CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2013
121.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 novembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 13 novembre 2013.

Modifiche alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 15.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Silvia Chimienti, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

7-00159 Gnecchi: Sull'interpretazione delle disposizioni relative alla liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale.
(Discussione e approvazione).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

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  Marialuisa GNECCHI (PD), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, fa presente che su di essa si registra un'ampia condivisione, essendo stata sottoscritta da tutti i gruppi in Commissione. Rileva, quindi, che tale atto di indirizzo è volto a fare luce sulla corretta applicazione delle disposizioni normative che riconoscono, in via sperimentale, alle lavoratrici la possibilità di conseguire, fino al 31 dicembre 2015, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità (calcolato con il sistema contributivo), in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un'età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 58, per le autonome. Fatto notare che tali disposizioni sono state fatte salve dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, si chiede come mai l'INPS, attraverso la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, abbia interpretato la disposizione del citato articolo 24 nel senso che le lavoratrici possono esercitare l'opzione in esame, a condizione che il termine del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei requisiti. Fa presente che una simile interpretazione restrittiva dell'INPS, che sottopone le lavoratrici alla «finestra mobile» per la decorrenza del trattamento pensionistico e al criterio delle aspettative di vita, mette a rischio la possibilità per numerose lavoratrici coinvolte di rientrare nell'ambito di applicazione di tale regime sperimentale. Ricordato che un analogo atto di indirizzo è stato già approvato dall'omologa Commissione del Senato, raccomanda l'approvazione della risoluzione, auspicando che il Governo agisca presso l'INPS affinché l'Istituto riveda la sua interpretazione circa la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA osserva preliminarmente che la risoluzione in discussione, che ha il medesimo contenuto della risoluzione approvata dalla 11a Commissione del Senato lo scorso 6 novembre, intende impegnare il Governo a sollecitare l'INPS a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012 (relativamente ai vincoli temporali di applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004), a seguito della riforma pensionistica del 2011 in tema di trattamento pensionistico delle lavoratrici. Al riguardo, rileva che il citato punto 7.2 della circolare prevede che la previgente (e più favorevole) disciplina pensionistica continua ad applicarsi «alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015»; in particolare, alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (di cui alle circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008) e nei loro confronti continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di adeguamento alla speranza di vita. Fa presente, peraltro, che l'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 243 del 2004 testualmente recita: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997. n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta Pag. 129sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».
  Sottolinea, quindi, che in virtù del criterio interpretativo di cui alla citata circolare il conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico coincide con l'apertura della cosiddetta «finestra d'accesso» di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 ed è, pertanto, successivo al momento del perfezionamento dei soli requisiti anagrafici e contributivi: ne consegue che la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi nell'anno 2015 e per le quali, ai sensi della disciplina di cui al predetto decreto-legge n. 78/2010 la prima decorrenza utile (accesso al trattamento pensionistico) si collochi successivamente al 2015.
  Al riguardo, osserva che l'Ufficio legislativo del suo dicastero (il quale, pure, in un primo momento, aveva avallato la tesi interpretativa più restrittiva, trasfusa nella circolare in oggetto) ha successivamente rilevato, sulla base di un ulteriore approfondimento della normativa di riferimento, la complessiva opinabilità della questione. In particolare, segnala che con nota dello scorso 25 settembre l'Ufficio legislativo ha ritenuto che sussistessero margini per valutare la possibilità di riesaminare la questione, anche in considerazione delle rilevanti conseguenze contenziose che l'adesione alla tesi restrittiva può determinare (ossia della tesi secondo cui l'articolo 1, comma 9, riferisca la nozione di «diritto all'accesso al trattamento pensionistico» alla decorrenza del trattamento e non anche alla maturazione dei requisiti): in considerazione di ciò, l'Ufficio legislativo, con la richiamata nota del 25 settembre, ha provveduto a richiedere al co-vigilante Ministero dell'economia e delle finanze di voler esprimere il proprio avviso in merito. In proposito, informa che il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), con nota dello scorso 2 ottobre, ha esposto una serie di considerazioni, che possono ritenersi, di fatto, preclusive ad ogni possibilità di ritornare sull'interpretazione a suo tempo trasfusa nel testo della circolare n. 35 del 2012. Comunica, infatti, che secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, la lettera della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, risulta assolutamente coerente con il contenuto della circolare INPS n. 35 del 2012: nella tesi del predetto Ministero, la legge farebbe espressamente richiamo alla possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità «in via sperimentale», fino al 31 dicembre 2015, escludendo quindi che il regime sperimentale possa protrarsi oltre tale data; ciò sarebbe confermato, peraltro, dal fatto che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 9, prevede che «entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione». Fa notare che risulterebbe, ad avviso del richiamato dicastero, evidente che, qualora alle lavoratrici fosse consentito di presentare domanda di pensionamento ancora per l'intero anno 2016, il Governo non potrebbe essere in possesso dei risultati della sperimentazione, al fine di verificare la possibilità di una eventuale prosecuzione della stessa; peraltro, il ricorso all'istituto previsto, in via sperimentale, dal citato articolo 1, comma 9, risulterebbe essere in costante aumento nel corso dell'ultimo biennio (e in particolare nell'anno 2013), in ragione dell'entrata in vigore della riforma del 2011, configurandosi come un canale alternativo rispetto ai requisiti introdotti dal decreto legge n. 201 del 2011. Pertanto, segnala che l'avviso della Ragioneria Generale dello Stato è che l'eventuale prosecuzione del regime sperimentale potrebbe essere effettuata solo attraverso una modifica normativa, con l'individuazione della relativa copertura finanziaria, fermo restando che tale prosecuzione comprometterebbe gli effetti complessivi della riforma, in quanto consentirebbe il ritiro ad età ampiamente inferiori a quelle previste dalla legge n. 214 del 2011: il Ministero dell'economia e delle finanze ha, quindi, concluso confermando in pieno i contenuti della circolare INPS n. 35 del 2012, ritenuti pienamente Pag. 130coerenti con la norma primaria oggetto di interpretazione; di fatto, pertanto, le considerazioni del Ministero dell'economia e delle finanze sono preclusive ad ogni possibilità di ritornare sull'interpretazione a suo tempo trasfusa nel testo della circolare n. 35 del 2012.
  Premesso, dunque, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è da tempo dichiarato propenso a valutare la possibilità di un riesame della circolare n. 35 del 2012, evidenzia, tuttavia, che il co-vigilante Ministero dell'economia e delle finanze ha ribadito come il punto 7.2 della circolare risulti pienamente coerente con la norma primaria oggetto di interpretazione: per tali ragioni, analogamente a quanto avvenuto presso la 11a Commissione del Senato, si rimette alla Commissione sull'approvazione della risoluzione in discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto dell'intervento del rappresentante del Governo, dal quale traspare un orientamento di sostanziale condivisione del suo dicastero sul contenuto di merito della risoluzione, evidenzia la consueta esistenza di difficoltà manifestate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche su interpretazioni giuridiche che appaiono quanto mai ragionevoli. Auspica, quindi, che l'eventuale approvazione di tale atto di indirizzo possa contribuire a una positiva risoluzione della questione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 15.25.

Comunicazione della Commissione europea «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile» (COM(2013)447 final).
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2013.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolto un confronto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito significativi elementi di informazione sul tema della «Garanzia per i giovani», aggiornando la Commissione circa le iniziative che l'Esecutivo ha già messo in campo e intende intraprendere in futuro nel settore delle politiche per l'occupazione giovanile. Fa presente che, a seguito di tale dibattito, la relatrice si è impegnata ad approfondire gli elementi acquisiti dal Governo, anche in relazione alla Comunicazione della Commissione europea in esame, riservandosi di presentare – ai sensi dell'articolo 127, comma 2 – una proposta di documento finale.

  Monica GREGORI (PD), relatore, dopo avere richiamato, nelle linee essenziali, i contenuti dell'intervento svolto nella precedente seduta dal Ministro Giovannini, al quale desidera riconoscere di avere reso una informazione completa e competente alla Commissione, intende tuttavia esprimere le perplessità che ancora residuano circa le modalità con cui il Governo sta affrontando il tema della partecipazione italiana al «pacchetto occupazione» europeo 2014-2020, che include non soltanto la «Garanzia giovani», ma anche altri importanti strumenti.
  In tema di concertazione, auspica che il coinvolgimento delle parti sociali (associazioni datoriali e organizzazioni sindacali), affermato dal Ministro nella precedente seduta, si rifletta nella possibilità di dare un contributo fattivo e sostanziale al previsto piano nazionale, non potendo esso Pag. 131esaurirsi in una serie di incontri separati con il Governo, ma in una reale concertazione. Manifesta poi preoccupazione sulla mancanza di chiarezza e di coordinamento tra i vari ministeri sulla questione della ripartizione delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro, alla luce della prospettata riforma territoriale dello Stato. Sul punto, ritiene che sia necessario sgomberare il campo da ogni opacità, chiarendo una volta per tutte se – ove si confermasse la definitiva soppressione delle province – gli enti preposti debbano essere le regioni, i comuni o le unioni di comuni.
  Ritiene, altresì, preoccupante la scarsa volontà da parte del Governo di riformare con coraggio la rete dei servizi per l'impiego, a fronte di proposte normative presentate dalla Commissione europea che mirano, al contrario, a un loro rafforzamento a livello transnazionale e a favorire forme di cooperazione rafforzata. Ritiene che su tale argomento il Governo debba fare di più, considerato il ruolo strategico dei centri per l'impiego rispetto all'attuazione della «Garanzia giovani», evidenziato, peraltro, dalla stessa indagine conoscitiva sullo stato della disoccupazione giovanile, da poco conclusa dalla XI Commissione.
  In conclusione, si riserva di presentare, per la prossima seduta, una proposta di documento finale, che possa tenere conto dell'esito del dibattito sinora svolto.

  Davide BARUFFI (PD) dichiara di condividere quanto affermato dal relatore, soprattutto laddove è stato prospettato un maggiore coinvolgimento, nell'attuazione del piano, delle parti sociali – che auspica assuma la forma di una vera e propria concertazione e non di un mero e isolato confronto – e laddove è stata evidenziata l'esigenza di fare chiarezza circa il ruolo degli enti locali in ordine all'esercizio delle rispettive competenze in materia di centri per l'impiego. Su tale secondo aspetto, fatto notare che le contraddizioni emerse tra i diversi ministeri destano non poca preoccupazione, auspica un maggiore coordinamento all'interno del Governo, nella prospettiva di una corretta attuazione della «Garanzia giovani».

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.