CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 novembre 2013
118.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

  Giovedì 7 novembre 2013. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2, per la parte relativa a Nicola Cosentino).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Enrico COSTA (PdL), relatore, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimersi sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria di utilizzo in sede processuale di novantadue conversazioni, avvenute tra il 24 settembre 2009 ed il 14 febbraio 2010, relative a comunicazioni di Cosentino.
  Preliminarmente rileva che le operazioni di intercettazione, quantomeno con riguardo al deputato interessato, riguardano numerose conversazioni, che proseguono per un arco di tempo piuttosto ampio (più di quattro mesi) ed evidenziano che vi era una certa abitualità nei contatti tra il parlamentare e i soggetti direttamente sottoposti al controllo delle utenze.
  Ciò assume rilievo in quanto, proprio al fine di verificare la «casualità» delle intercettazioni e dunque escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, la stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 114 del 2010, suggerisce di valutare alcuni elementi significativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
  Evidenzia, altresì, che – con riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine – le indagini erano finalizzate, a quel tempo, ad accertare le eventuali attività illecite di interferenza sugli organi istituzionali degli indagati comuni in merito a due ipotesi criminose che, in modo lampante, toccavano direttamente la posizione dell'onorevole Cosentino.Pag. 6
  Si riferisce, in particolare, alle supposte pressioni sulla Corte di cassazione per un sollecito esame del ricorso relativo all'ordinanza di custodia cautelare emesso nei confronti di Cosentino e all'azione di supporto della sua candidatura alla Presidenza della Regione Campania.
  Reputa arduo immaginare che l'organo inquirente non abbia in alcun modo concentrato la sua attenzione anche su quale fosse il grado di coinvolgimento del diretto interessato nell'ipotetica attività criminosa.
  Invita i colleghi a valutare con attenzione gli elementi che emergono in modo oggettivo dagli atti in possesso della Giunta. Si evince chiaramente che i primi esiti di questo filone di indagine sono già desumibili dall'informativa del 23 gennaio 2010, che è stata acquisita dalla pubblica accusa il 25 gennaio 2010. Tale atto investigativo indica in modo esplicito i contenuti dell'indagine e, in modo altrettanto evidente, testimonia che vi sono contatti abituali tra gli indagati e il Cosentino: basti pensare che si registrano più di dieci conversazioni in soli quattro giorni.
  All'atto della proroga delle operazioni di intercettazione, a partire da quella data, non solo era «prevedibile» che altre comunicazioni del parlamentare sarebbero state registrate ma, soprattutto, è inverosimile ritenere che l'organo inquirente non abbia spostato la sua attenzione anche sul ruolo di Cosentino in vicende in cui era obiettivamente coinvolto in prima persona. La stessa nota difensiva fatta pervenire dal deputato interessato rileva che questi elementi sono tutti immediatamente rinvenibili nella informativa del 23 gennaio 2010 (e forse anche in quella precedente del 15 gennaio che, tuttavia, la difesa non ha inteso citare testualmente).
  In altre parole, da quella data si deve ritenere che sia sopravvenuto – per usare le parole della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114 del 2010 – «nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi (...). Quando ciò accadesse, ogni «casualità» verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (e, con ciò, “indirette”), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera».
  Per queste ragioni, formula la proposta di negare l'autorizzazione all'uso processuale di quelle intercettazioni di comunicazioni dell'onorevole Cosentino assunte successivamente al 25 gennaio 2010.

  Daniele FARINA (SEL) rileva che la prospettazione dell’iter giudiziario avanzato dal relatore accentua in modo improprio dati che dovrebbero indurre a ritenere eluso il dettato costituzionale e la relativa disciplina attuativa. A suo avviso, invece, nessuno di questi elementi può realmente indurre a ritenere che l'Autorità giudiziaria non abbia operato in modo assolutamente legittimo. Preannuncia, quindi, il suo voto contrario alla proposta del relatore.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) è ben consapevole della difficoltà di svolgere un esame della vicenda sottraendosi alle pressioni mediatiche e anche ai propri convincimenti politici personali, da sempre avversi a quelli dell'onorevole Cosentino.
  Sente, in ogni caso, la responsabilità di affermare anche in questa sede il principio secondo cui sono soggetti alla legge tutti i cittadini, compresi coloro che amministrano la giustizia. La declinazione, nel caso concreto, di tale principio porta a dare rilievo all'elemento che emerge in modo inequivoco dagli atti e cioè che l'ordinamento imponeva all'autorità procedente di richiedere l'autorizzazione parlamentare per proseguire le intercettazioni telefoniche a partire dalla data del 25 gennaio 2010. Pertanto, a suo avviso, le comunicazioni assunte in un periodo successivo dovrebbero essere considerate processualmente inutilizzabili.

  Sofia AMODDIO (PD) si sofferma sulla argomentazione principale addotta dalla difesa dell'onorevole Cosentino nella nota oggetto della discussione della seduta precedente e che, in parte, è stata riproposta dal relatore. Si riferisce, in particolare, alla necessità per l'autorità giudiziaria di Pag. 7richiedere l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 laddove vi sia una «elevata probabilità» di intrusione nella sfera comunicativa di un parlamentare.
  Sul punto ricorda che la sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale ha chiarito in modo inequivoco l'infondatezza di un siffatto criterio che, da un lato, dilata eccessivamente il perimetro applicativo del citato articolo 4 e, dall'altro, introduce «una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale».
  Peraltro, se ciò vale sicuramente in astratto, appare pienamente valido anche per la fattispecie concreta dove non vi era una assoluta e reale probabilità di contatti tra persone che non sono certamente in rapporti amicali.
  Per tali ragioni, esprime a nome del suo Gruppo il voto contrario alla proposta del relatore, ritenendo, dunque, necessario concedere l'autorizzazione richiesta con riferimento a tutte le intercettazioni oggetto della domanda.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, evidenzia che gli atti giudiziari sembrano, tuttavia, dimostrare effettivamente e senza ombra di dubbio l'elevata probabilità di intrusione nella sfera comunicativa di un parlamentare e che tale elemento era conosciuto o conoscibile da parte degli inquirenti.

  Paola CARINELLI (M5S), intervenendo a nome del suo Gruppo, ribadisce che l'esame attento della documentazione disponibile conduce a ritenere sicuramente necessario concedere, senza alcuna limitazione, l'autorizzazione richiesta dall'Autorità giudiziaria con argomentazioni convincenti ed esaustive. In particolare, non appare revocabile in dubbio che gli indizi di coinvolgimento dell'onorevole Cosentino in ipotesi di reato siano emersi solo dopo l'ultima delle intercettazioni di cui si richiede l'utilizzo processuale.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) sottolinea la peculiarità della domanda in esame. Vi sono sicuramente i margini per ritenere che il magistrato potesse verificare l'eventualità di richiedere una autorizzazione alla Camera prima di quando ciò sia effettivamente avvenuto. Nello stesso tempo, non si può affermare con certezza che sia stata posta in essere un'azione di consapevole aggiramento delle norme che tutelano le prerogative parlamentari. Non essendo questa la sede per esprimersi in senso favorevole o contrario alla permanenza di una siffatta prerogativa, la Giunta non può far altro che verificare, finché essa è in vigore, la corretta applicazione della disciplina ordinamentale.
  Per tali motivi ritiene che la proposta del relatore costituisca un giusto punto di equilibrio.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene utile svolgere qualche riflessione sul merito del documento in esame.
  In primo luogo, osserva che la proposta del relatore non va intesa come un diniego di autorizzazione. Essa, in realtà, conforta la richiesta dell'Autorità giudiziaria con riguardo ad un numero rilevante di intercettazioni che, peraltro, comprende quelle ritenute più significative dal Giudice rimettente sul piano probatorio. La proposta del relatore va quindi letta, sempre che il relatore lo confermi, come una «concessione parziale» dell'autorizzazione, proprio a significare che non si vuole ostacolare il corso della giustizia, ma solo delimitare il confine oltre il quale – sia pure inconsapevolmente e in assoluta buona fede – alcuni comportamenti dell'organo inquirente finiscano con il pregiudicare l'espressione di una delle residue prerogative parlamentari.
  Ritiene necessario un approfondimento, senza il quale non gli è possibile esprimere alcun voto, per verificare i contenuti delle venticinque comunicazioni di cui – secondo la proposta del relatore – si negherebbe l'utilizzo processuale. Chiede, quindi, ai colleghi di esprimersi in ordine ad una sospensione della seduta o ad un rinvio di qualche giorno, sempre che ne sia condivisa l'utilità.

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  Enrico COSTA (PdL), relatore, nel riformulare la sua proposta nel senso indicato dal presidente, rileva che il suo Gruppo riterrebbe comunque necessario un aggiornamento dei lavori nel caso in cui essa fosse respinta: occorre, infatti, nominare un nuovo relatore cui dare il tempo necessario per avanzare una motivata ed articolata proposta alternativa.

  Anna ROSSOMANDO (PD) osserva che la Giunta ha avuto a disposizione un ampio margine di tempo per valutare gli atti a sua disposizione ed ha svolto, anche grazie all'opera del relatore, un serio approfondimento dei documenti trasmessi. Se da un punto di vista teorico ogni richiesta di approfondimento è sempre condivisibile, nel caso concreto sono però maturi i termini per una decisione sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria che sia fondata su parametri normativi e giurisprudenziali consolidati.
  Quanto alle valutazioni in ordine alla valenza probatoria più o meno incisiva delle singole conversazioni telefoniche, rileva che la Giunta non deve entrare nel merito delle decisioni dell'Autorità giudiziaria se non tangenzialmente, vale a dire in modo strumentale alle decisioni che la Giunta stessa è chiamata ad assumere.
  Non ravvisa, pertanto, alcuna utilità nell'ipotesi di lavoro illustrata dal presidente, che comprende essere dettata dall'esigenza di salvaguardare uno spirito di condivisione del metodo di lavoro della Giunta. Né ritiene necessario che, una volta respinta la proposta del relatore, si debbano necessariamente aggiornare i lavori dell'organo ad una prossima seduta.

  Paola CARINELLI (M5S) si dichiara contraria ad ogni ipotesi di rinvio della seduta che non consenta di concludere oggi stesso l'esame della domanda in titolo.

  Dalila NESCI (M5S), associandosi alla collega Rossomando, chiede di evitare tattiche dilatorie.
  Considera infatti irricevibili sia la proposta del relatore sia l'ipotesi di un rinvio della votazione finale dettata dalla necessità, una volta respinta – come appare probabile – quella dell'onorevole Costa, di incaricare un nuovo relatore per formulare la proposta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, prende atto che la maggioranza dei componenti della Giunta non ritiene opportuno aggiornare i lavori della Giunta al fine di svolgere gli approfondimenti da lui proposti.
  Pone, quindi, in votazione la proposta del relatore come riformulata in corso di seduta, con l'avvertenza che, in caso di reiezione, conferirà l'incarico di assumere le funzioni di relatore e di formulare, ove ritenga di farlo già oggi, una nuova proposta da porre ai voti nella seduta odierna alla deputata Amoddio, avendo ella espresso la dichiarazione di voto a nome del Gruppo di maggioranza relativa.

  La Giunta respinge la proposta del relatore con 12 voti contrari e 3 favorevoli.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, si dichiara disponibile a sottoporre sin d'ora alla Giunta una proposta di deliberazione.
  Richiamando le valutazioni già espresse nella scorsa seduta, ribadisce il suo convincimento circa la legittimità dell'operazione investigativa oggetto della domanda giudiziale, che va pertanto accolta nella sua interezza.
  Tale proposta appare pienamente conforme alla prassi applicativa dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, evitandone quelle dilatazioni interpretative suggerite dalla memoria difensiva depositata nell'interesse dell'onorevole Cosentino e nella piena convinzione dell'assenza di ogni intento persecutorio da parte dell'Autorità giudiziaria rimettente.

  Enrico COSTA (PdL), intervenendo non più in veste di relatore, ravvisa una fuorviante interpretazione delle norme di riferimento. Considerato che la richiesta dell'Autorità giudiziaria non ha ad oggetto l'esecuzione di una misura cautelare, ma l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni, reputa non pertinente il richiamo al fumus persecutionis e all'articolo 68 della Pag. 9Costituzione. Né oggetto del giudizio della Giunta può essere il contenuto della memoria difensiva, cui pure nuovamente la collega Amoddio ha fatto cenno. In questo caso la Giunta è chiamata infatti a valutare se l'attività di captazione sia stata effettivamente casuale o se, invece, l'Autorità giudiziaria avrebbe dovuto richiedere un'autorizzazione preventiva.
  Conclusivamente, osserva che sia buona regola non confondere le convinzioni con le convenienze e auspica che in futuro il Partito Democratico assuma la stessa posizione anche con riferimento ad eventuali analoghe richieste dell'autorità giudiziaria che non dovessero riguardare esponenti di schieramenti avversi.

  Anna ROSSOMANDO (PD), replicando al collega Costa, ribadisce che è assolutamente pertinente il richiamo all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, che, come noto, costituisce disciplina attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, nella parte in cui si tratta delle intercettazioni telefoniche. Quanto alla valutazione sulla sussistenza o meno di un intento persecutorio, rileva che ciò costituisce uno dei criteri che orientano l'attività della Giunta anche con riguardo alla fattispecie concreta.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta della relatrice, ritiene necessario motivare tale posizione, anche alla luce del fatto che si era già espresso favorevolmente in merito anche alla proposta dell'onorevole Costa.
  Infatti, a suo giudizio la maggior parte delle intercettazioni oggetto della domanda ha natura casuale e solo su una minima parte di esse può sorgere il sospetto che tale requisito difetti. Considerato che la proposta dell'onorevole Amoddio investe la totalità delle intercettazioni, valuta coerente un suo voto a favore.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, pone ai voti la proposta del relatore, deputata Amoddio, di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti.

  La Giunta approva la proposta con 13 voti favorevoli e 1 contrario.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (esame doc. IV-ter, n. 12 – rel. Bragantini).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (esame doc. IV-ter, n. 13 – rel. Leone).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI