CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2013
121.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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ESAME DI RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.15.

Comunicazioni del Presidente.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa i colleghi dei contenuti di un documento che lo studio legale Montone, in rappresentanza dell'onorevole Cosentino, ha inviato giovedì scorso, recante ulteriori considerazioni difensive, ad integrazione di quelle già trasmesse il 3 novembre.
  La nota ripropone, con talune precisazioni, le argomentazioni esposte dal relatore a supporto della sua proposta di concedere l'autorizzazione per le sole conversazioni captate dopo l'informativa del 23 gennaio 2010. Il documento in questione svolge considerazioni di «replica» al dibattito svolto in Giunta, circostanza inusuale rispetto al metodo ordinario di lavoro di quest'organo, che riconosce la facoltà dell'interessato di fornire chiarimenti in sede di audizione personale ovvero anche con memorie scritte, ma non prevede un «contradditorio» sulle valutazioni espresse dai suoi componenti in ordine agli atti difensivi prodotti.
  Non appena la Presidenza è venuta a conoscenza della nota, che era stata trasmessa nell'imminenza dell'inizio della seduta della Giunta, ha informato la relatrice che, se lo riterrà opportuno, potrà farne menzione nella relazione all'Assemblea, fermo restando che la suddetta documentazione è altresì a disposizione di tutti i membri della Giunta.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13).
(Esame e rinvio).

  Antonio LEONE (PdL), relatore, ricorda che la richiesta di deliberazione riguarda affermazioni rese dall'allora deputato Roberto Rosso, nel corso di una trasmissione televisiva, ampiamente diffuse a mezzo stampa.
  La questione viene all'esame della Giunta in quanto, lo scorso 18 ottobre 2013, la I sezione del Tribunale di Vercelli Pag. 4– a seguito dell'eccezione di insindacabilità prodotta dal convenuto – ha trasmesso alla Camera l'ordinanza con cui si respinge la suddetta eccezione e si sospende il relativo procedimento.
  Riassumendo gli elementi principali della controversia giudiziaria, evidenzia che essa origina da dichiarazioni dell'allora deputato Rosso sull'indebito utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari delle Regioni rese nel corso della trasmissione televisiva Iceberg in onda su Telelombardia il 24 settembre 2012.
  In particolare, nel corso dell'intervento televisivo l'onorevole ha accusato – senza nominarlo – un consigliere regionale di San Germano di aver indebitamente percepito 5000 euro a titolo di indennità di missione dal Consiglio regionale piemontese durante una «settimana bianca» passata come ospite a Sestriere a casa del medesimo deputato.
  La stampa ha individuato immediatamente il protagonista dell'episodio in Luca Pedrale, anch'esso appartenente alla forza politica del Popolo della Libertà (come l'onorevole Rosso), in quanto unico consigliere regionale di San Germano Vercellese. L'onorevole Rosso, da parte sua, in una nota inviata alla presidenza della regione Piemonte poche ore dopo la diffusione della notizia, si rammaricava per le conseguenze di «una mia battuta per il vero improvvida» e che «per un improprio accostamento al comune di San Germano, da me citato per comodità tra i molti comuni piemontesi, a farne le spese sia stato l'incolpevole capogruppo Pedrale». Analoga smentita è stata da lui riproposta in interviste diffuse dai mezzi di informazione.
  L'atto di citazione – con il quale il Rosso è stato convenuto in giudizio dal Pedrale per il risarcimento dei danni subiti, quantificati in 100.000 euro – evidenzia come la segreteria generale dell'Assemblea regionale piemontese abbia certificato l'assoluta falsità dell'accusa, senza però che i mezzi di informazione ne abbiano dato il dovuto risalto.
  Merita segnalare che la difesa dell'onorevole Rosso precisa la «valenza non storica bensì meramente esemplificativa» delle sue dichiarazioni, comunque prive di riferimenti a persone nominalmente individuate. Si rappresenta, inoltre, che l'onorevole Rosso «ha anche fatto il possibile per arrestare il diffondersi della «notizia» presso i mezzi di informazione», attivandosi in modo particolarmente tempestivo.
  Per i profili concernenti l'invocazione dell'insindacabilità parlamentare, la parte convenuta non richiama alcun specifico atto parlamentare ma inserisce le dichiarazioni del parlamentare nell'aspro dibattito politico di quel periodo sui «costi della politica» – in particolare in ambito regionale – e dunque le sussume «in quell'attività di critica e di denuncia politica presa espressamente in considerazione dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003».
  Nelle note di replica prodotte dalla difesa si articolano anche alcune argomentazioni a supporto di un'interpretazione «estensiva» dell'articolo 68 della Costituzione che si giustificherebbe in quanto «la denuncia politica precede ed è propedeutica agli atti parlamentari tipici. Spesso, infatti, essa è correlata ai fatti di cronaca giornaliera ed è solo quando il vulnus denunciato è conclamato che interviene l'attività legislativa a tentare di rimuovere o mitigare i mali oggetto di denuncia». Ciò sarebbe avvenuto, nel caso concreto, con le varie iniziative sulla riforma del finanziamento pubblico ai soggetti politici, originate dal dibattito politico alimentato anche da affermazioni quali quelle oggetto del giudizio. Ad ulteriore «suffragio dell'interpretazione estensiva e collettiva della garanzia in parola» si richiama la procedura delineata dal citato articolo 3 che impone la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza e consente a quest'ultima (e non al singolo parlamentare) di sollevare il conflitto di attribuzioni ove il giudice non si conformi ad una sua statuizione, riconoscendo dunque che «la prerogativa è una guarentigia dei parlamentari intesi come corpo, in senso complessivo, e non del singolo soggetto».
  Tali argomentazioni non sono state, invece, ritenute valide dall'ordinanza del Pag. 5Tribunale che, in sede di reiezione della eccezione di insindacabilità, ha rilevato come non sia indicata «alcuna specifica attività parlamentare compiuta dallo stesso nell'esercizio delle sue attribuzioni di deputato della Repubblica cui le dichiarazioni televisive possano essere funzionalmente collegate», non essendo sufficiente che esse «fossero legate a temi di estrema “attualità”» del dibattito politico.
  Si riserva, pertanto, di formulare una proposta nel prosieguo dell'esame anche alla luce degli elementi che dovessero emergere dall'audizione dell'interessato.

  (Viene introdotto Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti).

  Roberto ROSSO afferma che oggi l'esame della Giunta riguarda sue dichiarazioni che devono essere ricondotte al dibattito sui costi della politica, a quel tempo di stretta attualità soprattutto a seguito dello scandalo che vedeva coinvolti alcuni consiglieri regionali del Lazio, tra cui il più noto era il consigliere Fiorito. Come si ricorderà, la vicenda ebbe ampia risonanza al punto che il Governo Monti intervenne con un apposito provvedimento legislativo in materia. Di tale questione si è occupato con assiduità sia in qualità di parlamentare sia come politico a livello territoriale, organizzando numerose iniziative insieme al Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Fabrizio Comba. Tali incontri erano finalizzati, da un lato, a rendere note ai cittadini le misure già assunte a livello nazionale e regionale per contrastare il fenomeno dello sperpero di denaro pubblico e, al contempo, ad individuare ulteriori iniziative volte a superare la condizione di casta con cui giornalisti e cittadini identificano gli esponenti della classe politica.
  Dopo una di queste manifestazioni fu invitato a partecipare al programma di approfondimento politico Iceberg, trasmesso da Telelombardia, che aveva ad oggetto il dibattito sull'utilizzo indebito dei rimborsi ai soggetti politici. Essendosi fatto cenno alla vicenda di Fiorito, fece presente che – come aveva avuto modo di osservare nella sua breve esperienza di consigliere regionale – episodi di malcostume si potevano verificare anche in Piemonte, ove le regole vigenti sulla corresponsione delle indennità, a suo avviso, prestavano il fianco a possibili abusi. Per rendere più chiara la sua affermazione formulò un esempio – del tutto inventato – riferito alla teorica possibilità per un consigliere regionale di percepire l'indennità consiliare e quella di missione, pur non partecipando alle sedute del Consiglio regionale per ragioni del tutto personali (come la «settimana bianca»). Per fare ciò era sufficiente ottenere da un consigliere comunale compiacente l'attestazione della sua partecipazione ad un'iniziativa a carattere politico-istituzionale. Nel ricorrere a questo esempio, commise l'errore di citare il comune di San Germano come località di residenza del consigliere in questione.
  Aggiunge di aver presentato ufficialmente le proprie scuse a Luca Pedrale, ritenendo così di aver chiarito un equivoco ingenerato involontariamente.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, chiede all'audito di precisare se l'indicazione del comune di San Germano portasse univocamente ad identificare nel Pedrale il consigliere protagonista dell'episodio.

  Roberto ROSSO precisa, al riguardo, che egli non era neppure a conoscenza che il Pedrale fosse residente a San Germano, in quanto era principalmente noto come il «ras di Crescentino», altro comune della zona. La possibilità di una sia pur erronea identificazione con il Pedrale la apprese solo dalla lettura dell'articolo pubblicato su Il fatto quotidiano a seguito della sua partecipazione al programma televisivo Iceberg.
  A distanza di poche ore dalla divulgazione delle notizie ha quindi assunto una serie di iniziative volte a smentire tale circostanza.Pag. 6
  Ciò premesso, ritiene che le sue dichiarazioni siano funzionalmente connesse alla sua attività di parlamentare, essendo stato il promotore di numerose iniziative pubbliche in Piemonte volte a superare la logica dei privilegi della casta politica, tema che ha costituito anche oggetto di alcune sue interviste agli organi di stampa. Sottolinea, a tal proposito, che in seguito i mezzi di informazione hanno riportato la notizia di un coinvolgimento del Pedrale in inchieste giudiziarie sulle risorse erogate a soggetti politici dalla regione Piemonte, che non gli risulta siano sfociate in alcun rinvio a giudizio degli indagati.
  In conclusione, considera che le sue affermazioni rientrino pienamente nella sfera di applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, in base al quale l'insindacabilità vale per ogni altra attività di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alle funzioni di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. A suo giudizio, infatti, il nesso funzionale non può essere inteso solo con riferimento all'attività svolta intra moenia: se così fosse, l'istituto costituzionale della insindacabilità si legherebbe ad una mera e meccanica trasposizione della propria attività politica in un atto parlamentare tipico.

  Dalila NESCI (M5S) chiede precisazioni sul tenore delle iniziative politiche da lui assunte nel campo dell'impegno per la riduzione dei «costi della politica» e se abbia presentato atti di sindacato ispettivo sull'argomento.

  Roberto ROSSO non ricorda di aver presentato specifici atti di sindacato ispettivo sulla questione né di aver affrontato la questione in dibattiti parlamentari. Ribadisce che la sua iniziativa politica si è però concretizzata in numerosi incontri e convegni organizzati a livello locale e volti a sensibilizzare l'opinione pubblica su come il suo partito abbia dato seguito alle richieste di riduzione delle spese della politica e dei finanziamenti pubblici di cui essa gode. Talvolta lo spunto ai dibattiti era originato dai contenuti del famoso libro di Stella e Rizzo sulla casta e dalle denunce di Beppe Grillo.

  Antonio LEONE (PdL), relatore, chiede di precisare le modalità con le quali ha negato che le sue dichiarazioni fossero riferibili al Pedrale.

  Roberto ROSSO ricorda che la notizia secondo cui il protagonista delle affermazioni rese durante la trasmissione televisiva fosse identificabile nel Pedrale è affiorata solo in seguito alla pubblicazione di un articolo sul sito internet de Il fatto quotidiano nella tarda serata del 25 settembre 2012. Già poche ore dopo ha provveduto a smentire la notizia con una missiva alla Presidenza della regione Piemonte e in una intervista diffusa da un giornale locale on line, nonché con dichiarazioni pubblicate il giorno successivo, sempre su Il fatto quotidiano.

  (Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

  Antonio LEONE (PdL), relatore, evidenziando la peculiarità della questione oggetto di esame, che – come già sottolineato – coinvolge due esponenti politici del medesimo schieramento, propone un differimento del seguito del procedimento in Giunta al fine di poter esperire in prima persona un tentativo di conciliazione tra le parti in tempi rapidi.

  Alessio TACCONI (M5S) dichiara che il suo Gruppo non ha obiezioni a rinviare il seguito dell'esame della domanda in titolo, auspicando che vi possa essere una composizione stragiudiziale della controversia. Chiede, tuttavia, che la questione resti all'ordine del giorno della Giunta affinché vi siano le condizioni per riprenderne l'esame, ove non si pervenga ad una conciliazione.

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  Ignazio LA RUSSA, presidente, nel prendere atto che la proposta di rinvio del relatore incontra il favore unanime della Giunta, precisa che il differimento della deliberazione parlamentare non può essere considerato un ostacolo al corso del procedimento giudiziario che – come noto – può svolgersi anche in assenza di un'esplicita pronuncia. Si riserva, in ogni caso, di prevedere il seguito dell'esame della domanda in titolo nell'ordine del giorno della seduta che convoca sin da ora per mercoledì 20 novembre alle ore 13.

  La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (esame doc. IV-ter, n. 12 – rel. Bragantini).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI