CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2013
117.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

  Mercoledì 6 novembre 2013. – Presidenza del presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 9.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.
(Doc. IV, n. 2, per la parte relativa a Nicola Cosentino).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, presidente, con riferimento alla domanda in titolo, comunica che l'onorevole Cosentino, per il tramite dell'avvocato Montone, ha trasmesso una nota difensiva che è stata messa a disposizione tempestivamente di tutti i membri della Giunta.
  Ad avviso della difesa dell'onorevole Cosentino sussisteva una evidente prevedibilità di intrusione nella sfera delle comunicazioni di un parlamentare che avrebbe dovuto imporre – a pena di illegittimità – di richiedere l'autorizzazione parlamentare prima di procedere ulteriormente nell'attività di intercettazione delle comunicazioni.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, invita i commissari a valutare con attenzione le articolate argomentazioni formulate dalla citata nota difensiva in merito alla natura casuale delle intercettazioni di comunicazioni dell'onorevole Cosentino e della loro rilevanza processuale.
  Da parte sua aggiunge anche la richiesta di porsi preliminarmente il dubbio circa la sussistenza di elementi idonei a innescare un giudizio relativo alla sindacabilità della condotta del deputato interessato. Tale circostanza scaturisce dalla presa d'atto che una delle imputazioni formulate a carico di Cosentino è quella di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta in ogni caso di un giudizio che potrà essere concretamente sviluppato solo se intervenga una specifica richiesta in tal senso.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda che l'attività della Giunta si orienta su parametri normativi e giurisprudenziali consolidati per il corretto bilanciamento tra il bene giuridico della inviolabilità delle comunicazioni del parlamentare, a salvaguardia della funzione di rappresentanza Pag. 4della Nazione, e il principio di uguaglianza dei cittadini anche sul piano della loro sottoposizione alla giurisdizione.
  Nel documento prodotto dalla difesa dell'onorevole Cosentino si accentua consapevolmente ogni elemento che possa far emergere una illegittima acquisizione delle intercettazioni. Occorre, tuttavia, che questa Giunta ancori le proprie valutazioni alle prospettazioni formulate dal giudice rimettente e ne verifichi, da un lato, che siano motivate in modo esaustivo e plausibile e, dall'altro, che non vi sia alcun intento persecutorio.
  Venendo al merito delle argomentazioni sviluppate nella nota difensiva, non può essere accolto il principio secondo cui la «prevedibilità» della captazione di una conversazione di un parlamentare imponga la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Un siffatto criterio – come peraltro espressamente evidenziato dalla Corte costituzionale – rappresenterebbe una illogica e inaccettabile estensione della prerogativa parlamentare. In secondo luogo, risulta agli atti che l'emersione di un concreto collegamento dell'onorevole Cosentino nella vicenda diffamatoria a danno del presidente Caldoro avvenga solo il 9 febbraio 2010 e, dunque, è legittimo ipotizzare che il pubblico ministero abbia mutato la direzione della propria attività investigativa solo dopo aver potuto verificare tale elemento. Anche in questo si sostanzia la differenza della vicenda oggetto di esame con quella relativa a Proietti Cosimi su cui, invece, vi erano evidenze documentali da cui sia la Giunta che l'Aula hanno desunto che egli fosse il bersaglio diretto dell'attività di indagine nel momento in cui erano state registrate le sue comunicazioni.
  Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni per sostenere un capo di imputazione per il quale il codice di procedura penale non consente tale strumento di indagine, rileva che tale questione debba trovare una sua soluzione esclusivamente in sede processuale, fermo restando che risulta esservi una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che smentisce tale assunto. Parimenti non appare esservi alcun presupposto per discutere – come invece sembra suggerire il relatore – di un'eventuale insindacabilità del comportamento del deputato interessato.

  Sofia AMODDIO (PD), nel ricordare che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 impone di verificare se il giudice abbia adeguatamente motivato il suo operato, ritiene che la magistratura ha agito nel rispetto delle norme sia nel valutare la natura casuale delle intercettazioni sia la rilevanza processuale delle stesse.
  Non appare, infatti, rinvenibile alcun intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Cosentino mentre è indubbia la rilevanza delle intercettazioni, nel senso di pertinenza al giudizio, indipendentemente dalla loro forza processuale che, peraltro, non spetta alla Giunta sindacare.
  Valuta, inoltre, non condivisibile quanto affermato nella memoria difensiva che considera irrilevanti le intercettazioni per lo specifico capo di imputazione formulato nella richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. Osserva, peraltro, come la valutazione del requisito in concreto della necessità dell'utilizzo processuale delle intercettazioni sia rimessa al giudice, fermo restando il potere della Giunta di verificare in astratto tale requisito per il tramite delle motivazioni espresse dal giudice rimettente, che devono essere formulate in termini plausibili. Tali motivazioni sono esaustivamente contenute nell'ordinanza del 26 luglio 2012, con specifico riferimento alle comunicazioni captate all'onorevole Cosentino.
  Ricorda, infine, che, sempre con riguardo alle vicende processuali in oggetto, la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Giudice del riesame proprio in quanto non era stata effettuata una puntuale verifica della natura «casuale» o «indiretta» delle intercettazioni, che comunque è stata poi sviluppata dal Giudice del riesame, ancora una volta nel senso di riconoscerne la natura «casuale» e di affermarne la piena utilizzabilità processuale.Pag. 5
  Venendo al merito della nota difensiva, non è condivisibile l'affermazione secondo cui non possono essere utilizzate quelle dell'onorevole Cosentino per il solo fatto che era prevedibile una sua interlocuzione con i soggetti intercettati. Resta, invece, decisiva l'argomentazione secondo cui al momento in cui venivano acquisite esse non erano volte ad accedere intenzionalmente nella sfera delle comunicazioni del parlamentare.
  In conclusione, ritiene che la Giunta debba autorizzare l'utilizzo delle conversazioni e comunicazioni nei confronti dell'onorevole Cosentino.

  Giulia GRILLO (M5S) ricorda preliminarmente che l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione è disciplinata dalla legge n. 140 del 2003, nella quale ha trovato collocazione – all'articolo 1 – il cosiddetto «Lodo Schifani», relativo ai processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato su cui è intervenuto nel 2004 il giudizio di illegittimità costituzionale. Con specifico riferimento alla domanda in titolo, trova invece attuazione l'articolo 6 della medesima legge n. 140.
  Manifesta preliminarmente perplessità per la circostanza di dover disquisire su un documento che appare evidentemente – se non esclusivamente – avere valenza processuale.
  In ogni caso, tale memoria, seppure apprezzabile sotto il profilo dello sforzo muscolare compiuto per giustificare l'ingiustificabile, parte dall'assunto erroneo che le intercettazioni siano avvenute eludendo la citata normativa. La tesi difensiva è nel senso della illegittimità della attività di intercettazione in quanto il pubblico ministero e il giudice rimettente erano consapevoli dei costanti contatti dell'allora deputato con i soggetti sottoposti al controllo delle utenze.
  Tale valutazione esula però dalla sfera di competenza della Giunta. Non spetta, infatti, a tale organo giudicare le intenzioni né l'operato del magistrato bensì prendere atto delle richieste che vengono avanzate senza avventurarsi in interpretazioni autentiche. All'organo parlamentare tocca invece verificare che il nome dell'allora deputato Cosentino non figurasse iscritto nel registro delle notizie di reato nel procedimento penale in cui tali intercettazioni sono state disposte ed autorizzate.
  Il momento dell'iscrizione rappresenta una linea di demarcazione indefettibile rispetto alla quale qualsiasi valutazione di parte lascia il tempo che trova in questa sede, poiché essa rappresenta un dato di fatto ineluttabile che non lascia scampo a nessuna valutazione contraria. Né la logica del sospetto insinuata dal difensore che induce a sospettare che i magistrati abbiano agito con colpa cosciente o con dolo eventuale è in alcun modo dimostrata potendo, invece, ritenersi altamente probabile che gli indizi di reità a carico dell'allora deputato Cosentino siano insorti o comunque resi noti alla pubblica accusa in un momento cronologicamente successivo rispetto a quello della autorizzazione delle intercettazioni a carico di soggetti terzi non tutelati dalle guarentigie dell'articolo 68 della Costituzione.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, ribadisce preliminarmente che, nel prospettare l'ipotesi di spostare il giudizio sulla condotta di Cosentino sul piano della eventuale insindacabilità, è ben consapevole che ciò può avvenire solo se intervenga una specifica richiesta in tal senso.
  Quanto alla nota della difesa, essa essenzialmente solleva tre interrogativi: sul momento in cui datare l'emersione di indizi su Cosentino, sul momento in cui tale elemento è stato prospettato alla pubblica accusa e, infine, sul fatto che – dopo aver acquisito ben tredici conversazioni – fosse assolutamente prevedibile che ne sarebbero state intercettate altre all'atto di prorogare le intercettazioni.
  Dalla risoluzione di questi interrogativi discende la valutazione circa la legittima assunzione di questo mezzo di prova nei confronti del parlamentare.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, sottolinea come sia compito della Giunta affrontare Pag. 6il giudizio circa la legittimità delle intercettazioni delle conversazioni di un parlamentare che l'Autorità giudiziaria assume prevedendone lo svolgimento con soggetti sottoposti a controllo delle utenze.

  Franco VAZIO (PD), riferendosi alla collega Grillo, ricorda che la nota fatta pervenire dalla difesa dell'onorevole Cosentino costituisce esercizio della facoltà attribuita al soggetto interessato di fornire i chiarimenti che reputi opportuni e, specularmente, costituisce un dovere della Giunta esaminarla nell'ambito delle proprie competenze.
  Precisa, in primo luogo, che non sussistono i presupposti di fatto per svolgere adesso alcuna valutazione, alla quale pure ha fatto riferimento il relatore, in ordine alla insindacabilità della condotta dell'onorevole Cosentino.
  Allo stato attuale, la Giunta è chiamata a pronunciarsi su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni: si tratta, dunque, di valutare se nell'attività di captazione sia rinvenibile un intento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria o se comunque le intercettazioni siano avvenute in violazione della legge, circostanza che si verificherebbe qualora si accerti che il Cosentino avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati in un momento antecedente e che, conseguentemente, fosse sorto l'obbligo da parte del giudice di richiedere l'autorizzazione preventiva.
  Sotto questo profilo, a suo avviso, la magistratura ha agito correttamente. Tra gli elementi posti a supporto della richiesta di proroga delle intercettazioni non figurano, infatti, né l'ipotesi accusatoria dell'associazione a delinquere della quale avrebbe fatto parte il Cosentino, né profili di commistione del Cosentino nelle attività illecite degli imputati comuni. L'attività di intercettazione della quale era stata richiesta la proroga era dunque teleologicamente orientata ad acquisire gli elementi probatori delle attività illecite poste in essere da questi ultimi.
  La prevedibile intrusione nella sfera di comunicazioni del parlamentare non consente, di per sé, di fondare il sospetto che la magistratura abbia agito in violazione della legge.
  Non essendo questa la sede appropriata, tralascia qualsiasi riflessione sulla natura dei fatti che emergono dalle intercettazioni, che non stenta a definire inquietanti, in quanto hanno portato alla luce un vero e proprio tentativo di interferenza sull'attività delle istituzioni democratiche; dovendosi dunque limitare al solo dato formale, ricorrono a suo avviso i presupposti per concedere l'autorizzazione.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, ritiene che il giudizio sulla natura casuale o meno delle intercettazioni indirette rappresenti un tema estremamente delicato, trattandosi di definire l'ambito di una prerogativa costituzionalmente riconosciuta alle Assemblee parlamentari e non di un privilegio del singolo deputato.
  A tale proposito, ricorda come anche nel corso della seduta di ieri dell'Aula, dedicata all'esame dell'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, sia emersa la problematica dell'utilizzo delle intercettazioni indirette e della necessità e rilevanza delle stesse. In quel caso, a suo avviso, la Camera ha sviluppato un ragionamento approfondito e sereno che auspica possa guidare l'attività della Giunta anche in questa occasione.

  Franco VAZIO (PD) concorda con il Presidente circa la delicatezza della questione, ricordando, in ogni caso, che – come opportunamente sottolineato dall'onorevole Rossomando – nell'esame della domanda riferita a Proietti Cosimi era emerso un dato documentale su cui la Giunta aveva fondato le proprie valutazioni che, nel caso in esame, è invece assente.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, si riserva di formulare la propria proposta in una prossima seduta, anche allo scopo di valutare se articolarla in modo differente con riguardo alle intercettazioni effettuate Pag. 7prima e a quelle effettuate dopo le informative di Polizia giudiziaria richiamate nella nota difensiva.

  Giulia GRILLO (M5S) invita il relatore a formulare comunque una sua proposta nella prossima seduta.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda che la Giunta è già convocata per domani su questo medesimo oggetto e che, in quella sede, si dovrebbe concludere l'esame della domanda in titolo.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 7 novembre alle ore 13,30, riservandosi di verificare se, in quella sede, siano maturate le condizioni per procedere al voto.

  La seduta termina alle 10.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

  Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino.
(Atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (esame doc. IV-ter, n. 12 – rel. Bragantini).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli.
(Atto di citazione del signor Luca Pedrale) (esame doc. IV-ter, n. 13 – rel. Leone).