CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2013
120.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00133 Mariani: Sulle modifiche alla direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE) e alla direttiva sulla qualità dei carburanti (98/70/CE).
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 6 novembre 2013.

  Ermete REALACCI, presidente, riferisce che, secondo quanto emerso da contatti avuti per le vie brevi con rappresentanti del Governo, proprio domani riprenderanno presso le istituzioni comunitarie le riunioni tecniche dirette alla definizione di una posizione comune da sottoporre, per la sua adozione finale, al Consiglio dei ministri europei competenti in materia di energia del 13 dicembre prossimo. Al riguardo, segnala, da un lato, di avere appreso che le posizioni precedentemente espresse dall'Italia non sarebbero del tutto coincidenti con gli impegni contenuti nella risoluzione in discussione, dall'altro, di aver avuto modo di constatare che vi è la disponibilità da parte del Governo di verificare la possibilità di riaprire la discussione negoziale in atto in sede europea ove dal Parlamento fossero dettati chiari indirizzi in tal senso.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, nel richiamare quanto affermato nella precedente seduta del 6 novembre scorso, conferma che il Governo guarda con interesse e con un orientamento favorevole al contenuto della risoluzione in discussione, fermo restando che, in sede di negoziato a livello europeo circa l'individuazione del tetto massimo di utilizzo dei Pag. 53cosiddetti biocarburanti di prima generazione (ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostituzione entro il 2020 del 10 per cento delle fonti fossili con fonti rinnovabili nel settore trasporti), il Governo intenderebbe promuovere una soglia di utilizzo dei biocarburanti medesimi compresa tra il 5 e il 7 per cento.

  Patrizia TERZONI (M5S) ribadisce il giudizio favorevole dei deputati del suo gruppo sulla risoluzione presentata dalla collega Mariani, preannunciando, peraltro, l'intenzione di sottoporre alla presentatrice alcune proposte integrative del testo dell'atto di indirizzo, in vista della sua votazione da parte della Commissione.

  Dorina BIANCHI (PdL) si riserva di esprimere in una prossima seduta l'orientamento del suo gruppo sulla risoluzione in discussione.

  Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD) manifesta, anzitutto, la sua piena disponibilità a verificare, insieme ai colleghi della Commissione, la possibilità di arrivare alla predisposizione di un testo condiviso della propria risoluzione. Quanto alle notizie riferite dal presidente della Commissione, sottolinea come l'Italia, anche in vista delle decisive responsabilità internazionali che è chiamata ad assumere a breve con la presidenza europea nel secondo semestre del 2014 e con la realizzazione di Expo 2015, non possa non porsi, su un tema delicato e importante come quello affrontato dalla propria risoluzione, in sintonia con le posizioni espresse dai Paesi europei più sensibili ai valori dell'ambiente, della sostenibilità delle attività economiche e dell'innovazione tecnologica. In tal senso, formula l'auspicio che, anche su impulso della Commissione, il Governo possa far valere in sede europea la posizione di chi intende collocare il tetto massimo di utilizzo dei biocarburanti di prima generazione più vicino al limite inferiore che a quello superiore richiamati dal sottosegretario Cirillo.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) stigmatizza l'atteggiamento irragionevole di una maggioranza parlamentare e di un Governo che in questa sede si mostrano convintamente a favore delle fonti rinnovabili, ma che in sedi diverse non hanno alcuna difficoltà a dichiararsi, ad esempio, a favore dell'aumento delle attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e, conseguentemente, a favore dell'utilizzo dei carburanti fossili tradizionali.

  Paolo GRIMOLDI (LNA), nell'esprimere il suo orientamento favorevole sulla risoluzione in discussione, invita la collega Mariani a valutare l'opportunità di integrare il testo dell'atto di indirizzo, esplicitando anche le conseguenze negative che derivano dall'uso dei biocarburanti di prima generazione, anzitutto in termini di aumento dei prezzi delle derrate alimentari, ma anche in termini di scarsissimi effetti sul piano occupazionale, dato che la grandissima parte delle centrali che usano i citati biocarburanti sono in gestione e di proprietà di società multinazionali estere.

  Salvatore MATARRESE (SCpI), nell'esprimere l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in discussione, sottolinea l'esigenza di approfondire la riflessione sugli incentivi all'uso dei biocarburanti e sui loro effetti in termini di competitività dei vari prodotti presenti sul mercato.

  Ermete REALACCI, presidente, nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione in discussione, invita i deputati della Commissione a far pervenire al più presto alla collega Mariani le proprie osservazioni e proposte integrative, al fine di poter addivenire alla votazione della risoluzione in titolo entro la prossima settimana.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.
Nuovo testo C. 730 Velo ed altri.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara BRAGA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 730 recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche», come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione.
  Al riguardo, premette anzitutto che il testo originario della proposta di legge C. 730 riproduceva il contenuto di una proposta di legge approvata nella XVI legislatura in prima lettura alla Camera, alla cui definizione aveva contribuito anche la VIII Commissione attraverso l'elaborazione di un parere recante osservazioni – poi recepite dalla IX Commissione nel testo finale – dirette in primo luogo a garantire l'assoggettamento del Piano generale per l'intermodalità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e in secondo luogo a snellire, ove possibile, le procedure relative allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti speciali e di stoccaggio delle merci pericolose all'interno delle piattaforme logistiche territoriali.
  Osserva, inoltre, che, come già evidenziato nella precedente legislatura, il testo in esame è di particolare importanza essendo finalizzato a migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e a porre al centro delle politiche del settore dei trasporti gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema.
  In particolare, il provvedimento, composto di dieci articoli, detta i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche, individuando nella predisposizione e approvazione di un Piano generale per l'intermodalità uno degli strumenti programmatori essenziali di una politica dei trasporti capace di perseguire con rinnovata efficacia l'obiettivo della riduzione del costo del trasporto per le aziende italiane, a tal fine dettando una normativa organica in ordine ai requisiti tecnici delle necessarie infrastrutture, agli organi cui compete la loro programmazione e il reperimento delle risorse necessarie alla loro realizzazione.
  Detto questo sul piano generale, passa ad illustrare sinteticamente le disposizioni di più stretto interesse per la VIII Commissione, che sono contenute in tre articoli del provvedimento: l'articolo 3, recante norme sui requisiti delle strutture; l'articolo 7, recante norme in materia di gestione dei rifiuti; l'articolo 8, recante norme in materia di disciplina urbanistica.
  Con riferimento al primo dei richiamati articoli, segnala in primo luogo, positivamente, che l'articolo 3, al comma 1, stabilisce che l'individuazione di un nuovo interporto è subordinata, tra l'altro, alla sussistenza della disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità. Aggiunge che, al comma 2, laddove si indicano i requisiti tecnici degli interporti, l'articolo 3 prevede espressamente che il progetto di un nuovo interporto deve rispettare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non lasciando quindi dubbi sulla necessità che il progetto risponda alle prescrizioni del codice ambientale, quale la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei nuovi interporti da realizzare nell'ambito dell'attuazione del Piano generale Pag. 55per l'intermodalità che, a norma dell'articolo 2, comma 3, è assoggettato a valutazione ambientale strategica.
  Appare quindi indubbio che la costruzione di interporti, aventi i requisiti richiesti all'articolo 3 del provvedimento in esame, debba considerarsi assoggettata a valutazione di impatto ambientale statale in forza di quanto previsto al numero 15 dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Con riferimento all'articolo 7, precisa, quindi, che esso reca norme in materia di gestione dei rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose. L'articolo demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina delle modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, al fine di favorire la diversificazione dell'uso dei mezzi di trasporto impiegati e la sicurezza nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
  Al riguardo fa presente che la disposizione fa espresso riferimento allo strumento della semplificazione delle procedure, che attualmente regolano, ad esempio, le operazioni di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche, dei rifiuti all'interno degli interporti. Tale riferimento era stato espressamente richiesto – come sopra richiamato – dalla VIII Commissione in sede di parere reso nella precedente legislatura su analoga proposta di legge.
  Infine, l'articolo 8 reca la disciplina urbanistica prevedendo che, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo di interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'accordo di programma partecipano i presidenti delle Autorità portuali nel cui ambito territoriale sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. L'articolo 8 precisa che, se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza di servizi, ovvero se il Consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del citato articolo 34, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata e le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate.
  A tale proposito, rileva come il testo in esame reca una disciplina urbanistica rivista rispetto al testo elaborato dalla IX Commissione nella precedente legislatura, rispetto al quale la VIII Commissione aveva espresso riserve in sede di formulazione di parere. In effetti il testo della precedente legislatura, riprodotto nella originaria proposta di legge C. 730, aveva introdotto una deroga alla disciplina urbanistica considerando i progetti sopra richiamati a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani di competenza degli enti locali e delle regioni nei cui territori sono localizzate le piattaforme logistiche territoriali. In ordine a tale disposizione la VIII Commissione – nel parere reso il – aveva formulato una condizione, invitando la Commissione di merito a modificare la disposizione, tenendo conto del riparto di competenze fra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché della disciplina che regola l'esercizio delle competenze comunali e regionali nei procedimenti amministrativi di variazione degli strumenti urbanistici.
  La nuova formulazione della disciplina urbanistica sopra riportata sembra muoversi, invece, in un contesto di maggiore rispetto delle competenze regionali e comunali considerata l'approvazione dei progetti di interporti mediante accordo di programma.
  Conclude, quindi, manifestando un orientamento favorevole sul testo che, Pag. 56come già evidenziato, raccoglie i rilievi formulati dalla VIII Commissione sull'analogo testo della precedente legislatura e riservandosi comunque di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.35.