di continui spostamenti del termine di approvazione dei bilanci comunali.
  Segnala, inoltre, come gli stessi comuni possano, fino al 30 novembre, variare le aliquote IMU, indipendentemente dal fatto che abbiano già approvato il bilancio. In tale contesto rileva come ci si potrebbe trovare nella situazione in cui i comuni decidano di aumentare l'aliquota IMU fino alla misura massima loro consentita, fidando nel fatto che tale tributo non sarà pagato dai contribuenti, per le categorie di immobili che sono stati esentati nel 2013, e scaricando dunque gli oneri di tale scelta tributaria sulle finanze statali. Evidenzia, quindi, come tali nodi costituiscano uno degli aspetti fondamentali della problematica IMU attualmente in discussione, ed incidano sul quadro quantitativo complessivo per circa 500 milioni di euro.
  Per quanto concerne altresì la tematica concernente il versamento della seconda rata IMU, ricorda che la decisione di consentire ai comuni la pubblicazione delle variazioni di aliquote e detrazioni IMU fino al 9 dicembre prossimo è stata assunta dalla Camera nel corso dell'esame parlamentare del disegno dei legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2013; rileva, peraltro, come la questione non si ponga necessariamente per tutti i comuni, in quanto tale possibilità riguardi solo quegli enti locali che intendano variare l'aliquota a ridosso della predetta scadenza, mentre tutti gli altri enti locali possono già rendere pubbliche le aliquote già decise. In tale contesto dichiara comunque la disponibilità del Governo a svolgere un'ulteriore valutazione in proposito, sottolineando tuttavia come una proroga del termine di versamento della seconda rata potrebbe determinare conseguenze negative per le finanze dei comuni, in quanto il posticipo nell'erogazione, da parte dello Stato agli enti locali, delle somme relative alla seconda rata stessa, potrebbe porre tali enti nell'impossibilità di far fronte alle proprie spese.
  Con riferimento al tema dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 102 del 2013, ritiene che la riformulazione del primo impegno recato dall'atto di indirizzo, prospettata dal deputato Causi, sia perfettamente aderente al contenuto della citata norma, risolvendo in tal modo il problema evidenziato. Ricorda, infatti, come il predetto comma 4-quater circoscriva la possibilità, per i comuni, di mantenere i precedenti regimi di prelievo per il finanziamento del servizio dei rifiuti alla determinazione dei costi del servizio e delle relative tariffe: non ritiene quindi di poter sollevare obiezioni rispetto alla volontà della Commissione di ribadire il chiaro dettato di tale disposizione. Ritiene comunque necessario richiamare l'attenzione sul fatto che l'evoluzione della disciplina in materia si orienta verso un sistema di prelievo più simile alla TARES che alla TARSU, ribadendo pertanto le perplessità, già espresse in precedenza, rispetto all'eventualità che i comuni i quali già avessero applicato la disciplina della TARES intendano ritornare per soli pochissimi mesi ai sistemi di prelievo previgenti.
  Condivide quindi l'esigenza, segnalata dal deputato De Menech, di distinguere maggiormente lo Stato e le autonomie locali sotto il profilo dei meccanismi tributari, sottolineando l'utilità di accrescere l'autonomia dei comuni sul piano della politica tributaria, in armonia con un'impostazione Pag. 51di tipo federalista che ispira anche la nuova tassa sui servizi prevista dal disegno di legge di stabilità. Rispetto a tale prospettiva ritiene dunque in larga parte contraddittorio il dibattito, attualmente in corso, circa la necessità di stabilire a livello statale l'ammontare delle detrazioni dall'imposizione sugli immobili, che devono invece, a suo giudizio, essere decise dai singoli comuni.

  Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento al regime di prelievo per il finanziamento del servizio gestione dei rifiuti, ritiene necessario chiarire che, qualora il prelievo abbia carattere di tariffa, esso debba essere trattato a tutti gli effetti come tale, anche per quanto riguarda l'assoggettamento della tariffa stessa all'IVA e la detraibilità dell'IVA medesima.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come l'esigenza che ha portato alla definizione della norma di cui all'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102 del 2013, sia quella di consentire ai comuni di continuare ad utilizzare i previgenti sistemi di prelievo, assicurando comunque l'obiettivo di giungere alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

  Lorenzo GUERINI (PD) ritiene fondamentale chiarire in modo inequivoco che i comuni i quali applicavano la TARSU e che non hanno deliberato i regolamenti per il passaggio alla TARES devono poter scegliere di continuare ad avvalersi nel 2013 della stessa TARSU.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce come il già citato comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto – legge n. 102 del 2013 si riferisca sia alla determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti sia alle relative tariffe.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che il dibattito svolto abbia consentito di precisare meglio le questioni aperte e di individuare alcune possibile soluzioni. Alla luce degli elementi emersi, riformula quindi ulteriormente la risoluzione (vedi allegato 1).

  Enrico ZANETTI, presidente, sottolinea particolarmente la necessità di risolvere il problema dell'estrema vicinanza tra il termine di versamento della seconda rata IMU e la data, del 9 dicembre prossimo, fino alla quale i comuni potranno pubblicare le delibere di modifica delle aliquote e detrazioni concernenti tale imposta. Ritiene, infatti, fondamentale semplificare il rapporto tra il fisco e i contribuenti, eventualmente anche accorpando alla data del 27 dicembre prossimo la scadenza del versamento dell'IVA con quella della seconda rata IMU.

  Fabio LAVAGNO (SEL) dichiara di sottoscrivere la risoluzione, come riformulata.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur apprezzando molti aspetti della risoluzione, come riformulata, rileva come il gruppo del Movimento 5 Stelle non possa condividere l'ultimo impegno della risoluzione, relativo al contributo dei comuni alla riduzione dell'indebitamento statale, ritenendo invece opportuno modificare radicalmente la disciplina del patto di stabilità interno dei comuni. Chiede quindi di poter votare la risoluzione, come riformulata, per parti separate.

  Enrico ZANETTI, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Villarosa, avverte che la risoluzione, come ulteriormente riformulata, sarà posta in votazione per parti separate. In particolare, prima saranno posti in votazione le premesse e i primi due impegni dell'atto di indirizzo, e, quindi, sarà posto in votazione il terzo impegno della risoluzione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le premesse e i primi due impegni dell'atto di indirizzo, e, quindi, il terzo impegno della risoluzione, che assume il numero 8-00022.

  La seduta termina alle 15.35.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 21 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.35.

  Enrico ZANETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione 5-01523 Gebhard sarà svolta in altra seduta.

5-01522 Busin: Problematiche relative al trasferimento di immobili demaniali agli enti locali, con particolare riferimento ad una richiesta in tal senso avanzata dal Comune di Roncà (VR).

  Filippo BUSIN (LNA) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Filippo BUSIN (LNA) dichiara di voler approfondire la risposta fornita dal sottosegretario, al fine di verificare se il Comune di Roncà intenda addurre ulteriori motivazioni a supporto della propria richiesta di attribuzione dell'immobile parzialmente ricadente sul territorio di un altro comune, anche in considerazione del fatto che tale porzione dell'immobile in questione risulta essere piuttosto esigua e che gli l'altro ente locale non è interessato a tale immobile.

5-01524 Paglia: Ammontare dei crediti deteriorati relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili residenziali.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale, anche a fronte del peggioramento del quadro congiunturale registratosi negli ultimi anni, intende conoscere in dettaglio le tipologie di linee di credito che risultano maggiormente esposte al deterioramento, chiedendo al Governo di indicare quanti siano i crediti deteriorati, e quanti di questi siano insofferenza, con particolare riferimento a quelli assistiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale, nonché di fornire in materia dati disaggregati per territorio e per tipologia di debitore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, ritiene necessario analizzare nel dettaglio i dati statistici relativi all'andamento della qualità del credito bancario pubblicati nei diversi documenti richiamati dal Governo nella risposta, auspicando che i dati forniti riguardino anche il quesito fondamentale posto nell'interrogazione, la quale intendeva conoscere la quota di crediti deteriorati e in sofferenza connessi ad operazioni bancarie relative a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale.
  Si riserva comunque di riproporre ulteriormente il tema.

5-01525 Sottanelli: Ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati negli anni 2011-2013 per i quali si è fruito delle detrazioni di imposta.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) illustra brevemente la propria interrogazione, evidenziando la necessità di conoscere quali siano i dati, riferiti agli anni 2011, 2012 e 2013, relativi alle opere per Pag. 53le quali i contribuenti si sono avvalsi delle detrazioni d'imposta previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di qualificazione energetica, nonché quelli relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, al fine di valutare l'effettivo impatto di dette misure sullo sviluppo e sull'occupazione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-01526 Ribaudo: Accesso della società Riscossione Sicilia alla piattaforma informatica di Sogei.

  Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria interrogazione, che affronta una scottante questione relativa all'operatività della società Riscossione Sicilia spa, la quale svolge in Sicilia le medesime funzioni espletate a livello nazionale da Equitalia spa. In particolare l'atto di sindacato ispettivo evidenzia come Riscossione Sicilia abbia un «magazzino» di ruoli consegnati sino al 31 dicembre 2012 che si compone delle seguenti voci: tributi erariali (diretti ed indiretti) circa 26 miliardi di euro; entrate di enti previdenziali (INPS, INAIL) circa 9 miliardi di euro; entrate di enti vari (comuni, province, enti pubblici) circa 6 miliardi di euro.
  Al fine di poter esplicare con maggiore efficacia le sue funzioni, già in passato, fin dal 2011 Riscossione Sicilia e la Ragione siciliana avevano chiesto che alla predetta Riscossione Sicilia fosse consentito di accedere alla struttura tecnologica della Sogei, anche in considerazione della fuoriuscita della banca Monte dei Paschi dal capitale azionario della società di riscossione e alla cessazione delle forme di collaborazione con tale Istituto bancario. Al riguardo l'Agenzia delle entrate aveva espresso positivo nulla osta a tali istanze, sottolineando da ultimo che la valutazione positiva dell'ingresso di Riscossione Sicilia nella piattaforma della fiscalità avrebbe costituito un miglioramento in termini di efficienza assicurando l'unitarietà del sistema informativo degli agenti della riscossione.
  Inoltre l'interrogazione segnala come le evidenti economie derivanti dall'auspicato ingresso di Riscossione Sicilia nella piattaforma Sogei consentirebbero di mettere in atto un'importante misura di contenimento e razionalizzazione dei costi, atteso che, nell'ultimo decennio, il Servizio riscossione tributi ha sofferto di una cronica criticità strutturale di carattere economico.
  Al riguardo l'atto di sindacato ispettivo ricorda che il legislatore ha riconosciuto, sin dal 2009, la necessità di modificare il preesistente sistema di remunerazione (basato sull'aggio) del servizio reso dagli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, introducendo la previsione, a partire dal 1o gennaio 2013, di un «rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato ...», sistema che tuttavia è subordinato all'emanazione di un decreto ministeriale non ancora adottato per l'annualità in corso, con le inevitabili ripercussioni di carattere economico.
  In tale contesto l'interrogazione chiede di sapere quali siano le motivazioni della mancata autorizzazione all'accesso al sistema Sogei piattaforma tecnologica da parte di Riscossione Sicilia spa e se il Governo non ritenga opportuno riaprire il tavolo tecnico per la definizione dei costi fissi della riscossione, adottando al più presto l'atteso decreto ministeriale in materia.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Francesco RIBAUDO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, sottolineando come l'interrogazione intendesse principalmente conoscere le ragioni per le quali non si sia ritenuto Pag. 54ancora di consentire alla società Riscossione Sicilia l'accesso alla piattaforma informatica della Sogei. Sollecita quindi il Governo a disporre in tempi brevi tale autorizzazione, per consentire alla predetta società di definire un piano industriale in grado di assicurare la continuità aziendale.

  Marco CAUSI (PD) ritiene non convincente l'argomento, sottinteso dalla risposta fornita all'interrogazione, secondo il quale possono accedere alla piattaforma informatica della Sogei solo gli agenti della riscossione partecipati dallo Stato, sottolineando come la stessa Sogei gestisca la predetta piattaforma per una pluralità di enti pubblici, a prescindere dal modello di riscossione adottato da tali enti, fermo restando, naturalmente, il rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla considerazione espressa dal deputato Causi, evidenzia come la risposta faccia riferimento alla riscossione dei tributi di spettanza statale, rispetto ai quali occorre tenere un atteggiamento di grande prudenza, pur riconoscendo l'opportunità di rivalutare ulteriormente la questione.

5-01527 Pesco: Maggiori entrate derivanti dall'applicazione della prima rata 2013 dell'IMU agli immobili commerciali precedentemente esentati.

  Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, ricordando preliminarmente che l'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011 richiama le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, escludendo dall'Imposta municipale unica (IMU) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: «assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana».
  Richiama inoltre l'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 con il quale è stato specificato che la suddetta esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità «non commerciali»: in caso contrario, dal 2013, è prevista l'applicazione dell'IMU sperimentale. Inoltre il comma 2 del suddetto articolo 91-bis prevede, quando non sia possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, che l'esenzione si applica solo sulla frazione di unità in cui tale attività si svolge; il comma 3, altresì, prevede che, qualora non sia possibile l'individuazione di cui al richiamato comma 2, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da apposita dichiarazione.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quindi di sapere quale sia il valore delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della prima rata 2013 dell'Imposta municipale unica sperimentale agli immobili commerciali precedentemente esentati e quale sia la previsione del valore delle maggiori entrate derivanti dal pagamento dell'IMU sperimentale sulle strutture frazionabili tra porzioni di unità immobiliare adibite ad attività non commerciali e porzioni adibite ad attività commerciali.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Daniele PESCO (M5S) si dichiara insoddisfatto, ritenendo che dalla risposta del Governo non sia possibile evincere né il dato riguardante il valore delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della prima rata 2013 dell'Imposta municipale unica sperimentale agli immobili commerciali precedentemente esentati, né quello relativo al prevedibile valore delle maggiori entrate derivanti dal pagamento dell'IMU sperimentale sulle strutture frazionabili in porzioni di unità immobiliare Pag. 55adibite ad attività non commerciali e porzioni adibite ad attività commerciali.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, integrando la risposta fornita, rileva come il dato richiesto non risulti ad oggi disponibile, in quanto le strutture tecniche per la rilevazione dei flussi tributari siano conformate in base alle previsioni normative vigenti e debbano pertanto essere adeguate alle innovazioni introdotte in tale specifica materia.
  Condivide comunque l'esigenza, segnalata dall'interrogante, di promuovere un ulteriore approfondimento in merito, al fine di dare risposta alla questione sollevata.

  Enrico ZANETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 16.05.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Testo unificato C. 224 ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enrico ZANETTI, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo e C. 1336 Airaudo, recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, come risultante dagli emendamenti approvati.
  L'articolo 1 interviene a modificare sotto diversi profili l'articolo 24 del decreto – legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto – legge «Salva Italia»), che ha inasprito i requisiti per l'accesso alla pensione.
  In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo comma 10-bis nel citato articolo 24 del decreto – legge n. 201, il quale prevede che, ai fini della possibilità, riconosciuta in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, dall'articolo 1, comma 9, del decreto – legge n. 243 del 2004, alle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, di mantenere il diritto all'accesso alla pensione di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, si deroga alle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento e di adeguamento dei relativi requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita.
  Il comma 2 apporta numerose modifiche al comma 14 del medesimo articolo 24, relativamente alle deroghe ai nuovi requisiti pensionistici previste per talune categorie di lavoratori, relativamente alla tematica dei lavoratori cosiddetti esodati, cioè di quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia a vario titolo cessato e che, sebbene prossimi al pensionamento ai sensi della previgente normativa, non sono tuttavia riusciti, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, a maturare il diritto a pensione a seguito dell'innalzamento dei relativi requisiti di accesso disposto dalla riforma pensionistica realizzata Pag. 56con il citato articolo 24 del decreto – legge n. 201 (cosiddetta riforma Fornero). Si tratta, in sostanza:
   1) dei lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali;
   2) dei lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi;
   3) dei lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché dei lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;
   4) dei lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
   5) dei lavoratori interessati dall'istituto dell'esonero dal servizio;
   6) dei lavoratori in congedo per assistere figli o coniuge con disabilità grave, o che fruiscano di permessi per assistere parenti o coniuge con disabilità grave.

  In particolare:
   la lettera a) procrastina dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale avvalersi della normativa previdenziale previgente al decreto-legge n. 201;
   la lettera b) prevede l'esclusione, in ogni caso, dei regimi delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto- legge n. 78 del 2010 e all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 (in base al quale il trattamento pensionistico decorre a partire da un certo periodo dopo la data di maturazione dei previsti requisiti) e amplia il sistema derogatorio anche ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004;
   la lettera c) estende il sistema derogatorio anche ai lavoratori collocati in mobilità che maturino il diritto alla pensione non più entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa, ma entro i 24 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, a prescindere dalla data di conclusione della procedura stessa e della data di effettivo collocamento in mobilità, anche se preceduto da un periodo di cassa integrazione guadagni;
   la lettera d) stabilisce che per i lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto all'accesso al sistema derogatorio sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità;
   la lettera e) introduce sostanziali modifiche per i lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201, fossero stati titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché per i lavoratori per i quali fosse stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in dettaglio:
    il numero 1) della lettera estende il regime derogatorio fino a 24 mesi dal termine della prestazione straordinaria a carico dei richiamati fondi;
    il numero 2) elimina l'obbligo, per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria, di restare a carico dei fondi di solidarietà almeno fino ai 60 anni di età, precisando ad ogni modo che restano ferme le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 (la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi e il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201);Pag. 57
    il numero 3) precisa che resta salva la facoltà di accedere al trattamento pensionistico anticipato secondo le nuove modalità di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 24;
   la lettera f), sostituendo la lettera d) del comma 14, prevede la possibilità, per i lavoratori che erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, di usufruire della disciplina previgente al decreto-legge n. 201, a condizione che abbiano presentato domanda alla data del 31 gennaio 2012 e che perfezionino i requisiti per usufruire del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018: ai fini della fruizione del regime derogatorio, non rilevano né l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione della prosecuzione volontaria, né l'eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011;
   la lettera g) sostituisce interamente la lettera e-bis) del comma 14, la quale dispone l'applicazione delle disposizioni in materia di regime pensionistico previgenti al decreto – legge n. 201 del 2011 anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultassero essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001: la nuova formulazione della lettera e-bis) prevede l'accesso alla disciplina derogatoria per i lavoratori che, entro la data del 31 dicembre 2011, abbiano usufruito di congedi per assistere figli o congiunti con disabilità gravi, i quali maturino il requisito per il trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2015.

  Il comma 3 dell'articolo 1 estende ai lavoratori del settore pubblico le deroghe previste per i lavoratori privati dal comma 15-bis del più volte citato articolo 24, che ha disposto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di specifici requisiti.
  Tale regime si applica ai lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, a condizione che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 («quota 96» quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni), i quali possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; nonché delle lavoratrici che potessero conseguire la pensione di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), dello stesso decreto-legge n. 201, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, a condizione che avessero maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data avessero conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni.
  L'articolo 2 apporta alcune modifiche ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, i quali, rispettivamente, hanno ricompreso nella categoria dei soggetti beneficiari della disciplina previgente anche:
   i lavoratori con rapporto risolto in base ad accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all'esodo;
   i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà di settore.

  In particolare, il comma 1, modificando il citato comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, alla lettera a) dispone che siano inclusi nel previgente regime delle decorrenze, sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto -legge n. 201, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre Pag. 582011, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati sempre entro il 31 dicembre 2011; la norma amplia dunque la platea dei soggetti contemplati dal testo vigente del comma 2-ter, il quale attualmente include solo i lavoratori il cui rapporto si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto – legge n. 201, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   la lettera b) prevede che, ai fini dell'inclusione nella disciplina previgente al decreto-legge n. 201, il lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la maturazione del diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del trattamento medesimo) entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201;
   la lettera c) dispone che, ai fini della concessione dei benefici indicati, non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea avvenuta dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.

  Il comma 2 modifica invece il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto – legge n. 216, ampliando la platea delle fattispecie escluse dalla riduzione percentuale del trattamento pensionistico in caso di pensionamento anticipato, prevista dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201, esclusione stabilita in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
  In particolare, la modifica elimina il vincolo secondo cui, per poter fruire del beneficio, la predetta anzianità contributiva debba deve essere costituita esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria), comprendendo dunque anche i periodi di contribuzione figurativa.
  L'articolo 3 interviene sui requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra (in dettaglio, si tratta del personale con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto).
  In particolare, il comma 1 dispone, in ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, che il predetto personale, operante sia nelle imprese ferroviarie sia nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, consegua il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti in tali mansioni.
  Il comma 2 disciplina il caso in cui il personale indicato dal comma 1 perda i requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti per la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, stabilendo che in tale ipotesi il diritto alla pensione matura in presenza di un requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età di cinquantotto anni e del limite contributivo di trentotto anni, indicati dal comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Il comma 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Pag. 59per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Il comma 4 interviene sulla disciplina, recata dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, relativa alla progressiva armonizzazione (cioè all'aumento) dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, prevista per i regimi e le gestioni diversi da quello dell'assicurazione generale obbligatoria.
  In particolare, attraverso un'integrazione al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201, si prevede che sia escluso da tale processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici il personale, già indicato al comma 1, operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie.
  L'articolo 4 chiarisce che gli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa, sono pienamente validi per consentire ai lavoratori coinvolti dai predetti accordi di accedere al regime previdenziale secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
  L'articolo 5 introduce un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle modifiche al sistema previdenziale introdotte dal citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo a tal fine che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenti semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 6, il quale reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri determinati dagli articoli 1, 2 e 4, valutati dal comma 1 in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  Ai sensi del comma 2, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011 (in base alla quale, in caso di scostamento dalle previsioni di spesa, l'accesso al regime derogatorio è condizionato al previo incremento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione), ai predetti oneri si fa fronte con le maggiori entrate da reperire attraverso «misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1», che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è chiamato ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
  In merito alla previsione di cui al comma 2 segnala innanzitutto come essa sia formulata in termini piuttosto generici, senza chiarire se le maggiori entrate debbano essere realizzate attraverso un incremento del prelievo erariale unico gravante sui predetti giochi, attraverso altre forme di prelievo tributario sui concessionari, ovvero mediante altre modifiche delle condizioni di concessione in essere, ad esempio stabilendo il versamento di ulteriori corrispettivi da parte dei concessionari, a titolo di integrazione degli oneri di concessione, ovvero una riduzione della quota delle giocate destinata ai premi (cosiddetto «payout»).
  Sotto un ulteriore profilo, rileva come ogni modifica incidente sui rapporti negoziali in essere in questo campo potrebbe Pag. 60generare contenzioso tra l'amministrazione finanziaria e gli stessi concessionari, oltre a determinare il rischio di incorrere in una procedura d'infrazione europea per violazione delle norme in materia di mercato interno.
  Inoltre, un aggravio delle condizioni o del prelievo tributario, potrebbe, come del resto in altri campi, determinare una flessione delle entrate erariali che dovrebbe essere attentamente valutata, in quanto si potrebbe ridurre l'attrattività delle sopra indicate forme di gioco, a vantaggio di altre tipologie di gioco legale, ovvero, nel caso peggiore, a vantaggio del gioco legale. In entrambi i casi si porrebbe il rischio di vanificare l'obiettivo di maggior gettito perseguito dalla disposizione. Evidenzia, al riguardo, come, secondo l'ultimo Bollettino delle entrate tributarie, relativo al periodo gennaio-settembre 2013, gli incassi totali relativi ai giochi (che includono imposte dirette e indirette) siano risultati pari a 5.200 milioni di euro, con una flessione di 534 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2012, pari a –9,3 punti percentuali.
  Il comma 2 specifica inoltre, all'ultimo periodo, che, a decorrere dall'anno 2013, le predette maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo in favore dei lavoratori esodati istituito all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene necessario poter approfondire i contenuti del provvedimento.

  Marco CAUSI (PD) esprime perplessità sulla clausola di copertura recata dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, ricordando che il ricorso già compiuto in passato a misure di incremento delle entrate attraverso interventi sul settore dei giochi pubblici abbia comportato un incremento incontrollato delle offerte di gioco, rilevando come l'articolo 14, comma 2, lettera q), del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, esaminato dalla Commissione in sede referente, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, intenda, al contrario, perseguire una riduzione e razionalizzazione delle offerte di gioco.

  Enrico ZANETTI, presidente e relatore, condivide le considerazioni del deputato Causi ribadendo inoltre le sue perplessità circa il fatto che un provvedimento di origine parlamentare utilizzi una modalità di copertura che rinvia, in termini indefiniti, ad ulteriori misure che dovranno essere adottate dal Governo per realizzare le maggiori entrate necessarie a far fronte agli oneri recati dall'intervento legislativo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene necessario stabilire quale sia la linea di intervento da adottare per quanto riguarda il settore dei giochi pubblici, sottolineando, in tale contesto, come il ridimensionamento delle vincite potrebbe comportare una riduzione del fenomeno del gioco d'azzardo.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) concorda l'esigenza di scongiurare la proliferazione dei giochi pubblici suggerendo in tale ottica di valutare l'opportunità di concentrare l'incremento del prelievo su quelle tipologie di gioco che hanno un impatto sociale maggiormente negativo.

  Enrico ZANETTI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

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